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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 (BUR n. 27/1983)
Legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 (BUR n. 27/1983) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO
GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E MODIFICA ALLE PROCEDURE DI SPESA E ALLE
MODALITà DI INTERVENTO DI LEGGI REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI,
ASSUNTO IN COINCIDENZA CON LA LEGGE REGIONALE DI APPROVAZIONE DEL PRIMO
PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1983 E PLURIENNALE 1983- 1986.
Art. 1 - (Limiti di importo per
gli adempimenti amministrativi di cui alla legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6
).
I limiti di importo previsti dalla legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6
“ Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e
conservazione dei beni regionali, per gli adempimenti amministrativi di
competenza dei diversi soggetti e organi abilitati alla gestione delle
spese necessarie al funzionamento dei servizi e uffici regionali sono
elevati del 50 per cento.
Art. 2 - (Integrazione alla
legge regionale 7
settembre 1982, n. 37 in materia di impianto di una rete informatica
intercomunale) (1)
Tra il secondo e il terzo comma dell’articolo 3 della legge regionale 7 settembre
1982, n. 37 “ Contributi per la costruzione di una rete
informatica intercomunale ” è aggiunto il seguente:
(omissis). ( 2)
L’art. 5 della stessa legge è sostituito dal seguente:
(omissis). ( 3)
Art. 3 - (Modifica alla
legge regionale 31
gennaio 1983, n. 8 legge finanziaria 1983. Progetto agricolo -
alimentare)
Art. 4 - (Opere irrigue in
agricoltura con fondi assegnati dallo Stato)
Art. 5 - (Contributi in
capitale e concorso negli interessi sui mutui contratti per la
realizzazione di opere di miglioramento fondiario a norma del regolamento
Cee n. 17/ 1964)
Art. 6 - (Piani di profilassi
della mastite bovina finanziati con mezzi propri della Regione)
Art. 7 - (Estensione agli
acquisti di strutture esistenti delle possibilità di impiego del
contributo straordinario di sviluppo all’Esav per il 1983)
Art. 8 - (Modifiche e
integrazione alla legge regionale n. 67/1975 istitutiva
della Azienda regionale delle foreste)
Art. 9 - (Progetti di
forestazione produttiva nei territori montani. Accelerazione del
programma di attuazione)
La autorizzazione di spesa di complessive L. 33,8 miliardi di cui
all’art. 5 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8
“ Legge finanziaria 1983 ” in materia di progetti di
forestazione produttiva nei territori montani, finanziati con il fondo
per gli investimenti e l’occupazione di cui all’art. 51,
punti 4 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è modificata nei termini
seguenti:
L. 20.000.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1983
L. 13.800.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1984,
tenuto conto dei termini assegnati alla Regione per la realizzazione di
progetti stessi dal Cipe con deliberazione in data 12 novembre 1982 (cap.
13611).
Art. 10 - (Delega dello Stato
in materia di concessione di contributi a società consortili miste
fra piccole e medie imprese ai sensi dell’art. 17 della legge 21
maggio 1981, n. 240)
La concessione dei contributi di cui agli artt. 18 e 19 della legge 21
maggio 1981,n. 240 a favore delle società consortili miste fra
piccole e medie imprese, è disposta con atto deliberativo della
Giunta regionale, sulla base di criteri stabiliti dalla medesima
nell’ambito della delega di funzioni disciplinata dalla legge
stessa, avuto riguardo a una dotazione complessiva di fondi di spettanza
della Regione del Veneto di L. 666.864.000 per il quadriennio 1983- 1986
in ragione di L. 333.432.000 nel 1983 e L. 166.716.000 per ciascuno degli
esercizi finanziari 1984 e 1985 (cap. 20071).
La liquidazione del contributo è disposta con provvedimento del
coordinatore del dipartimento competente per materia sulla base della
documentazione probatoria delle spese sostenute.
Art. 11 - (Modalità di
liquidazione e di erogazione dei contributi in annualità delle leggi
regionali in materia di riqualificazione e potenziamento ricettivo e
turistico)
Art. 12 - (Contributi
individuali per l’acquisto, la costruzione e il recupero abitativo
- buono casa)
Ai fini della concessione di contributi in conto capitale per alloggi di
nuova costruzione e per interventi di recupero di alloggi esistenti, in
alternativa ai mutui agevolati individuali di cui alla legge 15 febbraio
1980, n. 25 secondo quanto disposto dall’art. 2 comma dieci del
decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9 convertito in legge 25 marzo 1982, n.
94, è autorizzato la spesa complessiva di L. 25.608.000.000 nel
biennio 1983- 1984 in corrispondenza con le assegnazioni statali
attribuite alla Regione in attuazione della stessa legge (cap. 40049).
La Giunta regionale provvede alla fissazione delle procedure per la
ammissione ai contributi, sulla base di quanto disposto dall’art. 2
comma dieci della legge n. 94/1982, e tenuto conto delle esigenze di
rapido impiego dei fondi a norma del penultimo e ultimo comma
dell’ art. 31/ bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72
come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 ;
nonchè provvede, nei tempi successivi stabiliti dalla stessa, alla
approvazione di una graduatoria di tutti i soggetti aventi titolo al
beneficio.
La individuazione dei soggetti beneficiari e la contestuale liquidazione
del contributo è disposta con provvedimento del coordinatore del
dipartimento edilizia abitativa, seguendo l’ordine fissato dalla
graduatoria di cui al precedente comma e fino all’esaurimento dei
fondi disponibili. ( 12)
Art. 13 - (Contributi in
annualità per gli impianti di trattamento per la eliminazione, la
trasformazione e il recupero dei rifiuti solidi urbani)
Art. 14 - (Potenziamento
infrastrutture e attrezzature nel settore dei trasporti. Modifica delle
autorizzazioni di spesa)
La autorizzazione di spesa di L. 1.840.000.000 per gli interventi sulla
legge regionale 28
gennaio 1982, n. 8 , art. 2, primo comma, punti 1a, 1b, 2a e 3 in materia di opere
di completamento delle vie navigabili, già disposta dall’art.
14 lett. a) della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8 a
carico dell’esercizio finanziario 1986, viene anticipata a carico
dell’esercizio 1984 (cap. 45149, ex 45150).
La autorizzazione di spesa di L. 800.000.000 per gli interventi sulla
legge regionale medesima, art. 2, primo comma, punti 1c) e 2b) e terzo
comma, in materia di porti interni e lacuali, già disposta
dall’art. 14 lett. b) a carico dell’esercizio 1986 per
slittamento dal 1982, viene anticipata a carico dell’esercizio 1984
(cap. 45141, ex 45140).
Art. 15 -(Aggiornamento del
programma per la viabilità provinciale di cui alla legge regionale n.
59/1980 )
Art. 16 -(Modifica alla
legge regionale 15
dicembre 1982, n. 55 “ Esercizio delle funzioni in materia di
assistenza sociale ”)
Art. 17 - (Novazione del
contributo già autorizzato Opera universitaria di Venezia
all’Esu di Venezia)
Art. 18 - (Modifica alla legge
regionale di contabilità)
Note
( 11) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 31 gennaio 1974, n. 13 e
la legge regionale
30 maggio 1975, n. 61 finanziate dal presente articolo, sono state
abrogate dall'art. 15 della legge regionale 27 aprile 1979, n. 28 che
è stata abrogata dalla legge regionale 23 marzo 1984, n. 12 ,
abrogata dalla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 ,
abrogata dalla legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 ,
abrogata da lett. m) comma 1 dell'art. 130 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
che ha ridisciplinato la materia.
SOMMARIO
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