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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 31 gennaio 1984, n. 8 (BUR n. 5/1984)

Legge regionale 31 gennaio 1984, n. 8 (BUR n. 5/1984) [sommario] [RTF]

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI IN DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO.

Art. 1 - (Prosecuzione interventi nel settore primario nell’ambito del Progetto agricolo alimentare).

Al fine di proseguire l’attività di sviluppo e potenziamento dell’economia agricola nell’ambito degli indirizzi del Progetto agricolo alimentare approvato con legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , è autorizzata l’ulteriore spesa di L. 20.060 milioni, di cui L. 11.080 milioni a carico dell’esercizio 1984 e L. 8.980 milioni a carico dell’esercizio 1985, suddivisa nei sottoelencati oggetti di intervento:
omissis (1)

Art. 2 - (Latteria Didattica “ Pietro Marconi ” di Thiene)

omissis (2)

Art. 3 - (Assegnazioni all’ESAV)

omissis (3)

Art. 4 - (Assegnazioni straordinarie all’ARF)

omissis (4)

Art. 5 - (Interventi nel settore forestale)

Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge regionale forestale 13 settembre 1978, n. 52, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:
omissis (5)

Art. 6 - (Insediamenti produttivi per le imprese artigiane)

omissis (6)

Art. 7 - (Credito artigiano a medio termine)

omissis (7)

Art. 8 - (Misure per l’esercizio delle funzioni attribuite alla Regione dalla legge n. 308/ 1982 per il contenimento dei consumi energetici e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia)

Per la promozione di interventi per il contenimento dei consumi energetici e lo sviluppo delle fonti rinnovabili e assimilate di energia, la Giunta regionale è autorizzata a esercitare le funzioni attribuite dalla legge n. 308/ 1982, nell’ambito delle direttive CIPE, dei decreti ministeriali di attuazione e tenendo conto dei seguenti indirizzi:
a) rispettare la coerenza degli interventi rispetto ai generali indirizzi e documenti di programmazione adottati dalla Regione;
b) promuovere interventi che consentano il massimo quantitativo di energia risparmiata o di fonte rinnovabile utilizzata, in relazione all’entità dell’investimento, comprendendo in questo anche i costi di esercizio e di manutenzione;
c) favorire la diffusione di tecnologie innovative di carattere sperimentale;
d) nel settore dell’edilizia, privilegiare:
- interventi negli edifici pubblici, sportivi e residenziali;
- interventi integrati e globali riguardanti l’intero edificio;
- interventi coordinati nell’ambito di progetti di razionalizzazione energetica e funzionale di interi stocks edilizi omogenei o di aree territoriali;
- interventi che prevedano l’impiego di componenti edilizi industrializzati, quali collettori e analoghi sistemi di captazione dell’energia solare integrati nella struttura edilizia;
- interventi che usano tecnologie che riducono l’impatto ambientale (ecologicamente compatibili);
e) nel settore industriale, privilegiare:
- interventi a favore delle piccole e medie imprese e interventi coordinati fra più imprese;
- interventi integrati di processo nei servizi generali e di climatizzazione;
- interventi a favore di imprese entro aree di particolare concentrazione individuate con riferimento a crisi produttive e occupazionali;
f) nel settore agricolo e forestale, privilegiare:
- interventi che promuovano l’utilizzazione delle energie rinnovabili mediante anche processi integrati, atti a consentire la migliore utilizzazione delle risorse energetiche disponibili,la ottimizzazione di rapporti costi-benefici, l’incremento e il miglioramento della produzione agricola, zootecnica e forestale;
- interventi promossi da imprese familiari diretto-coltivatrici singole e associate;
- interventi promossi da cooperative agricole e i loro consorzi costituiti prevalentemente da coltivatori diretti proprietari o affittuari, da mezzadri, coloni o compartecipanti, ivi comprese quelle costituite ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285;
- interventi promossi da altre cooperative agricole, loro consorzi, nonchè le associazioni dei produttori agricoli;
- interventi promossi da imprenditori non coltivatori diretti singoli o associati, che esercitino l’attività agricola a titolo principale ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 ;
- interventi promossi da società costituite da imprese familiari diretto coltivatrici, per l’esercizio dell’agricoltura, costituite con atto pubblico registrato presso la Cancelleria del Tribunale competente per territorio;
- interventi compresi in piani aziendali e interaziendali di sviluppo ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 69 .
Per la predisposizione delle procedure tecniche finalizzate all’attuazione degli interventi di cui alla legge n. 308/ 1982 e, in generale, per l’organico svolgimento delle funzioni regionali nel settore energetico previste dalla vigente legislazione nel quadro degli obiettivi del piano energetico nazionale, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere indagini e studi, nonchè stipulare convenzioni con enti energetici e centri di ricerca e di consulenza pubblici e privati, che diano garanzia di specifica competenza tecnico-scientifica.
La Giunta regionale è altresì autorizzata a promuovere, mediante pubblicazioni, la conoscenza delle procedure e dei risultati delle attività di cui al precedente comma. (8).
A tal fine è autorizzata la spesa di lire 800 milioni a carico dell’esercizio 1984 (capitolo 22010).

Art. 9 - (Promozione economica e fieristica)

omissis (9)

Art. 10 - (Sviluppo dell’associazionismo economico fra i piccoli e medi esercenti il commercio)

omissis (10)

Art. 11 -(Acquedotti)

omissis (11)

Art. 12 -(Impianti di depurazione pilota)

omissis (12)

Art. 13 - (Attuazione del progetto montagna)

omissis (13)

Art. 14 - (Modifica all’articolo 12 della legge regionale 8 settembre 1983, n. 55 )

Il secondo comma dell’articolo 12 della legge regionale 8 settembre 1983, n. 55 “ Interventi di promozione a sostegno dell’associazionismo ” è sostituito dal seguente:
omissis (14)

Art. 15 - (Modifiche all’organico dell’IRSEV)

Alla tabella dell’organico del personale dell’Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto ( IRSEV) di cui all’articolo 5 della legge regionale 28 agosto 1981, n. 54 , sono apportate le seguenti modifiche: (15)
livello funzionale
parametro
posti
Dirigente
333
riduzione da 12 a 8 posti
Esperto
220
elevazione da 4 a 8 posti

Art. 16 - (Norma transitoria (Modifica del secondo comma dello articolo 17 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 7 , Bilancio di previsione)

Il secondo comma dell’articolo 17 della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 7 , è sostituito dal seguente:
“ A norma dell’articolo 9, lettera h, dello statuto della Regione del Veneto, per i mutui e/ o prestiti di cui al primo comma è autorizzata la contrazione a un tasso effettivo massimo del 20, 50 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di 35 anni

Art. 17 - (Variazioni di bilancio)

Alle variazioni di bilancio conseguenti alla approvazione della presente legge l’amministrazione provvede con la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1984 e del bilancio pluriennale 1984 - 1986, approvata contestualmente.

Art. 18 - (Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino della Regione del Veneto.


Note

(1) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre gli articoli 23, 25, 28, 38 e 52 finanziati dal presente articolo sono stati abrogati dal comma 1, art. 1, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 con la decorrenza ivi prevista.
(2) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la latteria didattica di Thiene è stata soppressa dall'art. 1 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 che ha istituito l'Azienda regionale Veneto Agricoltura.
(3) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre l'ESAV è stato soppresso dall'art. 1 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 che ha istituito l'Azienda regionale Veneto Agricoltura e la legge regionale 2 febbraio 1979, n. 9 finanziata dal presente articolo è stata abrogata da art. 46 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .
(4) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre l'ARF è stata soppressa dall'art. 1 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 che ha istituito l'Azienda regionale Veneto Agricoltura.
(5) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(6) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 24 novembre 1981, n. 63 è stata abrogata dall'art. 9 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 che ha ridisciplinato la materia.
(7) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80 è stata abrogata dalla legge regionale 8 aprile 1986, n. 16 a sua volta abrogata dall'art. 19 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 che ha ridisciplinato la materia.
(8) Comma aggiunto da art. 6 legge regionale 6 settembre 1988, n. 43
(9) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(10) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 14 settembre 1979, n. 77 è stata abrogata dalla legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 a sua volta abrogata dall'art. 13 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 che ha ridisciplinato la materia.
(11) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 19 luglio 1983, n. 38 è stata abrogata dal comma 1, art. 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .
(12) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 29 agosto 1979, n. 59 è stata abrogata dall'art. 69 della legge 16 agosto 1984, n. 42 che ha ridisciplinato la materia.
(13) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Con il presente articolo inoltre venivano apportate modifiche all’art. 10 della legge regionale 6 settembre 1983, n. 48 .
(14) La legge regionale 8 settembre 1983, n. 55 è stata espressamente abrogata da art. 46 legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .
(15) L'IRSEV è stato soppresso dall'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 28 . La legge regionale 28 agosto 1981, n. 54 è stata espressamente abrogata dall'art. 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO

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