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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 6 settembre 1983, n. 48 (BUR n. 43/1983)

Legge regionale 6 settembre 1983, n. 48 (BUR n. 43/1983) [sommario] [RTF]

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE DI SPESA IN DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CONTENENTE MODIFICHE ALLE PROCEDURE E MODALITà DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON LA LEGGE REGIONALE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1983 (LEGGE FINANZIARIA N. 3).

Art. 1 - (Prosecuzione interventi progetto agro - alimentare con mezzi propri della Regione).

Ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dal progetto agro - alimentare approvato con legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , sono disposte per l’esercizio finanziario 1983 le seguenti autorizzazioni di spesa finanziate con mezzi propri della Regione:
omissis (1)

Art. 2 - (Altri interventi in campo agricolo con mezzi regionali)

omissis (2)

Art. 3 - (Interventi nel settore agricolo con i fondi stanziati dalla legge n. 130/1983 “ finanziaria 1983 ”. Fondi per gli investimenti e l’occupazione)

Le quote di spettanza della Regione del Veneto sulle autorizzazioni di spesa rispettivamente di L. 200 miliardi e 100 miliardi per i prestiti agrari di esercizio e i mutui di miglioramento fondiario in agricoltura disposte dall’art. 20 della legge “ finanziaria 1983 ” 26 aprile 1983, n. 130 nell’ambito del fondo per gli investimenti e l’occupazione sono destinate al finanziamento dei seguenti interventi:
omissis (3)

Art. 4 - (Interventi di supporto finanziario alle iniziative assistite dal contributo del Feoga per le infrastrutture in zone svantaggiate)

omissis (4)

Art. 5 - (Finanziamento delle revisioni dei prezzi di opere fognarie finanziate con i fondi della legge per la salvaguardia di Venezia). (5)

La Regione del Veneto concorre in via straordinaria nelle spese per la revisione dei prezzi delle opere fognarie già ammesse ai contributi di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171 per la salvaguardia di Venezia, entro i seguenti limiti massimi di spesa:
a) Rete fognaria del centro storico del comune di Chioggia, e acquisto di masselli di trachite:
L. 850.000.000;
b) Rete fognaria consorziale eseguita a opera del Consorzio intercomunale dell’acquedotto del Mirese:
L. 998.557.071.
La concessione del contributo è deliberata dalla Giunta regionale sulla base della prescritta documentazione tecnico - contabile certificativa del costo, e previo accertamento della indisponibilità dei fondi residui sulla legge n. 171/ 1973, destinabili alle stesse finalità (cap. 50506).

Art. 6 - (Rete di rilevamento dei fenomeni sismici)

Ai fini della migliore attuazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e nell’ambito delle competenze regionali concernenti gli aspetti conoscitivi della salvaguardia del suolo e di protezione dell’ambiente di cui all’art. 80 del dpr n. 616/ 1977 è autorizzato l’impianto di una rete di rilevamento dei fenomeni sismici per il controllo del territorio regionale per una spesa di L. 350.000.000 a carico dell’esercizio 1983.
Per i fini di cui al precedente comma la Giunta regionale è autorizzata a concludere con l’osservatorio Geofisico sperimentale di Trieste una apposita convenzione.
Gli oneri per la gestione e la manutenzione della rete di rilevamento di cui al presente articolo saranno autorizzati annualmente dalla legge di bilancio (cap. 53410).

Art. 7 - (Strutture a servizio degli anziani)

omissis (6)

Art. 8 - (Riattamento, ampliamento e sistemazione degli edifici adibiti a scuole materne)

omissis (7)

Art. 9 - (Sostegno e promozione della gelsibachicoltura veneta)

omissis (8)

Art. 10 - (Attuazione di un primo stralcio del piano straordinario d' interventi previsto dalla legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 “ Progetto montagna ”)

Ai fini della attuazione del piano straordinario di interventi previsto dalla legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 “ Interventi a favore dei territori montani e approvazione del progetto montagna ”, è autorizzato il finanziamento regionale per la esecuzione delle seguenti opere nel campo sociale, delle infrastrutture a servizio del territorio, degli acquedotti e del risanamento ambientale da parte degli enti a fianco di ciascuna indicati:
omissis (9)

Art. 11 -(Programma triennale di opere delle comunità montane)

Ai fini della ripartizione dei fondi spettanti alla Regione del Veneto sulla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 “ Interventi per lo sviluppo della montagna autorizzati a norma dell’art. 16 e 16 bis del dl 28 febbraio 1983, n. 55 convertito con modifiche dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, per il triennio 1983-1985, previsti sul bilancio regionale nel triennio 19841986 in ragione di L. 3.774.000.000 per il 1984, L. 4.390.000.000 per il 1985 e L. 4.830.000.000 per 1986 si applicano i parametri di riparto stabiliti dall’art. 9 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11 riferiti ai dati dell’anno 1982.
Il Consiglio regionale provvede al riparto del 100 per cento delle quote relative all’intero triennio 19831985, iscritte sul bilancio pluriennale 19841986 sulla base dei criteri di cui al precedente nuovo comma.
A norma dell’art. 3 della legge regionale 17 aprile 1975, n. 35 la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva i programmi di opere e di interventi di cui all’art. 19 della legge n. 1102/ 1971 adottati alle comunità montane ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 13 della legge regionale n. 11/1973 con riferimento alla somma attribuita alle singole comunità montane a norma del precedente secondo comma del presente articolo e per l’intero periodo triennale.
Sulla base della deliberazione di cui al presente comma il dipartimento competente per materia provvede annualmente alla liquidazione della quota annuale di finanziamento dei programmi di opere e a disporre la erogazione entro il 30 giugno di ogni anno. La liquidazione delle quote relative all’esercizio 1985 e 1986 è subordinata alla presentazione di una relazione sullo stato di attuazione del programma triennale (cap. 14015). (10)

Art. 12 (Completamento della superstrada “ Transpolesana ”)

Al fine di consentire il completamento dei lavori di costruzione della superstrada “ Transpolesana ”, in provincia di Rovigo, già inclusi nel programma di intervento nelle zone depresse del centro nord ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614 e già in parte finanziata dalla Regione del Veneto con la legge regionale 21 giugno 1979, n. 43 (11) , è autorizzata la ulteriore spesa di lire L. 2.800.000.000 di cui L. 1.400.000.000 a carico dell’esercizio 1983 e L. 1.400.000.000 a carico dell’esercizio 1984.
Il contributo è assegnato alla Amministrazione provinciale di Rovigo, stazione appaltante dei lavori, in due rate di L. 1.400.000.000 cadauna, da erogare previa deliberazione di concessione della Giunta regionale, la prima, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge; la seconda entro il 31 marzo 1984, secondo le modalità previste dall’art. 95/bis (12) della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
I fondi assegnati sono destinati al completamento dei lavori in esecuzione e al pagamento delle revisioni dei prezzi. Il prelievo dei fondi viene effettuato secondo le modalità in vigore per i lavori pubblici finanziati dalla Regione (cap. 45224).

Art. 13 -(Interventi in agricoltura con i fondi di cui alla legge n. 984/1977 Quadrifoglio)

Ai fini della destinazione dei fondi spettanti alla Regione del Veneto sulla legge 27 dicembre 1977, n. 984 “ Quadrifoglio ”, tenuto conto della diversa distribuzione temporale degli stanziamenti previsti dalla tabella A allegata alla legge finanziaria 1983, n. 130/ 1983, sono disposte le seguenti nuove autorizzazioni di spesa:
omissis (13)

Art. 14 (Centri consortili provinciali di allevamento selvaggina)

All’articolo 26 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 , modificata e integrata dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 79 , è aggiunto il seguente comma:
omissis (14)

Art. 15 - (Modifiche alla legge regionale n. 65/ 1979 “Contratto del personale delle Regioni. Comando di personale da enti pubblici”)

omissis (15)



Note

(1) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre gli articoli 20, 21, 22, 25, 29, 30, 33, 50, 62 finanziati tra altri dal presente articolo sono stati abrogati dal comma 1 dell’art. 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 , con la decorrenza ivi prevista.
(2) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la latteria didattica di Thiene è stata soppressa dall'art. 1 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 che ha istituito la Azienda regionale Veneto Agricoltura e la legge regionale 2 settembre 1974, n. 44 finanziata dal presente articolo è stata abrogata dall'art. 10 della legge regionale 6 novembre 1984, n. 55 .
(3) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 5 novembre 1979, n. 85 finanziata dal presente articolo è stata abrogata dal comma 1 dell’art. 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 con la decorrenza ivi prevista.
(4) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre l’art. 30 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 finanziato dal presente articolo è stato abrogato dal comma 1 art. 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 con la decorrenza ivi prevista.
(5) A norma dell’art. 4 legge regionale 30 dicembre 1983, n. 66 i finanziamenti disposti in via straordinaria dall’art. 5 per far fronte alle revisioni dei prezzi delle opere eseguite a norma della legge 16 aprile 1973, n. 171 per la salvaguardia di Venezia, possono essere destinate anche a far fronte a oneri per il completamento delle opere ivi indicate qualora esse siano state ridotte ai sensi della legge 21 dicembre 1974, n. 700 rispetto al progetto originario per ottenere i mezzi occorrenti al finanziamento dei maggiori oneri di revisione dei prezzi.
(6) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre l’art. 12 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 è stato abrogato da lettera b), comma 8, dell’art. 36 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .
(7) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 21 luglio 1978, n. 36 è stata abrogata dall'art. 8 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 20 a sua volta abrogata dall'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 ; la legge regionale 21 giugno 1979, n. 41 è stata abrogata dall'art. 69 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
(8) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 31 maggio 1980, n. 74 è stata abrogata dall'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1 che ha ridisciplinato la materia.
(9) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 11 aprile 1980, n. 29 , è stata abrogata dall'art. 69 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 ; la legge regionale 26 marzo 1983, n. 16 è stata abrogata dall'art. 46 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 ; la legge regionale 6 settembre 1983, n. 37 è stata abrogata dall'art. 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 . l’articolo era stato modificato dall’art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1983, n. 66 , dall’art. 13 della legge regionale 31 gennaio 1984, n. 8 e dall’art. 5 legge regionale 6 novembre 1984, n. 54 .
(11) Per errore nel testo è citata la legge regionale 21 giugno 1973, n. 43 che non esiste, la legge regionale 21 giugno 1979, n. 43 è stata abrogata dall'art. 103 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
(12) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
(13) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre gli articoli 27, 30 e 46 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 sono stati abrogati dal comma 1 dell’art. 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 con la decorrenza ivi prevista.
(14) Non si riporta il testo in quanto le leggi citate sono state entrambe abrogate dall’art. 63, legge regionale 11 agosto 1989, n. 31 , a sua volta abrogata dall'art. 40 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
(15) Articolo abrogato da art. 189, comma 2, legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO

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