Legge regionale 31 gennaio 1984, n. 8 (BUR n. 5/1984)
Legge regionale 31 gennaio 1984, n. 8 (BUR n. 5/1984) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO
GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI IN DIVERSI SETTORI DI
INTERVENTO.
Art. 1 - (Prosecuzione
interventi nel settore primario nell’ambito del Progetto agricolo
alimentare).
Al fine di proseguire l’attività di sviluppo e potenziamento
dell’economia agricola nell’ambito degli indirizzi del
Progetto agricolo alimentare approvato con
legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 ,
è autorizzata l’ulteriore spesa di L. 20.060 milioni, di cui
L. 11.080 milioni a carico dell’esercizio 1984 e L. 8.980 milioni a
carico dell’esercizio 1985, suddivisa nei sottoelencati oggetti di
intervento:
omissis (
1)
Art. 2 - (Latteria Didattica
“ Pietro Marconi ” di Thiene)
Art. 3 - (Assegnazioni
all’ESAV)
Art. 4 - (Assegnazioni
straordinarie all’ARF)
Art. 5 - (Interventi nel
settore forestale)
Art. 6 - (Insediamenti
produttivi per le imprese artigiane)
Art. 7 - (Credito artigiano a
medio termine)
Art. 8 - (Misure per
l’esercizio delle funzioni attribuite alla Regione dalla legge n.
308/ 1982 per il contenimento dei consumi energetici e lo sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia)
Per la promozione di interventi per il
contenimento dei consumi energetici e lo sviluppo delle fonti rinnovabili
e assimilate di energia, la Giunta regionale è autorizzata a
esercitare le funzioni attribuite dalla legge n. 308/ 1982,
nell’ambito delle direttive CIPE, dei decreti ministeriali di
attuazione e tenendo conto dei seguenti indirizzi:
a) rispettare la coerenza degli interventi rispetto ai generali indirizzi
e documenti di programmazione adottati dalla Regione;
b) promuovere interventi che consentano il massimo quantitativo di
energia risparmiata o di fonte rinnovabile utilizzata, in relazione
all’entità dell’investimento, comprendendo in questo
anche i costi di esercizio e di manutenzione;
c) favorire la diffusione di tecnologie innovative di carattere
sperimentale;
d) nel settore dell’edilizia, privilegiare:
- interventi negli edifici pubblici, sportivi e residenziali;
- interventi integrati e globali riguardanti l’intero edificio;
- interventi coordinati nell’ambito di progetti di
razionalizzazione energetica e funzionale di interi stocks edilizi
omogenei o di aree territoriali;
- interventi che prevedano l’impiego di componenti edilizi
industrializzati, quali collettori e analoghi sistemi di captazione
dell’energia solare integrati nella struttura edilizia;
- interventi che usano tecnologie che riducono l’impatto ambientale
(ecologicamente compatibili);
e) nel settore industriale, privilegiare:
- interventi a favore delle piccole e medie imprese e interventi
coordinati fra più imprese;
- interventi integrati di processo nei servizi generali e di
climatizzazione;
- interventi a favore di imprese entro aree di particolare concentrazione
individuate con riferimento a crisi produttive e occupazionali;
f) nel settore agricolo e forestale, privilegiare:
- interventi che promuovano l’utilizzazione delle energie
rinnovabili mediante anche processi integrati, atti a consentire la
migliore utilizzazione delle risorse energetiche disponibili,la
ottimizzazione di rapporti costi-benefici, l’incremento e il
miglioramento della produzione agricola, zootecnica e forestale;
- interventi promossi da imprese familiari diretto-coltivatrici singole e
associate;
- interventi promossi da cooperative agricole e i loro consorzi
costituiti prevalentemente da coltivatori diretti proprietari o
affittuari, da mezzadri, coloni o compartecipanti, ivi comprese quelle
costituite ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285;
- interventi promossi da altre cooperative agricole, loro consorzi,
nonchè le associazioni dei produttori agricoli;
- interventi promossi da società costituite da imprese familiari
diretto coltivatrici, per l’esercizio dell’agricoltura,
costituite con atto pubblico registrato presso la Cancelleria del
Tribunale competente per territorio;
- interventi compresi in piani aziendali e interaziendali di sviluppo ai
sensi della
legge
regionale 22 dicembre 1978, n. 69 .
Per la predisposizione delle procedure tecniche finalizzate
all’attuazione degli interventi di cui alla legge n. 308/ 1982 e,
in generale, per l’organico svolgimento delle funzioni regionali
nel settore energetico previste dalla vigente legislazione nel quadro
degli obiettivi del piano energetico nazionale, la Giunta regionale
è autorizzata a promuovere indagini e studi, nonchè stipulare
convenzioni con enti energetici e centri di ricerca e di consulenza
pubblici e privati, che diano garanzia di specifica competenza
tecnico-scientifica.
La Giunta regionale è altresì autorizzata a promuovere,
mediante pubblicazioni, la conoscenza delle procedure e dei risultati
delle attività di cui al precedente comma. (
8).
A tal fine è autorizzata la spesa di lire 800 milioni a carico
dell’esercizio 1984 (capitolo 22010).
Art. 9 - (Promozione economica
e fieristica)
Art. 10 - (Sviluppo
dell’associazionismo economico fra i piccoli e medi esercenti il
commercio)
Art. 11 -(Acquedotti)
Art. 12 -(Impianti di
depurazione pilota)
Art. 13 - (Attuazione del
progetto montagna)
Art. 15 - (Modifiche
all’organico dell’IRSEV)
Alla tabella dell’organico del personale dell’Istituto
regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto ( IRSEV) di
cui all’articolo 5 della
legge regionale 28 agosto 1981, n. 54 ,
sono apportate le seguenti modifiche: (
15)
livello funzionale
|
parametro
|
posti
|
Dirigente
|
333
|
riduzione da 12 a 8 posti
|
Esperto
|
220
|
elevazione da 4 a 8 posti
|
Art. 16 - (Norma transitoria
(Modifica del secondo comma dello articolo 17 della legge regionale 31 gennaio 1983, n.
7 , Bilancio di previsione)
Il secondo comma dell’articolo 17 della
legge regionale 31 gennaio 1983, n. 7 ,
è sostituito dal seguente:
“ A norma dell’articolo 9, lettera h, dello statuto della
Regione del Veneto, per i mutui e/ o prestiti di cui al primo comma
è autorizzata la contrazione a un tasso effettivo massimo del 20, 50
per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di 35
anni
Art. 17 - (Variazioni di
bilancio)
Alle variazioni di bilancio conseguenti alla approvazione della presente
legge l’amministrazione provvede con la legge regionale di
approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
1984 e del bilancio pluriennale 1984 - 1986, approvata contestualmente.
Art. 18 - (Dichiarazione
d'urgenza)
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello
articolo 44 dello
statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel
Bollettino della Regione del Veneto.
Note
(
1) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti. Inoltre gli articoli 23, 25, 28, 38 e 52 finanziati dal
presente articolo sono stati abrogati dal comma 1, art. 1, della
legge regionale 13
agosto 2004, n. 18 con la decorrenza ivi prevista.
(
2) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti. Inoltre la latteria didattica di Thiene è stata
soppressa dall'art. 1 della
legge regionale 5 settembre 1997, n. 35
che ha istituito l'Azienda regionale Veneto Agricoltura.
(
5) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
(
9) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
(
12) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti. Inoltre la
legge regionale 29 agosto 1979, n. 59
è stata abrogata dall'art. 69 della legge 16 agosto 1984, n. 42 che
ha ridisciplinato la materia.
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