Legge regionale 24 luglio 1984, n. 34 (BUR n. 34/1984)
Legge regionale 24 luglio 1984, n. 34 (BUR n. 34/1984) [sommario] [RTF]
INTERVENTI
STRAORDINARI PER LO SVILUPPO DELL’AREA POLESANA.
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1 - (Finalità).
La Regione, in attuazione dell’art. 4 dello Statuto, del programma
regionale di sviluppo e della mozione n. 205 dell’11 giugno 1981
del Consiglio regionale, e nel quadro di una coordinata attuazione delle
azioni e dei finanziamenti previsti dalla legislazione vigente, prevede i
seguenti interventi straordinari finalizzati allo sviluppo sociale ed
economico del Polesine.
Art. 2 - (Aree di
intervento)
Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 1,
nonchè per il perseguimento degli obiettivi di riassetto socio -
economico previsti dal comma decimo dell’articolo unico della legge
8 gennaio 1983, n. 8, vengono individuate, all’interno del
territorio polesano, le seguenti aree di intervento:
a) Area Delta, costituita dai Comuni di Adria, Loreo, Corbola, Rosolina,
Donada, Contarina, Taglio di Po, Ariano Polesine e Porto Tolle.
b) Polesine Occidentale, costituito dai rimanenti 42 Comuni della
Provincia di Rovigo.
Art. 3 - (Articolazione degli
interventi)
Gli interventi di cui all'articolo 1
riguardano i seguenti settori:
1) portualità;
2) metanizzazione;
3) agricoltura;
4) pesca;
5) artigianato e insediamenti produttivi;
6) promozione produzioni tipiche;
7) attività turistiche;
8) cultura e tradizioni locali;
9) informazione.
In relazione agli interventi previsti dalla presente legge o comunque
finalizzati allo sviluppo del Polesine, la Giunta regionale può
disporre l’affidamento degli incarichi per la elaborazione delle
ricerche, degli studi e delle progettazioni degli interventi. Gli
incarichi sono conferiti ai sensi della
legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 ,
(
1) concernente “ Norme
sulle consulenze regionali ”.
Titolo II
Interventi specifici
Art. 4 - (Portualità)
Per gli interventi di cui al punto 1) dell’articolo 3 e nel quadro
della realizzazione degli obiettivi fissati dal Programma Regionale di
Sviluppo, dalla programmazione idroviaria del Veneto e dalla
legge regionale 28 gennaio
1982, n. 8 , la Regione promuove iniziative per lo sviluppo della
portualità nel territorio polesano.
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate la Giunta
regionale è autorizzata a erogare alla Provincia di Rovigo, in via
straordinaria, un contributo in conto capitale di lire 7 miliardi per la
realizzazione di un primo stralcio funzionale del porto interno
polifunzionale ubicato nel territorio dei Comuni di Donada e Rosolina, a
est della strada statale “ Romea ”.
L’approvazione del progetto e l’esecuzione delle opere
avvengono a norma delle vigenti leggi regionali in materia di lavori
pubblici.
L’approvazione del progetto esecutivo equivale a dichiarazione di
pubblica utilità e i relativi lavori sono considerati urgenti e
indifferibili a tutti gli effetti di legge.
Art. 5 - (Metanizzazione)
Per gli interventi di cui al punto 2)
dell’art. 3 della presente legge la Giunta regionale concede alla
Provincia di Rovigo un contributo in conto capitale di lire 13 miliardi
per la realizzazione di una rete di distribuzione del metano nel
territorio del Polesine Occidentale e per i relativi allacciamenti alla
rete SNAM.
Il progetto delle opere è approvato dalla Giunta regionale, sentito
il parere della Commissione Tecnica Regionale, di cui all’
art. 8 della
legge regionale 10 dicembre
1973, n. 27 e successive modifiche e integrazioni. (
2)
L’approvazione del progetto esecutivo equivale a dichiarazioni di
pubblica utilità e i relativi lavori sono considerati urgenti e
indifferibili a tutti gli effetti di legge.
Art. 6 - (Agricoltura)
Gli interventi di cui al punto 3)
dell’art. 3 sono diretti al miglioramento e all’adeguamento
delle dotazioni e strutture aziendali relativamente ai settori
zootecnico, ortofrutticolo e del florovivaismo.
A tal fine sono disposte le seguenti provvidenze:
2) concessione di un abbuono nella misura massima del 25 per cento del
capitale mutuato, sui prestiti di cui al precedente punto 1);
3) concessione di contributi in conto capitale nei termini previsti
dall’
art.
43, lettera a), punti 1), 2), 3) e 4) della medesima
legge regionale 31 ottobre
1980, n. 88 .
Le provvidenze di cui trattasi saranno accordate a coltivatori diretti,
imprenditori agricoli a titolo principale, loro cooperative e
associazioni di produttori, con preferenza per i giovani produttori
riconosciuti tali ai sensi dell’art. 22 della
legge regionale 11 maggio 1973, n.
13 . (
3)
Ai fini della concessione dei benefici potrà essere riconosciuta
ammissibile una spesa massima di lire 80 milioni per unità
lavorativa e sino a un massimo di tre unità lavorative per azienda,
per le iniziative riguardanti aziende singole; di lire 80 milioni per
ciascun socio per le iniziative riguardanti organismi associativi o
cooperativi, fino a un massimo di lire 2 miliardi per organismo.
Il concorso regionale negli interessi sui prestiti di cui al presente
articolo verrà concesso in conformità a quanto disposto
dall’
art.
65 della
legge
regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , modificato con
legge regionale 24 novembre
1981, n. 64 applicando i tassi minimi agevolati annui a carico dei
beneficiari nelle misure stabilite con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 2 aprile 1982.
Per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono
disposti i seguenti stanziamenti:
- L. 1.000 milioni all’anno per tre anni per la concessione degli
abbuoni di cui al punto 2) del primo comma del presente articolo;
- L. 400.000.000 all’anno per tre anni, quale limite di impegno
quinquennale per la concessione di prestiti agevolati di cui agli
artt. 36,
lett. a), e
51 della
legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e
all’
art.
4, lett. a), della
legge regionale 7 settembre 1982, n. 45
.(
4)
Gli stanziamenti di cui al precedente comma sono riservati per una quota
non superiore al 20 per cento alla concessione dei benefici previsti dal
presente articolo a favore di organismi cooperativi.
Art. 7 - (Pesca)
Gli interventi di cui al punto 4) dell’art. 3, sono diretti alla
ristrutturazione e all’ammodernamento della flotta peschereccia,
nonchè alla riorganizzazione dei mercati ittici da attuarsi
nell’Area Delta.
A tal fine sono disposte le seguenti provvidenze:
1) Concessione, a favore di pescatori di professione e loro cooperative,
consorzi e associazioni di produttori, di contributi integrativi dei
prestiti e mutui di cui al primo comma dell’
art. 52 della
legge regionale 31
ottobre 1980, n. 88 per l’acquisto e l’ammodernamento di
scafi da pesca nonchè di apparati motori e relative attrezzature,
nella misura massima del 30 per cento della spesa ammessa. A tal fine
l’importo massimo della spesa ammissibile alle suddette provvidenze
contributive e creditizie è elevato a L. 500 milioni per le
iniziative riguardanti organismi collettivi che abbiano l’effettiva
disponibilità del prodotto dei soci e a L. 150 milioni per le
iniziative riguardanti operatori singoli.
2) Concessione a cooperative, loro consorzi e associazioni di produttori
dei contributi previsti dall’
art. 55 della
legge regionale 31
ottobre 1980, n. 88 , volti a favorire la gestione dei mercati
ittici.
Per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono
disposti i seguenti stanziamenti:
- L. 1.000 milioni per la concessione delle provvidenze di cui al punto
1);
- L. 500 milioni per la concessione delle provvidenze di cui al punto 2).
Art. 8 - (Artigianato e
insediamenti produttivi). (5)
Gli interventi di cui al punto 5) dell’art. 3, consistono:
1) nell’assegnazione di lire 9,0 miliardi, nel triennio 1984/ 1986,
al Consorzio per lo sviluppo economico e sociale per il Polesine per la
realizzazione di iniziative da attuarsi in armonia con le finalità
della
legge
regionale 6 marzo 1984, n. 9 , e in particolare per la
riqualificazione e il rafforzamento delle zone produttive, nonchè in
favore di nuove attività da insediare nelle aree attrezzate oggetto
di interventi finanziari regionali;
2) nel conferimento di lire 6.000.000.000 a favore del Consorzio per lo
sviluppo economico sociale del Polesine per interventi destinati:
a) a incrementare nella misura massima di lire 100.000.000, il limite di
finanziamento agevolabile dalla Regione per il tramite della Cassa per il
credito alle imprese artigiane;
b) a costituire una dotazione per agevolare il credito di esercizio,
rimborsabile in tre anni, fino a un massimo di lire 50.000.000 per
azienda. (
6)
Negli interventi di cui sopra verrà attribuita priorità alla
ristrutturazione delle attività esistenti e agli interventi da
attuarsi nelle aree attrezzate del Polesine previste dalla
legge regionale 22 aprile
1977, n. 33 .
La somma di cui al n. 1) del precedente comma è destinata per lire
5,0 miliardi a favore di iniziative da attuarsi nell’ambito
territoriale definito Area Delta e, per i restanti 4,0 miliardi, a favore
delle iniziative da attuarsi nell’ambito territoriale definito
Polesine Occidentale.
L’approvazione dei progetti e l’erogazione dei contributi
previsti dal presente articolo avvengono a norma delle leggi vigenti in
materia.
Art. 9 - (Promozione
produzioni tipiche)
Per gli interventi di cui al punto 6) dell’
art. 3 la Giunta regionale è
autorizzata a finanziare specifici programmi di valorizzazione delle
produzioni tipiche del Polesine inserendoli tra le iniziative di
promozione economica di cui alla
legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 , da
realizzarsi in collaborazione con la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Rovigo.
A tale scopo è stanziata la somma di L. 300 milioni per il 1984 e di
L. 700 milioni per il 1985.
Art. 10 - (Attività
turistiche)
Per gli interventi di cui al punto 7) dell’
art. 3, la Giunta regionale è
autorizzata a erogare, alla provincia di Rovigo, la somma di lire 4,7
miliardi, per l’incentivazione delle seguenti iniziative da
attuarsi prioritariamente nell’ambito territoriale definito “
Area Delta ”; tale somma è così ripartita:
1) lire 1 miliardo, per la costruzione di pontili per l’attracco di
natanti lungo il fiume Po;
2) lire 500 milioni per l’ammodernamento e l’acquisto di
natanti per finalità turistiche;
3) lire 2 miliardi per la realizzazione e l'ammodernamento di
infrastrutture di servizio nel settore turistico,da attuarsi sulla base
di un programma predisposto dalla provincia di Rovigo sentiti i comuni
interessati;
4) lire 1 miliardo e 200 milioni per la realizzazione e ammodernamento di
strutture ricettive e di ristorazione.
Per le iniziative di cui ai punti 3) e 4) del presente articolo è
data priorità a quelle da attuarsi nei comuni di Ariano Polesine,
Contarina, Corbola, Donada, Porto Tolle e Taglio di Po, in
prossimità di fiumi o zone costiere.
Per le iniziative di cui ai punti 2) e 4) del presente articolo possono
essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 33
per cento della spesa ammessa, nonchè un concorso nel pagamento
degli interessi relativi ai mutui contratti per la realizzazione delle
opere stesse, nella misura prevista dalla legislazione regionale vigente.
Entro il 31 dicembre di ogni anno il Presidente della provincia di Rovigo
invia alla Giunta regionale una relazione dettagliata sull’impiego
della somma percepita.
Art. 11 - (Cultura e
tradizioni locali)
Gli interventi di cui al punto 8)
dell’
art. 3
comprendono:
1) il recupero, la conservazione e la valorizzazione di elementi
patrimoniali di particolare importanza;
2) la qualificazione, sotto il profilo culturale, del turismo polesano;
3) lo sviluppo di centri culturali nel capoluogo rodigino, nonchè in
altre località di peculiare interesse.
Per le finalità di cui sopra, la Giunta regionale è autorizzata
a erogare i seguenti contributi: (
7)
- lire 1 miliardo, al Comune di Rovigo, per la realizzazione di un primo
stralcio funzionale di opere relative alla sistemazione di “Palazzo
Roverella ” in Rovigo;
- lire 300 milioni, alla provincia di Rovigo, per il potenziamento,
l’attività di ricerca e la gestione del laboratorio
archeologico di Adria;
- lire 500 milioni, al Comune di Rovigo, per la sistemazione del museo
della civiltà in Polesine;
- L. 600 milioni al comune di Badia Polesine per l’acquisto del
complesso “ La Vangadizza ” da adibire ad attività
culturali. (
8)
La Regione trasferisce, a titolo gratuito, la proprietà della Villa
Badoera di Fratta Polesine alla provincia di Rovigo per la realizzazione
di un centro di interesse culturale; a tal fine la Giunta regionale
è autorizzata a stipulare con l’Amministrazione interessata
una apposita convenzione che definisca anche le modalità di impiego
dell’immobile.
E' altresì istituito un fondo dell’importo complessivo di 1
miliardo di lire nel triennio 1984/ 1986, per interventi da attuare dalla
Giunta regionale, di intesa con l’Amministrazione provinciale di
Rovigo.
Art. 12 - (Informazione)
Per gli interventi di cui al punto 9) dell'
art. 3 la Giunta regionale è autorizzata a erogare
in favore della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di Rovigo un contributo complessivo di lire 500 milioni, nel triennio
1984/ 1986, per lo svolgimento delle seguenti attività:
1) raccolta sistematica di dati e informazioni sulla situazione socio -
economica del Polesine;
2) elaborazione di statistiche, proiezioni e studi concernenti il
territorio interessato alla presente legge;
3) azioni di supporto alla programmazione nelle aree del Polesine.
Per lo svolgimento delle attività sopraindicate la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura si avvarrà del
proprio servizio studi, nonchè potrà stipulare apposite
convenzioni.
Ogni anno il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura invia alla Giunta regionale una relazione
sull’impiego della somma percepita.
Art. 13 - (Norma di
esercizio)
Per disciplinare i tempi e le modalità di concessione dei benefici
previsti dalla presente legge la Giunta regionale è autorizzata a:
1) emanare, ai sensi dell’
art. 32 lettera g) dello Statuto, le relative
disposizioni esecutive di attuazione;
2) stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di Credito.
In ogni caso, per l’approvazione dei progetti, l’esecuzione
delle opere e la corresponsione dei contributi di cui alla presente
legge, per quanto non espressamente previsto nella disciplina dei singoli
interventi, si rinvia alla legislazione regionale vigente nelle singole
materie.
Art. 14 -
(Priorità)
Per raggiungere tempestivamente le finalità previste dalla presente
legge, si attribuisce priorità all’istruttoria delle istanze e
alla approvazione dei programmi, dei piani e dei progetti che riguardano
la Provincia di Rovigo.
Titolo III
Disposizioni finali
Art. 15 - (Attività di
controllo)
La Giunta regionale esercita i poteri di iniziativa e di vigilanza in
ordine alle funzioni svolte dall’ente delegato alla erogazione dei
contributi previsti dalla presente legge.
In caso di violazioni di legge, di inadempiementi o inerzia, la Giunta
regionale diffida l’ente al compimento degli atti prescritti,
indipendentemente dall’esercizio dei poteri sostitutivi in ordine
ai singoli atti spettanti allo organo regionale di controllo.
Quando i fatti, di cui al precedente comma, sono ripetutamente accertati
la Giunta regionale promuove, previa formale diffida, la revoca delle
funzioni accordate con la presente legge.
La revoca è deliberata dal Consiglio regionale, previa disciplina
dei rapporti pendenti.
Art. 16 - (Norma
finanziaria)
Per l’attuazione della presente legge è autorizzata una spesa
complessiva di L. 55.400.000.000 nel triennio 1984- 1986 di cui:
omissis (
9)
Art. 17 - (Variazione di
bilancio).
Al Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 1984 e pluriennale 1984-1986 sono apportate
le seguenti modifiche:
omissis (
10)
Note
(
2) L’articolo 8 della
legge regionale 10
dicembre 1973, n. 27 che istituiva la Commissione tecnica regionale
con funzioni consultive in materia di opere pubbliche e di urbanistica
è stato abrogato da art. 69
legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 ,
nel cui titolo IV (art. 23 e segg.) è stata ridisciplinata la
materia, vedi in particolare art. 25; la
legge regionale 16 agosto 1984, n. 42
è stata abrogata dall’art. 73 della
legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
entrata in vigore il 10 genaio 2004, con le modalità e le decorrenze
ivi previste, ai sensi del comma 6 dell’art. 27 della
legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 le funzioni consultive già attribuite alla
Commissione tecnica regionale sezione urbanistica di cui
all’articolo 26 della
legge regionale 16 agosto 1984, n. 42
sono sostituite dalla valutazione tecnica regionale (VTR) di cui al
medesimo articolo 27.
"1. Il Consorzio per lo Sviluppo economico e sociale del Polesine è
autorizzato ad utilizzare le somme allo stesso già erogate ai sensi
dell'articolo 8 della
legge regionale 24 luglio 1984, n. 34 ,
con le modalità previste dal medesimo articolo, per la concessione
di contributi a favore dei consorzi, delle cooperative e degli organismi
di garanzia dell'artigianato e dell'industria aventi i requisiti previsti
dalle leggi regionali di settore e sede legale nella provincia di Rovigo.
2. Ai benefici previsti dal presente articolo possono accedere
esclusivamente le imprese rientranti nella definizione comunitaria di
piccola e media impresa.
3. Le agevolazioni sono concesse nei limiti del regime "de minimis".
4. Al Consorzio per lo Sviluppo economico e sociale spetta la vigilanza
sul corretto utilizzo delle somme trasferite ai soggetti di cui al comma
1.".
(
9) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
(
10) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
SOMMARIO