Legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 (BUR n. 66/2018)
Legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 (BUR n. 66/2018) [sommario] [RTF]
NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE E LA RAZIONALIZZAZIONE
DEI PARCHI REGIONALI
CAPO I - Finalità ed obiettivi
Art. 1 - Finalità ed
obiettivi.
1. Al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione delle aree
protette regionali, la presente legge, nel rispetto dei principi
fondamentali dettati dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge
quadro sulle aree protette”, detta norme per la riorganizzazione e
la razionalizzazione dei parchi regionali. In particolare, le nuove
disposizioni per la gestione e il funzionamento dei parchi perseguono
l’obiettivo della semplificazione, del miglioramento e
dell’efficienza delle procedure programmatorie e gestionali, sempre
al fine della conservazione e della tutela dell’ambiente naturale.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai parchi
la cui gestione, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e)
della legge n. 394 del 1991, è affidata alle Regole o alle Comunioni
familiari montane, comunque denominate, e la cui organizzazione resta
disciplinata nella legge regionale istitutiva del parco.
CAPO II - Organizzazione e
gestione dei parchi regionali
Art. 2 - Ente di gestione.
1. La gestione dei parchi regionali è affidata ad un ente di diritto
pubblico, dotato di personalità giuridica, con sede legale e
amministrativa nel rispettivo territorio, denominato Ente parco e
sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale definisce gli obiettivi e le linee strategiche di
indirizzo dei parchi regionali, coordina le iniziative e fornisce il
supporto tecnico e amministrativo necessario a garantire
l’unitarietà della politica di settore, della gestione e della
comunicazione.
3. L’Ente parco, esercita le proprie funzioni nel rispetto degli
obiettivi e delle strategie di cui al comma 2 e avvalendosi della
collaborazione e degli indirizzi tecnici forniti dalla struttura
regionale competente in materia di aree naturali protette.
4. Per l’istruttoria dei provvedimenti in materia paesaggistica di
cui al comma 2 dell’
articolo 45 bis, della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”, l’Ente parco e i comuni che ricadono parzialmente
nel territorio del parco, possono avvalersi reciprocamente, previa
convenzione, dei rispettivi uffici; a tal fine l’Ente parco
delibera in merito tramite il Consiglio direttivo. Resta fermo che i
comuni e l’Ente parco devono essere inseriti nell’elenco
degli enti idonei di cui ai commi 3 e 4 dell’
articolo 45 ter
della medesima
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
5. Ove nel territorio del parco siano compresi beni immobili facenti
parte del patrimonio regionale, la gestione degli stessi può essere
affidata dalla Giunta regionale all’Ente parco o al comune nel cui
territorio tali beni ricadono.
6. In caso di persistente inattività o inefficienza nella gestione
del parco, il Presidente della Giunta regionale, provvede ai sensi della
legge regionale 18
dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell’attività di
vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali”.
Art. 3 - Organi
dell’Ente parco.
1. Sono organi dell’Ente parco:
a) la Comunità del parco;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) il Revisore dei conti;
e) la Consulta del Parco;
f) il Comitato tecnico-scientifico.
2. Ferma restando la disciplina statale in materia di
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia
di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190”, qualora non diversamente disciplinato dal
presente Capo, per le nomine e le designazioni di competenza regionale si
applica la
legge
regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e
designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina
della durata degli organi”.
Art. 4 - Comunità del
Parco.
1. La Comunità del parco è
composta:
a) dal sindaco di ciascun comune il cui territorio è ricompreso nel
parco, oppure da un suo delegato permanente;
b) da tre soggetti designati dalla Giunta regionale in possesso di
adeguato curriculum ed esperienza in materia di conservazione e
valorizzazione del patrimonio naturale-rurale o (
1) in materia gestionale-amministrativa;
c) da un rappresentante della provincia e della città metropolitana
di Venezia territorialmente interessate; nel caso in cui il parco
comprenda il territorio di più province, ovvero di una o più
province e della città metropolitana di Venezia, partecipa
unicamente l’ente con maggior estensione territoriale;
d) da un rappresentante delle associazioni espressione delle
attività produttive del settore primario;
d bis) per il solo Parco regionale del Delta del Po, da un rappresentante
delle associazioni espressione della pesca professionale; (
2)
e) da un rappresentante delle associazioni di Pro Loco iscritte
all’albo regionale delle Pro Loco di cui all’
articolo 4 della
legge regionale 22
ottobre 2014, n. 34 “Disciplina delle associazioni Pro
Loco”; (
3)
f) da due rappresentanti delle associazioni ambientaliste;
g) da un rappresentante delle associazioni venatorie e da uno delle
associazioni ittiche con finalità sportiva o ricreativa; (
4)
g bis) da un rappresentante delle organizzazioni imprenditoriali del
turismo, di cui alla lettera f) del comma 1 dell’
articolo 2 della
legge regionale 14
giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo
veneto”. (
5)
2. I componenti della Comunità del parco sono nominati con decreto
del Presidente della Giunta regionale.
3. La Comunità del parco è presieduta dal Presidente del parco
e alle riunioni partecipa di diritto il direttore del parco.
4. La Comunità definisce l’indirizzo politico-amministrativo
del parco, orientandone l’attività complessiva, e delibera in
merito a tutte le questioni generali che le sono attribuite dallo
statuto. In particolare:
a) approva lo statuto;
b) approva i bilanci preventivo e consuntivo;
c) approva i regolamenti;
d) adotta il piano ambientale per il parco.
5. La Comunità del parco:
a) è convocata dal Presidente del parco almeno due volte
l’anno, nonché ogni volta venga richiesto da un terzo dei suoi
componenti;
b) individua, entro i trenta giorni successivi alla sua costituzione, i
nominativi di due soggetti, diversi da quelli di cui alla lettera b) del
comma 1, in possesso di adeguato curriculum ed esperienza in materia
gestionale-amministrativa o in materia di conservazione e valorizzazione
del patrimonio naturale-rurale, da comunicare al Presidente della Giunta
regionale per il Consiglio direttivo. A tal fine la Comunità del
parco viene convocata e presieduta dal componente della stessa più
giovane di età. Trascorso inutilmente il suddetto termine di trenta
giorni, il Presidente della Giunta regionale provvede direttamente alla
nomina degli stessi. Dei due soggetti indicati dalla Comunità, uno,
che svolge la sua attività principale nel parco, viene proposto
dalle associazioni più rappresentative nel settore
produttivo-primario. Nel caso in cui nel territorio del parco sia
costituita una associazione di proprietari, che rappresenti almeno il 60
per cento dei terreni agro-silvo-pastorali privati inclusi nel parco,
l’indicazione del rappresentante del settore agricolo produttivo
avviene da parte dell’associazione dei proprietari sentite le
succitate associazioni del settore primario.
6. Ai componenti della Comunità del parco spetta un gettone di
presenza, quantificato dalla Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 11, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 5 - Consiglio Direttivo.
1. Il Consiglio direttivo è nominato dal Presidente della Giunta
regionale ed è formato:
a) da due componenti scelti dal Presidente della Giunta regionale tra i
soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell’articolo 4;
b) da un componente scelto dal Presidente della Giunta regionale tra i
sindaci di cui alla lettera a) del comma 1, dell’articolo 4;
c) dai due componenti individuati dalla Comunità del parco, ai sensi
della lettera b) del comma 5, dell’articolo 4.
2. Il Consiglio direttivo, nell’ambito dell’indirizzo
politico-amministrativo stabilito dalla Comunità del parco,
definisce ed attua gli obiettivi di governo e di amministrazione del
parco, promuovendo ed esercitando allo scopo ogni idonea ed opportuna
iniziativa. In particolare:
a) provvede all’organizzazione e al funzionamento dell’Ente;
b) propone alla Comunità del parco il piano ambientale;
c) esercita ogni altra funzione assegnatagli dallo statuto.
3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente del parco ed
elegge, tra i suoi componenti, un vicepresidente.
4. In caso di morte, dimissioni, decadenza o altra causa di impedimento
definitivo all’esercizio delle funzioni di componente del Consiglio
direttivo, il Presidente della Giunta regionale avvia il procedimento per
la nomina di un nuovo componente, che rimane in carica fino alla scadenza
naturale del mandato del suo predecessore.
5. Ai componenti del Consiglio direttivo, ad esclusione del Presidente,
spetta unicamente il rimborso delle spese di missione strettamente
collegate all’espletamento del mandato e debitamente documentate,
nonché un gettone di presenza, quantificato dalla Giunta regionale
ai sensi dell’articolo 11, nel rispetto della normativa vigente.
6. Il Consiglio direttivo invia annualmente, entro il mese di febbraio,
alla commissione consiliare competente in materia di aree naturali
protette e ai Comuni facenti parte del Parco:
a) il programma annuale di attività ed il programma annuale di
conservazione della natura, di sviluppo sostenibile e promozione
deliberati ad inizio anno;
b) una dettagliata relazione motivata e documentata
sull’attività svolta nell'anno precedente e sul funzionamento
dell’Ente parco nella quale, in particolare, devono essere
raffrontati i risultati conseguiti con i programmi di cui alla lettera a)
riferiti all'anno precedente.(
6)
Art. 6 - Presidente del
Parco.
1. Il Presidente del parco è nominato
dal Presidente della Giunta regionale fra i componenti del Consiglio
direttivo.
2. Al Presidente spettano la legale rappresentanza dell’Ente, il
coordinamento dell’attività, le funzioni che gli sono delegate
dal Consiglio direttivo, l’adozione di provvedimenti urgenti e
indifferibili, che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella
prima seduta utile, nonché ogni ulteriore funzione assegnatagli
dallo statuto.
3. Al Presidente spettano il rimborso delle spese di missione
strettamente collegate all’espletamento del mandato e debitamente
documentate, nonché un’indennità di carica, quantificata
dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 11 nel rispetto della
normativa vigente ovvero, qualora individuato fra i componenti di organi
elettivi, per ogni giornata in cui si reca presso la sede
dell’ente, ove la stessa non insista nel Comune di residenza o nel
Comune in cui ha la propria sede abituale di lavoro, il rimborso delle
spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate mediante
servizi pubblici di linea o, qualora faccia uso del proprio mezzo di
trasporto, il rimborso delle spese di viaggio calcolato applicando
l’indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo della
benzina senza piombo, come rilevato nel primo giorno utile del mese dal
sito del Ministero dello sviluppo economico e comprensivo degli eventuali
pedaggi autostradali sostenuti. (
7)
4. Al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare
svolgimento dell’attività, nelle more della nomina del
Presidente o in caso di impedimento temporaneo dello stesso, le sue
funzioni sono svolte dal vicepresidente.
5. In caso di morte, dimissioni, decadenza o altra causa di impedimento
non temporaneo dell’esercizio delle funzioni del Presidente, il
Presidente della Giunta regionale avvia il procedimento per la nomina di
un nuovo Presidente, che rimane in carica fino alla scadenza naturale del
mandato del suo predecessore.
Art. 7 - Revisore dei
Conti.
1. Per ciascun parco la Giunta regionale nomina un Revisore dei conti ed
un supplente, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di
cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 “Attuazione della
direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e
dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE,
e che abroga la direttiva 84/253/CEE”.
2. Il Revisore dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti
dell’Ente parco, secondo le norme e i regolamenti di
contabilità vigenti. Qualora riscontri gravi irregolarità nella
gestione, il Revisore ha l’obbligo di riferirne immediatamente alla
Giunta regionale ed è tenuto a fornire alla stessa, su sua
richiesta, ogni informazione e notizia che abbia facoltà di ottenere
a norma di legge o per statuto.
3. Al Revisore dei conti compete un’indennità di carica annua
lorda pari all’importo massimo stabilito all’
articolo 3, della
legge regionale 23
dicembre 1983, n. 64 “Norme modificative e integrative delle
leggi istitutive di alcuni enti dipendenti per quanto concerne le
indennità agli amministratori e ai revisori e la nomina del
presidente del collegio dei revisori”, nonché il rimborso
delle spese di missione strettamente collegate all’espletamento del
mandato e debitamente documentate.
Art. 8 - Consulta del
Parco.
1. Gli enti parco svolgono la propria
attività garantendo la più ampia informazione, improntano
l’attività gestionale e le scelte di pianificazione e di
programmazione alla più ampia partecipazione dei cittadini mediante
appositi strumenti di informazione e consultazione previsti nello
statuto.
2. Per le finalità previste dal comma 1, l’Ente parco si
avvale della Consulta, organismo propositivo e consultivo, formato dai
rappresentanti delle associazioni più rappresentative a livello
locale individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo
11, tra:
a) le associazioni espressione delle attività produttive del settore
primario;
b) le associazioni di rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali
del turismo, come definite dalla lettera f) del comma 1
dell’
articolo 2 della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ;
(
8)
b bis) le associazioni di Pro Loco iscritte all’albo regionale
delle Pro Loco di cui all’articolo 4 della
legge regionale 22 ottobre 2014, n.
34 ; (
9)
c) le associazioni ambientaliste;
d) le associazioni venatorie ed ittiche.
3. La Consulta designa, con le modalità di cui al comma 2
dell’articolo 11, i sei rappresentanti delle associazioni di cui al
comma 2, che fanno parte della Comunità ai sensi dell’articolo
4, comma 1, lettere d), e), f) e g), ed esprime proposte e pareri:
a) sui regolamenti del parco;
b) sul piano ambientale per il parco;
c) sui programmi di gestione e valorizzazione del parco.
4. I pareri di cui al comma 3, sono adottati entro il termine di trenta
giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il quale se
ne prescinde.
5. La Consulta del parco è nominata dal Presidente della Giunta
regionale ed è presieduta dal Presidente del Parco che la convoca
almeno ogni sei mesi.
6. Ai componenti della Consulta del parco non spetta alcuna
indennità né rimborso spese.
7. Le sedute della Consulta sono pubbliche e il suo funzionamento è
stabilito dallo statuto.
Art. 9 - Comitato
tecnico-scientifico.
1. Per garantire l’apporto del mondo scientifico
all’attività gestionale dei parchi, è prevista la
costituzione di un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive.
2. Il Comitato è composto da un massimo di nove componenti, nominati
dal Presidente del parco, di cui uno con professionalità giuridica o
economica e gli altri scelti tra esperti nelle seguenti discipline:
botanica, zoologia, scienze agronomiche-forestali, zootecnia, geologia,
scienze ambientali, storia, etnografia, pianificazione paesaggistica,
conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale. Nel caso in cui
il Presidente del parco non provveda entro sessanta giorni dalla sua
nomina, il direttore della struttura regionale competente in materia di
aree naturali protette, provvede in via sostituiva.
3. Le sedute del Comitato sono presiedute dal Presidente del parco o da
un suo delegato e alle stesse partecipa di diritto il direttore.
4. Il Comitato esprime parere sui seguenti provvedimenti:
a) piano ambientale per il parco;
b) regolamenti del parco;
c) bilanci, variazioni di bilancio, conto consuntivo.
5. I pareri di cui al comma 4 sono adottati entro il termine di trenta
giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il quale se
ne prescinde.
6. Il Comitato esprime, inoltre, parere, su richiesta degli organi del
parco e del direttore, in relazione a questioni riguardanti i valori
naturalistici e lo sviluppo delle risorse ambientali del parco.
7. Ai componenti del Comitato spetta un gettone di presenza per le
sedute, quantificato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo
11 nel rispetto della normativa vigente, nonché il rimborso delle
spese di missione strettamente collegate all’espletamento del
mandato e debitamente documentate.
8. Il funzionamento del Comitato è stabilito dallo statuto.
Art. 10 - Direttore e
personale.
1. L’incarico di direttore è conferito dal Presidente del
parco, sentito il Consiglio direttivo, con contratto di diritto privato
della durata massima di cinque anni, eventualmente rinnovabile, ad un
soggetto in possesso di un diploma di laurea, anche triennale, ed
adeguata esperienza in materia naturalistico ambientale e amministrativa,
scelto tra:
a) il personale regionale o dei parchi con qualifica di dirigente;
b) il personale regionale o dei parchi di categoria D, con incarico di
posizione organizzativa ai sensi della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta regionale in attuazione della
legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto””;
c) il personale non regionale.
2. Il direttore:
a) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che
impegnano l’Ente parco verso l’esterno;
b) è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa ed è dotato di autonomi poteri di spesa;
c) è responsabile della gestione delle risorse umane, nel rispetto
della dotazione organica determinata dalla Giunta regionale;
d) attua i piani, programmi e direttive generali definite dal Consiglio
direttivo;
e) partecipa alle sedute del Consiglio direttivo con voto consultivo;
f) svolge gli ulteriori compiti assegnatigli dallo statuto.
3. Il trattamento economico del direttore è determinato dalla Giunta
regionale con riferimento all’estensione e alle caratteristiche di
ciascun parco, nonché in considerazione dell’entità delle
risorse umane e strumentali allo stesso assegnate. Detto trattamento
economico non può comunque superare quello annuo onnicomprensivo dei
direttori regionali di Direzione di cui alla
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 .
(
10)
4. L’Ente parco, previa autorizzazione della Giunta regionale,
svolge la sua attività con proprio personale, assunto con le
modalità previste dalla legislazione vigente in materia di pubblico
impiego cui si applica lo stato giuridico ed economico previsto dal CCNL
Regioni ed autonomie locali, ovvero da personale comandato o distaccato
da parte dei comuni territorialmente interessati o dalla Regione.
CAPO III - Norme transitorie e
finali
Art. 11 - Disposizioni
transitorie e finali.
1. Entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale
individua, previo apposito bando, le associazioni più
rappresentative a livello locale di cui all’articolo 8, comma 2, e
le invita a designare, entro i successivi trenta giorni, i rappresentanti
per la Consulta di ciascun parco.
2. Entro trenta giorni successivi allo scadere dei termini di cui al
comma 1, il Presidente della Giunta regionale convoca la Consulta di
ciascun parco ai fini delle designazioni dei sei rappresentanti delle
associazioni che fanno parte della Comunità; dette associazioni si
esprimono nella Consulta con votazioni separate per ciascuna categoria di
appartenenza.
3. Nel caso in cui le associazioni non designino i propri rappresentanti
nei termini previsti dai commi 1 e 2, la Consulta e la Comunità del
parco sono comunque validamente costituite.
4. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale designa, per ciascun parco, i tre soggetti che
fanno parte della Comunità ai sensi della lettera b) del comma 1
dell’articolo 4.
5. Gli Enti parco, entro novanta giorni dalla costituzione del Consiglio
direttivo, adeguano il proprio Statuto e i propri regolamenti (
11) a quanto previsto dalla presente
legge; decorso inutilmente detto termine, la Giunta regionale provvede in
via sostitutiva predisponendo uno schema di statuto da sottoporre alla
Comunità di ciascun parco per l’approvazione.
6. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge:
a) nomina il Revisore dei conti e il supplente;
b) quantifica i gettoni di presenza per i componenti della Comunità
del parco, del Consiglio direttivo, del Comitato tecnico-scientifico,
nonché l’indennità di carica del Presidente del parco;
c) provvede alla ricognizione delle risorse umane e strumentali dei
parchi regionali al fine di provvedere al nuovo assetto organizzativo dei
parchi stessi;
d) provvede alla ricognizione dei rapporti giuridici e patrimoniali, dei
beni e delle risorse umane e strumentali funzionali
all’attività del Parco della Lessinia al fine del successivo
subentro alla Comunità Montana della Lessinia da parte del nuovo
Ente parco.
7. Tutti i riferimenti alla Comunità Montana presenti nella
legge regionale 30
gennaio 1990, n. 12 “Norme per l’istituzione del parco
naturale regionale della Lessinia”, sono da intendersi fatti
all’Ente parco naturale regionale della Lessinia.
8. Gli organi nonché le eventuali gestioni commissariali dei parchi
esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge,
restano in carica fino alla costituzione dei nuovi organi.
Art. 12 - Modifiche e
abrogazioni.
1. Sono o restano abrogati:
a) della
legge
regionale 10 ottobre 1989, n. 38 “Norme per l’istituzione
del Parco Regionale dei Colli Euganei”: l’articolo 17,
l’articolo 18 e la relativa disposizione di novellazione di cui
all’articolo 7 della
legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6 ,
l’articolo 19, l’articolo 20 e la relativa disposizione di
novellazione di cui al comma 1 dell’articolo 8 della
legge regionale 25 febbraio
2005, n. 6 , l’articolo 21 e la relativa disposizione di
novellazione di cui all’articolo 2 della
legge regionale 16 aprile 1992, n. 17 ,
l’articolo 22 e le relative disposizioni di novellazione di cui
all’articolo 16 della
legge regionale 28 dicembre 1993, n. 53 e
all’articolo 3 della
legge regionale 16 aprile 1992, n. 17 ,
l’articolo 23 e la relativa disposizione di novellazione di cui
all’articolo 4 della
legge regionale 16 aprile 1992, n. 17 ,
gli articoli 24, 25, 26 e 27, l’articolo 28 e la relativa
disposizione di novellazione di cui all’articolo 9 della
legge regionale 25 febbraio
2005, n. 6 , l’articolo 29;
b) della
legge
regionale 30 gennaio 1990, n. 12 “Norme per l’istituzione
del parco naturale regionale della Lessinia”: gli articoli 12 e 13,
l’articolo 14 e la relativa disposizione di novellazione di cui al
comma 1 dell’articolo 71 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 ,
gli articoli 15, 16 e 17;
c) della
legge
regionale 28 gennaio 1991, n. 8 “Norme per l’istituzione
del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile”: gli articoli 17, 18 e
19, l’articolo 20 e la relativa disposizione di novellazione di cui
all’articolo 16 della
legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 ,
gli articoli 21, 22, 23, 24 e 29;
d) della
legge
regionale 8 settembre 1997, n. 36 “Norme per
l’istituzione del Parco Regionale del Delta del Po”: la
lettera e) del comma 1 dell’articolo 15, l’articolo 16 e la
relativa disposizione di novellazione di cui al comma 2
dell’articolo 30 della
legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 ,
l’articolo 17, l’articolo 18 e la relativa disposizione di
novellazione di cui al comma 3 dell’articolo 30 della
legge regionale 28 gennaio
2000, n. 5 , gli articoli 19, 20, 21 e 22, l’articolo 22 bis e
la relativa disposizione di novellazione di cui al comma 4
dell’articolo 30 della
legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 ,
l’articolo 23, l’articolo 24 e la relativa disposizione di
novellazione di cui al comma 1 dell’articolo 5 della
legge regionale 25 febbraio
2005, n. 6 , gli articoli 25, 26 e 27.
2. Nella normativa regionale vigente ogni riferimento agli organi degli
enti parco va riferito, in funzione delle specifiche competenze agli
stessi attribuite, agli organi degli enti parco così come
disciplinati dalla presente legge.
Art. 13 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente
legge, quantificati in euro 1.896.000,00 per l’esercizio 2018 ed in
euro 3.792.000,00 per gli esercizi 2019 e 2020, si fa fronte con le
risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell’ambiente”, Programma 05 “Aree
protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione”, Titolo l “Spese correnti”, afferenti al
finanziamento della
legge regionale 16 agosto 1984, n. 40
“Norme per l’istituzione di parchi e riserve naturali
regionali” del bilancio di previsione 2018-2020.
Note
(
1) Lettera modificata da comma 1
art. 14
legge
regionale 25 luglio 2019, n. 29 che ha sostituito la parola
“nonché” con la parola “o”.
(
2) Lettera aggiunta da lett. a)
comma 1 art. 13
legge regionale 29 luglio 2022, n. 19 .
(
3) Lettera modificata da lett.
b) comma 1 art. 13
legge regionale 29 luglio 2022, n. 19
sostituendo le parole: “da un rappresentante delle associazioni di
promozione turistica” le seguenti: “da un rappresentante
delle associazioni di Pro Loco iscritte all’albo regionale delle
Pro Loco di cui all’articolo 4 della
legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34
“Disciplina delle associazioni Pro Loco””;
(
4) Lettera modificata da lett.
c) comma 1 art. 13
legge regionale 29 luglio 2022, n. 19
aggiungendo dopo le parole: “associazioni ittiche” le
seguenti: “con finalità sportiva o ricreativa”.
(
5) Lettera aggiunta da lett. d)
comma 1 art. 13
legge regionale 29 luglio 2022, n. 19 .
(
6) Comma sostituito da comma 1
art. 10 della
legge
regionale 27 luglio 2023, n. 16 .
(
7) Comma modificato da comma 1
art. 16 della
legge
regionale 23 dicembre 2022, n. 31 che aggiunge in fine le seguenti
parole: “ovvero, qualora individuato fra i componenti di organi
elettivi, per ogni giornata in cui si reca presso la sede
dell’ente, ove la stessa non insista nel Comune di residenza o nel
Comune in cui ha la propria sede abituale di lavoro, il rimborso delle
spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate mediante
servizi pubblici di linea o, qualora faccia uso del proprio mezzo di
trasporto, il rimborso delle spese di viaggio calcolato applicando
l’indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo della
benzina senza piombo, come rilevato nel primo giorno utile del mese dal
sito del Ministero dello sviluppo economico e comprensivo degli eventuali
pedaggi autostradali sostenuti”.
(
8) Lettera modificata da comma 1
art. 14
legge
regionale 29 luglio 2022, n. 19 sostituendo le parole: “le
associazioni di attività di promozione turistica” con le
seguenti: “le associazioni di rappresentanza delle organizzazioni
imprenditoriali del turismo, come definite dalla lettera f) del comma 1
dell’articolo 2 della
legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
”.
(
9) Lettera inserita da comma 2
art. 14
legge
regionale 29 luglio 2022, n. 19 .
(
10) Vedi, in tema di
trattamento economico del direttore di enti regionali, quanto disposto
dall’articolo 14 della
legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 ai
sensi del quale “Fatti salvi i diversi limiti previsti dalle
rispettive leggi istitutive e quelli fissati dalla contrattazione
collettiva nazionale e decentrata regionale per la dirigenza
dell’Area delle Funzioni locali, il trattamento economico
complessivo del direttore di enti regionali, economici o non economici,
la cui definizione è di competenza regionale, non può superare
quello massimo riconosciuto al direttore generale di aziende o enti del
servizio sanitario nazionale.”.
(
11) Comma modificato da comma
1 art. 15
legge
regionale 29 luglio 2022, n. 19 aggiungendo dopo le parole: “il
proprio Statuto” le seguenti: “e i propri regolamenti”.
Ai sensi del comma 2 art. 15 della
legge regionale 29 luglio 2022, n. 19
“2. In sede di prima applicazione del presente articolo, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le Comunità di ciascun ente Parco adeguano lo statuto e i
regolamenti del proprio ente Parco a quanto previsto dalla
legge regionale 26 giugno
2018, n. 23 così come modificata dalla presente legge. Decorso
inutilmente detto termine, la Giunta regionale provvede in via
sostitutiva, predisponendo uno schema di statuto o di regolamento
conforme alla
legge
regionale 26 giugno 2018, n. 23 così come modificata dalla
presente legge, da sottoporre alla Comunità di ciascun ente Parco
per l’approvazione.”.
SOMMARIO