Legge regionale 26 novembre 2005, n. 19 (BUR n. 112/2005)
Legge regionale 26 novembre 2005, n. 19 (BUR n. 112/2005) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
Art. 1 - Determinazione
dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF.
1. Per l'anno 2006 l'aliquota
dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
di seguito chiamata addizionale regionale IRPEF, di cui all'articolo 50
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione
dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di
una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della
disciplina dei tributi locali" e successive modificazioni, è fissata
per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale
regionale IRPEF superiore ad euro 29.000,00 (
1) nella misura dell'1,4 per cento.
2. Per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale
regionale IRPEF non superiore a euro 29.000,00,(
2) l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF resta
fissata nella misura dello 0,9 per cento come previsto dal comma 3
dell’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Per l’anno 2006, per i soggetti di cui al comma 1 aventi un
reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF compreso tra
euro 29.001,00 e euro 29.147,00, (
3) l’aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è
determinata, in termini percentuali, sottraendo al coefficiente 1 il
rapporto tra l’ammontare di euro 28.739,00 (
4) e il reddito imponibile ai fini dell'addizionale
regionale IRPEF del soggetto stesso. L’aliquota così
determinata è arrotondata alla quarta cifra decimale; l’ultima
cifra decimale va arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la
cifra decimale immediatamente successiva sia non inferiore o inferiore a
cinque.
4. Per l’anno 2006, l’aliquota dell’addizionale
regionale IRPEF resta altresì fissata nella percentuale dello 0,9
per cento per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini
dell’addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 50.000,00
aventi fiscalmente a carico, ai sensi del comma 3 dell’articolo 12
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
“Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, tre
figli. Qualora i figli siano a carico di più soggetti,
l’aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la
somma dei redditi imponibili ai fini dell’addizionale regionale
IRPEF non sia superiore ad euro 50.000,00. La soglia di reddito
imponibile di cui al presente comma è innalzata di euro 10.000,00
per ogni figlio a carico oltre il terzo.
5. A decorrere dall’anno 2006 l’aliquota
dell’addizionale regionale IRPEF è fissata nella percentuale
dello 0,9 per cento per i disabili aventi un reddito imponibile, ai fini
dell’addizionale regionale IRPEF, non superiore a euro
50.000,00,(
5) e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi
dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi”, un disabile e aventi un reddito imponibile, ai fini
dell’addizionale regionale IRPEF, non superiore a euro
50.000,00(
6). Qualora il disabile sia a carico di più soggetti,
l’aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la
somma dei redditi imponibili, ai fini dell’addizionale regionale
IRPEF, non sia superiore a euro 50.000,00(
7). Ai fini della presente legge, per disabile si intende il
soggetto in situazione di handicap ai sensi dell’articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”. (
8)
Art. 2 - Agevolazioni IRAP per
le nuove imprese giovanili e femminili nonché per la costituzione di
nuove cooperative sociali.
1. L'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese giovanili che si
costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2006, in possesso dei
requisiti di cui all'
articolo 2 della
legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57
"Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile
veneta" e successive modificazioni, e l'aliquota dell'IRAP a carico delle
nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale
nell'anno 2006, in possesso dei requisiti di cui all'
articolo 2 della
legge regionale 20
gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e
di innovazione dell'imprenditoria femminile" e successive modificazioni,
sono ridotte di un punto percentuale.
2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica anche alle nuove cooperative
sociali di cui all'
articolo 2, comma 1, lettera a), della
legge regionale 5 luglio 1994, n. 24
"Norme in materia di cooperazione sociale" e loro nuovi consorzi che si
costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2006, in possesso dei
requisiti di cui alla medesima legge regionale.
3. Non si considerano nuove imprese, ai fini del presente articolo,
quelle derivanti da trasformazioni, fusioni o scissioni delle
società.
4. L'agevolazione di cui al presente articolo non si applica ai soggetti
di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446/1997.
5. L'aliquota ridotta di cui al presente articolo si applica al primo
anno di imposta e per i due anni successivi.
6. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni
in materia di regime "de minimis" di cui all'
articolo 12 della
legge regionale 28
gennaio 2000, n. 5 "Legge finanziaria 2000".
Art. 3 - Agevolazioni IRAP per
le cooperative sociali di cui all'articolo 2 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24
"Norme in materia di cooperazione sociale".
1. Per l'anno 2006 sono esentate dal pagamento dell'IRAP le cooperative
sociali di cui all'
articolo 2, comma 1, lettera b), della
legge regionale 5 luglio 1994, n. 24
"Norme in materia di cooperazione sociale", che risultino iscritte nella
sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui
all'
articolo
5, comma 2, lettera b), della medesima legge regionale.
2. Per l'anno 2006 l'aliquota dell'IRAP per le cooperative sociali di cui
all'
articolo
2, comma 1, lettera a), della
legge regionale 5 luglio 1994, n. 24
"Norme in materia di cooperazione sociale", che risultino iscritte nella
sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui
all'articolo 5, comma 2, lettera a), della medesima legge regionale,
è fissata nella misura del 3,70 per cento.
3. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni
in materia di regime "de minimis" di cui all'
articolo 12 della
legge regionale 28
gennaio 2000, n. 5 "Legge finanziaria 2000”.
Art. 4 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
1) Per il 2007 vedi lett. a)
comma 2 art. 1
legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 .
(
2) Per il 2007 vedi lett. b)
comma 2 art. 1
legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 .
(
3) Per il 2007 vedi lett. c)
comma 2 art. 1
legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 .
(
4) Per il 2007 vedi lett. c)
comma 2 art. 1
legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 .
(
5) Comma modificato da comma 1
art. 9
legge
regionale 23 dicembre 2022, n. 30 che ha sostituito le parole
“euro 45.000,00” con le seguenti: “euro
50.000,00” a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31
dicembre 2022 come da disposizioni dettate dal comma 2 art. 9 della
legge regionale 23
dicembre 2022, n. 30 .
(
6) Comma modificato da comma 1
art. 9
legge
regionale 23 dicembre 2022, n. 30 che ha sostituito le parole
“euro 45.000,00” con le seguenti: “euro
50.000,00” a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31
dicembre 2022 come da disposizioni dettate dal comma 2 art. 9 della
legge regionale 23
dicembre 2022, n. 30 .
(
7) Comma modificato da comma 1
art. 9
legge
regionale 23 dicembre 2022, n. 30 che ha sostituito le parole
“euro 45.000,00” con le seguenti: “euro
50.000,00” a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31
dicembre 2022 come da disposizioni dettate dal comma 2 art. 9 della legge
regionale 23 dicembre 2022.
(
8) Disposizione confermata da
art. 1 comma 5
legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 e
in precedenza da art. 1 comma 3
legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 .
SOMMARIO