Legge regionale 6 settembre 1988, n. 43 (BUR n. 52/1988)
Legge regionale 6 settembre 1988, n. 43 (BUR n. 52/1988) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO
GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN
CORRISPONDENZA DELL’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L’ANNO FINANZIARIO 1988.
Art. 1 - (Rifinanziamenti)
1. La tabella A allegata alla
legge regionale 25 gennaio 1988, n. 3
“ Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione, relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il
rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata e
integrata per effetto delle variazioni indicate nella tabella allegata
alla presente legge. (
1)
Art. 2 - (Spese pregresse
consiglio di comprensorio).
1. Per la definitiva estinzione delle passività pregresse dei
consigli di comprensorio, soppressi dall’
articolo 1 della
legge regionale 6
maggio 1985, n. 47 , è iscritta la somma di L. 15 milioni al
cap. 3152 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale
per l’anno finanziario 1988.
2. All’impegno e alla liquidazione della spesa di cui al precedente
comma si provvede con deliberazione della Giunta regionale ai sensi della
vigente legge regionale di contabilità.
Art. 3 -(Istituto superiore
per l’addestramento del personale delle regioni e degli enti
locali).
1. La quota di associazione all’ISAPREL di cui al secondo comma
dell’articolo 4 della
legge regionale 17 maggio 1974, n. 28
“ Istituto superiore per l’addestramento del personale delle
Regioni e degli enti locali - provvedimenti istitutivi ” è
elevata, a partire dall’anno 1988, a lire 120 milioni (cap. 7400).
(
2)
Art. 4 - (Sviluppo economico
del Polesine).
Art. 5 –
(Autoparchi)
Art. 6 - (Energia).
Art. 7 - (Turismo d' alta
montagna).
Art. 8 - (Redazione strumenti
urbanistici). (6)
1. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire gli stanziamenti
iscritti ai capitoli 43010, 43012, 43014 dello stato di previsione della
spesa del bilancio 1988, concernenti contributi per la redazione degli
strumenti urbanistici di cui alle leggi regionali 31 maggio 1980, n. 80
articolo 3; 27
giugno 1985, n. 61
articolo 106; 5 marzo 1985, n. 24
articolo 11, sulla
base delle domande che i comuni interessati possono presentare al
Presidente della Giunta regionale, con le modalità e alle condizioni
stabilite negli articoli 6 e 7 della
legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 ,
entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla entrata in vigore
della presente legge.
2. Le domande di cui al precedente comma dovranno essere corredate dei
documenti previsti negli
articoli 6 e
7 della
legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 ,
con esclusione della copia del bilancio annuale di previsione approvato.
3. Sono automaticamente ammessi al contributo per la redazione di
strumenti urbanistici generali, ai sensi dell’
articolo 106 della
legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 , relativamente alla parte non finanziata, i
comuni beneficiari del solo 50% del contributo spettante ai sensi
dell’
articolo 5 della
legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 .
4. Sono considerate inammissibili le domande dei comuni per la redazione
degli strumenti indicati nell’
articolo 11 della
legge regionale 5
marzo 1985, n. 24 , già beneficiari di contributi allo stesso
titolo ai sensi dell’
articolo 6 della
legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 .
5. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale ed
erogati per il 50 per cento al momento dell’assegnazione e per il
rimanente 50 per cento dopo la trasmissione degli strumenti urbanistici
per la approvazione, che dovrà intervenire entro tre anni dalla data
di comunicazione della concessione del contributo, a pena di decadenza e
con obbligo di restituzione della quota erogata.
6. Per le finalità indicate nel presente articolo gli stanziamenti
iscritti ai capitoli di cui al primo comma sono così determinati:
omissis (
7)
Art. 9 - (Installazione di
reti di telerilevamento).
Art. 10 - (Calamità
naturali).
Art. 11 - (Assegnazione fondi
per ricostruzione opere nelle aree colpite dal disastro del Vajont).
Art. 12 - (Copertura
finanziaria).
Art. 13 - (Dichiarazione d'
urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’
articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
TABELLA A ALLEGATA omissis
Note
(
6) Vedi comma 1 art. 32
legge regionale 23
agosto 1996, n. 28 che dispone proroga dei termini per la
trasmissione al Presidente della Giunta regionale degli strumenti
urbanistici redatti col contributo regionale sino al 31 dicembre 96.
(
7) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
(
8) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
(
9) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO