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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 (BUR n. 109/2007)
Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 (BUR n. 109/2007) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
Art. 1 - Determinazione
dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF. (1)
1. Per gli anni 2008 e 2009 l'aliquota dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche di seguito chiamata
addizionale regionale IRPEF, di cui all'articolo 50 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione dell'imposta
regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della
disciplina dei tributi locali” e successive modificazioni, è
determinata per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini
dell'addizionale regionale IRPEF superiore ad euro 29.500,00 nella misura
dell’1,4 per cento.
2. Per gli anni 2008 e 2009, per i soggetti aventi un reddito imponibile
ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore a euro 29.500,00,
l’aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è fissata nella
misura dello 0,9 per cento, come previsto dal comma 3 dell'articolo 50
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Per gli anni 2008 e 2009, per i soggetti di cui al comma 1 aventi un
reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF compreso tra
euro 29.501,00 e euro 29.650,00, l’aliquota dell'addizionale
regionale IRPEF è determinata, in termini percentuali, sottraendo al
coefficiente 1 il rapporto tra l’ammontare di euro 29.235,00 e il
reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF del soggetto
stesso. L’aliquota così determinata è arrotondata alla
quarta cifra decimale; l’ultima cifra decimale è arrotondata
per eccesso o per difetto a seconda che la cifra decimale immediatamente
successiva sia non inferiore o inferiore a cinque.
4. Per gli anni 2008 e 2009 l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF
resta confermata nella percentuale dello 0,9 per cento per i soggetti
aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non
superiore ad euro 50.000,00 aventi fiscalmente a carico, ai sensi del
comma 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi”, tre figli. Qualora i figli siano a carico di più
soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui
la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale IRPEF
non sia superiore ad euro 50.000,00. La soglia di reddito imponibile di
cui al presente comma è innalzata di euro 10.000,00 per ogni figlio
a carico oltre il terzo.
5. Resta altresì confermato quanto stabilito dal comma 5
dell' articolo
1 della legge
regionale 26 novembre 2005, n. 19 .
Art. 2 - Agevolazioni IRAP per
le Aziende pubbliche di servizi alla persona succedute alle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza. (2)
1. A decorrere dall’anno 2008, l’aliquota dell'imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP) per le aziende pubbliche
di servizi alla persona (ASP), succedute alle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza (IPAB) e formalmente riconosciute ai sensi delle
norme regionali attuative del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207
“Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n.
328”, è ridotta di un punto percentuale. ( 3)
2. Qualora il processo di trasformazione si perfezioni nel 2009,
l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività
produttive (IRAP) per i soggetti di cui al comma 1 è fissata, per il
solo anno d’imposta 2009, al 6,50 per cento e, limitatamente
all’attività non istituzionale esercitata, nella misura
dell’1,90 per cento. ( 4)
3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate per l’intero
anno di imposta nel quale si perfeziona il processo di trasformazione da
IPAB in ASP.
4. È abrogato l’ articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27
“Disposizioni in materia di tributi regionali”.
Art. 3 - Riscossione diretta
dei proventi IRAP da controllo fiscale. (5)
1. A decorrere dal 2008, in coerenza con il principio di
territorialità delle risorse fiscali affermato dall’articolo
119 della Costituzione e in conformità all’articolo 24 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la convenzione
eventualmente stipulata ai sensi dell’ articolo 5, comma 2
della legge
regionale 26 novembre 2004, n. 29 “Disposizioni in materia di
tributi regionali” deve prevedere che i proventi derivanti dalle
attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e
accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e
contenzioso tributario, [nonché da ravvedimento operoso (totale o
parziale) a seguito dell’attività di controllo sostanziale da
parte degli organi dell’amministrazione finanziaria,] ( 6) concernenti l’imposta regionale
sulle attività produttive (IRAP) siano riversati direttamente in uno
specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale.
2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo
d’imposta regionale, interessi e sanzioni con esclusione di quelle
applicate in caso di concorso formale e di violazioni continuate
rilevanti ai fini dell’imposta regionale e di altri tributi
erariali.
Art. 4 - Modifica
dell’articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27
recante “Disposizioni in materia di tributi regionali”.
1. Il comma 3 dell’ articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27
recante “Disposizioni in materia di tributi regionali” non si
applica, a decorrere dall’anno 2008, per i soli soggetti di cui
all’articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 ,
previa verifica della compatibilità degli interventi di cui al
presente articolo con la normativa comunitaria in materia di aiuti di
stato, ai sensi degli articolo 87 e 88 del Trattato Ue.
Art. 5 - Disposizioni
sull'addizionale regionale all’accisa sul gas naturale.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le aliquote dell'addizionale
regionale all’accisa sul gas naturale e dell’imposta
sostitutiva di detta addizionale per le utenze esenti, di cui al decreto
legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 “Istituzione e disciplina
dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui
alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni,
dell'addizionale regionale all’accisa sul gas naturale e per le
utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione
della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire
un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione”, sono
determinate nei valori indicati nella tabella A allegata alla presente
legge.
2. Le aliquote relative agli usi industriali, artigianali ed agricoli
restano determinate nella misura del 50 per cento del corrispondente
tributo erariale.
Art. 6 - Disposizioni in
materia di tasse sulle concessioni regionali.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, non si applicano le tasse sulle
concessioni regionali di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n.
230 “Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni
regionali ai sensi dell’articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n.
281, come sostituito dall’articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n.
158”, e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle
voci della tariffa di seguito elencate:
numero d’ordine 2 - Autorizzazione all’apertura ed
all’esercizio di stabilimenti di produzione e di smercio di acque
minerali, naturali od artificiali;
numero d’ordine 4 - Autorizzazione all’apertura e
all’esercizio di:
a) stabilimenti termali-balneari, di cure idropiniche, idroterapiche,
fisiche di ogni specie;
b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche
saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia;
numero d’ordine 5 - Autorizzazione per aprire o mantenere in
esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di
assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di
accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti;
numero d’ordine 6:
a) licenza per la pubblicità a mezzo della stampa e in qualsiasi
altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura
medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per
gestanti, stabilimenti termali e altri luoghi ove si praticano cure
idropiniche, idroterapiche e fisioterapiche;
b) licenza per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi
altro modo, concernente i mezzi per la prevenzione e la cura delle
malattie, cure fisiche ed affini.
Art. 7 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44
dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
TABELLA A
(Articolo 5)
ADDIZIONALE REGIONALE ALL’ACCISA SUL GAS NATURALE E IMPOSTA
SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI DALL’ACCISA SUL GAS NATURALE
CONSUMI
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ADDIZIONALE REGIONALE ALL’ACCISA SUL GAS NATURALE
|
IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI DALL’ACCISA SUL
GAS NATURALE
|
Euro al metro cubo
di gas naturale
|
Euro al metro cubo
di gas naturale
|
Consumi fino a 120 metri cubi annui
|
0,007747
|
0,007747
|
Consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi
annui
|
0,023241
|
0,023241
|
Consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1.560 metri
cubi annui
|
0,025823
|
0,025823
|
Consumi superiori a 1.560 metri cubi annui
|
0,030987
|
0,030987
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Note
( 1) L’art. 1 della
legge regionale 6
aprile 2017, n. 9 recante “Prima variazione generale al
bilancio di previsione 2017 – 2019 della Regione del Veneto”
ha introdotto, per l’anno di imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2017 l’aliquota della addizionale regionale
all’IRPEF.
( 2) Vedi ora la rideterminazione
delle aliquote IRAP per le IPAB, relativamente all’esercizio delle
attività istituzionali, introdotta, con decorrenza dall’anno
di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, con
l’articolo 2 comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 .
( 3) Rideterminata
l’aliquota IRAP limitatamente alla attività istituzionale
esercitata, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2008 nella misura dell’1,90 per cento, da
lett. e) comma 1 dell’art. 8 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 .
( 4) Sostituite le parole
“è ridotta, per il solo anno d’imposta 2009, di un
ulteriore punto percentuale” con le parole “è fissata,
per il solo anno d’imposta 2009, al 6,50 per cento e, limitatamente
all’attività non istituzionale esercitata, nella misura
dell’1,90 per cento” da comma 2 dell’art. 8 della
legge regionale 12
gennaio 2009, n. 1 .
( 5) L’articolo 7 della
legge regionale 12
gennaio 2009, n. 1 nell’istituire l’IRAP come tributo
proprio regionale ai sensi dell’articolo 1 comma 43 della legge
finanziaria statale n. 244/2007 fa salvo quanto previsto dal presente
articolo.
( 6) Comma modificato da comma 1
art. 10 della legge
regionale 23 dicembre 2022, n. 30 che ha inserito dopo le parole:
“contenzioso tributario” le seguenti: “, nonché da
ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito
dell’attività di controllo sostanziale da parte degli organi
dell’amministrazione finanziaria,”. La modifica introdotta,
con la quale è stato ampliato il campo di applicazione della
disciplina del riversamento diretto, da controllo fiscale sia di
addizionale regionale IRPEF, sia di IRAP, alla Regione dei proventi
derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle
dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione
giudiziale e contenzioso tributario, alla fattispecie del ravvedimento
operoso (totale o parziale) a seguito dell’attività di
controllo sostanziale da parte degli organi dell’amministrazione
finanziaria, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 206 del 2023 (G.U. - 1ª
Serie Speciale n. 48/2023) per violazione dell’art. 117, secondo
comma, lettera e), Cost., in materia di sistema tributario dello Stato e
quindi per interferenza con la competenza legislativa esclusiva statale.
SOMMARIO
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