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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 1 agosto 2003, n. 16 (BUR n. 72/2003)

Legge regionale 1 agosto 2003, n. 16 (BUR n. 72/2003) [sommario] [RTF]

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2003 IN MATERIA DI MOBILITÀ, VIABILITÀ, EDILIZIA RESIDENZIALE, URBANISTICA ED EDILIZIA


CAPO I - Modifiche in materia di mobilità


Art. 1 - Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1996)".
1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , le parole "impianti di trasporto a fune adibiti a pubblico servizio di trasporto" sono sostituite dalle parole: "impianti di risalita adibiti a pubblico servizio di trasporto".
Art. 2 – Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni.
1. Al comma 1bis dell'articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , sono aggiunte alla fine le parole:
omissis (1)
Art. 3 – Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni.
1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , è inserita la seguente lettera abis):
omissis (2)
Art. 4 – Modifica dell'articolo 46 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".
1. Al comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole "di cui alla legge regionale 14 marzo 1978, n. 1 ," sono soppresse.
Art. 5 - Interventi d'urgenza in materia di pubblica incolumità e di opere pubbliche di navigazione di competenza regionale.
1. Qualora sussistano pericoli imminenti per la pubblica incolumità o pericolo di gravi danni alle opere pubbliche di navigazione di competenza regionale, il Dirigente del Centro Operativo Veneto per la Navigazione Interna (COVNI) può disporre, per ragioni di pubblico interesse, con le procedure di cui alla legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 l'esecuzione, a totale carico del bilancio regionale, di interventi d'urgenza e di somma urgenza ai sensi degli articoli 146 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109”.

CAPO II - Modifiche in materia di viabilità e trasporti


Art. 6 - Modifica dell'articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
1. Il comma 4 dell’articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , è sostituito dai seguenti:
omissis (3)
Art. 7 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale." e successive modificazioni e disposizioni transitorie.
1. L'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 è così sostituito:
omissis (4)
2. Per l'anno 2002 il termine di novanta giorni, previsto dall'articolo 9, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 previgente all'entrata in vigore della presente legge, è fissato in centottanta giorni.
3. Per l'anno 2003, in deroga alle procedure di cui all'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 così come modificato dal comma 1 della presente legge, la somma destinata agli interventi sulla mobilità comunale è assegnata prioritariamente agli interventi di cui all'allegato B della D.G.R. 20 dicembre 2002, n. 3738 "legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 - legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 , articolo 16. Assegnazione contributi per l'anno 2002 e assegnazione interventi per l'anno 2003" (BUR 28 gennaio 2003, n. 9).
Art. 8 – Disposizioni in materia di cave di prestito per la realizzazione di infrastrutture di trasporto.
1. Per gli interventi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 "Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi", i cui progetti siano stati approvati prima dell'entrata in vigore della medesima legge regionale e i relativi lavori siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito il rilascio di autorizzazioni per cave di prestito con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2. In deroga alle procedure di cui alla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modificazioni, e ferma restando la normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), l'autorizzazione è rilasciata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive, a favore dell'ente che realizza l'opera sulla base di uno specifico progetto che indichi, anche, le modalità della ricomposizione ambientale delle aree interessate; tale progetto è approvato dalla Giunta regionale contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
3. L'approvazione del progetto di cava di prestito, in quanto connesso alle opere di cui al comma 1, comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera relativa all'attività estrattiva.
4. L'autorizzazione è limitata nel tempo, al tipo e alle quantità di materiale strettamente necessario per realizzare l'opera, di cui al comma 1, e non può avere durata superiore a quella prevista per la realizzazione dell'opera stessa.
5. Il materiale estratto dalle cave di prestito di cui al presente articolo deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle opere indicate al comma 1.
6. L'autorizzazione delle cave di prestito comporta la sottoscrizione di una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa che garantisca la ricomposizione ambientale di cui al comma 2.

CAPO III - Disposizioni in materia di edilizia residenziale


Art. 9 – Aggiornamento del limite di reddito per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale agevolata destinati alla locazione.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il limite massimo di reddito per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale agevolata destinati alla locazione, ai sensi dell’articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 “Norme per l’edilizia residenziale pubblica” e dell’articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 “Disposizioni per l’accelerazione degli investimenti a sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia”, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, e loro successive modificazioni, realizzati da imprese di costruzione, cooperative edilizie di abitazione, aziende territoriali per l’edilizia residenziale e comuni, è fissato in euro 52.000,00.
Art. 10 – Disposizioni transitorie in materia di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
1. I piani di vendita di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni, conservano la loro validità per le domande, presentate fino alla data di entrata in vigore della legge regionale 16 agosto 2002, n. 29 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di beni ambientali ed edilizia residenziale pubblica”, concernenti gli alloggi inseriti nei piani di vendita approvati dal Consiglio regionale con provvedimento 11 marzo 1994, n. 912, come modificato dal provvedimento 10 dicembre 1998, n. 108, rimanendo validi le modalità ed i criteri di vendita di cui alla medesima legge n. 560/1993 e successive modificazioni. Per le domande presentate alla data di entrata in vigore della legge regionale 16 agosto 2002, n. 29 , fino alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 della medesima legge regionale n. 29/2002 .
1 bis. Per le domande aventi ad oggetto l'acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale inseriti nei piani di vendita di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 presentate dagli assegnatari al comune o all'ente gestore entro il 30 giugno 2003, si applicano le modalità ed i criteri di vendita di cui alla medesima legge n. 560/1993. (5)

CAPO IV - Modifiche in materia di urbanistica


Art. 11 – Interpretazione autentica dei commi 2, 3, e 5 dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 "Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 "Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e disposizioni transitorie in materia urbanistica" ".
omissis (6)
Art. 12 – Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 "Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 "Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e disposizioni transitorie in materia urbanistica"".
1. omissis (7)
2. omissis (8)
3. omissis (9)
4. All'alinea del comma 8 dopo le parole "fatti salvi" sono aggiunte le parole "le istanze presentate e".
5. La lettera b), del comma 8, dell’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 , è così sostituita:
omissis (10)

CAPO V – Disposizioni in materia di edilizia


Art. 13 – Disciplina transitoria dell’attività edilizia.
1. Fino all’entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina edilizia trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni, nonché le disposizioni della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e successive modificazioni, che regolano la materia dell’edilizia in maniera differente dal testo unico e non siano in contrasto con i principi fondamentali desumibili dal testo unico medesimo.

CAPO VI – Norma finale


Art. 14 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.





Note

(1) Vedi modifiche apportate al comma 1 bis dell'art. 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
(2) Vedi modifiche apportate dopo la lett. a) del comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
(3) Vedi modifiche apportate al comma 4 dell'art. 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
(4) Vedi modifiche apportate all'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 .
(5) Comma inserito da comma 1 art. 1 legge regionale 21 maggio 2004, n. 12 .
(6) Articolo abrogato dall’articolo 49, comma 1, lettera n), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , a decorrere dall’adozione e pubblicazione nel BUR dei provvedimenti previsti dall’art. 50, comma 1, della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ; i provvedimenti sono stati adottati con un’unica deliberazione della Giunta regionale n. 3178/2004 pubblicata nel BUR n. 105 del 22 ottobre 2004. In via transitoria gli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 come modificati dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 20 avevano prorogato l’efficacia dell’articolo 1, commi da 2 a 6 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 , sino al 28 febbraio 2005.
(7) Comma 1 abrogato per effetto dell’abrogazione dell’articolo 1 commi da 2 a 6 legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 operata dal combinato disposto degli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni.
(8) Comma 2 abrogato per effetto dell’abrogazione dell’articolo 1 commi da 2 a 6 legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 operata dal combinato disposto degli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni.
(9) Comma 3 abrogato per effetto dell’abrogazione dell’articolo 1 commi da 2 a 6 legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 operata dal combinato disposto degli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni.
(10) Vedi modifiche apportate alla lett. b) del comma 8, dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 .



SOMMARIO

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