Legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25 (BUR n. 114/2000)
Legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25 (BUR n. 114/2000) [sommario] [RTF]
NORME PER LA PIANIFICAZIONE ENERGETICA REGIONALE,
L’INCENTIVAZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO E LO SVILUPPO DELLE FONTI
RINNOVABILI DI ENERGIA (1)
Art. 1 - Finalità.
1. In attuazione degli indirizzi della politica energetica comunitaria e
nazionale e nell’ambito delle competenze conferite alla Regione
dalle leggi dello Stato, la Regione del Veneto promuove:
a) l’uso razionale dell’energia;
b) il contenimento del consumo energetico;
c) la riduzione dei gas serra mediante la valorizzazione e
l’incentivazione dell’utilizzo delle fonti rinnovabili di
energia.
2. Ai fini dell’applicazione della presente legge sono considerate
fonti rinnovabili di energia quelle definite al comma 3
dell’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 “Norme in
materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.
Art. 2 - Piano energetico
regionale. (2)
1. La Regione, nell’ambito dello sviluppo in forma coordinata con
lo Stato e gli Enti Locali degli interventi nel settore energetico,
predispone il Piano Energetico Regionale, di seguito denominato PER.
2. Il PER è un piano settoriale, è predisposto dalla Giunta
regionale entro un anno, è approvato con provvedimento
amministrativo del Consiglio regionale e, la sua durata è stabilita
in ragione degli obiettivi e delle strategie poste a suo fondamento.
3. Il PER, nel rispetto delle previsioni contenute nell’articolo 5
della legge n. 10/1991, definisce le linee di indirizzo e di
coordinamento della programmazione provinciale in materia di promozione
delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, come previsto al
comma 2 dell’articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59”.
4. Per la redazione del PER, la Giunta regionale è autorizzata a
promuovere indagini, effettuare studi, curare pubblicazioni nonché
stipulare convenzioni con centri di ricerca e di consulenza pubblici e
privati che diano garanzia di specifica competenza tecnico-scientifica.
5. Il PER può essere attuato per singole azioni programmatiche
definite progetti finalizzati, predisposti ed approvati dalla Giunta
regionale sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 3 - Finanziamento degli
interventi regionali in materia di energia. (3)
1. Alle esigenze di spesa relative alle attività delegate alla
Regione in materia di energia ai sensi dell’articolo 30 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è destinata, con legge di
bilancio, la quota dell’uno per cento delle disponibilità
conseguite annualmente ai sensi dell’articolo 3, comma 12, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 “Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica”.
2. La Giunta regionale programma annualmente l’utilizzo dei fondi
di cui al comma 1 in base ai criteri ed alle priorità individuate
dal PER stabilendo i requisiti di ammissibilità e le modalità
di finanziamento degli interventi.
3. Per l’attuazione dei progetti finalizzati di cui
all’articolo 2 sono disposti specifici capitoli di finanziamento
nel bilancio regionale.
Art. 4 - Norma
transitoria.
1. Nelle more di approvazione del PER la Giunta regionale è
autorizzata ad attuare progetti pilota nel settore delle fonti
rinnovabili e del risparmio energetico con particolare riferimento ad
interventi promossi da Comuni o loro Consorzi finalizzati alla riduzione
di emissione di gas ad effetto serra.
2. La Giunta regionale fissa con proprio provvedimento i criteri per la
selezione e le modalità di attuazione dei progetti medesimi sentita
la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni
dal ricevimento della proposta, trascorsi i quali si prescinde dal
parere.
Art. 5 - Norma
finanziaria.
Note
(
1) Vedi quanto disposto
dall’art. 26 della
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45
recante disposizioni per il ripristino dello stato dei luoghi interessati
da impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili di
cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
nel mercato interno dell’elettricità”.
- l’articolo 4 della
legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 che
ha dettato una disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla
realizzazione e all’esercizio di impianti fotovoltaici a terra, di
impianti di produzione di energia alimentati da biomasse e a biogas e bio
liquidi (la relativa disposizione è stata dichiarata
costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale n.
85 del 2012);
- l’articolo 26 della
legge regionale 5 aprile 2013, n. 3
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013” in
materia di sanzioni derivanti dalla inosservanza delle prescrizioni
stabilite con l’autorizzazione regionale per la costruzione e
l’esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati a
biomassa, biogas e biometano da produzioni agricole, forestali e
zootecniche;
- gli articoli 21, 22 e 23 della
legge regionale 7 novembre 2013, n. 27
“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione
del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea. attuazione della direttiva 2006/123/ce e della
direttiva 2009/28/ce nonché modifiche alla
legge regionale 25 novembre 2011, n.
26 (legge regionale europea 2013)” e la relativa definizione
dei principi e criteri direttivi per la disciplina dei procedimenti
autorizzativi previsti per la costruzione e l’esercizio degli
impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili
affidata ad un regolamento della Giunta regionale da approvare sentita la
competente Commissione consiliare entro 6 mesi dalla entrata in vigore
della legge (ovvero entro il 23 maggio 2014);
- la
legge
regionale 3 luglio 2020, n. 27 in tema di disposizioni in materia di
concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico e
conseguenti obblighi dei concessionari a fornire gratuitamente alla
Regione energia elettrica, anche, in forma alternativa, mediante
monetizzazione del suo valore corrispondente;
- la
legge
regionale 5 luglio 2022, n. 16 “Promozione
dell’istituzione delle comunità energetiche rinnovabili e di
autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul
territorio regionale”;
(
3) In materia vedi anche quanto
previsto dalla
legge regionale 22 gennaio 2010, n. 10
“Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la
realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio
della Regione del Veneto” con la quale si detta la disciplina dei
procedimenti autorizzativi relativi agli impianti solari, termici e
fotovoltaici, nonché la concessione di incentivi per la
realizzazione dei medesimi impianti, al fine di contribuire allo sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia e al raggiungimento
dell’obbiettivo nazionale di riduzione della emissione di gas ad
effetto serra.
(
4) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO