Benvenuto nel sito del Consiglio Regionale del Veneto


Link di salto: Vai alla Navigazione principale - Vai ai Contenuti - Vai alla ricerca

leggi regionali a testo vigente

Contenuti:
Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12 (BUR n. 8/1990)

Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12 (BUR n. 8/1990) [sommario] [RTF]

NORME PER L’ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELLA LESSINIA. (1) (2) (3)

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1 - (Istituzione del Parco naturale regionale della Lessinia).

1. Al fine di tutelare i caratteri naturalistici, storici, ambientali ed etnici del territorio della Lessinia è istituito ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 , il Parco naturale regionale della Lessinia come individuato nell’allegata planimetria in scala 1:25.000. (4)
2. Il Parco di cui al precedente comma comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti Comuni: Sant' Anna d' Alfaedo, Erbezzo, Boscochiesanova, Roverè Veronese, Grezzana, Selva di Progno, Dolcè, Fumane, Velo Veronese, San Giovanni Ilarione, Roncà, Vestenanova, Marano di Valpolicella, Crespadoro, Altissimo.
3. In particolare sono comprese nel perimetro del Parco ed individuate come zone da sottoporre a regime di riserva naturale per l’eccezionalità delle emergenze naturalistiche e paesaggistiche in esse contenute, le seguenti aree:
a) Corno d' Aquilio - Spluga della Preta;
b) Alto Vaio dell’Anguilla - Foresta dei Folignani;
c) Foresta di Giazza;
d) Cascate di Molina;
e) Ponte di Veia;
f) Covolo di Camposilvano - Valle delle Sfingi;
g) Covoli e Purga di Velo;
h) Pesciara di Bolca - Monte Purga - Monte Postale;
i) Strati di Roncà;
l) Basalti colonnari di S. Giovanni Ilarione.

Art. 2 - (Finalità).

1. Le finalità del Parco regionale della Lessinia sono le seguenti:
a) la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna, dell’acqua;
b) la tutela, il mantenimento, il restauro e la valorizzazione dell’ambiente naturale, storico, architettonico e paesaggistico considerato nella sua unitarietà, e il recupero delle parti eventualmente alterate;
c) la salvaguardia delle specifiche particolarità antropologiche, paleontologiche, geomorfologiche, vegetazionali, faunistiche e archeologiche delle zone;
d) la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici;
e) la promozione, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni tecnici finanziari, delle attività di manutenzione degli elementi naturali e storici costituenti il Parco, nonché delle attività economiche tradizionali, turistiche e di servizio compatibili con l’esigenza primaria della tutela dell’ambiente naturale e storico;
f) lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle popolazioni comprese nell’ambito del Parco e su di esso gravitanti;
g) la promozione delle funzioni di servizio per il tempo libero e di organizzazione dei flussi turistici;
h) la tutela e la valorizzazione del patrimonio etnico, storico, culturale e linguistico delle popolazioni “ Cimbre ”.

TITOLO II
IL PIANO AMBIENTALE E GLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Art. 3 - (Contenuti del piano ambientale).

1. Il piano ambientale di cui all’art. 9 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 è formato al duplice scopo di assicurare la necessaria tutela e valorizzazione dell’ambiente e di sostenere lo sviluppo economico e sociale.
2. Il piano ambientale determina:
a) le eventuali modifiche al perimetro del Parco;
b) l’articolazione del Parco in zone diverse, secondo le indicazioni di cui ai successivi articoli 8 e 9;
c) gli interventi di conservazione, riqualificazione, restauro, recupero e miglioramento da operarsi e l’individuazione dei soggetti abilitati ad effettuarli ove diversi dal soggetto gestore;
d) le aree destinate ad accogliere attrezzature o infrastrutture per un' utilizzazione collettiva dei beni o per altre esigenze strettamente connesse alle finalità del Parco;
e) i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree comprese nel Parco, nonché la regolamentazione delle attività di trasformazione consentite;
f) le modalità di cessazione o di riconversione delle attività incompatibili con le finalità del Parco;
g) le attività produttive agricole e silvo-pastorali compatibili con le finalità del Parco;
h) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il Parco e le norme per la loro regolamentazione;
i) la distinzione tra i biotopi a seconda che debbano essere lasciati prevalentemente all’evoluzione naturale ovvero che possano essere soggetti a trasformazioni orientate.
3. Ai fini della tutela paesaggistico-ambientale, il piano ambientale enuncia gli indirizzi in ordine alla pianificazione territoriale con riferimento alle parti limitrofe all’area del Parco.

Art. 4 - (Elaborati del piano ambientale).

1. Il piano ambientale è costituito da:
a) analisi volte ad individuare e descrivere le caratteristiche, la consistenza e la dinamica pregressa e prevedibile degli aspetti relativi alla struttura fisica del suolo, alle acque, alla flora, alla fauna, alle preesistenze storiche, alle attività e a quant' altro ritenuto necessario per la completa conoscenza dell’area;
b) realizzazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi, dei criteri adottati per la redazione del Piano e da adottarsi per la sua attuazione, delle caratteristiche dei territori compresi nell’ambito del Parco, del contenuto delle scelte compiute;
c) una o più rappresentazioni grafiche, in scala non inferiore a 1:10.000, atte a determinare la suddivisione e articolazione del territorio del Parco in aree distinte, nonché l’assetto urbanistico, naturalistico e funzionale;
d) norme di attuazione contenenti la specificazione dei vincoli e delle limitazioni nonché la regolamentazione delle attività consentite e di quelle incompatibili;
e) programma finanziario di massima e individuazione degli interventi ritenuti prioritari.

Art. 5 - (Procedimento di formazione del piano ambientale).

1. Il piano ambientale è adottato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio del soggetto gestore.
2. Entro 8 giorni esso è depositato presso la segreteria della comunità montana e dei Comuni di cui al comma 2 dell’art. 1, per la durata di 30 giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e, nei 30 giorni successivi, presentare le proprie osservazioni.
3. I termini di cui al precedente comma, decorrono dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico dell’avvenuto deposito all’albo della comunità montana.
4. Scaduto il termine per la presentazione di osservazioni, entro 60 giorni, il presidente della comunità montana trasmette alla Regione il piano ambientale adattato, unitamente alle osservazioni pervenute e alle eventuali controdeduzioni.
5. Il piano ambientale, previo parere della Commissione tecnica regionale, integrata ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 , è approvato dal Consiglio regionale che può introdurvi le modifiche necessarie per la tutela degli interessi ambientali nonché di ogni altro interesse regionale o statale. La delibera di approvazione è pubblicata sul Bur e il relativo piano è depositato presso la segreteria della comunità montana e dei comuni interessati a disposizione del pubblico.
6. Il piano ambientale entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione della delibera di approvazione sul Bur.

Art. 6 - (Efficacia del piano ambientale).

1. Il piano ambientale ha valenza paesistica ai sensi dell’articolo 124 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , e l’efficacia di piano di area regionale; la sua approvazione comporta, quando si tratti di prescrizioni e vincoli, l’automatica variazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, in corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli approvati.
2. Il piano ambientale, relativamente al perimetro del Parco, sostituisce le prescrizioni e i vincoli del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (Ptrc).
3. Il piano ambientale può essere attuato attraverso progetti successivi.

Art. 7 - (Varianti al piano ambientale).

1. Le varianti al piano ambientale sono soggette alla stessa procedura del piano e hanno la stessa efficacia.
2. Le varianti al piano ambientale devono in ogni caso essere basate su una verifica complessiva dell’attuazione del piano e dell’assetto dell’area del Parco. Esse sono costituite da tutti gli elementi di cui all’art. 4 e contengono in ogni caso un aggiornamento delle analisi di cui alla lettera a) dell’articolo 4.
3. Le varianti parziali che non incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali del piano ambientale e non modificano i contenuti di cui all’art. 3 comma 2, sono adottate dal Consiglio del soggetto gestore e sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica regionale competente.

Art. 8 - (Classificazione delle aree protette).

1. Il Piano ambientale, in conformità agli indirizzi indicati all’articolo 9, procede alla perimetrazione definitiva del territorio del parco, tenuto conto degli obiettivi e finalità della direttiva 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici e della direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nelle seguenti zone: zone di riserva naturale e zone agro-silvo-pastorali, nonché all’individuazione delle aree contigue secondo i criteri stabiliti dagli articoli 9 e 9 bis. (5)

Art. 9 - (Criteri per la redazione del piano ambientale).

1. Le riserve naturali sono zone del territorio del Parco che presentano eccezionali valori naturalistico-ambientali.
2. In tali zone l’esigenza della protezione del suolo, del sottosuolo, della flora e della fauna prevale su ogni altra esigenza.
3. Nelle zone a riserva naturale il piano ambientale determina gli interventi necessari per la protezione dell’ambiente e per la ricomposizione di equilibri naturali, propri dell’ambiente.
4. Nelle zone a riserva naturale il piano ambientale individua:
a) zone di riserva naturale integrale che hanno la finalità di proteggere e conservare in modo assoluto l’assetto naturalistico dell’ambiente lasciando libero corso all’evoluzione spontanea della natura;
b) zone di riserva naturale orientata che hanno la finalità di orientare scientificamente l’evoluzione della natura.
5. Il piano ambientale provvede a disciplinare le forme di accesso e gli interventi eventualmente ammessi o necessari in rapporto alle caratteristiche concrete delle singole aree e dei valori protetti e per il recupero degli stessi.
6. Le zone agro-silvo-pastorali sono caratterizzate dalla presenza di valori naturalistico ambientali connessi e integrati a particolari forme colturali e da un sistema insediativo formato da piccoli nuclei, contrade, malghe ed edilizia rurale sparsa nonché dalla presenza di aree appartenenti alla Rete Natura 2000. (6)
6 bis. Le aree contigue sono quelle individuate e definite dall’articolo 32, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, “Legge quadro sulle aree protette”. (7)
7. Il piano ambientale favorisce la conservazione o il ripristino delle attività compatibili con le caratteristiche naturali e ambientali delle singole zone con particolare attenzione alla tutela dell’agricoltura, al mantenimento delle alberature, delle siepi, dei manufatti connessi alle attività del settore primario che caratterizzano il paesaggio della Lessinia.
8. Il piano ambientale fornisce inoltre indicazioni per il riuso degli edifici abbandonati, per interventi sugli edifici esistenti e di arredo ambientale, con particolare riferimento alle caratteristiche tipologiche ed edilizie, alle tecnologie ed ai materiali.

Art. 9 bis - Aree contigue. (8)

1. La Regione, in applicazione dell’articolo 32 della legge n. 394 del 1991, d’intesa con l’Ente parco, individua i confini delle aree contigue all’interno dell’attuale perimetro del parco e stabilisce, d’intesa con l’Ente parco e gli enti locali interessati la relativa disciplina. In tali aree, anche al fine di assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse, possono essere dettate misure di disciplina della caccia, della pesca e per la tutela dell’ambiente. In particolare, all’interno delle stesse può essere disciplinato l’esercizio della caccia, secondo quanto previsto dall’articolo 32 della legge n. 394 del 1991.

Art. 10 - (Misure di salvaguardia inerenti alla zona di riserva naturale).

1. Fino all’entrata in vigore del piano ambientale e comunque per un periodo non eccedente i tre anni dall’entrata in vigore della presente legge nelle zone di riserva naturale generale di cui alla planimetria allegata alla presente legge, non sono consentiti:
a) l’apertura di nuove strade ad eccezione di quelle al servizio dell’attività agro-silvo-pastorale;
b) l’esecuzione di tagli boschivi, anche parziali ad eccezione di quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento, salvo quanto previsto dalle successive prescrizioni;
c) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;
d) i movimenti di terreno e scavi suscettibili di alterare l’ambiente;
e) l’apertura di nuove cave e riapertura di quelle inattive da oltre un anno;
f) gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque;
g) la raccolta, l’asportazione, il danneggiamento della flora spontanea, e delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti salvi gli interventi per fini di studio regolamentati da apposita convenzione con il soggetto gestore;
h) l’introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose;
i) l’uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di rifornimento di rifugi alpini e di manutenzione delle piste da sci;
l) il sorvolo a bassa quota e l’atterraggio con aeromobili salvo che per operazioni di soccorso o per servizio pubblico;
m) l’abbandono dei rifiuti;
n) l’apertura di nuovi impianti di risalita;
o) la costruzione di nuovi edifici.
2. Fino all’entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo non eccedente i tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti prescrizioni:
a) sono consentiti i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-pastorali e le prescrizioni di massima di polizia forestale;
b) tra gli interventi di cui alle lettere d), f), g), e h) sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica, nonché quelli relativi alle attività agricole e pastorali in atto;
c) per le costruzioni esistenti sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la ristrutturazione, nonché il cambiamento di destinazione d' uso limitatamente all’uso agrituristico, con esclusione dell’ampliamento di volume;
d) è consentito l’ampliamento degli annessi rustici per una superficie massima di 100 mq.;
e) non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi o materiali tradizionali, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti e agli usi agricoli e zootecnici.

Art. 11 - (Misure di salvaguardia inerenti alla zona agro-silvo-pastorale).

1. Fino all’entrata in vigore del piano ambientale e comunque per un periodo non eccedente i tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, nelle zone agro-silvo-pastorali di cui alla planimetria allegata, non sono consentiti:
a) l’apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell’attività agro-silvo-pastorale;
b) l’esecuzione di tagli boschivi, anche parziali, ad eccezione di quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento salvo quanto previsto dalle successive prescrizioni;
c) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;
d) i movimenti di terreno e scavi suscettibili di alterare l’ambiente;
e) l’apertura di nuove cave e riapertura di quelle inattive da oltre un anno;
f) gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque;
g) la raccolta, l’asportazione, il danneggiamento della flora spontanea, e delle singolarità geologiche, paleontologiche e mineralogiche, fatti salvi gli interventi per fini di studio regolamentati da apposita convenzione con la comunità montana;
h) l’introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose;
i) l’uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile e di rifornimento dei rifugi alpini e di manutenzione delle piste da sci;
l) l’abbandono dei rifiuti;
m) l’apertura di nuovi impianti di risalita e l’ampliamento di quelli esistenti, ad eccezione dell’impianto San Giorgio - Malera - Trappola come previsto nel piano regolatore generale del Comune di Boscochiesanova e fatte salve diverse disposizioni dei piani territoriali e dei piani di settore.
2. Fino all’entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo non eccedente i tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, si applicano le seguenti prescrizioni:
a) sono consentiti i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani economici silvo-pastorali e le prescrizioni di massima di polizia forestale;
b) tra gli interventi di cui alle lettere d), f), g) e h) sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica, nonché quelli relativi alle attività agricole e pastorali in atto;
c) sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti con eccezione delle zone E per le quali si applicano gli articoli 3, 4 e 6 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 (9) ;
d) non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi o materiali tradizionali, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti e agli usi agricoli e zootecnici;
e) sono consentiti in conformità alla legislazione nazionale e regionale vigente la manutenzione per gli impianti di risalita esistenti e per le relative piste di discesa, nonché gli adeguamenti previsti.

TITOLO III
GESTIONE DEL PARCO (10)

Art. 12 - (Soggetto gestore).

omissis (11)

Art. 13 - (Adempimenti).

omissis (12)

Art. 14 - (Comitato tecnico-scientifico).

omissis (13)

Art. 15 - (Personale).

omissis (14)

Art. 16 - (Il Direttore del Parco).

omissis (15)

Art. 17 - (Consulta per il Parco).

omissis (16)

Art. 18 - (Vigilanza).

1. La comunità montana vigila con il proprio personale all’uopo incaricato sull’applicazione della presente legge e di ogni altra disposizione conseguente; adotta e fa eseguire i provvedimenti relativi ad eventuali infrazioni. Nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni conferite, i dipendenti della comunità montana cui sono affidati i compiti di vigilanza, accertamento e contestazione, sono ufficiali di polizia giudiziaria a norme dell’art. 57 del codice di procedura penale.
2. Per l’adempimento dei compiti di vigilanza può essere anche utilizzato, mediante accordi, personale dei comuni e della provincia interessati al territorio del Parco, nonché delle strutture tecniche regionali e del Corpo forestale dello Stato. Può inoltre essere utilizzato, mediante apposite convenzioni, personale indicato da enti e associazioni con fine istituzionale di protezione della natura, avente i necessari requisiti.
3. Il personale di vigilanza provvede all’accertamento, alla contestazione e alla notificazione delle infrazioni, redigendo i relativi processi verbali e il rapporto ai sensi degli articoli da 13 a 17 della legge 27 novembre 1981, n. 689.
4. Nei casi in cui l’infrazione ha provocato un danno o un' alterazione ambientale, l’obbligo di rapporto sussiste anche se sia avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria.
5. Qualora il personale preposto alla vigilanza constati la violazione di prescrizioni di competenza di altre autorità amministrative, provvede ad informare tempestivamente l’autorità competente.
6. Il direttore del Parco redige annualmente un rapporto sulle infrazioni rilevate.

Art. 19 - (Sanzioni).

1. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni della presente legge, del piano ambientale, dei regolamenti del Parco, nonché delle misure di salvaguardia, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000, fermo restando l’obbligo della restituzione in pristino; nei seguenti casi, le sanzioni amministrative pecuniarie sono così determinate:
a) da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 per l’uccisione di capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base a leggi statali e regionali;
b) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per l’estirpazione o per l’abbattimento di ogni specie forestale soggetta a protezione in base a leggi regionali o statali;
c) da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per la realizzazione di ogni opera o intervento di trasformazione geomorfologica, ivi compresi gli sbancamenti e i movimenti di terra, l’apertura di cave o di discariche di rifiuti, nonché per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l’apertura di strade, in difformità dalle norme di salvaguardia, dal piano ambientale e dai regolamenti;
d) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la circolazione con mezzi motorizzati in percorsi fuori strada o comunque in zone precluse alla circolazione di tali mezzi. In caso di reiterazione dell’infrazione è comminata la confisca del mezzo servito per commettere l’infrazione.
2. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti al soggetto gestore.
3. E' in ogni caso comminata la confisca dei vegetali e degli altri beni rimossi o asportati, degli animali catturati o uccisi, dei macchinari che sono serviti a commettere la violazione.
4. Le sanzioni sono comminate dal presidente della comunità montana con applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 20 - (Controlli).

1. Per il caso di omessa o ritardata adozione di un atto dovuto da parte degli organi del soggetto gestore, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, provvede alla nomina di un commissario ad acta. (17)
2. I bilanci preventivo e consuntivo relativi alla gestione del Parco sono approvati dal consiglio del soggetto gestore e costituiscono una posta del bilancio della comunità montana.
3. Contestualmente alla trasmissione del bilancio preventivo e consuntivo al Comitato regionale di controllo, il soggetto gestore ne invia copia alla Giunta regionale.

Art. 21 - (Finanziamento).

1. Il soggetto gestore provvede alla copertura degli oneri per la gestione del Parco utilizzando le risorse finanziarie derivanti:
a) da trasferimenti della Regione;
b) da contribuzioni da parte di soggetti pubblici o privati operanti nell’area del Parco;
c) da proventi riscossi per l’attività o servizi svolti;
d) dalle sanzioni.

Art. 22 - (Norma finanziaria).

1. Il contributo iniziale per le spese di primo impianto, di cui all’art. 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 , è determinato nella misura di lire 2.000.000.000 di cui lire 500.000.000 sono utilizzate per la costruzione del museo di Bolca ad integrazione del contributo previsto dalla legge regionale 3 gennaio 1984, n. 1 e lire 300.000.000 per altre strutture museali esistenti. (18)
2. La residua somma di lire 1.200.000.000 è comprensiva degli oneri relativi alla redazione del piano ambientale.
3. Alla copertura delle spese, di cui ai precedenti commi, previste in lire 2.000.000.000, si provvede mediante l’utilizzo di pari importo dei fondi già stanziati sul capitolo 51052 “ Contributi agli enti di gestione dei parchi naturali ” dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 1990.
4. Per le spese di gestione del Parco è assegnato un contributo di lire 300 milioni, utilizzando i fondi stanziati al capitolo 51050 " Contributi annuali agli Enti di gestione di parchi naturali'‘ dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 1990.

Art. 23 - (Priorità nel riparto dei finanziamenti regionali).

1. Nel riparto dei finanziamenti regionali derivanti in particolare da leggi di settore è riservata priorità ai soggetti pubblici e privati che realizzano entro l’ambito territoriale del Parco, progetti riguardanti:
a) opere di conservazione, restauro ambientale e/o forestale e difesa del suolo;
b) recupero di edilizia rurale abitativa di pregio ambientale;
c) attività culturali e turistiche di interesse del Parco;
d) attività agrituristiche;
e) attività di qualificazione e sviluppo di servizi in campo agricolo, zootecnico e forestale;
f) acquisizione di aree;
g) attrezzature delle aree pubbliche;
h) acquisto e risanamento di immobili da destinare a sede delle attività del Parco.

Art. 24 - (Norma finale).

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 .


Note

(1) Vedi il Titolo V bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ed in particolare il combinato disposto degli articoli 45 bis e 45 quinquies relativi alle delega agli Enti parco, con esclusione del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo di cui alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 21 , delle funzioni amministrative in materia di paesaggio in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 concernente il Codice dei beni culturali e del paesaggio. In precedenza la materia era disciplinata dall'art. 64 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e dalla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 .
(2) Vedi quanto previsto dall’articolo 71 comma 5della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 ai sensi del quale “nelle more dell’insediamento dell’Ente gestore, la Giunta regionale, d’intesa con i Comuni interessati, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità regionale 2017, provvede ad una revisione complessiva della zonizzazione e dei confini del territorio del Parco della Lessinia nonché all’individuazione ed alla disciplina delle aree contigue nel piano ambientale di cui all’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12 , o mediante modifica dello stesso con le procedure di cui all’articolo 7 della legge medesima, sentita la competente commissione consiliare.”.
(3) Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8 comma 2 della legge regionale 14 novembre 2018, n. 42 “I procedimenti di controllo disciplinati dalla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 si applicano all'Ente parco naturale regionale della Lessinia a decorrere dalla data di costituzione dei nuovi organi, come disciplinati dalla legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 “Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali”.
(4) Si omette la planimetria allegata.
(5) Articolo sostituito da comma 1 art. 71 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
(6) Comma sostituito da comma 2 art. 71 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
(7) Comma aggiunto da comma 3 art. 71 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
(8) Articolo inserito da comma 4 art. 71 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
(9) La legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 è stata abrogata dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , a decorrere dalla pubblicazione nel BUR dei provvedimenti di cui all'art. 50 comma 1 della medesima legge regionale; detti provvedimenti sono stati adottati con una unica deliberazione della Giunta regionale n. 3178/2004, pubblicata nel BUR n. 105 del 22 ottobre 2004.
(10) Vedi l’art. 29 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 che detta disposizioni specifiche per gli amministratori degli enti parco.
(11) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 12 legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 .
(12) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 12 legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 .
(13) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 12 legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 .
(14) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 12 legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 .
(15) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 12 legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 .
(16) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 12 legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 .
(17) Il comma sarà abrogato a decorrere dalla data di costituzione dei nuovi organi, come disciplinati dalla legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 . Vedi anche quanto disposto con decorrenza di effetti a tale data dell’articolo 8, comma 2 della legge regionale 14 novembre 2018, n. 42 .
(18) Vedi per la definizione di spese di primo impianto l'art. 9 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 20 . La legge regionale 3 gennaio 1984, n. 1 è stata abrogata dall'art. 46 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO

menù di sezione:


Link di salto: Torna su - Torna alla Navigazione principale - torna ai Contenuti - Vai alla ricerca
showSondaggio:true valutaParametroOnline:false direttaRefresh:30000
nodo 1