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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 (BUR n. 76/1993)

Legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 (BUR n. 76/1993) [sommario] [RTF]

INTERVENTI PER FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE ARTIGIANE

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione, con gli interventi previsti dalla presente legge, in conformità ai principi statutari e alla programmazione regionale, interviene con finanziamenti per favorire lo sviluppo del settore artigiano mediante:
a) l'incremento dei fondi di garanzia per l'accesso a finanziamenti bancari e di strutture di intermediazione finanziaria;
b) omissis (1) .

Art. 2 - Beneficiari.

1. Sono destinatari degli interventi regionali i seguenti soggetti:
a) omissis (2) ;
b) le cooperative artigiane di garanzia costituite da almeno 400 imprese artigiane ed aventi un patrimonio sociale di almeno 250 milioni;
c) i consorzi fidi costituiti da almeno 250 imprese artigiane ed aventi un patrimonio sociale di almeno 200 milioni;
d) gli organismi di garanzia derivanti da accorpamenti delle strutture tra di loro e che abbiano i requisiti di cui alle lettere b) e c);
e) i consorzi regionali costituiti, anche in forma di società cooperativa a responsabilità limitata, iscritti all’Ufficio Italiano Cambi a cui aderiscono almeno cinque organismi di cui alle lettere b) e c) del presente articolo, iscritti all’Ufficio Italiano Cambi e che operino in almeno quattro province della Regione. (3)
2. Per le cooperative artigiane di garanzia e i consorzi fidi aventi sede nei territori di comuni montani individuati dalla legge regionale 27 marzo 1973, n. 10 , i limiti numerici di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono ridotti alla metà. (4)

TITOLO II
Interventi ordinari

Art. 3 - Interventi a favore delle imprese artigiane.

omissis (5)

Art. 4 - Forme di intervento a favore delle imprese artigiane.

omissis (6)

Art. 5 - Interventi a favore degli organismi di garanzia.

1. La Regione sostiene l'attività degli organismi di garanzia attraverso l'incremento del patrimonio sociale.
2. Possono beneficiare degli interventi previsti al comma 1 gli organismi di garanzia indicati alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 2 operanti ed aventi sede legale nel territorio regionale che siano in possesso dei requisiti patrimoniali e soggettivi ivi indicati ed i cui statuti prevedano al momento della liquidazione degli interventi (7):
a) prestazioni di garanzia per affidamenti e finanziamenti bancari o di altre strutture di intermediazione finanziaria e di assistenza e consulenza tecnicofinanziaria a favore dei propri soci;
b) la destinazione del patrimonio sociale o del fondo consortile esclusivamente alla prestazione di garanzie;
c) la mancanza di scopo di lucro ed il divieto di distribuzione di utili sotto qualsiasi forma ai soci;
d) l'ammissione di soci purchè non iscritti ad altro organismo di garanzia costituito per gli stessi scopi e con le medesime modalità operative e che non risultino espulsi da altro organismo di garanzia;
e) l'istituzione di un collegio sindacale (8) ;
f) l'obbligo per i liquidatori di comunicare alla Regione la data e le motivazioni in caso di scioglimento;
g) che, in caso di scioglimento della Società, le somme disponibili, effettuata la liquidazione, pagati i debiti e dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, siano devolute a favore di iniziative per la promozione e lo sviluppo della cooperazione conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 6 - Modalità degli interventi regionali a favore degli organismi di garanzia.

1. I conferimenti regionali a favore dei fondi di garanzia delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi di garanzia collettiva fidi, nonché degli organismi di garanzia derivanti da accorpamenti sono determinati in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale sentiti la commissione consiliare competente e il comitato di cui all’articolo 12.(9)
2. I conferimenti di cui al presente articolo, a partire dal secondo esercizio successivo all'anno di approvazione della presente legge, sono concessi agli organismi di cui al comma 1 che dimostrino di mantenere il rapporto fra patrimonio e garanzie prestate entro i limiti fissati dalla Giunta regionale non oltre il mese di aprile di ciascun anno; tali disposizioni sono recepite in un apposito accordo tra organismi di garanzia ed istituti di credito.
3. I conferimenti regionali a favore dei fondi di garanzia dei consorzi di secondo grado sono commisurati al 15 per cento delle somme concesse ad ogni organismo di primo grado ad esso aderente.

Art. 7 - Domande di contributo degli organismi di garanzia.

1. Le domande degli organismi di garanzia per ottenere i contributi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, devono essere presentate entro il 30 giugno di ogni anno alla Giunta regionale, corredate dalla seguente documentazione:
a) copia autentica dello statuto, dell'atto costitutivo e delle convenzioni bancarie per gli organismi che presentano domanda di contributo per la prima volta; per le domande successive sono sufficienti gli eventuali aggiornamenti;
b) copia autentica del bilancio dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il contributo;
c) una dichiarazione congiunta del Presidente del consiglio di amministrazione dell'organismo di garanzia e del Presidente del Collegio Sindacale attestante:
1) il numero dei soci iscritti, receduti o esclusi nell'ultimo esercizio nonchè la consistenza complessiva dei soci al 31 dicembre;
2) il numero e l'importo delle quote sottoscritte e versate e delle quote rimborsate nell'ultimo esercizio, nonchè il numero e l'importo delle quote versate complessivamente al 31 dicembre;
3) il numero e l'importo delle operazioni garantite nell'ultimo esercizio;
4) l'esposizione fideiussoria complessiva della struttura di garanzia al 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione della domanda;
5) l'osservanza di ogni adempimento previsto da leggi statali, regionali e dallo Statuto sociale;
d) il certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.
2. Per l'anno 1993 gli organismi di garanzia sono esentati dalla presentazione delle convenzioni bancarie.
3. Per l'anno 1993 le domande di contributo straordinario di cui all'articolo 8 vanno presentate entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III
Interventi straordinari

Art. 8 - Interventi straordinari a favore degli organismi di garanzia.

1. Per l'anno 1993 la Giunta regionale è autorizzata a concedere agli organismi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d) ed e), contributi straordinari destinati all'incremento del patrimonio sociale dei medesimi al fine di riequilibrare il rapporto fra detto patrimonio e le garanzie prestate.
2. La Giunta regionale sulla base di una dettagliata relazione del presidente del collegio sindacale da cui si evidenzi la situazione finanziaria e patrimoniale degli organismi individuati al comma 1 e la consistenza documentata dei prestiti in essere al 31 dicembre 1992, approva il piano di riparto relativo ai contributi da assegnare.
3. Il dirigente del dipartimento regionale per l'artigianato, verificata la documentazione relativa alla consistenza dei prestiti in essere, emana il provvedimento di erogazione.
4. La Giunta regionale predispone uno schema di transazione sulla base del quale gli istituti di credito stipulano con gli organismi di garanzia appositi accordi finalizzati alla definizione del contenzioso in atto.
5. Gli interventi straordinari regionali sono determinati nella misura massima del 50 per cento dell'ammontare della transazione prosoluto così come documentata tra organismi interessati ed istituti di credito.
6. In ogni caso l'ammontare delle transazioni prosoluto ammissibile all'intervento regionale non deve superare il 3 per cento dei prestiti in essere al 31 dicembre 1992 assistiti dalle garanzie. La percentuale di cui sopra può essere elevata del 15 per cento nei casi di cooperative e di consorzi che hanno attuato iniziative di accorpamento.
7. La concessione dei contributi regionali straordinari è subordinata alla attestazione del presidente dell'organismo di garanzia circa la capacità di estinguere le obbligazioni con gli Istituti di credito derivanti dalla transazione prosoluto.

Art. 8 bis - Interventi straordinari a favore delle imprese artigiane.

1. Allo scopo di favorire l'accesso al credito delle imprese artigiane socie di organismi di garanzia, di cui all'articolo 2, la Regione interviene a sostegno delle iniziative di investimento di ammontare non inferiore a lire 120 milioni e non superiore a lire 500 milioni con contributi ai Consorzi regionali di cui alla lettera e) del comma 1 del medesimo articolo.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con deliberazione della Giunta regionale ed erogati direttamente ai Consorzi regionali di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, rapportandoli all'ammontare delle esposizioni degli organismi soci per garanzie prestate e risultanti sul bilancio dell'ultimo esercizio finanziario. Detti contributi alimentano un apposito fondo presso gli istituti di credito convenzionati.
3. I Consorzi regionali di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 devono rendicontare alla Regione le iniziative agevolate con il contributo regionale entro la fine del primo semestre dell'esercizio finanziario successivo a quello di assegnazione del contributo medesimo. In fase di prima applicazione della presente legge, la suddetta rendicontazione relativa all'anno 1994 può essere prodotta entro il primo semestre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di assegnazione del contributo.
4. Le operazioni di investimento agevolate con il contributo regionale devono essere attuate alle stesse condizioni previste dall'articolo 4.
5. Per l'anno 1994 la Regione eroga ai Consorzi regionali di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 l'importo di lire 3 miliardi sulla base della documentazione relativa alle esposizioni rappresentate al 31 dicembre 1993 dagli organismi di garanzia soci.
6. Una utilizzazione dei contributi regionali diversa da quella prevista dal comma 1 comporta la revoca del contributo regionale. (10)

Art. 8 ter - Interventi a favore della nuova imprenditorialità artigiana e alle imprese operanti in settori di particolare tensione occupazionale.

1. Al fine di favorire lo sviluppo di nuove imprenditorialità nel settore artigiano e di garantire risorse finanziarie a favore di imprese operanti in settori ed aree di particolare tensione occupazionale, la Regione interviene finanziriamente a favore dei Consorzi regionali di cui alla lettera e), comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 8 bis.
2. Gli interventi di cui al presente articolo sono regolati con apposita convenzione tra la Regione Veneto e gli organismi di garanzia interessati, ivi comprese le relative modalità attuative, e sono soggetti ai limiti di cui alla presente legge.
3. La Giunta regionale, con propria determinazione, individua di anno in anno, le tipologie delle imprese beneficiarie del contributo. (11)

Art. 9 - Interventi straordinari per le imprese in difficoltà.

omissis (12)

TITOLO IV
Procedure, organi consultivi e di vigilanza

Art. 10 - Procedure.

omissis (13)

Art. 11 - Iniziative ammissibili.

omissis (14)

Art. 12 - Comitato consultivo per il credito all'artigianato.

omissis (15)

Art. 13 - Competenze del Comitato.

omissis (16)

Art. 14 - Collegio sindacale degli organismi di garanzia.

omissis (17)

TITOLO V
Norme finali e transitorie

Art. 15 - Divieto di cumulo.

1. Le agevolazioni regionali concesse ai sensi della presente legge non sono cumulabili con le agevolazioni previste dalle leggi statali o da altre leggi regionali per le medesime iniziative e contemporaneamente per i medesimi beneficiari.

Art. 16 - Revoca e decadenza.

omissis (18)

Art. 17 - Norma transitoria.

omissis (19)

Art. 18 - Norma finanziaria.

omissis (20)

Art. 19 - Abrogazione.



Note

(1) Lettera abrogata da lett. k) comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .
(2) Lettera abrogata da lett. k) comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .
(3) Lettera così sostituita da art. 32, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 .
(4) Articolo sostituito da art. 45, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 . L’art. 42 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 prevede l’erogazione di contributi straordinari per gli anni 1998 e 1999, rispettivamente di 100 milioni per ciascuna cooperativa o consorzio di secondo grado costituiti dopo il 1° gennaio 1987 e sino alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 . Prevede inoltre ulteriori contributi straordinari per gli anni 1998 e 1999 anche in deroga ai requisiti previsti dalle lettere a) e b) del comma 1. L’art. 13 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 ha ulteriormente modificato l’art. 42 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 precisando che la deroga riguarda anche la lett. e) del comma 1 dell’art. 2 e stabilendo che per il 1999 il termine per la presentazione delle domande è determinato dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 . Inoltre la legge regionale 2 marzo 1973, n. 10 è stata abrogata dall'art. 18 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
(5) Articolo abrogato da lett. k) comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .
(6) Articolo abrogato da lett. k) comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .
(7) Le parole "al momento della liquidazione degli interventi" sono state inserite da art. 46, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
(8) Lettera così modificata da art. 1, della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 1 che ha soppresso le parole “il cui presidente sia nominato dalla Giunta regionale”.
(9) Comma così modificato da art. 2, della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 . In precedenza l’art. 46, comma 4, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 disponeva che: l’espressione «apporti dei soci» andava intesa come «apporti volontari effettuati dai soci a incremento del capitale».
(10) Articolo aggiunto da art. 1, della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 72 .
(11) Articolo aggiunto da art. 14, della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 .
(12) Articolo abrogato da lett. k) comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .
(13) Articolo abrogato da lett. k) comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .
(14) Articolo abrogato da lett. k) comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .
(15) Articolo abrogato da lett. k) comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .
(16) Articolo abrogato da lett. k) comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .
(17) Articolo abrogato da lett. k) comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .
(18) Articolo abrogato da lett. k) comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .
(19) Articolo abrogato da lett. k) comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .
(20) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO

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