Legge regionale 26 novembre 2004, n. 29 (BUR n. 121/2004)
Legge regionale 26 novembre 2004, n. 29 (BUR n. 121/2004) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
Art. 1 - Determinazione
dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF.
1. Per l’anno 2005 l'aliquota dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche di seguito chiamata
addizionale regionale IRPEF, di cui all'articolo 50 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale
sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote
e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a
tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" e
successive modificazioni, è fissata nella misura dello 0,9 per cento
per i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale
regionale IRPEF, non superiore a euro 29.000,00.
2. Per i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale
regionale IRPEF, superiore ad euro 29.000,00, l'aliquota dell'addizionale
regionale IRPEF è fissata per l’anno 2005 nella misura
dell’1,4 per cento.
3. Per i soggetti di cui al comma 2 aventi un reddito imponibile ai fini
dell'addizionale regionale IRPEF, compreso tra 29.001,00 euro e 29.147,00
euro, l’addizionale regionale IRPEF dovuta è determinata
sottraendo dall’imposta derivante dall’applicazione
dell’aliquota di cui al comma 2 l’importo pari al prodotto
tra il coefficiente 0,986 e la differenza tra 29.147,00 euro ed il
reddito imponibile del soggetto ai fini dell'addizionale regionale IRPEF.
4. Resta salvo quanto stabilito dal comma 3 dell’
articolo 1 della
legge regionale 22
novembre 2002, n. 34 "Disposizioni in materia di tributi regionali".
5. Il maggior gettito derivante dalla rimodulazione dell'aliquota
dell'addizionale regionale IRPEF di cui al presente articolo è
destinato alla copertura delle maggiori esigenze del servizio sanitario
regionale.
Art. 2 - Variazione
dell'aliquota IRAP per banche, altri enti e società finanziarie e
imprese di assicurazione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
[
1. A decorrere dal 2005, è fissata
al 5,25 (1) per cento l'aliquota
dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico dei
soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta
nonché riordino della disciplina dei tributi locali", e successive
modificazioni.] (
2)
Art. 3 - Agevolazioni IRAP per
le nuove imprese giovanili e femminili nonché per la costituzione di
nuove cooperative sociali.
1. L'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese giovanili che si
costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2005, in possesso dei
requisiti di cui all'
articolo 2 della
legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57
"Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile
veneta" e successive modificazioni, e l'aliquota dell'IRAP a carico delle
nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale
nell'anno 2005, in possesso dei requisiti di cui all'
articolo 2 della
legge regionale 20
gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e
di innovazione dell'imprenditoria femminile" e successive modificazioni,
sono ridotte di un punto percentuale.
2. L’aliquota di cui al comma 1 si applica anche alle nuove
cooperative sociali di cui all'
articolo 2, comma 1, lettera a), della
legge regionale 5 luglio
1994, n. 24 "Norme in materia di cooperazione sociale" e loro nuovi
consorzi che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2005, in
possesso dei requisiti di cui alla medesima legge regionale.
3. Non si considerano nuove imprese, ai fini del presente articolo,
quelle derivanti da trasformazioni, fusioni o scissioni delle
società.
4. L’agevolazione di cui al presente articolo non si applica ai
soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446/1997.
5. L'aliquota ridotta di cui al presente articolo si applica al primo
anno di imposta e per i due anni successivi.
6. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni
in materia di regime "de minimis" di cui all'
articolo 12 della
legge regionale 28
gennaio 2000, n. 5 "Legge finanziaria 2000".
Art. 4 - Agevolazioni IRAP per
le cooperative sociali di cui all’articolo 2, della legge regionale 5 luglio
1994, n. 24 “Norme in materia di cooperazione
sociale”.
1. Per l’anno 2005 sono esentate dal pagamento dell’IRAP le
cooperative sociali di cui all’
articolo 2, comma 1,
lettera b), della
legge regionale 5 luglio 1994, n. 24
“Norme in materia di cooperazione sociale”, che risultino
iscritte nella sezione B dell’albo regionale delle cooperative
sociali di cui all’
articolo 5, comma 2, lettera b), della medesima legge
regionale.
2. Per l’anno 2005 l'aliquota dell’IRAP per le cooperative
sociali di cui all’
articolo 2, comma 1, lettera a), della
legge regionale 5 luglio 1994, n. 24
“Norme in materia di cooperazione sociale”, che risultino
iscritte nella sezione A dell’albo regionale delle cooperative
sociali di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a), della medesima
legge regionale, è fissata nella misura del 3,70 per cento.
3. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni
in materia di regime "de minimis" di cui all'
articolo 12 della
legge regionale 28
gennaio 2000, n. 5 "Legge finanziaria 2000". (
3)
Art. 5 - Disposizioni in
materia di gestione dell’IRAP.
1. A decorrere dal 2005 la Regione effettua
le attività di liquidazione, accertamento e riscossione
dell’IRAP, nonché il contenzioso ed i rimborsi ad essa
relativi, come disciplinati dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446.
2. La Giunta regionale può stipulare convenzioni con il Ministero
dell’economia e delle finanze o con le agenzie fiscali disciplinate
dal Titolo V, Capo II, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
per l’espletamento, in tutto o in parte, delle attività di cui
al comma 1. (
4)
3. Fino al momento in cui le attività di cui al comma 1 non siano
esercitate direttamente dalla Regione, ovvero fino alla data di
stipulazione della convenzione di cui al comma 2, le relative
attività continuano ad essere svolte dall’Amministrazione
finanziaria, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 3.000.000,00 a decorrere dall’esercizio
finanziario 2005, si fa fronte con le risorse allocate all’u.p.b.
0023 “Spese generali di funzionamento” del bilancio
pluriennale 2004-2006.
Art. 6 - Estinzione dei
crediti di importo non superiore ad euro 16,53 per tributi regionali.
1. I crediti di importo non superiore ad euro 16,53 per tributi
regionali, sanzioni amministrative e interessi, in essere alla data di
entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede
alla loro riscossione.
2. Non si procede parimenti al rimborso, qualora dovuto alla data di
entrata in vigore della presente legge, per tributi regionali e relativi
interessi di importo complessivo non superiore ad euro 16,53.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai rimborsi non
ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano
all’imposta regionale sulle attività produttive e alla
addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 “Istituzione
dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione
degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché
riordino della disciplina dei tributi locali”, nonché
all’imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e
l’uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello
Stato siti nel territorio della regione di cui all’articolo 2 della
legge 16 maggio 1970, n. 281 “Provvedimenti finanziari per
l’attuazione delle regioni a statuto ordinario”.
Art. 7 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
1) Rideterminata nella misura
pari al 4,82 per cento l’aliquota IRAP a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 da lett.
a) comma 1 dell’art. 8 della
legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 .
(
2) Comma abrogato a decorrere
dall'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 da
lett. a) comma 4 art. 2 della
legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 .
Vedi ora quanto disposto con decorrenza di effetti dall’anno di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022,
dall’articolo 2 della
legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 .
(
3) In materia di cooperative
sociali vedi ora la
legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 .
(
4) L’articolo 3 della
legge regionale 18
marzo 2011, n. 7 dispone: “Art. 3 - Riversamento diretto dei
proventi dell’addizionale regionale al reddito delle persone
fisiche derivanti da controllo fiscale. 1. A decorrere dal 2011, in
coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali
affermato dall’articolo 119 della Costituzione, la convenzione
eventualmente stipulata ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della
legge regionale 26
novembre 2004, n. 29 “Disposizioni in materia di tributi
regionali” deve anche prevedere che i proventi derivanti dalle
attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e
accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e
contenzioso tributario concernenti l’addizionale regionale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui
all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
“Istituzione dell’imposta regionale sulle attività
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale
imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”
siano riversati direttamente in uno specifico conto corrente acceso
presso la tesoreria regionale.
2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo di
addizionale regionale, interessi e sanzioni.”.
SOMMARIO