Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 (BUR n. 102/2003)
Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 (BUR n. 102/2003) [sommario] [RTF]
NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE E L’AMMODERNAMENTO DELLA RETE
DISTRIBUTIVA DI CARBURANTI
CAPO I – Disposizioni generali
Art. 1 –
Finalità.
1. In attuazione dell’articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57
ed in coerenza con il piano nazionale di cui al decreto ministeriale 31
ottobre 2001, la presente legge detta i principi ed i criteri
fondamentali per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete
degli impianti stradali di carburanti liquidi e gassosi per autotrazione,
nonché la disciplina degli impianti per natanti e di quelli ad uso
privato, al fine di favorire il contenimento dei prezzi,
l’incremento anche qualitativo dei servizi resi all’utenza e
la garanzia del servizio pubblico, nel rispetto delle scelte effettuate
dalla Regione in materia di assetto del territorio e di tutela
dell’ambiente.
Art. 2 – Obiettivi.
1. Per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete degli
impianti stradali di carburante sono fissati i seguenti obiettivi:
a) riqualificazione e ammodernamento della rete esistente, migliorando il
servizio di erogazione attraverso la dislocazione razionale degli
impianti e l'inserimento di tipologie strutturali minime degli stessi
anche ai fini dello sviluppo commerciale, turistico e industriale sul
territorio della Regione;
b) eliminazione degli impianti incompatibili con il territorio ai fini
della decongestione e dello snellimento del traffico, nonché del
recupero e della salvaguardia dei beni storici e ambientali.
Art. 3 –
Definizioni.
1. Agli effetti della presente legge si
intendono per:
a) rete: l’insieme dei punti di vendita che erogano carburanti;
b) carburanti: i vari tipi di prodotti petroliferi per autotrazione
suddivisi nelle seguenti categorie:
1) benzine;
2) olio lubrificante;
3) gasolio;
4) gas di petrolio liquefatto (GPL);
5) metano;
6) ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici
indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica
di unificazione nell’autoveicolo (CUNA);
b bis) carburante a basso impatto ambientale: GPL, gas naturale,
idrogeno, miscele idrogeno e gas naturale, nonché i biocarburanti
indicati nell’Allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.
128 “Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione
dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei
trasporti; (
1)
c) impianto stradale di distribuzione di carburante: il complesso
commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di
erogazione automatica di carburante per autotrazione, nonché dai
servizi e dalle attività accessorie, ivi comprese le colonnine per
l’alimentazione di veicoli elettrici. L’impianto stradale
può rifornire tutti i mezzi stradali e non, ivi compresi i natanti;
d) impianto di distribuzione carburanti ad uso privato: un autonomo
complesso unitario costituito da tutti gli apparecchi fissi o mobili di
erogazione di carburanti per autotrazione senza limiti di capacità,
con le relative attrezzature ed accessori, installato all’interno
di cantieri, di magazzini e simili di imprese industriali o commerciali o
di imprese, consorzi o cooperative di autotrasportatori, ed utilizzato
esclusivamente per il rifornimento di automezzi, di automotrici
ferroviarie, di aeromobili e di natanti di proprietà delle imprese
stesse. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori sono
considerati automezzi dell'impresa anche quelli dei soci, con esclusione
di quelli adibiti ad uso personale. Si considerano impianti ad uso
privato anche quelli situati all'interno di aree di pertinenza delle
pubbliche amministrazioni non statali ad uso esclusivo dei mezzi delle
stesse;
e) impianto per natanti: un autonomo complesso unitario costituito da uno
o più apparecchi per l’erogazione del carburante, dalle
relative attrezzature e pertinenze, destinato all’esclusivo
rifornimento dei natanti;
f) erogatore: l'insieme delle attrezzature che realizzano il
trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al
serbatoio dell'automezzo, misurando contemporaneamente i volumi o le
quantità trasferite, composto da:
1) una pompa o un sistema di adduzione;
2) un contatore o un misuratore;
3) una pistola o una valvola di intercettazione;
4) una tubazione che lo connette;
5) un satellite;
g) colonnina: l’apparecchiatura contenente uno o più
erogatori;
g bis) punto di ricarica di potenza elevata almeno veloce: un punto di
ricarica che consente il trasferimento di elettricità ad un veicolo
elettrico di potenza superiore a 22 kw e pari o inferiore a 50 kw;
(
2)
h) self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature a moneta o
lettura ottica per l'erogazione automatica di carburante senza
l'assistenza di apposito personale;
i) self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per il
comando a distanza dell'erogatore che permette all’utente di
servirsi da solo e con pagamento ad apposito incaricato dopo il
rifornimento;
l) erogato di vendita di ciascun impianto: l’insieme dei prodotti:
benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione determinato sulla base
delle dichiarazioni di fine esercizio consegnate dai gestori al
competente Ufficio tecnico di finanza;
m) indice di elasticità: il rapporto tra la capacità di
erogazione della rete e la quantità di prodotto erogato.
2. Si intende per modifica dell’impianto la modifica di uno o
più dei seguenti elementi:
a) l’aggiunta di carburanti non precedentemente autorizzati;
b) la variazione del numero di colonnine;
c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con
altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti
già erogati;
d) il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine erogatrici di
prodotti già erogati;
e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei
serbatoi;
f) l’installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
g) l’installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
h) la detenzione o l’aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
i) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano
passando da impianto di travaso alimentato da carro bombolaio a impianto
allacciato a metanodotto.
3. Si è in presenza di incompatibilità con il territorio quando
sussistono almeno uno dei seguenti elementi:
a) l’area destinata all’impianto è situata in zone a
traffico limitato in modo permanente;
b) l’area destinata all’impianto è situata in
corrispondenza di incroci o biforcazioni di strade ad uso pubblico,
incroci a Y, ed ubicata sulla cuspide degli stessi con accessi su
più strade pubbliche;
c) l’area destinata all’impianto è posta
all’interno di curve aventi raggio minore od uguale a cento metri;
d) l’impianto è privo di sede propria in quanto la distanza
tra la colonnina e il ciglio della strada è inferiore a quattro
metri, per cui il rifornimento dell’autoveicolo o
dell’impianto avviene sulla sede stradale;
e) gli accessi dell’area destinata all’impianto sono situati
a distanza non regolamentare da incroci, semafori, curve, dossi o altri
accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile
l’adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o
impedimenti naturali;
f) le strutture dell’impianto impediscono la visuale anche parziale
dei beni di interesse storico, architettonico, urbanistico ed ambientale
o costituiscono, comunque, elemento di sovrapposizione o di interferenza
nel contesto ambientale di un particolare aggregato urbano o di zona di
pregio ambientale.
Art. 3 bis - Ristrutturazione
totale. (3)
1. Per ristrutturazione totale dell’impianto stradale di carburanti
si intende il completo rifacimento dell’impianto, consistente nella
totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature
petrolifere, effettuato anche in momenti successivi nell’arco di
tre anni.
2. Sono da considerarsi ristrutturazioni totali anche le ristrutturazioni
parziali dell’impianto realizzate con interventi che abbiano
determinato il rifacimento dell’intero impianto di distribuzione in
un periodo di tre anni. A questo proposito è posto l’obbligo a
carico del titolare dell’autorizzazione di presentare apposita
dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la non
realizzazione di ristrutturazione totale come definita dal comma 1.
Art. 4 – Disposizioni
attuative. (4)
1. La Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente
Regione-Autonomie locali e la competente commissione consiliare, adotta i
criteri e le direttive relativi all’ammodernamento della rete
stradale di carburante mediante:
a) l’individuazione di bacini di utenza che garantiscano un
articolato servizio di distribuzione carburanti su scala regionale;
b) la definizione delle zone omogenee comunali e delle caratteristiche
degli impianti esistenti o da installare nelle medesime, ai fini
dell’attuazione degli interventi operativi della rete;
c) la determinazione delle superfici minime, delle distanze minime e
degli indici di edificabilità relativamente alle aree in cui
insistono gli impianti;
d) l’individuazione degli obiettivi di bacino ed i conseguenti
strumenti per il raggiungimento degli stessi;
e) l’individuazione delle aree carenti di servizio,
territorialmente svantaggiate ed eventuali altre aree in cui è
possibile installare particolari tipologie di impianti. In particolare
nelle località di minore consistenza demografica, in quelle
ricomprese nei territori dei comuni delle comunità montane delle
comunità isolane o di arcipelago e in quelle territorialmente
svantaggiate può essere autorizzata l’installazione di
impianti stradali di carburante che possono essere gestiti dagli esercizi
polifunzionali di cui all’
articolo 21 della
legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 ,
(
5) o funzionanti integralmente
con il sistema self-service pre-pagamento;
f) la definizione e regolamentazione dei criteri di incompatibilità
con il territorio di cui all’articolo 3, comma 3;
g) l’individuazione dei criteri e delle modalità per lo
sviluppo delle attività commerciali, artigianali, di
somministrazione alimenti e bevande e di altre eventuali attività
integrative negli impianti.
2. La Giunta regionale adotta altresì, entro centottanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, i criteri e le
direttive relativi:
a) all’individuazione da parte dei comuni dei requisiti e delle
caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i
distributori di carburante;
b) all’articolazione degli orari e delle fasce orarie secondo le
caratteristiche e le esigenze del territorio;
c) omissis (
6)
Art. 5 – Competenze
provinciali.
1. Sono attribuite alle province le
seguenti funzioni:
a) predisposizione, entro sessanta giorni dall’emanazione del
provvedimento di cui all’articolo 4 comma 2, lett. b)
, dei
piani dei turni di chiusura infrasettimanali, domenicali, festivi e
notturni degli impianti stradali di carburante ivi comprese le eventuali
deroghe per le località turistiche;
b) raccolta ed elaborazione dei dati forniti dagli uffici tecnici di
finanza relativi all’erogato degli impianti di distribuzione di
carburanti (stradali, autostradali, natanti e ad uso privato) da
trasmettere alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno;
c) predisposizione delle proposte di razionalizzazione e di
ammodernamento della rete degli impianti stradali di carburanti;
d) decisione dei ricorsi avverso i provvedimenti comunali.
2. Le province effettuano il monitoraggio della rete in riferimento al
numero, alla localizzazione e alle caratteristiche degli impianti, su
base annuale, evidenziando le variazioni intercorse nel periodo.
Art. 6 – Competenze
comunali.
1. I comuni esercitano le funzioni
amministrative concernenti:
a) il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di
nuovi impianti stradali di carburante, di impianti ad uso privato e di
impianti per natanti;
b) il rilascio delle autorizzazioni per il potenziamento degli impianti
di carburante limitatamente ai prodotti metano e GPL;
c) il rilascio delle autorizzazioni al prelievo ed al trasporto di
carburanti in recipienti mobili;
c bis) il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento di impianti
stradali di carburanti; (
7)
d) la proroga del termine di ultimazione dei lavori di installazione e di
potenziamento degli impianti stradali e per natanti;
e) la sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti stradali e per
natanti;
f) la revoca e la sospensione delle autorizzazioni;
g) la fissazione degli orari e delle turnazioni;
h) l'applicazione delle sanzioni amministrative.
2. Spetta inoltre ai comuni:
a) ricevere le comunicazioni relative al trasferimento della
titolarità delle autorizzazioni e alle modifiche degli impianti non
costituenti potenziamento;
b) fissare, in osservanza al provvedimento di cui all'articolo 4, comma
2, lett. a), i requisiti e le caratteristiche delle aree per
l'installazione degli impianti di distribuzione di carburanti;
c) prendere atto delle ferie presentate dai gestori degli impianti, salvo
esigenze particolari;
d) verificare le condizioni di incompatibilità con il territorio
degli impianti stradali;
e) trasmettere alla provincia i dati tecnici riguardanti gli impianti
stradali, per natanti e ad uso privato in essere, nonché le
condizioni di servizio e le eventuali modifiche intervenute.
Art. 7 –
Procedure.
1. Le domande per il rilascio
dell’autorizzazione all’installazione, al trasferimento,
(
8) alla ristrutturazione e
all'esercizio di un impianto stradale di carburante, di un impianto ad
uso privato e di un impianto per natanti nonché il loro
potenziamento mediante l’aggiunta dei prodotti metano o GPL sono
presentate al comune competente per territorio, secondo le modalità
di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
dell’11 febbraio 1998, n. 32, “Razionalizzazione del sistema
di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.”, utilizzando
apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente in
materia di commercio, sentita la commissione di cui all’articolo
11, unitamente alle domande per il rilascio delle concessioni edilizie,
nel rispetto della normativa urbanistica vigente.
2. Nel caso di nuovo impianto stradale copia della domanda, comprensiva
di tutta la documentazione, è trasmessa, per il tramite del comune,
alla provincia che entro sessanta giorni dal ricevimento esprime parere
in merito al superamento del numero massimo di impianti previsto per il
proprio territorio. Trascorso inutilmente tale termine si prescinde dallo
stesso.
3. Le modifiche dell’impianto di cui all’articolo 3, comma 2,
ad eccezione dell’aggiunta dei prodotti metano e GPL, sono soggette
a comunicazione. Il richiedente trasmette al comune dove ha sede
l'impianto, almeno trenta giorni prima dell’inizio lavori,
unitamente alla comunicazione, un’analitica autocertificazione,
corredata della documentazione prescritta e della perizia giurata di cui
all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32. Copia
della comunicazione va trasmessa ai vigili del fuoco e all'ufficio
tecnico di finanza competenti per territorio. Le modifiche devono essere
realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali; la
loro corretta realizzazione deve essere asseverata da una perizia
giurata, redatta da un tecnico abilitato, attestante che le strutture,
gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati
realizzati, installati e posti in opera in conformità alle norme
vigenti.
4. Non costituisce modifica ed è soggetta al rispetto delle norme di
sicurezza, la detenzione o l’aumento di stoccaggio degli oli
esausti, del gasolio per riscaldamento dei locali degli stessi impianti e
di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico. La
loro consistenza comunque, deve essere comunicata al comune che
provvederà a inserirla nell'autorizzazione e a darne comunicazione
all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio.
5. Il comune, sulla base delle attestazioni di cui al comma 3, verificata
la conformità della documentazione alle norme vigenti, entro trenta
giorni dalla loro presentazione, aggiorna l’autorizzazione e la
trasmette alla Regione, alla provincia, ai vigili del fuoco,
all’ufficio tecnico di finanza e, per gli impianti stradali,
all’ente proprietario della strada.
6. L’installazione di un impianto ad uso privato con capacità
pari o inferiore a litri cinquecento è soggetta a comunicazione al
comune ove avrà sede l’impianto. Lo stesso deve essere
realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza e fiscali, risultante da
perizia asseverata, redatta da tecnico abilitato, attestante che le
strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono
stati realizzati, installati e posti in opera in conformità alle
norme vigenti.
7. L’installazione di un impianto ad uso privato presso cantieri
provvisori di durata non superiore a ventiquattro mesi è soggetta a
comunicazione. Copia della comunicazione va trasmessa ai vigili del fuoco
e all’ufficio tecnico di finanza competenti per territorio.
L’impianto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di
sicurezza e fiscali, risultante da perizia asseverata, redatta da tecnico
abilitato , attestante che le strutture, gli impianti, le attrezzature e
le opere di finitura sono stati realizzati, installati e posti in opera
in conformità alle norme vigenti.
8. Relativamente agli impianti stradali l'autorizzazione agli accessi da
parte dell’ente proprietario della strada o, in caso di
viabilità data in concessione, della società concessionaria
può essere rilasciata unicamente agli operatori già in possesso
dell'autorizzazione comunale per l’installazione di impianti
stradali di carburanti, in conformità alle disposizioni di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo codice della
strada” e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
nonché alla presente legge ed alle direttive di cui all'articolo 4,
comma 1.
9. I provvedimenti di autorizzazione relativi ad impianti ad uso privato
devono contenere il divieto di erogare o vendere il prodotto a terzi,
pena la revoca dell’autorizzazione.
10. Contro il provvedimento comunale è ammesso il ricorso al
Presidente della provincia nei termini e con le modalità di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199
“Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi
amministrativi”.
Art. 8 – Trasferimento
dell’autorizzazione.
1. Il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione
relativa ad impianti stradali, impianti ad uso privato e ad impianti per
natanti è comunicato, entro quindici giorni dalla registrazione
dell’atto di cessione o di affitto d’azienda, al comune ove
ha sede l'impianto, alla regione e all’ufficio tecnico di finanza.
La comunicazione è sottoscritta dal cedente e dal cessionario e
contiene tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto.
Relativamente agli impianti stradali, alla comunicazione è allegata
idonea documentazione atta a dimostrare, da parte del cessionario, il
possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, “Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”, la disponibilità
dell’impianto, delle relative attrezzature e del terreno sui cui
insiste.
2. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1 si applica
la sanzione amministrativa prevista all’articolo 10, comma 2.
Art. 9 – Collaudo
impianti ed esercizio provvisorio. (9)
1. Ad ultimazione dei lavori, i nuovi impianti, quelli trasferiti, quelli
ristrutturati e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL, sono
collaudati secondo quanto previsto dal comma 2.
2. Il titolare dell’autorizzazione trasmette allo Sportello Unico
per le Attività Produttive (SUAP), ai sensi dell’articolo 10
del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160
“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina
sullo sportello unico per le attività produttive”, il
certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato. La
trasmissione al SUAP del certificato di collaudo consente
l’immediato esercizio dell’attività, fatti salvi i
controlli degli enti competenti che possono essere effettuati in
qualsiasi momento.
3. Ogni quindici anni dall’ultimo collaudo il titolare presenta una
perizia giurata al SUAP, predisposta da un professionista abilitato,
attestante l’idoneità tecnica dell’impianto ai fini
della sicurezza sanitaria e ambientale.
Art. 10 – Sanzioni
amministrative.
1. L’installazione di un impianto stradale di carburanti, in
assenza o in difformità dell’autorizzazione, è punita con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a
euro 25.000,00. Nel caso di assenza di autorizzazione sono disposti dal
comune la chiusura immediata dell’impianto, la messa in sicurezza
dello stesso, la rimozione e lo smantellamento di tutte le attrezzature
nonché il ripristino dell’area alla situazione originale.
Qualora non venga eseguito lo smantellamento e il ripristino
dell’area nei termini previsti dall’ordinanza comunale, vi
provvederà l’amministrazione con il recupero delle spese nei
confronti dei responsabili.
2. In caso di ritardata comunicazione di cui all’articolo 8 si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
50,00 a euro 250,00.
3. Chiunque violi le disposizioni in materia di orari di apertura e di
chiusura degli impianti stradali di carburante, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro
3.000,00. In caso di recidiva, è disposta anche la chiusura
dell’impianto fino ad un massimo di quindici giorni.
4. L’installazione di un impianto ad uso privato in assenza o in
difformità dell’autorizzazione, ove prevista, nonché il
rifornimento di mezzi non di proprietà del titolare
dell’autorizzazione, sono puniti con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00 ed in caso di
assenza di autorizzazione è disposta anche la confisca delle
attrezzature costituenti l’impianto e del prodotto giacente.
5. Chiunque prelevi o rifornisca carburante in recipienti mobili
superiori a cinquanta litri senza la prescritta autorizzazione comunale
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 100,00 a euro 1000,00. In caso di recidiva è disposta anche
la revoca dell’autorizzazione e la confisca delle attrezzature
costituenti l’impianto e del prodotto giacente.
6. L’installazione di un impianto per natanti in assenza o in
difformità dell’autorizzazione nonché il rifornimento di
mezzi diversi dai natanti, sono puniti con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00 ed in caso di
assenza di autorizzazione è disposta anche la confisca delle
attrezzature costituenti l’impianto e del prodotto giacente.
7. Il comune, acquisito il rapporto di cui all’articolo 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”,
applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.
8. Nell'ipotesi in cui l'impianto sia stato posto in esercizio senza il
prescritto collaudo o sia data allo stesso destinazione diversa da quella
autorizzata, è disposta la chiusura dell'impianto medesimo e la
revoca dell'autorizzazione.
Art. 11 – Commissione
consultiva regionale carburanti.
1. È istituita, presso la Giunta
regionale, la commissione consultiva regionale carburanti composta da:
a) l'assessore regionale competente in materia, o un suo delegato, che la
presiede;
b) tre esperti nelle materie del turismo, del traffico e dell'ambiente
designati dalla Giunta regionale;
c) dodici esperti dei problemi della distribuzione designati
rispettivamente: due dall'unione petrolifera, uno dall’associazione
dei trasportatori e distributori di GPL più rappresentativa a
livello regionale, uno dall’associazione dei concessionari o
trasportatori di metano più rappresentativa a livello regionale,
quattro dalle associazioni dei commercianti più rappresentative a
livello regionale dei quali due del commercio all'ingrosso dei prodotti
petroliferi, uno dal consorzio grandi reti, tre dalle associazioni dei
trasportatori conto terzi più rappresentative a livello regionale;
d) due rappresentanti dei gestori designati dalle associazioni sindacali
di categoria più rappresentative a livello regionale;
e) un rappresentante dei lavoratori dipendenti del settore designati
dall’organizzazione sindacale più rappresentativa a livello
regionale;
f) un rappresentante dei consumatori designato dall’associazione
regionale dei consumatori più rappresentativa a livello regionale;
g) un rappresentante dei comuni designato dall'Anci;
h) un rappresentante delle comunità montane designato dall'unione
nazionale comunità enti montani;
i) un rappresentante delle camere di commercio, designato dall'unione
regionale delle camere di commercio;
l) un rappresentante designato dal Ministero delle finanze, scelto tra i
direttori degli uffici tecnici di finanza aventi sede nella regione;
m) un rappresentante delle amministrazioni provinciali designato
dall'Unione regionale delle province del Veneto;
n) un rappresentante designato dall'Ente nazionale della strada –
ANAS;
o) l’ispettore interregionale vigili del fuoco per il Veneto e
Trentino Alto Adige o un suo delegato.
p) un rappresentante designato da Veneto Strade S.p.A..
2. In deroga a quanto stabilito dalla
legge regionale 22 luglio 1997, n. 27
“Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di
competenza regionale e disciplina della durata degli organi”, la
commissione, nominata con decreto del presidente della Giunta regionale,
dura in carica cinque anni e può avvalersi di studiosi ed esperti
della distribuzione. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti
supplenti ed il segretario della commissione, scelto tra i funzionari
della struttura regionale competente.
3. Le riunioni della commissione sono valide, in prima convocazione, con
la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e, in seconda, con
la presenza di almeno un terzo degli stessi. Le deliberazioni sono
validamente adottate con il voto della maggioranza dei votanti. In caso
di parità prevale il voto del presidente.
4. La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del
giorno deve essere inviata ai componenti della commissione almeno dieci
giorni prima di ciascuna riunione.
5. La decadenza da componente della commissione è dichiarata dal
presidente della Giunta regionale:
a) per mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato
motivo;
b) su richiesta degli organismi ed enti designanti, previsti al comma 1.
6. omissis (
10)
Art. 12 – Compiti
della commissione consultiva regionale carburanti.
1. La commissione consultiva regionale carburanti esprime il proprio
parere:
a) sui provvedimenti di cui all'articolo 4;
b) sulla relazione annuale sullo stato di ristrutturazione e di
ammodernamento della rete degli impianti stradali di distribuzione di
carburanti;
c) su ogni altra disposizione interessante il settore.
Art. 13 – Sistema
informativo. Relazione annuale.
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma
9, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, la Regione effettua
un monitoraggio per verificare l’evoluzione del processo di
razionalizzazione della rete distributiva e comunica annualmente i
risultati al competente Ministero.
2. A tal fine i comuni trasmettono alla provincia, entro il 31 gennaio di
ogni anno, i dati tecnici riguardanti gli impianti stradali di carburanti
in essere, le condizioni di servizio e le eventuali modifiche
intervenute.
3. La provincia trasmette alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, i
dati dei comuni con eventuali osservazioni.
4. La Giunta regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, sentita la
commissione consultiva regionale carburanti di cui all’articolo 11,
predispone una relazione sullo stato di ammodernamento della rete
stradale di carburanti da trasmettere alla competente commissione
consiliare.
5. La Regione promuove, in collaborazione con le province e con le camere
di commercio, un’attività permanente di analisi e di studio
delle problematiche strutturali e congiunturali del settore carburanti,
nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale,
mediante l’istituzione di un osservatorio che, raccordandosi con
gli altri sistemi informativi regionali, concorra:
a) alla programmazione regionale di settore;
b) alla diffusione di una migliore conoscenza del settore da parte delle
istituzioni, delle categorie economiche e degli altri soggetti
interessati.
6. A tal fine l’osservatorio:
a) cura la raccolta e l’aggiornamento in una banca dati
informatizzata delle principali notizie relative alla rete distributiva
carburanti;
b) promuove indagini, studi e ricerche;
c) realizza strumenti di informazione periodica destinati agli operatori,
alle organizzazioni di categoria, agli istituti di ricerca ed alle
istituzioni pubbliche.
CAPO II – Impianti
stradali di carburante.
Art. 14 – Nuovi
impianti stradali di carburante.
1. Gli impianti stradali di carburanti
esistenti al 31 luglio 2018 devono essere dotati dei prodotti benzine,
gasolio, e possibilmente GPL e metano; avere installate le
apparecchiature self-service, pre e post-pagamento; essere dotati di
autonomi servizi all’auto e all’automobilista nonché di
autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori
a quelle definite per gli esercizi di vicinato di cui all’articolo
4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
(
11)
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti anche nel caso
di ristrutturazione degli impianti esistenti.
2 bis. Nel caso di realizzazione di nuovi impianti stradali di carburanti
e di ristrutturazione totale ai sensi dell’articolo 3 bis, è
obbligatorio dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica almeno
veloce come definita dall’articolo 3, comma 1, lettera g bis),
nonché di rifornimento di GNC o GNL, anche in esclusiva
modalità self-service. L’obbligo per la diffusione
dell’utilizzo del GNC e del GNL e di elettricità non si
applica per gli impianti localizzati nelle aree svantaggiate intese quali
le località di minore consistenza demografica, sprovviste di
servizio di carburanti, site all’interno di comuni facenti parte
delle comunità montane, isolane e di arcipelago, secondo la
definizione data dalla Giunta regionale. (
12)
3. I comuni possono autorizzare, anche in deroga a quanto previsto dai
commi 1 e 2 bis, l’installazione e l’esercizio di impianti
stradali di carburanti eroganti esclusivamente carburante a basso impatto
ambientale come definito dall’articolo 3, comma 1, lettera b bis),
nonché di nuovi punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g bis). (
13)
Art. 14 bis - Obblighi per
gli impianti stradali di carburanti esistenti in attuazione
dell’articolo 18 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257
“Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una
infrastruttura pe i combustibili alternativi”. (14)
1. É previsto l’obbligo per tutti gli impianti stradali di
carburanti già esistenti al 31 dicembre 2015, con un erogato
nell’anno 2015, di benzina e gasolio, superiore a 10 milioni di
litri e che si trovano in una delle circoscrizioni territoriali di
provincia o della Città metropolitana i cui capoluoghi hanno
superato il limite delle concentrazioni di PM 10, per almeno due anni su
sei negli anni dal 2009 al 2014, di presentare entro il 31 dicembre 2018
un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica
nonché di distribuzione di GNC o GNL. Il progetto una volta
approvato deve essere realizzato nei successivi ventiquattro mesi dalla
data di presentazione del medesimo.
2. È previsto l’obbligo per tutti gli impianti stradali di
carburanti già esistenti al 31 dicembre 2017, con un erogato
nell’anno 2017, di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri
e che si trovano in una delle circoscrizioni territoriali di provincia o
della Città metropolitana i cui capoluoghi hanno superato il limite
delle concentrazioni di PM 10, per almeno due anni su sei negli anni dal
2009 al 2014, di presentare entro il 31 dicembre 2020 un progetto al fine
di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di
distribuzione di GNC o GNL. Il progetto, una volta approvato, deve essere
realizzato nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione
del medesimo.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, i dati riferiti
all’erogato relativamente agli anni 2015 e 2017 sono acquisiti
dalla Regione con le modalità di cui all’articolo 18, comma
11, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
4. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 possono essere assolti dal titolare
dell’impianto dotando del prodotto GNC o GNL e di ricarica
elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all’articolo 3
comma 1, lettera g bis), un altro impianto nuovo o già nella sua
titolarità, che non sia soggetto ad obbligo, a condizione che
l’impianto alternativo individuato sia sito nell’ambito della
stessa circoscrizione territoriale della stessa provincia o della
Città metropolitana e in coerenza con le disposizioni della
programmazione regionale.
5. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in presenza degli
ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali di cui
dall’articolo 14 ter.
6. In caso di mancata presentazione di progetti nei termini previsti dai
commi 1 e 2, i titolari degli impianti sono sottoposti a sanzione
amministrativa pecuniaria da 20.000,00 a 50.000,00 euro.
7. Per l’esclusiva attuazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2,
riguardanti gli impianti esistenti, o per gli impianti oggetto di
ristrutturazione totale come definita dall’articolo 3 bis, e
qualora non sia possibile effettuare gli interventi su altri impianti
localizzati all’interno del territorio provinciale o della
Città metropolitana, è consentito derogare alla
legge regionale 6 giugno
2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di
suolo e modifiche alla
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio””.
8. La deroga di cui al comma 7 deve essere accompagnata da adeguate
misure di mitigazione ambientale e interventi di compensazione.
Art. 14 ter - Ostacoli
tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali. (15)
1. L’obbligo di prevedere la presenza contestuale di più
tipologie di carburanti, ivi inclusi il metano per autotrazione, per
l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione
di carburanti di cui all’articolo 83-bis, comma 17, del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, trova applicazione, fatta salva la sussistenza di uno dei
seguenti ostacoli tecnici che configurano anche oneri economici eccessivi
e non proporzionali alle finalità dell’obbligo:
a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della
normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già
autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16
dicembre 2016, n. 257;
b) per il GNC lunghezza delle tubazioni per l’allacciamento
superiore a 1.000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di
stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore a 3
bar;
c) distanza dal più vicino deposito di approvvigionamento del GNL
via terra superiore a 1.000 chilometri.
2. Gli ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali
di cui al comma 1, sono fatti valere dai titolari degli impianti stradali
di carburanti e verificati e certificati dall’ente che rilascia
l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto.
Art. 15 –
Potenziamento impianti con i prodotti metano e GPL.
1. Fermo restando il rispetto delle vigenti norme di sicurezza, al fine
di evitare le concentrazioni geografiche e favorire un’equa
distribuzione del prodotto sul territorio regionale, gli impianti in cui
s’intende aggiungere i prodotti gas metano e GPL per autotrazione
devono rispettare le distanze minime, le superfici minime, gli indici di
edificabilità e gli ulteriori parametri definiti dal provvedimento
di cui all'articolo 4, comma 1.
Art. 16 – Rapporto tra
impianto stradale e area di servizio.
1. In un'area di servizio non può insistere più di un impianto
stradale di carburanti.
2. Più autorizzazioni petrolifere intestate al medesimo titolare e
relative ad attrezzature insistenti sulla stessa area di servizio non
comportano più impianti ma un solo impianto.
3. Più autorizzazioni petrolifere intestate a titolari diversi e
relative ad attrezzature insistenti sulla medesima area di servizio
comportano tanti impianti quanti sono i titolari. Detti impianti, ad
eccezione di quello il cui titolare dell’autorizzazione è
anche titolare degli accessi, devono essere trasferiti in altra zona
entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, pena
la decadenza dell’autorizzazione.
Art. 17 – Sospensione
e revoca della autorizzazione.
1. I titolari delle autorizzazioni degli
impianti stradali di carburante e i gestori non possono sospendere
l'esercizio degli impianti, senza l’autorizzazione del comune,
fatta eccezione per i periodi di ferie.
2. Qualora non derivino gravi disagi all'utenza, i comuni, su motivata
richiesta del titolare dell’autorizzazione, possono autorizzare la
sospensione dell'esercizio degli impianti stradali di carburante per un
periodo non superiore a dodici mesi prorogabile a ventiquattro solo in
caso di oggettiva impossibilità di esercizio.
3. Gli impianti ubicati in località a intenso movimento turistico
stagionale, tenuto conto delle esigenze dell'utenza residente, possono
essere autorizzati alla sospensione periodica dell’attività
per determinati periodi di tempo, non superiori a otto mesi all'anno.
4. I titolari di impianti che abbiano sospeso la propria attività
senza la prescritta autorizzazione sono diffidati dal comune a
riattivarla entro il termine massimo di dieci giorni, pena la revoca
dell’autorizzazione.
5. Il medesimo provvedimento deve essere adottato alla scadenza del
periodo di sospensione qualora sia accertato il perdurare
dell'inattività dell'impianto.
6. Nell'ipotesi in cui l'impianto sia stato posto in esercizio senza il
prescritto collaudo, o sia data allo stesso destinazione diversa da
quella autorizzata è disposta la chiusura dell'impianto medesimo e
la revoca dell'autorizzazione.
7. Il comune per gravi e urgenti ragioni di sicurezza o interesse
pubblico nonché nel caso di incompatibilità tra impianto e
territorio previsto all'articolo 3, comma 3, può ordinare
l'immediata sospensione dell'esercizio dello stesso, invitando la ditta a
provvedere al trasferimento o all’adeguamento dell’impianto
non oltre due anni dalla data di notifica del provvedimento. In caso di
inottemperanza è disposta la revoca dell'autorizzazione.
8. L’autorizzazione è revocata per motivi di pubblico
interesse e nel caso in cui il titolare dell’impianto non presenti,
ai sensi dell’articolo 9, comma 3, una perizia giurata al SUAP,
predisposta da un professionista abilitato, attestante
l’idoneità tecnica dell’impianto ai fini della
sicurezza. (
16)
8 bis. Nel caso di mancata realizzazione dei progetti nei termini
previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 14 bis, salvo proroga per
gravi e comprovati motivi, il comune dove è ubicato l’impianto
procede alla revoca dell’autorizzazione. (
17)
CAPO III – Disposizioni
particolari.
Art. 18 – Impianti ad
uso privato esistenti.
1. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i
titolari degli impianti ad uso privato già in esercizio, privi della
prescritta autorizzazione comunale, devono presentare al comune, nel cui
territorio ha sede l’impianto, comunicazione con allegata una
analitica autocertificazione, corredata della documentazione prescritta e
della perizia asseverata, redatta da tecnico abilitato , attestante che
l’impianto è stato realizzato nel rispetto delle norme di
sicurezza e fiscali.
2. Qualora la comunicazione non venga effettuata nei tempi stabiliti dal
comma 1, si applicano le sanzioni di cui all’
articolo 10, comma 4
nonché quelle previste dal
Titolo V, Capo III, della
legge regionale 27 giugno 1985, n. 61
“Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e
successive modificazioni. Copia della comunicazione va trasmessa ai
vigili del fuoco e all’ufficio di finanza competenti per
territorio.
Art. 19 – Prelievo di
carburanti in recipienti presso distributori stradali.
1. Il rilascio delle autorizzazioni per il prelievo di carburanti in
recipienti mobili superiori a cinquanta litri, ad eccezione di metano e
GPL, da parte di operatori economici ed altri utenti, presso impianti
stradali di carburanti, è effettuato dai comuni sede degli stessi, i
quali dispongono che il prelievo avvenga presso distributori prestabiliti
e comunque situati in aree poste fuori dalla sede stradale. Le
autorizzazioni devono, inoltre, contenere le eventuali prescrizioni
dell'autorità sanitaria, nonché quelle dei vigili del fuoco
concernenti la sicurezza degli impianti e dei recipienti.
2. I comuni devono, inoltre, accertare che gli operatori economici e gli
altri utenti interessati siano in possesso di automezzi, impianti ed
attrezzature rifornibili solo sul posto di lavoro.
3. Le autorizzazioni rilasciate dal comune hanno la validità di un
anno e possono essere rinnovate.
Art. 20 – Nuovi
impianti per natanti.
1. L’autorizzazione all’installazione e all’esercizio
degli impianti per natanti viene rilasciata in deroga al provvedimento di
cui all'
articolo 4, comma
1, lettera a) e con le procedure di cui all’
articolo 7, a condizione che
l’impianto sia destinato all’esclusivo rifornimento dei
natanti.
CAPO IV – Disposizioni
transitorie e finali.
Art. 21 – Disposizioni
finanziarie.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge,
quantificati in euro 95.000,00 a decorrere dall’esercizio 2003, si
provvede con gli stanziamenti già autorizzati con il bilancio
pluriennale 2002-2004 nel modo seguente:
a) quanto a euro 45.000,00 con lo stanziamento allocato all’u.p.b.
U0027 “Servizi per l’informatica e la statistica”, per
gli interventi di cui all’
articolo 13, comma 6;
b) quanto a euro 5.000,00, con lo stanziamento allocato all’u.p.b.
U0023 “Spese generali di funzionamento”, per gli interventi
di cui all’
articolo
13, comma 5;
c) quanto a euro 10.000,00, con lo stanziamento allocato all’u.p.b.
U0011 “Attività di informazione e comunicazione istituzionale
ai cittadini”, per gli interventi di cui all’
articolo 13, comma 6;
d) quanto a euro 35.000,00, con lo stanziamento allocato all’u.p.b.
U0006 “Trasferimenti generali per funzioni attribuite agli enti
locali”, per gli interventi di cui all’
articolo 5.
Art. 22 – Norme
transitorie e finali.
1. La
legge regionale 28 giugno 1988, n. 33
“Norme per la razionalizzazione della rete distributiva di
carburanti”, come novellata dalla
legge regionale 8 gennaio 1991, n. 2 e
dalla
legge
regionale 5 settembre 1997, n. 34 , è abrogata.
2. Le disposizioni di cui alla delibera del Consiglio regionale del 18
febbraio 1998, n. 3 ed alla delibera della Giunta regionale n. 3906/1997
continuano ad applicarsi fino all’emanazione dei provvedimenti di
cui all'
articolo 4.
3. La commissione consultiva regionale carburanti di cui
all’articolo 29 della
legge regionale 28 giugno 1988, n. 33
continua ad operare fino alla nomina della nuova commissione di cui
all'articolo 11.
4. In via transitoria, ai procedimenti concernenti il rilascio di
autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di
distribuzione carburanti non ancora conclusi alla data di entrata in
vigore della presente legge, si applica la previgente disciplina di cui
alla
legge
regionale 28 giugno 1988, n. 33 .
5. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli impianti di
distribuzione ad uso industriale e, limitatamente all’erogazione di
prodotti defiscalizzati, agli impianti ad uso agricolo nonché agli
impianti ad uso degli imprenditori ittici così come definiti
all’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226
“Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e
dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 7 della legge 5
marzo 2001, n. 57” e successive modificazioni ed integrazioni.
(
18)
Note
(
1) Lettera aggiunta da comma 1
art. 2
legge
regionale 27 giugno 2016, n. 18 .
(
2) Lettera aggiunta da comma 1
art. 1
legge
regionale 27 luglio 2018, n. 27 .
(
3) Articolo aggiunto da comma 1
art. 2
legge
regionale 27 luglio 2018, n. 27 .
(
4) Per effetto del comma 2
dell’articolo 7 della
legge regionale 27 luglio 2018, n. 27
“La Giunta regionale, entro centocinquanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, adegua i criteri e le
direttive relativi all’ammodernamento della rete stradale di
carburante di cui all’articolo 4 della
legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23
.”.
(
5) La
legge regionale 9 agosto 1999, n. 37
è stata abrogata dalla
legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 a
sua volta abrogata dalla
legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50
che ha ridisciplinato la materia.
(
6) Lettera abrogata da comma 1
art. 13
legge
regionale 25 giugno 2021, n. 17 .
(
7) Lettera aggiunta da comma 1
art. 14
legge
regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
(
8) Comma così modificato da
comma 2 art. 14
legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
(
9) Articolo sostituito da comma
1 art. 12
legge
regionale 25 giugno 2021, n. 17 .
(
10) Comma abrogato da comma 1
art. 77 della
legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
(
11) Comma sostituito da comma
1 art. 4
legge
regionale 27 luglio 2018, n. 27 .
(
12) Comma aggiunto da comma 2
art. 4
legge
regionale 27 luglio 2018, n. 27 . L’obbligo di cui al comma 2
bis dell’articolo 14 della presente
legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 ,
come introdotto dalla
legge regionale 27 luglio 2018, n. 27 ,
non si applica ai procedimenti di autorizzazione per
l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti stradali di
carburanti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della
medesima
legge
regionale 27 luglio 2018, n. 27 .
(
13) Comma sostituito da comma
3 art. 4
legge
regionale 27 luglio 2018, n. 27 .
(
14) Articolo aggiunto da
comma 1 art. 5
legge regionale 27 luglio 2018, n. 27 .
(
15) Articolo aggiunto da
comma 1 art. 6
legge regionale 27 luglio 2018, n. 27 .
(
16) Comma sostituito da comma
1 art. 14
legge
regionale 25 giugno 2021, n. 17 .
(
17) Comma aggiunto da comma 1
art. 7
legge
regionale 27 luglio 2018, n. 27 . La Giunta regionale, entro
centocinquanta giorni dall’entrata in vigore della
legge regionale 27 luglio
2018, n. 27 , adegua i criteri e le direttive relativi
all’ammodernamento della rete stradale di carburante di cui
all’articolo 4 della presente
legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 .
(
18) Comma così
modificato da comma 4 art. 14
legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
SOMMARIO