Legge regionale 11 novembre 2011, n. 24 (BUR n. 85/2011)
Legge regionale 11 novembre 2011, n. 24 (BUR n. 85/2011) [sommario] [RTF]
NORME PER LA PREVENZIONE, LA DIAGNOSI E LA CURA DEL
DIABETE MELLITO DELL’ETÀ ADULTA E PEDIATRICA (1)
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, nell’esercizio della propria competenza
in materia di tutela della salute, di cui all’articolo 117, comma
terzo della Costituzione e in attuazione della legge 16 marzo 1987, n.
115 “Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete
mellito”, e successive modificazioni, definisce un sistema
regionale di prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito
dell’età adulta e dell’età pediatrica.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge realizza una rete di
servizi, “ospedale territorio”, per il trattamento
complessivo del diabete mellito, definita come “Rete regionale
assistenziale diabetologica”, di cui all’articolo 4, che
coinvolge i compiti dei medici di medicina generale, di seguito definiti
“MMG”, i compiti dei pediatri di libera scelta, di seguito
definiti “PLS”, i compiti degli specialisti ambulatoriali
interni, di seguito definiti “SAI”, i compiti delle farmacie
territoriali, di seguito definite “FT”, i compiti dei centri
di assistenza diabetologica per l’adulto, di seguito definiti
“CAD”, i compiti delle strutture specialistiche pediatriche
di diabetologia, di seguito definite “SSPD”, ed i compiti del
Centro regionale di riferimento per la diabetologia pediatrica, di
seguito definito “CRR”, ed individua le strategie, gli
strumenti e gli obiettivi di prevenzione, diagnosi e cura della
patologia, attraverso l’attività svolta dalla rete di servizi.
Art. 2 - Obiettivi.
1. Il sistema regionale di prevenzione, diagnosi e cura del diabete
mellito dell’età adulta e dell’età pediatrica,
persegue i seguenti obiettivi:
a) l’incremento delle conoscenze sul diabete mellito e i fattori di
rischio della malattia e delle sue complicanze;
b) la prevenzione primaria e secondaria del diabete mellito, attraverso
interventi che riguardino particolarmente i soggetti esposti al rischio
maggiore di contrarre la malattia, sin dall’età pediatrica;
c) la diagnosi precoce e la cura ottimale della malattia diabetica, al
fine di prevenirne le complicanze acute e croniche;
d) la cura tempestiva ed efficace delle complicanze acute, presso i
soggetti operanti nella rete di servizi di cui alla presente legge;
e) la cura per il rallentamento, la stabilizzazione e, ove possibile, la
regressione delle complicanze croniche della malattia diabetica;
f) il perseguimento di un buon livello di qualità e durata della
vita dei soggetti affetti da malattia diabetica;
g) l’erogazione ai soggetti affetti da malattia diabetica di
prestazioni conformi agli standard raccomandati dalle linee guida
nazionali ed internazionali sulla terapia del diabete, uniformemente
osservate nel territorio regionale ed ai livelli essenziali di
assistenza;
h) l’ottimizzazione della terapia della malattia diabetica, nelle
condizioni di ricovero presso ogni struttura sanitaria;
i) l’adeguata assistenza ai soggetti diabetici ospiti delle
residenze sanitarie assistenziali (RSA) di cui all’
articolo 4 della
legge regionale 6
settembre 1991, n. 28 , “Provvidenze a favore delle persone non
autosufficienti assistite a domicilio e norme attuative delle residenze
sanitarie assistenziali” e successive modificazioni, o che ricevano
l’assistenza domiciliare (SAD) o assistenza domiciliare integrata
(ADI), o si trovino in stato di detenzione presso le case circondariali;
l) l’integrazione dei soggetti diabetici nelle attività
scolastiche, lavorative, ricreative e sportive ed il reinserimento
sociale dei cittadini colpiti dalle complicanze croniche della malattia;
m) l’addestramento e l’educazione sanitaria dei soggetti
diabetici e dei loro familiari, per l’adeguata gestione della
malattia;
n) la formazione e l’aggiornamento professionale del personale
sanitario impiegato nelle attività di prevenzione, diagnosi e cura
della malattia diabetica;
o) il riconoscimento del ruolo di collaborazione svolto dalle
associazioni dei pazienti diabetici con il sistema regionale di
prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito.
Art. 3 - Gestione integrata
del paziente diabetico e Protocolli diagnostici e terapeutici
assistenziali (PDTA).
1. Il Servizio sanitario regionale realizza un complesso integrato di
interventi di prevenzione, diagnosi e cura della malattia diabetica,
tanto per i soggetti in età adulta, quanto per i soggetti in
età evolutiva, intendendosi come tali ultimi i pazienti diabetici di
età compresa dagli zero ai diciassette anni, interessati
prevalentemente dal così detto diabete di tipo 1 e da frequenti
condizioni di pre-diabete e ad alto rischio di malattia, quali fra tutte
l’obesità.
2. Il complesso integrato di interventi di prevenzione, diagnosi e cura
della malattia diabetica di cui al comma 1 è garantito dalla
“Rete regionale assistenziale diabetologica”, di cui
all’articolo 4, che provvede alla gestione integrata del paziente
diabetico. Per gestione integrata si intende una partecipazione condivisa
da parte dei MMG o dei PLS, dei SAI, dei CAD, delle SSPD, del CRR e delle
FT nell’applicazione di un programma stabilito di assistenza ai
soggetti diabetici, detto PDTA di cui al comma 4. La gestione integrata
prevede il consenso informato del paziente e un efficace coordinamento e
comunicazione fra assistenza territoriale e specialistica, anche
attraverso l’uso di un sistema informativo per la condivisione
delle informazioni cliniche.
3. La gestione integrata della malattia, di cui al comma 2, interessa il
singolo soggetto diabetico, dalla diagnosi della patologia, e consiste
nell’assistenza prevalente da parte dei MMG e dei PLS, quanto ai
casi a bassa complessità, quali il così detto diabete tipo 2 in
stabile buon compenso e con complicanze assenti o minime, e
nell’assistenza prevalente da parte dei CAD e delle SSPD, quanto ai
casi ad alta complessità, relativi a pazienti con diabete tipo 1,
diabete tipo 2 insulino-trattato, diabete tipo 2 non-insulino-trattato,
caratterizzati da compenso instabile o precario e/o con complicanze
medio-gravi o in progressione e, in ogni caso, nel diabete
dell’età evolutiva.
4. L’attività di prevenzione, diagnosi e cura della malattia
diabetica, nel sistema di gestione integrata di cui al comma 2, osserva
l’applicazione condivisa fra MMG, PLS, SAI, CAD, SSPD e CRR, di
Protocolli diagnostici e terapeutici assistenziali, detti PDTA, conformi
agli standard assistenziali ed alle linee guida nazionali ed
internazionali ed approvati ed aggiornati con provvedimento della Giunta
regionale, sentite le aziende unità locali socio sanitarie (aziende
ULSS), le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie
integrate di cui alla
legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
, “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario
regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
“Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così
come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e
successive modificazioni, nonché le rappresentanze professionali dei
MMG e dei PLS.
5. L’applicazione condivisa dei PDTA, nel sistema di gestione
integrata di cui al comma 2, è personalizzata ed adattata alle
necessità ed agli obiettivi clinici del singolo soggetto diabetico e
prevede un approccio terapeutico multidimensionale, attraverso figure
professionali sanitarie e sociali integrate fra loro, quali ad esempio il
medico, l’infermiere, il dietista, il fisioterapista, lo psicologo,
e multidisciplinare, attraverso il ricorso a medici specialisti nelle
diverse discipline interessate dalla patologia diabetica.
6. Ai fini di cui al comma 5, le aziende ULSS, le aziende ospedaliere e
le aziende ospedaliere universitarie integrate di cui alla
legge regionale 14 settembre
1994, n. 56 attribuiscono ai MMG, ai PLS, ai SAI, ai CAD, alle SSPD
ed al CRR le risorse necessarie, la necessaria dotazione organica, gli
spazi e le attrezzature adeguati, rispetto alle funzioni di assistenza da
svolgere ed al numero dei pazienti assistiti.
7. Ai fini di cui al comma 6, la Giunta regionale con provvedimento da
approvare previo parere dell’Agenzia regionale socio sanitaria di
cui alla
legge
regionale 29 novembre 2001, n. 32 , “Agenzia regionale socio
sanitaria” e successive modificazioni (
2), conformemente agli standard di cui alla
legge regionale 16 agosto
2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie, socio-sanitarie e sociali” e successive modificazioni,
definisce gli standard di dotazione organica, spazi ed attrezzature,
adeguati alle funzioni di assistenza da svolgere ed al numero dei
pazienti assistiti.
Art. 4 - Rete regionale
assistenziale diabetologica.
1. La gestione integrata del paziente diabetico, di cui al comma 2
dell’articolo 3 è garantita dalla Rete regionale assistenziale
diabetologica, organizzata in tre livelli, il primo dei quali fornisce
l’assistenza sanitaria generale, il secondo ed il terzo
l’assistenza sanitaria specialistica. I livelli sono così
articolati:
a) il primo livello, rappresentato dai MMG e, per i soggetti diabetici in
età evolutiva, dai PLS;
b) il secondo livello, istituito presso ogni azienda ULSS, rappresentato
da unità operative semplici o complesse, dipartimentali, di
diabetologia e malattie metaboliche, da CAD annessi, nonché da SSPD
di area vasta;
c) il terzo livello, istituito presso l’azienda ULSS di ogni
provincia, presso le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere
universitarie integrate, rappresentato da unità complesse di
diabetologia e malattie metaboliche; al terzo livello appartiene
altresì il Centro regionale di riferimento per la diabetologia in
età pediatrica, CRR, di cui all’articolo 6, comma 3 unità
complessa alla quale afferisce una SSPD.
2. La Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la Commissione
diabetologica regionale di cui alla
legge regionale 24 novembre 2003, n. 36 ,
“Istituzione della commissione regionale per le attività
diabetologiche”, e successive modificazioni definisce e specifica i
compiti di prevenzione, diagnosi e cura per ciascuno dei tre livelli di
cui si compone la rete regionale assistenziale diabetologia, con
riferimento alla malattia diabetica in età adulta ed in età
evolutiva.
Art. 5 - Configurazione
dell’assistenza di secondo livello.
1. Presso ogni azienda ULSS, è istituita, come struttura di secondo
livello, un’unità operativa semplice o complessa,
dipartimentale, di diabetologia e malattie metaboliche, a collocazione
ospedaliera, se dipartimentale, o a collocazione territoriale, se
costituita in ambito distrettuale, dotata di personale dedicato, ai sensi
dell’articolo 3, commi 6 e 7 e con autonomia funzionale.
2. Le unità operative di diabetologia e malattie metaboliche sono
dirette da medici specialisti nelle discipline di “endocrinologia e
malattie del ricambio” oppure “diabetologia e malattie del
ricambio” e vi prestano attività medici specialisti nelle
discipline di endocrinologia, diabetologia e malattie metaboliche,
dietisti, infermieri esperti di diabete e psicologi.
3. Le strutture private accreditate sono parte integrante della rete
regionale assistenziale diabetologica, concorrono all’assistenza
del paziente diabetico conformandosi agli indirizzi della programmazione
regionale e delle aziende ULSS e partecipano alla gestione integrata
della malattia diabetica applicando i PDTA, ai sensi dell’articolo
3, comma 4.
4. Ai fini della terapia della malattia diabetica in età evolutiva,
nel territorio di ogni provincia è istituita una SSPD di area vasta,
come struttura di secondo livello, a rilevanza super-aziendale, avente
compiti preventivi, diagnostici, terapeutici, educativi e di follow-up,
rispetto alle diverse forme di patologia, ed operante in stretta
collaborazione con il coordinamento del Centro di riferimento regionale
di diabetologia pediatrica di cui all’articolo 6, comma 3. I
criteri per l’istituzione delle SSPD vengono definiti con
provvedimento della Giunta regionale, sentito il parere del Centro di
riferimento regionale di diabetologia pediatrica. Ciascuna SSPD viene
dotata di spazi ed attrezzature adeguate e di personale dedicato
comprendente un numero idoneo di operatori sanitari in base al numero dei
pazienti assistiti, conformemente all’articolo 3, commi 6 e 7. Il
team diabetologico impegnato presso le SSPD è costituito da
personale multidimensionale e multiprofessionale individuato con
provvedimento della Giunta regionale. Le SSPD possono infine avvalersi
della collaborazione di specialisti di altre strutture. Le risorse per il
funzionamento di ciascuna SSPD vengono garantite dalle aziende ULSS che
operano nell’area vasta, secondo criteri super-aziendali.
Art. 6 - Configurazione
dell’assistenza di terzo livello.
1. Presso l’azienda ULSS di ogni provincia è istituita, anche
in collaborazione con le aziende ULSS del medesimo territorio
provinciale, almeno una unità operativa complessa di diabetologia e
malattie metaboliche, di terzo livello, dotata di personale, spazi e
attrezzature adeguati, ai sensi dell’articolo 3, commi 6 e 7.
2. Presso le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie
integrate, sedi delle scuole di specializzazione in endocrinologia e
malattie del ricambio, sono istituite unità operative complesse di
endocrinologia, diabetologia e malattie metaboliche, di terzo livello,
con personale medico che svolge attività sanitaria, didattica e di
ricerca. Tali strutture sono dotate di un numero appropriato di letti
autonomi di degenza ordinaria e di day hospital, anche ai fini della
formazione di medici specialisti, infermieri e personale sanitario.
3. Con provvedimento della Giunta regionale è individuata la sede
del Centro regionale di riferimento per la diabetologia pediatrica (CRR),
unità operativa complessa di terzo livello, che esercita funzioni
specifiche di assistenza sanitaria dei soggetti diabetici in età
evolutiva, per l’intero territorio regionale, definite da
provvedimento di Giunta regionale, avvalendosi di personale sanitario,
spazi e attrezzature adeguati, ai sensi dell’articolo 3, commi 6 e
7. Le attività di assistenza sanitaria nella diabetologia pediatrica
svolte dal CRR sono finanziate dalla Regione del Veneto.
Art. 7 - Prevenzione e
diagnosi precoce del diabete.
1. Le aziende ULSS:
a) assumono le iniziative di prevenzione primaria dell’insorgenza
della malattia diabetica miranti a promuovere nella popolazione stili di
vita sana, attraverso l’alimentazione corretta e la regolare
attività fisica, avvalendosi a tal fine anche del coinvolgimento
della Regione e degli enti locali, dei dipartimenti di prevenzione delle
aziende ULSS, dei distretti e servizi educazione e promozione della
salute, dei MMG e dei PLS, degli specialisti in medicina dello sport,
delle FT e delle associazioni di pazienti diabetici;
b) promuovono iniziative di screening del diabete fra la popolazione in
generale e fra le categorie maggiormente esposte a rischio di malattia
diabetica, anche a tal fine coinvolgendo le FT;
c) assumono ogni altra iniziativa di prevenzione e screening individuata
con provvedimento della Giunta regionale.
2. Le province, i comuni e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado
realizzano iniziative di informazione e formazione sulle problematiche
riguardanti il diabete in età evolutiva, la gestione del diabete nei
minori in ambiente scolastico, l’alimentazione corretta e la
regolare attività fisica.
Art. 8 - Interventi per
l’inserimento nel mondo del lavoro e della scuola.
1. La Giunta regionale con proprio provvedimento dispone iniziative volte
a favorire l’inserimento dei malati diabetici nel mondo del lavoro.
Il provvedimento in particolare prevede:
a) il conferimento alla Commissione diabetologica regionale di cui alla
legge regionale 24
novembre 2003, n. 36 , di compiti di garante per la tutela dei
soggetti diabetici, i quali a questa potranno segnalare eventuali
violazioni subite, per l’assunzione di iniziative conciliative
necessarie alla loro tutela;
b) la diffusione di informazioni necessarie alla conoscenza della
legislazione vigente in materia di diabete mellito, presso le
organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, le istituzioni scolastiche e
sportive;
c) la sensibilizzazione degli enti pubblici e privati in ordine alle
necessità terapeutiche dei dipendenti affetti da diabete mellito e
dei dipendenti con figli minori affetti da diabete, anche al fine di
favorire l’assunzione di specifiche clausole contrattuali di tutela
dei lavoratori diabetici, nei contratti aziendali o di categoria;
d) la promozione di contratti di formazione che favoriscano
l’assunzione di soggetti diabetici.
2. La Giunta regionale con propri provvedimenti dà esecuzione alle
raccomandazioni ministeriali sui diritti del bambino con patologia
cronica e sulla somministrazione in ambiente scolastico e prescolastico
di farmaci di routine, disponendo per i casi di urgenza, il
coinvolgimento dei soggetti che svolgono funzioni di integrazione
sociosanitaria, come i comuni e le associazioni di pazienti diabetici.
Art. 9 - Associazioni di
pazienti diabetici.
1. Alle associazioni di volontariato costituite da pazienti diabetici,
iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di
cui all’
articolo 4 della
legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 ,
“Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni
di volontariato” e successive modificazioni, sono riconosciuti
compiti di informazione e divulgazione in ordine alla malattia diabetica,
nonché compiti di educazione dei pazienti alla malattia diabetica
presso i soggetti e le strutture della rete regionale di assistenza
diabetologica di cui all’articolo 4, alle condizioni e secondo le
modalità stabilite da ciascun soggetto e struttura.
2. L’attività di divulgazione di cui al comma 1 consiste nella
produzione e nella distribuzione di materiale informativo in occasione
della giornata mondiale del diabete ed in ogni altra circostanza,
nell’organizzazione di conferenze per il pubblico e nella
pubblicazione di periodici di informazione destinati ai pazienti
diabetici.
3. L’attività di educazione è svolta accanto a quella
svolta dal team diabetologico della Rete regionale di assistenza
diabetologica, alle condizioni e secondo le modalità stabilite da
ciascun soggetto e struttura della rete.
4. Nell’ambito delle attività di collaborazione con i CAD e
con i MMG, le associazioni di pazienti diabetici possono avvalersi, ai
fini dell’educazione dei pazienti, della figura del così detto
“diabetico guida”, ossia di un paziente specificamente
formato alla trasmissione delle conoscenze nella gestione della malattia
diabetica.
5. Le associazioni di pazienti diabetici possono organizzare, in
collaborazione con i CAD, periodi di vacanza - educazione sulla gestione
della malattia diabetica, destinati soprattutto ai soggetti diabetici in
età evolutiva.
Art. 10 - Formazione in campo
diabetologico.
1. Le unità operative del secondo livello e del terzo livello della
rete regionale assistenziale diabetologica organizzano corsi di
formazione ed aggiornamento specifici obbligatori, destinati a tutti i
soggetti coinvolti nella cura delle persone con diabete dell’adulto
e dell’età evolutiva, includenti un periodo di frequenza
presso strutture specialistiche.
Art. 11 - Registro regionale
del diabete.
1. Ai fini dell’ottimale comprensione epidemiologica, della
definizione dei bisogni dei soggetti diabetici, della migliore
allocazione delle risorse e dell’ottimizzazione della spesa
sanitaria, le aziende ULSS dispongono di un registro di patologia dei
pazienti diabetici, detto Registro regionale del diabete, nel quale
è registrata la raccolta standardizzata dei casi di malattia ed i
dati clinici regionali. Il Registro regionale del diabete è gestito
dal Servizio di coordinamento del sistema epidemiologico regionale.
Art. 12 - Commissione
regionale per le attività diabetologiche.
1. Al fine di organizzare un sistema coordinato di prevenzione, diagnosi
e cura del diabete mellito nonché di verificare in tutto il
territorio regionale il rispetto dei principi e delle disposizioni
normative vigenti in materia, la Regione del Veneto si avvale della
Commissione istituita con la
legge regionale 24 novembre 2003, n. 36 .
2. Presso ogni azienda ULSS è istituita una Commissione per le
attività sul diabete che promuove, esamina e propone il piano delle
attività sul diabete previsto con provvedimento della Giunta
regionale. Il medesimo provvedimento definisce la composizione della
Commissione ed ogni altro compito a questa affidato.
Art. 13 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge,
quantificati in complessivi euro 11.500.000,00 per ciascuno degli
esercizi 2012 e 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb
U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio
pluriennale 2011-2013.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 6,
comma 3, della presente legge, quantificati in euro 500.000,00 per
l’esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate
nell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità”
del bilancio pluriennale 2011-2013.
3. La Regione provvede annualmente, nei capitoli di bilancio pertinenti,
a stanziare le risorse economiche necessarie a garantire la corretta
applicazione della legge.
Note
SOMMARIO