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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 18 novembre 1987, n. 54 (BUR n. 67/1987)

Legge regionale 18 novembre 1987, n. 54 (BUR n. 67/1987) [sommario] [RTF]

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 1987.

Art. 1 - (Rifinanziamenti).

1. La tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 « Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione », relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata e integrata in conformità a quanto indicato nella tabella allegata alla presente legge. (1)

Art. 2 - (Settore primario).

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre le determinazioni applicative, secondo le procedure previste dalle vigenti leggi regionali di settore, per la realizzazione delle azioni a carattere orizzontale previste dall’articolo 4 della legge 8 novembre 1986, n. 752 « Legge pluriennale per l’attuazione di interventi programmati in agricoltura ». A tale fine è disposta una autorizzazione di spesa di L. 8.756 milioni per l’anno finanziario 1987 (cap. 11598).
2. Per la concessione dell’indennità compensativa agli imprenditori agricoli secondo le modalità stabilite dal regolamento Cee n. 268/ 1975 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l’anno finanziario 1987 (cap. 14820).
3. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Medio Brenta con sede a Mirano, ai sensi della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni,un contributo straordinario di lire 3.400 milioni per l’anno 1987 per l’esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica del bacino tributario del collettore « Cesenego » e l’ampliamento e potenziamento dell’impianto idrovoro di Malcontenta (cap. 10050). (2)
4. In ordine alle procedure di impegno, di liquidazione e di erogazione della spesa di cui al comma precedente si applica la normativa prevista dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 . (3)

Art. 3 - (Edilizia sportiva degli enti locali).

omissis (4)

Art. 4 - (Cultura).

1. Nell’ambito delle finalità indicate nell’articolo 11 della legge regionale 24 luglio 1984, n. 34 « Interventi straordinari per lo sviluppo dell’area polesana » la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 300 milioni al comune di Arquà Polesine per l’acquisizione del castello degli Estensi da destinare in parte a centro culturale e in parte a sede comunale (cap. 70194).
2. Il contributo è concesso previa acquisizione dell’atto deliberativo del comune di autorizzazione all’acquisto e di costituzione del vincolo di destinazione dell’immobile alle finalità di cui al precedente comma.
3. L’erogazione del contributo medesimo è subordinata alla stipulazione del contratto di acquisto da parte del comune beneficiario.
4. Per le finalità di cui all’articolo 1 della legge regionale 22 maggio 1981, n. 25 (5) è autorizzata la ulteriore spesa di L. 300.000.000 per far fronte a urgenti e indilazionabili interventi di straordinaria manutenzione per la Rocca di Monselice (cap. 70154).

Art. 5 - (Spese pregresse per funzioni comprensoriali).

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 5 milioni ciascuno alle comunità montane, ai consorzi di comuni e alle associazioni dei comuni per spese inerenti all’esercizio delle funzioni comprensoriali svolte ai sensi della legge regionale 9 giugno 1975, n. 80 dall’1 gennaio 1985 fino alla data di cessazione dei consigli di comprensorio disposta dalla legge regionale 6 maggio 1985, n. 47 . (6)
2. omissis (7)

Art. 6 - (Turismo).

omissis (8)

Art. 7 - (Progetto montagna).

1. Al fine di contribuire al riequilibrio territoriale mediante lo sviluppo economico delle zone montane nell’ambito degli indirizzi e delle azioni stabilite dal « progetto montagna » approvato con legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 , è autorizzato il finanziamento regionale dei seguenti interventi:
omissis (9)

Art. 8 - (Settore secondario).

1. L’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 56 , relativo a « Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 « Progetto per il settore secondario e il mercato del lavoro », è così sostituito:
« All’onere di lire 2.000 milioni derivante dall’applicazione della presente legge si provvede, ai sensi del quinto comma dell’articolo 19 della vigente legge regionale di contabilità, mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 11 " Provvedimenti per le attività produttive nei settori dell’artigianato, dell’energia e dell’occupazione " del fondo globale iscritto al cap. 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 1987 è istituito il cap. 20510 denominato " Fondo per lo sviluppo e la promozione delle attività produttive - assegnazione alla Veneto Sviluppo spa " con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per competenza e per cassa.»

Art. 9 - (Opere pubbliche finanziate con mutui della Cassa depositi e prestiti).

1. I termini di cui all’articolo 1, primo e terzo comma e all’articolo 4, primo e terzo comma della legge regionale 4 giugno 1987, n. 25 recante « Assegnazione di contributi agli enti locali per l’esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale finanziate con mutui della Cassa depositi e prestiti » sono corrispondentemente prorogati con riferimento a quelli che saranno definitivamente stabiliti dagli ulteriori provvedimenti legislativi dello Stato in materia di finanza locale per l’anno 1987.(10)

Art. 10 - (Spese tramite organi esterni).

1. L’articolo 14 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 , è abrogato.

Art. 11 - (Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede con la legge regionale « Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1987 » ai sensi dell’articolo 32/ bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 . (11)

Art. 12 - (Dichiarazione d' urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


Tabella A allegata (omissis)


Note

(1) La tabella modifica la tabella A allegata alla legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 . Si omette la tabella allegata.
(2) La legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 è stata abrogata dall’art. 45, comma 1, lettera a) della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 che ha ridisciplinato la materia.
(3) La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
(4) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 28 agosto 1986, n. 40 finanziata dal presente articolo è stata abrogata dall’art. 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .
(5) La legge regionale 22 maggio 1981, n. 25 è stata espressamente abrogata da art. 103 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
(7) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(8) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 13 marzo 1984, n. 12 finanziata dal presente articolo è stata abrogata dall'art. 14 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 abrogata dall'art. 18 legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 a sua volta abrogata dall'art. 130 comma 1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , che ha ridisciplinato la materia.
(9) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 finanziata dal presente articolo è stata abrogata dall'art. 18 legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 a sua volta abrogata dall'art. 130 comma 1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 che ha ridisciplinato la materia.
(11) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.


SOMMARIO

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