Legge regionale 22 marzo 1990, n. 21 (BUR n. 22/1990)
Legge regionale 22 marzo 1990, n. 21 (BUR n. 22/1990) [sommario] [RTF]
NORME PER
L’ISTITUZIONE DEL PARCO DELLE DOLOMITI D' AMPEZZO.
Titolo I
Norme generali
Art. 1 - (Istituzione del Parco
naturale regionale delle Dolomiti d' Ampezzo).
1. Al fine di tutelare i caratteri
naturalistici, storici, ambientali ed etnici del territorio delle
Dolomiti d'Ampezzo istituito, ai sensi della
legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 ,
il Parco naturale regionale delle Dolomiti d'Ampezzo come individuato
nell’allegata planimetria in scala 1:25.000. (
1)
2. Il Parco è compreso nel territorio del Comune di Cortina
d'Ampezzo.
3. La gestione del Parco è affidata, previa stipula di apposita
convenzione, alla Comunanza delle Regole d' Ampezzo, ai sensi
dell’
art.
7 della
legge
regionale 16 agosto 1984, n. 40 .
Art. 2 - (Finalità).
1. Le finalità del Parco naturale regionale delle Dolomiti d'
Ampezzo sono le seguenti:
a) la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna,
dell’acqua;
b) la tutela, il mantenimento, e la valorizzazione dell’ambiente
naturale, storico e paesaggistico considerato nella sua unitarietà,
e il recupero delle parti eventualmente alterate;
c) la salvaguardia delle specifiche particolarità antropologiche,
geomorfologiche, faunistiche, floristiche e vegetazionali;
d) la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici;
e) la promozione, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni
tecnico-finanziari, delle attività di manutenzione degli elementi
naturali e storici costituenti il Parco, nonché delle attività
economiche tradizionali, compatibili con l’esigenza primaria della
tutela dell’ambiente naturale e storico;
f) la regolamentazione delle funzioni di servizio per il tempo libero e
dei flussi turistici;
g) tutela e valorizzazione del patrimonio etnico, storico, culturale e
linguistico delle popolazioni ladine.
Titolo II
Il piano ambientale e gli strumenti di attuazione
Art. 3 - (Contenuti del Piano
ambientale).
1. Il Piano ambientale di cui all’
articolo 9 della
legge regionale 16
agosto 1984, n. 40 , è formato allo scopo di assicurare la
necessaria tutela e valorizzazione dell’ambiente e di sostenere le
attività economiche e sociali gravitanti su di esso.
2. Il Piano ambientale determina:
a) le eventuali modifiche al perimetro del Parco;
b) l’articolazione del Parco in zone diverse, secondo le
indicazioni di cui ai successivi
articoli 8 e
9;
c) gli interventi di conservazione, riqualificazione, restauro, recupero
e miglioramento da operarsi e l’individuazione dei soggetti
abilitati ad effettuarli ove diversi dall’Ente gestore;
d) le aree destinate ad accogliere attrezzature o infrastrutture per un'
utilizzazione collettiva dei beni o per altre esigenze strettamente
connesse alle finalità del Parco;
e) i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree comprese
nel Parco, nonché la regolamentazione delle attività di
trasformazione consentite;
f) le modalità di cessazione o di riconversione delle attività
incompatibili con le finalità del Parco;
g) le attività produttive agricole e silvo-pastorali compatibili con
le finalità del Parco;
h) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il
Parco e le norme per la loro regolamentazione;
i) la distinzione tra i biotopi a seconda che debbano essere lasciati
prevalentemente all’evoluzione naturale ovvero che possano essere
soggetti a trasformazioni orientate.
3. Ai fini della tutela paesaggistico-ambientale, il Piano ambientale
enuncia gli indirizzi in ordine alla pianificazione territoriale con
eventuale riferimento alle parti limitrofe all’area del Parco.
4. Il Piano ambientale determina altresì in particolare:
a) gli edifici esistenti da destinare a sede dell’attività del
Parco o ad altri usi pubblici congruenti con le finalità del Parco;
b) le specifiche misure di tutela dei corpi idrici;
c) le norme e i progetti per l’arredo delle aree attrezzate per la
sosta e il ristoro.
Art. 4 - (Elaborati del Piano
ambientale).
1. Il Piano ambientale è costituito da:
a) analisi volte ad individuare e descrivere le caratteristiche, la
consistenza e la dinamica pregressa e prevedibile degli aspetti relativi
alla struttura fisica del suolo, alle acque, alla flora, alla fauna, alle
preesistenze storiche, alle attività e a quant' altro ritenuto
necessario per la completa conoscenza dell’area;
b) relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi, dei criteri
adottati per la redazione del Piano e da adottarsi per la sua attuazione,
delle caratteristiche dei territori compresi nell’ambito del Parco,
del contenuto delle scelte compiute;
c) una o più rappresentazioni grafiche, in scala non inferiore a
1:10.000 atte a determinare la suddivisione e articolazione del
territorio del Parco in aree distinte, nonché l’assetto
naturalistico e funzionale;
d) norme di attuazione contenenti la specificazione dei vincoli e delle
limitazioni nonché la regolamentazione delle attività
consentite e di quelle incompatibili;
e) programma finanziario di massima e l’individuazione degli
interventi ritenuti prioritari.
Art. 5 - (Procedimento di
formazione del Piano ambientale).
1. Il Piano ambientale è redatto dalla
Comunanza delle Regole d' Ampezzo che lo propone alla Giunta regionale.
2. Il Piano ambientale è adottato dalla Giunta regionale sentita la
Commissione tecnica regionale integrata ai sensi dell’
art. 10 della
legge regionale 16
agosto 1984, n. 40 , e acquisito il parere del Comune di Cortina d'
Ampezzo. (
2)
3. Entro 8 giorni esso è depositato presso la Segreteria del Comune
di Cortina d' Ampezzo, per la durata di 30 giorni durante i quali
chiunque ha facoltà di prenderne visione e, nei 30 giorni
successivi, presentare le proprie osservazioni alla Giunta regionale.
4. I termini di cui al comma 3 decorrono dalla data di pubblicazione
dell’avviso pubblico dell’avvenuto deposito all’albo
del Comune di Cortina d' Ampezzo.
5. La Giunta regionale entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione delle osservazioni, presenta al Consiglio regionale il
Piano adottato unitamente alle osservazioni pervenute e alle
controdeduzioni.
6. Il Piano ambientale è approvato dal Consiglio regionale. La
delibera di approvazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione Veneto e il relativo Piano è depositato presso la Segreteria
del Comune di Cortina d' Ampezzo.
7. Il Piano ambientale entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione
della delibera di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Veneto.
Art. 6 - (Efficacia del Piano
ambientale).
1. Il Piano ambientale ha valenza paesistica ai sensi dell’
art. 124 della
legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 , e l’efficacia di Piano di area regionale;
la sua approvazione comporta, quando si tratti di prescrizioni e vincoli,
l’automatica variazione degli strumenti urbanistici, generali e
attuativi, in corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli approvati.
2. Il Piano ambientale, relativamente al perimetro del Parco, sostituisce
le prescrizioni e i vincoli del Piano territoriale regionale di
coordinamento (Ptrc).
3. Il Piano ambientale può essere attuato attraverso progetti
successivi.
Art. 7 - (Varianti al Piano
ambientale).
1. Le varianti al Piano ambientale sono
soggette alla stessa procedura del Piano e hanno la stessa efficacia.
2. Le varianti al Piano ambientale devono in ogni caso essere basate su
una verifica complessiva dell’attuazione del Piano e
dell’assetto dell’area del Parco. Esse sono costituite da
tutti gli elementi di cui all’art. 4 e contengono in ogni caso un
aggiornamento delle analisi di cui alla lettera a) dello stesso articolo.
3. Le varianti parziali che non incidono sui criteri informatori e sulle
caratteristiche essenziali del Piano ambientale e non modificano i
contenuti di cui al comma 2 dell’art. 3, sono approvate dalla
Giunta regionale sentita la Commissione tecnica regionale competente.
Art. 8 - (Classificazione
delle aree protette).
1. Il Piano ambientale, in conformità
agli indirizzi indicati nell’articolo 9 procede alla
classificazione e perimetrazione definitiva del territorio del Parco
nelle seguenti zone:
- zone di riserva naturale generale;
- zone agro-silvo-pastorali.
Art. 9 - (Criteri per la
redazione del Piano ambientale).
1. Le riserve naturali generali sono zone
del territorio del Parco che presentano eccezionali valori
naturalistico-ambientali.
2. In tali zone l’esigenza della protezione del suolo, del
sottosuolo, della flora e della fauna prevale su ogni altra esigenza.
3. Nelle zone a riserva naturale generale il Piano ambientale determina
gli interventi necessari per la protezione dell’ambiente e per la
ricomposizione di equilibri, propri dell’ambiente.
4. Nelle zone a riserva naturale generale il Piano ambientale può
individuare:
a) zone di riserva naturale integrale che hanno la finalità di
proteggere e conservare in modo assoluto l’assetto naturalistico
dell’ambiente lasciando libero corso all’evoluzione spontanea
della natura;
b) zone di riserva naturale orientata che hanno la finalità di
orientare scientificamente l’evoluzione della natura.
5. Il Piano ambientale provvede a disciplinare le forme di accesso e gli
interventi eventualmente ammessi o necessari in rapporto alle
caratteristiche concrete delle singole aree e dei valori protetti e per
il recupero degli stessi.
6. Le zone agro-silvo-pastorali, sono caratterizzate dalla presenza di
valori naturalistico-ambientali connessi e integrati a particolari forme
colturali.
7. Il Piano ambientale favorisce la conservazione o il ripristino delle
attività compatibili con le caratteristiche naturali e ambientali
delle singole zone: in particolare sono consentiti l’utilizzo
forestale, l’alpeggio nonché le attività legate
all’escursionismo e all’alpinismo.
8. Il Piano ambientale disciplina gli interventi di regolazione e
selezione della presenza faunistica da effettuarsi alla presenza di
personale del Parco da parte di residenti debitamente autorizzati. Tale
attività è disciplinata anche in relazione alla gestione del
Parco naturale Fanes, Sennes e Braies della Provincia Autonoma di
Bolzano.
Art. 10 - (Salvaguardia).
(3)
1. Fino all’entrata in vigore del Piano ambientale e comunque per
un periodo non eccedente i tre anni dall’entrata in vigore della
presente legge, nel territorio del Parco non sono consentiti:
a) l’apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio
dell’attività agro-silvo-pastorale;
b) l’esecuzione di tagli boschivi, anche parziali a eccezione di
quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento, salvo
quanto previsto dalle successive prescrizioni;
c) la riduzione a coltura dei terreni boschivi e la conversione dei prati
alla coltura boschiva;
d) i movimenti di terreno e scavi suscettibili di alterare
l’ambiente;
e) l’apertura di nuove cave e riapertura di quelle inattive da
oltre un anno;
f) gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque;
g) la raccolta, l’asportazione, il danneggiamento della flora
spontanea e delle singolarità geologiche, paleontologiche e
mineralogiche, fatti salvi gli interventi relativi
all’attività agricola e pastorale nonché per fini di
studio regolamentati da apposita convenzione con la Comunanza delle
Regole d' Ampezzo;
h) l’uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada con
esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni
boschive e per i servizi di protezione civile e di rifornimento dei
rifugi alpini e di manutenzione delle piste da sci;
i) il sorvolo a bassa quota e l’atterraggio con aeromobili
nonché il servizio di eliski salvo che per operazioni di soccorso o
per servizio pubblico o per trasporto di materiali e merci debitamente
autorizzato;
l) l’abbandono di rifiuti e la realizzazione di discariche;
m) le recinzioni, ove non strettamente pertinenti alle abitazioni e alla
custodia del bestiame; in tali casi sono realizzate con siepi o materiali
tradizionali;
n) la costruzione di nuovi edifici;
o) l’esercizio della caccia.
2. Fino all’entrata in vigore del Piano ambientale e per un periodo
non eccedente i tre anni dall’entrata in vigore della presente
legge, si applicano le seguenti prescrizioni:
a) sono consentiti i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani
economici silvo-pastorali e le prescrizioni di massima di polizia
forestale;
b) tra gli interventi di cui alle lettere d), f) e g) del comma 1 sono
consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei
fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa
idrogeologica, nonché quelli relativi alle attività agricole e
pastorali in atto in quanto compatibili con l’ecosistema protetto;
c) le opere relative alla realizzazione o al ripristino dei muri di
contenimento e dei terrazzamenti debbono essere eseguite con materiali
naturali;
d) per le costruzioni esistenti sono ammessi la manutenzione ordinaria e
straordinaria, il restauro e la ristrutturazione, nonché il
cambiamento di destinazione d' uso limitatamente all’uso
agrituristico, con esclusione dell’ampliamento di volume;
e) è consentito l’ampliamento degli annessi rustici per una
superficie massima di 100 mq.;
g) è consentita la ricostruzione della malga “ Ra Stua ”
e l’adeguamento del relativo impianto idroelettrico di servizio;
h) sono consentiti gli interventi di regolazione e selezione della
presenza faunistica da effettuarsi alla presenza di personale del parco
da parte di residenti debitamente autorizzati;
3. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la
Comunanza delle Regole d' Ampezzo propone alla Giunta regionale per
l’approvazione, un documento con l’individuazione grafica
della rete delle strade su cui è consentito esclusivamente
l’uso dei mezzi motorizzati di cui alla lettera h) del comma 1,
nonché di mezzi di servizio pubblici; il documento è
altresì corredato di una normativa di regolamentazione
dell’accesso e del transito degli automezzi compresi i mezzi
speciali per il servizio delle piste da sci.
Titolo III
Strumenti di gestione
Art. 11 - (Adempimenti).
1. Per gli adempimenti relativi alla
gestione del Parco delle Dolomiti d' Ampezzo, la Deputazione Regoliera
assolve ai seguenti compiti:
a) delibera i regolamenti per la gestione del Parco da sottoporre
all’approvazione della Giunta regionale;
b) provvede, entro 18 mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, alla redazione del Piano ambientale in conformità al disposto
dell’
art. 5 e alla
trasmissione dello stesso alla Giunta regionale; (
5)
c) propone le varianti del Piano ambientale;
d) delibera in ordine ai bilanci preventivi e consuntivi afferenti alla
gestione del Parco;
e) adotta provvedimenti relativi al personale;
f) nomina il Direttore del Parco;
g) nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico di cui
all’art. 12.
2. Per gli adempimenti relativi alla gestione del Parco delle Dolomiti d'
Ampezzo, la Giunta esecutiva delle Regole assolve ai seguenti compiti:
a) rilascia l’autorizzazione per la raccolta della flora per scopi
scientifici o didattici;
b) predispone la cattura e l’eventuale abbattimento di animali nel
caso di fenomeni degenerativi;
d) autorizza l’attività di ricerca scientifica;
e) promuove la conoscenza dell’ambiente e attua gli interventi per
il miglioramento del medesimo;
f) propone alla Giunta regionale interventi relativi ad opere di
prevenzione ed estinzione di incendi;
g) delibera in ordine alle attività patrimoniali;
h) delibera in ordine alle convenzioni e ai contratti;
i) delibera su ogni altro atto che rientri nelle finalità della
presente legge.
3. Il Presidente della Comunanza delle Regole d' Ampezzo vigila sulla
esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati. Nei casi di
assoluta necessità ed urgenza il presidente è autorizzato a
compiere gli atti e ad adottare i provvedimenti di competenza della
giunta esecutiva che si rendono indispensabili per la tutela degli
interessi del Parco, dandone immediata notizia alla Giunta regionale.
Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e dovranno essere
sottoposti a ratifica della giunta esecutiva nella prima seduta e
comunque non oltre 20 giorni dalla loro adozione.
4. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono
esercitate dal membro della giunta esecutiva da lui delegato.
Art. 12 - (Comitato
tecnico-scientifico).
1. La Comunanza delle Regole d'Ampezzo, ai sensi dell’
art. 7 della
legge regionale 16 agosto
1984, n. 40 , si avvale di un comitato tecnico-scientifico con
funzioni consultive.
2. Tale comitato esprime parere obbligatorio sul Piano ambientale, sui
regolamenti, sui bilanci; può essere altresì sentito, su
richiesta degli organi preposti alla gestione del Parco, riguardo ad ogni
altra questione di particolare rilevanza.
3. Il comitato tecnico-scientifico è nominato entro 3 mesi dalla
stipula della convenzione e rimane in carica 5 anni. Esso è composto
da:
a) sei esperti, di cui due nominati su terne proposte dalle principali
Associazioni protezionistiche operanti nell’area del Parco, nelle
seguenti discipline: geografia, geologia, botanica, zoologia, scienze
forestali e agrarie, progettazione ambientale;
b) tre esperti designati dalla Giunta regionale tra i funzionari
regionali competenti per materia;
c) il direttore del Parco.
4. Presidente del comitato tecnico-scientifico è il presidente della
Comunanza Regoliera o un suo delegato.
5. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente della Comunanza
Regoliera.
6. Ai membri del comitato tecnico-scientifico possono essere riconosciute
le indennità e il rimborso delle spese nella misura massima
stabilita dalla
legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 13 - (Personale).
1. Per le necessità della gestione del Parco la Comunanza delle
Regole d' Ampezzo opera con il proprio personale adeguando la propria
pianta organica in modo tale da assicurare la presenza di idonee
specializzazioni tecniche e amministrative; può avvalersi
altresì previa stipula di apposita convenzione, di personale
comandato dalla Regione o da altri enti territoriali.
2. La Comunanza delle Regole d' Ampezzo può inoltre stipulare
convenzioni con associazioni protezionistiche o culturali e cooperative
di servizi per lo svolgimento di attività di guida ecologica e altre
attività di servizio al Parco.
Art. 14 - (Il direttore del
Parco).
1. Il direttore del Parco è scelto tra persone di provata
qualificazione tecnico-scientifica ed esperienza professionale nel
settore della tutela e della valorizzazione dell’ambiente e del
territorio.
2. Della decisione di nominare il direttore del Parco è data ampia
pubblicità nelle forme e nei modi a ciò idonei.
3. Il direttore del Parco:
a) sovraintende all’elaborazione del Piano ambientale, delle sue
varianti e cura la concreta attuazione delle prescrizioni e previsioni
contenute nel Piano ambientale;
b) sovraintende all’organizzazione e all’utilizzazione del
personale con particolare riferimento a quello impiegato allo svolgimento
delle attività tecniche;
c) provvede a far conoscere i vincoli e i divieti, le prescrizioni e le
disposizioni di legge e regolamentari.
Art. 15 - (Vigilanza).
1. La Comunanza delle Regole d' Ampezzo vigila con il proprio personale
all’uopo incaricato sull’applicazione della presente legge e
di ogni altra disposizione conseguente.
2. Per l’adempimento dei compiti di vigilanza può essere anche
utilizzato, mediante accordi, personale del comune e della provincia
interessati al territorio del Parco, nonché delle strutture tecniche
regionali e del corpo forestale dello Stato. Può inoltre essere
utilizzato, mediante apposite convenzioni, personale indicato da enti e
associazioni con fine istituzionale di protezione della natura, avente i
necessari requisiti.
3. Il personale di vigilanza provvede all’accertamento, alla
contestazione e alla notificazione delle infrazioni, redigendo i relativi
processi verbali e il rapporto ai sensi degli articoli da 13 a 17 della
legge 27 novembre 1981, n. 689.
4. Nei casi in cui l’infrazione ha provocato un danno o un'
alterazione ambientale, l’obbligo di rapporto sussiste anche se sia
avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa
pecuniaria.
5. Qualora il personale preposto alla vigilanza constati la violazione di
prescrizioni di competenza di altre autorità amministrative,
provvede ad informarne tempestivamente l’autorità competente.
6. Il direttore del Parco redige annualmente un rapporto sulle infrazioni
rilevate.
Art. 16 - (Sanzioni).
1. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi
le prescrizioni della presente legge, del Piano ambientale, dei
regolamenti del Parco, nonché delle misure di salvaguardia, è
applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire
1.000.000, fermo restando l’obbligo della restituzione in pristino.
Nei seguenti casi le sanzioni amministrative pecuniarie sono così
determinate:
a) da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 e la revoca della licenza per
l’uccisione di capo di fauna selvatica soggetta a protezione in
base a leggi statali e regionali;
b) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per l’estirpazione o per
l’abbattimento di ogni specie forestale soggetta a protezione in
base a leggi regionali o statali;
c) da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per la realizzazione di ogni opera
o intervento di trasformazione geomorfologica, ivi compresi gli
sbancamenti e i movimenti di terra, l’apertura di cave o di
discariche di rifiuti, nonché per la realizzazione di attività
edilizie e impiantistiche, ivi compresa l’apertura di strade, in
difformità dalle norme di salvaguardia, dal Piano ambientale e dai
regolamenti;
d) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la circolazione con mezzi
motorizzati in percorsi fuori strada o comunque in zone precluse alla
circolazione di tali mezzi. In caso di reiterazione dell’infrazione
è comminata la confisca del mezzo servito per commettere
l’infrazione.
2. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti alla
Comunanza delle Regole d' Ampezzo fatta salva l’introitazione delle
spese sostenute per l’irrogazione.
3. Nei casi previsti dal comma 1, lettere a), b) e c) è comminata la
confisca dei vegetali e degli altri beni rimossi o asportati, degli
animali catturati o uccisi, dei macchinari e degli attrezzi che sono
serviti a commettere la violazione.
4. Le sanzioni sono comminate dal Sindaco del Comune di Cortina d'
Ampezzo, con applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981,
n. 689.
Art. 17 - (Controlli).
1. Per il caso di omessa o ritardata
adozione di un atto dovuto da parte dell’organo competente, il
Presidente della Giunta regionale, previa diffida, provvede alla nomina
di un commissario ad acta.
2. La Deputazione regoliera all'inizio di ogni esercizio finanziario,
trasmette alla Giunta regionale una relazione programmatica nella quale
sono indicati gli interventi che si intendono realizzare e i piani di
spesa previsti per la gestione del parco. (
6)
3. A chiusura dell'esercizio finanziario la Deputazione regoliera invia
alla Giunta regionale un documentato rendiconto per le somme a qualsiasi
titolo ottenute in assegnazione dalla Regione, nonchè per tutte le
altre entrate e spese derivanti dalla gestione del parco. I piani di
spesa di cui al comma 2 e i relativi rendiconti debbono trovare riscontro
nel bilancio della Deputazione regoliera. (
7)
Art. 18 - (Finanziamento del
Parco).
1. La Comunanza delle Regole d' Ampezzo
provvede alla copertura delle spese necessarie oltre che con risorse
proprie, mediante:
a) trasferimenti della Regione;
b) contribuzioni da parte di soggetti pubblici e privati operanti
nell’area del Parco;
c) proventi riscossi per l’attività o servizi svolti;
d) proventi delle sanzioni;
e) eventuali rendite patrimoniali.
Art. 19 - (Convenzione).
1. La convenzione di cui all’
art. 1, comma 3, deve essere stipulata entro 90 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge e deve indicare i
criteri di gestione e di regolamentazione del territorio del Parco nel
rispetto di quanto stabilito dalla presente legge.
2. La convenzione può essere modificata a seguito
dell’approvazione del Piano ambientale e comunque ogni qualvolta si
renda necessario per il più adeguato svolgimento delle attività
del Parco.
3. Lo schema della convenzione è approvato dalla Giunta regionale.
4. La convenzione prevede altresì l’impegno della Comunanza di
adeguare entro 12 mesi dalla data della stipula il proprio ordinamento in
modo da garantire lo status di regoliere senza distinzione di sesso.
Art. 20 - (Norma
finanziaria).
1. Il contributo iniziale per le spese di
primo impianto, di cui all’
art. 28 della
legge regionale 16
agosto 1984, n. 40 , è determinato nella misura di lire
1.000.000.000, comprensivo degli oneri relativi alla redazione del Piano
Ambientale. (
8)
2. Alla copertura della spesa di cui al precedente comma si provvede
mediante l’utilizzo di pari importo dei fondi già stanziati
sul capitolo 51052 " Contributi agli enti di gestione dei parchi naturali
" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per
l’esercizio finanziario 1990.
3. Per le spese di gestione del parco è assegnato un contributo di
lire 500.000.000, utilizzando i fondi stanziati al capitolo 51050 "
Contributi annuali agli enti di gestione di parchi naturali " dello stato
di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio
finanziario 1990.
Art. 21 - (Norma
finale).
Note
(
1) Si omette la planimetria
allegata.
(
3) Le misure di salvaguardia si
applicano sino all'entrata in vigore del piano ambientale e comunque per
un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della legge
stessa. Vedi art. 5, comma 1,
legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 .
(
5) Il termine per la redazione
del piano ambientale del Parco da parte dell'ente gestore e per la sua
trasmissione alla Giunta regionale per la susseguente adozione è
prorogato al 31 marzo 1994. Vedi art. 5, comma 3,
legge regionale 26 gennaio 1994, n.
11 .
SOMMARIO