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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 (BUR n. 27/2015) (Novellazione)
Legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 (BUR n. 27/2015) (Novellazione)
[sommario] [RTF]
MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL
TERRITORIO E DI AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI (1) (2)
Art. 1 - Modifica
dell’articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61
“Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e
successive modificazioni, e disposizioni attuative e transitorie.
Art. 2 - Sostituzione della
tabella A4 allegata alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61
” Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e
successive modificazioni e disposizioni transitorie.
1. In attuazione di quanto previsto dal comma 9 dell’articolo 16
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2001, n. 380
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia”, la tabella A4, allegata alla legge regionale 27 giugno
1985, n. 61 è sostituita dalla seguente:
TABELLA A4 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 16, comma 9.
Parametri per la determinazione della quota del costo di
costruzione relativo alla residenza
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Caratteristiche dell'edificio (1)
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%
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Tipologia dell' edificio
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%
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Ubicazione zona territoriale omogenea
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%
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di lusso
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4
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A blocco con più di due alloggi
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2
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A e B *
|
2
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medie
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2,5
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A schiera con più di due alloggi
|
2
|
C *
|
2,5
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economiche
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1
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Fino a due alloggi
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3
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altre zone (2)
|
4
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* o altre zone a queste assimilabili previste dal piano degli
interventi (PI) di cui alla L.R. 11/2004.
(1) Ai fini dell'applicazione della presente tabella e con
riferimento all'art. 8 del D.M. LL.PP. 10 maggio 1977,
concernente la determinazione del costo di costruzione di nuovi
edifici, sono considerati edifici o abitazioni con
caratteristiche di:
- lusso: quelli compresi nelle classi IX, X e XI;
- tipo medio: quelli compresi nelle classi V, VI, VII e VIII
(e non compresi nelle categorie di cui all’art. 17, comma
3, lett. c) del D.P.R. 380/2001;
- tipo economico: quelli compresi nelle classi I, II, III e
IV.
(2) Sono esclusi gli alloggi la cui costruzione è ammessa
dagli strumenti urbanistici in zona artigianale o industriale
(alloggio del custode o del proprietario): per questi valgono i
parametri relativi alle case a schiera e alla zona territoriale
omogenea C.
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2. I parametri della tabella di cui comma 1 si applicano anche ai
procedimenti in corso relativi ai permessi di costruire nei quali il
comune non abbia ancora provveduto a determinare la quota del costo di
costruzione.
3. Resta fermo quanto già determinato dal comune, in relazione alla
quota del costo di costruzione, prima dell’entrata in vigore della
presente legge in diretta attuazione del comma 9 dell’articolo 16
del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, [purché la determinazione sia avvenuta
all’atto del rilascio del permesso di costruire e non con una
successiva richiesta di conguaglio].
( 6)
Art. 3 - Modifica della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio” e disposizioni in materia di varianti in
deroga ai sensi dell’articolo 48.
1. Dopo l’ articolo 18 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
è aggiunto il seguente:
omissis ( 7)
2. In deroga al divieto di cui all’articolo 48, comma 1, della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni, possono essere
adottate, fino all’approvazione del primo piano di assetto del
territorio (PAT) e, comunque, non oltre il termine previsto
dall’articolo 18, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32
“Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del
settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed
edilizia”, le varianti allo strumento urbanistico generale
finalizzate all’individuazione di aree commerciali di cui agli
articoli 18, comma 1, e 21, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50
“Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione
del Veneto”. Dette varianti possono essere adottate e approvate con
la procedura di cui all’articolo 18 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 , come introdotto dal comma 1 del presente articolo.
Art. 4 - Modifica
dell’articolo 41 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”.
Art. 5 - Modifica
dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio” e successive modificazioni.
Art. 6 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
“Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per
favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio
2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e
successive modificazioni.
Art. 7 - Varianti verdi per la
riclassificazione di aree edificabili.
1. Entro il termine di centottanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, e successivamente
entro il 31 gennaio di ogni anno, i comuni pubblicano nell’albo
pretorio, anche con modalità on-line, ai sensi dell’articolo
32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile” , un avviso con il quale invitano gli
aventi titolo, che abbiano interesse, a presentare entro i successivi
sessanta giorni la richiesta di riclassificazione di aree edificabili,
affinché siano private della potenzialità edificatoria loro
riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese
inedificabili.
2. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento, valuta le istanze e,
qualora ritenga le stesse coerenti con le finalità di contenimento
del consumo del suolo, le accoglie mediante approvazione di apposita
variante al piano degli interventi (PI) secondo la procedura di cui
all’articolo 18, commi da 2 a 6, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio” ovvero, in assenza del piano di assetto del territorio
(PAT), di variante al piano regolatore generale (PRG) con la procedura
prevista dai commi 6 e 7 dell’articolo 50 della legge regionale 27 giugno
1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del
territorio” e successive modificazioni.
3. La variante di cui al presente articolo non influisce sul
dimensionamento del PAT e sul calcolo della superficie agricola
utilizzata (SAU).
Art. 8 - Disposizioni
attuative dell’articolo 2 bis del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia”.
1. In attuazione di quanto previsto
dall’articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, lo strumento urbanistico generale, con le procedure
di cui al comma 4, può fissare limiti di densità, di altezza e
di distanza in deroga a quelli stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9 del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di
densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e
rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al
verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione nuovi
strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765”:
a) nei casi di cui all’articolo 17, comma 3, lettere a) e b), della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio”, con riferimento ai limiti di distanza da
rispettarsi all’interno degli ambiti dei piani urbanistici
attuativi (PUA) [e degli ambiti degli
interventi disciplinati puntualmente];
( 11)
b) in specifiche zone o ambiti, individuati all’interno delle zone
di completamento, comunque denominate nello strumento urbanistico
comunale, qualora i diversi limiti fissati siano funzionali a confermare
un assetto morfologicamente ordinato ed unitario di tessuti urbani
consolidati prevalentemente composti da fabbricati realizzati prima
dell’entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
2. Le deroghe sono comunque ammesse per gli interventi di
ristrutturazione edilizia, realizzati all’interno della sagoma
esistente, ancorché attuati mediante integrale demolizione e
ricostruzione, fatte salve disposizioni più restrittive dello
strumento urbanistico comunale.
3. I limiti di densità, di altezza e di distanza, in deroga a quelli
stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444,
fissati dallo strumento urbanistico generale ai sensi del comma 1, non
devono compromettere le condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie
degli insediamenti e degli edifici e devono assicurare il mantenimento di
spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico
o a parcheggio adeguati alle necessità delle zone o ambiti
individuati secondo quanto stabilito dallo strumento urbanistico
generale.
4. Lo strumento urbanistico comunale individua le zone o ambiti di cui al
comma 1, lettera b), nonché i limiti di densità, di altezza e
di distanza in deroga a quelli stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9 del D.M.
2 aprile 1968, n. 1444, da osservarsi all’interno degli stessi,
sulla base dei criteri di cui al comma 3 e con le seguenti modalità:
a) per i comuni dotati del piano di assetto del territorio (PAT), in sede
di formazione del piano degli interventi (PI) o mediante variante al PI
con la procedura di cui all’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 , nel rispetto del dimensionamento del PAT e dei singoli ambiti
territoriali omogenei (ATO);
b) per i comuni non dotati di PAT, mediante variante al piano regolatore
generale (PRG) con la procedura di cui all’articolo 50, commi 6 e
7, della legge
regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e
l’uso del territorio”, nel rispetto del dimensionamento dello
strumento urbanistico generale, in deroga al divieto di cui
all’articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e
comunque non oltre il termine previsto dall’articolo 18, comma 1,
della legge
regionale 29 novembre 2013, n. 32 “Nuove disposizioni per il
sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi
regionali in materia urbanistica ed edilizia”.
4 bis. In attuazione dell’articolo 2 bis del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, ai
fini del calcolo della distanza minima tra pareti finestrate di cui
all’articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, non
sono computati gli sporti e gli elementi a sbalzo, compresi terrazze e
balconi non chiusi, aggettanti dalla facciata dell’edificio per non
più di metri 1,50. Resta fermo il rispetto delle disposizioni del
codice civile relative alle distanze tra costruzioni nonché quelle
relative all’apertura di vedute dirette e balconi sul fondo del
vicino. ( 12)
Art. 9 - Disposizioni in
materia di aree naturali protette regionali. (13)
1. L’ente parco che abbia regolamentato i prelievi faunistici e gli
abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, in
conformità a quanto previsto dall’articolo 22 della legge 6
dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” e
successive modificazioni, può autorizzare i soggetti privati
residenti nel territorio del parco che abbiano riscontrato danni nel
proprio fondo a dotarsi di specifici chiusini, secondo le modalità e
con le procedure definite dall’ente parco medesimo.
Art. 10 - Neutralità
finanziaria.
1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio della Regione.
Note
( 1) La legge è stata
impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n.
54/2015 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 24/2015) limitatamente
all’articolo 8, comma 1, lettera a), per violazione
dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,
con riferimento alla competenza esclusiva dello Stato in materia di
ordinamento civile. La norma regionale, infatti , secondo il ricorrente,
non rispetterebbe quanto previsto dal DPR 6 giugno 2001, n. 380
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, articolo 2 bis, recante disposizioni in materia di
deroghe ai limiti di distanze tra fabbricati.
Con sentenza n.41 del 2017 (G.U. n. 9 del 1 marzo 2017) la Corte
costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità
costituzionale, limitatamente al rinvio effettuato dalla norma impugnata
alla lettera b), del comma 3, dell’art. 17, della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 e alle parole «e negli ambiti degli interventi
disciplinati puntualmente», per violazione della normativa sulle
distanze tra gli edifici posta dal d.m. n. 1444 del 1968 e conseguente
invasione nella materia ordinamento civile, di competenza esclusiva dello
Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), della
Costituzione. La Corte ha precisato che le deroghe alle distanze tra
edifici sono consentite, e sussumibili nella materia governo del
territorio, solo «se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a
conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del
territorio”, concetto questo che presuppone una pluralità di
edifici mentre l’espressione utilizzata dalla norma regionale
cassata “ambiti disciplinati puntualmente”, può
prestarsi a legittimare anche interventi diretti a singoli edifici, in
violazione quindi dell’art. 9, ultimo comma del d.m. n. 1444 del
1968.
( 2) La legge è stata
impugnata innanzi alla Corte Costituzionale, in via incidentale dal TAR
del Veneto, con ordinanza n. 95 del 5 febbraio 2019 (G.U. – 1ª
Serie speciale n. 26/2019) limitatamente al comma 3 dell’articolo
2, nella parte in cui incide sulla pretesa creditoria dei comuni ad
ottenere il pagamento della quota del costo di costruzione nella misura
determinata ai sensi del comma 9 dell’articolo 16, del D.P.R. 380
del 2001, per violazione degli articoli 3, 5, 97, 114, 117, 118 e 119
della Costituzione. Con sentenza n.64 del 2020 (G.U. – 1ª
Serie speciale n. 16/2020) la Corte costituzionale ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo il comma 3 dell’articolo 2 nella
parte in cui fa salve le determinazioni della quota del costo di
costruzione in base all’art. 16, comma 9, del D.P.R. 380 del 2001,
soltanto ove avvenute all’atto del rilascio del permesso di
costruire, e non con una successiva richiesta di conguaglio, per
contrasto con l’art. 117, comma terzo, della Costituzione.
( 3) Testo riportato dopo il comma
1 dell’articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .
( 4) Testo riportato al comma 2
dell’articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .
( 5) Testo riportato dopo il comma
4 dell’articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .
( 6) La legge è stata
impugnata innanzi alla Corte Costituzionale, in via incidentale dal TAR
del Veneto, con ordinanza n. 95 del 5 febbraio 2019 (G.U. – 1ª
Serie speciale n. 26/2019) limitatamente al comma 3 dell’articolo
2, nella parte in cui incide sulla pretesa creditoria dei comuni ad
ottenere il pagamento della quota del costo di costruzione nella misura
determinata ai sensi del comma 9 dell’articolo 16, del D.P.R. 380
del 2001, per violazione degli articoli 3, 5, 97, 114, 117, 118 e 119
della Costituzione. Con sentenza n.64 del 2020 (G.U. – 1ª
Serie speciale n. 16/2020) la Corte costituzionale ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo il comma 3 dell’articolo 2 nella
parte in cui fa salve le determinazioni della quota del costo di
costruzione in base all’art. 16, comma 9, del D.P.R. 380 del 2001,
soltanto ove avvenute all’atto del rilascio del permesso di
costruire, e non con una successiva richiesta di conguaglio, per
contrasto con l’art. 117, comma terzo, della Costituzione.
( 7) Testo riportato dopo
l’articolo 18 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 8) Testo riportato dopo il comma
4 dell’articolo 41 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 9) Testo riportato dopo il comma
5 ter dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 10) Articolo abrogato da
lett. e) comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 ; in
precedenza il comma 2 aveva aggiunto il comma 2 bis all’art. 2
della legge
regionale 8 luglio 2009, n. 14 .
( 11) L’articolo 8, comma
1, lettera a) è stato impugnato dal Governo innanzi alla Corte
Costituzionale con ricorso n. 54/2015 (G.U. - 1ª Serie Speciale n.
24/2015) per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera
l), della Costituzione, con riferimento alla competenza esclusiva dello
Stato in materia di ordinamento civile. La norma regionale, infatti ,
secondo il ricorrente, non rispetterebbe quanto previsto dal DPR 6 giugno
2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, articolo 2 bis, recante disposizioni
in materia di deroghe ai limiti di distanze tra fabbricati.
Con sentenza n.41 del 2017 (G.U. n. 9 del 1 marzo 2017) la Corte
costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità
costituzionale, limitatamente al rinvio effettuato dalla norma impugnata
alla lettera b), del comma 3, dell’art. 17, della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 e alle parole «e negli ambiti degli interventi
disciplinati puntualmente», per violazione della normativa sulle
distanze tra gli edifici posta dal d.m. n. 1444 del 1968 e conseguente
invasione nella materia ordinamento civile, di competenza esclusiva dello
Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), della
Costituzione. La Corte ha precisato che le deroghe alle distanze tra
edifici sono consentite, e sussumibili nella materia governo del
territorio, solo «se inserite in strumenti urbanistici, funzionali a
conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del
territorio”, concetto questo che presuppone una pluralità di
edifici mentre l’espressione utilizzata dalla norma regionale
cassata “ambiti disciplinati puntualmente”, può
prestarsi a legittimare anche interventi diretti a singoli edifici, in
violazione quindi dell’art. 9, ultimo comma del d.m. n. 1444 del
1968.
( 12) Comma aggiunto da comma 1
art. 66 della legge
regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
( 13) Vedi anche quanto
disposto dall’articolo 97 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
in materia di contenimento e di eradicazione delle popolazioni di
ungulati nel parco regionale dei Colli Euganei.
SOMMARIO
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