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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 2 dicembre 2005, n. 23 (BUR n. 115/2005)
Legge regionale 2 dicembre 2005, n. 23 (BUR n. 115/2005) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE URBANISTICA
REGIONALE E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, n. 11
“NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO”
Art. 1 - Disposizioni per
l’applicazione della legislazione urbanistica regionale.
1. Dall’entrata in vigore della presente legge è ripristinata
la vigenza delle norme richiamate dall’articolo 2, e di quelle alle
stesse connesse, già abrogate in base al combinato disposto degli
articoli 48 e
49 della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”
e successive modificazioni. Resta abrogata la lettera c) del comma 9
dell’ articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61
“Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e
successive modificazioni.
2. Nell’applicazione del comma 15 dell’articolo 50 della
legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 ( 1)
richiamato dall’articolo 2, sono da computarsi le percentuali
già utilizzate prima dell’entrata in vigore della presente
legge.
Art. 2 - Modifiche
all’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio” e successive
modificazioni.
1. Al comma 1 dell’ articolo 48 dopo le parole “salvo quelle
finalizzate” sono aggiunte le seguenti “, o comunque
strettamente funzionali,” e dopo le parole “impianti
di interesse pubblico” sono aggiunte le seguenti
“nonché quelle disciplinate dall’articolo 50, commi da
4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e
successive modificazioni. Con le procedure dei commi da 5 a 8 e 16 del
predetto articolo 50, possono essere adottate le varianti allo strumento
urbanistico generale finalizzate a dotare di infrastrutture di trasporto,
che non determinino volumetria, aree contigue ad altre già destinate
dalla pianificazione urbanistica e territoriale, vigente al 30 ottobre
2005, ad attività produttive nel settore della
logistica.”.
2. Il comma 1 ter dell’articolo 48 è così sostituito:
omissis ( 2)
3. omissis ( 3)
Art. 4 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) Gli artt. da 1 a 75,
l’art. 98, gli artt. da 101 a 109, da 114 a 121 e l’art. 126
della legge
regionale 27 giugno 1985, n. 61 , sono stati abrogati dall’art.
49, comma 1, lett. e), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 a
decorrere dalla pubblicazione sul BUR dei provvedimenti previsti
dall'art. 50, comma 1, della medesima legge regionale; detti
provvedimenti sono stati adottati con un’unica deliberazione della
Giunta regionale, n. 3178/2004, pubblicata sul BUR n. 105 del 22 ottobre
2004. Tuttavia alcune disposizioni della legge regionale 61 del 1985 sono
ancora applicabili in via transitoria: si vedano, in particolare, oltre
agli artt. 48 e 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
l’art. 3 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 ,
l’art. 35, comma 2, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 ,
l’art. 3, comma 2, l’art. 7, comma 2, e l’art. 8, comma
4, lett. b), della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 ,
l’art. 18, comma 1 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 32
come modificato da comma 9 dell’art. 63 della legge regionale 30 dicembre 2016, n.
30 , nonché l’art.13, comma 13, e l’art.14, comma 1,
lett.a), della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 .
( 2) Vedi modifiche apportate al
comma 1 ter dell’art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 3) Comma abrogato da comma 1
art. 8 legge
regionale 31 dicembre 2012, n. 55 .
( 4) Vedi modifiche apportate al
comma 9 dell’art. 25 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
SOMMARIO
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