Legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 (BUR n. 65/1997)
Legge regionale 8 agosto 1997, n. 31 (BUR n. 65/1997) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI IN
TEMA DI ORDINAMENTO DEL PERSONALE REGIONALE (1)
TITOLO I
Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 1 - Contratto individuale
di lavoro.
1. Il rapporto individuale di lavoro si costituisce con la
sottoscrizione del contratto, da stipularsi anteriormente all'immissione
in servizio, in conformità alla disciplina prevista, anche per
quanto concerne il periodo di prova, dal contratto collettivo nazionale
di lavoro (CCNL).
2. Qualora non sia possibile la preventiva acquisizione dei
documenti prescritti dalla legge, il contratto è stipulato con
riserva di acquisizione dei medesimi entro il primo mese di servizio.
Art. 2 - Accesso all'impiego
regionale.
1. L'assunzione agli impieghi nell'amministrazione regionale
avviene:
a) per concorso pubblico per esami, per titoli, per titoli ed esami, per
corso-concorso mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento
della professionalità richiesta;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento
presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro per le qualifiche e
profili per le quali è richiesto il solo requisito della scuola
dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti
per specifiche professionalità;
c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste del
collocamento formate dagli appartenenti alle categorie protette di cui al
Titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Ferme restando le modalità di accesso di cui al comma 1 e
le disposizioni generali di cui agli articoli 2, 5 e 6 del DPR 9 maggio
1994, n. 487, con provvedimento della Giunta regionale, sono
disciplinati:
a) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di presentazione
delle domande e di svolgimento delle prove concorsuali, anche con
riguardo agli adempimenti dei concorrenti;
b) la disciplina della composizione e degli adempimenti delle commissioni
esaminatrici;
c) le procedure concorsuali fino alla trasmissione della graduatoria di
merito all'organo competente all'approvazione;
d) le modalità per le assunzioni a tempo determinato.
3. Il numero dei posti da mettere a concorso per ciascuna
qualifica funzionale viene determinato nell'ambito dei posti disponibili.
Per posti disponibili s'intendono sia quelli vacanti alla data del bando
sia quelli che risulteranno tali entro un anno dalla data di approvazione
del medesimo.
4. La Giunta regionale predispone, con cadenza annuale o biennale,
un piano di assunzioni definendo i posti da ricoprire distinti per
qualifica e profilo professionale. Nell’ambito del piano in
questione la Giunta regionale può stabilire di coprire i posti
mediante l’indizione di concorsi pubblici con riserva secondo
quanto previsto dall’articolo 6 oppure, nel rispetto delle medesime
percentuali ivi previste, può stabilire di indire concorsi interni e
contestuali concorsi pubblici senza riserva per il personale regionale.
Nel caso in cui nessuno dei candidati del concorso interno risulti idoneo
i relativi posti vanno in aumento ai posti disponibili per il concorso
pubblico.
5. Nella fase di prima attuazione e comunque non oltre tre anni
dall’entrata in vigore della presente legge, ai concorsi e
selezioni di cui al comma 4 è ammessa la partecipazione del
personale regionale di ruolo in possesso dei requisiti previsti
dall’articolo 6, commi 8 e 9, della presente legge. È
altresì ammessa la partecipazione, con diritto alla riserva, del
personale regionale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale
ulteriormente inferiore, con un’anzianità di servizio di
almeno cinque anni nella qualifica medesima ed in possesso del titolo di
studio richiesto per il posto messo a concorso.
Art. 3 - Rapporto di lavoro a
tempo determinato e a tempo parziale.
1. La Regione, fatto salvo quanto
previsto dalla
legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 ,
può procedere, nei limiti e con le modalità previste dal CCNL
ad assunzioni a tempo determinato sino ad un contingente massimo non
superiore al cinque per cento dell’organico generale per i casi
previsti dall’articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g),
del CCNL del Comparto Regioni Autonomie locali del 14 settembre 2000.
(
2)
2. Il rapporto di lavoro a tempo determinato si costituisce con la
sottoscrizione del relativo contratto.
3. La Regione nel quadro della vigente disciplina legislativa e
contrattuale e secondo criteri generali approvati dalla Giunta regionale,
può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale o trasformare, su
richiesta dei dipendenti, rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a
tempo parziale.
Art. 4 - Concorsi unici e
concorsi circoscrizionali. (3)
1. La Giunta regionale, previa intesa anche ai fini della
ripartizione della spesa con gli enti strumentali o dipendenti dalla
Regione, nonché con gli Enti locali del Veneto e i loro Consorzi
può deliberare di assumere personale mediante ricorso alle
graduatorie di concorsi unici espletati da un'unica amministrazione.
2. Le modalità di svolgimento del concorso unico ed i criteri
per l'assegnazione del personale vincitore sono stabiliti dalla Giunta
regionale in conformità all'intesa di cui al comma 1.
3. Allo scopo di agevolare il reclutamento di personale e la sua
piena utilizzazione nelle sedi di assegnazione, i concorsi possono essere
banditi anche su base provinciale, salva la facoltà di
partecipazione per tutti i cittadini.
4. Ove il numero dei candidati al concorso lo renda necessario, le
prove di esame possono svolgersi in più sedi decentrate.
Art. 5 - Modalità di
reclutamento. (4)
1. Il bando di concorso per l'assunzione agli impieghi
nell'amministrazione regionale, indetto con decreto del dirigente
competente in materia di personale, può prevedere, in attuazione dei
principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa,
apposite forme preselettive anche per soli titoli ovvero per test o prove
psico-attitudinali, secondo le modalità stabilite nel bando.
1 bis.Nelle procedure concorsuali bandite dalla Regione del Veneto
e dagli Enti strumentali, inclusi quelli del servizio sanitario
regionale, sono esonerati dalla eventuale prova preselettiva i candidati,
in possesso dei requisiti richiesti dal bando, che siano dipendenti
dell’Amministrazione che ha bandito il concorso alla scadenza del
termine per la presentazione della domanda di ammissione, con almeno
cinque anni di effettivo servizio anche in forza di contratti di lavoro a
tempo determinato.(
5)
2. Nel concorso per titoli ed esami, il bando indica in
particolare le categorie di titoli valutabili ed il punteggio massimo
attribuibile a ciascuna categoria.
3. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del
dirigente competente in materia di personale (
6) ed è composta da un massimo di tre membri, più
eventuali membri aggiunti per specifiche materie e da un segretario di
qualifica funzionale non inferiore a quella di Istruttore. La medesima
può procedere, nel concorso per titoli ed esami, alla valutazione
dei titoli e alla relativa comunicazione anche dopo l'espletamento delle
prove scritte, limitatamente ai candidati che abbiano sostenuto le prove
stesse e comunque prima della valutazione delle medesime.
4. L'ammissione con riserva ovvero l'esclusione dei candidati dal
concorso vengono disposte con atto del dirigente competente in materia di
personale; qualora particolari esigenze organizzative di accelerazione
della procedura lo richiedano, i candidati sono ammessi alle prove con
riserva di accertamento dei requisiti previsti dal bando di concorso, al
momento dell'approvazione della graduatoria.
5. La graduatoria di merito, verificata la regolarità del
procedimento concorsuale, viene approvata con atto del dirigente
competente in materia di personale. La graduatoria del concorso resta
valida per tre anni a decorrere dal provvedimento di approvazione e
può essere utilizzata, nel rispetto delle percentuali di riserva dei
posti, per gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e
professionalità che si dovessero rendere vacanti e disponibili
successivamente alla indizione del concorso stesso, ad eccezione di
quelli istituiti successivamente all'indizione del concorso. La
graduatoria del concorso può essere utilizzata, previa
specificazione nel bando, anche per il reclutamento di personale a tempo
parziale e a tempo determinato; il rifiuto dell'assunzione non determina
l'esclusione dalla graduatoria degli idonei.
6. L'Amministrazione regionale, per il reclutamento di qualifiche
e professionalità fino alla qualifica di Esecutore per le quali
è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, può
ricorrere agli iscritti nelle liste del collocamento presenti negli
uffici circoscrizionali del lavoro competenti, con riferimento alla
localizzazione territoriale delle sedi di servizio riferite ad ambiti
provinciali, prevedendo apposite prove selettive e facendo salvi gli
ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità. Alle
suddette prove selettive, è ammesso il personale interno avente
diritto alla riserva per la copertura dei posti.
Art. 6 - Requisiti per
l'accesso alle qualifiche regionali.
1. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di
Funzionario (liv. VIII) è richiesto il diploma di laurea nonché
la prescritta abilitazione ove i posti a concorso comportino una
specifica prestazione professionale.
2. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di
Istruttore direttivo (liv. VII) è richiesto il possesso del diploma
di laurea.
3. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di
Istruttore (liv. VI) è richiesto il possesso del diploma di istituto
di istruzione secondaria di secondo grado.
4. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di
Collaboratore professionale (liv. V) è richiesto il possesso del
diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o dei
particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali,
nonché una specifica specializzazione professionale acquisita anche
attraverso documentate esperienze di lavoro.
5. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di
Esecutore (liv. IV) è richiesto il possesso della licenza della
scuola dell'obbligo, nonché, ove richiesto, della specializzazione
professionale; può altresì richiedersi il possesso di
specifiche abilitazioni o patenti.
6. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di
Operatore (liv. III) è richiesto il possesso della licenza della
scuola dell'obbligo; può altresì essere richiesto il possesso
di particolari abilitazioni o patenti.
7. Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di
Ausiliario (liv. II) è richiesto l'assolvimento della scuola
dell'obbligo.
8. I bandi di concorso devono prevedere una riserva per il
personale in servizio di ruolo variabile dal trentacinque per cento al
cinquanta per cento dei posti disponibili messi a concorso. In caso di
indizione di concorsi per posti della stessa qualifica funzionale possono
essere effettuate, nell'applicazione della riserva, compensazioni fra le
diverse professionalità. Alla riserva dei posti può accedere il
personale di ruolo appartenente alla qualifica funzionale immediatamente
inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo di studio
richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con una
anzianità di servizio di due anni. La disposizione non si applica
nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 si stabilisca di
provvedere, nel rispetto delle medesime percentuali, ad indire concorsi o
selezioni interni.
9. È ammessa la partecipazione con diritto alla riserva del
personale regionale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore,
con una anzianità di almeno cinque anni nella qualifica stessa, in
possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto
per il posto messo a concorso. Non sono ammesse deroghe al possesso del
titolo di studio quando le funzioni connesse al posto messo a concorso
comportano, a norma delle leggi che disciplinano l'esercizio delle
singole professioni, il possesso di specifici titoli di studio ovvero di
specifiche abilitazioni professionali.
10. Qualora, per le qualifiche inferiori alla settima, il bando di
concorso preveda che le prove consistano in appositi test, la Giunta
regionale definisce specifici criteri in ordine al contenuto delle prove
che tengano conto dei profili professionali messi a concorso.
11. La graduatoria di concorso è in ogni caso unica ed il
personale interno, esauriti i posti riservati, può ricoprire i posti
non ricoperti dagli esterni così come questi ultimi possono
ricoprire i posti riservati agli interni qualora non venissero
integralmente coperti.
Art. 7 - Corso-concorso.
1. Il corso-concorso consiste in una selezione, pubblica o
interna, per l'ammissione dei candidati ad un corso con posti
predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati
stessi. Il bando, approvato dalla Giunta regionale, definisce, in base
alla qualifica ed alle mansioni relative ai posti da ricoprire, le prove
selettive, la durata ed i programmi del corso, le prove finali dei corsi
stessi, nonché il numero dei candidati ammissibili ed i titoli
valutabili. Al termine del corso un'apposita commissione, di cui possono
far parte uno o più docenti dello stesso, procede ad esami scritti
e/o orali con predisposizione di graduatoria di merito per il
conferimento dei posti.
2. Il numero dei posti disponibili per il corso è maggiorato
fino ad un massimo del cinquanta per cento rispetto ai posti messi a
concorso.
3. Ai partecipanti al corso non dipendenti regionali può
essere concessa una borsa di studio; ai dipendenti regionali partecipanti
al corso viene conservato il trattamento economico in godimento; la
partecipazione al corso non può comunque determinare la
corresponsione di compensi per lavoro straordinario o recuperi connessi
ad eventuali eccedenze di orario rispetto al monte orario d'obbligo.
TITOLO II
Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 8 - Sede di servizio.
1. Il personale assunto presso la Regione è tenuto a
permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a
cinque anni, fatta salva la possibilità dell'amministrazione di
disporre il mutamento della sede lavorativa per esigenze organizzative e
gestionali.
Art. 9 - Mobilità del
personale.
1. Nell'ambito della disciplina di
cui agli articoli 32 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e successive modifiche ed integrazioni, la Giunta regionale stabilisce le
modalità di attuazione della mobilità con gli enti strumentali
o dipendenti dalla Regione.
2. La Regione disciplina la mobilità del proprio personale
previa consultazione con le associazioni regionali degli Enti locali, in
relazione alla delega di funzione agli enti stessi. La Regione, anche per
conto dei suoi enti strumentali o dipendenti, può aderire alla
mobilità di livello nazionale, sulla base di preventive intese con
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione
pubblica.
3. La Giunta regionale disciplina le procedure di mobilità
all'interno del comparto Regioni-Enti locali nonché da e verso gli
enti del comparto sanitario; per quanto riguarda la mobilità
mediante comando continua ad applicarsi l'
articolo 136 della
legge regionale 10
giugno 1991, n. 12 e successive modifiche e integrazioni.
3 bis.Il trasferimento da e verso altri enti regionali operanti
sul territorio regionale, nel rispetto dei relativi contratti collettivi
nazionali, può riguardare anche personale di comparti diversi da
quelli di cui al comma 3, ove sussista apposito accordo tra le
amministrazioni interessate nel quale sono indicate le modalità ed i
criteri del trasferimento, il numero dei lavoratori da trasferire e le
specifiche professionalità dagli stessi possedute. (
7)
Art. 10 - Sanzioni
disciplinari.
1. Il dipendente che viola i propri
doveri è soggetto all'applicazione di sanzioni disciplinari
individuate dal CCNL, secondo la gravità dell'infrazione.
2. Quando le sanzioni da applicare siano il rimprovero verbale o
il rimprovero scritto il dirigente regionale della struttura ove presta
servizio il dipendente provvede direttamente. La multa e la sospensione
dal lavoro e dalla retribuzione sono applicati, su segnalazione del
dirigente ove presta servizio il dipendente, dal dirigente competente in
materia di personale ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo n.
29/1993.
3. Il licenziamento, con o senza preavviso, è inflitto con
provvedimento del dirigente competente in materia di personale.
Art. 11 - Procedimento
disciplinare - collegio arbitrale.
1. Ferme restando in materia disciplinare le disposizioni previste
dall'articolo 59 del decreto legislativo n. 29/1993 e dal CCNL, con
provvedimento della Giunta regionale sono stabilite le modalità ed i
criteri per la designazione dei rappresentanti dell'amministrazione e dei
rappresentanti dei dipendenti nel collegio arbitrale di disciplina
nonché i criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione
dei procedimenti disciplinari che ne garantiscano l'imparzialità;
con lo stesso provvedimento viene stabilita l'entità dei compensi
spettanti ai componenti del collegio.
2. Il collegio arbitrale di disciplina è articolato in
sezioni e dura in carica cinque anni. É nominato con decreto del
Presidente della Giunta regionale e si compone per ciascuna sezione di
cinque membri, di cui due rappresentanti dell'amministrazione e due
rappresentanti dei dipendenti. I dieci rappresentanti
dell'amministrazione e i dieci rappresentanti dei dipendenti, indicano,
di comune accordo cinque presidenti scelti fra le categorie individuate
dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 1. In caso di
mancanza di accordo, entro trenta giorni dalla prima seduta, la Regione
richiede la nomina dei presidenti al Presidente del Tribunale di Venezia.
3. La Regione e/o gli enti strumentali o dipendenti dalla Regione
possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne
regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.
Art. 12 - Provvedimenti
cautelari.
Art. 13 - Mansioni del
personale.
2. Il dipendente regionale deve essere adibito alle mansioni
proprie della qualifica di appartenenza, tra le quali rientra comunque lo
svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli
obiettivi di lavoro.
3. Il dipendente può essere adibito a svolgere compiti
specifici non prevalenti della qualifica immediatamente superiore,
ovvero, ove necessario, compiti o mansioni di qualifica immediatamente
inferiore, se richiesto dal dirigente della struttura organizzativa cui
è addetto, senza che ciò comporti alcuna variazione del
trattamento economico.
4. Nella fase di prima
applicazione della disciplina relativa alla definizione dei profili
professionali di cui all’
articolo 31 della
legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e
comunque entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge,
la Giunta regionale per la copertura dei posti vacanti individua
specifici profili professionali per i quali si procede
all’effettuazione di una prova pratica di selezione tra i
dipendenti fino alla quinta qualifica; per le qualifiche dalla sesta
all’ottava, fino alla copertura del sessanta per cento dei posti
disponibili, si procede mediante l’effettuazione di concorsi
interni. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 6 della presente legge.
Art. 14 -
Incompatibilità.
1. Si applicano ai dipendenti regionali le disposizioni di cui
all'articolo 58 del decreto legislativo n. 29/1993, e successive
modifiche, nonché dell'articolo 2105 del codice civile.
2. L'autorizzazione prevista dall'articolo 58 suddetto, comma 2,
è rilasciata dal Segretario generale della programmazione verificata
la compatibilità con gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro,
e l'inesistenza di ragioni di incompatibilità sia di diritto che di
fatto, nell'interesse del buon andamento della Pubblica amministrazione.
3. I criteri oggettivi di cui al citato articolo 58, comma 5 sono
approvati dalla Giunta regionale.
Art. 15 - Contrattazione
decentrata e partecipazione del personale.
1. L'amministrazione regionale conforma la partecipazione
sindacale ai principi generali di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo n. 29/1993 e secondo la disciplina contenuta nel CCNL.
2. Il contratto collettivo decentrato è stipulato, per la
Regione, da una delegazione, nominata dalla Giunta regionale, composta
dal Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che la
presiede, da rappresentanti della struttura competente in materia di
personale nonché di altre strutture eventualmente interessate e, per
la parte sindacale, da una rappresentanza composta secondo modalità
definite dalla contrattazione collettiva nazionale.
3. La sottoscrizione del contratto collettivo decentrato è
autorizzata, nei quindici giorni successivi alla conclusione della
trattativa, con provvedimento della Giunta regionale.
4. La Regione attua le misure necessarie per le nuove forme di
partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini
dell'organizzazione del lavoro in attuazione dell'articolo 48 del decreto
legislativo n. 29/1993, secondo la disciplina della contrattazione
nazionale collettiva, anche attivando commissioni bilaterali od
osservatori.
5. La Regione, in ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo
61 del decreto legislativo n. 29/1993, promuove ogni misura idonea a
garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro.
TITOLO III
Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 16 - Cause d'estinzione
del rapporto di lavoro.
1. Il rapporto di lavoro regionale si estingue nei casi previsti
dal CCNL e, particolarmente, per:
a) dimissioni del dipendente;
b) collocamento a riposo;
c) decadenza;
d) licenziamento disciplinare, con o senza preavviso;
e) superamento dei limiti, consentiti dal CCNL, di assenza per malattia,
per infortunio sul lavoro o per malattia riconosciuta dipendente da causa
di servizio;
f) decesso del dipendente.
2. Le dimissioni possono essere rassegnate, previo preavviso, in
ogni momento, con atto scritto e debbono essere presentate
all'amministrazione; le condizioni ed i termini del preavviso sono
fissati dal contratto collettivo nazionale.
3. Il dipendente viene collocato a riposo d'ufficio al
raggiungimento del limite d'età in base a quanto disposto dalle
vigenti disposizioni.
4. Viene altresì collocato a riposo il dipendente che sia
stato messo in disponibilità a seguito di esito negativo della
mobilità ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n.
29/1993.
5. Per il licenziamento, con o senza preavviso, si applica
l'
articolo 10, comma 3;
le condizioni e i termini di preavviso sono fissati dai rispettivi
contratti collettivi nazionali e decentrati.
6. La decadenza è dichiarata dal dirigente responsabile in
materia di personale nei seguenti casi:
a) perdita del godimento dei diritti civili e politici;
b) perdita dei requisiti in materia di cittadinanza richiesta per il
posto ricoperto.
7. Delle cause di cessazione, di cui alle lettere a), b), c), e)
ed f) del comma 1, l'amministrazione regionale, verificatone i
presupposti, prende atto con provvedimento del dirigente competente in
materia di personale.
TITOLO IV
Norme finali e transitorie
Art. 17 - Norma
finanziaria.
Art. 18 - Abrogazione di
norme.
1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente
legge ed in particolare:
a) gli articoli 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 69 della
legge regionale 10 giugno 1991, n.
12 nonché gli articoli 44 e 45 della medesima legge, da ultimo
modificati con la
legge regionale 9 aprile 1996, n. 11 ;
b) gli articoli dal 32 al 39 della
legge regionale n. 12/1991 , nonché
la tabella c) allegata alla medesima legge regionale, a decorrere dalla
data di esecutività del provvedimento della Giunta regionale di cui
all’articolo 2, comma 2;
c) l'articolo 135 della
legge regionale n. 12/1991 a decorrere
dall'esecutività del provvedimento che disciplina le procedure di
mobilità ai sensi dell'articolo 9, comma 3.
3. Gli effetti abrogativi delle disposizioni nazionali relative
all'omogeneizzazione del trattamento previdenziale del personale
regionale decorrono dalla data di modifica delle norme che regolano in
campo nazionale l'indennità di fine servizio.
Art. 19 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi
dell’
articolo 44 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
Note
(
6) Comma così modificato da
comma 1 art. 12
legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 che
ha sostituito le parole “decreto del Presidente della Giunta
regionale” con le parole “decreto del dirigente competente in
materia di personale”.
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