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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 (BUR n. 113/2020) (Novellazione)

Legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 (BUR n. 113/2020) (Novellazione) [sommario] [RTF]

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2001, n. 16 “NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 E ISTITUZIONE SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA PRESSO LE AZIENDE ULSS”

Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS”.
1. Nella legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 le parole: “delle persone disabili” e “dei disabili” sono sostituite dalle seguenti: “delle persone con disabilità”.
Art. 2 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS”.
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 le parole: “e le province promuovono l’inserimento lavorativo delle persone disabili” sono soppresse ed alla fine sono aggiunte le parole: “e in linea con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18, favorisce il diritto al lavoro delle persone con disabilità promuovendo interventi per l’inserimento lavorativo, la permanenza nel lavoro nonché le attività di lavoro autonomo delle stesse, secondo quanto previsto dalla legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e successive modificazioni.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 dopo le parole: “comma 1 è improntata” sono inserite le seguenti: “, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”,”.
3. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 le parole: “delle famiglie dei destinatari di cui all'articolo 2” sono sostituite dalle seguenti: “dei destinatari di cui all’articolo 2 e delle loro famiglie”.
4. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 , dopo le parole: “sistema di formazione professionale” sono inserite le seguenti: “, anche ai sensi della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale” e successive modificazioni.”.
5. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 è aggiunta la seguente:
“e bis) coinvolgimento delle associazioni delle persone con disabilità nonché delle organizzazioni sindacali e associazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello regionale.”.
Art. 3 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS”.
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 la parola: “disabili” è sostituita dalle seguenti “con disabilità”.
Art. 4 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS”.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 le parole: “e delle province” sono soppresse e le parole: legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 “Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all’impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469” sono sostituite dalle seguenti: legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e successive modificazioni.”.
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 è così sostituita:
omissis (1)
Art. 5 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS”.
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 è sostituito dal seguente:
omissis (2)
2. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 è così sostituita:
omissis (3)
3. Al comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 le parole: “il programma di cui all’articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 sono sostituite dalle seguenti: “la programmazione nazionale e regionale in materia di formazione e lavoro”.
Art. 6 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS”.
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 è sostituito dal seguente:
omissis (4)
2. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 è sostituito dal seguente:
omissis (5)
3. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 è sostituito dal seguente:
omissis (6)
4. Al comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 dopo le parole: “e privati accreditati” sono inserite le seguenti: “ai servizi per il lavoro”.
5. Al comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 , dopo la parola: “attuati” sono inserite le seguenti: “con riferimento alla quantità e qualità degli inserimenti lavorativi effettuati”.
6. Dopo il comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 è aggiunto il seguente:
omissis (7)
Art. 7 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS”.
1. Il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 è così sostituito:
omissis (8)
Art. 8 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS” e relative norme transitorie.
1. Al comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) le parole: “alle politiche dell’occupazione” sono sostituite dalle seguenti: “con delega alle politiche del lavoro”;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
omissis (9)
c) alla lettera c) le parole: “di cui all'articolo 19, della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 , così come modificato dall'articolo 47 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 6, della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3;
d) la lettera d) è così sostituita:
omissis (10)
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 , è inserito il seguente:
omissis (11)
3. Al comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 le parole: “c), d), e)” sono sostituite dalle seguenti: “c) e d)”.
4. La Giunta regionale costituisce la commissione regionale per la gestione del fondo, in conformità alle disposizioni dell’articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 come modificato dal presente articolo, secondo le modalità del comma 5 dell’articolo 8 della medesima legge regionale, come modificato dal presente articolo. Se alla data di entrata in vigore della presente legge è già insediata la commissione regionale per la gestione del fondo, la stessa continua a svolgere le sue funzioni fino alla pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al primo periodo. I rappresentanti, diversi da quelli provinciali, componenti della commissione insediata, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad esercitare le funzioni loro proprie fino alla scadenza della legislatura.
Art. 9 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS”.
1. Il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 è così sostituito:
omissis (12)
Art. 10 - Modifica all’articolo 11 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS”.
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 le parole: “anche in osservanza a quanto stabilito dall’articolo 7, comma 2 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 sono soppresse.
Art. 11 - Abrogazioni.
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 :
a) la lettera e) del comma 2 dell’articolo 4;
b) l’articolo 5;
c) il comma 5 dell’articolo 7;
d) la lettera e) del comma 3 dell’articolo 8;
e) l’articolo 9;
f) il comma 2 dell’articolo 10;
g) i commi 1 e 2 dell’articolo 13.
Art. 12 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 13 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

(1) Testo riportato alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 .
(2) Testo riportato al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 .
(3) Testo riportato alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 .
(4) Testo riportato al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 .
(5) Testo riportato al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 .
(6) Testo riportato al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 .
(7) Testo riportato al comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 .
(8) Testo riportato al comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 .
(9) Testo riportato alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 .
(10) Testo riportato alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 .
(11) Testo riportato dopo il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 .
(12) Testo riportato dopo il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 .


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