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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 24 luglio 1984, n. 34 (BUR n. 34/1984)

Legge regionale 24 luglio 1984, n. 34 (BUR n. 34/1984) [sommario] [RTF]

INTERVENTI STRAORDINARI PER LO SVILUPPO DELL’AREA POLESANA.

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1 - (Finalità).

La Regione, in attuazione dell’art. 4 dello Statuto, del programma regionale di sviluppo e della mozione n. 205 dell’11 giugno 1981 del Consiglio regionale, e nel quadro di una coordinata attuazione delle azioni e dei finanziamenti previsti dalla legislazione vigente, prevede i seguenti interventi straordinari finalizzati allo sviluppo sociale ed economico del Polesine.

Art. 2 - (Aree di intervento)

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 1, nonchè per il perseguimento degli obiettivi di riassetto socio - economico previsti dal comma decimo dell’articolo unico della legge 8 gennaio 1983, n. 8, vengono individuate, all’interno del territorio polesano, le seguenti aree di intervento:
a) Area Delta, costituita dai Comuni di Adria, Loreo, Corbola, Rosolina, Donada, Contarina, Taglio di Po, Ariano Polesine e Porto Tolle.
b) Polesine Occidentale, costituito dai rimanenti 42 Comuni della Provincia di Rovigo.

Art. 3 - (Articolazione degli interventi)

Gli interventi di cui all'articolo 1 riguardano i seguenti settori:
1) portualità;
2) metanizzazione;
3) agricoltura;
4) pesca;
5) artigianato e insediamenti produttivi;
6) promozione produzioni tipiche;
7) attività turistiche;
8) cultura e tradizioni locali;
9) informazione.
In relazione agli interventi previsti dalla presente legge o comunque finalizzati allo sviluppo del Polesine, la Giunta regionale può disporre l’affidamento degli incarichi per la elaborazione delle ricerche, degli studi e delle progettazioni degli interventi. Gli incarichi sono conferiti ai sensi della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 , (1) concernente “ Norme sulle consulenze regionali ”.

Titolo II
Interventi specifici

Art. 4 - (Portualità)

Per gli interventi di cui al punto 1) dell’articolo 3 e nel quadro della realizzazione degli obiettivi fissati dal Programma Regionale di Sviluppo, dalla programmazione idroviaria del Veneto e dalla legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 , la Regione promuove iniziative per lo sviluppo della portualità nel territorio polesano.
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate la Giunta regionale è autorizzata a erogare alla Provincia di Rovigo, in via straordinaria, un contributo in conto capitale di lire 7 miliardi per la realizzazione di un primo stralcio funzionale del porto interno polifunzionale ubicato nel territorio dei Comuni di Donada e Rosolina, a est della strada statale “ Romea ”.
L’approvazione del progetto e l’esecuzione delle opere avvengono a norma delle vigenti leggi regionali in materia di lavori pubblici.
L’approvazione del progetto esecutivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità e i relativi lavori sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 5 - (Metanizzazione)

Per gli interventi di cui al punto 2) dell’art. 3 della presente legge la Giunta regionale concede alla Provincia di Rovigo un contributo in conto capitale di lire 13 miliardi per la realizzazione di una rete di distribuzione del metano nel territorio del Polesine Occidentale e per i relativi allacciamenti alla rete SNAM.
Il progetto delle opere è approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione Tecnica Regionale, di cui all’art. 8 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 e successive modifiche e integrazioni. (2)
L’approvazione del progetto esecutivo equivale a dichiarazioni di pubblica utilità e i relativi lavori sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 6 - (Agricoltura)

Gli interventi di cui al punto 3) dell’art. 3 sono diretti al miglioramento e all’adeguamento delle dotazioni e strutture aziendali relativamente ai settori zootecnico, ortofrutticolo e del florovivaismo.
A tal fine sono disposte le seguenti provvidenze:
1) concessione di prestiti, assistiti dal concorso regionale negli interessi, nei termini previsti dagli artt. 36 e 51 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 ,e dell’art. 4 lettera a) della legge regionale 7 settembre 1982, n. 45 ;
2) concessione di un abbuono nella misura massima del 25 per cento del capitale mutuato, sui prestiti di cui al precedente punto 1);
3) concessione di contributi in conto capitale nei termini previsti dall’art. 43, lettera a), punti 1), 2), 3) e 4) della medesima legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 .
Le provvidenze di cui trattasi saranno accordate a coltivatori diretti, imprenditori agricoli a titolo principale, loro cooperative e associazioni di produttori, con preferenza per i giovani produttori riconosciuti tali ai sensi dell’art. 22 della legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 . (3)
Ai fini della concessione dei benefici potrà essere riconosciuta ammissibile una spesa massima di lire 80 milioni per unità lavorativa e sino a un massimo di tre unità lavorative per azienda, per le iniziative riguardanti aziende singole; di lire 80 milioni per ciascun socio per le iniziative riguardanti organismi associativi o cooperativi, fino a un massimo di lire 2 miliardi per organismo.
Il concorso regionale negli interessi sui prestiti di cui al presente articolo verrà concesso in conformità a quanto disposto dall’art. 65 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , modificato con legge regionale 24 novembre 1981, n. 64 applicando i tassi minimi agevolati annui a carico dei beneficiari nelle misure stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 1982.
Per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono disposti i seguenti stanziamenti:
- L. 500 milioni all’anno per tre anni per la concessione dei prestiti agevolati annuali di cui all’art. 36, lettera b) della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 ;
- L. 1.000 milioni all’anno per tre anni per la concessione degli abbuoni di cui al punto 2) del primo comma del presente articolo;
- L. 1.000 milioni all’anno per tre anni per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all’art. 43, lettera a), punti 1), 2), 3) e 4) della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 ;
- L. 400.000.000 all’anno per tre anni, quale limite di impegno quinquennale per la concessione di prestiti agevolati di cui agli artt. 36, lett. a), e 51 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e all’art. 4, lett. a), della legge regionale 7 settembre 1982, n. 45 .(4)
Gli stanziamenti di cui al precedente comma sono riservati per una quota non superiore al 20 per cento alla concessione dei benefici previsti dal presente articolo a favore di organismi cooperativi.

Art. 7 - (Pesca)

Gli interventi di cui al punto 4) dell’art. 3, sono diretti alla ristrutturazione e all’ammodernamento della flotta peschereccia, nonchè alla riorganizzazione dei mercati ittici da attuarsi nell’Area Delta.
A tal fine sono disposte le seguenti provvidenze:
1) Concessione, a favore di pescatori di professione e loro cooperative, consorzi e associazioni di produttori, di contributi integrativi dei prestiti e mutui di cui al primo comma dell’art. 52 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 per l’acquisto e l’ammodernamento di scafi da pesca nonchè di apparati motori e relative attrezzature, nella misura massima del 30 per cento della spesa ammessa. A tal fine l’importo massimo della spesa ammissibile alle suddette provvidenze contributive e creditizie è elevato a L. 500 milioni per le iniziative riguardanti organismi collettivi che abbiano l’effettiva disponibilità del prodotto dei soci e a L. 150 milioni per le iniziative riguardanti operatori singoli.
2) Concessione a cooperative, loro consorzi e associazioni di produttori dei contributi previsti dall’art. 55 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 , volti a favorire la gestione dei mercati ittici.
Per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono disposti i seguenti stanziamenti:
- L. 1.000 milioni per la concessione delle provvidenze di cui al punto 1);
- L. 500 milioni per la concessione delle provvidenze di cui al punto 2).

Art. 8 - (Artigianato e insediamenti produttivi). (5)

Gli interventi di cui al punto 5) dell’art. 3, consistono:
1) nell’assegnazione di lire 9,0 miliardi, nel triennio 1984/ 1986, al Consorzio per lo sviluppo economico e sociale per il Polesine per la realizzazione di iniziative da attuarsi in armonia con le finalità della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 , e in particolare per la riqualificazione e il rafforzamento delle zone produttive, nonchè in favore di nuove attività da insediare nelle aree attrezzate oggetto di interventi finanziari regionali;
2) nel conferimento di lire 6.000.000.000 a favore del Consorzio per lo sviluppo economico sociale del Polesine per interventi destinati:
a) a incrementare nella misura massima di lire 100.000.000, il limite di finanziamento agevolabile dalla Regione per il tramite della Cassa per il credito alle imprese artigiane;
b) a costituire una dotazione per agevolare il credito di esercizio, rimborsabile in tre anni, fino a un massimo di lire 50.000.000 per azienda. (6)
Negli interventi di cui sopra verrà attribuita priorità alla ristrutturazione delle attività esistenti e agli interventi da attuarsi nelle aree attrezzate del Polesine previste dalla legge regionale 22 aprile 1977, n. 33 .
La somma di cui al n. 1) del precedente comma è destinata per lire 5,0 miliardi a favore di iniziative da attuarsi nell’ambito territoriale definito Area Delta e, per i restanti 4,0 miliardi, a favore delle iniziative da attuarsi nell’ambito territoriale definito Polesine Occidentale.
L’approvazione dei progetti e l’erogazione dei contributi previsti dal presente articolo avvengono a norma delle leggi vigenti in materia.

Art. 9 - (Promozione produzioni tipiche)

Per gli interventi di cui al punto 6) dell’art. 3 la Giunta regionale è autorizzata a finanziare specifici programmi di valorizzazione delle produzioni tipiche del Polesine inserendoli tra le iniziative di promozione economica di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 , da realizzarsi in collaborazione con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rovigo.
A tale scopo è stanziata la somma di L. 300 milioni per il 1984 e di L. 700 milioni per il 1985.

Art. 10 - (Attività turistiche)

Per gli interventi di cui al punto 7) dell’art. 3, la Giunta regionale è autorizzata a erogare, alla provincia di Rovigo, la somma di lire 4,7 miliardi, per l’incentivazione delle seguenti iniziative da attuarsi prioritariamente nell’ambito territoriale definito “ Area Delta ”; tale somma è così ripartita:
1) lire 1 miliardo, per la costruzione di pontili per l’attracco di natanti lungo il fiume Po;
2) lire 500 milioni per l’ammodernamento e l’acquisto di natanti per finalità turistiche;
3) lire 2 miliardi per la realizzazione e l'ammodernamento di infrastrutture di servizio nel settore turistico,da attuarsi sulla base di un programma predisposto dalla provincia di Rovigo sentiti i comuni interessati;
4) lire 1 miliardo e 200 milioni per la realizzazione e ammodernamento di strutture ricettive e di ristorazione.
Per le iniziative di cui ai punti 3) e 4) del presente articolo è data priorità a quelle da attuarsi nei comuni di Ariano Polesine, Contarina, Corbola, Donada, Porto Tolle e Taglio di Po, in prossimità di fiumi o zone costiere.
Per le iniziative di cui ai punti 2) e 4) del presente articolo possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 33 per cento della spesa ammessa, nonchè un concorso nel pagamento degli interessi relativi ai mutui contratti per la realizzazione delle opere stesse, nella misura prevista dalla legislazione regionale vigente.
Entro il 31 dicembre di ogni anno il Presidente della provincia di Rovigo invia alla Giunta regionale una relazione dettagliata sull’impiego della somma percepita.

Art. 11 - (Cultura e tradizioni locali)

Gli interventi di cui al punto 8) dell’art. 3 comprendono:
1) il recupero, la conservazione e la valorizzazione di elementi patrimoniali di particolare importanza;
2) la qualificazione, sotto il profilo culturale, del turismo polesano;
3) lo sviluppo di centri culturali nel capoluogo rodigino, nonchè in altre località di peculiare interesse.
Per le finalità di cui sopra, la Giunta regionale è autorizzata a erogare i seguenti contributi: (7)
- lire 1 miliardo, al Comune di Rovigo, per la realizzazione di un primo stralcio funzionale di opere relative alla sistemazione di “Palazzo Roverella ” in Rovigo;
- lire 300 milioni, alla provincia di Rovigo, per il potenziamento, l’attività di ricerca e la gestione del laboratorio archeologico di Adria;
- lire 500 milioni, al Comune di Rovigo, per la sistemazione del museo della civiltà in Polesine;
- L. 600 milioni al comune di Badia Polesine per l’acquisto del complesso “ La Vangadizza ” da adibire ad attività culturali. (8)
La Regione trasferisce, a titolo gratuito, la proprietà della Villa Badoera di Fratta Polesine alla provincia di Rovigo per la realizzazione di un centro di interesse culturale; a tal fine la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l’Amministrazione interessata una apposita convenzione che definisca anche le modalità di impiego dell’immobile.
E' altresì istituito un fondo dell’importo complessivo di 1 miliardo di lire nel triennio 1984/ 1986, per interventi da attuare dalla Giunta regionale, di intesa con l’Amministrazione provinciale di Rovigo.

Art. 12 - (Informazione)

Per gli interventi di cui al punto 9) dell'art. 3 la Giunta regionale è autorizzata a erogare in favore della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rovigo un contributo complessivo di lire 500 milioni, nel triennio 1984/ 1986, per lo svolgimento delle seguenti attività:
1) raccolta sistematica di dati e informazioni sulla situazione socio - economica del Polesine;
2) elaborazione di statistiche, proiezioni e studi concernenti il territorio interessato alla presente legge;
3) azioni di supporto alla programmazione nelle aree del Polesine.
Per lo svolgimento delle attività sopraindicate la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura si avvarrà del proprio servizio studi, nonchè potrà stipulare apposite convenzioni.
Ogni anno il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura invia alla Giunta regionale una relazione sull’impiego della somma percepita.

Art. 13 - (Norma di esercizio)

Per disciplinare i tempi e le modalità di concessione dei benefici previsti dalla presente legge la Giunta regionale è autorizzata a:
1) emanare, ai sensi dell’art. 32 lettera g) dello Statuto, le relative disposizioni esecutive di attuazione;
2) stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di Credito.
In ogni caso, per l’approvazione dei progetti, l’esecuzione delle opere e la corresponsione dei contributi di cui alla presente legge, per quanto non espressamente previsto nella disciplina dei singoli interventi, si rinvia alla legislazione regionale vigente nelle singole materie.

Art. 14 - (Priorità)

Per raggiungere tempestivamente le finalità previste dalla presente legge, si attribuisce priorità all’istruttoria delle istanze e alla approvazione dei programmi, dei piani e dei progetti che riguardano la Provincia di Rovigo.

Titolo III
Disposizioni finali

Art. 15 - (Attività di controllo)

La Giunta regionale esercita i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine alle funzioni svolte dall’ente delegato alla erogazione dei contributi previsti dalla presente legge.
In caso di violazioni di legge, di inadempiementi o inerzia, la Giunta regionale diffida l’ente al compimento degli atti prescritti, indipendentemente dall’esercizio dei poteri sostitutivi in ordine ai singoli atti spettanti allo organo regionale di controllo.
Quando i fatti, di cui al precedente comma, sono ripetutamente accertati la Giunta regionale promuove, previa formale diffida, la revoca delle funzioni accordate con la presente legge.
La revoca è deliberata dal Consiglio regionale, previa disciplina dei rapporti pendenti.

Art. 16 - (Norma finanziaria)

Per l’attuazione della presente legge è autorizzata una spesa complessiva di L. 55.400.000.000 nel triennio 1984- 1986 di cui:
omissis (9)

Art. 17 - (Variazione di bilancio).

Al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1984 e pluriennale 1984-1986 sono apportate le seguenti modifiche:
omissis (10)


Note

(1) La legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 è stata abrogata dall'art. 189 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 che nel titolo VIII ha ridisciplinato la materia.
(2) L’articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 che istituiva la Commissione tecnica regionale con funzioni consultive in materia di opere pubbliche e di urbanistica è stato abrogato da art. 69 legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , nel cui titolo IV (art. 23 e segg.) è stata ridisciplinata la materia, vedi in particolare art. 25; la legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall’art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 genaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste, ai sensi del comma 6 dell’art. 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 le funzioni consultive già attribuite alla Commissione tecnica regionale sezione urbanistica di cui all’articolo 26 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 sono sostituite dalla valutazione tecnica regionale (VTR) di cui al medesimo articolo 27.
(3) La legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 è stata espressamente abrogata dall'art. 46 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .
(4) Alinea così modificato da art. 12 della legge regionale 20 dicembre 1985, n. 66
(5) Ai sensi dell’art. 4 legge regionale 6 settembre 1988, n. 43 “ I finanziamenti disposti per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 8 - primo comma - punto 2 possono essere utilizzati anche per le finalità indicate dall’articolo 8 - primo comma - punto 1 ”. Inoltre l'art. 68 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 dispone che:
"1. Il Consorzio per lo Sviluppo economico e sociale del Polesine è autorizzato ad utilizzare le somme allo stesso già erogate ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 24 luglio 1984, n. 34 , con le modalità previste dal medesimo articolo, per la concessione di contributi a favore dei consorzi, delle cooperative e degli organismi di garanzia dell'artigianato e dell'industria aventi i requisiti previsti dalle leggi regionali di settore e sede legale nella provincia di Rovigo.
2. Ai benefici previsti dal presente articolo possono accedere esclusivamente le imprese rientranti nella definizione comunitaria di piccola e media impresa.
3. Le agevolazioni sono concesse nei limiti del regime "de minimis".
4. Al Consorzio per lo Sviluppo economico e sociale spetta la vigilanza sul corretto utilizzo delle somme trasferite ai soggetti di cui al comma 1.".
(6) Punto 2 modificato da art. 8, legge regionale 2 aprile 1985, n. 30
(7) Vedi art. 13, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 12
(8) Alinea aggiunto da art. 26, legge regionale 20 dicembre 1985, n. 66 .
(9) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(10) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO

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