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Contenuti:
Legge regionale 13 marzo 2024, n. 6 (BUR n. 35/2024)
Legge regionale 13 marzo 2024, n. 6 (BUR n. 35/2024) [sommario] [RTF]
“VIA DELLA SETA VENETA”: DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA
E LA VALORIZZAZIONE DEI GELSI E PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DELLA
GELSIBACHICOLTURA E LA VALORIZZAZIONE DI UN ITINERARIO TURISTICO
CULTURALE REGIONALE”
Art. 1 - Finalità ed
oggetto.
1. La Regione promuove la salvaguardia degli antichi filari, delle
porzioni di filare e delle singole piante di gelso, detto
“Moraro” o “Morer”, nelle diverse specie e
varietà, nell’ambito delle politiche di sostenibilità
ambientale e di tutela del patrimonio arboreo del Veneto al fine della
valorizzazione delle tradizioni legate all’albero del gelso nella
cultura veneta.
2. La Regione, nell’ambito ed in attuazione della normativa statale
e dell’Unione europea, prevede azioni e stabilisce interventi per
il sostegno, lo sviluppo e l’ammodernamento della
gelsibachicoltura.
3. La Regione garantisce, anche attraverso i propri enti strumentali, una
collaborazione continua ai progetti in materia gelsibachisericola
dell’Unione europea o statali nonché oggetto di riconoscimento
da parte del Consiglio d’Europa.
Art. 2 - Salvaguardia
ambientale e paesaggistica dei gelsi.
1. Nel rispetto della normativa statale di tutela e salvaguardia degli
alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio
paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui
all’articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 “Norme per
lo sviluppo degli spazi verdi urbani” nonché dei beni di
notevole interesse pubblico ai sensi della lettera a) del comma 1
dell’articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, la
Regione promuove la salvaguardia dei gelsi nell’ambito delle azioni
di miglioramento della qualità dell’aria, di prevenzione del
dissesto idrogeologico, di protezione del suolo e dell’ambiente
naturale e di conservazione delle biodiversità.
2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare appositi accordi o
protocolli con i Comuni ovvero con le strutture statali competenti in
materia forestale, per la salvaguardia ambientale e paesaggistica degli
antichi filari, delle porzioni di filare e delle singole piante di gelso
o la messa a dimora di piantine di gelso.
Art. 3 - Valorizzazione
agricola, storica, turistica, didattica e culturale dei gelsi.
Istituzione del “Registro dei gelsi” e promozione della
costituzione di una rete regionale degli istituti e luoghi della cultura
del gelso e della gelsibachicoltura.
1. La Regione promuove le tradizioni legate al gelso nella cultura
veneta, in particolare nelle coltivazioni agricole per
l’allevamento del baco da seta, detto “Cavaler” o
“Cavalier”, favorendo e sostenendo le iniziative storiche,
turistiche, didattiche e culturali collegate al gelso o alla
gelsibachicoltura, ivi comprese quelle per la promozione e valorizzazione
di un itinerario turistico culturale regionale denominato “Via
della Seta veneta” che colleghi la produzione, le lavorazioni, il
commercio della seta e gli antichi luoghi della tradizione nel territorio
regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale stabilisce
modalità e criteri per la concessione di contributi:
a) per il recupero e la valorizzazione delle tradizioni locali di
carattere storico, turistico, didattico e culturale nei mercati o
manifestazioni fieristiche;
b) per favorire l’utilizzo ed il recupero delle strutture storiche
adibite all’allevamento del baco da seta e alla filatura (filande).
3. È istituito presso la competente struttura della Giunta regionale
il “Registro dei gelsi”, di seguito “Registro”,
in cui sono registrati gli antichi filari, le porzioni di filare e le
singole piante di gelso al fine della identificazione, censimento,
salvaguardia ed implementazione delle piante. Nel Registro sono
altresì segnalati, in un’apposita sezione, i gelsi iscritti
nell’elenco di cui all’articolo 7 della legge 14 gennaio
2013, n. 10. La Giunta regionale stabilisce le modalità di
censimento delle piante di gelso, anche avvalendosi, d’intesa con
l’Ufficio scolastico regionale, della collaborazione degli istituti
scolastici ad indirizzo agrario e dei centri di ricerca, pubblici o
privati, ivi compreso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria (CREA), Centro Agricoltura e
Ambiente, Laboratorio di gelsibachicoltura di Padova; nonché di
tenuta e di pubblicazione del Registro nel proprio sito web.
4. La Giunta regionale nell’ambito delle iniziative e nelle forme e
con le modalità di cui alla legge regionale 16 maggio 2019, n. 17
“Legge per la cultura”, promuove la costituzione, anche in
collaborazione con enti, pubblici o privati, di una rete regionale degli
istituti e luoghi della cultura del gelso e della gelsibachicoltura.
5. Le iniziative previste dalle disposizioni del presente articolo sono
coordinate con gli strumenti della programmazione turistica, attuativi
delle leggi regionali 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e
sostenibilità del turismo veneto” e 30 gennaio 2020, n. 4
“Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la
promozione dei Cammini veneti”, nonché della programmazione
culturale, attuativi della legge regionale 6 maggio 2019, n. 17 .
Art. 4 - Sostegno economico
alle attività della gelsibachicoltura.
1. Per il sostegno, lo sviluppo e l’ammodernamento della
gelsibachicoltura, la Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di stato,
stabilisce modalità e criteri per concedere contributi:
a) a imprenditori agricoli singoli ed associati che svolgono
l'attività gelsibachicola per l'attuazione di processi di
innovazione e razionalizzazione degli allevamenti gelsibachicoli,
incentivando un approccio di economia circolare;
b) a favore di Università, centri di ricerca e sperimentazioni,
istituti agrari, associazioni di categoria o altri enti, pubblici o
privati, di specifica e comprovata qualificazione in materia
bachisericola, per ricerche e iniziative volte al potenziamento e alla
valorizzazione del settore gelsibachisericolo e la protezione dei gelsi
mediante cure colturali e fitosanitarie, ivi compreso lo svolgimento di
attività di vigilanza e di controllo sulla produzione e la vendita
del seme bachi, previa stipulazione di apposite convenzioni, con
pubblicazione e messa a disposizione dei dati;
c) per l’ammodernamento di laboratori ed unità di
trasformazione dei prodotti bachicoli, con particolare riferimento ai
loro utilizzi innovativi.
Art. 5 - Formazione
professionale nel settore della gelsibachicoltura.
1. La Giunta regionale promuove la formazione degli studenti degli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo
agrario-forestale e l’aggiornamento professionale e la
qualificazione degli operatori del settore della gelsibachicoltura,
secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 31 marzo 2017, n. 8
“Il sistema educativo della Regione Veneto”, avvalendosi
degli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto
2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli
organismi di formazione accreditati” e successive modificazioni.
Art. 6 - Promozione delle
tradizioni collegate al gelso nell’ambito della “Giornata
nazionale degli alberi”.
1. Nell’ambito della “Giornata nazionale degli alberi”
di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, la Giunta
regionale è autorizzata a stipulare accordi comunque denominati con
l’Ufficio scolastico regionale per il Veneto ovvero con i Ministeri
competenti, per promuovere presso gli istituti scolastici di ogni ordine
e grado la conoscenza dell’importanza ambientale, paesaggistica,
culturale, storica e gastronomica dei gelsi e delle attività
gelsibachisericole.
Art. 7 - Clausola
valutativa.
1. La Giunta regionale, allo scadere dell’anno seguente
all’entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con
decorrenza annuale, trasmette alla commissione consiliare competente una
relazione sulle attività e sui risultati ottenuti dalle iniziative
previste dalla presente legge.
Art. 8 - Abrogazioni.
Art. 9 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3,
commi 1 e 2, lettera a), quantificati in euro 15.000,00 per ciascuno
degli esercizi 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate
nella Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e
valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti”,
la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari
importo il fondo di cui all’ articolo 7, comma 1,
della legge
regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20
“Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri
fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di
previsione 2024-2026.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3,
comma 2, lettera b), quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli
esercizi 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella
Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali”, Programma 02 “Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in
conto capitale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo
contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 7, comma 2,
della legge
regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20
“Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri
fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio
di previsione 2024-2026.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3,
comma 3, quantificati in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024,
2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16
“Agricoltura, Politiche agroalimentari e della Pesca”,
Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui
dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il
fondo di cui all’ articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32
allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”,
Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese
correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 4,
comma 1, lettera a), quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli
esercizi 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella
Missione 16 “Agricoltura, Politiche agroalimentari e della
Pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto
capitale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo
contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 7, comma 2,
della legge
regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20
“Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri
fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio
di previsione 2024-2026.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 4,
comma 1, lettera b), quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli
esercizi 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella
Missione 16 “Agricoltura, Politiche agroalimentari e della
Pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti”, la
cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo
il fondo di cui all’ articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32
allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”,
Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese
correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.
6. Agli oneri derivanti
dall’applicazione dell’articolo 4, comma 1, lettera c,
quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e
2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16
“Agricoltura, Politiche agroalimentari e della Pesca”,
Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la
cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo
il fondo di cui all’ articolo 7, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32
allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”,
Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto
capitale” del bilancio di previsione 2024-2026.
7. Le risorse per interventi di formazione ed aggiornamento professionale
previste a valere sul “PR Veneto FSE+ 2021-2027” oggetto di
approvazione con decisione di esecuzione della Commissione europea datata
1° agosto 2022, sono destinate anche a valere per gli interventi di
cui all'articolo 5, per una quantificazione massima su base annua di euro
150.000,00.
8. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione
dell’articolo 6, quantificati in euro 15.000,00 per ciascuno degli
esercizi 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella
Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 07
“Diritto allo studio”, Titolo 1 “Spese correnti”,
la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari
importo il fondo di cui all’ articolo 7, comma 1,
della legge
regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20
“Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri
fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di
previsione 2024-2026.
9. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti
annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di
quanto disposto dall’ articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione” e successive modificazioni.
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