Legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 (BUR n. 33/1994)
Legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 (BUR n. 33/1994) [sommario] [RTF]
NORME PER LA
TUTELA, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'APICOLTURA (1)
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione, con la presente legge, promuove lo sviluppo e la
valorizzazione dell'apicoltura, intesa anche come strumento per il
miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole e la
valorizzazione degli ecosistemi naturali, al fine della tutela del
patrimonio apistico e della profilassi delle malattie delle api.
2. L'apicoltura è attività agricola e si inquadra
nell'economia agricola regionale, contribuendo alla conservazione
dell'ambiente e alla valorizzazione dei prodotti dell'alveare.
Art. 2 - Interventi per lo
sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura. (2)
1. La Regione del Veneto, al fine di favorire l’incremento
dell’apicoltura, promuove l’inserimento di specie vegetali di
interesse apistico nei programmi di rimboschimento, negli interventi per
la difesa del suolo e nelle azioni di sviluppo delle colture officinali
mellifere.
2. La Giunta regionale, per le finalità di cui all’articolo 1,
favorisce la politica di aggregazione dei prodotti e dei produttori
promuovendo ed incentivando le forme associate, nell’ambito della
programmazione, per il settore dell’apicoltura, sentita la Consulta
regionale per l’apicoltura di cui all’articolo 5.
3. La Giunta regionale in coerenza con la programmazione di cui al comma
2 può concedere:
a) agli apicoltori, singoli o associati, aiuti agli investimenti;
b) alle forme associate di cui all’articolo 2 bis, comma 1, lettera
i), ed al Centro regionale per l’apicoltura di cui
all’articolo 4, aiuti per prestazioni di assistenza tecnica;
c) al Centro regionale per l’apicoltura di cui all’articolo
4, aiuti alla ricerca per lo sviluppo del settore apistico.
4. Gli aiuti di cui ai commi 2, 3 vengono concessi, nel rispetto della
disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, previa
notifica, esenzione o applicazione del regime de minimis, sulla base di
criteri e modalità di erogazione definiti dalla Giunta regionale.
Art. 2 bis - Definizioni.
(3)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) arnia: un contenitore per api;
b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
c) apiario: un insieme unitario di alveari;
d) postazione: il sito di un apiario;
d bis) movimentazione di api e alveari: ogni spostamento degli stessi da
un sito ad altra localizzazione, sia per fini produttivi che per fini
funzionali all’attività apistica e alla sopravvivenza delle
api; (
4)
e) nomadismo: forma di conduzione dell'allevamento apistico ai fini
dell'incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti
dell'apiario nel corso dell'anno;
f) apicoltore: chiunque detenga e conduca alveari;
g) imprenditore apistico: chiunque detenga e conduca alveari ai sensi
dell'articolo 2135 del codice civile;
h) apicoltore professionista: chiunque esercita l'attività, di cui
alla lettera g), a titolo professionale;
i) forme associate:
1) le organizzazioni di apicoltori produttori riconosciute ai sensi
dell’articolo 44 della
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive
modificazioni;
2) le associazioni di apicoltori costituite con atto pubblico nonché
le cooperative di apicoltori e loro consorzi di cui all’articolo
2602 e seguenti del codice civile, con almeno cento soci e che detengano
complessivamente almeno seicentocinquanta alveari regolarmente
denunciati;
3) i consorzi di tutela del settore apistico. (
5)
Art. 3 - Tutela sanitaria del
patrimonio apistico.
1. Le ULSS, avvalendosi dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale delle Venezie ed in collaborazione con i
tecnici apistici delle forme associate di cui all’articolo 2 bis,
diffondono le norme tecniche per la cura e la profilassi delle malattie
delle api e promuovono sistematici accertamenti sanitari adottando le
misure di polizia veterinaria a norma delle vigenti leggi e regolamenti.
(
6)
2. La Giunta regionale adotta piani di intervento volti alla
tutela del patrimonio apistico,(
7) profilassi ed alla cura di malattie, predisposti
dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, anche (
8) su indicazione delle forme associate
di cui all’articolo 2 bis. (
9)
Art. 4 - Centro regionale per
l'apicoltura. (10)
1. La Giunta regionale istituisce presso l’Istituto zooprofilattico
sperimentale delle Venezie, il Centro regionale per l’apicoltura
con compiti di:
a) studio e profilassi delle malattie e degli aggressori delle api;
b) attuazione di analisi chimiche, fisiche e polliniche per la
valorizzazione dei prodotti dell’alveare, anche svolta in
collaborazione con i laboratori specializzati già esistenti;
c) sperimentazione e promozione delle moderne tecniche di allevamento e
di gestione sanitaria dell’apiario;
d) formazione e aggiornamento dei tecnici apistici di cui
all’articolo 6;
e) formazione e aggiornamento degli operatori delle aziende ULSS e della
struttura regionale, competenti in materia veterinaria;
f) supporto tecnico-scientifico nella definizione dei piani di intervento
di cui all’articolo 3, comma 2.
Art. 5 - Consulta regionale
per l'apicoltura. (11)
1. E' istituita, presso la Giunta regionale, la consulta regionale
per l'apicoltura.
2. La Consulta è composta da:
a) il direttore della struttura regionale competente nel settore
dell’agricoltura per la materia dell’apicoltura;
b) il direttore della struttura regionale competente nel settore della
sanità in materia veterinaria;
c) il direttore generale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale
delle Venezie;
d) il responsabile del Centro regionale per l’apicoltura;
e) un rappresentante delle organizzazioni professionali del settore
agricolo rappresentate nel Tavolo verde previsto dall’articolo 3
della
legge
regionale 9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di
sviluppo agricolo” nominato dalle medesime;
f) quattro rappresentanti delle forme associate di cui all’articolo
2 bis, più rappresentative a livello regionale. (
12)
3. La segreteria della consulta è assicurata da un
funzionario della struttura regionale competente nel settore
dell’agricoltura per la materia dell’apicoltura. (
13)
4. I componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2
possono essere rappresentati da un funzionario della stessa struttura a
ciò espressamente delegato.
4 bis. Le organizzazioni professionali del settore agricolo di cui
al comma 2, lettera e) designano un rappresentante supplente
nell’ipotesi in cui il rappresentante designato sia impossibilitato
a partecipare ai lavori della Consulta. Con il provvedimento di nomina
dei componenti della Consulta sono individuati i componenti supplenti dei
rappresentanti di cui al comma 2, lettera f). (
14)
4 ter. Ciascun partecipante alla Consulta regionale per
l’apicoltura può farsi assistere da una persona dotata di
particolare competenza sugli argomenti all’ordine del giorno.
(
15)
5. La consulta esprime pareri, su richiesta della Giunta
regionale, sull'applicazione della presente legge e delle altre norme in
materia di apicoltura. (
16)
Art. 6 - Registro dei tecnici
apistici.
1. Presso la Giunta regionale è
istituito il registro in cui vengono iscritti, secondo le modalità
stabilite dalla stessa Giunta regionale, i tecnici apistici, i cui
nominativi sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione del
Veneto. (
17)
2. I tecnici apistici, iscritti nel registro di cui al comma 1,
collaborano con le ULSS e l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle
Venezie, alla diffusione delle norme di allevamento e profilassi.
Art. 7 - Denuncia alveari.
1. Chiunque detenga, a qualsiasi
titolo, apiari ed alveari deve farne denuncia secondo le disposizioni
previste dalla normativa nazionale.
2. Fatte salve le eventuali misure di restrizione disposte
dall’autorità sanitaria competente a seguito di focolai di
malattie infettive o altri eventi che possono compromettere la salute
delle api e la salubrità dei prodotti dell’alveare, le
movimentazioni di api e alveari all’interno del territorio
regionale, così come previsto dalla normativa nazionale, devono
avvenire tramite compilazione, da parte del proprietario o detentore, o
persona da essi delegata, del documento di accompagnamento previsto
dall’anagrafe apistica nazionale.
3. Le movimentazioni di api e alveari provenienti da altre regioni
devono:
a) essere comunicate, almeno 48 ore prima, alla competente azienda ULSS
di destinazione con indicazione del comune di provenienza e del comune di
destinazione;
b) essere accompagnate da certificazione sanitaria di origine, prevista
dall’anagrafe apistica, rilasciata dalla competente autorità
sanitaria in data non anteriore a sette giorni dallo spostamento, che va
inoltrata alle aziende ULSS di cui alla lettera a).
4. La Giunta regionale definisce ulteriori procedure e
modalità relative alle movimentazioni di api all’interno del
territorio regionale, sentita la Consulta regionale per
l’apicoltura di cui all’articolo 5. (
18)
Art. 8 - Denuncia delle
malattie delle api.
1. È fatto obbligo a chiunque
possiede o detiene alveari di denunciare alla ULSS competente per
territorio, le malattie diffusive accertate o sospette, come previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320
“Regolamento di polizia veterinaria” e successive modifiche.
1 bis. Chiunque possiede o detiene alveari è tenuto a
comunicare alla azienda ULSS competente per territorio i casi di moria o
di spopolamento degli alveari, con le modalità previste dalle linee
guida ministeriali. (
19)
2. A seguito della denuncia le aziende ULSS possono, anche con la
collaborazione dei tecnici apistici delle forme associate di cui
all’articolo 2 bis, provvedere (
20) ai prelievi per gli accertamenti diagnostici e, se
necessario, all’applicazione delle misure di polizia veterinaria.
(
21)
Art. 9 - Prescrizioni e
divieti. Distanza degli apiari. (22)
1. Non possono essere esposti e lasciati alla portata delle api il
miele, i favi ed i melari infetti o supposti tali. E' vietato alienare
alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o supposti tali.
2. È vietato fare esperimenti su api vive con materiale
patogeno, medicinali e sostanze farmacologicamente attive, salvo che gli
stessi siano effettuati da parte di istituti di ricerca o ditte private
nel rispetto della normativa vigente, utilizzando, se necessario,
impianti idonei ad evitare la diffusione di agenti patogeni
nell’ambiente. (
23)
4. Sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari tossici
per le api e gli insetti pronubi sulle colture arboree, arbustive,
erbacee, ornamentali durante la fioritura, la secrezione di sostanze
extrafloreali o in presenza di fioriture spontanee di piante infestanti.
Tali trattamenti sono ammessi successivamente allo sfalcio con
eliminazione del cotico erboso o sua completa essicazione. In ogni caso
tutti i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle specifiche
modalità d’uso. (
25)
4 bis. Ogni sospetto caso di avvelenamento è tempestivamente
segnalato al dipartimento di prevenzione dell’azienda ULSS, che
espleta i sopralluoghi e gli accertamenti necessari ad individuare la
causa e i responsabili dell’avvelenamento. (
26)
5. Le distanze degli apiari sono disciplinate nell’articolo
896 bis del codice civile. (
27)
7. I proprietari non possono lasciare abbandonati i loro alveari;
l'autorità sanitaria, ove si renda necessario, può procedere
alla loro distruzione.
Art. 9 bis – Anagrafe
degli alveari.
Art. 10 - Vigilanza.
1. Le funzioni di vigilanza sull'apicoltura ai fini della presente
legge, sono esercitate dall'ULSS competente per territorio, a mezzo del
servizio ispettivo di cui alla
legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 e
successive modificazioni, dagli organi di polizia urbana, dagli agenti
del Corpo forestale dello Stato.
2. All'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge ed
all'irrogazione delle relative sanzioni si applica la legge 24 novembre
1981, n. 689 e la
legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e
successive modificazioni.
Art. 11 - Sanzioni.
1. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 7
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
250,00 a euro 550,00. (
30)
2. Chiunque non adempie all'obbligo previsto dall'articolo 8,
comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 400.000 a lire 1.000.000.
3. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 (
31) dell'articolo 9 si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire
1.200.000.
4. Per la violazione di cui al comma 5 dell'articolo 9 si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a
lire 150.000.
5. Per la violazione di cui al comma 7 dell'articolo 9 si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 400.000 a
lire 1.000.000.
Art. 12 - Disposizioni
esecutive di attuazione.
1. La Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, ai sensi della lettera g) dell'
articolo 32 dello
Statuto, emana disposizioni esecutive di attuazione della presente legge.
Art. 13 - Abrogazioni di
norme.
1. Sono abrogati:
Art. 14 - Norma
transitoria.
1. Ai programmi presentati dalle associazioni di apicoltori e
dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie per l'anno 1993
e l'anno 1994, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle leggi
regionali
5 novembre
1979, n. 87 e
7
dicembre 1982, n. 41. (
32)
Art. 15 - Norma
finanziaria.
Note
(
6) Comma modificato da comma 1
art. 54 della
legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “i tecnici
apistici delle associazioni” con le parole “i tecnici
apistici delle forme associate di cui all’articolo 2 bis”.
(
7) Comma modificato da comma 1
art. 3
legge
regionale 6 dicembre 2017, n. 41 che ha sostituito le parole
“approva piani di intervento straordinario volti” con le
parole “adotta piani di intervento volti alla tutela del patrimonio
apistico,”.
(
9) Comma modificato da comma 2
dell’art. 54 della
legge regionale 25 luglio 2008, n. 9
sostituendo le parole “su indicazione delle associazioni” con
le parole “su indicazione delle forme associate di cui
all’articolo 2 bis”.
(
11) Vedi anche
l’articolo 12 della
legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41 ai
sensi del quale: “Art. 12 - Norma transitoria. 1. I membri della
Consulta regionale per l’apicoltura nominati alla data di entrata
in vigore della presente legge rimangono in carica fino alla naturale
scadenza. La composizione della Consulta è integrata con i
componenti o i loro supplenti, nominati ai sensi dell’articolo 5,
comma 2, lettere e) ed f), della
legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 ,
come modificato dalla presente legge.”.
(
13) Comma modificato da comma
2 art. 5
legge
regionale 6 dicembre 2017, n. 41 che ha sostituito le parole
“del dipartimento per l’agricoltura e i rapporti con la
CEE” con le parole “della struttura regionale competente nel
settore dell’agricoltura per la materia
dell’apicoltura”.
(
20) Comma modificato da comma
2 art. 8
legge
regionale 6 dicembre 2017, n. 41 che ha sostituito le parole “,
le ULSS, con la collaborazione dei tecnici apistici delle forme associate
di cui all’articolo 2 bis, provvedono” con le parole
“le aziende ULSS possono, anche con la collaborazione dei tecnici
apistici delle forme associate di cui all’articolo 2 bis,
provvedere”.
(
33) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
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