Regolamento regionale 14 luglio 2020, n. 6 (BUR 106/2020)
Regolamento regionale 14 luglio 2020, n. 6 (BUR 106/2020) [sommario] [RTF]
REGOLAMENTO SUL SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI DELLA REGIONE
DEL VENETO AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 2019, n.
15 .
Art. 1
Finalità ed ambito di
applicazione.
1. Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della
legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ed in attuazione a quanto
disposto dall’articolo 6 della
legge regionale 16 maggio 2019, n. 15
“Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di
affari istituzionali”, il presente regolamento disciplina le
modalità organizzative per l’esercizio delle funzioni relative
al sistema integrato dei controlli interni, finalizzato a garantire e
promuovere la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell’attività amministrativa ed a verificarne
l’efficienza, l’efficacia, la trasparenza e
l’economicità, previsto dall’articolo 59 dello Statuto e
disciplinato dagli articoli 4 e 5 della
legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 ,
fermo restando quanto già disciplinato in materia di vigilanza e
controlli dalla
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54
“Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della giunta regionale in attuazione della
legge regionale statutaria 17 aprile
2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.
2. Le presenti disposizioni si applicano alle strutture della Giunta
regionale previste dalla
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 ,
fatta salva, per l’Area Sanità e Sociale, la specifica
disciplina di settore.
3. Al fine di coordinare e razionalizzare il sistema dei controlli
interni, per evitare aggravamenti nell’azione amministrativa le
presenti disposizioni non si applicano ai Programmi Operativi
cofinanziati con risorse europee nonché ad altre attività nella
misura in cui sono previsti, dalla normativa di riferimento, specifici
controlli assimilabili a quanto stabilito dal presente regolamento.
4. I responsabili del funzionamento del sistema integrato dei controlli
interni sono, nel proprio ambito di competenza, il Segretario generale
della programmazione, il Segretario della Giunta regionale,
l’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura regionale, il
Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, i
Direttori di Area, i Direttori di Direzione, i Direttori delle Strutture
temporanee e di progetto, i Direttori di Unità Organizzativa ed
altri soggetti equiparabili.
5. Il Segretario generale della programmazione svolge le funzioni di
indirizzo e coordinamento del sistema integrato dei controlli interni ai
sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera h), della
legge regionale 31 dicembre
2012, n. 54 .
6. Le strutture della Giunta regionale forniscono la più ampia
collaborazione allo svolgimento dell’attività di controllo,
garantendo in maniera tempestiva le informazioni e tutta la
documentazione rilevante per il relativo esercizio.
Art. 2
Tipologie di controllo.
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della
legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 ,
il sistema integrato dei controlli interni, è articolato nelle
seguenti attività di controllo:
a) di regolarità amministrativa;
b) di regolarità contabile;
c) strategico;
d) di gestione;
e) di valutazione delle prestazioni del personale;
f) degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza;
g) degli adempimenti in materia di resa del conto degli agenti contabili.
2. Nell'attività di controllo viene garantita l'imparzialità,
l'assenza di pregiudizio nonché, l'assenza di qualsiasi conflitto di
interesse.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della
legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 ,
la Giunta regionale, anche per valutare e migliorare l'azione
amministrativa ed il sistema dei controlli interni, si avvale di una
funzione di audit interna.
4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della
legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 ,
la Giunta regionale o il Segretario generale della programmazione,
qualora emergano fatti anche potenzialmente lesivi degli interessi
dell'amministrazione, possono disporre verifiche ispettive per
individuare eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e
contabili.
5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della
legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 ,
il Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto assicura la
vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della
gestione regionale.
Art. 3
Controllo di regolarità
amministrativa.
1. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa è
finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa nella fase preventiva della
formazione dell’atto, condizionandone il perfezionamento e
l’efficacia.
2. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa consiste nel
verificare:
a) il rispetto della normativa comunitaria e statale;
b) il rispetto dello Statuto e della normativa regionale;
c) il rispetto delle fonti secondarie (regolamenti e provvedimenti
amministrativi con efficacia generale);
d) il rispetto di circolari, linee guida e disposizioni interne
dell’Amministrazione regionale;
e) la correttezza e regolarità della procedura finalizzata
all’adozione dell’atto;
f) la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano
l’adozione dell’atto;
g) la sussistenza di idonea motivazione dell’atto;
h) la coerenza con gli eventuali indirizzi formulati negli strumenti di
programmazione e con le direttive impartite.
3. Sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa le
proposte di atti da sottoporre ad approvazione da parte della Giunta
regionale e del Presidente della Giunta regionale, nonché gli atti e
i provvedimenti adottati dai Direttori.
4. Il controllo di regolarità amministrativa sulle proposte di
deliberazione della Giunta regionale e sulle proposte dei decreti del
Presidente della Giunta regionale è attuato, ai sensi di quanto
disposto dall’articolo 3, comma 4, della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e
dall’articolo 6 del
regolamento regionale 31 maggio 2016, n.
1 “Regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali
della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli
incarichi, ai sensi dell’articolo 30 della
legge regionale 31 dicembre 2012, n.
54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni
delle strutture della Giunta regionale in attuazione della
legge regionale statutaria
17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”” e sue
successive modificazioni”, attraverso il rilascio dei visti
indicati nelle citate disposizioni.
5. I Direttori, nell’ambito delle competenze loro assegnate dalla
legge regionale 31
dicembre 2012, n. 54 , assicurano la regolarità amministrativa
dei propri atti e provvedimenti attraverso la relativa sottoscrizione.
Art. 4
Controllo di regolarità
contabile.
1. Il controllo di regolarità contabile è assicurato nella fase
preventiva di formazione degli atti, condizionandone il perfezionamento e
l’efficacia.
2. Il controllo di regolarità contabile, ai sensi
dell’articolo 36 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione”, spetta alla struttura regionale preposta alla ragioneria.
3. Il controllo preventivo di regolarità contabile ha per oggetto i
provvedimenti comportanti riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Amministrazione
regionale, conseguenti alle fasi della gestione contabile delle entrate e
delle spese, secondo quanto previsto dalla normativa di contabilità
della Regione.
4. In particolare, ai sensi ed in attuazione di quanto previsto dagli
articoli 42 e 43 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ,
dall’articolo 3, comma 4, della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e
dall’articolo 6 del
regolamento regionale 31 maggio 2016, n.
1 , tutti gli atti amministrativi che dispongono impegni di spesa
sono trasmessi preventivamente al Direttore responsabile della struttura
regionale preposta alla ragioneria per l’apposizione del visto di
regolarità contabile che attesta la rispondenza della proposta
dell’atto alle regole di contabilità pubblica, in coerenza a
quanto stabilito dalle disposizioni di contabilità regionale.
5. La struttura preposta alla ragioneria, con riferimento agli atti
amministrativi di cui al comma 4 verifica:
a) l’esistenza degli elementi costitutivi dell’impegno;
b) la corretta imputazione della spesa al capitolo di bilancio;
c) la disponibilità finanziaria sul relativo capitolo;
d) la conformità alle norme fiscali;
e) il rispetto delle norme nazionali e regionali di contabilità e
dei relativi regolamenti regionali.
6. L’esito favorevole del controllo di cui al comma 5 comporta
l’apposizione del visto di regolarità contabile
sull’atto e la conseguente registrazione. L’esito sfavorevole
comporta il diniego del visto, con restituzione dell’atto alla
struttura regionale proponente per apportare le modifiche necessarie a
superare i rilievi segnalati.
7. La struttura preposta alla ragioneria verifica, inoltre, la
conformità delle liquidazioni sottoscritte dalle strutture regionali
alle norme ed ai principi contabili. L’esito favorevole di tale
controllo consente l’emissione dell’ordinativo di pagamento;
l’esito sfavorevole di tale controllo comporta la restituzione
della liquidazione alla struttura regionale proponente per apportare le
modifiche necessarie a superare i rilievi segnalati.
8. La regolarità contabile dell’ordinativo di pagamento è
accertata dal Direttore della struttura preposta alla ragioneria.
9. Il controllo contabile sui rendiconti resi dai titolari di budget
operativi e fondi economali, ai sensi degli articoli 49 e 50 della
legge regionale 29
novembre 2001, n. 39 , si esplica con le seguenti modalità:
a) per quanto riguarda i budget operativi, la struttura regionale
preposta alla ragioneria appone, al verificarsi dei presupposti, il visto
di regolarità contabile sugli atti denominati disposizioni di
liquidazione e disposizioni di impegno, provvedendo alla conseguente
registrazione in contabilità. Entro 30 giorni dalla chiusura del
budget, e comunque entro il 31 gennaio dell’anno successivo, la
struttura preposta alla ragioneria acquisisce dal Direttore assegnatario
del budget operativo il consuntivo delle spese sostenute, corredato dai
documenti giustificativi in originale. All’esito favorevole del
controllo viene rilasciato il visto di regolarità contabile,
comportante la registrazione in bilancio della spesa. Diversamente, la
struttura incaricata del controllo rifiuta il visto e prescrive le
iniziative più idonee a sanare le irregolarità;
b) per quanto riguarda i fondi economali, la struttura regionale preposta
alla ragioneria, entro 30 giorni dalla chiusura o dalla richiesta di
reintegro del fondo, e comunque entro il 31 gennaio dell’anno
successivo, acquisisce dall’economo il rendiconto dei pagamenti
effettuati, corredato dai documenti giustificativi in originale.
All’esito favorevole del controllo viene rilasciato il visto di
regolarità contabile, comportante la registrazione in bilancio della
spesa. Diversamente, la struttura incaricata del controllo rifiuta il
visto e prescrive le iniziative più idonee a sanare le
irregolarità.
Art. 5
Controllo strategico.
1. Il controllo strategico è orientato alla verifica, in funzione
dell’esercizio dei poteri di indirizzo politico,
dell’effettiva attuazione delle scelte contenute nei documenti di
pianificazione e programmazione strategica e dell’efficacia degli
stessi.
2. L’attività di controllo strategico si concretizza nella
rilevazione periodica dell’attività svolta, anche mediante
strumenti informatici, dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
strategici predefiniti, dei tempi di realizzazione rispetto alle
previsioni, degli aspetti economico – finanziari connessi ai
risultati ottenuti, delle ricadute di tipo socio – economico a
valere sul territorio, ed è volta a favorire l’individuazione
di idonei interventi correttivi. L’attività di controllo
strategico mira a valutare il contributo di ciascuna struttura alla
realizzazione degli obiettivi strategici regionali.
3. Il controllo strategico è esercitato mediante un complesso di
strumenti che riguardano, in particolare, l’analisi di contesto, la
pianificazione, la programmazione strategica e la valutazione
dell’efficacia dell’azione regionale, e precisamente gli
strumenti a cui fa riferimento sono:
a) il Programma di Governo;
b) il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui agli articoli 8 e
seguenti della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 35
“Nuove norme sulla programmazione”;
c) il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), e la relativa
nota di aggiornamento, di cui agli articoli 15 e seguenti della
legge regionale 29 novembre
2001, n. 35 ;
d) i Piani di settore di cui agli articoli 13 e 14 della
legge regionale 29 novembre
2001, n. 35 ;
e) il Piano della performance e la Relazione sulla performance di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
f) il Bilancio di previsione pluriennale di cui all’articolo 3
della
legge
regionale 29 novembre 2001, n. 39 ;
g) il Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio ed il Bilancio
Finanziario Gestionale di cui all’articolo 9 della
legge regionale 29 novembre
2001, n. 39 ;
h) il Rendiconto generale di cui agli articoli 53 e 54 della
legge regionale 29 novembre
2001, n. 39 .
4. Il controllo strategico è esercitato dalla Segreteria generale
della programmazione per il tramite della struttura competente in materia
di controlli, che predispone annualmente, ai sensi dell’articolo 27
della
legge
regionale 29 novembre 2001, n. 35 , un rapporto di monitoraggio
relativo al primo anno della nota di aggiornamento al DEFR approvata
l’anno precedente e contenente:
a) l’illustrazione dello stato di avanzamento delle strategie
politico-amministrative;
b) la descrizione sintetica dell’attività realizzata e la
rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi;
c) l’indicazione delle eventuali cause degli scostamenti e delle
eventuali azioni correttive.
5. Il rapporto di monitoraggio viene predisposto entro i termini di
adozione da parte della Giunta regionale del DEFR riferito al triennio
successivo a quello monitorato.
Art. 6
Controllo di gestione.
1. Il controllo di gestione, complementare ed integrativo al controllo
strategico di cui all’articolo 5, è diretto a verificare lo
stato di attuazione degli obiettivi programmati e a valutare la
funzionalità, l’efficacia, l’efficienza e
l’economicità dell’azione amministrativa al fine di
ottimizzare il rapporto tra costi sostenuti e risultati ottenuti, anche
attraverso interventi di correzione.
2. Il controllo di gestione è improntato al massimo coinvolgimento e
responsabilità e spetta, in particolare, a ciascun centro di
responsabilità, ovvero a ciascun Direttore di Area e a ciascun
Direttore di Direzione, ai sensi della
legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 ,
ed ai Direttori di Unità Organizzativa, qualora ne ricorrano i
presupposti.
3. Il controllo di gestione si realizza mediante la rilevazione:
a) degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;
b) dei risultati raggiunti con riferimento agli obiettivi programmati;
c) dei dati relativi alla quantità e al valore delle risorse umane,
strumentali e finanziarie impiegate per il conseguimento dei risultati;
d) dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi di carattere
gestionale;
e) della valutazione della performance organizzativa ed individuale;
f) di specifiche analisi, in particolare in termini di costi e di
ottimizzazione dei tempi dell’azione amministrativa.
4. Il controllo di gestione assume quali strumenti di riferimento:
a) il Bilancio di previsione pluriennale di cui all’articolo 3
della
legge
regionale 29 novembre 2001, n. 39 ;
b) il Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio ed il Bilancio
Finanziario Gestionale di cui all’articolo 9 della
legge regionale 29 novembre
2001, n. 39 ;
c) gli obiettivi di carattere gestionale;
d) il Rendiconto generale di cui agli articoli 53 e 54 della
legge regionale 29 novembre
2001, n. 39 ;
e) il Piano della performance e la Relazione sulla performance di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
f) il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio previsto
dall’articolo 18 bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42”.
Art. 7
Valutazione delle prestazioni
del personale.
1. Nella funzione di verifica dei risultati dell’attività
amministrativa è compresa, ai sensi del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150, la valutazione della performance organizzativa ed
individuale, che consiste nel contributo che le strutture ed i singoli
individui apportano, attraverso la propria azione, al raggiungimento
delle finalità e degli obiettivi della Regione.
2. La valutazione delle prestazioni del personale quale tipologia di
controllo interno è organizzata tenendo conto di un ciclo di
gestione che si articola nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono
raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali
interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e
individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del
merito;
f) rendicontazione dei risultati alla Giunta Regionale, nonché ai
competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli
utenti e ai destinatari dei servizi.
3. Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) costituisce
l’atto di riferimento del Piano della performance previsto
dall’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
4. Ai sensi dell’articolo 14, comma 4, lettera a), del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l’Organismo indipendente di
valutazione monitora il funzionamento complessivo del sistema della
valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed
elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando
proposte e raccomandazioni al Segretario generale della programmazione ed
al Direttore dell’Area cui afferisce la competenza in materia di
organizzazione del personale.
Art. 8
Controllo degli adempimenti
in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della
legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”, ed in conformità al “Documento recante
gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione della
Regione del Veneto”, adotta, su proposta del Responsabile per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza, (RPCT), il Piano
triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
(PTPCT).
2. Il controllo degli adempimenti in materia di prevenzione della
corruzione coinvolge tutta l’Amministrazione, secondo le
prescrizioni contenute nel PTPCT, con la regia del RPCT. Le modalità
di attuazione e verifica delle misure anticorruzione sono differenziate a
seconda che si tratti di Misure generali e obbligatorie previste nel
Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), di Misure specifiche in relazione
al contesto interno ed esterno (declinate nel PTPCT) o di Misure
ulteriori individuate dai dirigenti nell’effettuazione della
mappatura dei processi e di analisi dei rischi ad essi correlati.
3. Il PTPCT contiene, ai sensi dell’articolo 10 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, una sezione relativa alla trasparenza
in cui sono specificati i ruoli dei soggetti tenuti a svolgere compiti di
supervisione e coordinamento, fra cui il RPCT e la struttura regionale
competente in materia di Comunicazione ed Informazione. La sezione
individua, per ciascun adempimento, le strutture competenti, i contenuti,
le responsabilità e le tempistiche.
4. Il controllo sia sulle misure anticorruzione che sugli adempimenti di
trasparenza è costante e si sostanzia in azioni di monitoraggio
svolte in corso d’anno, secondo le modalità previste dal
PTPCT; i Direttori delle strutture sono tenuti a prestare la necessaria
collaborazione. La Relazione annuale sull’attuazione del Piano
è trasmessa, a cura del RPCT, alla Giunta regionale, per il tramite
dell’assessore referente per materia, e all’Organismo
indipendente di valutazione, il quale attesta annualmente
l’assolvimento degli obblighi di Trasparenza secondo le indicazioni
predisposte da ANAC.
Art. 9
Controllo degli adempimenti
in materia di resa del conto degli agenti contabili.
1. L’anagrafe degli agenti contabili interni ed esterni è
tenuta dall’Area Risorse Strumentali. Le singole strutture
regionali sono tenute a comunicare costantemente a tale Area i dati
identificativi relativi agli agenti contabili ed ai responsabili del
procedimento.
2. Sono individuati quali responsabili del procedimento, ai sensi
dell’articolo 139 del Codice di giustizia contabile, approvato con
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 “Codice di giustizia
contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto
2015, n. 124”:
a) i soggetti gerarchicamente sovraordinati rispetto ad ogni singolo
agente contabile interno di rispettiva afferenza, salvo diversa
indicazione da parte della Giunta regionale;
b) i Direttori delle strutture competenti per materia rispetto agli
agenti contabili esterni.
3. I responsabili del procedimento provvedono:
a) alla verifica-controllo amministrativo e parifica del conto;
b) all’inoltro dei conti parificati all’organo di controllo
interno, di cui al comma 4, per l’acquisizione della relazione di
cui all’articolo 139, comma 2, del Codice di giustizia contabile;
c) al deposito dei conti con formale provvedimento di approvazione, entro
30 giorni dall’acquisizione della relazione dell’organo di
controllo interno, presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei
Conti del Veneto, ai sensi dell’articolo 138, commi 3 e 4, e
dell’articolo 139, del Codice di giustizia contabile.
4. La struttura competente in materia di controlli e attività
ispettive, nel rispetto del principio di indipendenza, è individuata
quale organo di controllo interno preposto ad effettuare la relazione al
conto giudiziale ed alla conseguente e correlata approvazione e parifica
adottata dai responsabili del procedimento, ai sensi dell’articolo
139, comma 2, del Codice di giustizia contabile.
5. L’attività di controllo di cui al presente articolo, per
quanto concerne la resa dei conti dei titolari dei budget operativi e dei
fondi economali prevista e disciplinata dagli articoli 49 e 50 della
legge regionale 29
novembre 2001, n. 39 , integra l’attività di controllo
contabile svolta dalla struttura preposta alla ragioneria e
l’attività di verifica e controllo amministrativo svolta dalle
strutture regionali i cui Direttori sono individuati quali responsabili
del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 139 del
Codice di giustizia contabile.
Art. 10
Funzione di audit
interna.
1. La Giunta regionale si avvale di una funzione di audit interna, intesa
come funzione indipendente ed obiettiva di assurance e supporto,
finalizzata al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza
dell’organizzazione regionale.
2. La funzione di audit è incardinata presso la Segreteria generale
della programmazione al fine di garantirne lo svolgimento in piena
autonomia ed indipendenza.
3. L’audit è deputato a valutare e migliorare:
a) i processi di controllo, verificando l’efficacia e
l’adeguatezza del sistema di controllo interno;
b) i processi di gestione dell’attività regionale;
c) la gestione dei rischi, assistendo l’organizzazione regionale
nell’individuazione delle fonti di rischio, nella valutazione
dell’entità dell’esposizione e delle possibili
conseguenze, ferme restando le competenze in capo al Responsabile per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza.
4. L’amministrazione regionale, in relazione all’obiettivo
dell’intervento revisionale ed al grado di approfondimento
dell’indagine, ricorre, essenzialmente, alle seguenti tipologie di
attività di audit interno:
a) audit di conformità (compliance audit);
b) audit tecnico - operativo (operational audit);
c) audit finanziario – contabile (financial audit).
5. La Giunta regionale, ove ritenuto opportuno, può richiedere altre
tipologie di audit specialistiche quali, a titolo esemplificativo,
l’audit dei sistemi informativi, l’audit finalizzato
all’identificazione ed alla quantificazione delle frodi.
6. La Giunta regionale determina, per lo svolgimento delle attività
di cui al presente articolo, le modalità organizzative per
l’esercizio della funzione di audit interno, individuando le
relative risorse ed assicurando al personale assegnato alla funzione
un’adeguata formazione professionale.
7. L’avvio dello svolgimento della funzione di audit avviene con
provvedimento della Giunta regionale che delinea gli indirizzi cui il
Segretario generale della programmazione deve attenersi.
8. Il Segretario generale della programmazione:
a) definisce nel mandato di audit interno il contenuto, il perimetro, la
tipologia di intervento e le finalità, individuando le eventuali
specifiche professionalità di supporto;
b) può autorizzare il responsabile della funzione di audit ad
emanare specifiche disposizioni operative disciplinanti
l’attività di audit interno;
c) può, in ogni caso, svolgere singoli audit specifici su incarico
della Giunta regionale o autonomamente per motivi diversi da quelli
indicati all’articolo 11.
Art. 11
Verifiche ispettive.
1. La verifica ispettiva è lo strumento a disposizione della Giunta
regionale per lo svolgimento di indagini su eventi e situazioni lesivi,
anche potenzialmente, degli interessi dell’amministrazione, al fine
di individuare eventuali responsabilità disciplinari, amministrative
e contabili.
2. La verifica ispettiva è svolta dalla Segreteria generale della
programmazione, anche avvalendosi della collaborazione delle strutture
della Giunta regionale e, previa intesa con il Segretario della Giunta
regionale, delle strutture afferenti alla Segreteria predetta; essa si
esplica con l’acquisizione di dati e informazioni all’interno
dell’Amministrazione regionale, in forma documentale, ovvero
mediante l’interpello del personale interessato e la
verbalizzazione delle dichiarazioni rese. Ai soggetti interpellati,
destinatari di contestazioni specifiche, si applica il principio del
contraddittorio.
3. La verifica ispettiva si conclude con l’invio alla Giunta
regionale di una relazione descrittiva degli accertamenti svolti.
Art. 12
Il Collegio dei revisori dei
conti.
1. La vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica
della gestione regionale è assicurata dal Collegio dei revisori dei
conti, che vi provvede secondo quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 26
della
legge
regionale 21 dicembre 2012, n. 47 “Disposizioni per la
riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle
istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10
ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni
in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e
disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del
Veneto”.
Art. 13
Disposizioni finali e di
rinvio.
1. La Giunta regionale, con propri provvedimenti, provvede alla
definizione di disposizioni di dettaglio ed operative relative
alle modalità di effettuazione delle diverse tipologie di controllo
secondo quanto disciplinato dal presente regolamento.
2. Per quanto riguarda i controlli sugli Enti regionali e le Società
partecipate trova applicazione la specifica disciplina di settore.
SOMMARIO