Legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 (BUR n. 76/1993)
Legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 (BUR n. 76/1993) [sommario] [RTF]
INTERVENTI PER
FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE ARTIGIANE
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione, con gli interventi previsti
dalla presente legge, in conformità ai principi statutari e alla
programmazione regionale, interviene con finanziamenti per favorire lo
sviluppo del settore artigiano mediante:
a) l'incremento dei fondi di garanzia per l'accesso a finanziamenti
bancari e di strutture di intermediazione finanziaria;
Art. 2 - Beneficiari.
1. Sono destinatari degli interventi
regionali i seguenti soggetti:
b) le cooperative artigiane di garanzia costituite da almeno 400 imprese
artigiane ed aventi un patrimonio sociale di almeno 250 milioni;
c) i consorzi fidi costituiti da
almeno 250 imprese artigiane ed aventi un patrimonio sociale di almeno
200 milioni;
d) gli organismi di garanzia
derivanti da accorpamenti delle strutture tra di loro e che abbiano i
requisiti di cui alle lettere b) e c);
e) i consorzi regionali costituiti, anche in forma di società
cooperativa a responsabilità limitata, iscritti all’Ufficio
Italiano Cambi a cui aderiscono almeno cinque organismi di cui alle
lettere b) e c) del presente articolo, iscritti all’Ufficio
Italiano Cambi e che operino in almeno quattro province della Regione.
(
3)
2. Per le cooperative artigiane di garanzia e i consorzi fidi aventi sede
nei territori di comuni montani individuati dalla
legge regionale 27 marzo 1973, n. 10
, i limiti numerici di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono ridotti
alla metà. (
4)
TITOLO II
Interventi ordinari
Art. 3 - Interventi a favore
delle imprese artigiane.
Art. 4 - Forme di intervento a
favore delle imprese artigiane.
Art. 5 - Interventi a favore
degli organismi di garanzia.
1. La Regione sostiene l'attività degli
organismi di garanzia attraverso l'incremento del patrimonio sociale.
2. Possono beneficiare degli interventi previsti al comma 1 gli organismi
di garanzia indicati alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 2
operanti ed aventi sede legale nel territorio regionale che siano in
possesso dei requisiti patrimoniali e soggettivi ivi indicati ed i cui
statuti prevedano al momento della liquidazione degli interventi
(
7):
a) prestazioni di garanzia per affidamenti e finanziamenti bancari o di
altre strutture di intermediazione finanziaria e di assistenza e
consulenza tecnicofinanziaria a favore dei propri soci;
b) la destinazione del patrimonio sociale o del fondo consortile
esclusivamente alla prestazione di garanzie;
c) la mancanza di scopo di lucro ed il divieto di distribuzione di utili
sotto qualsiasi forma ai soci;
d) l'ammissione di soci purchè non iscritti ad altro organismo di
garanzia costituito per gli stessi scopi e con le medesime modalità
operative e che non risultino espulsi da altro organismo di garanzia;
e) l'istituzione di un collegio sindacale (
8) ;
f) l'obbligo per i liquidatori di comunicare alla Regione la data e le
motivazioni in caso di scioglimento;
g) che, in caso di scioglimento della Società, le somme disponibili,
effettuata la liquidazione, pagati i debiti e dedotte soltanto le quote
sociali in misura non superiore all'importo versato, siano devolute a
favore di iniziative per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, legge 31
gennaio 1992, n. 59.
Art. 6 - Modalità degli
interventi regionali a favore degli organismi di garanzia.
1. I conferimenti regionali a favore dei
fondi di garanzia delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi
di garanzia collettiva fidi, nonché degli organismi di garanzia
derivanti da accorpamenti sono determinati in base ai criteri stabiliti
dalla Giunta regionale sentiti la commissione consiliare competente e il
comitato di cui all’articolo 12.(
9)
2. I conferimenti di cui al presente articolo, a partire dal secondo
esercizio successivo all'anno di approvazione della presente legge, sono
concessi agli organismi di cui al comma 1 che dimostrino di mantenere il
rapporto fra patrimonio e garanzie prestate entro i limiti fissati dalla
Giunta regionale non oltre il mese di aprile di ciascun anno; tali
disposizioni sono recepite in un apposito accordo tra organismi di
garanzia ed istituti di credito.
3. I conferimenti regionali a favore dei fondi di garanzia dei consorzi
di secondo grado sono commisurati al 15 per cento delle somme concesse ad
ogni organismo di primo grado ad esso aderente.
Art. 7 - Domande di contributo
degli organismi di garanzia.
1. Le domande degli organismi di garanzia per ottenere i contributi di
cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, devono essere presentate
entro il 30 giugno di ogni anno alla Giunta regionale, corredate dalla
seguente documentazione:
a) copia autentica dello statuto, dell'atto costitutivo e delle
convenzioni bancarie per gli organismi che presentano domanda di
contributo per la prima volta; per le domande successive sono sufficienti
gli eventuali aggiornamenti;
b) copia autentica del bilancio dell'esercizio precedente a quello cui si
riferisce il contributo;
c) una dichiarazione congiunta del Presidente del consiglio di
amministrazione dell'organismo di garanzia e del Presidente del Collegio
Sindacale attestante:
1) il numero dei soci iscritti, receduti o esclusi nell'ultimo esercizio
nonchè la consistenza complessiva dei soci al 31 dicembre;
2) il numero e l'importo delle quote sottoscritte e versate e delle quote
rimborsate nell'ultimo esercizio, nonchè il numero e l'importo delle
quote versate complessivamente al 31 dicembre;
3) il numero e l'importo delle operazioni garantite nell'ultimo
esercizio;
4) l'esposizione fideiussoria complessiva della struttura di garanzia al
31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione della domanda;
5) l'osservanza di ogni adempimento previsto da leggi statali, regionali
e dallo Statuto sociale;
d) il certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.
2. Per l'anno 1993 gli organismi di garanzia sono esentati dalla
presentazione delle convenzioni bancarie.
3. Per l'anno 1993 le domande di contributo straordinario di cui
all'articolo 8 vanno presentate entro 30 giorni dalla entrata in vigore
della presente legge.
TITOLO III
Interventi straordinari
Art. 8 - Interventi
straordinari a favore degli organismi di garanzia.
1. Per l'anno 1993 la Giunta regionale
è autorizzata a concedere agli organismi di cui all'
articolo 2, comma 1, lettere b),
c), d) ed e), contributi straordinari destinati all'incremento del
patrimonio sociale dei medesimi al fine di riequilibrare il rapporto fra
detto patrimonio e le garanzie prestate.
2. La Giunta regionale sulla base di una dettagliata relazione del
presidente del collegio sindacale da cui si evidenzi la situazione
finanziaria e patrimoniale degli organismi individuati al comma 1 e la
consistenza documentata dei prestiti in essere al 31 dicembre 1992,
approva il piano di riparto relativo ai contributi da assegnare.
3. Il dirigente del dipartimento regionale per l'artigianato, verificata
la documentazione relativa alla consistenza dei prestiti in essere, emana
il provvedimento di erogazione.
4. La Giunta regionale predispone uno schema di transazione sulla base
del quale gli istituti di credito stipulano con gli organismi di garanzia
appositi accordi finalizzati alla definizione del contenzioso in atto.
5. Gli interventi straordinari regionali sono determinati nella misura
massima del 50 per cento dell'ammontare della transazione prosoluto
così come documentata tra organismi interessati ed istituti di
credito.
6. In ogni caso l'ammontare delle transazioni prosoluto ammissibile
all'intervento regionale non deve superare il 3 per cento dei prestiti in
essere al 31 dicembre 1992 assistiti dalle garanzie. La percentuale di
cui sopra può essere elevata del 15 per cento nei casi di
cooperative e di consorzi che hanno attuato iniziative di accorpamento.
7. La concessione dei contributi regionali straordinari è
subordinata alla attestazione del presidente dell'organismo di garanzia
circa la capacità di estinguere le obbligazioni con gli Istituti di
credito derivanti dalla transazione prosoluto.
Art. 8 bis - Interventi
straordinari a favore delle imprese artigiane.
1. Allo scopo di favorire l'accesso al credito delle imprese artigiane
socie di organismi di garanzia, di cui all'
articolo 2, la Regione interviene a sostegno delle
iniziative di investimento di ammontare non inferiore a lire 120 milioni
e non superiore a lire 500 milioni con contributi ai Consorzi regionali
di cui alla lettera e) del comma 1 del medesimo articolo.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con deliberazione della
Giunta regionale ed erogati direttamente ai Consorzi regionali di cui
alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, rapportandoli all'ammontare
delle esposizioni degli organismi soci per garanzie prestate e risultanti
sul bilancio dell'ultimo esercizio finanziario. Detti contributi
alimentano un apposito fondo presso gli istituti di credito
convenzionati.
3. I Consorzi regionali di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo
2 devono rendicontare alla Regione le iniziative agevolate con il
contributo regionale entro la fine del primo semestre dell'esercizio
finanziario successivo a quello di assegnazione del contributo medesimo.
In fase di prima applicazione della presente legge, la suddetta
rendicontazione relativa all'anno 1994 può essere prodotta entro il
primo semestre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di
assegnazione del contributo.
4. Le operazioni di investimento agevolate con il contributo regionale
devono essere attuate alle stesse condizioni previste dall'
articolo 4.
5. Per l'anno 1994 la Regione eroga ai Consorzi regionali di cui alla
lettera e) del comma 1 dell'
articolo 2 l'importo di lire 3 miliardi sulla base della
documentazione relativa alle esposizioni rappresentate al 31 dicembre
1993 dagli organismi di garanzia soci.
6. Una utilizzazione dei contributi regionali diversa da quella prevista
dal comma 1 comporta la revoca del contributo regionale. (
10)
Art. 8 ter - Interventi a
favore della nuova imprenditorialità artigiana e alle imprese
operanti in settori di particolare tensione occupazionale.
1. Al fine di favorire lo sviluppo di
nuove imprenditorialità nel settore artigiano e di garantire risorse
finanziarie a favore di imprese operanti in settori ed aree di
particolare tensione occupazionale, la Regione interviene finanziriamente
a favore dei Consorzi regionali di cui alla lettera e), comma 1
dell'
articolo 2 della
presente legge, con le modalità di cui all'articolo 8 bis.
2. Gli interventi di cui al presente articolo sono regolati con apposita
convenzione tra la Regione Veneto e gli organismi di garanzia
interessati, ivi comprese le relative modalità attuative, e sono
soggetti ai limiti di cui alla presente legge.
3. La Giunta regionale, con propria determinazione, individua di anno in
anno, le tipologie delle imprese beneficiarie del contributo. (
11)
Art. 9 - Interventi
straordinari per le imprese in difficoltà.
TITOLO IV
Procedure, organi consultivi e di vigilanza
Art. 10 - Procedure.
Art. 11 - Iniziative
ammissibili.
Art. 12 - Comitato consultivo
per il credito all'artigianato.
Art. 13 - Competenze del
Comitato.
Art. 14 - Collegio sindacale
degli organismi di garanzia.
TITOLO V
Norme finali e transitorie
Art. 15 - Divieto di
cumulo.
1. Le agevolazioni regionali concesse ai sensi della presente legge non
sono cumulabili con le agevolazioni previste dalle leggi statali o da
altre leggi regionali per le medesime iniziative e contemporaneamente per
i medesimi beneficiari.
Art. 16 - Revoca e
decadenza.
Art. 17 - Norma
transitoria.
Art. 18 - Norma
finanziaria.
Art. 19 - Abrogazione.
Note
(
4) Articolo sostituito da art.
45, della
legge
regionale 30 gennaio 1997, n. 6 . L’art. 42 della
legge regionale 3 febbraio
1998, n. 3 prevede l’erogazione di contributi straordinari per
gli anni 1998 e 1999, rispettivamente di 100 milioni per ciascuna
cooperativa o consorzio di secondo grado costituiti dopo il 1°
gennaio 1987 e sino alla data di entrata in vigore della
legge regionale 3 febbraio
1998, n. 3 . Prevede inoltre ulteriori contributi straordinari per
gli anni 1998 e 1999 anche in deroga ai requisiti previsti dalle lettere
a) e b) del comma 1. L’art. 13 della
legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 ha
ulteriormente modificato l’art. 42 della
legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3
precisando che la deroga riguarda anche la lett. e) del comma 1
dell’art. 2 e stabilendo che per il 1999 il termine per la
presentazione delle domande è determinato dalla Giunta regionale
entro 30 giorni dall’entrata in vigore della
legge regionale 3 dicembre 1998, n.
29 . Inoltre la
legge regionale 2 marzo 1973, n. 10
è stata abrogata dall'art. 18 della
legge regionale 9 settembre 1999, n. 39
che ha ridisciplinato la materia.
(
20) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
SOMMARIO