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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 (BUR n. 27/1983)

Legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 (BUR n. 27/1983) [sommario] [RTF]

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E MODIFICA ALLE PROCEDURE DI SPESA E ALLE MODALITà DI INTERVENTO DI LEGGI REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON LA LEGGE REGIONALE DI APPROVAZIONE DEL PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1983 E PLURIENNALE 1983- 1986.

Art. 1 - (Limiti di importo per gli adempimenti amministrativi di cui alla legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 ).

I limiti di importo previsti dalla legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 “ Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali, per gli adempimenti amministrativi di competenza dei diversi soggetti e organi abilitati alla gestione delle spese necessarie al funzionamento dei servizi e uffici regionali sono elevati del 50 per cento.

Art. 2 - (Integrazione alla legge regionale 7 settembre 1982, n. 37 in materia di impianto di una rete informatica intercomunale) (1)

Tra il secondo e il terzo comma dell’articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 37 “ Contributi per la costruzione di una rete informatica intercomunale ” è aggiunto il seguente:
(omissis). (2)
L’art. 5 della stessa legge è sostituito dal seguente:
(omissis). (3)

Art. 3 - (Modifica alla legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8 legge finanziaria 1983. Progetto agricolo - alimentare)

La lettera b) dell’art. 22 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8 "Finanziaria 1983", in materia di interventi per l’attuazione del progetto agricolo - alimentare di cui alla legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , è sostituita dalla seguente:
(omissis). (4)
La lettera o) dell’art. 22 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8 sopra richiamata, è sostituita dalla seguente:
(omissis). (5)

Art. 4 - (Opere irrigue in agricoltura con fondi assegnati dallo Stato)

(omissis) (6)

Art. 5 - (Contributi in capitale e concorso negli interessi sui mutui contratti per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario a norma del regolamento Cee n. 17/ 1964)

(omissis) (7)

Art. 6 - (Piani di profilassi della mastite bovina finanziati con mezzi propri della Regione)

(omissis) (8)

Art. 7 - (Estensione agli acquisti di strutture esistenti delle possibilità di impiego del contributo straordinario di sviluppo all’Esav per il 1983)

(omissis) (9)

Art. 8 - (Modifiche e integrazione alla legge regionale n. 67/1975 istitutiva della Azienda regionale delle foreste)

L’art. 12 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 67 “ Istituzione della Azienda regionale delle foreste ” è sostituito dal seguente:
(omissis). (10)

Art. 9 - (Progetti di forestazione produttiva nei territori montani. Accelerazione del programma di attuazione)

La autorizzazione di spesa di complessive L. 33,8 miliardi di cui all’art. 5 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8 “ Legge finanziaria 1983 ” in materia di progetti di forestazione produttiva nei territori montani, finanziati con il fondo per gli investimenti e l’occupazione di cui all’art. 51, punti 4 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è modificata nei termini seguenti:
L. 20.000.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1983
L. 13.800.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1984,
tenuto conto dei termini assegnati alla Regione per la realizzazione di progetti stessi dal Cipe con deliberazione in data 12 novembre 1982 (cap. 13611).

Art. 10 - (Delega dello Stato in materia di concessione di contributi a società consortili miste fra piccole e medie imprese ai sensi dell’art. 17 della legge 21 maggio 1981, n. 240)

La concessione dei contributi di cui agli artt. 18 e 19 della legge 21 maggio 1981,n. 240 a favore delle società consortili miste fra piccole e medie imprese, è disposta con atto deliberativo della Giunta regionale, sulla base di criteri stabiliti dalla medesima nell’ambito della delega di funzioni disciplinata dalla legge stessa, avuto riguardo a una dotazione complessiva di fondi di spettanza della Regione del Veneto di L. 666.864.000 per il quadriennio 1983- 1986 in ragione di L. 333.432.000 nel 1983 e L. 166.716.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1984 e 1985 (cap. 20071).
La liquidazione del contributo è disposta con provvedimento del coordinatore del dipartimento competente per materia sulla base della documentazione probatoria delle spese sostenute.

Art. 11 - (Modalità di liquidazione e di erogazione dei contributi in annualità delle leggi regionali in materia di riqualificazione e potenziamento ricettivo e turistico)

(omissis) (11)

Art. 12 - (Contributi individuali per l’acquisto, la costruzione e il recupero abitativo - buono casa)

Ai fini della concessione di contributi in conto capitale per alloggi di nuova costruzione e per interventi di recupero di alloggi esistenti, in alternativa ai mutui agevolati individuali di cui alla legge 15 febbraio 1980, n. 25 secondo quanto disposto dall’art. 2 comma dieci del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9 convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94, è autorizzato la spesa complessiva di L. 25.608.000.000 nel biennio 1983- 1984 in corrispondenza con le assegnazioni statali attribuite alla Regione in attuazione della stessa legge (cap. 40049).
La Giunta regionale provvede alla fissazione delle procedure per la ammissione ai contributi, sulla base di quanto disposto dall’art. 2 comma dieci della legge n. 94/1982, e tenuto conto delle esigenze di rapido impiego dei fondi a norma del penultimo e ultimo comma dell’art. 31/ bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 ; nonchè provvede, nei tempi successivi stabiliti dalla stessa, alla approvazione di una graduatoria di tutti i soggetti aventi titolo al beneficio.
La individuazione dei soggetti beneficiari e la contestuale liquidazione del contributo è disposta con provvedimento del coordinatore del dipartimento edilizia abitativa, seguendo l’ordine fissato dalla graduatoria di cui al precedente comma e fino all’esaurimento dei fondi disponibili. (12)

Art. 13 - (Contributi in annualità per gli impianti di trattamento per la eliminazione, la trasformazione e il recupero dei rifiuti solidi urbani)

L’art. 23 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8 , è sostituito dal seguente:
(omissis). (13)

Art. 14 - (Potenziamento infrastrutture e attrezzature nel settore dei trasporti. Modifica delle autorizzazioni di spesa)

La autorizzazione di spesa di L. 1.840.000.000 per gli interventi sulla legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 , art. 2, primo comma, punti 1a, 1b, 2a e 3 in materia di opere di completamento delle vie navigabili, già disposta dall’art. 14 lett. a) della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8 a carico dell’esercizio finanziario 1986, viene anticipata a carico dell’esercizio 1984 (cap. 45149, ex 45150).
La autorizzazione di spesa di L. 800.000.000 per gli interventi sulla legge regionale medesima, art. 2, primo comma, punti 1c) e 2b) e terzo comma, in materia di porti interni e lacuali, già disposta dall’art. 14 lett. b) a carico dell’esercizio 1986 per slittamento dal 1982, viene anticipata a carico dell’esercizio 1984 (cap. 45141, ex 45140).

Art. 15 -(Aggiornamento del programma per la viabilità provinciale di cui alla legge regionale n. 59/1980 )

L’elenco allegato alla legge regionale 16 maggio 1980, n. 59 , è rettificato, relativamente ai lavori di pertinenza dell’amministrazione provinciale di Padova, come segue:
(omissis). (14)

Art. 16 -(Modifica alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 “ Esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale ”)

Il punto n. 5, secondo comma dell’art. 15 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 è sostituito dal seguente:
(omissis). (15)

Art. 17 - (Novazione del contributo già autorizzato Opera universitaria di Venezia all’Esu di Venezia)

(omissis) (16)

Art. 18 - (Modifica alla legge regionale di contabilità)

omissis (17)


Note

(2) La legge regionale 7 settembre 1982, n. 37 è stata espressamente abrogata da art. 103 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
(3) La legge regionale 7 settembre 1982, n. 37 è stata espressamente abrogata da art. 103 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
(4) Testo riportato nell’art. 22 legge regionale 31 dicembre 1983, n. 8 .
(5) Testo riportato nell’art. 22 legge regionale 31 dicembre 1983, n. 8 .
(6) L’art. 27 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 finanziato dal presente articolo, è stato abrogato dal comma 1 dell’art. 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 con la decorrenza ivi prevista.
(7) La legge regionale 7 dicembre 1979, n. 98 finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall'art. 46 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .
(8) La legge regionale 28 giugno 1974, n. 36 finanziata dal presente articolo è stata abrogata dal comma 1 dell’art. 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 con la decorrenza ivi prevista.
(9) L'ESAV finanziato dal presente articolo, è stato soppresso dall'art. 1 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 che ha istituito l'Azienda regionale Veneto Agricoltura e la legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 è stata abrogata dall'art. 18 della medesima legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 .
(10) La legge regionale 9 giugno 1975, n. 67 è stata espresamente abrogata dall’art. 18 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 , che ha istituito l'Azienda regionale Veneto Agricoltura e nell'art. 1 ha soppresso l'Azienda regionale delle foreste.
(11) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 31 gennaio 1974, n. 13 e la legge regionale 30 maggio 1975, n. 61 finanziate dal presente articolo, sono state abrogate dall'art. 15 della legge regionale 27 aprile 1979, n. 28 che è stata abrogata dalla legge regionale 23 marzo 1984, n. 12 , abrogata dalla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 , abrogata dalla legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 , abrogata da lett. m) comma 1 dell'art. 130 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 che ha ridisciplinato la materia.
(12) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
(13) Testo riportato nell’art. 23 legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8
(14) Testo riportato nell’elenco allegato alla legge regionale 16 gennaio 1980, n. 59
(15) Testo riportato nell’art.15 legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55
(16) La legge regionale 31 maggio 1980, n. 83 finanziata dal presente articolo è stata abrogata dall'art. 46 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .
(17) Articolo abrogato da art. 62 comma 1 legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 dal 1 gennaio 2002.


SOMMARIO

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