Legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 (BUR n. 82/2002)
Legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 (BUR n. 82/2002) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA
LEGGE FINANZIARIA 2002 IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI
Art. 1 - Convenzioni con le associazioni di
promozione sociale.
1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono
stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale
purché siano iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui
all’
articolo 43 della
legge regionale 13 settembre 2001, n. 27
, "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla
legge finanziaria 2001" per svolgere le attività previste dai
rispettivi statuti a favore degli associati o di terzi.
2. Le convenzioni devono prevedere i seguenti elementi essenziali:
a) l’attività oggetto del rapporto convenzionale, la durata e
il costo;
b) le condizioni di utilizzo delle strutture e delle attrezzature
eventualmente previste;
c) la copertura assicurativa delle persone impegnate a vario titolo e
direttamente nelle attività;
d) le forme di rendicontazione e di disciplina dei rapporti finanziari;
e) le modalità di verifica e di controllo delle attività e dei
loro risultati finali.
3. Con regolamento sono disciplinati i criteri di priorità per la
stipula delle convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 ed è
approvato lo schema tipo di disciplinare. (
1)
Art. 2 - Disposizioni a
sostegno delle associazioni di promozione sociale.
1. La Regione del Veneto sostiene
l’associazionismo di promozione sociale attraverso:
a) la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 1;
b) la concessione di contributi relativi a progetti e iniziative
compiutamente documentati;
c) il sostegno a progetti di attività, particolarmente innovativi
nel campo dell’informazione, consulenza, formazione;
d) l’aggiornamento e la formazione degli operatori.
2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a disciplinare
gli interventi di cui al comma 1.
3. L'iscrizione nel registro regionale di cui all’
articolo 43 della
legge regionale 13
settembre 2001, n. 27 è condizione necessaria per usufruire dei
benefici previsti dal comma 1.
4. Sono ammissibili più contributi a favore dello stesso progetto o
iniziativa purché l’importo complessivo non ecceda
l’ottanta per cento della spesa prevista.
5. Sono escluse dai contributi di cui al comma 1, lettera b) le
prestazioni lavorative o professionali espletate dal personale
volontario.
Art. 8 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
SOMMARIO
-
Legge regionale 16 agosto 2002, n. 28
(BUR n. 82/2002)
-
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2002 IN
MATERIA DI POLITICHE SOCIALI
-
-
Art. 1 - Convenzioni con le
associazioni di promozione sociale.
-
Art. 2 - Disposizioni a sostegno
delle associazioni di promozione sociale.
-
Art. 3 - Modifica
dell’articolo 31 della legge regionale 9 settembre 1999, n.
46 .
-
Art. 4 - Modifica
dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 9 giugno 1975, n.
72
-
Art. 5 - Modifica
dell’articolo 13 bis della legge regionale 3 febbraio 1996, n.
5 così come introdotto dall'articolo 102, comma 1, della
legge
regionale 28 gennaio 2000, n. 5 .
-
Art. 6- Modifica
dell’articolo 40 della legge regionale 9 febbraio 2001, n.
5
-
Art. 7 - Modifica
dell’articolo 113 della legge regionale 13 aprile 2001, n.
11
-
Art. 8 - Dichiarazione
d'urgenza.