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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 (BUR n. 83/2019) (Novellazione)
Legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 (BUR n. 83/2019) (Novellazione)
[sommario] [RTF]
LEGGE REGIONALE DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2018 IN
MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO, PARCHI, TRASPORTO
PUBBLICO, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, CAVE E MINIERE, TURISMO E SERVIZI
ALL’INFANZIA (1)
CAPO I - Modifiche di leggi
regionali in materia di governo del territorio e paesaggio e parchi
Art. 1 - Modifica
dell’articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61
“Norme per l’assetto e l’uso del territorio”.
Art. 2 - Modifiche
dell’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”. (3)
1. La rubrica dell’ articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
è sostituita dalla seguente: “Valutazione ambientale
strategica (VAS)”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
sono aggiunti i seguenti:
omissis ( 4)
3. In sede di prima applicazione la Giunta regionale, previo parere della
competente commissione consiliare da rendersi entro trenta giorni decorsi
i quali se ne prescinde, adotta il provvedimento di cui
all’articolo 4, comma 4 ter, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
4. Fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del
provvedimento di cui al comma 3 continuano ad applicarsi le procedure e
le disposizioni vigenti al momento dell’entrata in vigore della
presente legge.
Art. 3 - Inserimento
dell’articolo 7 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”.
Art. 4 - Modifica
dell’articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”.
Art. 5 - Inserimento
dell’articolo 14 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”.
Art. 6 - Inserimento
dell’articolo 16 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”.
Art. 7 - Modifica
dell’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”.
1. Al comma 3 dell’ articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
le parole: “nell’albo pretorio del comune e su almeno due
quotidiani a diffusione locale” sono sostituite dalle seguenti:
“con le modalità di cui all’articolo 32 della legge
n. 69 del 2009”.
Art. 8 - Modifiche
dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”.
1. Dopo il comma 8 dell’ articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
è inserito il seguente:
omissis ( 8)
2. Al comma 9 dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
le parole: “La costruzione di nuovi edifici è ammessa a
condizione che gli edifici siano serviti dalle opere di
urbanizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “La
costruzione di nuovi edifici e l’ampliamento o il cambio
d’uso di quelli esistenti sono ammessi a condizione che gli edifici
siano serviti dalle opere di urbanizzazione e che siano rispettate le
dotazioni territoriali previste dall’articolo 31”.
Art. 9 - Modifica
dell’articolo 23 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”.
Art. 10 - Modifiche
dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”.
Art. 11 - Inserimento
dell’articolo 40 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”. (10)
Art. 12 - Modifiche
dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”.
1. Al comma 3 dell’ articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
le parole: “dall’ispettorato regionale
dell’agricoltura (IRA)” sono sostituite dalle seguenti:
“dallo Sportello unico agricolo (SUA) dell’Agenzia veneta
per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) di cui alla legge regionale 9 novembre 2001, n.
31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in
agricoltura””.
2. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 , sono inseriti i seguenti:
omissis ( 12)
3. Il comma 5 quinquies dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 , è sostituito dal seguente:
omissis ( 13)
4. Le caratteristiche tecnico-costruttive delle strutture di cui al comma
5 quinquies dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
così come inserito dal comma 3, sono stabilite dalla Giunta
regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge.
5. Dopo il comma 5 quinquies dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 , è inserito il seguente:
omissis ( 14)
6. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 , è inserito il seguente:
omissis ( 15)
Art. 13 - Inserimento
dell’articolo 44 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio”.
Art. 14 - Modifica
dell’articolo 4 della legge regionale legge regionale 26 giugno 2018, n. 23
“Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi
regionali”.
Art. 15 - Modifica
dell’articolo 6 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14
“Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la
rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio””.
1. Al comma 1 dell’ articolo 6 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 le
parole: “edifici esistenti” sono sostituite dalle
seguenti: “edifici caratterizzati, alla data di entrata in
vigore della presente legge, dalla presenza delle strutture portanti e
dalla copertura”.
Art. 16 - Modifica
dell’articolo 6 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14
“Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la
rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio””.
1. Al comma 2 dell’ articolo 6 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 dopo
le parole: “zona territoriale omogenea propria” sono
aggiunte le seguenti: “; nel caso di edificio la cui
destinazione d’uso sia definita in modo specifico dallo strumento
urbanistico, la parte ampliata deve mantenere la stessa destinazione
d’uso dell’edificio che ha generato
l’ampliamento”.
Art. 17 - Modifica
dell’articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14
“Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la
rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio””.
Art. 18 - Modifica
all’articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14
“Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la
rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio””.
Art. 19 - Modifica
dell’articolo 11 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14
“Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la
rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio””.
1. Al comma 3 dell’ articolo 11 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 le
parole: “agli interventi del comma 1, che possono essere
realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli incrementi
volumetrici o di superficie previsti” sono sostituite dalle
seguenti: “agli interventi di cui agli articoli 6 e 7, che non
sono cumulabili tra loro e sono consentiti una solo volta, anche se
possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli
ampliamenti o degli incrementi volumetrici e di superficie
complessivamente previsti”.
Art. 20 - Inserimento
dell’articolo 6 bis nella legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 ,
“Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le
attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di
edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con
conducente e di commercio itinerante”. (17)
1. Dopo l’ articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55
“Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le
attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di
edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con
conducente e di commercio itinerante” è aggiunto il seguente:
omissis ( 18)
CAPO II - Modifiche di leggi
regionali in materia di trasporto pubblico
Art. 21 - Modifica
dell’articolo 42 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63
“Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in
materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione
interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di
Venezia”.
Art. 22 - Modifiche degli
articoli 37 e 37 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
“Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico
locale”.
Art. 23 - Modifica
dell’articolo 39 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
“Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico
locale”.
Art. 24 - Modifica
dell’articolo 11 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21
“Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di
trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della
sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
Art. 25 - Modifica
dell’articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55
“Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le
attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di
edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con
conducente e di commercio itinerante”.
CAPO III - Modifiche di leggi
regionali in materia di lavori pubblici
Art. 26 - Modifica
dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
Art. 27 - Modifica
dell’articolo 24 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Al comma 2, dell’ articolo 24 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 ,
le parole: “novanta” sono sostituite dalle parole:
“sessanta” e dopo le parole: “ad essa
relative” sono aggiunte le parole: “; rimangono fermi
i termini previsti dalla vigente normativa per le procedure
ambientali”.
Art. 28 - Modifica
dell’articolo 9 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”.
CAPO IV - Modifiche di leggi
regionali in materia di ambiente e gestione di rifiuti
Art. 29 - Modifica
dell’articolo 5 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
“Norme per la tutela dell’ambiente”. (22)
Art. 30 - Modifica
dell’articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
“Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.
Art. 31 - Modifica
dell’articolo 26 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
“Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.
Art. 32 - Modifiche degli
articoli 4 e 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4
“Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di
competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.
(25)
1. Le lettere a) e d) del comma 4 dell’ articolo 4 della
legge regionale 18
febbraio 2016, n. 4 , sono abrogate.
2. Al comma 4 dell’ articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 ,
sono soppresse le parole da: “I componenti esperti” a:
“procedura di VIA.”.
3. Alla lettera e) del comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 18 febbraio
2016, n. 4 , le parole: “da quattro componenti”
sono sostituite dalle parole: “da cinque componenti”.
4. La lettera f) del comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 18 febbraio
2016, n. 4 , è sostituita dalla seguente:
omissis ( 26)
5. I commi 6 e 7 dell’articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 ,
sono abrogati.
6. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, n.
4 , introdotte dal presente articolo, si applicano a decorrere
dall’entrata in vigore della presente legge anche ai procedimenti
in corso.
CAPO V- Modifiche di leggi
regionali in materia di cave e miniere
Art. 33 - Abrogazione
dell’articolo 48 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”.
1. L’ articolo 48 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ,
è abrogato con decorrenza di effetti dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della
Giunta regionale di cui al comma 2 e le relative funzioni sono riallocate
in capo alla Regione.
2. Nelle more della definizione da parte della Giunta regionale del
provvedimento di riorganizzazione dell’esercizio delle funzioni di
cui al comma 1, le Province e la Città metropolitana di Venezia
continuano ad esercitare le funzioni in materia di polizia mineraria di
cui all’articolo 48 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
Art. 34 - Modifiche
dell’articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato
alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e
termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo”.
1. All’ articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 ,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 le parole: “si applica il contributo di cui
all’articolo 20, primo comma, della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e
successive modificazioni con le modalità ivi previste”
sono sostituite con le parole: “si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 19, comma 2, della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13
“Norme per la disciplina dell’attività di
cava””;
b) il comma 9 bis è così sostituito: “9 bis. Le
funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione di minerali
solidi sono esercitate dal comune territorialmente competente, che a tal
fine può avvalersi di ARPAV, e in caso di accertata inerzia, dalla
Regione, previa diffida ad adempiere entro congruo termine.”;
c) al comma 9 quater, ovunque ricorrano, le parole: “la
provincia” sono sostituite con le parole: “la Giunta
regionale”;
d) al comma 9 quinquies, le parole: “la provincia”
sono sostituite con le parole: “la Giunta regionale”.
Art. 35 - Modifiche
dell’articolo 2 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13
“Norme per la disciplina dell’attività di
cava”.
1. Al comma 2 dell’ articolo 2 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 ,
dopo le parole: “la gestione dei materiali equiparabili a quelli
di cava derivanti da scavi per la realizzazione di opere pubbliche e
private” sono aggiunte le parole: “, non costituenti
rifiuto”.
2. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 ,
sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, fermo restando il
rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in
materia ambientale” ove la coltivazione comprenda anche la gestione
dei materiali equiparabili a quelli di cava e derivanti da scavi per la
realizzazione di opere pubbliche e private”.
Art. 36 - Modifiche
dell’articolo 3 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13
“Norme per la disciplina dell’attività di
cava”.
Art. 37 - Modifica
dell’articolo 8 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13
“Norme per la disciplina dell’attività di
cava”.
Art. 38 - Modifica
dell’articolo 11 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13
“Norme per la disciplina dell’attività di
cava”.
Art. 39 - Modifica
dell’articolo 12 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13
“Norme per la disciplina dell’attività di
cava”.
Art. 40 - Ulteriori
modifiche della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13
“Norme per la disciplina dell’attività di
cava”.
1. Alla lettera g) del comma 4 dell’ articolo 10 della
legge regionale 16
marzo 2018, n. 13 , le parole: “Giunta regionale”
sono sostituite con le parole: “struttura regionale
competente”.
2. Ai commi 2 e 3 dell’ articolo 11 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , le
parole: “Giunta regionale” sono sostituite con le
parole: “struttura regionale competente”.
3. Al comma 3 dell’ articolo 20 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , le
parole: “Giunta regionale” sono sostituite con le
parole: “struttura regionale competente”.
4. Ai commi 2 e 3 dell’ articolo 21 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , le
parole: “Giunta regionale” sono sostituite con le
parole: “struttura regionale competente”.
5. Al comma 2 dell’ articolo 24 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , la
parola: “Regione” è sostituita con le parole:
“struttura regionale competente”.
6. Ai commi 1 e 4 dell’ articolo 27 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , la
parola: “Regione” è sostituita con le parole:
“struttura regionale competente”.
7. Al comma 1 e 3 dell’ articolo 28 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , le
parole: “Giunta regionale” sono sostituite con le
parole: “struttura regionale competente”.
8. All’ articolo 30 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 ,
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
omissis ( 28)
9. Il comma 4 dell’ articolo 11 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 ,
è così sostituito:
omissis ( 29)
CAPO VI - Modifiche a leggi
regionali in materia di turismo
Art. 41 - Modifica
dell’articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
“Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo”.
1. Al comma 5 dell’ articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 ,
le parole: “ed un piano fuori terra limitatamente ai fabbricati
destinati alle unità abitative ad uso turistico, fermo restando che
le altezze interne dei locali non possono essere superiori alle altezze
minime previste dal DM 5 luglio 1975 “Modificazioni alle istruzioni
ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai
requisiti igienico-sanitari principali dei locali
d’abitazione” e successive modificazioni. Le disposizioni di
cui al presente comma prevalgono sui vigenti strumenti
urbanistici.” sono sostituite dalle seguenti: “Sono
fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dettate dai
comuni nei propri strumenti urbanistici.”.
Art. 42 - Modifiche
dell’articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
“Disciplina delle attività turistiche connesse al settore
primario”.
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 ,
dopo le parole: “12 bis” sono aggiunte le seguenti
parole: “lettere a), b) e c)” e dopo le parole:
“attività connesse” sono aggiunte le parole:
“, mentre per le attività di cui alla lettera d) si applica
l’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio””.
Art. 43 - Inserimento
dell’articolo 26 bis nella legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
Art. 44 - Inserimento
dell’articolo 7 bis nella legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9
“Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione
delle attività con gli equidi”.
CAPO VII - Modifica della
legge regionale 23
aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i
servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi
innovativi”
Art. 45 - Modifica
dell’articolo 28 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32
“Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla
prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”.
Art. 46 - Modifica
dell’articolo 29 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32
“Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla
prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”.
CAPO VIII - Disposizioni finali
Art. 47 - Clausola di
neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 48 - Entrata in
vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) Con ricorso n. 102/2019 (G.U.
1ª prima serie speciale n. 45/2019) sono stati impugnati dal Governo
innanzi alla Corte Costituzionale gli articoli 11 e 20 che hanno
inserito, rispettivamente, l’articolo 40 bis nella legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia
di paesaggio” e l’ art. 6 bis, nella legge regionale n. 55
del 31 dicembre 2012, contenente Procedure urbanistiche semplificate di
sportello unico per le attività produttive. In particolare quanto
all’art. 40 bis, contenente «Disposizioni relative a immobili
costitutivi della memoria e dell'identità storico-culturale del
territorio», il governo censura la disposizione che prevede
l'esenzione, a certe condizioni, del pagamento del contributo di
costruzione nell'ipotesi di cambio di destinazione d'uso di immobili
funzionali alla conservazione della memoria e dell'identità
storico-culturale del territorio, per violazione della disciplina
relativa al contributo di costruzione contenuta negli articoli 16 e 17
del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 “Testo
unico dell'edilizia”, norme che costituiscono principi fondamentali
nella materia “governo del territorio”, ponendosi così
in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Per quanto concerne invece l’art. 6 bis introdotto nella legge regionale 31 dicembre
2012, n. 55 l’impugnativa del governo ravvede un contrasto con
l'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del
2010, ai sensi del quale, scaduto il termine stabilito per la conclusione
del procedimento davanti allo sportello unico, ovvero in caso di mancato
ricorso alla conferenza di servizi, si applica la regola del
«silenzio assenso», con conseguente violazione dell'art.117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, che assegna allo Stato la
competenza legislativa esclusiva in materia di determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nonché con
il secondo comma, lettera e) del medesimo art. 117, della Costituzione,
che assegna allo Stato la competenza in materia di tutela della
concorrenza.
Con sentenza n. 247 del 2020 (G.U. 1ª serie speciale n. 49/2020), la
Corte Costituzionale:
a) ha riconosciuto la fondatezza delle questioni sollevate dal Governo
con riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., ed ha dichiarato
l’illegittimità dell’art. 40 bis limitatamente alla
previsione dell’esonero dal contributo di costruzione di cui
all’art. 16, comma 4, lettera d-ter, del d.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, nelle ipotesi di cambio di destinazione d’uso, a seguito di
variante urbanistica, con aumento di valore degli immobili costitutivi
della memoria e dell’identità storico-culturale del territorio
disciplinati dal medesimo art. 40 bis;
b) ha riconosciuto legittimo il comma 5 dell’art. 40 bis, che
prevede la gratuità per il cambio di destinazione d’uso
dell’immobile laddove sussistano adeguate opere di urbanizzazione
primaria e non vi sia un aumento dei carico urbanistico, in quanto
l’obbligo di corresponsione del contributo, ai sensi
dell’art. 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 380/2001, è legato al maggior carico urbanistico quale effetto
dell’intervento edilizio, e ciò anche nel caso particolare di
cambio di destinazione d’uso;
c) ha riconosciuto la fondatezza delle questioni sollevate dal Governo ed
ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 6 bis,
riconoscendo che la norma incide in modo sostanziale sul procedimento,
aggravandolo, e compromettendo le finalità di semplificazione ed
efficienza del procedimento, comporta la violazione delle competenze
esclusive dello Stato in materia di concorrenza e di livelli essenziali
delle prestazioni.
( 2) Testo riportato
all’art. 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .
( 3) Ai sensi del comma 1
dell’art. 27 legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR dei
regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17, 22,
l’articolo è abrogato da lett. i) comma 1 art. 25 della
legge regionale 27
maggio 2024, n. 12 .
( 4) Testo riportato dopo comma 4
dell’art. 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 5) Testo riportato dopo art. 7
della legge regionale 23 aprile 2004. n. 11.
( 6) Testo riportato dopo art. 14
della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 7) Testo riportato dopo art. 16
della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 8) Testo riportato dopo comma 8
dell’art. 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 9) Testo riportato dopo comma 1
dell’art. 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 10) Con ricorso n. 102/2019
(G.U. 1ª prima serie speciale n. 45/2019) sono stati impugnati dal
Governo innanzi alla Corte Costituzionale gli articoli 11 e 20 della
presente legge, che hanno inserito, rispettivamente, l’articolo 40
bis nella legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio” e l’ art. 6 bis, nella
legge regionale 31
dicembre 2012, n. 55 contenente Procedure urbanistiche semplificate
di sportello unico per le attività produttive. In particolare quanto
all’art. 40 bis, contenente «Disposizioni relative a immobili
costitutivi della memoria e dell'identità storico-culturale del
territorio», il governo censura la disposizione che prevede
l'esenzione, a certe condizioni, del pagamento del contributo di
costruzione nell'ipotesi di cambio di destinazione d'uso di immobili
funzionali alla conservazione della memoria e dell'identità
storico-culturale del territorio, per violazione della disciplina
relativa al contributo di costruzione contenuta negli articoli 16 e 17
del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 “Testo
unico dell'edilizia”, norme che costituiscono principi fondamentali
nella materia “governo del territorio”, ponendosi così
in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Con sentenza n. 247 del 2020 (G.U. 1ª serie speciale n. 49/2020), la
Corte Costituzionale:
a) ha riconosciuto la fondatezza delle questioni sollevate dal Governo
con riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., ed ha dichiarato
l’illegittimità dell’art. 40 bis limitatamente alla
previsione dell’esonero dal contributo di costruzione di cui
all’art. 16, comma 4, lettera d-ter, del d.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, nelle ipotesi di cambio di destinazione d’uso, a seguito di
variante urbanistica, con aumento di valore degli immobili costitutivi
della memoria e dell’identità storico-culturale del territorio
disciplinati dal medesimo art. 40 bis;
b) ha riconosciuto legittimo il comma 5 dell’art. 40 bis, che
prevede la gratuità per il cambio di destinazione d’uso
dell’immobile laddove sussistano adeguate opere di urbanizzazione
primaria e non vi sia un aumento dei carico urbanistico, in quanto
l’obbligo di corresponsione del contributo, ai sensi
dell’art. 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 380/2001, è legato al maggior carico urbanistico quale effetto
dell’intervento edilizio, e ciò anche nel caso particolare di
cambio di destinazione d’uso.
( 11) Testo riportato dopo art.
40 della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 12) Testo riportato dopo
comma 3 bis dell’art. 44 della legge regionale 23 aprile 2019, n. 29 .
( 13) Testo riportato al comma
5 quinquies dell’art. 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 14) Testo riportato dopo
comma 5 quinquies dell’art. 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 15) Testo riportato dopo
comma 7 bis dell’art. 44 della legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 .
( 16) Testo riportato dopo art.
44 della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 17) Con ricorso n. 102/2019
(G.U. 1ª prima serie speciale n. 45/2019) sono stati impugnati dal
Governo innanzi alla Corte Costituzionale gli articoli 11 e 20 della
presente legge, che hanno inserito, rispettivamente, l’articolo 40
bis nella legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio” e l’ art. 6 bis, nella
legge regionale 31
dicembre 2012, n. 55 contenente Procedure urbanistiche semplificate
di sportello unico per le attività produttive. In particolare per
quanto concerne l’art. 6 bis introdotto nella legge regionale 31 dicembre 2012, n.
55 , l’impugnativa del governo ravvede un contrasto con l'art.
7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010,
ai sensi del quale, scaduto il termine stabilito per la conclusione del
procedimento davanti allo sportello unico, ovvero in caso di mancato
ricorso alla conferenza di servizi, si applica la regola del
«silenzio assenso», con conseguente violazione dell'art.117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, che assegna allo Stato la
competenza legislativa esclusiva in materia di determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nonché con
il secondo comma, lettera e) del medesimo art. 117, della Costituzione,
che assegna allo Stato la competenza in materia di tutela della
concorrenza.
Con sentenza n. 247 del 2020 (G.U. 1ª serie speciale n. 49/2020), la
Corte Costituzionale ha riconosciuto la fondatezza delle questioni
sollevate dal Governo ed ha dichiarato l’illegittimità
dell’art. 6 bis, riconoscendo che la norma incide in modo
sostanziale sul procedimento, aggravandolo, e compromettendo le
finalità di semplificazione ed efficienza del procedimento, comporta
la violazione delle competenze esclusive dello Stato in materia di
concorrenza e di livelli essenziali delle prestazioni.
( 18) Testo riportato dopo art.
6 della legge
regionale 31 dicembre 2012, n. 55 .
( 19) Testo riportato
all’art. 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
( 20) Testo riportato dopo
comma 2 dell’art. 11 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 .
( 21) Testo riportato al comma
1 bis dell’art. 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 .
( 22) Ai sensi del comma 1
dell’art. 27 legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR dei
regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17, 22,
l’articolo è abrogato da lett. i) comma 1 art. 25 della
legge regionale 27
maggio 2024, n. 12 .
( 23) Testo riportato al comma
9 dell’art. 5 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
( 24) Testo riportato al comma
8 dell’art. 26 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .
( 25) Ai sensi del comma 1
dell’art. 27 legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , a
decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR dei
regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17, 22,
l’articolo è abrogato da lett. i) comma 1 art. 25 della
legge regionale 27
maggio 2024, n. 12 .
( 26) Testo riportato alla
lett. f) del comma 5 dell’art. 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 .
( 27) Testo riportato dopo
comma 4 dell’art. 12 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 .
( 28) Testo riportato dopo
comma 1 dell’art. 30 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 .
( 29) Testo riportato al comma
4 dell’art. 11 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 .
( 30) Testo riportato dopo art.
26 della legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11 .
( 31) Testo riportato dopo art.
7 della legge
regionale 16 febbraio 2018, n. 9 .
( 32) Testo riportato dopo
comma 2 dell’art. 28 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 .
( 33) Testo riportato dopo
comma 2 dell’art. 29 legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 .
SOMMARIO
-
Legge regionale 25 luglio 2019, n. 29
(BUR n. 83/2019) (Novellazione)
-
LEGGE REGIONALE DI ADEGUAMENTO
ORDINAMENTALE 2018 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO,
PARCHI, TRASPORTO PUBBLICO, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, CAVE E MINIERE,
TURISMO E SERVIZI ALL’INFANZIA (1)
-
-
CAPO I - Modifiche di leggi
regionali in materia di governo del territorio e paesaggio e
parchi
-
-
Art. 1 - Modifica
dell’articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n.
61 “Norme per l’assetto e l’uso del
territorio”.
-
Art. 2 - Modifiche
dell’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio e in materia
di paesaggio”. (3)
-
Art. 3 - Inserimento
dell’articolo 7 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio e in materia
di paesaggio”.
-
Art. 4 - Modifica
dell’articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio e in materia
di paesaggio”.
-
Art. 5 - Inserimento
dell’articolo 14 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio e in materia
di paesaggio”.
-
Art. 6 - Inserimento
dell’articolo 16 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio e in materia
di paesaggio”.
-
Art. 7 - Modifica
dell’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio e in materia
di paesaggio”.
-
Art. 8 - Modifiche
dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio e in materia
di paesaggio”.
-
Art. 9 - Modifica
dell’articolo 23 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio e in materia
di paesaggio”.
-
Art. 10 - Modifiche
dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio e in materia
di paesaggio”.
-
Art. 11 - Inserimento
dell’articolo 40 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio e in materia
di paesaggio”. (10)
-
Art. 12 - Modifiche
dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio e in materia
di paesaggio”.
-
Art. 13 - Inserimento
dell’articolo 44 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio e in materia
di paesaggio”.
-
Art. 14 - Modifica
dell’articolo 4 della legge regionale legge regionale 26
giugno 2018, n. 23 “Norme per la riorganizzazione e
la razionalizzazione dei parchi regionali”.
-
Art. 15 - Modifica
dell’articolo 6 della legge regionale 4 aprile 2019, n.
14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione
urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo
del territorio e in materia di paesaggio””.
-
Art. 16 - Modifica
dell’articolo 6 della legge regionale 4 aprile 2019, n.
14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione
urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo
del territorio e in materia di paesaggio””.
-
Art. 17 - Modifica
dell’articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2019, n.
14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione
urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo
del territorio e in materia di paesaggio””.
-
Art. 18 - Modifica
all’articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2019, n.
14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione
urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo
del territorio e in materia di paesaggio””.
-
Art. 19 - Modifica
dell’articolo 11 della legge regionale 4 aprile 2019, n.
14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione
urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo
del territorio e in materia di paesaggio””.
-
Art. 20 - Inserimento
dell’articolo 6 bis nella legge regionale 31 dicembre 2012,
n. 55 , “Procedure urbanistiche semplificate di
sportello unico per le attività produttive e disposizioni
in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di
mobilità, di noleggio con conducente e di commercio
itinerante”. (17)
-
CAPO II - Modifiche di leggi
regionali in materia di trasporto pubblico
-
-
CAPO III - Modifiche di leggi
regionali in materia di lavori pubblici
-
-
CAPO IV - Modifiche di leggi
regionali in materia di ambiente e gestione di rifiuti
-
-
CAPO V- Modifiche di leggi
regionali in materia di cave e miniere
-
-
Art. 33 - Abrogazione
dell’articolo 48 della legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112”.
-
Art. 34 - Modifiche
dell’articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005,
n. 7 “Disposizioni di riordino e semplificazione
normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di
miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato,
commercio e veneti nel mondo”.
-
Art. 35 - Modifiche
dell’articolo 2 della legge regionale 16 marzo 2018, n.
13 “Norme per la disciplina dell’attività
di cava”.
-
Art. 36 - Modifiche
dell’articolo 3 della legge regionale 16 marzo 2018, n.
13 “Norme per la disciplina dell’attività
di cava”.
-
Art. 37 - Modifica
dell’articolo 8 della legge regionale 16 marzo 2018, n.
13 “Norme per la disciplina dell’attività
di cava”.
-
Art. 38 - Modifica
dell’articolo 11 della legge regionale 16 marzo 2018, n.
13 “Norme per la disciplina dell’attività
di cava”.
-
Art. 39 - Modifica
dell’articolo 12 della legge regionale 16 marzo 2018, n.
13 “Norme per la disciplina dell’attività
di cava”.
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Art. 40 - Ulteriori
modifiche della legge regionale 16 marzo 2018, n.
13 “Norme per la disciplina dell’attività
di cava”.
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CAPO VI - Modifiche a leggi
regionali in materia di turismo
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CAPO VII - Modifica della
legge
regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli
interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia:
asili nido e servizi innovativi”
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CAPO VIII - Disposizioni
finali
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