Legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 (BUR n. 6/1994)
Legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 (BUR n. 6/1994) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTI PER
IL CONSOLIDAMENTO E LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA DI MONTAGNA E PER LA
TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI MONTANI (1)
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1. - Disposizioni
generali.
1. La Regione del Veneto, con la
presente legge, al fine di sostenere ed incentivare lo sviluppo economico
e sociale dell'agricoltura di montagna, in connessione con la tutela e
valorizzazione del territorio e dell'ambiente, definisce criteri, prevede
azioni e stabilisce interventi specifici diretti a:
a) promuovere ed incentivare le risorse proprie dei territori montani ed
il loro corretto utilizzo sotto l'aspetto produttivo ed ambientale;
b) consolidare e sviluppare la zootecnia di montagna attraverso il
miglioramento quali-quantitativo delle produzioni foraggere e del
patrimonio zootecnico, con particolare riguardo al comparto
lattiero-caseario ed agli allevamenti minori;
c) incentivare colture alternative;
d) favorire e sostenere un più idoneo assetto delle aziende e
consentire una più equa redditività alle imprese concorrendo
anche al mantenimento di idonei livelli di popolazioni rurali sul
territorio in condizioni di vita comparabili a quelle di altre zone;
e) tutelare la tipicità e la qualità delle produzioni
specifiche delle aree montane per una loro più conveniente
collocazione nel mercato;
f) promuovere ed incentivare interventi per la tutela e la gestione del
territorio rurale, il riordino fondiario ed aziendale ed il recupero e la
manutenzione dell'ambiente rurale nelle sue peculiari componenti;
g) sviluppare i servizi reali per lo sviluppo socio-economico delle
imprese montane in relazione alle specifiche esigenze nei settori della
ricerca e sperimentazione, dell'assistenza tecnica e della formazione
professionale.
2. In conformità alle finalità di cui al comma 1,
vengono disciplinati organicamente interventi specifici, in correlazione
con gli obiettivi e le direttive fissati dal Programma regionale di
sviluppo agricolo e forestale (PSAF) approvato con la
legge regionale 8 gennaio
1991, n. 1 ed in armonia con la programmazione nazionale e la
politica agricola comunitaria.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano nei territori
classificati montani ai sensi della vigente normativa e in
conformità a quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e
dalla
legge
regionale 3 luglio 1992, n. 19 , la cui delimitazione è
riportata nella cartografia di cui all'allegato alla presente legge.
(
2)
Art. 2 - Criteri generali.
1. In armonia con le finalità
della legge, le azioni e le iniziative sono dirette ad eliminare o
ridurre gli squilibri socio-strutturali ed economici esistenti tra le
zone montane e gli altri territori e tra le diverse zone montane.
2. I benefici previsti sono concessi con priorità alle zone montane
particolarmente svantaggiate, individuate dal Piano specifico per lo
sviluppo socio-economico ed ambientale della montagna di cui all'
articolo 3 della
legge regionale 8
gennaio 1991, n. 1 , sulla base di criteri di ordine socio-economico,
strutturale ed ambientale determinate dalla Giunta regionale, sentita la
competente Commissione consiliare. (
3)
3. La Giunta regionale, nel rispetto dei criteri di cui al comma
2, con riferimento alle peculiari caratteristiche ed esigenze delle zone
particolarmente svantaggiate, determina le misure di intervento a favore
dei beneficiari delle provvidenze.
TITOLO II
Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi
Art. 3 - Programmazione.
1. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui
all'articolo 1 e, nell'osservanza dei criteri generali dell'articolo 2,
gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in conformità
alla disciplina programmatoria stabilita dall'
articolo 3 della
legge regionale 8
gennaio 1991, n. 1 ed, in particolare, secondo le direttive dettate
dal Piano specifico per lo sviluppo socio-economico ed ambientale della
montagna redatto sulla base delle indicazioni fornite dalle Provincie
interessate.
2. Relativamente agli ambiti e livelli sottordinati agli strumenti
programmatori richiamati dal comma 1, per quanto riguarda gli interventi,
le cui funzioni amministrative sono delegate alle Comunità montane,
si applicano le disposizioni recate in materia di programmazione della
legge regionale 3
luglio 1992, n. 19 , secondo i principi fissati dalle leggi 3
dicembre 1971, n. 1102 e 8 giugno 1990, n. 142.
3. Le Comunità montane provvedono alla programmazione degli
interventi relativi alle funzioni amministrative delegate dall'
articolo 33, nel proprio
territorio, nell'ambito del Piano pluriennale di svi-luppo
socio-economico e dei programmi annuali operativi, elaborati ed approvati
ai sensi degli
articoli 13 e
14 della
legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 nei
quali dovranno essere specificati, per ciascun tipo di intervento, le
previsioni di spesa onde poter disporre per il relativo finanziamento.
Art. 4 - Beneficiari.
1. Possono fruire delle provvidenze di cui alla presente legge, in
ordine di preferenza, i seguenti soggetti:
a) coltivatori diretti, singoli od associati, imprenditori agricoli a
titolo principale, cooperative agricole;
b) imprenditori agricoli non a titolo principale, tra cui quelli operanti
a tempo parziale;
c) altri soggetti aventi titolo alla esecuzione degli interventi.
2. Nel rispetto delle preferenze di cui al comma 1 viene accordata
precedenza alle imprese singole od associate gestite da giovani o con
presenza di giovani coadiuvanti.
3. Le preferenze e le precedenze di cui al presente articolo si
esplicano nel rispetto delle priorità oggettive di cui al comma 2
dell'articolo 2.
4. A parità di condizioni, le maggiori misure di benefici
sono accordate ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 1.
TITOLO III
Interventi settoriali
CAPO I
Consolidamento e sviluppo dell'agricoltura di montagna
Art. 5 - Interventi per il
miglioramento delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole.
1. Allo scopo di concorrere al
miglioramento degli assetti socio-strutturali ed economici, per gli
interventi riguardanti l'approvvigionamento idrico, l'elettrificazione,
la viabilità rurale e le linee telefoniche, di cui agli
articoli 28 e
46 della
legge regionale 31
ottobre 1980, n. 88 , effettuati nelle zone individuate
particolarmente svantaggiate ai sensi dell'articolo 2, possono essere
concessi sussidi fino alla misura massima dell'85 per cento.
Art. 6 - Interventi per il
recupero del patrimonio edilizio rurale
1. Al fine di salvaguardare il
patrimonio edilizio rurale, quale elemento costitutivo essenziale del
paesaggio delle zone montane, e per consentire agli imprenditori agricoli
migliori condizioni di vita e di esercizio delle attività
economiche, possono essere concessi contributi in conto capitale per il
radicale riattamento, la ristrutturazione e l'eventuale ampliamento di
preesistenti fabbricati da destinarsi ad abita-zione e ad annesso
rustico, nel rispetto della vigente disciplina urbanistica.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi:
a) a coltivatori diretti singoli od associati, ad imprenditori agricoli a
titolo principale e cooperative agricole, fino alla misura massima del
settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile;
b) ad imprenditori agricoli non a titolo principale, ivi inclusi quelli a
tempo parziale, fino alla misura massima del quaranta per cento della
spesa ritenuta ammissibile. (
4)
3. Possono altresì beneficiare delle provvidenze di cui al
presente articolo, nella misura di cui alla lettera a) del comma 2, gli
enti territoriali, e gli altri enti pubblici, le Regole e le Comunioni
familiari anche per gli interventi riguardanti le malghe di cui sono
titolari, in quanto destinate ad uso agricolo. (
5)
Art. 7 - Interventi per la
valorizzazione delle produzioni.
1. Al fine di valorizzare le
produzioni agricole nelle zone montane attraverso l’adeguamento
delle strutture e delle attrezzature sono concessi contributi a
imprenditori agricoli anche non a titolo principale, a cooperative
agricole e ad associazioni di produttori.
2. I contributi di cui al comma 1 ammontano fino al 50 per cento
della spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 55 per cento se i
beneficiari sono giovani agricoltori di età inferiore a quaranta
anni. (
6)
Art. 8 - Interventi per il
miglioramento del patrimonio bovino.
1. Allo scopo di promuovere e
sostenere il miglioramento genetico del patrimonio bovino nelle zone
montane, garantendo più equi redditi attraverso il miglioramento
qualitativo delle produzioni, la Giunta regionale può concedere ad
imprenditori agricoli, singoli e associati, e cooperative, contributi in
conto capitale di importo non superiore ai massimali previsti dal
paragrafo 2, e nei limiti stabiliti dai successivi paragrafi 4 e 5
dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2328/91, per la produzione e
l'acquisto di manze gravide selezionate destinate alla riproduzione ed
iscritte ai libri genealogici.
2. Possono essere altresì concessi alle associazioni
provinciali allevatori per l'elaborazione dei piani annuali di
accoppiamento programmato e per la relativa attività di assistenza
tecnica contributi fino al novanta per cento della spesa ammissibile.
(
7)
Art. 9 - Miglioramento delle
condizioni igieniche e di benessere negli allevamenti.
1. Ad imprenditori agricoli, singoli
ed associati, loro cooperative, nonché ad associazioni di
produttori, possono essere concessi contributi in conto capitale fino
alla misura massima del settantacinque per cento della spesa ritenuta
ammissibile, per investimenti da effettuarsi in zone montane diretti al
miglioramento delle condizioni di igiene ed al benessere degli animali
negli allevamenti, a condizione che gli investimenti medesimi non
comportino un incremento della capacità produttiva, salvo qualora un
quantitativo di riferimento supplementare od un trasferimento sia stato
precedentemente acquisito a norma del regolamento (CEE) n. 857/84.
(
8)
Art. 10 - Promozione
dell'assistenza zooiatrica e dell'inseminazione strumentale.
1. La Giunta regionale, al fine di
tutelare lo stato di salute del patrimonio zootecnico e la qualità
delle produzioni, è autorizzata a concedere alle comunità
montane contributi fino all'ottanta per cento della spesa ammissibile per
la realizzazione di:
a) programmi annuali di assistenza specialistica zooiatrica;
b) programmi annuali di assistenza specialistica per la diffusione
dell'inseminazione strumentale. (
9)
Art. 11 - Interventi per
l'alpeggio.
Art. 12 - Interventi per
l'acquisizione di quote latte da parte di aziende montane.
Art. 13 - Interventi per
favorire il riutilizzo a scopo agronomico dei reflui zootecnici.
1. Al fine di incentivare il
riutilizzo a scopo agronomico dei reflui zootecnici, favorendo il
miglioramento della produttività dei suoli e contribuendo nel
contempo alla tutela delle risorse naturali ed alla salvaguardia
dell'ambiente, possono essere concessi:
a) a imprenditori agricoli singoli ed associati, loro cooperative e
associazioni di produttori, contributi, nella misura massima del
quarantacinque per cento della spesa ammissibile, per investimenti
aziendali ed interaziendali riguardanti la ristrutturazione e la
riconversione dei ricoveri, nonché le strutture, impianti ed
attrezzature per il trattamento, la conservazione, il trasporto e la
distribuzione delle deiezioni zootecniche;
b) a consorzi, costituiti ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato D al
Piano regionale di risanamento delle acque approvato con provvedimento
del Consiglio regionale n. 962 del 1° settembre 1989, contributi,
nella misura massima dell'ottanta per cento delle spese ammissibili per
la predisposizione di piani di utilizzazione consortile delle deiezioni
zootecniche a scopo agronomico.
2. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera a) per essere
ritenuti ammissibili debbono osservare le disposizioni regionali e
nazionali di attuazione della direttiva n. 92/676/CEE relativa alla
protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole e non comportare un incremento della
capacità produttiva aziendale, salvo qualora un quantitativo di
riferimento supplementare od un trasferimento sia stato precedentemente
acquisito a norma del regolamento (CEE) n. 857/84. (
12)
CAPO II
Misure particolari per lo sviluppo delle colture alternative e degli
allevamenti minori
Art. 14 - Oggetto delle
misure.
1. Le misure di cui al presente
capo sono specificatamente dirette, nel rispetto della protezione
dell'ambiente e nel più conveniente uso delle risorse naturali del
territorio montano, ad incoraggiare l'introduzione e a favorire il
sostegno, nelle piccole aziende agricole di cui al paragrafo 3
dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2328/1991, delle colture
alternative e degli allevamenti minori i cui prodotti trovano normali
sbocchi sui mercati.
Art. 15 - Interventi a favore
delle colture alternative.
1. Al fine di incentivare la
riconversione produttiva nelle zone montane attraverso l'introduzione di
colture alternative possono essere concessi, ad imprenditori agricoli,
singoli o associati, loro coopera-tive ed associazioni di produttori,
contributi sulle spese per l'acquisto di materiale vegetale e per il
relativo impianto nonchè per gli investimenti relativi alla
trasformazione e vendita dei prodotti ricavati.
2. Le colture alternative di cui al comma 1, erbacee, arboree ed
arbustive, ricomprendono le produzioni di frutti di sottobosco, le specie
frutticole minori, le piante officinali, le specie pregiate per la
produzione di legno, le conifere e latifoglie a rapido accrescimento, gli
arboreti specializzati per la produzione di semi e la conservazione del
patrimonio genetico.
Art. 16 - Interventi a favore
degli allevamenti minori.
1. Al fine di diversificare le
attività zootecniche nelle zone montane favorendo lo sviluppo di
allevamenti minori possono essere concessi, ad imprenditori agricoli,
singoli ed associati, loro cooperative ed associazioni di produttori,
contributi sulle spese per l'acquisto di riproduttori, per la
realizzazione di strutture zootecniche e per la provvista di impianti ed
attrezzature.
2. Gli allevamenti minori di cui al comma 1 riguardano gli ovini,
i caprini, i cunicoli, gli equini, l'acquacoltura, l'apicoltura, gli
ungulati e l'avifauna nonchè altre specie animali individuate dalla
Giunta regionale, con particolare riferimento alle categorie specificate
nel DPR 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto rispondenti alle condizioni
di cui all'articolo 14.
Art. 17 - Misure dei
benefici.
1. I contributi in conto capitale di cui agli articoli 15 e 16
possono essere concessi nella misura massima del 45 per cento della spesa
ammissibile per i beni immobili e del 30 per cento della spesa
ammissibile per gli altri investimenti.
2. Le misure massime di contributi di cui al comma 1 sono
elevabili del 25 per cento per gli interventi a favore di giovani
agricoltori ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2328/1991.
Art. 18 - Aiuti transitori per
l'avviamento.
CAPO III
Tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente rurale (14)
Art. 19 - Coordinamento con
le misure comunitarie.
Art. 20 - Premio per la
conservazione delle aree prative.
Art. 21 - Manutenzione a
fini ambientali di superfici agricole e forestali abbandonate.
Art. 22 - Interventi per
opere di manutenzione ambientale.
Art. 23 - Spesa ammissibile
ai contributi.
CAPO IV
Misure per il miglioramento delle condizioni socio-strutturali delle
imprese agricole
Art. 24 - Agevolazioni per
le operazioni di riordino fondiario
1. La Giunta regionale, al fine di evitare
il frazionamento del territorio montano, concede ai proprietari di
terreni ricompresi nel Piano di riordino fondiario approvato secondo le
procedure di cui al Titolo II Capo IV del regio decreto 13 febbraio 1933,
n. 215, che alienano i terreni medesimi ad altri imprenditori proprietari
di fondi ricadenti nel Piano di riordino, un contributo in conto capitale
nella misura massima del settantacinque per cento del valore di stima
determinato dalla competente commissione provinciale di cui alla legge 22
ottobre 1971, n. 865 e degli oneri accessori. (
20)
2. Possono beneficiare degli interventi di cui al comma 1 i
proprietari di terreni la cui superficie complessiva interessata dal
Piano non sia superiore ai sei ettari.
3. Il valore di stima di cui al comma 1 non può in ogni caso
risultare superiore al valore di mercato. (
21)
Art. 25 - Interventi per la
conservazione delle unità produttive.
1. La Giunta regionale, per
favorire la permanenza dei giovani in agricoltura e per impedire la
frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, concede ad
imprenditori agricoli a titolo principale che intendono proseguire
nell'attività di conduzione dell'azienda medesima, contributi in
conto capitale nella misura del 30 per cento sugli oneri, ivi comprese,
le spese accessorie, relativi alla liquidazione delle quote spettanti ai
coeredi, nel caso di successione ereditaria.
2. Per beneficiare del contributo di cui al comma 1, i soggetti
interessati, all'apertura della successione ereditaria, devono acquisire
la formale rinuncia dei coeredi nonchè impegnarsi a mantenere
inalterato l'assetto fondiario dell'azienda.
3. Decadono dal contributo i beneficiari che, prima che siano
trascorsi dieci anni dalla loro acquisizione, alienano, senza giusta
causa, le quote oggetto del beneficio.
Art. 26 - Indennità
compensativa nelle zone particolarmente svantaggiate.
Art. 27 - Incoraggiamento al
prepensionamento degli agricoltori.
1. Al fine di garantire un reddito adeguato agli imprenditori
agricoli anziani operanti in zone mon-tane, agevolando il conseguente
subentro nella gestione aziendale di giovani imprenditori, la Giunta
regionale può concedere, in presenza delle condizioni richieste dal
regolamento (CEE) n. 2079/1992 del Consiglio del 30 giugno 1992, un aiuto
supplementare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10 del
regolamento medesimo.
2. L'aiuto supplementare viene concesso sotto forma di contributo
in conto capitale, ragguagliato al 50 per cento dell'importo del premio
per la cessazione dell'attività e dell'indennità annuale
ammissibili, ai sensi di detta normativa comunitaria.
TITOLO IV
Promozione e sviluppo socio-economico delle imprese
Art. 28 - Promozione.
1. Al fine di consentire
un'adeguata promozione dei prodotti tipici delle zone montane, in armonia
anche con quanto previsto dalle
leggi regionali 8 marzo 1988, n. 11 (
23) e
8 gennaio 1991, n. 1, la Giunta regionale promuove lo
studio, la predisposizione e la realizzazione di specifici progetti
attuati da parte di associazioni di produttori, cooperative agricole e
consorzi di tutela, mediante la concessione di un contributo sino al 75
per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. (omissis) (
24)
3. Le provvidenze di cui al presente articolo possono essere
accordate anche ad enti locali, associazioni agrituristiche, imprese
agricole singole ed associate che intendono realizzare iniziative intese
a promuovere l'ospitalità rurale nelle zone montane.
Art. 29 - Incentivi per la
valorizzazione delle risorse boschive.
1. Al fine di compensare
l'insufficiente remunerazione della vendita di legname in piedi,
favorendo la regolare coltivazione dei boschi più disagiati, la
Giunta regionale può concedere a favore di titolari di boschi,
singoli od associati, contributi per l'allestimento e l'esbosco
all'imposto di legname proveniente da boschi pianificati. (
25)
2. Il contributo può essere concesso, limitatamente alle zone
maggiormente svantaggiate da determinarsi da parte della Giunta
regionale, in funzione delle condizioni di viabilità, di
geomorfologia, sistemi d'esbosco e tipo di selvicoltura, nella misura di
euro 3,50 per metro cubo cormometrico utilizzato in boschi con situazioni
stazionali mediamente disagiate, nella misura di euro 7,00 in boschi
altamente disagiati e di euro 14,00 in assenza di viabilità e
laddove vengono impiegati sistemi d'esbosco a cavo. (
26)
3. Nella concessione delle provvidenze viene stabilito il seguente
ordine di priorità:
b) utilizzazioni previste nei piani di riassetto non eseguite per mancato
realizzo del prezzo di macchiatico; (
28)
d) utilizzazioni effettuate con sistemi d'esbosco a basso impatto, ivi
comprese le teleferiche;
e) omissis (
30)
f) utilizzazioni per l'avviamento all'altofusto.
4. I contributi di cui al presente articolo non devono in ogni
caso risultare superiori ai maggiori oneri derivanti alle imprese
boschive dalle condizioni di svantaggio definite nel comma 2. (
31)
Art. 30 - Assistenza
interaziendale.
1. Ad integrazione di quanto previsto dall'
articolo 23 della
legge regionale 8
gennaio 1991, n. 1 , alle strutture tecniche di sostegno operanti
nelle aree montane possono aderire tutti gli imprenditori agricoli in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi
compresi quelli operanti a tempo parziale nonchè i coadiuvanti
familiari ai sensi dell'articolo 230 bis del Codice civile.
2. Il contributo concesso alle strutture tecniche di sostegno per
il coordinamento dell'attività di assistenza interaziendale in zone
montane è determinato in lire centomila per azienda.
Art. 31 - Consolidamento di
passività onerose.
1. Ad imprenditori agricoli,
singoli od associati, titolari di aziende montane ad indirizzo zootecnico
per la produzione di latte può essere concesso un concorso negli
interessi relativi a mutui - contratti ai sensi dell'articolo 3 della
legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni
- per il consolidamento di passività onerose, derivanti da
finanziamenti bancari effettuati mediante prestiti e mutui agrari
poliennali, impiegati per investimenti aziendali, anche se assistiti dal
concorso finanziario pubblico.
2. L'importo di predetti mutui, della durata massima di anni
dieci, può essere ragguagliato fino all'in-tero ammontare delle
passività onerose in essere all'entrata in vigore della presente
legge.
3. Il concorso di cui al comma 1, determinato in conformità a
quanto previsto dall'
articolo 65 della
legge regionale n. 88/1980 e successive
modificazioni ed integrazioni, è concesso dalla Giunta regionale in
via attualizzata sotto forma di contributo da corrispondere in un'unica
soluzione agli istituti mutuanti previa definizione del contratto di
consolidamento.
4. La Giunta regionale, data la particolare gravosità degli oneri
connessi alle operazioni previste ai precedenti commi, può concedere
un contributo in conto capitale sulle spese sostenute dai beneficiari,
nella misura massima del cinquanta per cento delle spese medesime.
(
32)
5. I mutui di cui ai commi precedenti debbono riguardare investimenti
già realizzati compatibili con le vigenti disposizioni comunitarie
in materia di politica delle strutture agricole e non possono comportare
il superamento dei massimali di contributo previsti dalla medesima
normativa. (
33)
6. Gli aiuti in parola possono essere erogati soltanto a seguito di
modifiche dei tassi per i nuovi prestiti contratti per tener conto delle
variazioni del costo del denaro o riguardare aziende che siano
economicamente sane, in base ad apposita verifica da effettuarsi da parte
degli uffici regionali sulla scorta di uno specifico Piano aziendale.
(
34)
Art. 32 - Mutui
integrativi.
1. La Giunta regionale può concedere
ai soggetti di cui all'articolo 4, un concorso nel pagamento degli
interessi relativo a mutui integrativi della durata massima di quindici
anni pari alla differenza tra spesa ammessa e il contributo in conto
capitale effettivamente concesso limitatamente agli interventi previsti
agli
articoli 6,
13,
16 e
25, nel rispetto dei massimali di contributo previsti
dall'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2328/91. (
35)
TITOLO V
Disposizioni finali
Art. 33 - Funzioni
amministrative.
1. L'esercizio delle funzioni
amministrative di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle
esplicitamente attribuite alla Giunta regionale, è delegato alle
Comunità montane ed alle Province, negli ambiti territoriali di
rispettiva competenza, nei termini precisati dai seguenti commi.
2. Le funzioni amministrative delegate alle Comunità montane
si esercitano relativamente agli interventi di cui agli
articoli 5,
6,
7,
9,
11,
14,
15,
16,
18,
20,
21,
22
e
26. (
36)
3. Le funzioni amministrative delegate alle Province si esercitano
relativamente agli interventi di cui all'
articolo 13.
4. In relazione all'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta
regionale:
a) emana direttive, esercita funzioni di vigilanza e di controllo, adotta
il provvedimento di revoca in caso di accertato inadempimento a norma
dell'
articolo
55 dello Statuto;
b) assegna alle Comunità montane ed alle Province, le somme
necessarie per l'attuazione degli interventi di loro competenza,
riportandole in base ai criteri di cui al comma 3 dell'
articolo 2 ed alle risultanze
degli impieghi dei finanziamenti;
c) provvede al trasferimento alle Comunità montane e alle Province
del personale necessario.
Art. 34 - Norme
procedurali.
1. La Giunta regionale emana disposizioni esecutive, ai sensi
dell'
articolo
32 lettera g) dello Statuto, per l'attuazione degli interventi e
delle azioni della presente legge, nonchè per la concessione dei
relativi benefici.
Art. 35 - Applicazione di
norme vigenti.
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si
applica la disciplina dettata dalla vigente legislazione regionale in
materia, in particolare, dalle disposizioni contenute nelle
leggi regionali 31 ottobre
1980, n. 88 e
8
gennaio 1991, n. 1 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 36 - Abrogazione di
norme.
1. E' abrogata la
legge regionale 24 gennaio 1992, n. 5
"Interventi di conservazione e mantenimento dei prati e dei prati-pascoli
nelle aree montane", fatti salvi i procedimenti amministrativi in atto.
Art. 37 - Divieto di cumulo
dei benefici.
1. I benefici di cui alla presente legge, ad eccezione di quanto
diversamente disposto, non sono cumulabili con quelli concessi per le
stesse iniziative ai sensi di leggi statali e regionali o di normative
comunitarie.
Art. 38 - Disposizioni
transitorie.
1. Fino all'approvazione del piano specifico per lo sviluppo
socio-economico ed ambientale della montagna di cui all'
articolo 3 della
legge regionale 8
gennaio 1991, n. 1 , e comunque non oltre il novantesimo giorno
successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale è autorizzata a determinare le misure di intervento
a favore dei beneficiari delle provvidenze, nel rispetto dei criteri
dettati dal comma 2 dell'
articolo 2.
2. Possono beneficiare delle provvidenze di cui alla presente
legge le iniziative le cui domande sono state presentate ai sensi di
altre leggi regionali, in quanto compatibili con le disposizioni da essa
recate, con l'esclusione di quelle la cui istruttoria sia stata già
formalizzata ai sensi e per gli effetti degli specifici disposti
legislativi.
Art. 39 - Norma
finanziaria.
omissis (
37)
SI OMETTE L'ALLEGATO (38)
Note
(
1) Ai sensi dell’art. 5
della
legge
regionale 18 aprile 1995, n. 30 concernente «Adeguamento di
leggi regionali alla normativa comunitaria» le modifiche apportate
dalla legge medesima all’art. 2 comma 2; 6 comma 2; 7 comma 1; 7
comma 2 lett. c); 8; 9; 13; 20 comma 2; 21 comma 3; 22; 24 commi 1 e 3;
29 commi 3 e 4; 31 commi 4, 5, 6; 32; nonchè l’abrogazione
degli artt. 7 comma 3; 11; 12; 18; 26; 28 comma 2, hanno effetto a
decorrere dal giorno in cui è espresso il parere positivo di
compatibilità da parte della Commissione delle Comunità
Europee, ai sensi degli artt. 92 e 93 del trattato CEE, ed alle eventuali
condizioni nello stesso previste.
(
2) Ai sensi
dell’art.articolo 5 della
legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 ,
in deroga a quanto previsto dall’articolo 48 della
legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e
successive modificazioni, fino all’approvazione del primo piano di
assetto territoriale (PAT) e del piano degli interventi (PI), nelle zone
agricole dei territori classificati montani ai sensi dell’articolo
1 della
legge
regionale 18 gennaio 1994, n. 2 “Provvedimenti per il
consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la
tutela e la valorizzazione dei territori montani” è
consentita, nel rispetto integrale della tipologia originaria, la
ricostruzione, con la volumetria originaria, dei fabbricati crollati nel
caso in cui esistano sul terreno i muri perimetrali che consentano di
individuarne il sedime e ciò sia riscontrabile nelle cartografie
edilizie depositate presso gli enti competenti, corredate da
documentazione fotografica o iconografica.
(
12) Articolo così
sostituito da art. 3 comma 8
legge regionale 18 aprile 1995, n. 30 .
La direttiva nitrati peraltro è la direttiva 91/676 CEE del
Consiglio del 12 dicembre 1991 e non del 1992. In materia di adeguamento
a questa direttiva l’art. 108 della
legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 ha
disposto che: “1. Nelle more di attuazione del piano del settore
agricolo (PSAGR), la Giunta regionale approva un programma straordinario
di intervento inteso a fornire e migliorare l’adeguamento delle
imprese zootecniche del Veneto alle prescrizioni dettate dalla Direttiva
91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione
delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da
fonti agricole, mediante azioni rivolte all’adeguamento delle
strutture di allevamento, all’introduzione di pratiche e tecnologie
pulite, alla produzione di energia da reflui zootecnici e al
decongestionamento delle aree a più alta densità zootecnica.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del piano di cui al comma
1, quantificati in euro 10.000.000,00 per l’esercizio 2008, si fa
fronte con le risorse allocate nell’upb U0049 “Interventi
infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività
rurale” del bilancio di previsione 2008.”.
(
28) A seguito della modifica
di cui alla lettera a) che ha soppresso le parole “di riassetto
forestale” per coordinamento sembra debba leggersi anche in questa
lettera piani e non più piani di riassetto
(
37) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
(
38) Si omette
l’allegato pubblicato sul BUR 21 gennaio 1994, n. 6 e reperibile
nella banca dati delle leggi a testo storico nel formato PDF: testo da
BUR.
SOMMARIO