Legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 (BUR n. 79/2014)
Legge regionale 8 agosto 2014, n. 24 (BUR n. 79/2014) [sommario] [RTF]
NORME IN MATERIA DI SOCIETÀ PARTECIPATE DA ENTI
REGIONALI
Art. 1 - Società
partecipate da enti regionali.
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce
gli indirizzi relativi alle partecipazioni societarie ed alle
attività delle società controllate dagli enti regionali e ne
controlla l’attuazione, anche verificando il raggiungimento dei
risultati previsti dai piani strategici delle società. (
1)
2. Agli enti pubblici regionali, ivi comprese le aziende, gli enti del
Servizio sanitario nazionale e le amministrazioni controllate dalla
Regione, non è consentito costituire società e detenere
partecipazioni in società, salvo espressa autorizzazione della
Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari,
esclusivamente in ragione della accertata convenienza economica della
detenzione stessa. (
2)
3. In conformità all’
articolo 56 dello Statuto, il Consiglio regionale,
attraverso le commissioni consiliari competenti, esprime parere sui
bilanci delle società controllate da enti regionali e verifica i
risultati gestionali delle società partecipate.
4. La Giunta regionale esercita la vigilanza ed il controllo sulle
attività svolte dalle società partecipate da enti regionali.
5. Le società controllate da enti regionali trasmettono annualmente
alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta e
sulle linee generali dell’attività prevista per l’anno
successivo, nonché l’elenco delle deliberazioni adottate dagli
organi amministrativi.
Art. 2 - Misure per il
contenimento delle spese di funzionamento.
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno gli amministratori delle
società partecipate in misura maggioritaria da enti regionali
effettuano una ricognizione dei costi del personale, delle consulenze e
degli incarichi professionali, nonché una proposta volta al
contenimento delle spese di funzionamento.
2. Contestualmente all'esame del bilancio delle società, l'ente
detentore della partecipazione di cui al comma 1 verifica i documenti
presentati e subordina l'erogazione di finanziamenti e di contributi alla
condivisione dei suddetti documenti.
Art. 3 - Misure urgenti per la
riduzione della partecipazioni degli enti strumentali.
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli
enti regionali di cui all'articolo 1, comma 2, presentano al Consiglio
regionale e alla Giunta regionale l’elenco di tutte le
partecipazioni societarie detenute direttamente ed indirettamente, con
una motivata proposta di mantenimento di quelle ritenute strategiche,
indicando altresì il valore nominale e il valore stimato di ciascuna
di esse, nonché la relazione tra l'attività della società
partecipata e la specifica funzione istituzionale dell’ente
regionale partecipante.
2. Entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, la Giunta
regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, conferma il
mantenimento delle partecipazioni ritenute necessarie.
3. A partire dal sessantunesimo giorno dalla ricezione della proposta,
tutte le partecipazioni, fatta eccezione per quelle espressamente
confermate, sono dismesse senza indugio.
Art. 4 - Dismissione delle
partecipazioni.
1. Le partecipazioni non confermate ai sensi del comma 3 dell'articolo 3
sono cedute a terzi, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.
2. La Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari,
definisce indirizzi uniformi per la cessione delle partecipazioni non
confermate, prevedendo la possibilità di nominare commissari ad acta
per i casi di inadempimento.
Art. 5 - Acquisizione di
servizi, prodotti, lavori e opere da parte degli enti strumentali.
(3)
1. Gli enti regionali di cui all’articolo 1, comma 2, qualora non
intendano produrre opere, lavori, servizi e beni tramite la propria
organizzazione, li acquisiscono mediante procedura di evidenza pubblica,
ai sensi della normativa regionale, statale ed europea in materia di
appalti pubblici.
2. La Giunta regionale effettua periodicamente una valutazione circa il
raggiungimento delle finalità e la stima dei costi e degli effetti
prodotti dall’affidamento a terzi da parte di enti regionali di
funzioni, servizi e ne informa la competente commissione consiliare.
Art. 6 - Disciplina delle
società controllate.
1. Alle società controllate, anche
indirettamente, dagli enti regionali di cui all’articolo 1, comma
2, si applica l’articolo 7 della
legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39
“Norme in materia di società regionali”.(
4)
Art. 6 bis - Norma
transitoria. (5)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 6 non si applicano alle
società aventi carattere industriale o commerciale non confermate ai
sensi del comma 3 dell’articolo 3.
Note
(
1) Vedi anche quanto già
previsto dall’art. 10 della
legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 ai
sensi del quale “Al fine di riordinare e migliorare la
funzionalità degli enti strumentali della Regione del Veneto
nonché di ridurre le spese di funzionamento, la Giunta regionale
adotta una deliberazione ricognitiva dell’attività gestionale
degli enti strumentali, su cui si esprime la competente commissione
consiliare entro sessanta giorni, decorsi i quali si prescinde dal
parere.”.
(
2) Vedi in generale quanto
previsto dall’art. 3 della
legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53
recante “Disciplina dell’attività di vigilanza e di
controllo sugli enti amministrativi regionale” ai sensi del quale
“Sono sottoposti al controllo della Giunta regionale sotto il
profilo della legittimità e del merito” tra gli altri
“la partecipazione a enti e società” ed in particolare,
con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, quanto
previsto dall’art. 3 della
legge regionale 23 novembre 2012, n. 43
ai sensi del quale “Le acquisizioni, le vendite, le permute di
quote di società, la costituzione di società da parte delle
aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), delle aziende
ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie integrate,
dell’Istituto oncologico veneto (IOV) di cui alla
legge regionale 22 dicembre
2005, n. 26 , vengono effettuate previo parere obbligatorio della
commissione consiliare competente in materia di sanità e
sociale”.
(
3) In materia vedi quanto
già previsto dalla lett. f) del comma 1 dell’art. 17 della
legge regionale 21
dicembre 2012, n. 49 che prevede “l’attuazione di quanto
previsto dall’art. 4, commi 6, 7 e 8 del decreto legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con legge n. 135 del 2012, in materia appalti e
servizi pubblici”.
(
4) Comma modificato da comma 1
art. 8
legge
regionale 15 marzo 2022, n. 6 che ha sostituito le parole: “la
legge regionale 24
dicembre 2013, n. 39 ” con le seguenti: “l’articolo
7 della
legge
regionale 24 dicembre 2013, n. 39 ”.
(
5) Articolo inserito da comma 1
art. 23
legge
regionale 27 aprile 2015, n. 6 .
SOMMARIO