Legge regionale 1 settembre 1993, n. 43 (BUR n. 74/1993)
Legge regionale 1 settembre 1993, n. 43 (BUR n. 74/1993) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO
GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN
CORRISPONDENZA DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO
FINANZIARIO 1993
1. La tabella A allegata alla
legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8
"Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione", relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il
rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è sostituita,
limitatamente alle somme iscritte per il 1993, dalla tabella allegata
alla presente legge. (
1)
Art. 2 Modifiche di leggi
regionali riguardanti gli atti da pubblicare sul BUR.
1. Sono abrogati:
Art. 3 Modifiche alla
legge regionale 30
luglio 1991, n. 19 , concernente "Organizzazione e funzionamento del
Comitato regionale di controllo".
Art. 4 Interventi per le
Comunità Montane.
1. In deroga alle disposizioni di cui
all'
articolo
17 della
legge
regionale 3 luglio 1992, n. 19 , e limitatamente al 1993, la somma di
lire 3.500 milioni stanziati al capitolo 3110 del bilancio 1993 è
ripartita, tra le Comunità montane, secondo un piano di interventi
predisposto dalla Giunta regionale sulla base di programmi operativi
presentati dalle Comunità stesse entro il termine di 60 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 5 Modifiche alla
legge regionale 10
giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del
personale della Regione".
Art. 6 Funzioni della
dirigenza regionale e riorganizzazione delle strutture.
(Articolo rinviato a nuovo esame del Consiglio regionale da parte del
Governo della Repubblica)
Art. 7 Interventi nell'area
polesana.
1. Nel quadro del generale riordino e della razionalizzazione delle
partecipazioni azionarie regionali assunte dalla società Veneto
sviluppo per conto della Regione, ai sensi della
legge regionale 3 maggio 1975, n. 47
, e in attuazione della politica di valorizzazione del ruolo degli enti
locali nel settore dello sviluppo economicosociale, si autorizza la
Giunta regionale a disporre la graduale cessione non onerosa, in misura
paritaria al Comune di Rovigo e alla Provincia di Rovigo, delle quote di
capitale sottoscritte nella società Centro servizi con sede in
Rovigo, con il fondo speciale previsto dal cap. 20004 della
legge regionale 28 gennaio
1992, n. 13 , con destinazione delle medesime alla realizzazione del
programma regionale per le aree a declino industriale della Provincia di
Rovigo di cui al regolamento CEE n. 2052/88 obiettivo n. 2.
Art. 8 Attività di
elisoccorso.
Art. 9 Smaltimento rifiuti
solidi urbani.
1. Nell'ambito delle competenze della Regione in materia di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani, di cui alla
legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
"Norme per la tutela dell'ambiente", la Giunta regionale è
autorizzata a contribuire al finanziamento dei maggiori costi derivanti
dall'utilizzazione di impianti già avviati di trattamento e
depurazione o stoccagio dei rifiuti per il periodo delle operazioni
necessarie al collaudo dei medesimi.
2. omissis (
6)
Art. 10 Disposizioni in
materia sanitaria e modifica dell'articolo 10 della legge regionale 27 gennaio 1993, n.
8 .
Art. 11 Strutture per
anziani.
Articolo 12 - Cultura.
1. Nell'ambito degli interventi finalizzati alla valorizzazione e alla
promozione dei beni e delle attività culturali, la Regione concorre
alla realizzazione del Museo dell'automobile "Luigi Bonfanti" di Romano
d'Ezzelino, mediante la concessione di un contributo di lire 50 milioni
da assegnarsi alla Fondazione "Museo dell'automobile Luigi Bonfanti" di
Romano d'Ezzelino (Cap. 70166).
Art. 14 Tutela
dell'ambiente.
1. Per le finalità in materia di salvaguardia e tutela ambientale
previste dal titolo 1 articolo 4 dello Statuto, la Giunta regionale
è autorizzata a concedere un contributo di lire 50 milioni per
l'anno 1993 e di lire 100 milioni per l'anno 1994, alla Fondazione per il
tribunale internazionale dell'ambiente (ICEF) per la realizzazione della
IV Conferenza internazionale "Verso il Governo mondiale dell'Ambiente",
alla quale la Regione Veneto partecipa come Ente promotore (cap. 51208).
Art. 15 Parchi e aree
protette.
Art. 16 Progetto comunitario
Envireg.
Art. 17 Sistemazione di
edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie.
(Articolo rinviato a nuovo esame del Consiglio regionale da parte del
Governo della Repubblica)
Art. 19 Contributo al
Consorzio Lessinio Euganeo Berico.
Art. 20 Sistemazione edifici
adibiti al culto.
1. Nell'ambito delle finalità di cui alla
legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 ,
la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
straordinario di lire 200 milioni al Comune di Asiago per opere di
restauro del Duomo di Asiago (cap. 43050).
Art. 21 Calamità
naturali.
1. Nell'ambito delle finalità della
legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 , la
Giunta regionale è autorizzata nel limite massimo di lire 200
milioni per l'esercizio 1993 ad intervenire con un contributo al Comune
di Garda (VR) per la sistemazione di via Preite danneggiata
dall'alluvione dell'ottobre 1992 (cap. 53010).
Art. 22 Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'
articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Tabella (omissis)
Note
(
1) Si omette la Tabella
allegata.
(
6) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
(
14) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
(
17) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
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