Legge regionale 18 novembre 1987, n. 54 (BUR n. 67/1987)
Legge regionale 18 novembre 1987, n. 54 (BUR n. 67/1987) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO
GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN
CORRISPONDENZA DELL’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L’ANNO FINANZIARIO 1987.
Art. 1 - (Rifinanziamenti).
1. La tabella A allegata alla
legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6
« Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione », relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il
rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata e
integrata in conformità a quanto indicato nella tabella allegata
alla presente legge. (
1)
Art. 2 - (Settore primario).
1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre le determinazioni
applicative, secondo le procedure previste dalle vigenti leggi regionali
di settore, per la realizzazione delle azioni a carattere orizzontale
previste dall’articolo 4 della legge 8 novembre 1986, n. 752 «
Legge pluriennale per l’attuazione di interventi programmati in
agricoltura ». A tale fine è disposta una autorizzazione di
spesa di L. 8.756 milioni per l’anno finanziario 1987 (cap. 11598).
2. Per la concessione dell’indennità compensativa agli
imprenditori agricoli secondo le modalità stabilite dal regolamento
Cee n. 268/ 1975 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per
l’anno finanziario 1987 (cap. 14820).
3. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di
bonifica Medio Brenta con sede a Mirano, ai sensi della
legge regionale 13 gennaio
1976, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni,un contributo
straordinario di lire 3.400 milioni per l’anno 1987 per
l’esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica del bacino
tributario del collettore « Cesenego » e l’ampliamento e
potenziamento dell’impianto idrovoro di Malcontenta (cap. 10050).
(
2)
4. In ordine alle procedure di impegno, di liquidazione e di erogazione
della spesa di cui al comma precedente si applica la normativa prevista
dalla
legge
regionale 16 agosto 1984, n. 42 . (
3)
Art. 3 - (Edilizia sportiva
degli enti locali).
Art. 4 - (Cultura).
1. Nell’ambito delle finalità indicate nell’
articolo 11 della
legge regionale 24
luglio 1984, n. 34 « Interventi straordinari per lo sviluppo
dell’area polesana » la Giunta regionale è autorizzata a
concedere un contributo straordinario di lire 300 milioni al comune di
Arquà Polesine per l’acquisizione del castello degli Estensi
da destinare in parte a centro culturale e in parte a sede comunale (cap.
70194).
2. Il contributo è concesso previa acquisizione dell’atto
deliberativo del comune di autorizzazione all’acquisto e di
costituzione del vincolo di destinazione dell’immobile alle
finalità di cui al precedente comma.
3. L’erogazione del contributo medesimo è subordinata alla
stipulazione del contratto di acquisto da parte del comune beneficiario.
4. Per le finalità di cui all’articolo 1 della
legge regionale 22 maggio
1981, n. 25 (
5) è
autorizzata la ulteriore spesa di L. 300.000.000 per far fronte a urgenti
e indilazionabili interventi di straordinaria manutenzione per la Rocca
di Monselice (cap. 70154).
Art. 5 - (Spese pregresse per
funzioni comprensoriali).
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
straordinario di lire 5 milioni ciascuno alle comunità montane, ai
consorzi di comuni e alle associazioni dei comuni per spese inerenti
all’esercizio delle funzioni comprensoriali svolte ai sensi della
legge regionale 9
giugno 1975, n. 80 dall’1 gennaio 1985 fino alla data di
cessazione dei consigli di comprensorio disposta dalla
legge regionale 6 maggio
1985, n. 47 . (
6)
2. omissis (
7)
Art. 6 - (Turismo).
Art. 7 - (Progetto
montagna).
1. Al fine di contribuire al riequilibrio territoriale mediante lo
sviluppo economico delle zone montane nell’ambito degli indirizzi e
delle azioni stabilite dal « progetto montagna » approvato con
legge regionale 6
giugno 1983, n. 29 , è autorizzato il finanziamento regionale
dei seguenti interventi:
omissis (
9)
Art. 8 - (Settore
secondario).
1. L’articolo 3 della
legge regionale 30 dicembre 1986, n. 56 ,
relativo a « Modifiche e rifinanziamento della
legge regionale 6 marzo 1984, n. 9
« Progetto per il settore secondario e il mercato del lavoro »,
è così sostituito:
« All’onere di lire 2.000 milioni derivante
dall’applicazione della presente legge si provvede, ai sensi del
quinto comma dell’articolo 19 della vigente legge regionale di
contabilità, mediante prelevamento di pari importo dalla partita n.
11 " Provvedimenti per le attività produttive nei settori
dell’artigianato, dell’energia e dell’occupazione " del
fondo globale iscritto al cap. 80210 dello stato di previsione della
spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per
l’anno 1987 è istituito il cap. 20510 denominato " Fondo per
lo sviluppo e la promozione delle attività produttive - assegnazione
alla Veneto Sviluppo spa " con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per
competenza e per cassa.»
Art. 9 - (Opere pubbliche
finanziate con mutui della Cassa depositi e prestiti).
1. I termini di cui all’articolo 1, primo e terzo comma e
all’articolo 4, primo e terzo comma della
legge regionale 4 giugno 1987, n. 25
recante « Assegnazione di contributi agli enti locali per
l’esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale finanziate
con mutui della Cassa depositi e prestiti » sono corrispondentemente
prorogati con riferimento a quelli che saranno definitivamente stabiliti
dagli ulteriori provvedimenti legislativi dello Stato in materia di
finanza locale per l’anno 1987.(
10)
Art. 10 - (Spese tramite
organi esterni).
Art. 11 - (Copertura
finanziaria).
Art. 12 - (Dichiarazione d'
urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’
articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Tabella A allegata (omissis)
Note
(
7) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO