Legge regionale 6 settembre 1983, n. 48 (BUR n. 43/1983)
Legge regionale 6 settembre 1983, n. 48 (BUR n. 43/1983) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO
GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE DI SPESA IN DIVERSI
SETTORI DI INTERVENTO, CONTENENTE MODIFICHE ALLE PROCEDURE E
MODALITà DI INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON LA LEGGE
REGIONALE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1983 (LEGGE FINANZIARIA N. 3).
Art. 1 - (Prosecuzione
interventi progetto agro - alimentare con mezzi propri della
Regione).
Ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dal progetto agro -
alimentare approvato con
legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 ,
sono disposte per l’esercizio finanziario 1983 le seguenti
autorizzazioni di spesa finanziate con mezzi propri della Regione:
omissis (
1)
Art. 2 - (Altri interventi in
campo agricolo con mezzi regionali)
Art. 3 - (Interventi nel
settore agricolo con i fondi stanziati dalla legge n. 130/1983 “
finanziaria 1983 ”. Fondi per gli investimenti e
l’occupazione)
Le quote di spettanza della Regione del Veneto sulle autorizzazioni di
spesa rispettivamente di L. 200 miliardi e 100 miliardi per i prestiti
agrari di esercizio e i mutui di miglioramento fondiario in agricoltura
disposte dall’art. 20 della legge “ finanziaria 1983 ”
26 aprile 1983, n. 130 nell’ambito del fondo per gli investimenti e
l’occupazione sono destinate al finanziamento dei seguenti
interventi:
omissis (
3)
Art. 4 - (Interventi di
supporto finanziario alle iniziative assistite dal contributo del Feoga
per le infrastrutture in zone svantaggiate)
Art. 5 - (Finanziamento delle
revisioni dei prezzi di opere fognarie finanziate con i fondi della legge
per la salvaguardia di Venezia). (5)
La Regione del Veneto concorre in via straordinaria nelle spese per la
revisione dei prezzi delle opere fognarie già ammesse ai contributi
di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171 per la salvaguardia di Venezia,
entro i seguenti limiti massimi di spesa:
a) Rete fognaria del centro storico del comune di Chioggia, e acquisto di
masselli di trachite:
L. 850.000.000;
b) Rete fognaria consorziale eseguita a opera del Consorzio intercomunale
dell’acquedotto del Mirese:
L. 998.557.071.
La concessione del contributo è deliberata dalla Giunta regionale
sulla base della prescritta documentazione tecnico - contabile
certificativa del costo, e previo accertamento della indisponibilità
dei fondi residui sulla legge n. 171/ 1973, destinabili alle stesse
finalità (cap. 50506).
Art. 6 - (Rete di rilevamento
dei fenomeni sismici)
Ai fini della migliore attuazione delle disposizioni di cui
all’art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e nell’ambito
delle competenze regionali concernenti gli aspetti conoscitivi della
salvaguardia del suolo e di protezione dell’ambiente di cui
all’art. 80 del dpr n. 616/ 1977 è autorizzato
l’impianto di una rete di rilevamento dei fenomeni sismici per il
controllo del territorio regionale per una spesa di L. 350.000.000 a
carico dell’esercizio 1983.
Per i fini di cui al precedente comma la Giunta regionale è
autorizzata a concludere con l’osservatorio Geofisico sperimentale
di Trieste una apposita convenzione.
Gli oneri per la gestione e la manutenzione della rete di rilevamento di
cui al presente articolo saranno autorizzati annualmente dalla legge di
bilancio (cap. 53410).
Art. 7 - (Strutture a servizio
degli anziani)
Art. 8 - (Riattamento,
ampliamento e sistemazione degli edifici adibiti a scuole materne)
Art. 9 - (Sostegno e
promozione della gelsibachicoltura veneta)
Art. 10 - (Attuazione di un
primo stralcio del piano straordinario d' interventi previsto dalla
legge regionale 6
giugno 1983, n. 29 “ Progetto montagna ”)
Ai fini della attuazione del piano
straordinario di interventi previsto dalla
legge regionale 6 giugno 1983, n. 29
“ Interventi a favore dei territori montani e approvazione del
progetto montagna ”, è autorizzato il finanziamento regionale
per la esecuzione delle seguenti opere nel campo sociale, delle
infrastrutture a servizio del territorio, degli acquedotti e del
risanamento ambientale da parte degli enti a fianco di ciascuna indicati:
omissis (
9)
Art. 11 -(Programma triennale
di opere delle comunità montane)
Ai fini della ripartizione dei fondi spettanti alla Regione del Veneto
sulla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 “ Interventi per lo sviluppo
della montagna autorizzati a norma dell’art. 16 e 16 bis del dl 28
febbraio 1983, n. 55 convertito con modifiche dalla legge 26 aprile 1983,
n. 131, per il triennio 1983-1985, previsti sul bilancio regionale nel
triennio 19841986 in ragione di L. 3.774.000.000 per il 1984, L.
4.390.000.000 per il 1985 e L. 4.830.000.000 per 1986 si applicano i
parametri di riparto stabiliti dall’art. 9 della
legge regionale 27 marzo
1973, n. 11 riferiti ai dati dell’anno 1982.
Il Consiglio regionale provvede al riparto del 100 per cento delle quote
relative all’intero triennio 19831985, iscritte sul bilancio
pluriennale 19841986 sulla base dei criteri di cui al precedente nuovo
comma.
A norma dell’art. 3 della
legge regionale 17 aprile 1975, n. 35 la
Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva i
programmi di opere e di interventi di cui all’art. 19 della legge
n. 1102/ 1971 adottati alle comunità montane ai sensi e secondo le
modalità di cui all’art. 13 della
legge regionale n. 11/1973 con
riferimento alla somma attribuita alle singole comunità montane a
norma del precedente secondo comma del presente articolo e per
l’intero periodo triennale.
Sulla base della deliberazione di cui al presente comma il dipartimento
competente per materia provvede annualmente alla liquidazione della quota
annuale di finanziamento dei programmi di opere e a disporre la
erogazione entro il 30 giugno di ogni anno. La liquidazione delle quote
relative all’esercizio 1985 e 1986 è subordinata alla
presentazione di una relazione sullo stato di attuazione del programma
triennale (cap. 14015). (
10)
Art. 12 (Completamento della
superstrada “ Transpolesana ”)
Al fine di consentire il completamento dei lavori di costruzione della
superstrada “ Transpolesana ”, in provincia di Rovigo,
già inclusi nel programma di intervento nelle zone depresse del
centro nord ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614 e già in
parte finanziata dalla Regione del Veneto con la
legge regionale 21 giugno 1979, n.
43 (
11) , è
autorizzata la ulteriore spesa di lire L. 2.800.000.000 di cui L.
1.400.000.000 a carico dell’esercizio 1983 e L. 1.400.000.000 a
carico dell’esercizio 1984.
Il contributo è assegnato alla Amministrazione provinciale di
Rovigo, stazione appaltante dei lavori, in due rate di L. 1.400.000.000
cadauna, da erogare previa deliberazione di concessione della Giunta
regionale, la prima, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della
presente legge; la seconda entro il 31 marzo 1984, secondo le
modalità previste dall’
art. 95/bis
(
12) della
legge regionale 9 dicembre
1977, n. 72 come modificata dalla
legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
I fondi assegnati sono destinati al completamento dei lavori in
esecuzione e al pagamento delle revisioni dei prezzi. Il prelievo dei
fondi viene effettuato secondo le modalità in vigore per i lavori
pubblici finanziati dalla Regione (cap. 45224).
Art. 13 -(Interventi in
agricoltura con i fondi di cui alla legge n. 984/1977 Quadrifoglio)
Ai fini della destinazione dei fondi spettanti alla Regione del Veneto
sulla legge 27 dicembre 1977, n. 984 “ Quadrifoglio ”, tenuto
conto della diversa distribuzione temporale degli stanziamenti previsti
dalla tabella A allegata alla legge finanziaria 1983, n. 130/ 1983, sono
disposte le seguenti nuove autorizzazioni di spesa:
omissis (
13)
Art. 14 (Centri consortili
provinciali di allevamento selvaggina)
Art. 15 - (Modifiche alla
legge regionale n. 65/ 1979 “Contratto del personale delle Regioni.
Comando di personale da enti pubblici”)
Note
(
1) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti. Inoltre gli articoli 20, 21, 22, 25, 29, 30, 33, 50, 62
finanziati tra altri dal presente articolo sono stati abrogati dal comma
1 dell’art. 1 della
legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 ,
con la decorrenza ivi prevista.
(
5) A norma dell’art. 4
legge regionale 30
dicembre 1983, n. 66 i finanziamenti disposti in via straordinaria
dall’art. 5 per far fronte alle revisioni dei prezzi delle opere
eseguite a norma della legge 16 aprile 1973, n. 171 per la salvaguardia
di Venezia, possono essere destinate anche a far fronte a oneri per il
completamento delle opere ivi indicate qualora esse siano state ridotte
ai sensi della legge 21 dicembre 1974, n. 700 rispetto al progetto
originario per ottenere i mezzi occorrenti al finanziamento dei maggiori
oneri di revisione dei prezzi.
(
9) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti. Inoltre la
legge regionale 11 aprile 1980, n. 29 ,
è stata abrogata dall'art. 69 della
legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 ;
la
legge regionale
26 marzo 1983, n. 16 è stata abrogata dall'art. 46 della
legge regionale 1
febbraio 1995, n. 6 ; la
legge regionale 6 settembre 1983, n. 37
è stata abrogata dall'art. 1 della
legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .
l’articolo era stato modificato dall’art. 1 della
legge regionale 30 dicembre
1983, n. 66 , dall’art. 13 della
legge regionale 31 gennaio 1984, n. 8 e
dall’art. 5
legge regionale 6 novembre 1984, n. 54 .
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