Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42 (BUR n. 122/2014)
Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42 (BUR n. 122/2014) [sommario] [RTF]
INTRODUZIONE DEL SISTEMA PREVIDENZIALE DI TIPO CONTRIBUTIVO PER I
CONSIGLIERI REGIONALI ELETTI NELLE LEGISLATURE DECIMA E SUCCESSIVE AI
SENSI DELLA LETTERA M) DEL COMMA 1 DELL’ARTICOLO 2 DEL DECRETO
LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO CON LEGGE N. 213 DEL 7 DICEMBRE
2012
CAPO I - Finalità e obiettivi
Art. 1 - Finalità.
1. La presente legge, al fine della ulteriore riduzione dei costi delle
istituzioni regionali, del contenimento della spesa pubblica e della
tutela delle finanze regionali, detta disposizioni in materia di sistema
previdenziale di tipo contributivo per i consiglieri regionali eletti
nelle legislature decima e successive.
CAPO II - Sistema previdenziale di
tipo contributivo
Art. 2 - Trattamento
previdenziale dei consiglieri regionali.
1. A decorrere dalla decima legislatura regionale ai consiglieri
regionali eletti nella stessa legislatura o nelle legislature successive,
cessati dal mandato, spetta un trattamento previdenziale, (
1) corrisposto in 12 mensilità, basato su
un sistema di calcolo contributivo, con la medesima disciplina prevista
per i componenti della Camera dei deputati.
2. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con propri
atti, disciplina le modalità per l’applicazione del sistema
contributivo e per la determinazione del trattamento previdenziale,
(
2) sulla base dei criteri e dei
parametri stabiliti dalla presente legge.
Art. 3 - Sistema
contributivo.
1. I consiglieri regionali sono
assoggettati d’ufficio alla contribuzione previdenziale che si
effettua mediante trattenute mensili sull’indennità di carica
di cui all’articolo 1 della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
“Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali” e
successive modificazioni e integrazioni, con esclusione di qualsiasi
ulteriore indennità di funzione o accessoria.
2. I consiglieri e assessori regionali possono optare per una copertura
pensionistica del mandato mediante versamento a fondi pensione privati o
altre forme; l’esercizio dell’opzione deve essere pubblicato
nella sezione amministrazione trasparente del sito internet del Consiglio
regionale. (
3)
3. La quota di contributo a carico del consigliere regionale e la quota a
carico del Consiglio regionale sono stabilite nella tabella A, allegata
come parte integrante alla presente legge, e sono aggiornate
dall’Ufficio di presidenza, tenuto conto delle medesime quote
applicate per i componenti della Camera dei deputati.
4. Il trattamento previdenziale (
4) di cui all’articolo 2 è determinato con il
sistema contributivo, moltiplicando il montante contributivo individuale
dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella
B, allegata quale parte integrante alla presente legge, relativa
all’età del consigliere regionale al momento del conseguimento
del diritto al trattamento previdenziale.(
5) l coefficienti di trasformazione di cui alla tabella B sono
aggiornati dall’Ufficio di presidenza, tenuto conto dei medesimi
aggiornamenti applicati per i componenti della Camera dei deputati.
5. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto
tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione
dell’età immediatamente superiore e il coefficiente
dell’età inferiore a quella del consigliere ed il numero di
mesi.
6. Il montante contributivo individuale è determinato applicando
alla base imponibile contributiva l’aliquota di cui al comma 3. La
contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31
dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso
anno, al tasso annuo di capitalizzazione stabilito dall’Ufficio di
presidenza, tenuto conto del medesimo tasso applicato per i componenti
della Camera dei deputati.
7. L’importo del trattamento previdenziale,(
6) determinato ai sensi dei commi da 3 a 6 del
presente articolo, e degli assegni vitalizi e di reversibilità di
cui alla
legge
regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza
sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento
indennitario differito in favore dei Consiglieri regionali” e
successive modificazioni e integrazioni, è rivalutato annualmente, a
partire dall’anno 2016, con decorrenza dal 1° gennaio di
ciascun anno, sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi
al consumo. La rivalutazione relativa all’anno immediatamente
successivo a quello della prima decorrenza del trattamento
previdenziale(
7) è
effettuata in dodicesimi, sulla base dei mesi di effettiva percezione.
L’Ufficio di presidenza procede, entro il mese di febbraio di
ciascun anno, all’accertamento del tasso di rivalutazione sulla
base dell’indice ISTAT relativo all’anno precedente.
Art. 4 - Diritto alla trattamento previdenziale.(8)
1. I consiglieri regionali cessati dal mandato conseguono il diritto al
trattamento previdenziale(
9) al
compimento dei 65 anni di età e a seguito dell’esercizio del
mandato consiliare per almeno 5 anni effettivi nel Consiglio regionale
del Veneto o del versamento dei contributi necessari al completamento del
quinquennio con le modalità definite dall’Ufficio di
presidenza. (
10)
2. Per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto anno,
l’età richiesta per il conseguimento del diritto al
trattamento previdenziale(
11)
è diminuita di un anno, con il limite all’età di 60 anni.
Hanno diritto inoltre a conseguire il trattamento previdenziale(
12) i consiglieri che rientrano nelle
condizioni previste ai commi 2 e 3 dell’articolo 9 della
legge regionale 10 marzo
1973, n. 9 e successive modificazioni.
3. Ai fini della maturazione del diritto, la frazione di anno si computa
come anno intero purché corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno;
non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore. Ai soli fini
della maturazione del diritto minimo, per il periodo computato come
mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui
all’articolo 3, comma 1.
4. Gli effetti economici del trattamento previdenziale(
13) decorrono dal primo giorno del mese
successivo a quello nel quale il consigliere regionale cessato dal
mandato ha compiuto l’età richiesta per conseguire il diritto.
5. Nel caso in cui il consigliere regionale, al momento della cessazione
del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e
2, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo.
6. Nel caso di cessazione del mandato per fine di legislatura, i
consiglieri che abbiano già maturato il diritto percepiscono il
trattamento previdenziale(
14)
con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa.
Art. 5 - Sistema pro rata.
1. Per i consiglieri eletti nelle legislature regionali precedenti alla
decima e che siano successivamente rieletti, l’importo del
trattamento previdenziale(
15)
è determinato dalla somma della quota di assegno vitalizio
definitivamente maturato alla data della fine della nona legislatura
regionale, secondo la normativa vigente, e della quota calcolata con il
sistema contributivo riferita agli ulteriori anni di mandato consiliare
esercitato.
Art. 6 -
Reversibilità.
1. Al trattamento previdenziale(
16) di cui alla presente legge si applica la disciplina della
reversibilità stabilita per gli assegni vitalizi dalla
legge regionale 10 marzo
1973, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 7 - Sospensione ed esclusione
dell’erogazione del trattamento previdenziale.(17)
Art. 8 - Applicazione del
trattamento previdenziale(19)
ai componenti della Giunta regionale.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai componenti
della Giunta regionale, ivi inclusi quelli che non rivestono la carica di
consiglieri regionali.
CAPO III - Disposizioni finali
Art. 9 - Trasparenza.
1. I nominativi dei soggetti che percepiscono il trattamento
previdenziale,(
20)
l’assegno vitalizio, la reversibilità, e la misura delle somme
a tal fine erogate, sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio
regionale secondo le modalità stabilite dall’Ufficio di
presidenza.
Art. 10 - Norma finale.
1. L’accertamento e la
certificazione dello stato di inabilità permanente ai fini di cui
alla presente legge e della
legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e
successive modificazioni e integrazioni sono effettuati dalla azienda
unità locale socio sanitaria territorialmente competente mediante i
relativi organi medici.
1 bis. Il trattamento previdenziale disciplinato dalla presente legge ha
la stessa natura del trattamento di cui all’articolo 10 della
legge regionale 10
marzo 1973, n. 9 ai fini dell’applicazione delle norme sul
trattamento fiscale dei redditi e sulla contribuzione pensionistica per i
periodi di aspettativa per funzioni pubbliche elettive. (
21)
Art. 11 - Norma di
abrogazione.
Art. 12- Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte:
a) a decorrere dall’esercizio finanziario 2016 e relativamente alle
previsioni di cui al comma 7 dell’articolo 3, con le maggiori
entrate derivanti al bilancio del Consiglio regionale dalla quota di
contributo a carico dei consiglieri regionali di cui all’allegato
A), parte integrante della presente legge;
b) con riferimento al trattamento previdenziale di tipo contributivo
previsto per i consiglieri regionali eletti a decorrere dalla decima
legislatura regionale, con gli stanziamenti iscritti nel bilancio
regionale per il funzionamento del Consiglio regionale per gli esercizi
finanziari afferenti all’undicesima e successive legislature
regionali.
Art. 13 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
IX LEGISLATURA
ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:
INTRODUZIONE DEL SISTEMA PREVIDENZIALE DI TIPO CONTRIBUTIVO PER I
CONSIGLIERI REGIONALI ELETTI NELLE LEGISLATURE DECIMA E SUCCESSIVE AI
SENSI DELLA LETTERA M) DEL COMMA 1 DELL’ARTICOLO 2 DEL DECRETO
LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO CON LEGGE N. 213 DEL 7 DICEMBRE
2012
TABELLA
A DI CUI ALL’ARTICOLO 3, COMMA 3
QUOTE DI CONTRIBUTO A CARICO DEL CONSIGLIERE
REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE
La quota di contributo a carico del consigliere
regionale è pari al venticinque per cento della base imponibile come
definita all’articolo 3, comma 1, della presente legge.
La quota a carico del Consiglio regionale
è pari a 1,4 volte la quota a carico del consigliere
regionale.
TABELLA B DI CUI ALL’ARTICOLO 3, COMMA
4
COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE
Divisore
|
Età
|
Valore
|
20,843
|
60
|
4,798%
|
20,241
|
61
|
4,940%
|
19,635
|
62
|
5,093%
|
19,024
|
63
|
5,257%
|
18,409
|
64
|
5,432%
|
17,793
|
65
|
5,620%
|
Per ogni anno di età dopo il
sessantacinquesimo si applica un incremento di valore pari allo 0,2 per
cento.
Note
(
1) Espressione
“pensione” sostituita da “trattamento
previdenziale”.
(
2) Espressione
“pensione” sostituita da “trattamento
previdenziale”.
(
3) Comma sostituito da comma 1
art. 56
legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 45 . Ai sensi del comma 4
dell’art. 56
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
qualora sia esercitata la opzione, per i contributi versati nel corso
della legislatura è ammessa la restituzione, senza corresponsione di
interessi, su richiesta, al termine del mandato, previa rinuncia al
trattamento previdenziale qualora il consigliere ne abbia maturato il
diritto.
(
4) Espressione
“pensione” sostituita da “trattamento
previdenziale”.
(
5) Espressione
“pensione” sostituita da “trattamento
previdenziale”.
(
6) Espressione
“pensione” sostituita da “trattamento
previdenziale”.
(
7) Espressione
“pensione” sostituita da “trattamento
previdenziale”.
(
8) Espressione
“pensione” sostituita da “trattamento
previdenziale”.
(
9) Espressione
“pensione” sostituita da “trattamento
previdenziale”.
(
10) Comma modificato da comma
1 art. 13
legge
regionale 22 dicembre 2023, n. 30 , che alla fine inserisce le
seguenti parole “o del versamento dei contributi necessari al
completamento del quinquennio con le modalità definite
dall’Ufficio di presidenza”.
(
11) Espressione
“pensione” sostituita da “trattamento
previdenziale”.
(
12) Espressione
“pensione” sostituita da “trattamento
previdenziale”.
(
13) Espressione
“pensione” sostituita da “trattamento
previdenziale”.
(
14) Espressione
“pensione” sostituita da “trattamento
previdenziale”.
(
15) Espressione
“pensione” sostituita da “trattamento
previdenziale”.
(
16) Espressione
“pensione” sostituita da “trattamento
previdenziale”.
(
17) Espressione
“pensione” sostituita da “trattamento
previdenziale”.
(
18) Espressione
“pensione” sostituita da “trattamento
previdenziale”.
(
19) Espressione
“pensione” sostituita da “trattamento
previdenziale”.
(
20) Espressione
“pensione” sostituita da “trattamento
previdenziale”.
(
21) Comma aggiunto da comma 2
art. 56
legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
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