Legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 (BUR n. 80/2020) (Bilancio)
Legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 (BUR n. 80/2020) (Bilancio)
[sommario] [RTF]
MISURE URGENTI
PER IL SUPPORTO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE COLPITE DALLA CRISI
CORRELATA ALL’EPIDEMIA COVID-19. SECONDA VARIAZIONE GENERALE AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 DELLA REGIONE DEL VENETO.
Art. 1 - Misure urgenti per il
supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’epidemia
Covid-19.
1. Al comma 2 dell’
articolo 3 della
legge regionale 17
giugno 2016, n. 17 “Norme relative all’unificazione dei
fondi di rotazione regionali” le parole:
“di quarantotto
mesi dall’entrata in vigore della presente legge” sono
sostituite con le parole:
“del 31 dicembre 2021”.
2. Al fine di sostenere le imprese danneggiate dall’epidemia di
“Covid-19”, Veneto Sviluppo spa prosegue senza soluzione di
continuità l’erogazione di nuovi finanziamenti, garanzie,
contributi o altre forme di strumenti finanziari relativi ai fondi
regionali in gestione alla data del 23 febbraio 2020.
3. Le risorse regionali che risultano disponibili per ciascun fondo alla
data di entrata in vigore della presente legge, al netto dei
trasferimenti previsti al comma 1 dell’articolo 2, sono destinate
prioritariamente al finanziamento o cofinanziamento di strumenti
finanziari anche a supporto della liquidità delle imprese colpite
dall’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, anche in
idonee forme di credito diretto all’impresa e con assunzione di
rischio di credito a carico della Regione del Veneto.
4. Gli strumenti finanziari di cui al comma 3 sono gestiti da Veneto
Sviluppo spa a cui è riconosciuta una commissione annua pari a euro
200.000,00 in relazione ai fondi per contributi, una commissione annua
pari a euro 1.700.000,00 in relazione ai fondi di rotazione e una
commissione annua pari a euro 450.000,00 in relazione ai fondi di
garanzia, anche in forma di riassicurazione. Gli importi sono posti a
carico delle disponibilità di ciascun fondo e ripartiti in misura
proporzionale alle consistenze di fine esercizio di ciascun fondo per
contributi e alle consistenze di fine esercizio dei finanziamenti in
essere per ciascun fondo di rotazione; le relative operazioni contabili
sono effettuate in modo da garantire la tracciabilità nel bilancio
regionale.
5. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, la
Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua
i settori di intervento e adotta disposizioni attuative del presente
articolo con particolare riferimento alla modalità di gestione degli
strumenti finanziari di cui al comma 3 nonché ai requisiti di
accesso ai medesimi.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 trovano applicazione fino
alla data di effettivo esercizio delle funzioni di gestione degli
strumenti finanziari regionali da parte della Società Veneto
Innovazione S.p.A. quale nuovo soggetto gestore e, comunque, non oltre la
data del 31 dicembre 2023. (
1)
7. Dalla data di effettivo esercizio delle funzioni di gestione degli
strumenti finanziari regionali da parte della Società Veneto
Innovazione S.p.A. quale nuovo soggetto gestore e, comunque, non oltre la
data del 31 dicembre 2023, Veneto Sviluppo S.p.A. cessa
l’erogazione di nuovi finanziamenti, garanzie, contributi o altre
forme di strumenti finanziari relativi ai fondi di cui ai commi 2 e 3.
(
2)
8. Nel periodo di progressivo esaurimento delle attività relative ai
fondi di cui al comma 7, Veneto Sviluppo spa provvede a:
a) gestire le attività connesse al rimborso delle rate dei prestiti
secondo il piano di ammortamento concordato;
b) curare quanto necessario in caso di richiesta di escussione o di
escussione delle garanzie, ivi compresa la gestione di eventuali
contenziosi;
c) gestire le attività di recupero crediti connesse agli strumenti
finanziari in gestione, ivi compresi quelli per i quali all’entrata
in vigore della presente legge si sono già concluse le attività
di erogazione del contributo in conto capitale;
d) proseguire in tutte le attività di monitoraggio, rendicontazione
e controllo;
e) restituire alla Regione le risorse derivanti dai rimborsi o disimpegni
o dalle altre entrate maturate in ciascun bimestre entro trenta giorni
dal termine di ciascun bimestre di riferimento. (
3)
9. Fino alla data di liquidazione definitiva del fondo di riferimento,
per le attività di cui al comma 8 è riconosciuta a Veneto
Sviluppo spa una commissione determinata dalla Giunta regionale tenendo
conto delle commissioni praticate dal mercato per operatività
analoghe. La commissione è posta a carico delle disponibilità
del fondo a cui si riferiscono le attività prestate; le relative
operazioni contabili sono effettuate in modo da garantire la
tracciabilità nel bilancio regionale. (
4)
Art. 2 - Nuove disposizioni in
materia di gestione di fondi regionali.
1. Per l’esercizio 2020, le risorse
finanziarie che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono nella disponibilità di Veneto Sviluppo a valere sui fondi di
cui alla
legge
regionale 17 giugno 2016, n. 17 “Norme relative
all’unificazione dei fondi di rotazione regionali”, sono
trasferite entro trenta giorni dalla medesima entrata in vigore, nel
bilancio della Regione per un importo complessivo di euro 60.345.866,78 e
allocate al Titolo 4 “Entrate in conto Capitale”, Tipologia
200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione
2020-2022 e costituiscono entrate a libera destinazione finalizzate al
finanziamento di spese in conto capitale.
2. L’importo complessivo di cui al comma 1 è ricavato mediante
prelievo proporzionalmente ripartito tra tutti i fondi indicati nel comma
1 ad esclusione del fondo di rotazione di cui all’articolo 3, comma
2 della
legge
regionale 7 aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore delle
imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai
sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e
successive modificazioni” e al fondo di rotazione di cui
all’
articolo 25 della
legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 1996)”.
3. A decorrere dall’anno 2024 (
5) le risorse restituite alla Regione ai sensi del comma 7
dell’articolo 1, provenienti da ciascuno dei fondi regionali di cui
ai commi 2 e 3 dell’articolo 1, al netto degli importi già
destinati con precedenti disposizioni regionali e di quanto previsto al
comma 1, costituiscono entrate destinate al rifinanziamento dei singoli
fondi per spese in conto capitale, in relazione alle diverse leggi
istitutive dei medesimi, al fine di consentire il prosieguo delle
attività di sostegno alle imprese venete, anche in idonee forme di
credito diretto all’impresa, nelle more, per i fondi riconducibili
al fondo unico di rotazione per le piccole e medie imprese (PMI), della
costituzione del fondo di cui all’
articolo 2 della
legge regionale 17
giugno 2016, n. 17 . (
6)
Art. 3 - Ulteriori misure
urgenti per il sostegno alle imprese colpite dall’epidemia
Covid-19.
1. All’
articolo 11 della
legge regionale 25 novembre 2019, n. 44
“Collegato alla legge di stabilità regionale 2020” sono
introdotte le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
omissis (
7)
b) il comma 3 è sostituito dal seguente comma:
omissis (
8)
c) il comma 4 è sostituito dal seguente comma:
omissis (
9)
Art. 3 bis - Misure urgenti
per il sostegno di imprese di Venezia e Chioggia. (10)
1. Nel rispetto di quanto previsto dal punto 2.1. della Comunicazione
della Commissione europea del 23 marzo 2022, C (2022) 1890 “Quadro
temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro
l’Ucraina”, al fine di contenere gli effetti negativi
derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas
naturale a supporto della liquidità delle imprese del vetro
artistico di Murano e della pesca di Venezia e Chioggia, le risorse di
cui al comma 3 dell’articolo 1 sono destinate sino ad un importo
massimo di 500.000,00 euro alle imprese del vetro artistico di Murano e
della pesca di Venezia e Chioggia che hanno beneficiato degli sgravi
degli oneri sociali di cui all’articolo 5 bis del decreto legge 29
marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio
1995, n. 206 e al comma 1, dell’articolo 27 del decreto legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30.
2. Quanto previsto al comma 1 non pregiudica in ogni caso l’accesso
agli aiuti di cui all’articolo 1, comma 3, della presente legge da
parte delle imprese del vetro artistico di Murano e della pesca di
Venezia e Chioggia che abbiano già restituito l’aiuto
corrisposto ai sensi della normativa statale di cui al comma 1 del
presente articolo o che non se ne sono avvalse.
3. L’intervento di cui al comma 1 è gestito da Veneto Sviluppo
S.p.A. nel rispetto del limite temporale previsto al comma 6
dell’articolo 1 e comunque nel rispetto del limite temporale
previsto dal punto 2.1. della Comunicazione di cui al comma 1.
4. Le imprese interessate accedono ai benefici di cui al comma 1 previo
avviso pubblico da pubblicare sul sito istituzionale di Veneto Sviluppo
S.p.A..
5. L’ammontare del beneficio concedibile a ciascuna impresa non
può essere superiore all’importo dell’aiuto non
rimborsato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati fino alla
data dell’erogazione, e comunque non può essere superiore agli
importi previsti dal punto 2.1. della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Ai benefici previsti dal presente articolo si applica l’articolo
53, comma 1-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 4 - Disposizioni
particolari in materia di impianti a fune.
1. Fermo quanto previsto agli articoli 1 e 2, le risorse del fondo di
rotazione di cui all’
articolo 25 della
legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 1996)”, sono introitate al bilancio
regionale, per essere destinate, già a decorrere dall’anno
2020, al rifinanziamento dell’
articolo 16 della
legge regionale 21
novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti
a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di
innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla
neve” ad eccezione di un importo di euro 500.000,00 che rimane
destinato al rifinanziamento del fondo medesimo, nel rispetto della legge
istitutiva.
Art. 5 - Abrogazioni.
1. L’
articolo 16 della
legge regionale 25 novembre 2019, n. 44
“Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”
è abrogato. I riferimenti a tale norma contenuti in altre previsioni
di legge regionale e in atti amministrativi devono intendersi operati
agli articoli 1 e 2 della presente legge.
Art. 6 - Stati di previsione
delle entrate e delle spese.
1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese, per gli
esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 sono introdotte le variazioni
compensative degli stanziamenti di competenza e di cassa di cui
all’Allegato 1 per le entrate e di cui all’Allegato 2 per le
spese.
Art. 7 - Allegati alla seconda
variazione al bilancio.
1. Sono inoltre approvati i seguenti Allegati:
a) modifica dell’
Allegato 7 “Quadro generale riassuntivo” di cui
alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della
legge regionale 25 novembre
2019, n. 46 “Bilancio di previsione 2020-2022” (Allegato
3);
b) aggiornamento degli elenchi “Interventi vincolati programmati
per spese di investimento finanziati con entrata titolo quarto” per
gli anni 2020, 2021 e 2022, di cui al punto d) dell’
Allegato 1, di cui
alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della
legge regionale 25 novembre
2019, n. 46 (Allegato 4);
c) prospetto dimostrativo aggiornato dell’equilibrio di bilancio
per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5);
d) variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del
Tesoriere per le entrate (Allegato 6) e le spese (Allegato 7).
Art. 8 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATI OMESSI
Note
(
1) Comma sostituito da comma 1
art. 14
legge
regionale 4 luglio 2023, n. 14 .
(
2) Comma sostituito da comma 2
art. 14
legge
regionale 4 luglio 2023, n. 14 .
(
3) Comma abrogato da lett. e)
comma 1 art. 15
legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 a
decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di
affidamento della gestione degli strumenti finanziari regionali ai sensi
della medesima
legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 .
(
4) Comma abrogato da lett. e)
comma 1 art. 15
legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 a
decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di
affidamento della gestione degli strumenti finanziari regionali ai sensi
della medesima
legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 .
(
5) Comma modificato da comma 2
art. 7 della
legge
regionale 23 dicembre 2022, n. 31 che ha sostituito le parole:
“A decorrere dall’anno 2023” con le seguenti: “A
decorrere dall’anno 2024”. In precedenza comma modificato da
comma 2 art. 10
legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 .
(
6) Comma abrogato da lett. e)
comma 1 art. 15
legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 a
decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di
affidamento della gestione degli strumenti finanziari regionali ai sensi
della medesima
legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 .
(
7) Testo riportato dopo il comma
2 dell’art. 11
legge regionale 25 novembre 2019, n. 44
.
(
8) Testo riportato al comma 3
dell’art. 11
legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 .
(
9) Testo riportato al comma 4
dell’art. 11
legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 .
(
10) Articolo inserito da
comma 1 art. 1 della
legge regionale 6 settembre 2022, n. 22 .
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