Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 (BUR n. 73/2001)
Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 (BUR n. 73/2001) [sommario] [RTF]
ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER
LE COMUNICAZIONI (CORECOM) (1)
CAPO I - Oggetto - composizione -
funzionamento
Art. 1 – Oggetto.
1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997,
n. 249 “Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo” e successive modificazioni e in conformità
con le deliberazioni dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni n. 52 del 28 aprile 1999 “Individuazione degli
indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le
comunicazioni” e n. 53 del 28 aprile 1999 “Approvazione del
regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili
ai Comitati regionali per le comunicazioni,” la presente legge
regola l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato
regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione del Veneto.
Art. 2 – Natura.
1. Al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie
funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni,
è istituito presso il Consiglio regionale il Comitato regionale per
le comunicazioni, di seguito denominato Comitato. Il Comitato è
organo di consulenza e di gestione della Regione e di controllo in
materia di comunicazioni ed è altresì organo funzionale
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito
denominata Autorità. (
2)
Art. 3 - Composizione e
durata.
1. Il Comitato è composto dal
Presidente e da quattro (
3)
membri, tutti in possesso dei necessari requisiti di competenza ed
esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali,
giuridici, economici e tecnologici, documentati e appositamente valutati,
che diano altresì garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema
politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore.
2. I quattro (
4) membri sono
eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a uno.
3. Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio regionale a
maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Il Presidente del Consiglio regionale insedia il Comitato entro
quarantacinque giorni dall’elezione. (
5)
5. Il Presidente del Consiglio regionale provvede altresì ad
informare l'Autorità dell'avvenuta nomina e dell'insediamento del
Comitato. (
6)
6. Il Comitato dura in carica per tutta la legislatura regionale e viene
ricostituito nei termini e con le procedure previste dagli
articoli 3 e
4 della
legge regionale 22 luglio
1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici
incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli
organi” e successive modificazioni.
7. I componenti sono rieleggibili per una sola volta, salvo quanto
previsto dall’articolo 10, comma 4, della
legge regionale 22 luglio 1997, n.
27 . (
7)
8. In caso di morte, di dimissioni, d'impedimento e di decadenza di un
membro del Comitato, il Consiglio regionale procede, nei modi indicati al
comma 2, all'elezione di un nuovo membro, che resta in carica fino alla
scadenza ordinaria.
9. In caso di morte, di dimissioni, di impedimento grave e di decadenza
del Presidente, alla sua sostituzione si provvede nei modi indicati al
comma 3. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza
ordinaria.
10. In caso di assenza o d’impedimento del Presidente, le funzioni
vicarie sono svolte dal Vice presidente eletto tra i componenti in carica
nella prima seduta del Comitato. (
8)
Art. 4 –
Incompatibilità.
1. La carica di componente del Comitato è incompatibile con le
seguenti condizioni:
a) membro del Parlamento europeo e nazionale;
b) membro del governo nazionale;
c) Presidente della Giunta regionale, assessore regionale, consigliere
regionale;
d) sindaco, presidente di provincia, assessore comunale o provinciale,
consigliere comunale o provinciale;
e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti
pubblici anche non economici, di nomina governativa, parlamentare, dei
consigli o delle giunte regionali, provinciali, comunali e delle
città metropolitane; (
9)
f) detentore di incarichi nazionali e regionali in partiti e movimenti
politici;
g) amministratore, socio o dipendente con funzioni direttive (
10) di imprese pubbliche o private
operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della
pubblicità, dell’editoria anche multimediale, della
rilevazione dell’ascolto e del monitoraggio della programmazione, a
livello sia nazionale sia locale. I soci risparmiatori delle società
commerciali e delle società cooperative non versano in situazione di
incompatibilità;
h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i
soggetti di cui alla lettera g);
i) dipendente regionale.
Art. 5 - Decadenza.
1. I componenti del Comitato decadono dall'incarico al verificarsi delle
seguenti condizioni:
a) per l’assenza, senza giustificato motivo tempestivamente
comunicato al Presidente del Comitato medesimo, a tre sedute consecutive
ovvero, ad un numero di sedute pari alla metà delle sedute
effettuate nel corso dell’anno solare. Il Presidente del Comitato
informa delle assenze il Presidente del Consiglio, per l’adozione
del provvedimento di decadenza;
b) per la sopravvenienza delle cause di incompatibilità di cui
all’articolo 4, non rimosse entro il termine di trenta giorni.
2. Il Presidente del Consiglio procede alla contestazione della causa di
decadenza all’interessato con l'invito a presentare le proprie
osservazioni entro un termine stabilito e a far cessare la causa di
incompatibilità entro trenta giorni dal ricevimento della
contestazione medesima. Trascorso tale termine, il Consiglio regionale
archivia il procedimento, ovvero adotta il provvedimento di decadenza.
3. Le decisioni di cui al comma 2 sono comunicate all'interessato, al
Presidente del Comitato o al Presidente vicario ai sensi
dell’articolo 3 comma 10 e all'Autorità.
Art. 6 - Dimissioni.
1. Le dimissioni dei componenti il Comitato sono presentate, tramite il
Presidente del Comitato medesimo, al Presidente del Consiglio regionale.
Le dimissioni del Presidente del Comitato sono presentate direttamente
dall'interessato.
2. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e
provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti
dimissionari. Provvede altresì ad informare l'Autorità delle
dimissioni e delle relative sostituzioni.
3. I componenti dimissionari restano in carica, nelle rispettive
funzioni, sino alla loro sostituzione.
Art. 7 - Funzioni del
Presidente.
1. Il Presidente del Comitato:
a) rappresenta il Comitato;
b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le
presiede, ne sottoscrive i verbali e le eventuali deliberazioni in esse
adottate;
c) cura i rapporti periodici con gli organi regionali e con
l'Autorità.
Art. 8 - Organizzazione dei
lavori.
1. Entro un mese dall'insediamento il Comitato adotta un regolamento
interno per l'organizzazione dei lavori e per il proprio funzionamento,
nonché per le modalità di consultazione dei soggetti esterni,
pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e
dell’informazione.
2. Nello stesso termine di cui al comma 1, il Comitato adotta un codice
etico di comportamento dei componenti.
Art. 9 - Indennità di
funzione e rimborsi.
1. Al Presidente e ad ogni membro del
Comitato è attribuita una indennità mensile di funzione, per
dodici mensilità, il cui importo è pari rispettivamente al
cinquanta per cento e al venticinque per cento dell’indennità
mensile lorda spettante al consigliere regionale.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, al componente che ne
assume le funzioni ai sensi dell’
articolo 3, comma 10, a partire del primo giorno di
assenza del Presidente e sino al giorno antecedente quello di rientro
dello stesso, spetta l’indennità di funzione prevista per il
Presidente.
3. Ai componenti del Comitato che non risiedono e non hanno la propria
sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del Comitato è dovuto,
per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di trasporto
effettivamente sostenute e documentate mediante servizi pubblici di linea
o, qualora facciano uso del proprio mezzo di trasporto, il rimborso delle
spese di viaggio calcolato applicando l’indennità chilometrica
pari ad un quinto del prezzo della benzina senza piombo, come rilevato
nel primo giorno utile del mese dal sito del Ministero dello sviluppo
economico e comprensivo degli eventuali pedaggi autostradali sostenuti.
(
11)
4. Ai componenti del Comitato che, per ragioni attinenti al loro mandato
e diverse dalla partecipazione alle sedute del Comitato, si recano in
località diverse da quelle di residenza, è dovuto il
trattamento economico di missione previsto dall’
articolo 6, comma 1
della
legge
regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
CAPO II - Funzioni
Art. 10 - Funzioni.
1. Il Comitato è titolare di funzioni proprie e di funzioni
delegate.
Art. 11 - Funzioni
proprie.
1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni proprie:
a) formula, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a) numeri 1)
e 2) della legge 31 luglio 1997, n. 249, proposte di parere sullo schema
di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze
trasmesso alla Regione, nonché sui bacini di utenza e sulla
localizzazione dei relativi impianti;
b) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza
risorse pubblicitarie di cui all’articolo 3, comma 9, della legge
n. 249/1997;
c) esprime parere preventivo sui provvedimenti che la Regione adotta per
disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese
di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;
d) esprime parere preventivo sui disegni di legge regionali disciplinanti
in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle
comunicazioni;
e) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto
da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;
f) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e
televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;
g) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra la
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la Regione, le
istituzioni e gli organismi culturali o gli organismi operanti nel
settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni
che possono essere stipulate dalla Regione con i concessionari privati in
ambito locale;
h) formula proposte e assume ogni opportuna iniziativa nell’ambito
delle attività di formazione e di ricerca in materia di informazione
e comunicazione radiotelevisiva e multimediale, a livello regionale e
locale, sentendo l'ordine dei giornalisti e dell'Associazione della
stampa del Veneto, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e
comunicazione e attraverso la stipula di convenzioni con Università,
organismi specializzati pubblici e privati, studiosi ed esperti;
i) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto
socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nelle
comunicazioni;
l) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di competenza, con
la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con le
associazioni dell'editoria locale, con le associazioni degli utenti, con
la Commissione regionale per le pari opportunità, con l'Ordine dei
giornalisti, con gli Organi dell'Amministrazione scolastica, con
l'Associazione Stampa del Veneto e con gli altri eventuali soggetti
collettivi interessati alle comunicazioni;
m) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i Comuni titolari del
rilascio delle relative concessioni e i gestori degli impianti sono
tenuti a inviare, la tenuta dell'archivio dei siti delle postazioni
emittenti radiotelevisive nonché degli impianti di trasmissione e/o
ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
n) regola l’accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla
legge 14 aprile 1975, n. 103 “Nuove norme in materia di diffusione
radiofonica e televisiva” e successive modificazioni;
o) cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro regionale delle imprese
radiotelevisive;
p) vigila, in collaborazione con l’Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente (ARPAV) e gli altri organismi a ciò
preposti, sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai
tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che
tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni
elettromagnetiche, non siano superati.
Art. 12 - Funzioni
delegate.
1. Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo
di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate
dall’Autorità ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della
legge 31 luglio 1997, n. 249, del Regolamento adottato
dall’Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999 e
della Convenzione sottoscritta il 26 marzo 2018 dal Presidente
dell’Autorità e dal Presidente del Comitato, in adesione
all’accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità,
la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei
Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle Province
autonome e ai precedenti accordi quadro. (
12)
2. In particolare possono essere oggetto di delega con le modalità
previste dall’articolo 13, comma 1 le seguenti funzioni:
a) adozione del regolamento per l’organizzazione e la tenuta del
registro degli operatori di comunicazione;
b) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per
l’interconnessione e per l’accesso alle infrastrutture di
telecomunicazioni;
c) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di
qualità dei servizi e per l’adozione da parte di ciascun
gestore di una Carta di servizi di standard minimi per ogni comparto
d’attività;
d) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei
sondaggi;
e) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione
di servizio pubblico radiotelevisivo;
f) tenuta del registro degli operatori di comunicazione;
g) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;
h) vigilanza e controllo sull’esistenza di fenomeni di interferenze
elettromagnetiche;
i) vigilanza e controllo sul rispetto dei diritti di interconnessione e
di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni;
l) vigilanza e controllo sul rispetto dei tetti di radiofrequenze
compatibili con la salute umana;
m) vigilanza e controllo sulla conformità alle prescrizioni di legge
dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore
destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa
vigente;
n) vigilanza e controllo sul rispetto della normativa in materia di
campagne elettorali, di comunicazione politica e di parità di
accesso ai mezzi di informazione;
o) vigilanza e controllo sulle modalità di distribuzione dei servizi
e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa;
p) vigilanza e controllo sul rispetto dei periodi minimi che debbono
trascorrere per l’utilizzazione delle opere audiovisive da parte
dei diversi servizi;
q) vigilanza e controllo sul rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle
norme in materia di tutela dei minori;
r) vigilanza e controllo sul rispetto della tutela delle minoranze
linguistiche;
s) vigilanza e controllo sul rispetto delle norme in materia di diritto
di rettifica;
t) vigilanza e controllo sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento
relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di
comunicazione di massa;
u) vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni relative al
divieto di posizioni dominanti;
v) istruttoria in materia di controversie in tema di interconnessione e
accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni;
z) istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio
di telecomunicazioni e utenti privati.
Art. 13 - Modalità di
conferimento delle deleghe.
1. Le funzioni di cui all’articolo
12 sono delegate al Comitato mediante la stipula delle convenzioni
previste all’articolo 2 adottato dall’Autorità con
deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999 approvate dall’Ufficio di
presidenza del Consiglio regionale e sottoscritte dal Presidente
dell’Autorità e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono
specificate le funzioni delegate nonché le risorse assegnate per
provvedere al loro esercizio. (
13)
2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell’ambito e
nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti
dall’Autorità al fine di assicurare il necessario
coordinamento sull’intero territorio nazionale dei compiti di
governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni ad essa
affidati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. Nell’esercizio della delega, il Comitato può avvalersi di
tutti gli organi periferici dell’amministrazione statale di cui
può avvalersi l’Autorità ai sensi della normativa
vigente.
Art. 14 - Programmazione
delle attività.
1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio
regionale, per l'approvazione e per la quantificazione della relativa
spesa
, ed all'Autorità per la parte relativa alle funzioni da
essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con
l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. (
14)
2. Entro il 31 marzo d'ogni anno il Comitato presenta al Consiglio
regionale e all'Autorità una relazione conoscitiva sul sistema delle
comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore
radiotelevisivo
, nonché sull'attività svolta
nell'anno precedente, dando conto nella stessa anche della gestione della
propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni
proprie sia per quella relativa alle funzioni delegate. La predetta
relazione è allegata al rendiconto annuale della gestione
finanziaria del Consiglio regionale.
3. Il Comitato rende pubblici, attraverso gli opportuni strumenti
informativi, il Programma d'attività e la relazione conoscitiva sul
sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull'attività
svolta nell'anno precedente.
CAPO III - Struttura - Dotazione
organica - Finanziamento
Art. 15 - Dotazione
organica.
1. Il Comitato, per l'esercizio delle sue
funzioni, è assistito da un'apposita struttura, dotata di
indipendenza funzionale.
2. La direzione della struttura preposta al funzionamento del Comitato
è attribuita ad un dirigente. L’Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale è autorizzato a definire, su proposta del
Presidente del Comitato la dotazione organica della struttura operativa
del Comitato che rientra nella dotazione organica della Regione. A
seguito della determinazione della dotazione organica, al Comitato
può essere:
a) assegnato personale di ruolo della Regione;
b) trasferito personale di ruolo del Ministero di cui all'articolo 1,
comma 14, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
c) trasferito o comandato personale di altri enti pubblici. (
15)
3. Nelle more della determinazione della dotazione organica del Comitato,
la struttura operativa del Comitato è costituita dal personale
regionale precedentemente assegnato al Comitato regionale per il Servizio
Radiotelevisivo (CORERAT) integrato, qualora la quantità e le
caratteristiche delle funzioni già esercitate o successivamente
attribuite lo richiedano, da altro personale regionale o degli Enti
locali richiesto dal Presidente del Comitato, che ne informa anche
l'Autorità. Al personale è confermato il trattamento giuridico
ed economico in godimento.
4. Le ulteriori disposizioni relative al personale in servizio presso la
struttura di assistenza al Comitato, che devono essere conformi al
Regolamento interno di organizzazione di cui all'articolo 8, sono emanate
dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con proprio
provvedimento predisposto d’intesa con l’Autorità.
(
16)
5. Il Comitato, al fine di rendere più celere e funzionale lo
svolgimento dei propri lavori, può affidare ad uno o più dei
suoi componenti compiti istruttori, per l'espletamento dei quali essi
possono avvalersi, previo assenso dell’Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale, dell'apporto di strutture e di personale della
Regione ulteriori rispetto a quanto previsto dai commi 1 e 2. (
17)
6. Nell'esplicazione delle sue funzioni il Comitato può avvalersi di
soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.
Art. 16 –
Finanziamento.
1. Per l'esercizio delle funzioni proprie, conferite dalla legislazione
statale e regionale, il Comitato dispone della dotazione finanziaria ad
esso assegnata e nei limiti degli stanziamenti disposti dal bilancio
regionale.
2. Per l'esercizio delle funzioni delegate il Comitato dispone delle
risorse concordate con l'Autorità ed indicate nelle convenzioni con
cui vengono conferite le deleghe. Le risorse assegnate e trasferite
dall'Autorità sono iscritte in entrata e in uscita nel bilancio
regionale.
Art. 17 - Gestione economica
e finanziaria.
1. Nell’ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di
attività e della corrispondente dotazione finanziaria iscritta in
bilancio, il Comitato ha autonomia gestionale e operativa in
conformità con le disposizioni in materia di amministrazione e
contabilità.
2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa del
programma annuale di attività sono di competenza del dirigente
responsabile della struttura di assistenza, sulla base degli indirizzi
impartiti dal Comitato.
CAPO IV - Norme transitorie e
finali
Art. 18 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge,
quantificati in lire 415 milioni per l’esercizio 2001, si fa fronte
mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e cassa,
dello stanziamento del capitolo n. 3426 denominato "Spese per
l’attività di informazione della Giunta regionale”
iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per
l’esercizio finanziario 2001 e pluriennale 2001-2003.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per
l’esercizio finanziario 2001 viene istituito il capitolo n. 3448
con la denominazione “Spese per il funzionamento del Comitato
regionale per le comunicazioni”, con lo stanziamento di lire 415
milioni in termini di competenza e cassa.
3. Per gli esercizi successivi, lo stanziamento del capitolo 3448 è
determinato ai sensi dell’
articolo 32 della
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e
successive modificazioni. (
18)
Art. 19 –
Abrogazione.
Art. 20 – Norma
transitoria.
1. Il Comitato regionale per le comunicazioni deve essere insediato entro
il centoventesimo giorno successivo all’entrata in vigore della
presente legge.
2. Fino all’insediamento del Comitato, il Comitato regionale per il
servizio radiotelevisivo continua ad esercitare le funzioni di cui alla
legge regionale 26
luglio 1991, n. 18 .
Note
(
1) L’art. 11 della
legge regionale 18
marzo 2011, n. 7 , ha modificato, dettando le relative disposizioni
transitorie, gli articoli 2, 3, 14 e 15 della presente legge con
decorrenza differita (comma 6). Per una migliore comprensione si riporta
il testo dell’articolo: “Art. 11 - Modifiche alla
legge regionale 10 agosto
2001, n. 18 , “Istituzione, organizzazione e funzionamento del
Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)” e norme
transitorie.
1. All’articolo 2, comma 1, della
legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ,
dopo le parole
“è istituito” sono aggiunte le
seguenti parole:
“presso il Consiglio regionale”.
2. All’articolo 3 della
legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole
“Il Comitato è composto dal
Presidente e da sei membri,
” sono sostituite dalle
parole
“Il Comitato è composto dal Presidente e da quattro
membri,
”;
b) al comma 2, le parole
“I sei membri” sono
sostituite dalle parole
“I quattro membri”;
c) al comma 4, le parole
“il Presidente della Giunta regionale
insedia il Comitato” sono sostituite dalle parole
“il
Presidente del Consiglio regionale insedia il Comitato”;
d) al comma 5, le parole
“il Presidente della Giunta
regionale” sono sostituite dalle parole
“il Presidente
del Consiglio regionale”.
3. All’articolo 14, comma 1, della
legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ,
le parole
“il Comitato presenta alla Giunta e al Consiglio
regionale” sono sostituite dalle parole
“il Comitato
presenta al Consiglio regionale”.
4. All’articolo 15 della
legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole
“La Giunta regionale è autorizzata
a definire, su proposta del Presidente del Comitato e d'intesa con
l'Autorità, i profili professionali e” sono sostituite
dalle parole
“L’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale è autorizzato a definire, su proposta del Presidente del
Comitato”;
b) al comma 4 le parole
“sono emanate dalla Giunta
regionale” sono sostituite dalle parole
“sono emanate
dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale”;
c) al comma 5 le parole
“previo assenso del Presidente della
Giunta regionale o di un suo delegato” sono sostituite dalle
parole
“previo assenso dell’Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale”.
5. In sede di prima applicazione la struttura a servizio del Corecom, ivi
compresi i dirigenti, le posizioni organizzative e il personale in
servizio, sono assegnati al Consiglio regionale quale prima dotazione
organica della struttura medesima al fine di consentire la regolare
prosecuzione dell’attività del Corecom.
6. Le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 dell’articolo 3
della
legge
regionale 10 agosto 2001, n. 18 , come modificate dalla presente
legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo del Comitato successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge; le altre
disposizioni contenute nel presente articolo acquistano efficacia a
decorrere dal 1° gennaio 2012 ed entro i successivi sessanta giorni
l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la
commissione consiliare competente, su proposta del Presidente del
Comitato può modificare la dotazione organica della struttura
operativa.
7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, si
fa fronte, a decorrere dall’esercizio 2012, con le risorse allocate
nell’upb U0001 “Consiglio regionale”, che vengono
aumentate, riducendo contestualmente:
a) gli stanziamenti iscritti nell’upb U0011 “Attività di
informazione e comunicazione istituzionale ai cittadini”
comprensivi del finanziamento statale per l’esercizio delle
funzioni delegate dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni;
b) le risorse iscritte nelle pertinenti upb della Funzione Obiettivo
F0005 “Risorse Umane e Strumentali” necessarie per la
struttura e il personale assegnato al Corecom.”.
(
2) Comma così modificato da
articolo 11 comma 1 della
legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 che
ha aggiunto dopo le parole “è istituito” le parole
“presso il Consiglio regionale”.
(
3) Il numero dei componenti,
inizialmente previsto in sei, è stato così modificato dalla
lett. a) del comma 2 dell’art. 1 della
legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 .
(
4) Il numero dei componenti,
inizialmente previsto in sei, è stato così modificato dalla
lett. b) del comma 2 dell’art. 1 della
legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 .
(
5) Comma così modificato da
articolo 11 comma 2 lett. c) della
legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 che
ha sostituito le parole “il Presidente della Giunta regionale
insedia il Comitato” con le parole “il Presidente del
Consiglio regionale insedia il Comitato”.
(
6) Comma così modificato da
articolo 11 comma 2 lett. d) della
legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 che
ha sostituito le parole “il Presidente della Giunta
regionale” con le parole “il Presidente del Consiglio
regionale”.
(
7) Comma sostituito da comma 1
art. 1
legge
regionale 4 febbraio 2021, n. 2 .
L’art. 10 comma 1
legge regionale 25 febbraio 2005, n.
6 detta disposizioni di deroga, limitatamente all’ottava
legislatura, stabilendo che i componenti in carica sono rieleggibili.
(
8) Comma sostituito da comma 2
art. 1
legge
regionale 4 febbraio 2021, n. 2 .
(
9) Lettera sostituita da comma 1
art. 2
legge
regionale 4 febbraio 2021, n. 2 .
(
10) Lettera così
modificata da comma 2 art. 2
legge regionale 4 febbraio 2021, n. 2 .
che ha aggiunto dopo le parole “socio o dipendente” le parole
“con funzioni direttive”.
(
11) Comma sostituito da comma
1 art. 101 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
(
12) Comma sostituito da comma
1 art. 3
legge
regionale 4 febbraio 2021, n. 2 .
(
13) Comma sostituito da comma
1 art. 100 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
(
14) Comma così
modificato da articolo 11 comma 3 della
legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 che
ha sostituito le parole “il Comitato presenta alla Giunta e al
Consiglio regionale” con le parole “il Comitato presenta al
Consiglio regionale”.
(
15) Comma così
modificato da articolo 11 comma 4 lett. a) della
legge regionale 18 marzo 2011, n. 7
che ha sostituito le parole “La Giunta regionale è autorizzata
a definire, su proposta del Presidente del Comitato e d'intesa con
l'Autorità, i profili professionali e” con le parole
“L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è
autorizzato a definire, su proposta del Presidente del Comitato”;
(
16) Comma così
modificato da articolo 11 comma 4 lett. b) della
legge regionale 18 marzo 2011, n. 7
che ha sostituito le parole “sono emanate dalla Giunta
regionale” con le parole “sono emanate dall’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale”. In precedenza Comma modificato
da art. 4 della
legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 ,
che ha sostituito il regolamento con un provvedimento.
(
17) Comma così
modificato da articolo 11 comma 4 lett. c) della
legge regionale 18 marzo 2011, n. 7
che ha sostituito le parole “previo assenso del Presidente della
Giunta regionale o di un suo delegato” con le parole “previo
assenso dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale”.
SOMMARIO