Legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 (BUR n. 9/1993)
Legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 (BUR n. 9/1993) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO
GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE
FINANZIARIA 1993)
Art. 1 Rifinanziamenti.
Art. 2 Organizzazione e
funzionamento del Comitato regionale di controllo.
Art. 3 Modificazioni alla
legge regionale 8
maggio 1989, n. 14 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto".
Art. 4 Deleghe alle
Province.
1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di
funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla legge 8
giugno 1990, n. 142, il finanziamento da parte della Regione delle
funzioni delegate alle Province è effettuato, per l'anno 1993, con
gli stessi criteri e modalità di cui all'
art. 6 della
legge regionale 16 gennaio
1990, n. 4 (cap. 4100).
Art. 5 Interventi regionali di
politica del lavoro.
Art. 6 Spese tramite organi
esterni.
1. La facoltà prevista dall'
art. 95/bis della
legge regionale 9
dicembre 1977, n. 72 , modificata con
legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 ,
di affidare la liquidazione e il pagamento di spese a organi esterni alla
Regione è sospesa per l'anno 1993. (
6)
2. Sono fatte salve le procedure previste dall'art. 95/bis medesimo e dal
relativo regolamento in ordine all'utilizzo e all'estinzione degli ordini
di accreditamento emessi a tutto il 31 dicembre 1992.
Art. 7 Revisione criteri di
ripartizione del fondo sanitario regionale
Art. 8 Riorganizzazione
ospedaliera pubblica e privata convenzionata.
1. omissis (
8)
2. omissis (
9)
3. omissis (
10)
5. omissis (
12)
6. I ricoverati in posti letto a destinazione non ospedaliera sono tenuti
ad un concorso giornaliero di partecipazione alla spesa, nella misura
determinata con provvedimento della Giunta regionale.
Art. 9 Ridefinizione rapporti
ospedalità privata.
1. In attesa dell'introduzione di sistemi di remunerazione per caso
trattato o per raggruppamenti omogenei di diagnosi, il corrispettivo
dovuto alle strutture private di ricovero viene determinato in via
sperimentale ed a decorrere dall'1 marzo 1993, per trattamenti in regime
di ricovero, compensati a diaria per giornata effettiva di ricovero, con
predeterminazione delle giornate di degenza, che costituiscono tetto
massimo della durata della degenza, da individuarsi con provvedimento
della Giunta regionale, sentite le associazione di categoria.
2. Le prestazioni di ricovero ospedaliero, in regime di degenza e di
spedalizzazione diurna, nonchè le prestazioni specialistiche, fruite
in forma indiretta sono ammesse in via del tutto eccezionale, quando non
altrimenti ottenibili tempestivamente e in forma adeguata in struttura
pubblica o convenzionata, anche di altra Unità locale socio
sanitaria della Regione.
3. La Giunta regionale annualmente delibera la misura omnicomprensiva
dell'importo, a carico del fondo sanitario, del concorso finanziario
sulle spese di degenza e assistenza medica riconosciute e regolarmente
documentate, direttamente sostenute dall'avente diritto.
Art. 10 Regolamentazione
assistenza sanitaria specialistica.
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, le Unità locali socio sanitarie
provvedono a rideterminare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, il fabbisogno di attività specialistiche
ambulatoriali convenzionate per assicurare i livelli uniformi di
assistenza. La rideterminazione del fabbisogno di attività
specialistiche ambulatoriali è effettuata nel rispetto dei criteri
di:
a) massima valorizzazione dei servizi ambulatoriali direttamente gestiti
e di utilizzo produttivo delle strumentazioni;
b) dislocazione territoriale dei presidi pubblici e privati per un
agevole accesso dell'utenza, anche in ragione della densità della
popolazione;
c) tempi massimi garantiti tra la richiesta, l'effettuazione e la
refertazione delle prestazioni nonchè degli orari di apertura al
pubblico, per appuntamenti, prestazioni e ritiro referti. (
13)
2. Contestualmente le Unità locali socio sanitarie provvedono ad una
revisione generale delle ore e dei turni degli specialisti ambulatoriali
convenzionati ed in particolare nella specialità ove il
ridimensionamento delle strutture comporta disponibilità di risorse
di personale dipendente e propongono le ore di attività necessarie,
da attribuirsi ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati,
operanti nei poliambulatori territoriali, in funzione della tipologia
delle prestazioni programmate.
3. Per l'anno 1993 non possono essere proposte, se non in casi
eccezionali, attribuzione di turni ed ore di attività di detti
medici specialisti ambulatoriali, anche se in sostituzione temporanea.
4. In attesa dell'adozione dei provvedimenti necessari per
l'instaurazione di nuovi rapporti di cui all'articolo 8, comma 5, decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i rapporti di convenzione in atto,
ai sensi degli articoli 44 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con
medici specialistici, con istituzioni sanitarie private, gestite da
persone fisiche e da società, disciplinati dagli accordi collettivi
nazionali resi esecutivi con DPR 28 marzo 1987, n. 119 e n. 120 o
comunque stipulate con istituzioni sanitarie private, con provvedimento
dell'Unità locale socio sanitaria, per l'erogazione di prestazioni
specialistiche, diagnostiche e terapeutiche ambulatoriali, sono
ridefiniti, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
con provvedimento dell'Unità locale socio sanitaria, per branche e
prestazioni di cui al decreto del Ministro della Sanità 7 novembre
1991, nel limite di un budget finanziario predeterminato. La
rideterminazione del fabbisogno e la conseguente ridefinizione dei
rapporti di convenzione, per le prestazioni di più ampia diffusione,
potranno in via eccezionale, derogare al vincolo dato dalla lettera c)
segnata a margine delle prestazioni di cui al decreto ministeriale 7
novembre 1991. Analoga rideterminazione del fabbisogno e la conseguente
ridefinizione dei rapporti di convenzione saranno attuati anche per le
prestazioni ad alto contenuto tecnologico. (
14)
4bis. Qualora, entro il 31 dicembre 1993, non si sia provveduto agli
adempimenti previsti ai commi 1 e 4, le convenzioni decadono. (
15)
Art. 11 Norme in materia di
assistenza medica di base e farmaceutica.
1. Per l'anno 1993 la Giunta regionale, con proprio provvedimento e
sentite le associazioni sindacali più rappresentative a livello
regionale, definisce le iniziative da adottare nei rapporti di
convenzione con i medici di medicina generale e medici specialisti
pediatri di libera scelta per l'introduzione di un budget di riferimento
della spesa farmaceutica e per il monitoraggio delle spese indotte,
nonchè per la definizione di protocolli diagnosticoterapeutici di
riferimento nei rapporti con i presidi dell'Unità locale socio
sanitaria, ospedaliero e polispecialistico, e con i servizi territoriali.
2. Le Unità locali socio sanitarie provvedono al ridimensionamento
del numero dei punti in atto del servizio di guardia medica festiva e
notturna, sulla base della rilevazione dei dati statistici di
attività e di costo in relazione ai parametri medi regionali e
tenendo conto delle implicazioni operative e di attività conseguenti
all'attivazione dei servizi di urgenza ed emergenza medica.
3. L'istituzione di servizi di assistenza medica ai turisti, è
consentita previa autorizzazione dell'Unità locale socio sanitaria e
a tariffe predeterminate dalla stessa solo prevedendo il pagamento delle
prestazioni da parte degli utenti e senza aggravio alle Unità locali
socio sanitarie.
4. (Comma coinvolto da rinvio governativo per il quale non può farsi
luogo a promulgazione e pubblicazione)
5. (Idem comma 4)
6. (Idem comma 4)
7. La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce le
modalità ed impartisce le direttive per la verifica ed i controlli
sulle prestazioni protesiche e di assistenza integrativa.
Art. 12 Istituzione
dell'osservatorio regionale dei prezzi e delle tecnologie in
sanità.
1. E' istituito l'osservatorio regionale dei prezzi e delle tecnologie in
sanità, cui le Unità locali socio sanitarie devono fornire le
informazioni secondo metodologie e indirizzi definiti con provvedimento
della Giunta Regionale, a supporto di più efficienti ed efficaci
scelte gestionali.
2. E' istituita inoltre una Commissione regionale per lo snellimento
burocratico delle attività sanitarie con il compito di studiare e
proporre modi organizzativi più agili, di facile accesso ai servizi,
di loro migliore funzionalità, di taglio di inutili procedure
burocratiche e di risparmio di risorse.
Art. 13 Revisione compensi
attività di controllo, vigilanza e di commissario ad acta
1. La Giunta regionale, ai fini della qualificazione e della
razionalizzazione delle funzioni, dei compiti e delle spese connesse agli
incarichi e alle attività di controllo, vigilanza, ispezione,
nonchè di commissario ad acta previste dalle leggi regionali
vigenti, presenta al Consiglio regionale, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, una specifica proposta di
regolamentazione della funzione ispettiva.
Art. 14 Ridefinizione tariffe
attività libero professionale dei medici e dei veterinari.
1. La quota spettante all'Amministrazione sulle prestazioni rese in
attività libero professionale dai medici e dai veterinari delle
Unità locali socio sanitarie, restando invariata la quota spettante
ai medesimi, è raddoppiata.
Art. 15 Fondo Sociale.
Art. 17 Concorso finanziario
utenti servizi sociosanitari.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad impartire ai Comuni
direttive riguardanti le modalità e la misura del concorso
finanziario degli utenti dei servizi sociosanitari, con particolare
riferimento ai servizi domiciliari, a quelli diurni e residenziali.
Art. 18 Raccolta differenziata
dei rifiuti solidi urbani.
Art. 19 Energia.
1. Nell'ambito delle finalità della
legge regionale 22 gennaio 1987, n. 2
"Contributi della Regione per la metanizzazione", la Giunta regionale
è autorizzata a finanziare programmi di metanizzazione di cui
all'art. 2 della medesima legge anche sotto forma di:
Art. 20 Trasporti.
Art. 21 Trasporto pubblico
locale.
Art. 22 Alienazione di beni
immobili.
Art. 23 Incentivazione
turistico ricettiva.
Art. 24 Piani urbanistici.
1. Il termine di cui all'art. 14 della
legge regionale 14 settembre 1989, n. 32
, è prorogato al 31 ottobre 1993. (
23)
2. Entro il termine di cui al comma 1, i Comuni assegnatari di contributi
ai sensi della
legge regionale 5 settembre 1984, n. 48 ,
art. 12;
2 aprile 1985,
n. 30, art. 15;
28
gennaio 1986, n. 5, artt. 6 e 7;
24 febbraio 1987, n. 6, art. 5;
6 settembre 1988, n. 43,
art. 8, devono adottare lo strumento urbanistico per cui è stato
concesso il finanziamento a pena di decadenza del contributo stesso con
obbligo di restituzione della parte erogata.
Art. 25 Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge é dichiarata urgente ai sensi dell'
art. 44 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
Note
(
2) Tabella non riportata, vedi
B.U.R. 9/1993
(
18) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
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