Legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 (BUR n. 34/1996)
Legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 (BUR n. 34/1996) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA PER
L'ASSEGNAZIONE E LA FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA
La presente legge è stata abrogata dall’art. 54, comma 1,
lett. b), della
legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 .
In ordine all’applicabilità in via transitoria di alcune
disposizioni della presente legge, vedi, in particolare, gli artt. 50 e
51 della
legge
regionale 3 novembre 2017, n. 39 . In ragione della predetta
applicabilità in via transitoria, si è ritenuto opportuno
mantenere il testo degli articoli abrogati inserendoli in corsivo e tra
parentesi quadre.
CAPO I
Disposizioni generali
[Art. 1 - Ambito di
applicazione.
1. Le norme contenute nella
presente legge si applicano a tutti gli alloggi realizzati o recuperati
da enti pubblici, comprese le aziende municipalizzate dipendenti dagli
Enti locali, a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o
della Regione, delle Province o dei Comuni, nonché agli alloggi
acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici e
utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia
residenziale pubblica.
2. Le norme della presente legge si applicano
altresì:
a) agli alloggi realizzati o acquistati dai Comuni con fondi previsti
dalle leggi 15 febbraio 1980, n. 25, 25 marzo 1982, n. 94, 5 aprile 1985,
n. 118, 23 dicembre 1986, n. 899 e della legge regionale 28 agosto 1986, n.
45 ; (1)
b) alle case parcheggio e ai ricoveri provvisori dal momento in cui
siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati
realizzati o destinati, e sempreché abbiano caratteristiche
tipologiche assimilabili a quelle degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica.
3. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:
a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia
agevolata-convenzionata;
c) di servizio, e cioè quelli per i quali la legge prevede la
semplice concessione amministrativa mediante disciplinare e senza
contratto di locazione;
d) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purché
non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o
contributo dello Stato o della Regione;
e) destinati a case albergo, comunità, o comunque ad
attività assistenziali;
f) di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
4. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge i Comuni possono procedere alla esclusione degli
alloggi di loro proprietà, purché non realizzati a
totale carico dello Stato, rientranti nelle categorie di cui ai commi 1 e
2, ma che per le modalità di acquisizione, per la destinazione
funzionale, per la caratteristica dell’utenza insediata o da
insediare, con particolare riguardo alle esigenze di specifiche categorie
sociali, o per particolari caratteri di pregio storico-artistico, non
siano utilizzati o utilizzabili ai sensi della presente legge.
5. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge gli enti gestori devono trasmettere alla Giunta
regionale il censimento degli alloggi di cui ai commi 1, 2 e 4.
6. Gli enti gestori provvedono a trasmettere annualmente
alla Giunta regionale gli eventuali aggiornamenti del censimento di cui
al comma 5.]
[Art. 2 - Requisiti per
l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.
1. I requisiti per la
partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica sono i seguenti:
a) cittadini italiani;
(2)
a bis) cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea
regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 “Attuazione della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione
e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri”; (3)
a ter) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3
“Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di
cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo”; (4)
a quater) titolari dello status di rifugiato e dello status di
protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007,
n. 251 “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica
del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione
internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione
riconosciuta”; (5)
a quinquies) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di
permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare
attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi
dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
(6)
b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o
principale nel Comune cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si
tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti
industriali compresi in tale ambito, o di lavoratori emigrati all'estero,
per i quali è ammessa la partecipazione per un unico ambito
territoriale;
c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e
abitazione su alloggio/i o parti di essi per i quali il sei per
cento del valore catastale complessivo sia superiore al cinquanta per
cento di una pensione minima INPS annua, ubicato in qualsiasi Comune del
territorio nazionale; (7)
d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o
futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di
precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo
Stato e da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia
inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;
e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare in misura non
superiore ad euro 22.388,00, importo annualmente rivalutato sulla base
della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie degli operai e degli impiegati. Il reddito è da
computarsi con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5
agosto 1978, n. 457, come sostituito dall'articolo 2, comma 14, del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche, dalla
legge 25 marzo 1982, n. 94. Per reddito annuo complessivo del nucleo
familiare si intende la somma dei redditi di cui all’articolo 8 del
DPR 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi” e successive modificazioni, dedotti gli oneri
di cui all’articolo 10 del citato decreto di tutti i componenti del
nucleo stesso, quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata.
Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a
due, il reddito complessivo annuo del nucleo è ridotto di lire un
milione per ogni componente oltre i due, sino ad un massimo di 6 milioni
di lire. La riduzione si applica anche per i figli a carico oltre alla
riduzione per gli stessi prevista dall’articolo 21 della legge 5
agosto 1978, n. 457; (8)
f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla
legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica eventualmente
assegnato in precedenza in qualsiasi forma;
g) non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale
pubblica.
1 bis. In deroga al disposto di cui al comma 1, lettera
b), gli appartenenti alle forze dell'ordine possono partecipare al bando
di concorso purchè risiedano e prestino servizio nella provincia del
comune cui si riferisce il bando, ovvero risiedano nella provincia del
comune cui si riferisce il bando, ma prestino servizio in altra provincia
della Regione del Veneto e la distanza tra la sede di servizio ed il
comune cui si riferisce il bando non superi, in quest'ultima ipotesi, i
novanta chilometri. (9)
2. Il dirigente regionale della struttura competente in
materia provvede, ogni anno, all’aggiornamento del limite di
reddito sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi
al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. (10)
3. I lavoratori emigrati all'estero che intendano
partecipare a concorsi per l'assegnazione di alloggi di cui al presente
Titolo, indicano il Comune prescelto in una dichiarazione raccolta da un
rappresentante consolare che rilascia apposito certificato da allegare
alla domanda.
4. Per nucleo familiare si intende la famiglia
costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi,
naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.
Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio,
gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado,
purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio
almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e
sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati
conviventi anche persone non legate da vincoli di parentela o
affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di
stabilità e sia finalizzata alla assistenza di persone presenti nel
nucleo familiare stesso con le condizioni soggettive di cui al comma 1,
lettera a), numeri 4 e 5 dell'articolo 7. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini
dell'inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata
instaurata da almeno due anni precedenti alla data di pubblicazione del
bando di concorso e risultare da certificazione anagrafica.
5. Per il cittadino di paese non appartenente
all’Unione europea, sono considerati componenti del nucleo
familiare i familiari per i quali è stato chiesto il
ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa
statale vigente.
6. I requisiti devono essere posseduti da parte del
richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), f) e g) da parte degli
altri componenti il nucleo familiare alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda del bando di concorso, nonché al momento
della assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto. Il
requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data della
assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento. Il
requisito di cui alla lettera c) sussiste anche qualora l’alloggio
sia inutilizzabile dal proprietario perché gravato da diritto di
usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato.]
CAPO II
Assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
[Art. 3 - Norme per
l'assegnazione degli alloggi.
1. All'assegnazione degli
alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto, di norma,
annualmente dai singoli Comuni entro il 30 settembre.
2. I Comuni ai quali, al bando annuale immediatamente
precedente, non siano pervenute domande o che non abbiano alloggi da
assegnare, possono rinviare l'emanazione del bando annuale previsto
dandone comunicazione alla Giunta regionale. In ogni caso, la
validità della graduatoria definitiva di cui all'articolo 5, non
può essere superiore ai due anni successivi alla pubblicazione.
3. I Comuni interessati pubblicano il bando di concorso
all'albo pretorio e ne assicurano la massima pubblicità con le forme
ritenute più idonee.
4. Per l'assegnazione di alloggi destinati alla
sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e urgenti
esigenze abitative o per tutelare le esigenze di specifiche categorie
sociali, la Giunta regionale può autorizzare, su proposta del
Comune, l'emanazione di bandi speciali con l'indicazione di eventuali
requisiti aggiuntivi e/o specifici.]
[Art. 4 - Contenuti del
bando di concorso e modalità di presentazione della domanda.
1. Il bando di concorso deve indicare:
a) l'ambito territoriale;
b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica
prescritti dall'articolo 2;
c) le modalità per la determinazione dei canoni di locazione;
d) il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda, che
per i lavoratori emigrati all'estero è di quarantacinque giorni;
e) i documenti da produrre contestualmente alla domanda, non in
possesso o non certificabili dal Comune salvo quanto previsto dal comma
3.
2. La domanda, da presentarsi al Comune nei termini
indicati dal bando, è redatta su apposito modello predisposto dalla
Giunta regionale che contiene l'indicazione dei requisiti posseduti
nonché dalle condizioni soggettive e oggettive del nucleo familiare
che danno diritto a punteggio.
3. Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti
di cui alle lettere a), b), c) d), f) e g) del comma 1
dell’articolo 2 da parte del concorrente e dei requisiti di cui
alle lettere c), d) e g) dello stesso articolo 2 da parte dei componenti
il suo nucleo familiare, sono attestati mediante dichiarazione
sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il requisito di
cui alla lettera e) deve essere documentato con copia dell'ultima
dichiarazione dei redditi presentata agli uffici imposte oppure, ove non
sia prevista, con produzione di copia della documentazione fornita dal
datore di lavoro per ciascun componente il nucleo familiare.
3bis.Il concorrente deve attestare l’eventuale
iscrizione alla Camera di Commercio di qualsiasi componente il nucleo
familiare e/o lo stato di disoccupazione. (11)]
[Art. 5 - Istruttoria della
domanda e formazione della graduatoria.
1. Il Comune che ha indetto il bando procede
all'istruttoria delle domande verificando la completezza e la
regolarità delle stesse e della documentazione richiesta.
2. Entro novanta giorni dalla data di scadenza del
bando, il Comune provvede all'attribuzione dei punteggi e alla formazione
e approvazione di una graduatoria provvisoria.
3. Per l'esecuzione
delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i Comuni possono avvalersi, previa
convenzione, delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale
(ATER) territorialmente competenti o delle Aziende comunali ove esistano.
Nell'ipotesi di avvalimento delle Aziende Territoriali per l'Edilizia
Residenziale l’istruttoria è demandata ad apposita commissione
istituita presso l’ATER territorialmente competente, costituita dal
Presidente della Giunta regionale. La commissione è composta da:
a) un rappresentante designato dall'ANCI provinciale;
b) un rappresentante designato dall’ATER territorialmente
competente;
c) un rappresentante designato dalle Associazioni degli assegnatari
più rappresentative a livello regionale, d’intesa tra le
medesime. (12)
3bis.Ai componenti della Commissione spetta, con onere a
carico dei Comuni, il compenso previsto dall’articolo 6 comma 5.
Nella prima seduta i componenti della Commissione provvedono a nominare
il Presidente. Per la validità delle deliberazioni è
sufficiente la presenza di due componenti. In caso di parità di voti
prevale il voto del Presidente. (13)
4. A parità di punteggio le domande di assegnazione
sono collocate in graduatoria in ordine crescente in relazione al reddito
del nucleo familiare di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e). In
caso di ulteriore parità si procede mediante sorteggio.
5. Ai fini della valutazione del possesso da parte dei
concorrenti del requisito del reddito di cui alla lettera e), comma 1,
dell’articolo 2, quando il reddito documentato ai fini fiscali
appaia inattendibile, il Comune trasmette agli uffici imposte, per gli
opportuni accertamenti, la relativa documentazione. In tal caso il
concorrente viene collocato in graduatoria con riserva fino alla
conclusione dell’accertamento.
6. Nella graduatoria sono indicate anche le domande
dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.
7. Dopo l'approvazione, la graduatoria provvisoria con
l'indicazione del punteggio conseguito è immediatamente pubblicata
nell'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi con
l'indicazione dei modi e dei termini per ricorrere.
8. Agli emigrati all'estero è data notizia
dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria, del punteggio
e della posizione conseguita, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento.
9. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della
graduatoria nonché, per gli emigrati all'estero, nei quarantacinque
giorni successivi dall'invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno
della comunicazione di cui al comma 8, gli interessati possono presentare
ricorso alla commissione di cui all’articolo 6. Il ricorso è
depositato presso il Comune.
10. Entro dieci giorni dalla scadenza dei termini per la
presentazione dei ricorsi, il Comune trasmette alla commissione di cui
all’articolo 6 la graduatoria provvisoria unitamente ai ricorsi
presentati.]
[Art. 6 -
Commissione.
1. Il Presidente della
Giunta regionale costituisce in ogni provincia con proprio decreto una
commissione per l’assegnazione degli alloggi che dura in carica
cinque anni. Il Presidente della Giunta regionale può costituire la
commissione ricevute le designazioni di almeno due dei componenti di cui
al comma 2, oltre al Presidente.
2. La commissione è composta da:
a) un magistrato ordinario o amministrativo, anche in quiescenza,
designato dal Presidente della Corte d’Appello o dal Tribunale
Amministrativo Regionale competente per territorio ovvero da un
funzionario regionale o degli Enti locali, con qualifica non inferiore a
dirigente od equiparata, designato dalla Giunta regionale, con funzioni
di presidente; (14)
b) il Sindaco del Comune interessato o Presidente dell’Azienda
comunale ove esista o loro delegato;
c) il Presidente dell'ATER o un suo delegato;
d) un rappresentante delle associazioni degli assegnatari più
rappresentative a livello regionale designato d’intesa fra le
medesime;
e) un dipendente regionale esperto in materia di edilizia residenziale
pubblica designato dalla Giunta regionale.
2bis.Con il decreto di cui al comma 1 sono nominati i
componenti supplenti che vengono convocati per le sedute della
commissione nel solo caso di assenza o impedimento dei titolari. Ai
componenti supplenti è dovuto il compenso di cui al comma 5.
(15)
3. Spetta alla commissione:
a) decidere sui ricorsi;
b) esprimere parere sulle proposte per l'annullamento
dell'assegnazione e sulle proposte per la decadenza di cui agli articoli 26 e 27.
4. Le funzioni di segretario della commissione sono
svolte da un dipendente dell’ATER territorialmente
competente.
5. Ai componenti della commissione spetta il rimborso
delle spese e un gettone di presenza per ogni giornata di seduta pari a
quello previsto per i consiglieri comunali dei comuni con popolazione
superiore a 300.000 abitanti, che per il Presidente deve essere
maggiorato del cinquanta per cento.
6. L’onere finanziario di cui al comma 5 e il
costo delle ore di lavoro del dipendente dell’ATER con funzioni di
segretario della commissione sono carico dei Comuni e sono ripartite in
proporzione al numero dei ricorsi avanzati e dei pareri espressi.]
[Art. 7 - Punteggi di
selezione della domanda.
1. La graduatoria
definitiva e la graduatoria di assegnazione sono formate sulla base dei
punteggi assegnati e dei criteri di priorità sottoindicati, riferiti
al concorrente ed al suo nucleo familiare:
a) CONDIZIONI SOGGETTIVE:
1) presenza nel nucleo familiare di lavoratore dipendente in costanza
di versamento Gescal:
1.1) con anzianità di contribuzione fino ad anni cinque: punti
1;
1.2) con anzianità di contribuzione inferiore o uguale ad anni
dieci: punti 3;
1.3) con anzianità di contribuzione superiore ad anni dieci:
punti 5;
il pensionato da lavoro subordinato o suo erede e il lavoratore
dipendente in cassa integrazione o disoccupato, è assimilato al
lavoratore dipendente in costanza di versamento Gescal;
2) nucleo familiare il cui reddito annuo convenzionale non superi
l’importo di una pensione minima INPS: punti 4;
3) presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età
superiore a sessanta anni: punti 1;
4) presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età
superiore a sessanta anni, non autosufficienti, riconosciute tali con
certificazione da parte degli organi competenti: punti 4;
5) presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatrici
di handicap certificata dagli organi competenti: punti 5; ai fini
dell'attribuzione del relativo punteggio si considera portatore di
handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che
comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa
uguale o superiore ai due terzi, riconosciuta ai sensi della vigente
normativa;
6) nuclei familiari di emigrati che dichiarino nella domanda di
rientrare in Italia per stabilirvi la residenza: punti 2;
7) nucleo familiare composto da cinque o più unità: punti
2;
8) nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più
minori a carico: punti 3;
9) coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre un anno dalla
data di pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio entro un
anno e comunque prima dell’assegnazione dell’alloggio: punti
2;
9bis) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva di
cui all’articolo 8: punti 0,5 per anno fino ad un massimo di 5
punti; (16)
10) condizioni da stabilire con delibera del Consiglio comunale in
rapporto alle particolari situazioni presenti nel proprio territorio:
punti da 1 a 8; (17)
le condizioni di cui ai numeri 3) e 4) della presente lettera non sono
tra loro cumulabili;
b) CONDIZIONI OGGETTIVE:
1) situazione di grave disagio abitativo accertata da parte delle
autorità competenti ed esistente da almeno un anno dalla data di
scadenza del bando, dovuta a:
1.1) abitazione impropria o procurata a titolo precario
dall'assistenza pubblica secondo quanto previsto dall’articolo 7,
primo comma, numero 1, lettera a) del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 e
successive modificazioni e integrazioni: punti 5;
1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei
familiari, ciascuno composto di almeno due unità: punti 2;
1.3) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei
familiari composti da una sola unità: punti 1;
1.4) presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da
portatori di handicap motorio: punti 1;
la condizione, di cui al numero 1) della presente lettera, non è
richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio
a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dalla
autorità competente, o a seguito di sistemazione precaria derivante
dall'esecuzione di un provvedimento di rilascio non intimato per
inadempienza contrattuale;
2) situazioni di disagio abitativo esistente alla data di scadenza del
bando dovuto a:
2.1) abitazione in alloggio sovraffollato documentato
dall'autorità competente sulla base dei seguenti parametri:
2.1.1) da due a tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se
inferiore a mq. 14: punti 1;
2.1.2) da più di tre persone a vano utile esclusi servizi e
cucina se inferiore a mq. 14: punti 2;
2.2) abitazione in alloggio antigienico da certificarsi dalla
competente autorità secondo quanto previsto dall'articolo 7,
primo comma, numero 4), lettera b) del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 e
successive modificazioni e integrazioni: punti 2;
2.3) richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di
provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza
contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di
sgombero, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente
pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, nonché per
qualsiasi altra condizione oggettiva che renda impossibile l'uso
dell'alloggio; ovvero richiedenti che dimostrino di essere privi di
alloggio da almeno un anno: punti 5.
Le condizioni di cui ai numeri 1.1) e 2.2) della presente lettera non
sono tra loro cumulabili.
2. Per ciascuna classe di punteggio le domande di
assegnazione vengono collocate in graduatoria secondo quanto stabilito
all’articolo 5, comma 4.]
[Art. 8 - Graduatoria
definitiva di assegnazione.
1. La commissione di cui
all’articolo 6, entro novanta giorni dal ricevimento della
documentazione trasmessa ai sensi dell’articolo 5, comma 10, assume
le decisioni sui ricorsi e le comunica al Comune che provvede alla
redazione e approvazione della graduatoria definitiva.
2. La graduatoria definitiva di assegnazione è
pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria
provvisoria di cui all’articolo 5.]
[Art. 9 - Assegnazione
dell'alloggio.
1. L'assegnazione in
locazione degli alloggi agli aventi diritto è disposta con ordinanza
del Sindaco del Comune territorialmente competente dopo aver verificato
la permanenza nell’aspirante assegnatario dei requisiti di cui
all’articolo 2. Il requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e),
deve permanere alla data della assegnazione con riferimento al limite
vigente a tale data.
2. Gli enti gestori sono tenuti a comunicare al Comune
territorialmente competente gli alloggi disponibili entro otto giorni
dalla data di disponibilità.
2 bis. Gli alloggi disponibili sono suddivisi tra le
aree di cui all’articolo 18, comma 1, lettere A) e B) in
proporzione al numero di aspiranti assegnatari in possesso dei requisiti
per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica collocati
nelle aree medesime. (18)
3. L'assegnazione degli alloggi avviene, ove possibile,
nel rispetto dei seguenti parametri relativi alla superficie utile:
a) mq. 46 per una persona;
b) mq. 60 per due persone;
c) mq. 70 per tre persone;
d) mq. 85 per quattro persone;
e) mq. 95 per cinque persone;
f) oltre mq. 110 per più di cinque persone.
4. Sono ammesse assegnazioni in deroga a quanto disposto
dal comma 3 quando le caratteristiche dei nuclei familiari aventi diritto
all'assegnazione e degli assegnatari interessati a eventuali cambi di
alloggi consentano, a giudizio del Comune e dell'ente gestore, soluzioni
valide ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e
nei casi di presenza di handicappati gravi.
5. Qualora all’atto dell’assegnazione non
sia ancora concluso l’accertamento previsto dall’articolo 5,
comma 5, resta salva la facoltà di procedere alle assegnazioni dei
concorrenti utilmente collocati in graduatoria.
6. Qualora il Comune non provveda all'assegnazione entro
novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, per tutto il tempo
eccedente è tenuto a corrispondere all'ente gestore un corrispettivo
pari al canone calcolato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.
(19)]
[Art. 10 - Scelta e
consegna degli alloggi.
1. Il Sindaco invita, a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, i concorrenti utilmente
collocati nella vigente graduatoria definitiva alla scelta
dell’alloggio, e fissa in accordo con l’ente gestore, il
giorno per la scelta dello stesso.
2. La scelta degli alloggi è effettuata, tenuto
conto dei parametri indicati all'articolo 9, comma 3, dagli assegnatari o
da persona all'uopo delegata, secondo l'ordine di precedenza stabilito
dalla graduatoria di assegnazione. In caso di mancata presentazione
ingiustificata l'assegnatario decade dal diritto di scelta.
3. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria
possono rinunciare all'alloggio a essi proposto.
4. In caso di rinuncia ritenuta giustificata
l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta degli
alloggi che siano successivamente ultimati o che comunque si rendano
disponibili.
5. Il Sindaco in caso di rinuncia non determinata da
gravi e documentati motivi, esclude il concorrente dalla graduatoria.
6. Effettuata la scelta da parte dei concorrenti il
Sindaco provvede per l’ordinanza di assegnazione.
7. L'ente gestore, sulla base del provvedimento di
assegnazione emanato dal Sindaco, provvede con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento alla convocazione dell'assegnatario per la
stipulazione del contratto e per la successiva consegna
dell'alloggio.
8. L'alloggio deve essere occupato dall'assegnatario
entro trenta giorni dalla consegna, ovvero entro quarantacinque giorni se
si tratta di lavoratore emigrato all'estero, salvo proroga da concedersi
dall'ente gestore a seguito di motivata istanza.]
[Art. 11 - Riserva di
alloggi per situazioni di emergenza abitativa. (20)
1. Il Consiglio comunale può riservare
un’aliquota non superiore al quindici per cento degli alloggi da
assegnare annualmente con proprio provvedimento per far fronte a
specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche
calamità, sfratti esecutivi, sgombero di unità abitative da
recuperare, o per provvedere a favore di particolari categorie sociali.
Tale limite può essere elevato, previa autorizzazione della Giunta
regionale, nei Comuni ad alta tensione abitativa.
2. I beneficiari degli alloggi riservati devono
possedere i requisiti di cui all'articolo 2.
3. L'assegnazione degli alloggi di cui al comma 1,
è effettuata con ordinanza del Sindaco con le modalità
stabilite dalle deliberazioni comunali di cui all’articolo 30.
4. Un’ulteriore aliquota pari al dieci per cento
è riservata per assegnazioni annuali a favore delle forze
dell’ordine. Qualora tale aliquota rimanga totalmente o
parzialmente inutilizzata per mancanza di interessati, la
disponibilità è attribuita ai cittadini: inabili in modo
permanente al lavoro, donne separate o di stato civile libero con figli
fiscalmente a carico. Nel caso in cui la suddetta aliquota rimanga
inutilizzata in quanto frazione di unità, la stessa viene aggiunta a
quella degli anni successivi sino al raggiungimento dell'unità
abitativa. (21)
4 bis. L'ente gestore è tenuto, con riferimento
all'aliquota di cui al comma 4, a determinare, sulla base dei propri
programmi, il numero di alloggi da assegnare alle forze dell'ordine.
(22)
5. Le assegnazioni di alloggi a favore delle forze
dell'ordine sono effettuate dall’ente gestore, sulla base di una
graduatoria formata entro il 31 marzo di ogni anno dalla prefettura
territorialmente competente. (23)
5 bis. Fermi restando il possesso dei requisiti di cui
all’articolo 2 e l’applicazione del canone di locazione di
cui all’articolo 18, le assegnazioni di cui al comma 5 non decadono
con la cessazione dell’assegnatario dal servizio per pensionamento
o per infermità e, nel caso la cessazione del servizio sia dovuta al
decesso dell’assegnatario, si applicano le disposizioni di cui al
comma 1 dell’articolo 12. (24) (25)
6. Nelle situazioni di emergenza abitativa di cui al
comma 1, il Comune può procedere, in deroga ai commi 2 e 3, a
sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due
anni.]
[Art. 11 bis - Sostegno
all’assegnazione di alloggi a fini sociali. (26)
1. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 11, il
Consiglio comunale può riservare fino al due per cento degli alloggi
da assegnare annualmente con proprio provvedimento, in uso alle aziende
unità locali socio-sanitarie (ULSS) e/o ai servizi sociali dei
comuni, a favore di categorie di soggetti interessati da progetti
socio-assistenziali individuati con accordo di programma tra comuni, ATER
competenti per territorio, aziende ULSS competenti per territorio e
soggetti operanti nel settore del privato sociale con specifica e
documentata esperienza che si impegnano a prestare servizio di sostegno
aggiuntivo di formazione e di accompagnamento sociale.]
[Art. 12 - Subentro nella
domanda e nell'assegnazione.
1. In caso di decesso del concorrente all'assegnazione o
dell'assegnatario subentrano nella titolarità della domanda i
componenti del nucleo familiare come definito dall'articolo 2 e secondo
l'ordine ivi indicato, purché la convivenza prescritta abbia avuto
inizio almeno due anni prima dalla data di decesso. Il diritto al
subentro è riconosciuto a favore dei componenti il nucleo anche in
caso di abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario limitatamente
agli appartenenti al nucleo originario o a quello modificatosi per
accrescimenti naturali o nei casi previsti dall’articolo 13, comma
3, lettere a), b), c), e) e f).
2. In caso di separazione, di scioglimento del
matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente
gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione
uniformandosi alla decisione del giudice.
3. In caso di cessazione della convivenza more uxorio,
il genitore cui sia stata giudizialmente affidata la prole, qualora non
assegnatario, subentra nell'assegnazione dell'alloggio e ha diritto a
ottenere la voltura del contratto di locazione da parte dell'ente
gestore.]
[Art. 13 - Ampliamento
del nucleo familiare dell'assegnatario.
1. Ai fini dell'estensione del diritto al subentro a
favore di nuovi soggetti entrati successivamente a far parte del nucleo
familiare titolare dell'assegnazione, al di fuori degli accrescimenti
naturali, l'assegnatario presenta apposita domanda al Sindaco del Comune
competente e all'ente gestore.
2. Entro novanta giorni dalla presentazione della
suddetta richiesta, il Comune provvede ad aggiornare la composizione del
nucleo familiare originario dandone comunicazione all'assegnatario
richiedente, previo accertamento da parte dell'ente gestore che
l'inclusione dei nuovi componenti del nucleo di cui al comma 3 non
comporti la perdita dei requisiti previsti per la permanenza
nell'alloggio.
3. L’ampliamento del nucleo familiare è
possibile al di fuori degli accrescimenti naturali, esclusivamente nei
seguenti casi:
a) matrimonio;
b) adozione di minore;
c) convivenza more-uxorio anche con figli naturali, riconosciuti;
(27)
d) rientro nel nucleo familiare del coniuge dell’assegnatario
che, già componente del nucleo medesimo abbia poi abbandonato
l’alloggio;
e) rientro nel nucleo familiare del figlio che abbia abbandonato
l’alloggio solo nell’ipotesi in cui l’assenza si sia
protratta per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, secondo
quanto attestato da certificato storico anagrafico;
f) ricongiungimento familiare per i cittadini di paesi non
appartenenti all’Unione europea ottenuto in conformità alla
normativa statale vigente.
4. L’ampliamento del nucleo familiare costituisce,
per il nuovo componente autorizzato, diritto al subentro alle condizioni
di cui all’articolo 12 con relativa applicazione della normativa
per la gestione degli alloggi. L’eventuale variazione del canone
decorre dal mese successivo alla richiesta di apliamento, se autorizzata
dal comune. (28)]
[Art. 14 -
Ospitalità temporanea.
1. È ammessa
l’ospitalità temporanea di terze persone per un periodo non
superiore a quattro mesi. Qualora la ospitalità si protragga per un
periodo superiore a quattro mesi anche non consecutivi nell’arco
dell’anno solare, l’ospitalità è ammessa
esclusivamente previa autorizzazione del comune e contestuale
segnalazione dell’assegnatario all’ente gestore.
2. La mancata richiesta di autorizzazione entro quindici
giorni dal superamento del termine di cui al comma 1, comporta
l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al doppio del
canone dovuto, il cui importo va versato nel fondo sociale di cui
all’articolo
21.
3. Dal quarto mese di permanenza nell’alloggio,
l’ente gestore provvede ad integrare il canone di locazione con una
indennità di occupazione determinata in considerazione della
capacità reddituale della persona ospitata.
4. L’ospitato non acquista la qualifica di
assegnatario ne alcun diritto al subentro in nessun momento, sia nei
confronti dell’assegnatario sia nei confronti dell’ente
gestore. (29)]
CAPO III
La gestione della mobilità negli alloggi di edilizia residenziale
pubblica
[Art. 15 - Programmi
della mobilità.
1. Ai fini dell'eliminazione delle condizioni di
sottoutilizzazione e sovraffollamento degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, nonché dei disagi abitativi di carattere
sociale, i Comuni d’intesa con gli enti gestori, sulla base
dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio edilizio, predispongono
biennalmente un programma di mobilità dell'utenza da effettuarsi sia
attraverso il cambio degli alloggi assegnati, sia mediante
l'utilizzazione di quelli resisi disponibili, ovvero con la previsione di
un'aliquota di quelli di nuova assegnazione.
2. Il programma di mobilità viene formato sulla
base della graduatoria degli assegnatari aspiranti alla mobilità
formata con i criteri indicati all'articolo 16.]
[Art. 16 - Formazione
della graduatoria degli assegnatari aspiranti alla mobilità.
1. La graduatoria degli assegnatari aspiranti alla
mobilità è formata attraverso la pubblicazione periodica di
appositi bandi da emanarsi a cura dei Comuni.
2. Le domande degli assegnatari richiedenti il cambio
degli alloggi, indirizzate al Comune, corredate dalle motivazioni e dai
dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare, vengono valutate dal
Comune che deve tener conto delle seguenti priorità:
a) inidoneità oggettiva dell'alloggio occupato a garantire
normali condizioni di vita e di salute per la presenza nel nucleo
familiare di componenti anziani, o di portatori di handicap o di persone
comunque affette da gravi disturbi prevalentemente di natura motoria;
b) situazioni sovra/sotto affollamento rispetto allo standard
abitativo come definito al comma 3 dell'articolo 9, secondo il livello derivante dal grado di
scostamento esistente in eccedenza e in difetto;
c) esigenze di avvicinamento al luogo di lavoro, o di cura e
assistenza qualora trattasi di anziani o handicappati;
d) ulteriori motivazioni di rilevante gravità.]
[Art. 17 - Gestione della
mobilità.
1. Il Comune sulla scorta della graduatoria degli
aspiranti alla mobilità di cui all'articolo 16, formula il programma
della mobilità per l'attuazione del quale tiene conto delle
preferenze in ordine alla scelta della zona di residenza da parte degli
assegnatari, stabilendo il numero e la percentuale degli alloggi resisi
disponibili o di nuova costruzione da destinare alla mobilità.
2. Il Comune comunica, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, agli assegnatari interessati il loro inserimento
nel programma della mobilità e l'alloggio che si propone per il
cambio.
3. Gli interessati, entro venti giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al comma 2, possono presentare opposizione al
Comune.
4. Il Comune esamina le opposizioni entro trenta giorni
dal ricevimento e decide in ordine alle stesse in via definitiva. Il
mancato rispetto del cambio, disposto in via definitiva, comporta la
perdita per l’assegnatario del diritto al cambio. Resta salvo il
diritto di partecipare a successivi programmi di mobilità.
5. Gli alloggi resisi disponibili e quelli di nuova
costruzione destinati alla mobilità, qualora non siano utilizzati
entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, vengono assegnati
sulla base della graduatoria di assegnazione di cui all'articolo 8.
6. Su richiesta degli interessati sono comunque
consentiti cambi consensuali tra assegnatari, con l'autorizzazione
dell'ente gestore, previa verifica dell'assenza di condizioni che ostino
al mantenimento dell'alloggio.
7. Nell'ambito del territorio regionale, il cambio di
alloggio è autorizzato previa intesa tra il Comune di provenienza e
quello di destinazione.
8. In caso di necessità di provvedere allo sgombero
di unità abitative per la realizzazione di programmi di recupero da
parte degli enti pubblici, è consentita l'attuazione di un piano di
mobilità straordinario per il trasferimento dei nuclei familiari
occupanti gli alloggi da recuperare. La mobilità viene attuata in
accordo con l'ente gestore, e disposta con ordinanza del sindaco. Il
trasferimento potrà essere definitivo o transitorio fino al rientro
nell'alloggio recuperato. L'ordinanza del Sindaco ha valore esecutivo.
L'ente gestore, sulla base dei redditi degli assegnatari, concorre alle
spese di trasloco.
9. Il Comune può autorizzare cambi di alloggio in
deroga alla disciplina contenuta nel presente articolo, qualora, dovendo
far fronte a casi peculiari e gravi, i tempi necessari per espletare la
regolare procedura possano arrecare un grave pregiudizio all'assegnatario
o all’ente gestore.
10. Per l’esecuzione delle funzioni di cui al
presente articolo e all’articolo 16, i Comuni possono avvalersi,
previa convenzione, delle ATER territorialmente competenti o delle
Aziende comunali, ove esistano.]
CAPO IV
Norme per la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica
[Art. 18 - Applicazione
del canone di locazione.
1. Fino alla revisione
generale del classamento delle unità immobiliari urbane di cui al
decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni nella
legge 24 marzo 1993, n. 75 e successive modifiche e integrazioni, per la
determinazione del canone di locazione gli assegnatari sono collocati
nelle seguenti aree:
A) Area di protezione:
canone sociale pari alle seguenti percentuali del reddito fiscale
(30) del nucleo familiare,
quale somma dei redditi fiscali (31) risultanti dalle ultime dichiarazioni dei redditi di
tutti i componenti del nucleo familiare, e comunque non inferiore al
quattro per cento di mezza pensione minima INPS; il canone non può
comunque essere superiore al cinquanta per cento del canone calcolato ai
sensi degli articoli da 12 a 22 e 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392:
(32)
A.1. quattro per cento agli assegnatari con reddito fiscale (33) non superiore all’importo
corrispondente ad una pensione minima INPS;
A.2. sei per cento agli assegnatari con reddito fiscale (34) non superiore all’importo
compreso fra il limite individuato alla lettera A.1. e quello
corrispondente a due pensioni minime INPS.
Il reddito fiscale (35) di
cui all’area di protezione A) deve derivare nella misura minima del
settantacinque per cento da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai
seguenti titoli: trattamento di cassaintegrati, indennità di
mobilità, indennità di disoccupazione, sussidi assistenziali e
assegno del coniuge separato o divorziato. (36)
B) Area sociale:
canone di riferimento calcolato ai sensi degli articoli da 12 a 22 e
24 della legge 27 luglio 1978, n. 392:
B.1. diminuito del venticinque per cento agli assegnatari con reddito
convenzionale non superiore al limite di euro 10.846,00. (37)
B.2. Nella misura del cento per cento agli assegnatari con reddito
convenzionale compreso tra il limite previsto alla lettera B.1 e lo
stesso aumentato del quarantatré per cento. (38)
B.3. Aumentato del venti per cento agli assegnatari con reddito
convenzionale compreso tra il limite previsto alla lettera B.1 e lo
stesso aumentato dal quarantatré per cento fino al settantacinque
per cento. (39)
In ogni caso per i nuclei familiari il cui reddito deriva
prevalentemente, e quindi in misura superiore al settantacinque per cento
da lavoro dipendente, il canone non può incidere sul reddito fiscale
(40) del nucleo familiare per
una aliquota superiore alle seguenti percentuali:
a) dieci per cento qualora il nucleo familiare sia composto da quattro
o più persone;
b) undici per cento qualora il nucleo familiare sia composto da meno
di quattro persone. (41)
C) Area di decadenza:
canone di locazione calcolato ai sensi degli articoli da 12 a 22 e 24
della legge 27 luglio 1978, n. 392:
C.1. aumentato del cinquanta per cento agli assegnatari con reddito
convenzionale compreso tra il limite previsto alla lettera B.1 aumentato
del settantacinque per cento e lo stesso limite aumentato del cento per
cento; in ogni caso per i nuclei familiari il cui reddito deriva
prevalentemente in misura superiore al settantacinque per cento da lavoro
dipendente, il canone non può incidere sul reddito fiscale (42) del nucleo familiare per una
aliquota superiore al quattordici per cento; (43)
C.2. aumentato del cento per cento agli inquilini con reddito
convenzionale compreso tra il limite previsto alla lettera B.1 aumentato
del cento per cento e lo stesso limite aumentato del duecento per cento;
(44)
C.3. aumentato del centocinquanta per cento agli assegnatari con
reddito convenzionale superiore al limite previsto alla lettera B.1
aumentato del duecento per cento. (45)
1 bis. . Per reddito fiscale si intende il reddito di
cui all’articolo 8 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni, dedotti gli oneri di cui all’articolo 10 del citato
decreto quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata. Per reddito
convenzionale si intende la somma dei redditi fiscali di tutti i
componenti del nucleo familiare, quali risultano dall'ultima
dichiarazione presentata, da computarsi con le modalità di cui
all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche
ed integrazioni. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di
componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo
è ridotto di euro 516,46 per ogni componente oltre i due, sino ad un
massimo di euro 3.098,75. La riduzione si applica anche per i figli a
carico oltre alla riduzione per gli stessi prevista dall’articolo
21 della legge 5 agosto 1978, n. 457. (46)
1 ter L’importo mensilmente dovuto dagli
assegnatari è costituito dal canone di locazione mensile,
determinato secondo i criteri previsti al comma 1, aumentato di un
ammontare pari ad euro 10,00. (47)
2. Ai fini dell’applicazione dei coefficienti di
cui all’articolo 18 della legge 27 luglio 1978, n. 392, i Consigli
comunali provvedono all’aggiornamento della ripartizione del
territorio comunale, conformemente alle norme contenute nella stessa
legge, ogni due anni. Al primo aggiornamento si provvederà entro il
31 dicembre 1997. (48)
2 bis. Il canone di locazione determinato ai sensi del
presente articolo, in casi eccezionali, può essere ridotto per un
periodo non superiore ad un anno qualora l’assegnatario versi in
condizioni economiche particolarmente gravi, debitamente comprovate, e
qualora a causa della sua situazione personale, logistica e di salute si
renda difficile il trasferimento in un altro alloggio a canone inferiore.
La Giunta regionale a tal fine definisce i criteri e le modalità
applicative per la predetta riduzione individuando, in particolare, le
condizioni economiche particolarmente gravi riferite al reddito, le
tipologie di beneficiari e la percentuale di riduzione. (49)]
[Art. 19 - Utilizzazione
entrate canoni di locazione.
1. Le somme riscosse
dagli enti proprietari o gestori per canoni di locazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica devono essere impiegate per:
b) la manutenzione degli alloggi;
c) gli oneri di gestione compresi gli oneri fiscali;
d) il finanziamento di programmi di edilizia residenziale
pubblica;
2. Lo 0,50 per cento annuo del valore locativo, di cui
all’articolo 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392, del patrimonio
costruito, realizzato o recuperato a totale carico o con il concorso o
contributo dello Stato o della Regione, con esclusione degli alloggi
collocati nell’area di protezione è riversato dagli enti
proprietari o gestori, alla Regione in un apposito conto infruttifero
entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
(51)
3. Gli enti proprietari o gestori provvedono a
trasmettere annualmente alla Giunta regionale un prospetto dimostrativo
del pareggio costi-ricavi di cui al comma 1, lettere (52) b) e c). (53)]
[Art. 20 - Verifica
periodica del reddito.
1. L'ente gestore
provvede annualmente:
a) alla verifica del reddito degli assegnatari degli alloggi, sulla
base della dichiarazione fiscale inoltrata all'ente, entro sessanta
giorni dalla data di presentazione della stessa agli uffici imposte;
b) alla verifica della permanenza nel nucleo familiare dei requisiti
di cui all’articolo
2. (54)
2. La variazione del canone di locazione derivante
dall'eventuale diversa collocazione degli assegnatari nelle aree di
reddito di cui all'articolo 18, è comunicata dall'ente gestore agli
interessati e ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione fiscale.
3. L'assegnatario ha, in caso di decesso o di
trasferimento di un componente o variazione di reddito del nucleo
familiare, diritto, su specifica e documentata richiesta verificata
dall'ente gestore, di essere collocato in una area di reddito inferiore
qualora abbia subito una diminuzione di reddito. La collocazione nella
fascia di reddito inferiore è disposta dall'ente gestore entro
trenta giorni dalla dichiarazione da parte dell’assegnatario della
variazione del reddito, salvo successivo conguaglio da effettuarsi a
seguito dell’accertamento in relazione alla presentazione della
documentazione comprovante il reddito. (55)
4. Gli assegnatari che non producono la documentazione
relativa ai redditi ricevono dall’ente gestore preavviso che
verrà dichiarata la decadenza dall’assegnazione se non
ottemperano all’obbligo di presentazione della documentazione nel
termine di novanta giorni. Decorso tale termine, si applica un canone
calcolato ai sensi degli articoli da 12 a 22 e 24 della legge 27 luglio
1978, n. 392 maggiorato del centocinquanta per cento.
4 bis. E’ data facoltà agli enti gestori di
ricalcolare il canone di locazione sulla base dell’effettiva
capacità reddituale dell’assegnatario, nei casi in cui
l’inadempienza di cui al comma 4 sia dovuta alle situazioni
previste dal comma 3 dell’articolo 22. (56)
5. Il Sindaco, di concerto con l’ente gestore,
procede almeno una volta ogni tre anni alla verifica del reddito
complessivo del nucleo familiare dichiarato dagli assegnatari, inoltrando
la richiesta al competente ufficio imposte. (57).]
[Art. 20 bis -
Pubblicazione del reddito.
1. Presso l’Albo Pretorio del comune, l’ente
gestore provvede alla pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi degli
assegnatari degli alloggi, per trenta giorni consecutivi dalla data di
assegnazione. (58)]
[Art. 21 - Fondo sociale
e servizi accessori.
1. E’ istituito
presso i comuni un fondo sociale destinato agli assegnatari in gravi
difficoltà economico-sociali, collocati nell’area di
protezione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera A) e nell’area sociale di
cui all’articolo 18, comma 1, lettera B), numero 1, nonchè ai
concorrenti all’assegnazione di un alloggio, utilmente collocati in
graduatoria.
2. Il fondo sociale è alimentato da:
a) una quota pari all’1,1 per cento dei canoni degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica, riscossi dagli enti gestori; (59)
3. E’ in facoltà delle amministrazioni locali
incrementare il suddetto fondo.
4. Gli assegnatari sono tenuti a rimborsare
integralmente all’ente gestore le spese per i servizi accessori
forniti, nella misura fissata dall’ente in relazione ai costi dei
servizi medesimi. (60)]
[Art. 22 - Morosità
nel pagamento del canone.
1. La morosità
superiore a quattro mesi nel pagamento del canone di locazione è
causa di decadenza di cui all’articolo 27.
2. La morosità può essere tuttavia sanata, per
non più di una volta nel corso dell'anno qualora il pagamento della
somma dovuta avvenga nel termine perentorio di novanta giorni dalla messa
in mora.
3. Qualora la morosità sia dovuta a stato di
disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario e ne sia derivata
l’impossibilità o la grave difficoltà, anche con
riferimento al nucleo familiare dell'assegnatario, di effettuare il
regolare pagamento del canone di locazione, l'ente gestore può
concedere proroghe per il pagamento del canone per periodi superiori a
quello indicato al comma 1, segnalando la morosità al Comune che
dovrà verificare la possibilità di utilizzare il fondo sociale
di cui all’articolo 21.
4. I componenti del nucleo familiare sono obbligati in
solido con l'assegnatario ai fini di quanto dovuto all'ente gestore per
la conduzione dell'alloggio assegnato.]
CAPO V
Autogestione
[Art. 23 - Alloggi
soggetti ad autogestione.
1. Gli enti gestori promuovono l'autogestione da parte
dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni, sulla base dei
criteri indicati nel presente articolo.
2. Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, il
contratto di locazione prevede l'assunzione diretta della gestione dei
servizi da parte degli assegnatari.
3. Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle
autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i
costi diretti e indiretti dei servizi erogati, secondo acconti mensili e
conguagli annuali su rendiconto redatto dall'ente.
4. Gli assegnatari che si rendono morosi nel corso di
autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti degli
obblighi derivanti dal contratto di locazione.]
[Art. 24 - Partecipazione
dell'utenza.
1. I Comuni e gli enti gestori promuovono e favoriscono
la partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi e
assicurano le necessarie informazioni sia agli utenti che alle loro
organizzazioni sindacali, anche attraverso apposite conferenze
periodiche. L'informazione avrà particolarmente ad oggetto i dati
concernenti le spese di investimento e quelle correnti. Il diritto
all'informazione è garantito anche attraverso la definizione di
appositi protocolli d'intesa tra gli enti interessati e le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e degli assegnatari.
2. I Comuni e gli enti gestori possono concedere,
mediante convenzione, l'uso di appositi spazi agli utenti e alle loro
organizzazioni sindacali nelle forme e nelle strutture partecipative che
le medesime organizzazioni si danno per lo svolgimento della loro
attività.
3. La Regione favorisce altresì la partecipazione
dell'utenza alla formazione dei programmi di edilizia residenziale
pubblica mediante preventiva consultazione delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori e degli assegnatari.]
[Art. 25 - Alloggi in
amministrazione condominiale.
1. Negli stabili in cui siano prevalenti le locazioni,
l'ente gestore promuove la costituzione di un condominio con proprio
regolamento, a norma del codice civile.
2. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi
negli edifici a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo
dell'ente gestore, per le delibere relative alle spese e alle
modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il
riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all'amministrazione
condominiale.]
CAPO VI
Annullamento, decadenza e risoluzione contrattuale
[Art. 26 - Annullamento
dell'assegnazione.
1. L'annullamento
dell'assegnazione viene disposto dal Sindaco del Comune competente nei
seguenti casi:
a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al
momento dell'assegnazione medesima;
b) per assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di
documentazioni risultate false.
2. In presenza di tali condizioni accertate prima della
consegna dell'alloggio, ovvero nel corso del rapporto di locazione, il
Comune, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento all'assegnatario delle risultanze conseguenti gli
accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di quindici giorni
per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone
contemporaneamente notizia all'ente gestore.
3. I termini suindicati sono raddoppiati per gli
emigrati all'estero, nel caso in cui trattasi di accertamenti effettuati
prima della consegna dell'alloggio.
4. Il Sindaco richiede il parere della commissione di
cui all'articolo 6, alla
quale invia tutta la documentazione relativa all'accertamento e le
controdeduzioni dell'interessato.
5. La commissione comunica all'interessato l'avvio del
procedimento di annullamento e ha facoltà di richiedere alle parti
ulteriore documentazione integrativa atta a comprovare le circostanze
emerse, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni.
6. Il parere della commissione è obbligatorio e
vincolante.
7. In conformità del parere emanato dalla
commissione, il Sindaco, entro i successivi trenta giorni, pronuncia
l'annullamento dell'assegnazione che comporta la risoluzione di diritto
del contratto.
8. L'ordinanza del Sindaco, che deve contenere il
termine per il rilascio non superiore a sei mesi, costituisce titolo
esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi
l'alloggio, non è soggetta a graduazioni o proroghe e ha carattere
definitivo.
9. La commissione qualora formuli parere favorevole
all'annullamento dell'assegnazione ai sensi della lettera b) del comma 1,
provvede a trasmettere gli atti relativi anche alla competente
autorità giudiziaria.]
[Art. 27 - Decadenza
dell'assegnazione.
1. La decadenza
dell'assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune
territorialmente competente nel caso in cui l'assegnatario:
a) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio
assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d'uso;
b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato salva autorizzazione
dell'ente gestore, giustificata da gravi motivi;
c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;
d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, di cui
all'articolo 2, fatto
salvo quanto stabilito all'articolo 29;
e) non abbia osservato gli adempimenti previsti ai commi 7 e 8
dell’articolo
10;
f) sia responsabile di grave e reiterata inosservanza alle norme del
regolamento condominiale o dell'autogestione;
g) abbia una morosità nel pagamento di canoni, spese di
autogestione e oneri accessori superiore a quattro mesi salvo quanto
previsto all’articolo
22;
h) abbia superato il limite di reddito di cui all’articolo
28;
i) non abbia prodotto la documentazione sul reddito nei termini di
legge.
2. Per il procedimento di dichiarazione della decadenza
si applicano le disposizioni previste per l'annullamento
dell'assegnazione, salvo i casi di cui alle lettere h) e i) del comma 1,
per i quali si applica il procedimento previsto all’articolo
28.
3. Salvo quanto disposto dall’articolo 28, la
decadenza dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del
contratto e il rilascio immediato dell'alloggio. Per il periodo di
permanenza è dovuta un'indennità di occupazione pari a quanto
previsto all'articolo 18, comma 1, area di decadenza lettera C.3
maggiorata da un minimo del venticinque ad un massimo del cinquanta per
cento. La maggiorazione è versata nel fondo sociale di cui
all’articolo 21.
(61)
4. Le spese per l’esecuzione coattiva del rilascio
dell’immobile sono a carico dell’ente gestore.]
[Art. 28 - Modalità
di decadenza in caso di superamento del reddito.
1. L'assegnatario perde tale qualifica qualora, nel
corso del rapporto, per due anni consecutivi, superi per una quota
maggiore del settantacinque per cento il limite di reddito previsto per
l'assegnazione di cui alla lettera e), comma 1 dell'articolo 2.
2. Ai fini della dichiarazione di decadenza il reddito
dei figli dell'assegnatario non viene computato. (62)
3. L’ente gestore, riscontrate le condizioni di
cui al comma 1, le comunica al Sindaco, che entro trenta giorni deve
emettere l’ordinanza di decadenza, con conseguente perdita della
qualifica di assegnatario.
4. Gli inquilini, ricevuta l’ordinanza di
decadenza di cui al comma 3, possono permanere nell’alloggio
stipulando un contratto di locazione il cui canone è fissato con le
modalità di cui all’articolo 18, comma 1, area di decadenza in relazione alla
fascia di reddito di appartenenza. (63)
5. Nei casi in cui il reddito del nucleo familiare
superi il triplo del limite per l'accesso di cui alla lettera e), comma 1
dell’articolo 2, la
decadenza deve essere eseguita entro dodici mesi dall'accertamento. Per
il periodo di permanenza è dovuto un canone di locazione fissato con
le stesse modalità di cui al comma 4.]
[Art. 29 - Occupazione e
cessione illegale degli alloggi.
1. Per tutti gli alloggi che dalla data di entrata in
vigore della presente legge vengono occupati senza titolo, si procede ai
sensi dell'articolo 633 del codice penale, da parte del legale
rappresentante dell'ente gestore.
2. L’ente gestore, previa diffida con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, dispone il rilascio degli alloggi
occupati senza titolo entro quindici giorni e assegna lo stesso termine
per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
3. L'intimazione di rilascio nel termine di trenta
giorni costituisce titolo esecutivo nei confronti degli occupanti senza
titolo e non è soggetta a graduazioni o proroghe.
4. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 53
della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive integrazioni e
modificazioni.
5. Per le situazioni in atto all’entrata in vigore
della presente legge, i Comuni interessati, entro il termine perentorio
di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
anche su richiesta degli enti gestori, possono avvalersi di quanto
previsto dall’articolo
3, comma 4.]
CAPO VII
Norme transitorie e finali
[Art. 30 - Deliberazioni
comunali.
1. Entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni interessati
adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione
delle disposizioni in materia di assegnazione, gestione della
mobilità, fondo sociale e decadenza.]
[Art. 31 - Adempimenti in
materia di documentazione.
1. La Regione, in sede di attribuzione delle risorse per
l’edilizia residenziale pubblica, considera quale indicatore di
minore fabbisogno abitativo, la mancata trasmissione dei documenti
previsti all’articolo
1, comma 5; all’articolo 19, comma 2, nonché la mancata pubblicazione dei
bandi previsti all’articolo 3, comma 1.]
[Art. 32 - Piani
particolari per il recupero di alloggi.
1. I Comuni, d’intesa con le ATER, previa
autorizzazione della Giunta regionale, possono predisporre piani di
recupero per assegnare alloggi che, a causa delle condizioni di degrado,
non siano abitabili. Per l’assegnazione di tali alloggi si procede
attraverso l’emanazione di bandi speciali che contengano, quale
requisito aggiuntivo rispetto a quelli previsti all’articolo 2, la stipula di apposita
convenzione. La convenzione deve prevedere:
a) le modalità del recupero degli alloggi da parte degli
assegnatari;
b) la permanenza nell’alloggio fino ad un massimo di dieci anni
qualora l’assegnatario entri nell'area di decadenza di cui
all’articolo 18,
comma 1, lettera C);
c) lo scomputo dai canoni degli oneri sostenuti per il recupero
dell’alloggio.]
[Art. 33 - Modifica
dell'articolo 21 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 , in
materia di IACP comunali.
[Art. 34 - Norma
finale.
1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione
consiliare competente, adotta, anche a livello provinciale, i
provvedimenti di modifica delle percentuali delle aree di reddito, del
costo base di costruzione ai fini del calcolo del canone in base
all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati.]
[Art. 35 - Norma
transitoria.
1. Il canone previsto dagli articoli 18 e seguenti della
presente legge è applicato a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla entrata in vigore della presente legge.
4. Conservano efficacia i preavvisi di decadenza per
superamento di reddito trasmessi dall’ente gestore agli assegnatari
ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 19 ,
come sostituito dall’articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 28 ,
con riferimento al limite vigente all'entrata in vigore della presente
legge salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 28. (64)]
[Art. 36 -
Abrogazione.
Note
(
21) Comma modificato da comma
1 art. 52 della
legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2
aggiungendo dopo le parole “la disponibilità” la frase
“è attribuita ai cittadini: inabili in modo permanente al
lavoro, donne separate o di stato civile libero con figli fiscalmente a
cario” eliminando le parole “si aggiunge alla riserva di cui
al comma 1”. In precedenza comma sostituito da comma 1 art. 1 della
legge regionale 25
febbraio 2005, n. 8 .
(
23) Comma così
sostituito da comma 1 art. 20 della
legge regionale 26 giugno 2008, n. 4 . In
precedenza modificato da comma 3 art. 1 della
legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8
che ha sostituito le parole “con ordinanza del Sindaco, su proposta
annuale della prefettura interessata” con le parole
“dall’ente gestore, sulla base di una graduatoria formata,
entro il 31 marzo di ogni anno, dalla prefettura territorialmente
competente”.
(
24) Comma aggiunto da comma 2
art. 20 della
legge
regionale 26 giugno 2008, n. 4 , il successivo comma 3 ha disposto
che: “Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli
assegnatari appartenenti alle forze dell’ordine cessati dal
servizio e occupanti alloggi riservati.”.
(
30) Così modificato da
comma 1 art. 14
legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 che
sostituisce le parole “reddito imponibile” e “reddito
imponibile annuo” e “redditi fiscalmente imponibili”
rispettivamente con le parole “reddito fiscale” e
“redditi fiscali”.
(
31) Così modificato da
comma 1 art. 14
legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 che
sostituisce le parole “reddito imponibile” e “reddito
imponibile annuo” e “redditi fiscalmente imponibili”
rispettivamente con le parole “reddito fiscale” e
“redditi fiscali”.
(
33) Così modificato da
comma 1 art. 14
legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 che
sostituisce le parole “reddito imponibile” e “reddito
imponibile annuo” e “redditi fiscalmente imponibili”
rispettivamente con le parole “reddito fiscale” e
“redditi fiscali”.
(
34) Così modificato da
comma 1 art. 14
legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 che
sostituisce le parole “reddito imponibile” e “reddito
imponibile annuo” e “redditi fiscalmente imponibili”
rispettivamente con le parole “reddito fiscale” e
“redditi fiscali”.
(
35) Così modificato da
comma 1 art. 14
legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 che
sostituisce le parole “reddito imponibile” e “reddito
imponibile annuo” e “redditi fiscalmente imponibili”
rispettivamente con le parole “reddito fiscale” e
“redditi fiscali”.
(
37) Lettera così
modificata da comma 2 art. 14
legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 che
sostituisce le parole “con reddito di cui all’articolo 2,
comma 1 lettera e), non superiore al limite previsto per
l’accesso” con le parole “con reddito convenzionale non
superiore al limite di euro 10.846,00. In precedenza lettera sostituita
da comma 3 art. 9
legge regionale 16 maggio 1997, n. 14 .
(
38) Lettera così
modificata da comma 3 art. 14
legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 che
ha sostituito le parole “con reddito di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera e) compreso tra il limite per l’accesso” con
le parole “con reddito convenzionale compreso tra il limite
previsto alla lettera B.1”.
(
39) Lettera così
modificata da comma 3 art. 14
legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 che
ha sostituito le parole “con reddito di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera e) compreso tra il limite per l’accesso” con
le parole “con reddito convenzionale compreso tra il limite
previsto alla lettera B.1”.
(
40) Così modificato da
comma 1 art. 14
legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 che
sostituisce le parole “reddito imponibile” e “reddito
imponibile annuo” e “redditi fiscalmente imponibili”
rispettivamente con le parole “reddito fiscale” e
“redditi fiscali”.
(
42) Così modificato da
comma 1 art. 14
legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 che
sostituisce le parole “reddito imponibile” e “reddito
imponibile annuo” e “redditi fiscalmente imponibili”
rispettivamente con le parole “reddito fiscale” e
“redditi fiscali”.
(
43) Lettera così
modificata da comma 3 art. 14
legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 che
ha sostituito le parole “con reddito di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera e) compreso tra il limite per l’accesso” con
le parole “con reddito convenzionale compreso tra il limite
previsto alla lettera B.1”.
(
44) Lettera così
modificata da comma 3 art. 14
legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 che
ha sostituito le parole “con reddito di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera e) compreso tra il limite per l’accesso” con
le parole “con reddito convenzionale compreso tra il limite
previsto alla lettera B.1”.
(
45) Lettera così
modificata da comma 4 art. 14
legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 che
sostituisce le parole “con reddito di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera e), superiore al limite dell’accesso” con le
parole “con reddito convenzionale superiore al limite previsto alla
lettera B.1”. In precedenza lettera sostituita da comma 5 art. 9
legge regionale 16
maggio 1997, n. 14 .
(
55) Comma così
modificato da comma 2 art. 43
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 che
ha sostituito le parole “entro trenta giorni
dall’accertamento della variazione di reddito” con le parole
“entro trenta giorni dalla dichiarazione da parte
dell’assegnatario della variazione del reddito, salvo successivo
conguaglio da effettuarsi a seguito dell’accertamento in relazione
alla presentazione della documentazione comprovante il reddito.”.
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