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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 (BUR n. 103/2013)

Legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 (BUR n. 103/2013) [sommario] [RTF]

NUOVE DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL SETTORE EDILIZIO E MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA (1)

CAPO I - Modifica della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e disposizioni per la riqualificazione edilizia

Art. 1 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”.
omissis (2)
Art. 2 - Inserimento dell’articolo 1 bis nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”.
omissis (3)
Art. 3 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni.
omissis (4)
Art. 4 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni.
omissis (5)
Art. 5 - Inserimento dell’articolo 3 bis nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”.
omissis (6)
Art. 6 - Inserimento dell’articolo 3 ter nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”.
omissis (7)
Art. 7 - Inserimento dell’articolo 3 quater nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”.
omissis (8)
Art. 8 - Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”.
omissis (9)
Art. 9 - Sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni.
omissis (10)
Art. 10 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni.
omissis (11)
Art. 11 - Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni.
omissis (12)
Art. 12 - Inserimento dell’articolo 11 bis nella legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e disposizioni in materia di volumi tecnici.
omissis (13)
Art. 13 - Efficientamento energetico dei nuovi edifici.
1. Al fine di favorire l’efficientamento energetico, qualora la prestazione energetica dell’edificio, così come definita dal decreto legislativo n. 192 del 2005 e successive modificazioni e dal decreto del presidente della repubblica n. 59 del 2009, sia corrispondente alla classe A, il costo di costruzione è ridotto del:
a) 50 per cento per la realizzazione di nuovi edifici residenziali;
b) 25 per cento per la realizzazione di nuovi edifici adibiti ad uso diverso.
2. L’esenzione di cui al comma 1 riguarda le istanze per la realizzazione di nuovi edifici presentate entro il 10 maggio 2017.
Art. 14 - Disposizioni attuative e transitorie.
omissis (14)

CAPO II - Modifica di leggi regionali

Art. 15 - Modifica dell’articolo 26 della legge regionale 24 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni.
omissis (15)
Art. 16 - Modifica dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 7 septies dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è aggiunto il seguente:
omissis (16)
Art. 17 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.
1. Al comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 le parole: “centottanta giorni” sono sostituite dalle parole: “un anno”.
Art. 18 - Disposizioni transitorie in materia di applicazione dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni.
1. Le varianti allo strumento urbanistico generale consentite in deroga al divieto di cui all’articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quella prevista dall’articolo 16, possono essere adottate fino all’approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT). (17)
Art. 19 - Disposizioni transitorie in materia di Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC).
1. Dall’entrata in vigore della presente legge e sino all’approvazione del PTRC, adottato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 427 del 10 aprile 2013 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del 3 maggio 2013, (18) n. 39 e, comunque, sino alla scadenza delle misure di salvaguardia previste dall’articolo 29 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , non si applicano le disposizioni dell’articolo 38 delle norme tecniche di cui all’allegato B4 del PTRC medesimo.

CAPO III - Norme finali

Art. 20 - Abrogazioni.
1. È abrogato il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 “Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia”.
2. Sono abrogati gli articoli 7 e 8 della legge regionale 8 luglio 2011, n. 13 “Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici”.
3. È abrogato l’articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”.
Art. 21 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.




Note

(1) La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 6/2014 (G.U. 1ª serie speciale n. 10/2014) limitatamente all’articolo 10, comma 6, in combinato disposto con l’articolo 7, comma 1 e all’articolo 11, commi 1 e 2 con riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera s) e 117, terzo comma, della Costituzione.
Con sentenza n. 259/2014 (G.U. 1ª serie speciale n. 49/2014) la Corte costituzionale ha dichiarato:
- inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 10, comma 6, in combinato disposto con l’articolo 7, comma 1, per carenza della motivazione del ricorso;
- non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 11, commi 1 e 2, sollevata in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto la disposizione regionale impugnata non si è discostata dal principio fondamentale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), come modificato dall’articolo 30 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che in relazione alla definizione di “ristrutturazione edilizia”, non contiene più l’obbligo di rispetto della sagoma dell’edificio precedente, ma solo quello di rispetto del volume;
- non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 11, commi 1 e 2, sollevata in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto - in base alla costante giurisprudenza della Corte costituzionale secondo la quale quando una norma è riconducibile ad un ambito materiale di esclusiva competenza statale, le Regioni non possono emanare alcuna normativa, neppure meramente riproduttiva di quella statale - il silenzio dell’impugnata disposizione sul rispetto, imposto dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 6 giugno 2001, n. 380, della medesima sagoma dell’edificio preesistente, qualora si tratti di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), non può che essere interpretato nel senso della vigenza della predetta disposizione statale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
(2) Articolo abrogato da lett. d) comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 ; in precedenza il comma 1 aveva modificato il comma 1 dell’art. 1 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 .
(3) Articolo abrogato da lett. d) comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 ; in precedenza il comma 1 aveva modificato art. 1 bis della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 .
(4) Articolo abrogato da lett. d) comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 ; in precedenza aveva modificato l’art. 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 .
(5) Articolo abrogato da lett. d) comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 ; in precedenza aveva modificato l’art. 3 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 .
(6) Articolo abrogato da lett. d) comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 ; in precedenza aveva inserito l’art. 3 bis della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 .
(7) Articolo abrogato da lett. d) comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 ; in precedenza aveva inserito l’art. 3 ter della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 .
(8) Articolo abrogato da lett. d) comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 ; in precedenza aveva inserito l’art. 3 quater della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 .
(9) Articolo abrogato da lett. d) comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 ; in precedenza aveva modificato l’art. 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 .
(10) Articolo abrogato da lett. d) comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 ; in precedenza aveva sostituito l’art. 8 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 .
(11) Articolo abrogato da lett. d) comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 ; in precedenza aveva modificato l’art. 9 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 .
(12) Articolo abrogato da comma 1 art. 6 legge regionale 29 luglio 2022, n. 19 .
(13) Articolo abrogato da lett. d) comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 ; in precedenza aveva inserito l’art. 11 bis della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 .
(14) Articolo abrogato da lett. d) comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 .
(15) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 1 legge regionale 18 maggio 2021, n. 10 .
(16) Testo riportato al comma 7 octies dell’art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
(17) Comma modificato da comma 9 art. 63 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 che ha soppresso le parole: “e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015”
(18) Per mero errore materiale nel testo approvato dal Consiglio regionale e pubblicato nel BUR è stato operato il riferimento, quale Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 427 del 10 aprile 2013, al Bollettino del 3 maggio 2010, n. 39 in luogo del Bollettino del 3 maggio 2013, n. 39.


SOMMARIO

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