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Contenuti:
Legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 (BUR n. 113/2020) (Novellazione)
Legge regionale 27 luglio 2020, n. 31 (BUR n. 113/2020) (Novellazione)
[sommario] [RTF]
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2001, n. 16
“NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI IN
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 E ISTITUZIONE SERVIZIO
INTEGRAZIONE LAVORATIVA PRESSO LE AZIENDE ULSS”
Art. 1 - Modifiche alla
legge regionale 3
agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle
persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e
istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende
ULSS”.
Art. 2 - Modifiche
all’articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16
“Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in
attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio
integrazione lavorativa presso le aziende ULSS”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 le
parole: “e le province promuovono l’inserimento lavorativo
delle persone disabili” sono soppresse ed alla fine sono
aggiunte le parole: “e in linea con la Convenzione ONU sui
diritti delle persone con disabilità ratificata con la legge 3 marzo
2009, n. 18, favorisce il diritto al lavoro delle persone con
disabilità promuovendo interventi per l’inserimento
lavorativo, la permanenza nel lavoro nonché le attività di
lavoro autonomo delle stesse, secondo quanto previsto dalla legge regionale 13 marzo
2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato
del lavoro” e successive modificazioni.”.
2. Al comma 2 dell’ articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 dopo
le parole: “comma 1 è improntata” sono inserite
le seguenti: “, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151
“Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre
disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”,”.
3. Alla lettera a) del comma 2 dell’ articolo 1 della
legge regionale 3
agosto 2001, n. 16 le parole: “delle famiglie dei
destinatari di cui all'articolo 2” sono sostituite dalle
seguenti: “dei destinatari di cui all’articolo 2 e delle
loro famiglie”.
4. Alla lettera e) del comma 2 dell’ articolo 1 della
legge regionale 3
agosto 2001, n. 16 , dopo le parole: “sistema di formazione
professionale” sono inserite le seguenti: “, anche ai
sensi della legge
regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione sociale” e successive
modificazioni.”.
5. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’ articolo 1 della
legge regionale 3
agosto 2001, n. 16 è aggiunta la seguente:
“e bis) coinvolgimento delle associazioni delle persone con
disabilità nonché delle organizzazioni sindacali e associazioni
datoriali comparativamente più rappresentative a livello
regionale.”.
Art. 3 - Modifica
all’articolo 2 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16
“Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in
attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio
integrazione lavorativa presso le aziende ULSS”.
Art. 4 - Modifiche
all’articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16
“Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in
attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio
integrazione lavorativa presso le aziende ULSS”.
Art. 5 - Modifiche
all’articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16
“Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in
attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio
integrazione lavorativa presso le aziende ULSS”.
Art. 6 - Modifiche
all’articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16
“Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in
attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio
integrazione lavorativa presso le aziende ULSS”.
Art. 7 - Modifiche
all’articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16
“Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in
attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio
integrazione lavorativa presso le aziende ULSS”.
Art. 8 - Modifiche
all’articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16
“Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in
attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio
integrazione lavorativa presso le aziende ULSS” e relative norme
transitorie.
1. Al comma 3 dell’ articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) le parole: “alle politiche
dell’occupazione” sono sostituite dalle seguenti:
“con delega alle politiche del lavoro”;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
omissis ( 9)
c) alla lettera c) le parole: “di cui all'articolo 19, della
legge regionale 16
dicembre 1998, n. 31 , così come modificato dall'articolo 47
della legge
regionale 9 febbraio 2001, n. 5 ” sono sostituite dalle
seguenti: “di cui all'articolo 6, della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3
”;
d) la lettera d) è così sostituita:
omissis ( 10)
2. Dopo il comma 3 dell’ articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 ,
è inserito il seguente:
omissis ( 11)
3. Al comma 5 dell’ articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 le
parole: “c), d), e)” sono sostituite dalle seguenti:
“c) e d)”.
4. La Giunta regionale costituisce la commissione regionale per la
gestione del fondo, in conformità alle disposizioni
dell’articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 come
modificato dal presente articolo, secondo le modalità del comma 5
dell’articolo 8 della medesima legge regionale, come modificato dal
presente articolo. Se alla data di entrata in vigore della presente legge
è già insediata la commissione regionale per la gestione del
fondo, la stessa continua a svolgere le sue funzioni fino alla
pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al primo
periodo. I rappresentanti, diversi da quelli provinciali, componenti
della commissione insediata, in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge, continuano ad esercitare le funzioni loro proprie
fino alla scadenza della legislatura.
Art. 9 - Modifiche
all’articolo 10 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16
“Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in
attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio
integrazione lavorativa presso le aziende ULSS”.
Art. 10 - Modifica
all’articolo 11 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16
“Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in
attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio
integrazione lavorativa presso le aziende ULSS”.
Art. 11 - Abrogazioni.
Art. 12 - Clausola di
neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 13 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) Testo riportato alla lettera
b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 .
( 2) Testo riportato al comma 1
dell’articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 .
( 3) Testo riportato alla lettera
d) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 .
( 4) Testo riportato al comma 1
dell’articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 .
( 5) Testo riportato al comma 2
dell’articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 .
( 6) Testo riportato al comma 3
dell’articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 .
( 7) Testo riportato al comma 6
dell’articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 .
( 8) Testo riportato al comma 3
dell’articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 .
( 9) Testo riportato alla lettera
b) del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 .
( 10) Testo riportato alla
lettera d) del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16
.
( 11) Testo riportato dopo il
comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 .
( 12) Testo riportato dopo il
comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 .
SOMMARIO
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Legge regionale 27 luglio 2020, n. 31
(BUR n. 113/2020) (Novellazione)
-
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO
2001, n. 16 “NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE
DISABILI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68 E ISTITUZIONE
SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA PRESSO LE AZIENDE ULSS”
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Art. 1 - Modifiche alla
legge
regionale 3 agosto 2001, n. 16 “Norme per il diritto al
lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo
1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso
le aziende ULSS”.
-
Art. 2 - Modifiche
all’articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2001, n.
16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili
in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione
servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS”.
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Art. 3 - Modifica
all’articolo 2 della legge regionale 3 agosto 2001, n.
16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili
in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione
servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS”.
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Art. 4 - Modifiche
all’articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2001, n.
16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili
in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione
servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS”.
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Art. 5 - Modifiche
all’articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2001, n.
16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili
in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione
servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS”.
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Art. 6 - Modifiche
all’articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n.
16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili
in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione
servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS”.
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Art. 7 - Modifiche
all’articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2001, n.
16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili
in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione
servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS”.
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Art. 8 - Modifiche
all’articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n.
16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili
in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione
servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS” e
relative norme transitorie.
-
Art. 9 - Modifiche
all’articolo 10 della legge regionale 3 agosto 2001, n.
16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili
in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione
servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS”.
-
Art. 10 - Modifica
all’articolo 11 della legge regionale 3 agosto 2001, n.
16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili
in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione
servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS”.
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Art. 11 - Abrogazioni.
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Art. 12 - Clausola di
neutralità finanziaria.
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Art. 13 - Entrata in vigore.
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