Legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 (BUR n. 30/1994)
Legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 (BUR n. 30/1994) [sommario] [RTF]
INTERVENTI IN
FAVORE DELLE IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI
BELLUNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 19 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Art. 1 - Finalità.
1. La presente legge disciplina i provvedimenti di competenza
regionale per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8
della legge 9 gennaio 1991, n. 19 come sostituito dall'articolo 2 della
legge 19 luglio 1993, n. 237, allo scopo di garantire alle imprese aventi
stabile e prevalente organizzazione nel territorio della provincia di
Belluno, parità di condizioni per concorrere alle finalità di
cui all'articolo 1 della legge 19 gennaio 1991, n. 19, nonché per
promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività
economico-produttive.
Art. 2 - Soggetti
destinatari.
1. Sono destinatari degli interventi
di cui alla presente legge:
a) le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione
96/280/CE della commissione del 3 aprile 1996, pubblicata in GUCE L107
del 30 aprile 1996 e successive modificazioni, incluse quelle artigiane e
le cooperative, operanti nei settori dell’industria, dei trasporti
e spedizioni, dei servizi alle imprese, dell'offerta turistica, degli
impianti a fune in servizio pubblico, limitatamente alle attività
ammissibili in base alla vigente disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato. Tali imprese devono avere sede operativa nel territorio
di cui all’articolo 1; (
1)
a bis) i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli
aderenti alle associazioni professionali contenute nell’elenco di
cui al comma 7, dell’articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4
“Disposizioni in materia di professioni non organizzate” e in
possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge
purché esercenti l’attività nel territorio di cui
all’articolo 1; (
2)
b) i consorzi e le società consortili, costituite anche in forma
cooperativa tra le imprese di cui alla lettera a), aventi per scopo la
prestazione di servizi alle imprese medesime per la diffusione dei
processi di innovazione tecnologica e per la compatibilità
ambientale delle attività produttive o la realizzazione di opere a
servizio delle imprese stesse;
c) le società a capitale misto, pubblico-privato, aventi per scopo
la prestazione di servizi alle imprese di cui alla lettera a),
nonchè la realizzazione di strutture al servizio delle imprese
medesime;
d) gli enti pubblici che realizzano o partecipano ad iniziative e opere
volte a migliorare la competitività delle imprese di cui alla
lettera a). (
3)
Art. 3 - Tipologie degli
interventi.
1. Le finalità di cui alla
presente legge sono perseguite mediante:
a) concessione di finanziamenti agevolati nel rispetto dei limiti fissati
dall’Unione europea; (
4)
b) concessione di contributi in conto capitale;
b bis) concessione di garanzie. (
5)
1 bis. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), possono
essere utilizzate anche in forma congiunta; le risorse di cui alla
lettera b) sono finanziate con appositi stanziamenti di bilancio.
(
6)
1 ter. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono cumulabili fra loro
e con altre forme agevolative nei limiti previsti dalla normativa europea
in materia di aiuti di stato. (
7)
2. Agli interventi di cui al comma 1, lettera a), attivati
mediante la costituzione di un fondo di rotazione, è assegnata una
quota pari a lire 53 miliardi dello stanziamento di cui
all’
articolo 7,
destinata ai soggetti di cui all’articolo 2, lettera a).
3. Agli interventi di cui al comma 1, lettera b) è assegnata
una quota pari a lire 5 miliardi e 800 milioni dello stanziamento di cui
all’articolo 7, così destinata:
a) lire 2 miliardi e 800 milioni per sostenere le iniziative dei soggetti
di cui all’articolo 2, lettere b), c) e d) nella misura massima di
lire 500 milioni per ciascun soggetto;
b) lire 3 miliardi per sostenere interventi, disposti dalla Giunta
regionale con specifici provvedimenti, per la realizzazione di un
progetto di promozione e sviluppo dell’occhialeria, destinati ai
soggetti di cui all’articolo 2.
3 bis. Per gli interventi di cui al presente articolo destinati ai
soggetti di cui alla lettera a) bis, comma 1, dell’articolo 2
è previsto un limite massimo di utilizzo delle relative risorse pari
al dieci per cento delle risorse stesse. (
8)
4. I benefici di cui al presente articolo sono concessi in misura
non superiore a quella massima consentita dalla disciplina comunitaria
relativa agli aiuti di stato ai soggetti come definiti dalle lettere a) e
a) bis, (
9) comma 1
dell'articolo 2 ed entro tali limiti sono cumulabili con eventuali altre
agevolazioni pubbliche. (
10)
5. I benefici di cui al presente articolo, non sono concedibili
per operazioni perfezionate anteriormente alla data del 1 gennaio 1993.
6. Le facilitazioni finanziarie di cui al presente articolo sono
concesse per le seguenti iniziative:
a) acquisto di terreni e fabbricati destinati alle attività
imprenditoriali agevolate della presente legge; (
11)
b) costruzione, ampliamento e ristrutturazione di fabbricati e relative
pertinenze destinati alle attività imprenditoriali agevolate dalla
presente legge, ivi compresi gli impianti tecnologici, di innovazione e
di sicurezza; (
12)
c) realizzazione di strutture di servizio alle imprese;
d) realizzazione e sviluppo dei sistemi aziendali di qualità,
nonché la relativa attività di formazione;(
13)
e) acquisto di arredi, di macchinari e di sistemi ed attrezzature di
elevato contenuto tecnologico;
f) acquisizione di programmi e tecnologie telematiche e informatiche
delle attività di impresa; (
14)
g) attività di promozione e di commercializzazione dei prodotti con
particolare riferimento all'organizzazione e partecipazione a
manifestazioni fieristiche, allo svolgimento di azioni pubblicitarie,
espletamento di studi di mercato e approntamento di cataloghi e schedari;
h) realizzazione di strutture e impianti con finalità di
salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
in connessione con l’attività delle imprese; (
15)
h bis) interventi di supporto finanziario; (
16)
h ter) interventi per la liquidità; (
17)
i) omissis (
18)
6 bis. Con le disposizioni esecutive di cui all'articolo 4, comma
2, (
19) la Giunta regionale
stabilisce, in relazione alle diverse tipologie di iniziative
ammissibili, la durata del finanziamento agevolato nonché le
percentuali massime di spesa ammissibile. (
20)
6 ter. Sono altresì ammesse al fondo di rotazione cui al
comma 2 le piccole e medie imprese alberghiere, nonché le piccole e
medie imprese, e i loro consorzi, che gestiscono impianti di trasporto a
fune in servizio pubblico, per operazioni finanziarie, tra loro
alternative, finalizzate alla ricapitalizzazione aziendale, al
consolidamento di passività bancarie a breve e al riequilibrio
finanziario aziendale, nel rispetto delle condizioni previste dal
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006,
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”),
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 28 dicembre
2006 n. L. 379. (
21)
Art. 3 bis - Non
cumulabilità. (22)
1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con i
contributi previsti da altre leggi regionali per gli stessi interventi.
Art. 3 ter - Interventi per
favorire l’accesso al credito. (23)
1. Le disponibilità sul fondo di rotazione di cui al comma 2
dell’articolo 3 sono introiate nel bilancio regionale per un
importo di euro 5.000.000,00.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ad operazioni di garanzia
e controgaranzia e riassicurazione a favore delle piccole e medie imprese
e dei professionisti di cui alle lettere a) e a bis) dell’articolo
2, anche tramite l’attivazione di una sezione speciale del Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2,
comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica.”.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, quantificati
in euro 5.000.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le
risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e
competitività” - Programma 01 “Industria e
artigianato” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” le
cui disponibilità vengono incrementate mediante le nuove entrate di
cui al comma 1, allocate al Titolo 4 “Entrate in conto
capitale” - Tipologia 300 “Altri trasferimenti in conto
capitale” del bilancio di previsione 2020-2022.
Art. 4 - Deleghe alla
provincia di Belluno.
1. La Provincia di Belluno è
delegata ad esercitare tutte le funzioni amministrative relative alla
concessione ed erogazione dei contributi, alla vigilanza sulla loro
utilizzazione nonchè alla riduzione o revoca degli stessi in caso di
mancata realizzazione, anche parziale, degli interventi ammessi, sulla
base dei seguenti principi:
a) snellezza e trasparenza delle procedure;
b) partecipazione ai procedimenti;
c) redditività degli investimenti;
d) internazionalizzazione delle attività delle imprese.
2. La Giunta regionale, sentita la Provincia di Belluno, emana, ai
sensi della lettera g) dell'articolo 32 dello Statuto disposizioni
esecutive di attuazione della presente legge e provvede altresì ad
assegnare alla stessa Provincia i fondi destinati agli interventi. Le
risorse relative all’esercizio della delega di cui al comma 1 sono
prelevate dal fondo di rotazione di cui comma 2 dell’articolo 3.
(
24)
3. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 3, comma 2, è
costituito dalla società Veneto Sviluppo spa, previo accredito da
parte della Regione dei relativi importi e viene utilizzato a seguito di
apposite convenzioni della società con istituti bancari individuati
dalla Provincia di Belluno.
4. La Provincia si avvale di un Comitato tecnico che formula
pareri circa i criteri e le modalità di concessione delle
agevolazioni, i cui componenti restano in carica tre anni e sono
rinnovabili una sola volta. (
25)
5. Il comitato di cui al comma 4 è composto di sette membri
nominati con decreto del Presidente della Provincia di Belluno:
a) un rappresentante della Provincia di Belluno con funzioni di
Presidente;
b) un rappresentante della Regione designato dalla Giunta regionale;
c) un rappresentante designato dalla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Belluno;
d) un rappresentante designato dalla società Veneto Sviluppo spa;
e) due rappresentanti delle categorie imprenditoriali designati
congiuntamente dalle stesse;
f) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
designato congiuntamente dalle stesse.
6. Le domande di contributo o di finanziamento possono essere
sottoposte alla Provincia direttamente oppure tramite cooperative o
consorzi di garanzia che garantiscano le singole iniziative. (
26)
Art. 5 - Vigilanza.
1. Spetta alla Giunta regionale il compito di vigilare sul
corretto svolgimento delle funzioni delegate di cui all'articolo 4 e, in
caso di inadempimento, inerzia o inosservanza delle direttive regionali,
di esercitare poteri sostitutivi, previa formale diffida.
Art. 6 - Relazione annuale
sugli interventi.
1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una
relazione annuale sull'utilizzo delle provvidenze concesse in attuazione
della presente legge.
Art. 7 - Norma
finanziaria.
Art. 8 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell'
articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
4) Lettera così modificata
da comma 1 art. 15
legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43
che ha sostituito le parole “ai quali è applicato un tasso di
interesse non inferiore al cinquanta per cento del tasso di riferimento
stabilito con le modalità di cui al comma 2, articolo 2 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e comunque nei limiti dell’aiuto
di stato autorizzato in data 16 febbraio 1995 e pubblicato in GUCE 21
ottobre 1995” con le parole “nel rispetto dei limiti fissati
dall’Unione europea”; in precedenza lettera sostituita da
comma 1 art. 2
legge regionale 29 novembre 2001, n. 38 ;
il cui articolo 3 dispone che la novellazione non si applica ai
procedimenti in corso all'entrata in vigore della medesima
legge regionale 29 novembre
2001, n. 38 .
(
9) Comma modificato da comma 4
art. 2 della
legge
regionale 14 febbraio 2020, n. 8 che ha sostituito le parole
“alle piccole e medie imprese come definite dalla lettera
a),” con le parole “ai soggetti come definiti dalle lettere
a) e a) bis”.
(
19) Con rettifica pubblicata
nel BUR n. 28 del 15 marzo 2005 si è comunicato che: “Nel
testo dell’articolo 51 comma 2 della
legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”
pubblicata nel BUR n. 12 del 3 febbraio 2004, le parole “Con le
disposizioni esecutive di cui all’articolo 2 comma 2” vanno
sostituite con le parole “Con le disposizioni esecutive di cui
all’articolo 4 comma 2”.
(
21) Comma inserito da
articolo 37, comma 2, della
legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 . Il
comma 3 del medesimo articolo 37 prevede inoltre che la Giunta regionale
stabilisce le condizioni e i criteri di applicazione e di priorità
delle operazioni finanziarie, fornendo indicazioni operative al soggetto
gestore dei fondi di rotazione.
(
24) Comma così
modificato da comma 2 art. 52
legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 che
ha soppresso alla fine del periodo le parole “ed
all’esercizio della delega” e aggiunto “Le risorse
relative all’esercizio della delega di cui al comma 1 sono
prelevate dal fondo di rotazione di cui comma 2 dell’articolo 3.
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