Legge regionale 18 maggio 2021, n. 10 (BUR n. 69/2021) (Novellazione)
[sommario] [RTF]
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, i progetti
strategici per lo sviluppo turistico di cui all’articolo 42, comma
7, della
legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità
del turismo veneto”, già presentati in Regione per i
successivi adempimenti e per i quali sia intervenuta all’entrata in
vigore della presente legge la deliberazione della Giunta regionale che
dichiara e conferma la natura strategica del progetto nel rispetto delle
procedure di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 450 del 7
aprile 2015 “Progetti strategici turistici di interesse regionale,
articolo 42, comma 7, legge regionale 11/2013 e articolo 26, comma 2 ter,
legge regionale 11/2004. Disposizioni operative.”, pubblicata nel
BUR n. 44/2015, e n. 356 del 26 marzo 2019 “Progetti strategici
turistici di interesse regionale ai sensi della
legge regionale 14 giugno 2013, n.
11 “Sviluppo e Sostenibilità del Turismo Veneto” e
della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio”. Nuove disposizioni
operative”, pubblicata nel BUR n. 37/2019, fatte salve le fasi
procedimentali e gli adempimenti già svolti, possono concludersi,
qualora ne ricorrano le condizioni e i requisiti previsti dalle vigenti
normative, con la procedura di cui all’articolo 32 della
legge regionale 29 novembre
2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione” nel
rispetto dei criteri di cui all’articolo 4, comma 2, lettera f),
della
legge
regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il
contenimento del consumo di suolo e modifiche della
legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio””.
1. All’attuazione della presente legge si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.