Legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 (BUR n. 4/1982)
Legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 (BUR n. 4/1982) [sommario] [RTF]
INTERVENTI
REGIONALI PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE
NEL SETTORE DEI TRASPORTI. (
Art. 1
Nel quadro della realizzazione degli obiettivi fissati dal PRS approvato
con
legge regionale
2 febbraio 1979, n. 11 , (
2)
la Regione attua provvedimenti per il potenziamento e
l’ammodernamento dei trasporti e delle vie di comunicazione.
Art. 2
Per il perseguimento delle finalita' di cui
all’art. 1, la Giunta regionale e' autorizzata a realizzare le
opere sottoelencate, entro i limiti di spesa indicati per ciascuna di
esse, e secondo l’ordine di priorita' sottoindicato:
Importo lire
1) a) completamento del tratto veneto dell’idrovia Fissero -
Tartaro - Canalbianco Po di Levante 18 miliardi
1) b) Completamento e ammodernamento del canale Po - Brondolo 1,5
miliardi
1) c) porti interni del Po di Levante e dell’area attrezzata Adria
- Loreo, di Rovigo e di Legnago 7 miliardi
2) a) completamento della idrovia Padova Venezia 12 miliardi
2) b) porto interno di Padova 1 miliardo
3) ammodernamento del tratto veneto della linea navigabile Litoranea
Veneta e relative diramazioni 12,5 miliardi
Si da' atto che alle opere di navigazione interna di cui ai punti 1a) e
2a) viene destinata, in aggiunta ai fondi stanziati con la presente
legge, l’assegnazione di lire 16 miliardi disposta dallo Stato ai
sensi del DL 7 maggio 1980, n. 152, convertito nella legge 7 luglio 1980,
n. 298, di cui alla deliberazione del CIPE assunta nella seduta del 29
aprile- 6 maggio 1981 con la seguente distribuzione:
Importo lire
- completamento del tratto veneto della idrovia Fissero Tartaro
Canalbianco Po di Levante 10 miliardi
- completamento dell’idrovia Padova Venezia 6 miliardi
La Giunta regionale è autorizzata ad eseguire interventi ovvero ad
erogare contributi ad enti, soggetti o società, sia private che a
partecipazione pubblica, per il potenziamento e la realizzazione di
approdi e pontili nel lago di Garda. La Giunta regionale è
altresì autorizzata ad erogare contributi agli enti o alle
società a partecipazione pubblica interessati alla realizzazione e
allo sviluppo degli interporti di Padova, Rovigo, Venezia, Verona e
Vittorio Veneto.(
3) " (u.p.b.
U0129). (
4)
La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi per il porto
marittimo di Chioggia e per il porto fluvio-marittimo in località
Cà Cappello-Porto Levante (
5) e per società a partecipazione pubblica per interventi
relativi all'ammodernamento delle strutture portuali. (
6)
In attuazione degli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale e
regionale nel settore del trasporto delle merci, per sviluppare il
trasporto combinato, con particolare riferimento al vettore ferroviario,
la Giunta regionale è autorizzata a promuovere accordi di programma
con i soggetti gestori di porti ed interporti di cui ai precedenti commi
3 e 4 e con i soggetti privati interessati, per favorire il trasferimento
delle merci dal vettore stradale a quello ferroviario. Nell’ambito
di detti accordi di programma, da sottoscriversi ai sensi
dell’articolo 32 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 35
“Nuove norme sulla programmazione”, vengono definite la
natura degli interventi da realizzarsi nell’ambito dei porti e
degli interporti, l’entità del contributo regionale, le
modalità di erogazione delle risorse ed i tempi di attuazione delle
iniziative. (
7)
Art. 3
La Giunta regionale e' autorizzata a
finanziare, in tutto o in parte, la progettazione di opere di rilevante
interesse regionale, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui
all’art. 1, non assistite dai benefici previsti dalla presente
legge, fino a un ammontare complessivo di L. 3 miliardi.
Art. 4
La Giunta regionale e' autorizzata a
concedere a enti locali, singoli o consorziati e a societa' a
partecipazione pubblica, contributi sulla spesa necessaria
all’esecuzione di interventi nei seguenti settori:
a) parcheggi scambiatori, parcheggi di penetrazione e autosili, per il
potenziamento del trasporto pubblico a salvaguardia dei centri storici;
b) autostazioni di preminente interesse regionale;
c) autoporti nelle localita' di preminente interesse regionale;
d) interventi per l’eliminazione di passaggi a livello e per
l’adeguamento di sottopassi di linee ferroviarie su strade
provinciali e comunali;
e) centri programmati a livello di bacini di trasporto per la
manutenzione di automezzi in servizio pubblico;
f) infrastrutture di raccordo ferroviario, stradale, portuale e sulle
linee navigabili e relative attrezzature, a servizio di insediamenti
industriali e commerciali di preminente interesse regionale;
g) costruzione di natanti fluviali e fluviomarittimi, chiatte e spintori
da adibire al trasporto merci e passeggeri sulle idrovie e attrezzature
di cantieri navali relativi.
Per gli interventi di cui alla lettera g) i contributi possono essere
concessi anche a favore di soggetti e societa' privati. (
8)
Art. 5
La Giunta regionale e' autorizzata a concorrere, entro i limiti del
finanziamento della presente legge, alla spesa per l’attuazione o
il completamento delle opere di competenza regionale di cui
all’art. 2, anche se fruenti di finanziamento statale.
Art. 6
Per l’esecuzione dei lavori di cui all’art. 2 la Giunta
regionale provvede direttamente oppure mediante affidamento in
concessione; in tal caso l’importo delle opere comprendera' un'
aliquota fissa e invariabile pari al 7 per cento dell’ammontare dei
lavori e delle spese ammissibili, da corrispondere al concessionario per
spese generali e tecniche.
Prima dell’approvazione definitiva dei progetti finanziati con i
fondi di cui agli artt. 2 e 3 la Giunta regionale riferira' alla
competente commissione consiliare sui principi informatori e sulle
caratteristiche fondamentali degli stessi.
Per le opere portuali riguardanti i porti di Venezia e Chioggia, si
applicano le disposizioni di cui alle
leggi regionali 8 giugno 1978 n. 24,
4 maggio 1979 n. 33,
4 maggio 1979 n. 34
e
24 agosto 1979 n.
61. (
9)
Per la progettazione e la direzione dei lavori da eseguire direttamente
la Giunta regionale e' autorizzata ad avvalersi anche di studi
professionali privati con spese a carico della presente legge.
Art. 7
Per l’attuazione degli interventi di
cui all’art. 4 la Giunta regionale e' autorizzata a concedere un
contributo costante per 20 anni nella misura dell’8 per cento della
spesa riconosciuta ammissibile.
Ai fini della valutazione della spesa ammissibile lo ammontare di ogni
singola opera ammessa a contributo comprendera' una aliquota fissa e
invariabile, pari al 7 per cento del costo delle opere, per spese
generali e tecniche. (
10)
Art. 8
Ai fini dell’assegnazione dei
contributi, di cui allo art. 4, gli interessati formuleranno un' apposita
domanda entro il termine e con le modalita' stabilite dalla Giunta
regionale, specificando gli interventi che intendono attuare.
Le domande dovranno essere corredate dalla documentazione tecnica atta a
dare ragione dell’intervento che il richiedente intende attuare in
particolare le richieste di finanziamento per gli interventi di cui alle
lettere a) e b) dovranno essere corredate da apposito piano di
circolazione urbano; per quelli di cui alla lettera b) dovra' essere
anche dimostrato il loro coordinamento con la stazione ferroviaria,
mentre per quelli di cui alla lettera c) dovra' essere dimostrato il loro
effetto sulla razionalizzazione del trasporto merci a livello unimodale
su gomma.
Entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione
delle domande, la Giunta regionale, sulla base delle indicazioni dei
documenti e degli strumenti della programmazione regionale, formulera' un
piano pluriennale di finanziamento che sara' sottoposto
all’approvazione del Consiglio regionale. Entro i 30 giorni
successivi all’approvazione del piano pluriennale, la Giunta
regionale fissera' i termini per la presentazione dei progetti esecutivi.
Per la realizzazione di interventi di adeguamento di opere di
attraversamento ferroviario esistenti, ovvero per la realizzazione di
sovra o sottopassi ferroviari, o di opere funzionali alla soppressione di
passaggi a livello su strade non rientranti sulla rete viaria statale, la
Giunta regionale è autorizzata, sulla base di accordi quadro con le
Ferrovie dello Stato S.p.A., a concludere specifici accordi con gli enti
locali e con i soggetti proprietari dei sedimi ferroviari interessati.
(
11)
Art. 9
L’approvazione dei progetti, l’esecuzione delle opere e la
corresponsione dei contributi, di cui alla presente legge, avviene a
norma delle vigenti leggi regionali in materia di lavori pubblici.
L’approvazione dei progetti esecutivi equivale a dichiarazione di
pubblica utilita' e i relativi lavori sono considerati urgenti e
indifferibili a tutti gli effetti di legge.
Art. 10
Per gli interventi di cui ai precedenti artt. 4 e 7 e' fissato il limite
di impegno annuo di L. 2.400 milioni a partire dall’esercizio
finanziario 1983.
Con la rispettiva legge di bilancio verra' fissato lo impegno per
ciascuno degli esercizi finanziari a partire dal 1983 e per ciascuno
degli interventi previsti dagli artt. 4 e 7.
Per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge la
Giunta regionale e' autorizzata ad avvalersi della facolta' prevista
dall’
art.
32, ultimo comma, della
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .
(
12)
Allo scopo di garantire in via prioritaria il completamento delle opere
di cui ai punti 1a), 1b) e 1c) dello art. 2, annualmente la legge di
bilancio prevedera' gli stanziamenti integrativi eventualmente necessari
per supplire ai maggiori costi o a nuove esigenze relativi a dette opere.
Art. 11
Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della
presente legge si provvede:
a) in quanto a L. 80 miliardi mediante la contrazione di mutui, con
idonei istituti al saggio massimo del 20 per cento e per la durata di 20
anni;
b) in quanto a L. 2.400 milioni
mediante utilizzazione delle somme stanziate nella categoria VI del
titolo XIX per l’esercizio 1983 del bilancio pluriennale 1981-
1983.
L’onere del servizio dei prestiti in cui al sub a) e' imputato allo
stanziamento per l’esercizio 1983, alla cat. VII del titolo XIX del
bilancio pluriennale 1981- 1983.
Note
(
1) L'art. 30 della
legge regionale 14 gennaio
2003, n. 3 ha disposto che per i contributi concessi entro il 31
dicembre 1997 il termine ultimo per la presentazione della delibera di
approvazione degli atti di contabilità finale, certificato di
collaudo di regolare esecuzione è fissato al 30 settembre 2003 a
pena di decadenza.
(
5) Comma così modificato da
comma 1 art. 30
legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 ,
che ha aggiunto il porto fluvio-marittimo in località Cà
Capello – Porto Levante dopo il porto di Chioggia.
SOMMARIO