Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12 (BUR n. 8/1990)
Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12 (BUR n. 8/1990) [sommario] [RTF]
NORME PER
L’ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLA LESSINIA.
(1) (2) (3)
TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 1 - (Istituzione del
Parco naturale regionale della Lessinia).
1. Al fine di tutelare i caratteri naturalistici, storici, ambientali ed
etnici del territorio della Lessinia è istituito ai sensi della
legge regionale 16
agosto 1984, n. 40 , il Parco naturale regionale della Lessinia come
individuato nell’allegata planimetria in scala 1:25.000. (
4)
2. Il Parco di cui al precedente comma comprende in tutto o in parte il
territorio dei seguenti Comuni: Sant' Anna d' Alfaedo, Erbezzo,
Boscochiesanova, Roverè Veronese, Grezzana, Selva di Progno,
Dolcè, Fumane, Velo Veronese, San Giovanni Ilarione, Roncà,
Vestenanova, Marano di Valpolicella, Crespadoro, Altissimo.
3. In particolare sono comprese nel perimetro del Parco ed individuate
come zone da sottoporre a regime di riserva naturale per
l’eccezionalità delle emergenze naturalistiche e
paesaggistiche in esse contenute, le seguenti aree:
a) Corno d' Aquilio - Spluga della Preta;
b) Alto Vaio dell’Anguilla - Foresta dei Folignani;
c) Foresta di Giazza;
d) Cascate di Molina;
e) Ponte di Veia;
f) Covolo di Camposilvano - Valle delle Sfingi;
g) Covoli e Purga di Velo;
h) Pesciara di Bolca - Monte Purga - Monte Postale;
i) Strati di Roncà;
l) Basalti colonnari di S. Giovanni Ilarione.
Art. 2 - (Finalità).
1. Le finalità del Parco regionale della Lessinia sono le seguenti:
a) la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna,
dell’acqua;
b) la tutela, il mantenimento, il restauro e la valorizzazione
dell’ambiente naturale, storico, architettonico e paesaggistico
considerato nella sua unitarietà, e il recupero delle parti
eventualmente alterate;
c) la salvaguardia delle specifiche particolarità antropologiche,
paleontologiche, geomorfologiche, vegetazionali, faunistiche e
archeologiche delle zone;
d) la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici;
e) la promozione, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni
tecnici finanziari, delle attività di manutenzione degli elementi
naturali e storici costituenti il Parco, nonché delle attività
economiche tradizionali, turistiche e di servizio compatibili con
l’esigenza primaria della tutela dell’ambiente naturale e
storico;
f) lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle popolazioni comprese
nell’ambito del Parco e su di esso gravitanti;
g) la promozione delle funzioni di servizio per il tempo libero e di
organizzazione dei flussi turistici;
h) la tutela e la valorizzazione del patrimonio etnico, storico,
culturale e linguistico delle popolazioni “ Cimbre ”.
TITOLO II
IL PIANO AMBIENTALE E GLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Art. 3 - (Contenuti del piano
ambientale).
1. Il piano ambientale di cui
all’
art.
9 della
legge
regionale 16 agosto 1984, n. 40 è formato al duplice scopo di
assicurare la necessaria tutela e valorizzazione dell’ambiente e di
sostenere lo sviluppo economico e sociale.
2. Il piano ambientale determina:
a) le eventuali modifiche al perimetro del Parco;
b) l’articolazione del Parco in zone diverse, secondo le
indicazioni di cui ai successivi
articoli 8 e
9;
c) gli interventi di conservazione, riqualificazione, restauro, recupero
e miglioramento da operarsi e l’individuazione dei soggetti
abilitati ad effettuarli ove diversi dal soggetto gestore;
d) le aree destinate ad accogliere attrezzature o infrastrutture per un'
utilizzazione collettiva dei beni o per altre esigenze strettamente
connesse alle finalità del Parco;
e) i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree comprese
nel Parco, nonché la regolamentazione delle attività di
trasformazione consentite;
f) le modalità di cessazione o di riconversione delle attività
incompatibili con le finalità del Parco;
g) le attività produttive agricole e silvo-pastorali compatibili con
le finalità del Parco;
h) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il
Parco e le norme per la loro regolamentazione;
i) la distinzione tra i biotopi a seconda che debbano essere lasciati
prevalentemente all’evoluzione naturale ovvero che possano essere
soggetti a trasformazioni orientate.
3. Ai fini della tutela paesaggistico-ambientale, il piano ambientale
enuncia gli indirizzi in ordine alla pianificazione territoriale con
riferimento alle parti limitrofe all’area del Parco.
Art. 4 - (Elaborati del piano
ambientale).
1. Il piano ambientale è costituito da:
a) analisi volte ad individuare e descrivere le caratteristiche, la
consistenza e la dinamica pregressa e prevedibile degli aspetti relativi
alla struttura fisica del suolo, alle acque, alla flora, alla fauna, alle
preesistenze storiche, alle attività e a quant' altro ritenuto
necessario per la completa conoscenza dell’area;
b) realizzazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi, dei criteri
adottati per la redazione del Piano e da adottarsi per la sua attuazione,
delle caratteristiche dei territori compresi nell’ambito del Parco,
del contenuto delle scelte compiute;
c) una o più rappresentazioni grafiche, in scala non inferiore a
1:10.000, atte a determinare la suddivisione e articolazione del
territorio del Parco in aree distinte, nonché l’assetto
urbanistico, naturalistico e funzionale;
d) norme di attuazione contenenti la specificazione dei vincoli e delle
limitazioni nonché la regolamentazione delle attività
consentite e di quelle incompatibili;
e) programma finanziario di massima e individuazione degli interventi
ritenuti prioritari.
Art. 5 - (Procedimento di
formazione del piano ambientale).
1. Il piano ambientale è adottato con il voto favorevole della
maggioranza dei componenti del Consiglio del soggetto gestore.
2. Entro 8 giorni esso è depositato presso la segreteria della
comunità montana e dei Comuni di cui al comma 2 dell’art. 1,
per la durata di 30 giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di
prenderne visione e, nei 30 giorni successivi, presentare le proprie
osservazioni.
3. I termini di cui al precedente comma, decorrono dalla data di
pubblicazione dell’avviso pubblico dell’avvenuto deposito
all’albo della comunità montana.
4. Scaduto il termine per la presentazione di osservazioni, entro 60
giorni, il presidente della comunità montana trasmette alla Regione
il piano ambientale adattato, unitamente alle osservazioni pervenute e
alle eventuali controdeduzioni.
5. Il piano ambientale, previo parere della Commissione tecnica
regionale, integrata ai sensi dell’
art. 10 della
legge regionale 16
agosto 1984, n. 40 , è approvato dal Consiglio regionale che
può introdurvi le modifiche necessarie per la tutela degli interessi
ambientali nonché di ogni altro interesse regionale o statale. La
delibera di approvazione è pubblicata sul Bur e il relativo piano
è depositato presso la segreteria della comunità montana e dei
comuni interessati a disposizione del pubblico.
6. Il piano ambientale entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione
della delibera di approvazione sul Bur.
Art. 6 - (Efficacia del piano
ambientale).
1. Il piano ambientale ha valenza paesistica ai sensi dell’
articolo 124 della
legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 , e l’efficacia di piano di area regionale;
la sua approvazione comporta, quando si tratti di prescrizioni e vincoli,
l’automatica variazione degli strumenti urbanistici, generali e
attuativi, in corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli approvati.
2. Il piano ambientale, relativamente al perimetro del Parco, sostituisce
le prescrizioni e i vincoli del Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento (Ptrc).
3. Il piano ambientale può essere attuato attraverso progetti
successivi.
Art. 7 - (Varianti al piano
ambientale).
1. Le varianti al piano ambientale sono soggette alla stessa procedura
del piano e hanno la stessa efficacia.
2. Le varianti al piano ambientale devono in ogni caso essere basate su
una verifica complessiva dell’attuazione del piano e
dell’assetto dell’area del Parco. Esse sono costituite da
tutti gli elementi di cui all’art. 4 e contengono in ogni caso un
aggiornamento delle analisi di cui alla lettera a) dell’articolo 4.
3. Le varianti parziali che non incidono sui criteri informatori e sulle
caratteristiche essenziali del piano ambientale e non modificano i
contenuti di cui all’art. 3 comma 2, sono adottate dal Consiglio
del soggetto gestore e sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la
Commissione tecnica regionale competente.
Art. 8 - (Classificazione
delle aree protette).
1. Il Piano ambientale, in conformità
agli indirizzi indicati all’articolo 9, procede alla perimetrazione
definitiva del territorio del parco, tenuto conto degli obiettivi e
finalità della direttiva 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE, del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli
uccelli selvatici e della direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE del
Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nelle seguenti zone:
zone di riserva naturale e zone agro-silvo-pastorali, nonché
all’individuazione delle aree contigue secondo i criteri stabiliti
dagli articoli 9 e 9 bis. (
5)
Art. 9 - (Criteri per la
redazione del piano ambientale).
1. Le riserve naturali sono zone del
territorio del Parco che presentano eccezionali valori
naturalistico-ambientali.
2. In tali zone l’esigenza della protezione del suolo, del
sottosuolo, della flora e della fauna prevale su ogni altra esigenza.
3. Nelle zone a riserva naturale il piano ambientale determina gli
interventi necessari per la protezione dell’ambiente e per la
ricomposizione di equilibri naturali, propri dell’ambiente.
4. Nelle zone a riserva naturale il piano ambientale individua:
a) zone di riserva naturale integrale che hanno la finalità di
proteggere e conservare in modo assoluto l’assetto naturalistico
dell’ambiente lasciando libero corso all’evoluzione spontanea
della natura;
b) zone di riserva naturale orientata che hanno la finalità di
orientare scientificamente l’evoluzione della natura.
5. Il piano ambientale provvede a disciplinare le forme di accesso e gli
interventi eventualmente ammessi o necessari in rapporto alle
caratteristiche concrete delle singole aree e dei valori protetti e per
il recupero degli stessi.
6. Le zone agro-silvo-pastorali sono caratterizzate dalla presenza di
valori naturalistico ambientali connessi e integrati a particolari forme
colturali e da un sistema insediativo formato da piccoli nuclei,
contrade, malghe ed edilizia rurale sparsa nonché dalla presenza di
aree appartenenti alla Rete Natura 2000. (
6)
6 bis. Le aree contigue sono quelle individuate e definite
dall’articolo 32, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, “Legge
quadro sulle aree protette”. (
7)
7. Il piano ambientale favorisce la conservazione o il ripristino delle
attività compatibili con le caratteristiche naturali e ambientali
delle singole zone con particolare attenzione alla tutela
dell’agricoltura, al mantenimento delle alberature, delle siepi,
dei manufatti connessi alle attività del settore primario che
caratterizzano il paesaggio della Lessinia.
8. Il piano ambientale fornisce inoltre indicazioni per il riuso degli
edifici abbandonati, per interventi sugli edifici esistenti e di arredo
ambientale, con particolare riferimento alle caratteristiche tipologiche
ed edilizie, alle tecnologie ed ai materiali.
Art. 9 bis - Aree contigue.
(8)
1. La Regione, in applicazione dell’articolo 32 della legge n. 394
del 1991, d’intesa con l’Ente parco, individua i confini
delle aree contigue all’interno dell’attuale perimetro del
parco e stabilisce, d’intesa con l’Ente parco e gli enti
locali interessati la relativa disciplina. In tali aree, anche al fine di
assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse,
possono essere dettate misure di disciplina della caccia, della pesca e
per la tutela dell’ambiente. In particolare, all’interno
delle stesse può essere disciplinato l’esercizio della caccia,
secondo quanto previsto dall’articolo 32 della legge n. 394 del
1991.
Art. 10 - (Misure di
salvaguardia inerenti alla zona di riserva naturale).
1. Fino all’entrata in vigore del piano ambientale e comunque per
un periodo non eccedente i tre anni dall’entrata in vigore della
presente legge nelle zone di riserva naturale generale di cui alla
planimetria allegata alla presente legge, non sono consentiti:
a) l’apertura di nuove strade ad eccezione di quelle al servizio
dell’attività agro-silvo-pastorale;
b) l’esecuzione di tagli boschivi, anche parziali ad eccezione di
quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento, salvo
quanto previsto dalle successive prescrizioni;
c) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;
d) i movimenti di terreno e scavi suscettibili di alterare
l’ambiente;
e) l’apertura di nuove cave e riapertura di quelle inattive da
oltre un anno;
f) gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque;
g) la raccolta, l’asportazione, il danneggiamento della flora
spontanea, e delle singolarità geologiche, paleontologiche e
mineralogiche, fatti salvi gli interventi per fini di studio
regolamentati da apposita convenzione con il soggetto gestore;
h) l’introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di
provocare alterazioni ecologicamente dannose;
i) l’uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada con
esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni
boschive e per i servizi di protezione civile e di rifornimento di rifugi
alpini e di manutenzione delle piste da sci;
l) il sorvolo a bassa quota e l’atterraggio con aeromobili salvo
che per operazioni di soccorso o per servizio pubblico;
m) l’abbandono dei rifiuti;
n) l’apertura di nuovi impianti di risalita;
o) la costruzione di nuovi edifici.
2. Fino all’entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo
non eccedente i tre anni dall’entrata in vigore della presente
legge, si applicano le seguenti prescrizioni:
a) sono consentiti i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani
economici silvo-pastorali e le prescrizioni di massima di polizia
forestale;
b) tra gli interventi di cui alle lettere d), f), g), e h) sono
consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei
fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa
idrogeologica, nonché quelli relativi alle attività agricole e
pastorali in atto;
c) per le costruzioni esistenti sono ammessi la manutenzione ordinaria e
straordinaria, il restauro e la ristrutturazione, nonché il
cambiamento di destinazione d' uso limitatamente all’uso
agrituristico, con esclusione dell’ampliamento di volume;
d) è consentito l’ampliamento degli annessi rustici per una
superficie massima di 100 mq.;
e) non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con
siepi o materiali tradizionali, salvo le recinzioni temporanee a
protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente
pertinenti agli insediamenti e agli usi agricoli e zootecnici.
Art. 11 - (Misure di
salvaguardia inerenti alla zona agro-silvo-pastorale).
1. Fino all’entrata in vigore del piano ambientale e comunque per
un periodo non eccedente i tre anni dall’entrata in vigore della
presente legge, nelle zone agro-silvo-pastorali di cui alla planimetria
allegata, non sono consentiti:
a) l’apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio
dell’attività agro-silvo-pastorale;
b) l’esecuzione di tagli boschivi, anche parziali, ad eccezione di
quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento salvo
quanto previsto dalle successive prescrizioni;
c) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;
d) i movimenti di terreno e scavi suscettibili di alterare
l’ambiente;
e) l’apertura di nuove cave e riapertura di quelle inattive da
oltre un anno;
f) gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque;
g) la raccolta, l’asportazione, il danneggiamento della flora
spontanea, e delle singolarità geologiche, paleontologiche e
mineralogiche, fatti salvi gli interventi per fini di studio
regolamentati da apposita convenzione con la comunità montana;
h) l’introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di
provocare alterazioni ecologicamente dannose;
i) l’uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada con
esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni
boschive e per i servizi di protezione civile e di rifornimento dei
rifugi alpini e di manutenzione delle piste da sci;
l) l’abbandono dei rifiuti;
m) l’apertura di nuovi impianti di risalita e l’ampliamento
di quelli esistenti, ad eccezione dell’impianto San Giorgio -
Malera - Trappola come previsto nel piano regolatore generale del Comune
di Boscochiesanova e fatte salve diverse disposizioni dei piani
territoriali e dei piani di settore.
2. Fino all’entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo
non eccedente i tre anni dall’entrata in vigore della presente
legge, si applicano le seguenti prescrizioni:
a) sono consentiti i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani
economici silvo-pastorali e le prescrizioni di massima di polizia
forestale;
b) tra gli interventi di cui alle lettere d), f), g) e h) sono consentiti
quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni
idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica,
nonché quelli relativi alle attività agricole e pastorali in
atto;
d) non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con
siepi o materiali tradizionali, salvo le recinzioni temporanee a
protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente
pertinenti agli insediamenti e agli usi agricoli e zootecnici;
e) sono consentiti in conformità alla legislazione nazionale e
regionale vigente la manutenzione per gli impianti di risalita esistenti
e per le relative piste di discesa, nonché gli adeguamenti previsti.
TITOLO III
GESTIONE DEL PARCO (10)
Art. 12 - (Soggetto
gestore).
Art. 13 - (Adempimenti).
Art. 14 - (Comitato
tecnico-scientifico).
Art. 15 - (Personale).
Art. 16 - (Il Direttore del
Parco).
Art. 17 - (Consulta per il
Parco).
Art. 18 - (Vigilanza).
1. La comunità montana vigila con il proprio personale
all’uopo incaricato sull’applicazione della presente legge e
di ogni altra disposizione conseguente; adotta e fa eseguire i
provvedimenti relativi ad eventuali infrazioni. Nei limiti del servizio
cui sono destinati e secondo le attribuzioni conferite, i dipendenti
della comunità montana cui sono affidati i compiti di vigilanza,
accertamento e contestazione, sono ufficiali di polizia giudiziaria a
norme dell’art. 57 del codice di procedura penale.
2. Per l’adempimento dei compiti di vigilanza può essere anche
utilizzato, mediante accordi, personale dei comuni e della provincia
interessati al territorio del Parco, nonché delle strutture tecniche
regionali e del Corpo forestale dello Stato. Può inoltre essere
utilizzato, mediante apposite convenzioni, personale indicato da enti e
associazioni con fine istituzionale di protezione della natura, avente i
necessari requisiti.
3. Il personale di vigilanza provvede all’accertamento, alla
contestazione e alla notificazione delle infrazioni, redigendo i relativi
processi verbali e il rapporto ai sensi degli articoli da 13 a 17 della
legge 27 novembre 1981, n. 689.
4. Nei casi in cui l’infrazione ha provocato un danno o un'
alterazione ambientale, l’obbligo di rapporto sussiste anche se sia
avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa
pecuniaria.
5. Qualora il personale preposto alla vigilanza constati la violazione di
prescrizioni di competenza di altre autorità amministrative,
provvede ad informare tempestivamente l’autorità competente.
6. Il direttore del Parco redige annualmente un rapporto sulle infrazioni
rilevate.
Art. 19 - (Sanzioni).
1. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi
le prescrizioni della presente legge, del piano ambientale, dei
regolamenti del Parco, nonché delle misure di salvaguardia, è
applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire
1.000.000, fermo restando l’obbligo della restituzione in pristino;
nei seguenti casi, le sanzioni amministrative pecuniarie sono così
determinate:
a) da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 per l’uccisione di capo di
fauna selvatica soggetta a protezione in base a leggi statali e
regionali;
b) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per l’estirpazione o per
l’abbattimento di ogni specie forestale soggetta a protezione in
base a leggi regionali o statali;
c) da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per la realizzazione di ogni opera
o intervento di trasformazione geomorfologica, ivi compresi gli
sbancamenti e i movimenti di terra, l’apertura di cave o di
discariche di rifiuti, nonché per la realizzazione di attività
edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l’apertura di strade, in
difformità dalle norme di salvaguardia, dal piano ambientale e dai
regolamenti;
d) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la circolazione con mezzi
motorizzati in percorsi fuori strada o comunque in zone precluse alla
circolazione di tali mezzi. In caso di reiterazione dell’infrazione
è comminata la confisca del mezzo servito per commettere
l’infrazione.
2. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti al
soggetto gestore.
3. E' in ogni caso comminata la confisca dei vegetali e degli altri beni
rimossi o asportati, degli animali catturati o uccisi, dei macchinari che
sono serviti a commettere la violazione.
4. Le sanzioni sono comminate dal presidente della comunità montana
con applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 20 - (Controlli).
1. Per il caso di omessa o ritardata
adozione di un atto dovuto da parte degli organi del soggetto gestore, il
Presidente della Giunta regionale, previa diffida, provvede alla nomina
di un commissario ad acta. (
17)
2. I bilanci preventivo e consuntivo relativi alla gestione del Parco
sono approvati dal consiglio del soggetto gestore e costituiscono una
posta del bilancio della comunità montana.
3. Contestualmente alla trasmissione del bilancio preventivo e consuntivo
al Comitato regionale di controllo, il soggetto gestore ne invia copia
alla Giunta regionale.
Art. 21 -
(Finanziamento).
1. Il soggetto gestore provvede alla copertura degli oneri per la
gestione del Parco utilizzando le risorse finanziarie derivanti:
a) da trasferimenti della Regione;
b) da contribuzioni da parte di soggetti pubblici o privati operanti
nell’area del Parco;
c) da proventi riscossi per l’attività o servizi svolti;
d) dalle sanzioni.
Art. 22 - (Norma
finanziaria).
1. Il contributo iniziale per le spese di
primo impianto, di cui all’
art. 28 della
legge regionale 16
agosto 1984, n. 40 , è determinato nella misura di lire
2.000.000.000 di cui lire 500.000.000 sono utilizzate per la costruzione
del museo di Bolca ad integrazione del contributo previsto dalla
legge regionale 3
gennaio 1984, n. 1 e lire 300.000.000 per altre strutture museali
esistenti. (
18)
2. La residua somma di lire 1.200.000.000 è comprensiva degli oneri
relativi alla redazione del piano ambientale.
3. Alla copertura delle spese, di cui ai precedenti commi, previste in
lire 2.000.000.000, si provvede mediante l’utilizzo di pari importo
dei fondi già stanziati sul capitolo 51052 “ Contributi agli
enti di gestione dei parchi naturali ” dello stato di previsione
della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario
1990.
4. Per le spese di gestione del Parco è assegnato un contributo di
lire 300 milioni, utilizzando i fondi stanziati al capitolo 51050 "
Contributi annuali agli Enti di gestione di parchi naturali'‘ dello
stato di previsione della spesa del bilancio regionale per
l’esercizio finanziario 1990.
Art. 23 - (Priorità nel
riparto dei finanziamenti regionali).
1. Nel riparto dei finanziamenti regionali derivanti in particolare da
leggi di settore è riservata priorità ai soggetti pubblici e
privati che realizzano entro l’ambito territoriale del Parco,
progetti riguardanti:
a) opere di conservazione,
restauro ambientale e/o forestale e difesa del suolo;
b) recupero di edilizia rurale abitativa di pregio ambientale;
c) attività culturali e turistiche di interesse del Parco;
d) attività agrituristiche;
e) attività di qualificazione e sviluppo di servizi in campo
agricolo, zootecnico e forestale;
f) acquisizione di aree;
g) attrezzature delle aree pubbliche;
h) acquisto e risanamento di immobili da destinare a sede delle
attività del Parco.
Art. 24 - (Norma
finale).
Note
(
2) Vedi quanto previsto
dall’articolo 71 comma 5della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
ai sensi del quale “nelle more dell’insediamento
dell’Ente gestore, la Giunta regionale, d’intesa con i Comuni
interessati, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
legge di stabilità regionale 2017, provvede ad una revisione
complessiva della zonizzazione e dei confini del territorio del Parco
della Lessinia nonché all’individuazione ed alla disciplina
delle aree contigue nel piano ambientale di cui all’articolo 3
della
legge
regionale 30 gennaio 1990, n. 12 , o mediante modifica dello stesso
con le procedure di cui all’articolo 7 della legge medesima,
sentita la competente commissione consiliare.”.
(
4) Si omette la planimetria
allegata.
(
9) La
legge regionale 5 marzo 1985, n. 24
è stata abrogata dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 49
della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 , a decorrere dalla pubblicazione nel
BUR dei provvedimenti di cui all'art. 50 comma 1 della medesima legge
regionale; detti provvedimenti sono stati adottati con una unica
deliberazione della Giunta regionale n. 3178/2004, pubblicata nel BUR n.
105 del 22 ottobre 2004.
SOMMARIO