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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 (BUR n. 103/2013)
Legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 (BUR n. 103/2013) [sommario] [RTF]
NUOVE DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL SETTORE
EDILIZIO E MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA
(1)
CAPO I - Modifica della legge regionale 8 luglio
2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore
edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile
e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in
materia di barriere architettoniche” e disposizioni per la
riqualificazione edilizia
Art. 1 - Modifica
dell’articolo 1 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
“Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per
favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche
alla legge
regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere
architettoniche”.
Art. 2 - Inserimento
dell’articolo 1 bis nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
“Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per
favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche
alla legge
regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere
architettoniche”.
Art. 3 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
“Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per
favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche
alla legge
regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere
architettoniche” e successive modificazioni.
Art. 4 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
“Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per
favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche
alla legge
regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere
architettoniche” e successive modificazioni.
Art. 5 - Inserimento
dell’articolo 3 bis nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
“Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per
favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche
alla legge
regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere
architettoniche”.
Art. 6 - Inserimento
dell’articolo 3 ter nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
“Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per
favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche
alla legge
regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere
architettoniche”.
Art. 7 - Inserimento
dell’articolo 3 quater nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
“Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per
favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche
alla legge
regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere
architettoniche”.
Art. 8 - Modifica
dell’articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
“Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per
favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche
alla legge
regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere
architettoniche”.
Art. 9 - Sostituzione
dell’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
“Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per
favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche
alla legge
regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere
architettoniche” e successive modificazioni.
Art. 10 - Modifica
dell’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
“Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per
favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche
alla legge
regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere
architettoniche” e successive modificazioni.
Art. 11 - Modifica
dell’articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
“Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per
favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche
alla legge
regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere
architettoniche” e successive modificazioni.
Art. 12 - Inserimento
dell’articolo 11 bis nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
“Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per
favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche
alla legge
regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere
architettoniche” e disposizioni in materia di volumi tecnici.
Art. 13 - Efficientamento
energetico dei nuovi edifici.
1. Al fine di favorire l’efficientamento energetico, qualora la
prestazione energetica dell’edificio, così come definita dal
decreto legislativo n. 192 del 2005 e successive modificazioni e dal
decreto del presidente della repubblica n. 59 del 2009, sia
corrispondente alla classe A, il costo di costruzione è ridotto del:
a) 50 per cento per la realizzazione di nuovi edifici residenziali;
b) 25 per cento per la realizzazione di nuovi edifici adibiti ad uso
diverso.
2. L’esenzione di cui al comma 1 riguarda le istanze per la
realizzazione di nuovi edifici presentate entro il 10 maggio 2017.
Art. 14 - Disposizioni
attuative e transitorie.
CAPO II - Modifica di leggi
regionali
Art. 15 - Modifica
dell’articolo 26 della legge regionale 24 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio” e successive modificazioni.
Art. 16 - Modifica
dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio” e successive modificazioni.
Art. 17 - Modifica
all’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50
“Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione
del Veneto”.
Art. 18 - Disposizioni
transitorie in materia di applicazione dell’articolo 48 della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio” e successive modificazioni.
1. Le varianti allo strumento urbanistico
generale consentite in deroga al divieto di cui all’ articolo 48, comma 1,
della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 , alla data di entrata in vigore
della presente legge, nonché quella prevista dall’articolo 16,
possono essere adottate fino all’approvazione del primo piano di
assetto del territorio (PAT). ( 17)
Art. 19 - Disposizioni
transitorie in materia di Piano territoriale regionale di coordinamento
(PTRC).
1. Dall’entrata in vigore della presente legge e sino
all’approvazione del PTRC, adottato dalla Giunta regionale con la
deliberazione n. 427 del 10 aprile 2013 pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto del 3 maggio 2013, ( 18) n. 39 e, comunque, sino alla scadenza
delle misure di salvaguardia previste dall’ articolo 29 della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 , non si applicano le disposizioni
dell’articolo 38 delle norme tecniche di cui all’allegato B4
del PTRC medesimo.
CAPO III - Norme finali
Art. 20 - Abrogazioni.
1. È abrogato il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 9 ottobre
2009, n. 26 “Modifica di leggi regionali in materia urbanistica
ed edilizia”.
2. Sono abrogati gli articoli 7 e 8 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13
“Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
“Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per
favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche
alla legge
regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere
architettoniche” e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia
di paesaggio” e successive modificazioni e disposizioni in materia
di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici”.
3. È abrogato l’articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55
“Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le
attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di
edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con
conducente e di commercio itinerante”.
Art. 21 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(1) La legge è stata
impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n.
6/2014 (G.U. 1ª serie speciale n. 10/2014) limitatamente
all’articolo 10, comma 6, in combinato disposto con
l’articolo 7, comma 1 e all’articolo 11, commi 1 e 2 con
riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera s) e 117, terzo
comma, della Costituzione.
Con sentenza n. 259/2014 (G.U. 1ª serie speciale n. 49/2014) la
Corte costituzionale ha dichiarato:
- inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 10, comma 6, in combinato disposto con
l’articolo 7, comma 1, per carenza della motivazione del ricorso;
- non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 11, commi 1 e 2, sollevata in riferimento
all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto la
disposizione regionale impugnata non si è discostata dal principio
fondamentale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 6
giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia), come modificato dall’articolo
30 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia), convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.
98, che in relazione alla definizione di “ristrutturazione
edilizia”, non contiene più l’obbligo di rispetto della
sagoma dell’edificio precedente, ma solo quello di rispetto del
volume;
- non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 11, commi 1 e 2, sollevata in riferimento
all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in
quanto - in base alla costante giurisprudenza della Corte costituzionale
secondo la quale quando una norma è riconducibile ad un ambito
materiale di esclusiva competenza statale, le Regioni non possono emanare
alcuna normativa, neppure meramente riproduttiva di quella statale - il
silenzio dell’impugnata disposizione sul rispetto, imposto
dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 6 giugno 2001, n.
380, della medesima sagoma dell’edificio preesistente, qualora si
tratti di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), non
può che essere interpretato nel senso della vigenza della predetta
disposizione statale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d),
del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
( 2) Articolo abrogato da lett. d)
comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 ; in
precedenza il comma 1 aveva modificato il comma 1 dell’art. 1 della
legge regionale 8
luglio 2009, n. 14 .
( 3) Articolo abrogato da lett. d)
comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 ; in
precedenza il comma 1 aveva modificato art. 1 bis della legge regionale 8 luglio
2009, n. 14 .
( 4) Articolo abrogato da lett. d)
comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 ; in
precedenza aveva modificato l’art. 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
.
( 5) Articolo abrogato da lett. d)
comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 ; in
precedenza aveva modificato l’art. 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
.
( 6) Articolo abrogato da lett. d)
comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 ; in
precedenza aveva inserito l’art. 3 bis della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
.
( 7) Articolo abrogato da lett. d)
comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 ; in
precedenza aveva inserito l’art. 3 ter della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
.
( 8) Articolo abrogato da lett. d)
comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 ; in
precedenza aveva inserito l’art. 3 quater della legge regionale 8 luglio
2009, n. 14 .
( 9) Articolo abrogato da lett. d)
comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 ; in
precedenza aveva modificato l’art. 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
.
( 10) Articolo abrogato da
lett. d) comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 ; in
precedenza aveva sostituito l’art. 8 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
.
( 11) Articolo abrogato da
lett. d) comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 ; in
precedenza aveva modificato l’art. 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
.
( 12) Articolo abrogato da
comma 1 art. 6 legge regionale 29 luglio 2022, n. 19 .
( 13) Articolo abrogato da
lett. d) comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 ; in
precedenza aveva inserito l’art. 11 bis della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
.
( 14) Articolo abrogato da
lett. d) comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 .
( 15) Articolo abrogato da
lett. a) comma 1 art. 1 legge regionale 18 maggio 2021, n. 10 .
( 16) Testo riportato al comma
7 octies dell’art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 17) Comma modificato da comma
9 art. 63 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
che ha soppresso le parole: “e, comunque, non oltre il 31 dicembre
2015”
( 18) Per mero errore materiale
nel testo approvato dal Consiglio regionale e pubblicato nel BUR è
stato operato il riferimento, quale Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale n.
427 del 10 aprile 2013, al Bollettino del 3 maggio 2010, n. 39 in luogo
del Bollettino del 3 maggio 2013, n. 39.
SOMMARIO
-
Legge regionale 29 novembre 2013, n. 32
(BUR n. 103/2013)
-
NUOVE DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO E
LA RIQUALIFICAZIONE DEL SETTORE EDILIZIO E MODIFICA DI LEGGI REGIONALI
IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA (1)
-
-
CAPO I - Modifica della
legge
regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a
sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo
dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12
luglio 2007, n. 16 in materia di barriere
architettoniche” e disposizioni per la riqualificazione
edilizia
-
-
Art. 1 - Modifica
dell’articolo 1 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 “Intervento regionale a sostegno del settore
edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia
sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n.
16 in materia di barriere architettoniche”.
-
Art. 2 - Inserimento
dell’articolo 1 bis nella legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 “Intervento regionale a sostegno del settore
edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia
sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n.
16 in materia di barriere architettoniche”.
-
Art. 3 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 “Intervento regionale a sostegno del settore
edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia
sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n.
16 in materia di barriere architettoniche” e
successive modificazioni.
-
Art. 4 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 “Intervento regionale a sostegno del settore
edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia
sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n.
16 in materia di barriere architettoniche” e
successive modificazioni.
-
Art. 5 - Inserimento
dell’articolo 3 bis nella legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 “Intervento regionale a sostegno del settore
edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia
sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n.
16 in materia di barriere architettoniche”.
-
Art. 6 - Inserimento
dell’articolo 3 ter nella legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 “Intervento regionale a sostegno del settore
edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia
sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n.
16 in materia di barriere architettoniche”.
-
Art. 7 - Inserimento
dell’articolo 3 quater nella legge regionale 8 luglio 2009,
n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore
edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia
sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n.
16 in materia di barriere architettoniche”.
-
Art. 8 - Modifica
dell’articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 “Intervento regionale a sostegno del settore
edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia
sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n.
16 in materia di barriere architettoniche”.
-
Art. 9 - Sostituzione
dell’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 “Intervento regionale a sostegno del settore
edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia
sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n.
16 in materia di barriere architettoniche” e
successive modificazioni.
-
Art. 10 - Modifica
dell’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 “Intervento regionale a sostegno del settore
edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia
sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n.
16 in materia di barriere architettoniche” e
successive modificazioni.
-
Art. 11 - Modifica
dell’articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 “Intervento regionale a sostegno del settore
edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia
sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n.
16 in materia di barriere architettoniche” e
successive modificazioni.
-
Art. 12 - Inserimento
dell’articolo 11 bis nella legge regionale 8 luglio 2009, n.
14 “Intervento regionale a sostegno del settore
edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia
sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n.
16 in materia di barriere architettoniche” e
disposizioni in materia di volumi tecnici.
-
Art. 13 - Efficientamento
energetico dei nuovi edifici.
-
Art. 14 - Disposizioni
attuative e transitorie.
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CAPO II - Modifica di leggi
regionali
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CAPO III - Norme finali
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