Legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 (BUR n. 47/1987)
Legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 (BUR n. 47/1987) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DEL
FONDO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE. (1)
Art. 1 - (Programma degli
interventi).
1. All’interno del fondo speciale per
le opere di urbanizzazione, di cui all’articolo 12 della legge 28
gennaio 1977, n. 10, è annualmente riservata dai comuni - per gli
interventi relativi alla categoria di opere concernenti “ le chiese
e gli altri edifici religiosi ”, di cui all’art. 4 della
legge 29 settembre 1964, n. 847, come integrato dall’articolo 44
della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - una quota dei proventi derivanti
dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria.
2. Tale quota ha come base l’8% annuo, salvo diverse percentuali
deliberate dal consiglio comunale con adeguata motivazione, fermo
restando il conguaglio della quota base nell’arco triennale in
conformità dei programmi approvati.
3. Nella categoria di opere di cui al primo comma sono compresi gli
edifici per il culto e quelli per lo svolgimento di attività senza
scopo di lucro, funzionalmente connessi alla pratica di culto delle
confessioni religiose organizzate ai sensi degli articoli 7 e 8 della
Costituzione, nonché edifici strumentali all’attività
religiosa. (
2)
4. Gli interventi realizzabili con la quota di cui al secondo comma
consistono, prioritariamente, in opere di straordinaria manutenzione, di
restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione e ampliamento,
nonchè in opere di nuova realizzazione.
Art. 2 - (Disciplina delle
opere per servizi religiosi).
1. Per concorrere alla ripartizione della
quota, come determinata ai sensi del secondo comma dell’articolo 1,
le autorità competenti, secondo l’ordinamento di ciascuna
confessione religiosa, presentano domanda al sindaco del comune entro il
31 ottobre di ogni anno, corredandola con la documentazione del
fabbisogno e con i progetti anche di massima, delle opere con i relativi
preventivi comprensivi dei costi di acquisizione delle aree e della
progettazione, nonchè formulando eventuali proposte in ordine alle
priorità, all’ammontare e alle forme del concorso richiesto.
2. Il consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio, adotta,
tenendo conto delle priorità indicate e nell’ambito di una
valutazione complessiva sulle destinazioni di spesa dell’intero
ammontare degli oneri, un programma ove sono determinate le opere
beneficiarie, nonchè l’ammontare e la forma del concorso
comunale. Tale programma può contenere altresì previsioni
pluriennali. Ove si tratti di comuni obbligati a dotarsi del programma
pluriennale di attuazione, dette previsioni sono nello stesso inserite.
3. L’erogazione dell’80% del contributo annuale avviene entro
30 giorni dalla adozione del programma di cui al precedente comma, nel
caso di opere già iniziate, ovvero entro 30 giorni dalla
dichiarazione di inizio dei lavori; il saldo è liquidato previa
presentazione del rendiconto delle spese relativo all’opera o alla
parte della opera finanziata.
Art. 3 - Interventi regionali.
(3)
1. La Giunta regionale, per la medesima categoria di edifici di cui
all’articolo 1, è autorizzata a concedere contributi per gli
interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento
conservativo:
a) sino a un massimo dell’80 per cento della spesa di progetto,
quando si tratti di edifici di interesse storico, artistico o monumentale
vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
b) sino a un massimo del 50 per cento della spesa di progetto, per gli
edifici non rientranti fra quelli della lettera a);
c) sino a un massimo dell’80 per cento della spesa di progetto per
interventi di conservazione e restauro di beni mobili vincolati ai sensi
del decreto legislativo n. 42 del 2004.
2. L’istanza di contributo è presentata dalle autorità
competenti, individuate in base all’ordinamento di ciascuna
confessione religiosa, proprietarie dei beni o su beni di proprietà
di persone giuridiche pubbliche i cui rappresentanti legali devono
sottoscrivere l’istanza. (
4) L’erogazione del contributo è disposta in una
unica soluzione sulla base della documentazione di collaudo dei lavori e
della dichiarazione di avvenuta esecuzione degli stessi da parte delle
medesime autorità.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, si
applicano le disposizioni di cui alla vigente legge regionale in materia
di lavori pubblici.
Art. 4 - (Utilizzo dei
contributi).
1. I contributi deliberati dai comuni
(
5) ai sensi della presente
legge, qualora i lavori non siano iniziati - salvo causa di forza
maggiore - entro 24 mesi dall’assegnazione dei contributi stessi,
sono revocati e reintegrati, (
6) nel fondo di cui
all’articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (
7) .
Art. 5 - (Abrogazione).
Art. 6 - (Norma
finanziaria).
Art. 7 - (Norma
transitoria).
1. Per l’anno 1987 le domande per l’erogazione del contributo
sono presentate entro 45 giorni dall’entrata in vigore della
presente legge; il comune, entro i successivi 45 giorni, adotta il
programma di cui all’articolo 2, e compie ogni altro adempimento
ivi previsto; la Regione, entro il 31 dicembre 1987, adotta i
provvedimenti di propria competenza a norma dell’articolo 3.
Note
(
2) Comma modificato da comma 1
art. 1 della
legge
regionale 29 luglio 2022, n. 19 che ha aggiunto dopo le parole:
“articoli 7 e 8 della Costituzione” le seguenti: “,
nonché edifici strumentali all’attività religiosa”.
(
4) Comma così modificato da
comma 1 art 11
legge regionale 27 luglio 2023, n. 16 che
ha aggiunto dopo le parole “confessione religiosa” le parole
“, proprietarie dei beni o su beni di proprietà di persone
giuridiche pubbliche i cui rappresentanti legali devono sottoscrivere
l’istanza”.
(
7) Comma modificato da lett. c)
comma 1 art. 3
legge regionale 29 luglio 2022, n. 19 che
ha soppresso dopo le parole: “legge 28 gennaio 1977, n. 10”,
le parole: “, e per la Regione nel relativo capitolo di
bilancio”.
SOMMARIO