Legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (BUR n. 6/1999)
Legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (BUR n. 6/1999) [sommario] [RTF]
INTERVENTI REGIONALI PER AGEVOLARE L'ACCESSO AL CREDITO NEL SETTORE
DEL COMMERCIO
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, con la
presente legge, promuove l'associazionismo e la cooperazione creditizia e
agevola gli investimenti nei settori del commercio e dei servizi
limitatamente alle piccole e medie imprese di cui al comma 2, allo scopo
di:
a) favorire la razionale evoluzione dell'apparato distributivo regionale;
b) agevolare l'ammodernamento delle
strutture di somministrazione di alimenti e bevande;
c) concorrere allo sviluppo delle imprese dei servizi di cui all'allegato
A che costituisce parte integrante della presente legge.
2. Sono beneficiari degli interventi di cui alla presente legge le
piccole e medie imprese come definite dai decreti del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato 18 settembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 1997 n. 229 e
23 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 1998 n.
34, aventi sede operativa nel Veneto. (
1)
CAPO II
Promozione dell'associazionismo e della cooperazione creditizia
Art. 2 - Soggetti beneficiari
e iniziative finanziabili.
1. Per le finalità di cui
all'
articolo 1, comma 1,
lettera a) e per favorire l'accesso dei soci al sistema creditizio e
di finanziamento bancario, la Giunta regionale è autorizzata a
concedere agli organismi di garanzia a livello provinciale e regionale,
iscritti all’apposita sezione dell'Ufficio italiano dei cambi
(UIC), costituiti prevalentemente fra le piccole e medie imprese di cui
all'
articolo 1, comma 2,
contributi destinati alla formazione o alla integrazione dei fondi rischi
e del patrimonio di garanzia.
2. Agli organismi di garanzia costituiti prevalentemente fra
operatori economici di cui all'articolo 1, possono partecipare imprese
turistiche, con le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2.
Art. 3 - Condizioni per
l’ammissione ai contributi regionali.
1. Hanno titolo a chiedere i
benefici previsti dalla presente legge gli organismi di garanzia di cui
all'
articolo 2 composti da
almeno 400 imprese e aventi sede legale nel territorio della Regione.
(
2)
1 bis. Per gli organismi di garanzia già destinatari di
contributi regionali, il requisito numerico di cui al comma 1 non si
applica fino al 31 dicembre 2004. (
3)
2. Negli statuti degli organismi di garanzia deve essere previsto
che:
a) le prestazioni di garanzia sono concesse indipendentemente dal numero
delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;
b) l'impresa socia o consorziata viene esonerata dal pagamento, a favore
degli organismi di garanzia, di qualsiasi diritto o provvigione
commisurati all’importo del finanziamento ottenuto, ad eccezione
dei costi di istruttoria e delle commissioni di garanzia addebitati dagli
istituti di credito convenzionati;
c) in caso di liquidazione degli organismi di garanzia le cause di
scioglimento devono essere preventivamente comunicate alla Giunta
regionale che stabilisce la destinazione dei fondi regionali disponibili,
non utilizzati a copertura di perdite;
d) ove sia consentita la restituzione delle quote sociali e consortili
versate dalle imprese aderenti, non deve essere comunque prevista la
distribuzione di contributi regionali a fondo perduto;
e) il collegio sindacale è composto in conformità alle norme
del codice civile. (
4)
3. Il presidente del collegio sindacale deve annualmente
predisporre una relazione attestante la regolarità dell'utilizzo dei
finanziamenti regionali, il corretto espletamento delle operazioni di
garanzia e l'osservanza delle disposizioni della presente legge.
4. Con atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dal legale
rappresentante, gli organismi di garanzia debbono dichiarare l'osservanza
delle seguenti prescrizioni:
a) gli interessi maturati sui contributi concessi dalla Regione per la
costituzione o per l’incremento dei fondi rischi o dei patrimoni di
garanzia possono essere utilizzati dagli organismi di garanzia per la
copertura delle spese di gestione; (
5)
b) la garanzia prestata non può superare di norma il cinquanta per
cento del prestito ottenuto dal socio, fatta salva la possibilità da
parte del consiglio di amministrazione di autorizzare volta per volta
l'aumento di tale limite fino ad un massimo dell'ottanta per cento.
5. Le convenzioni tra gli istituti di credito e gli organismi di
garanzia devono contenere specifiche clausole con le quali sia previsto
che, in caso di insolvenza del socio, l'utilizzo del fondo, a favore del
beneficiario, possa avvenire solo dopo che siano state espletate tutte le
azioni di rivalsa nei riguardi della ditta insolvente.
Art. 4 - Criteri per
l’erogazione dei contributi alle cooperative e ai consorzi di
garanzia.
1. Entro il 30 settembre di ogni
anno la Giunta regionale provvede al riparto fra gli organismi di
garanzia dei contributi destinati alla formazione ed
all’integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia in
base ai seguenti criteri:
a) in proporzione diretta alla media dell’importo globale delle
garanzie prestate su operazioni di finanziamento a medio-lungo termine e
su affidamenti ordinari e straordinari a breve termine, effettivamente
erogati dagli istituti convenzionati ed in essere alla data di chiusura
dei tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di
contributo;
b) in proporzione all’incremento del numero delle nuove imprese
aderenti agli organismi di garanzia, alla chiusura dell’esercizio
sociale anteriore alla data di presentazione della domanda in base ai
dati contenuti nelle relazioni che corredano il bilancio o attraverso
dichiarazione del legale rappresentante controfirmata dal presidente del
collegio sindacale. (
6)
Art. 5 - Presentazione delle
domande di contributo.
1. Entro il termine perentorio del 31 maggio di ogni anno, pena la
decadenza, gli organismi di garanzia presentano al Presidente della
Giunta regionale la domanda per la concessione dei contributi corredata
dei seguenti documenti:
a) copia dello statuto in vigore autenticata;
b) copia conforme del bilancio o della situazione patrimoniale
dell'organismo di garanzia relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre
dell'anno precedente, riportante gli estremi dell'avvenuto deposito alla
camera di commercio competente per territorio;
c) relazione tecnica sull'attività svolta dall’organismo di
garanzia nell'esercizio precedente, corredata dalla documentazione
comprovante la composizione dei fondi rischi, delle riserve e dei fondi
fidejussori di garanzia;
d) elenco delle imprese socie o aderenti, con l'indicazione delle quote
del capitale o del fondo consortile sottoscritte e versate, nonché
dei fondi fidejussori, dei depositi cauzionali o degli altri fondi
integrativi eventualmente costituiti;
e) dichiarazione attestante l'ammontare globale delle operazioni
garantite nell'ultimo esercizio, corredata dalle certificazioni bancarie
attestanti l'ammontare dei finanziamenti effettivamente erogati ed in
essere alla data di chiusura dell'esercizio;
f) copia conforme delle convenzioni stipulate fra l’organismo di
garanzia e gli istituti di credito convenzionati e di ogni successiva
modificazione;
g) copia della relazione del collegio dei revisori dei conti.
2. Ove lo statuto vigente sia depositato presso gli uffici
regionali e non abbia subito variazioni la presentazione dello statuto
è sostituita da una attestazione del legale rappresentante
dell’organismo di garanzia.
3. Quanto previsto al comma 2 si applica anche alle convenzioni
stipulate con gli istituti bancari.
4. La domanda di contributo, le relazioni concernenti la
qualità degli interventi proposti, le dichiarazioni e gli elenchi
devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'organismo di
garanzia.
5. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge emana le disposizioni esecutive di attuazione
del presente capo.
CAPO III
Agevolazioni degli investimenti delle piccole e medie imprese
Art. 6 - Istituzione del fondo
di rotazione. (7)
1. È istituito presso la Veneto Sviluppo spa, di cui alla
legge regionale 3
maggio 1975, n. 47 e successive modificazioni, un fondo di rotazione
per agevolare gli investimenti delle piccole e medie imprese per le
finalità e con le caratteristiche previste all'
articolo 1.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 viene alimentato dagli
stanziamenti disposti annualmente dal bilancio regionale nonché da
eventuali interessi maturati sul fondo stesso.
3. La Veneto Sviluppo spa può integrare il fondo di rotazione
con proprie risorse e/o con eventuali apporti di istituti di credito o di
enti pubblici, in base ad apposite convenzioni stipulate tra i soggetti
interessati.
Art. 7 - Compiti della Veneto
Sviluppo spa.
1. La Veneto Sviluppo spa, nel rispetto dei criteri e delle
direttive fissati dalla Giunta regionale, esercita l'attività
istruttoria e amministrativa relativa alla formazione delle graduatorie
dei beneficiari, all’erogazione dei finanziamenti nonché alla
vigilanza sul corretto utilizzo degli stessi, con il conseguente obbligo
della revoca o riduzione in caso di mancata o parziale realizzazione
delle iniziative ammesse.
2. Le graduatorie dei beneficiari vengono approvate dalla Veneto
Sviluppo spa entro trenta giorni dal parere del comitato tecnico di cui
all'
articolo 12. Copia
del provvedimento è inviato alla Giunta regionale.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Veneto Sviluppo spa
presenta alla Giunta regionale una relazione dettagliata sullo stato di
applicazione della presente legge, con particolare riferimento al numero
delle domande pervenute e finanziate e delle iniziative realizzate
nonché ai provvedimenti di revoca. La Giunta regionale trasmette
entro il 31 gennaio dell’anno successivo tale relazione alla
commissione consiliare competente con eventuali proposte di modifica
della presente legge.
Art. 8 - Compiti della Giunta
regionale.
1. La Giunta regionale determina, sentite le associazioni di
categoria,
i criteri di priorità e
le modalità che devono essere osservati per la presentazione delle
domande e per la predisposizione delle graduatorie.
2. I criteri di cui al comma 1 sono determinati tenuto conto dei
seguenti elementi:
a) tipologia dell'iniziativa;
b) programma dell’iniziativa in coerenza con gli indirizzi
programmatici territoriali e di settore definiti dalla Regione;
c) ripartizione territoriale dei fondi avuto riguardo all'attività
svolta dagli organismi di garanzia nell’anno precedente come
prevista all'
articolo 4.
3. La Giunta regionale promuove azioni di coordinamento e di
informazione dell’operatività del fondo di rotazione di cui
all’
articolo 6,
secondo le modalità previste nel provvedimento di cui al comma 1.
4. La Giunta regionale attua altresì specifiche azioni di
monitoraggio, ispezione e controllo sullo stato di attuazione degli
interventi finanziari ed in particolare sulla puntuale osservanza dei
termini, ai fini della tempestività nell’erogazione dei
finanziamenti.
5. In sede di prima applicazione la Giunta regionale determina i
criteri di cui al comma 1 entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge.
Art. 9 - Ammissibilità
delle iniziative.
1. Sono ammissibili a finanziamento una o più delle seguenti
iniziative tra loro coordinate riguardanti strutture ubicate nel
territorio regionale:
a) acquisizione, costruzione, rinnovo, trasformazione, ampliamento,
adeguamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio
dell'attività dell'impresa, compresa l'acquisizione delle aree;
b) acquisizione delle attrezzature necessarie per l'esercizio e
l'attività dell'impresa, ivi compresi i mezzi di trasporto ad uso
esterno od interno, escluse le autovetture, anche se munite di
autorizzazione per il trasporto di cose in conto proprio, ad eccezione di
quelle utilizzate da agenti di commercio;
c) formazione delle scorte necessarie alla realizzazione di programmi
d'investimento, entro il limite massimo del venti per cento del totale
degli investimenti;
d) sostenimento dei costi di commercializzazione, dei costi per
l’attività di promozione, consulenza ed assistenza tecnica
finalizzati alla innovazione tecnica ed organizzativa, entro il limite
massimo del dieci per cento del totale degli investimenti previsti per la
realizzazione delle iniziative.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere realizzate entro
dodici mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di
ammissione al finanziamento agevolato, pena la cancellazione dalla
graduatoria.
3. Possono essere finanziate anche iniziative con spese sostenute
dal primo gennaio dell’anno solare precedente a quello in cui
è stata presentata la domanda.
4. Nel primo biennio di applicazione sono ammissibili
esclusivamente le iniziative previste dalle lettere a), b) e c) del comma
1.
Art. 10 - Misura dei
benefici.
1. Alle imprese beneficiarie sono concessi finanziamenti a tasso
agevolato, fissato dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui
all’
articolo 8, comma
1.
2. Con il provvedimento di cui all’articolo 8 comma 1 la
Giunta regionale indica altresì la percentuale di
finanziabilità dell’investimento ammesso, nonché
l’importo massimo e la durata del finanziamento.
3. Le agevolazioni previste dalla presente legge per i soggetti di
cui all'articolo 2 sono concesse, nel rispetto della regola denominata de
minimis di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo
1996 e successive modificazioni.
Art. 11 - Presentazione
delle domande.
1. Le domande devono essere presentate alla Veneto Sviluppo spa
dagli interessati, tramite gli organismi di garanzia e debitamente
validate dagli stessi, entro le date del 28 febbraio, 30 aprile, 30
giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ogni anno e devono essere
corredate dalla lettera di disponibilità dell’istituto di
credito alla concessione del finanziamento richiesto.
2. Gli organismi di garanzia provvedono a fornire assistenza per
la predisposizione e presentazione delle domande, nonché alla
validazione delle stesse e al rilascio di garanzia a supporto del
finanziamento, se richiesto dall’istituto di credito indicato dal
socio richiedente.
3. La Giunta regionale stabilisce l’entità dei costi di
validazione nonché le modalità del loro inserimento
nell’ambito dei programmi di investimento.
4. Le domande presentate dopo i termini fissati dal comma 1,
oppure non accolte per carenza di fondi, sono valide per le scadenze
successive.
5. Entro trenta giorni dalle date indicate al comma 1, la Veneto
Sviluppo spa verifica la regolarità delle domande e della
documentazione allegata; predispone specifiche graduatorie dei
beneficiari sulla base di quanto disposto all’articolo 8 e le
sottopone al comitato tecnico di cui all’
articolo 12 per il parere da
esprimere nei trenta giorni successivi. Trascorso inutilmente tale
termine si prescinde dal parere.
6. Entro i trenta giorni successivi all’acquizione del
parere di cui al comma 5, la Veneto Sviluppo spa approva le graduatorie
dei beneficiari e provvede a:
a) trasmettere alla Giunta regionale copia del provvedimento di
approvazione che deve contenere oltre alla graduatoria dei beneficiari
anche l’elenco degli esclusi con le specifiche motivazioni;
b) comunicare all’azienda richiedente, all’organismo di
garanzia e all’istituto di credito l’esito della domanda
autorizzando il predetto istituto all’erogazione del finanziamento
dopo la presentazione da parte del richiedente, per il tramite
dell’organismo di garanzia, della documentazione comprovante la
realizzazione dell’investimento ammesso.
Art. 12 - Comitato
tecnico.
1. È istituito il comitato
tecnico per la formulazione dei pareri sulla ammissibilità delle
domande di finanziamento.
2. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della
Giunta regionale ed è composto da:
a) il direttore della Veneto Sviluppo spa o un suo delegato che lo
presiede;
b) due dipendenti regionali in servizio con qualifica funzionale non
inferiore all'ottava, designati in qualità di esperti dalla Giunta
regionale;
c) tre rappresentanti dei commercianti, designati dalle associazioni di
categoria.
3. Con i componenti titolari sono nominati anche i componenti
supplenti.
4. Il comitato tecnico di cui al comma 1 resta in carica per la
durata della legislatura.
5. In sede di prima applicazione della presente legge, le
designazioni di cui al comma 2, lettera c) devono essere richieste entro
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed effettuate
entro i successivi trenta giorni. In caso di mancate o incomplete
designazioni, il comitato è istituito egualmente e funziona con i
componenti già insediati.
6. I componenti del comitato possono essere sostituiti in caso di
assenza o impedimento da supplenti nominati con le stesse modalità
dei titolari.
7. Funge da segretario del comitato un funzionario della Veneto
Sviluppo spa.
8. La convocazione deve essere inviata ai componenti almeno sette
giorni prima di ciascuna seduta.
9. Il comitato esprime validamente i propri pareri con la presenza
della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei votanti.
In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal presidente.
11. Le spese di funzionamento del comitato sono a carico della
gestione del fondo di cui all’
articolo 6.
Art. 13 - Abrogazione.
1. Sono abrogate:
Art. 14 - Norma
transitoria.
1. Gli statuti dei consorzi e delle cooperative di garanzia fidi e
le convenzioni con gli istituti di credito non in contrasto con le norme
della presente legge, ove non modificati, non devono essere ripresentati
alla Regione secondo quanto disposto dai
commi 2 e
3 dell’articolo 5.
Art. 15 - Norma
finanziaria.
4. Il saldo liquido del fondo di rotazione e gli importi
reintroitati a valere sulle operazioni attivate dalla
legge regionale 14 settembre
1994, n. 45 vengono trattenuti dalla Veneto Sviluppo spa ed
utilizzate ad incremento del fondo di rotazione di cui all’
articolo 6 della presente legge.
ALLEGATO "A"
IMPRESE DEL SETTORE DEI SERVIZI AMMESSE
(CLASSIFICAZIONE ISTAT DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ANNO 1991)
SEZIONE "I" TRASPORTI MAGAZZINAGGIO E
COMUNICAZIONI
63.30 Agenzie di viaggio e di altri operatori turistici
63.40 Spedizionieri e intermediari dei trasporti
64.12 Attività di corriere diverse da quelle postali nazionali (pony
express)
64.20.02 Trasmissioni radiofoniche e televisive
SEZIONE "J" INTERMEDIAZIONE MONETARIA E
FINANZIARIA
67 Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria (agenti di
cambio, promotori finanziari, agenzie di assicurazioni, brokers
assicurativi, periti)
SEZIONE "K" ATTIVITÀ IMMOBILIARI,
NOLEGGIO,
INFORMATICA, RICERCA, ALTRE ATTIVITÀ
PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI
70 Attività immobiliari (tutte le classi)
71 Noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore e di beni per
uso personale e domestico (tutte le classi e le categorie)
72 Informatica e attività connesse (tutte le classi)
74.12 Contabilità, consulenza societaria, consulenza in materia
fiscale
74.13 Studi di mercato e sondaggi di opinione
74.14 Consulenza amministrativo-gestionale
74.20 Attività in materia di architettura, di ingegneria e altre
attività tecniche
74.30.2 Controllo di qualità e certificazione dei prodotti
74.40 Pubblicità (studi e agenzie)
74.50 Servizi di ricerca, selezione e fornitura del personale
74.60 Servizi di investigazione e vigilanza
74.70 Servizi di pulizie e disinfestazione
74.81 Attività inerenti la fotografia
74.82 Servizi di imballaggio, confezionamento
74.83 Servizi congressuali, di segreteria e traduzione
74.84 Altre attività di servizi n.c.a.
SEZIONE "M" ISTRUZIONE
80 Istruzione (tutte le classi limitatamente all'istruzione privata)
SEZIONE "O" ALTRI SERVIZI PUBBLICI
SOCIALI E PERSONALI
90.00.1 Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi (limitatamente
all'attività privata)
92.12 Distribuzione cinematografiche e video
92.20 Attività radio televisive
92.34 Altre attività di intrattenimento e di spettacolo n.c.a.
(discoteche, sale da ballo, sale giochi, circhi ed altre attività)
92.61 Gestione di stadi e di altri impianti sportivi
92.62 Altre attività sportive
92.7 Altre attività ricreative (totoricevitorie, agenzie ippiche,
stabilimenti balneari, attività connesse alla pesca)
93.01 Servizi di lavanderia, pulitura a secco e tintura tessili e
pellicce
93.03 Servizi di pompe funebri
93.04 Centri e stabilimenti per il benessere fisico
93.31.08 Organizzazione di spettacoli, concerti, ecc.
Note
(
7) Il fondo di rotazione, per
effetto dell’articolo 1 della
legge regionale 17 giugno 2016, n. 17
“Norme relative all’unificazione dei fondi di rotazione
regionali” confluisce nel fondo di rotazione per la concessione di
finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese di cui
all’articolo 23 della
legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 2001)”. Per effetto dell’articolo
3 recante norma transitoria, nelle more dell’espletamento delle
procedure necessarie per la individuazione del soggetto gestore del fondo
unico di rotazione, al fine di garantire la continuità
dell’operatività del fondo, continua ad operare
l’attuale gestore.
Vedi anche:
a) ai sensi dell’articolo 78 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
le disponibilità del fondo per un ammontare di 3 milioni di euro
sono introitate nel bilancio regionale e destinate a favorire lo sviluppo
del sistema produttivo mediante il finanziamento di interventi previsti
dal POR FESA 2014-2020;
(
8) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
(
9) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
(
10) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
SOMMARIO