Benvenuto nel sito del Consiglio Regionale del Veneto


Link di salto: Vai alla Navigazione principale - Vai ai Contenuti - Vai alla ricerca

leggi regionali a testo vigente

Contenuti:
Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6 (BUR n. 23/2005)

Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6 (BUR n. 23/2005) [sommario] [RTF]

DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2004 IN MATERIA DI PERSONALE, DI ENTI LOCALI E DI ENTI STRUMENTALI

CAPO I - Norme in materia di personale


Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modificazioni.
1. Dopo l’articolo 26 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 , è inserito il seguente:
omissis (1)
Art. 2 - Interpretazione autentica degli articoli 11 e 22 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modificazioni.
1. Gli articoli 11, comma 8 e 22, comma 3 della legge regionale n. 10 gennaio 1997, n. 1 vanno interpretati nel senso che il collocamento in aspettativa senza assegni dei dipendenti regionali non comporta la novazione del rapporto di lavoro. La retribuzione complessiva annua corrisposta per l'espletamento degli incarichi, esclusa la parte variabile correlata ai risultati conseguiti, è da ritenersi equiparata, ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, alle voci economiche relative al trattamento economico fondamentale dirigenziale costituito dallo stipendio tabellare annuo fissato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni autonomie locali e, per la parte eccedente lo stipendio tabellare e fino a concorrenza dell'intero importo spettante, dalla retribuzione di posizione.
Art. 3 - Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica" e dell’articolo 13 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 le parole "e non superiore a sessanta anni" sono sostituite dalle parole "e non superiore a sessantacinque anni".
2. La lettera a) del comma 6 dell’articolo 13 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 è sostituita con le parole "età non superiore ai sessantacinque anni di età".
Art. 4 - Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003".
1. Al comma 1 dell'articolo 11, della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 , le parole "il trattamento determinato con le modalità previste dall'articolo 111, commi 4 e 5 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale", sono sostituite dalle seguenti: "il trattamento previdenziale nella misura pari ad un dodicesimo dell'ottanta per cento dell'ultima retribuzione annua lorda di natura fissa e continuativa percepita dal dipendente per ogni anno di servizio utile. La Regione pone a suo carico l'eventuale differenza tra la suddetta somma e quella lorda corrisposta allo stesso titolo dall'ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale.".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 è inserito il seguente:
omissis (2)
Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 così come modificato dall'articolo 30 comma 5 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Norme per l'istituzione del Parco regionale del Delta del Po”.
1. L'articolo 24 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 così come modificato dall'articolo 30 comma 5 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 , è sostituito dal seguente:
omissis (3)

CAPO II - Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni


Art. 6 - Introduzione dell’articolo 138 bis nella legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
1. Dopo l’articolo 138 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è introdotto il seguente:
omissis (4)

CAPO III - Modifica alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 “Norme per l’istituzione del Parco regionale dei colli Euganei” e successive modificazioni


Art. 7 - Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 e disposizioni transitorie.
1. L'articolo 18 è così sostituito:
omissis (5)
2. Il Consiglio così come composto ai sensi del comma 1 è nominato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine entro quindici giorni da tale data il Presidente della Giunta regionale invita la Provincia a provvedere entro quarantacinque giorni alle designazioni di competenza. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del Consiglio dell'Ente parco sulla base delle designazioni pervenute.
3. Il Consiglio in carica all'entrata in vigore della presente legge continua ad esercitare le sue funzioni sino alla nomina del nuovo consiglio ai sensi del comma 2.
Art. 8 - Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 .
1. L'articolo 20 è così sostituito:
omissis (6)
Art 9 - Modifica dell'articolo 28 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 .
1. L'articolo 28 è così sostituito:
omissis (7)

CAPO IV - Disposizioni transitorie in materia di
Comitato Regionale delle Comunicazioni.

Art. 10 - Disposizioni transitorie in materia di eleggibilità.
1. In deroga a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 , "Istituzione organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale delle Comunicazioni (CORECOM)" i componenti del CORECOM in carica all'entrata in vigore della presente legge, limitatamente all'ottava legislatura, sono rieleggibili.
Art. 11 - Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

(1) Testo riportato dopo l’art. 26 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 .
(2) Testo riportato nell’art. 11 legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 .
(3) Testo riportato nell’art. 24 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 .
(4) Testo riportato nella legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
(5) Testo riportato all’art. 18 legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 .
(6) Testo riportato nell’art. 20 legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 .
(7) Testo riportato nell’art. 28 legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 .


SOMMARIO

menù di sezione:


Link di salto: Torna su - Torna alla Navigazione principale - torna ai Contenuti - Vai alla ricerca
showSondaggio:true valutaParametroOnline:false direttaRefresh:30000
nodo 1