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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 1 agosto 2003, n. 16 (BUR n. 72/2003)
Legge regionale 1 agosto 2003, n. 16 (BUR n. 72/2003) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA
LEGGE FINANZIARIA 2003 IN MATERIA DI MOBILITÀ, VIABILITÀ,
EDILIZIA RESIDENZIALE, URBANISTICA ED EDILIZIA
CAPO I - Modifiche in materia di
mobilità
Art. 1 - Modifica
dell'articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6
"Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
regione (legge finanziaria 1996)".
1. Al comma 1 dell' articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 ,
le parole "impianti di trasporto a fune adibiti a pubblico servizio di
trasporto" sono sostituite dalle parole: "impianti di risalita
adibiti a pubblico servizio di trasporto".
Art. 2 – Modifica
dell'articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive
modificazioni.
Art. 3 – Modifica
dell'articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive
modificazioni.
Art. 4 – Modifica
dell'articolo 46 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".
Art. 5 - Interventi d'urgenza
in materia di pubblica incolumità e di opere pubbliche di
navigazione di competenza regionale.
1. Qualora sussistano pericoli imminenti per la pubblica incolumità
o pericolo di gravi danni alle opere pubbliche di navigazione di
competenza regionale, il Dirigente del Centro Operativo Veneto per la
Navigazione Interna (COVNI) può disporre, per ragioni di pubblico
interesse, con le procedure di cui alla legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1
l'esecuzione, a totale carico del bilancio regionale, di interventi
d'urgenza e di somma urgenza ai sensi degli articoli 146 e 147 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554
“Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori
pubblici 11 febbraio 1994, n. 109”.
CAPO II - Modifiche in materia di
viabilità e trasporti
Art. 6 - Modifica
dell'articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali
in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
Art. 7 - Modifiche
all'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39
"Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale." e
successive modificazioni e disposizioni transitorie.
1. L' articolo
9 della legge
regionale 30 dicembre 1991, n. 39 è così sostituito:
omissis ( 4)
2. Per l'anno 2002 il termine di novanta giorni, previsto dall'articolo
9, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39
previgente all'entrata in vigore della presente legge, è fissato in
centottanta giorni.
3. Per l'anno 2003, in deroga alle procedure di cui all'articolo 9 della
legge regionale 30
dicembre 1991, n. 39 così come modificato dal comma 1 della
presente legge, la somma destinata agli interventi sulla mobilità
comunale è assegnata prioritariamente agli interventi di cui
all'allegato B della D.G.R. 20 dicembre 2002, n. 3738 " legge regionale 30 dicembre
1991, n. 39 - legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 ,
articolo 16. Assegnazione contributi per l'anno 2002 e assegnazione
interventi per l'anno 2003" (BUR 28 gennaio 2003, n. 9).
Art. 8 – Disposizioni in
materia di cave di prestito per la realizzazione di infrastrutture di
trasporto.
1. Per gli interventi di cui all' articolo 9, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15
"Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la
progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio
regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e
conferenza di servizi", i cui progetti siano stati approvati prima
dell'entrata in vigore della medesima legge regionale e i relativi lavori
siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
è consentito il rilascio di autorizzazioni per cave di prestito con
le modalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2. In deroga alle procedure di cui alla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44
"Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive
modificazioni, e ferma restando la normativa vigente in materia di
valutazione di impatto ambientale (VIA), l'autorizzazione è
rilasciata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica
regionale per le attività estrattive, a favore dell'ente che
realizza l'opera sulla base di uno specifico progetto che indichi, anche,
le modalità della ricomposizione ambientale delle aree interessate;
tale progetto è approvato dalla Giunta regionale contestualmente al
rilascio dell'autorizzazione.
3. L'approvazione del progetto di cava di prestito, in quanto connesso
alle opere di cui al comma 1, comporta la dichiarazione di pubblica
utilità dell'opera relativa all'attività estrattiva.
4. L'autorizzazione è limitata nel tempo, al tipo e alle
quantità di materiale strettamente necessario per realizzare
l'opera, di cui al comma 1, e non può avere durata superiore a
quella prevista per la realizzazione dell'opera stessa.
5. Il materiale estratto dalle cave di prestito di cui al presente
articolo deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle
opere indicate al comma 1.
6. L'autorizzazione delle cave di prestito comporta la sottoscrizione di
una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa che
garantisca la ricomposizione ambientale di cui al comma 2.
CAPO III - Disposizioni in materia
di edilizia residenziale
Art. 9 – Aggiornamento
del limite di reddito per l’accesso agli alloggi di edilizia
residenziale agevolata destinati alla locazione.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il limite
massimo di reddito per l’accesso agli alloggi di edilizia
residenziale agevolata destinati alla locazione, ai sensi
dell’articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 “Norme
per l’edilizia residenziale pubblica” e dell’articolo 9
del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 “Disposizioni per
l’accelerazione degli investimenti a sostegno
dell’occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in
materia edilizia”, convertito con modificazioni nella legge 4
dicembre 1993, n. 493, e loro successive modificazioni, realizzati da
imprese di costruzione, cooperative edilizie di abitazione, aziende
territoriali per l’edilizia residenziale e comuni, è fissato
in euro 52.000,00.
Art. 10 – Disposizioni
transitorie in materia di vendita di alloggi di edilizia residenziale
pubblica.
1. I piani di vendita di cui all’articolo 1, comma 4, della legge
24 dicembre 1993, n. 560 “Norme in materia di alienazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive
modificazioni, conservano la loro validità per le domande,
presentate fino alla data di entrata in vigore della legge regionale 16 agosto 2002, n.
29 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa -
collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di beni ambientali ed
edilizia residenziale pubblica”, concernenti gli alloggi inseriti
nei piani di vendita approvati dal Consiglio regionale con provvedimento
11 marzo 1994, n. 912, come modificato dal provvedimento 10 dicembre
1998, n. 108, rimanendo validi le modalità ed i criteri di vendita
di cui alla medesima legge n. 560/1993 e successive modificazioni. Per le
domande presentate alla data di entrata in vigore della legge regionale 16 agosto
2002, n. 29 , fino alla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 della
medesima legge
regionale n. 29/2002 .
1 bis. Per le domande aventi ad oggetto l'acquisto di alloggi di edilizia
residenziale pubblica di proprietà comunale inseriti nei piani di
vendita di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n.
560 presentate dagli assegnatari al comune o all'ente gestore entro il 30
giugno 2003, si applicano le modalità ed i criteri di vendita di cui
alla medesima legge n. 560/1993. ( 5)
CAPO IV - Modifiche in materia di
urbanistica
Art. 11 –
Interpretazione autentica dei commi 2, 3, e 5 dell'articolo 1 della
legge regionale 27
dicembre 2002, n. 35 "Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10
"Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112" e disposizioni transitorie in materia urbanistica" ".
Art. 12 – Modifiche
dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35
"Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10
"Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112" e disposizioni transitorie in materia urbanistica"".
1. omissis ( 7)
2. omissis ( 8)
3. omissis ( 9)
4. All'alinea del comma 8 dopo le parole "fatti salvi" sono aggiunte le
parole " le istanze presentate e".
5. La lettera b), del comma 8, dell’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre
2002, n. 35 , è così sostituita:
omissis ( 10)
CAPO V – Disposizioni in
materia di edilizia
Art. 13 – Disciplina
transitoria dell’attività edilizia.
1. Fino all’entrata in vigore della legge regionale di riordino
della disciplina edilizia trovano applicazione le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di edilizia” e successive modificazioni, nonché le
disposizioni della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61
“Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e
successive modificazioni, che regolano la materia dell’edilizia in
maniera differente dal testo unico e non siano in contrasto con i
principi fondamentali desumibili dal testo unico medesimo.
CAPO VI – Norma finale
Art. 14 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44
dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) Vedi modifiche apportate al
comma 1 bis dell'art. 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
( 2) Vedi modifiche apportate dopo
la lett. a) del comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
( 3) Vedi modifiche apportate al
comma 4 dell'art. 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
( 4) Vedi modifiche apportate
all'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 .
( 5) Comma inserito da comma 1
art. 1 legge
regionale 21 maggio 2004, n. 12 .
( 6) Articolo abrogato
dall’articolo 49, comma 1, lettera n), della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 , a decorrere dall’adozione e pubblicazione nel BUR dei
provvedimenti previsti dall’art. 50, comma 1, della medesima
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 ; i provvedimenti sono stati adottati con
un’unica deliberazione della Giunta regionale n. 3178/2004
pubblicata nel BUR n. 105 del 22 ottobre 2004. In via transitoria gli
articoli 48 e 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
come modificati dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 20
avevano prorogato l’efficacia dell’articolo 1, commi da 2 a 6
della legge
regionale 27 dicembre 2002, n. 35 , sino al 28 febbraio 2005.
( 7) Comma 1 abrogato per effetto
dell’abrogazione dell’articolo 1 commi da 2 a 6 legge regionale 27 dicembre
2002, n. 35 operata dal combinato disposto degli articoli 48 e 49
della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni.
( 8) Comma 2 abrogato per effetto
dell’abrogazione dell’articolo 1 commi da 2 a 6 legge regionale 27 dicembre
2002, n. 35 operata dal combinato disposto degli articoli 48 e 49
della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni.
( 9) Comma 3 abrogato per effetto
dell’abrogazione dell’articolo 1 commi da 2 a 6 legge regionale 27 dicembre
2002, n. 35 operata dal combinato disposto degli articoli 48 e 49
della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni.
( 10) Vedi modifiche apportate
alla lett. b) del comma 8, dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 .
SOMMARIO
-
Legge regionale 1 agosto 2003, n. 16
(BUR n. 72/2003)
-
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2003 IN
MATERIA DI MOBILITÀ, VIABILITÀ, EDILIZIA RESIDENZIALE,
URBANISTICA ED EDILIZIA
-
-
CAPO I - Modifiche in materia di
mobilità
-
-
CAPO II - Modifiche in materia di
viabilità e trasporti
-
-
CAPO III - Disposizioni in
materia di edilizia residenziale
-
-
CAPO IV - Modifiche in materia di
urbanistica
-
-
Art. 11 –
Interpretazione autentica dei commi 2, 3, e 5 dell'articolo 1
della legge regionale 27 dicembre 2002,
n. 35 "Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n.
10 "Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58,
comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112" e disposizioni transitorie in materia
urbanistica" ".
-
Art. 12 – Modifiche
dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2002,
n. 35 "Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n.
10 "Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58,
comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112" e disposizioni transitorie in materia
urbanistica"".
-
CAPO V – Disposizioni in
materia di edilizia
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CAPO VI – Norma finale
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