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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 (BUR n. 83/2019) (Novellazione)

Legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 (BUR n. 83/2019) (Novellazione) [sommario] [RTF]

LEGGE REGIONALE DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2018 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO, PARCHI, TRASPORTO PUBBLICO, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, CAVE E MINIERE, TURISMO E SERVIZI ALL’INFANZIA (1)

CAPO I - Modifiche di leggi regionali in materia di governo del territorio e paesaggio e parchi

Art. 1 - Modifica dell’articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”.
1. L’articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , è sostituito dal seguente:
omissis (2)
Art. 2 - Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. (3)
1. La rubrica dell’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è sostituita dalla seguente: “Valutazione ambientale strategica (VAS)”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , sono aggiunti i seguenti:
omissis (4)
3. In sede di prima applicazione la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare da rendersi entro trenta giorni decorsi i quali se ne prescinde, adotta il provvedimento di cui all’articolo 4, comma 4 ter, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
4. Fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di cui al comma 3 continuano ad applicarsi le procedure e le disposizioni vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
Art. 3 - Inserimento dell’articolo 7 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è inserito il seguente:
omissis (5)
Art. 4 - Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. Al comma 4 dell’articolo 14, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , la parola: “duecentoquaranta” è sostituita con la parola: “centoventi”.
Art. 5 - Inserimento dell’articolo 14 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. Dopo l’articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è inserito il seguente:
omissis (6)
Art. 6 - Inserimento dell’articolo 16 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. Dopo l’articolo 16 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è inserito il seguente:
omissis (7)
Art. 7 - Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. Al comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , le parole: “nell’albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale” sono sostituite dalle seguenti: “con le modalità di cui all’articolo 32 della legge n. 69 del 2009”.
Art. 8 - Modifiche dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. Dopo il comma 8 dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è inserito il seguente:
omissis (8)
2. Al comma 9 dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , le parole: “La costruzione di nuovi edifici è ammessa a condizione che gli edifici siano serviti dalle opere di urbanizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “La costruzione di nuovi edifici e l’ampliamento o il cambio d’uso di quelli esistenti sono ammessi a condizione che gli edifici siano serviti dalle opere di urbanizzazione e che siano rispettate le dotazioni territoriali previste dall’articolo 31”.
Art. 9 - Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. Al comma 11 dell’articolo 23, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , dopo le parole: “abbiano carattere” è soppressa la parola: “meramente”.
Art. 10 - Modifiche dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è aggiunto il seguente:
omissis (9)
2. Il comma 2 bis dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è abrogato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 bis dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , come modificato dal comma 1, non si applicano ai procedimenti dei progetti strategici regionali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali continua a trovare applicazione la normativa previgente.
Art. 11 - Inserimento dell’articolo 40 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. (10)
1. Dopo l’articolo 40 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è inserito il seguente:
omissis (11)
Art. 12 - Modifiche dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. Al comma 3 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , le parole: “dall’ispettorato regionale dell’agricoltura (IRA)” sono sostituite dalle seguenti: “dallo Sportello unico agricolo (SUA) dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) di cui alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura””.
2. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , sono inseriti i seguenti:
omissis (12)
3. Il comma 5 quinquies dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è sostituito dal seguente:
omissis (13)
4. Le caratteristiche tecnico-costruttive delle strutture di cui al comma 5 quinquies dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , così come inserito dal comma 3, sono stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
5. Dopo il comma 5 quinquies dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è inserito il seguente:
omissis (14)
6. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è inserito il seguente:
omissis (15)
Art. 13 - Inserimento dell’articolo 44 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. Dopo l’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è inserito il seguente:
omissis (16)
Art. 14 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 “Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali”.
1. Alla lettera b), del comma 1 dell’articolo 4, della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 , la parola: “nonché” è sostituita con la parola: “o”.
Art. 15 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””.
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 le parole: “edifici esistenti” sono sostituite dalle seguenti: “edifici caratterizzati, alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla presenza delle strutture portanti e dalla copertura”.
Art. 16 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””.
1. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 dopo le parole: “zona territoriale omogenea propria” sono aggiunte le seguenti: “; nel caso di edificio la cui destinazione d’uso sia definita in modo specifico dallo strumento urbanistico, la parte ampliata deve mantenere la stessa destinazione d’uso dell’edificio che ha generato l’ampliamento”.
Art. 17 - Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””.
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 dopo le parole: “patrimonio edilizio esistente” sono aggiunte le seguenti: “alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Art. 18 - Modifica all’articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””.
1. Al comma 6 dell’articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 , la parola: “adozione” è sostituita dalla parola: “approvazione”.
Art. 19 - Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””.
1. Al comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 le parole: “agli interventi del comma 1, che possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli incrementi volumetrici o di superficie previsti” sono sostituite dalle seguenti: “agli interventi di cui agli articoli 6 e 7, che non sono cumulabili tra loro e sono consentiti una solo volta, anche se possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli ampliamenti o degli incrementi volumetrici e di superficie complessivamente previsti”.
Art. 20 - Inserimento dell’articolo 6 bis nella legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 , “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”. (17)
1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante” è aggiunto il seguente:
omissis (18)

CAPO II - Modifiche di leggi regionali in materia di trasporto pubblico

Art. 21 - Modifica dell’articolo 42 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia”.
1. Al comma 3 dell’articolo 42 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 , le parole: “sette giorni” sono sostituite dalle parole: “un giorno”.
Art. 22 - Modifiche degli articoli 37 e 37 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. L’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , è sostituito dal seguente:
omissis (19)
2. Al comma 4 dell’articolo 37 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , la parola: “dieci” è sostituita con la parola: “quindici”.
3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge in ordine all’applicazione degli articoli 37 e 37 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , continua ad applicarsi la normativa previgente solo se più favorevole all’utente.
Art. 23 - Modifica dell’articolo 39 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Al comma 1 dell’articolo 39 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole: “alla lettera b) dei commi 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 2”.
Art. 24 - Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 , è inserito il seguente:
omissis (20)
Art. 25 - Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”.
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 , sono abrogati.

CAPO III - Modifiche di leggi regionali in materia di lavori pubblici

Art. 26 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Il comma 1 bis, dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 , è così sostituito:
omissis (21)
Art. 27 - Modifica dell’articolo 24 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Al comma 2, dell’articolo 24 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 , le parole: “novanta” sono sostituite dalle parole: “sessanta” e dopo le parole: “ad essa relative” sono aggiunte le parole: “; rimangono fermi i termini previsti dalla vigente normativa per le procedure ambientali”.
Art. 28 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”.
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 , le parole: “non finanziabili in conformità ad altre leggi di spesa regionali” sono soppresse.
2. L’articolo 9 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 , come modificato dal comma 1, si applica ai procedimenti di contributo i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO IV - Modifiche di leggi regionali in materia di ambiente e gestione di rifiuti

Art. 29 - Modifica dell’articolo 5 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”. (22)
1. Il comma 9 dell’articolo 5 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , è sostituito dal seguente:
omissis (23)
Art. 30 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 , le parole: “Presidente della Giunta regionale” sono sostituite dalle parole: “direttore di area competente”.
Art. 31 - Modifica dell’articolo 26 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.
1. Il comma 8 dell’articolo 26 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 , è sostituito dal seguente:
omissis (24)
Art. 32 - Modifiche degli articoli 4 e 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. (25)
1. Le lettere a) e d) del comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 , sono abrogate.
2. Al comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 , sono soppresse le parole da: “I componenti esperti” a: “procedura di VIA.”.
3. Alla lettera e) del comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 , le parole: “da quattro componenti” sono sostituite dalle parole: “da cinque componenti”.
4. La lettera f) del comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 , è sostituita dalla seguente:
omissis (26)
5. I commi 6 e 7 dell’articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 , sono abrogati.
6. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 , introdotte dal presente articolo, si applicano a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge anche ai procedimenti in corso.

CAPO V- Modifiche di leggi regionali in materia di cave e miniere

Art. 33 - Abrogazione dell’articolo 48 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
1. L’articolo 48 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , è abrogato con decorrenza di effetti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2 e le relative funzioni sono riallocate in capo alla Regione.
2. Nelle more della definizione da parte della Giunta regionale del provvedimento di riorganizzazione dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le Province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le funzioni in materia di polizia mineraria di cui all’articolo 48 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
Art. 34 - Modifiche dell’articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo”.
1. All’articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 le parole: “si applica il contributo di cui all’articolo 20, primo comma, della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni con le modalità ivi previste” sono sostituite con le parole: “si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 2, della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava””;
b) il comma 9 bis è così sostituito: “9 bis. Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione di minerali solidi sono esercitate dal comune territorialmente competente, che a tal fine può avvalersi di ARPAV, e in caso di accertata inerzia, dalla Regione, previa diffida ad adempiere entro congruo termine.”;
c) al comma 9 quater, ovunque ricorrano, le parole: “la provincia” sono sostituite con le parole: “la Giunta regionale”;
d) al comma 9 quinquies, le parole: “la provincia” sono sostituite con le parole: “la Giunta regionale”.
Art. 35 - Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”.
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , dopo le parole: “la gestione dei materiali equiparabili a quelli di cava derivanti da scavi per la realizzazione di opere pubbliche e private” sono aggiunte le parole: “, non costituenti rifiuto”.
2. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, fermo restando il rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ove la coltivazione comprenda anche la gestione dei materiali equiparabili a quelli di cava e derivanti da scavi per la realizzazione di opere pubbliche e private”.
Art. 36 - Modifiche dell’articolo 3 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”.
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , dopo le parole: “industrialmente utilizzabile” sono aggiunte le parole: “e non costituente rifiuto,”.
2. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , dopo le parole: “industrialmente utilizzabile” sono aggiunte le parole: “e non costituente rifiuto,”.
Art. 37 - Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”.
1. La lettera g) del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , è soppressa.
Art. 38 - Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”.
1. In capo al comma 5 dell’articolo 11 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , sono inserite le seguenti parole: “Ove non trovi applicazione l’articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,”.
Art. 39 - Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”.
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , è inserito il seguente:
omissis (27)
Art. 40 - Ulteriori modifiche della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”.
1. Alla lettera g) del comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , le parole: “Giunta regionale” sono sostituite con le parole: “struttura regionale competente”.
2. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 11 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , le parole: “Giunta regionale” sono sostituite con le parole: “struttura regionale competente”.
3. Al comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , le parole: “Giunta regionale” sono sostituite con le parole: “struttura regionale competente”.
4. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 21 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , le parole: “Giunta regionale” sono sostituite con le parole: “struttura regionale competente”.
5. Al comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , la parola: “Regione” è sostituita con le parole: “struttura regionale competente”.
6. Ai commi 1 e 4 dell’articolo 27 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , la parola: “Regione” è sostituita con le parole: “struttura regionale competente”.
7. Al comma 1 e 3 dell’articolo 28 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , le parole: “Giunta regionale” sono sostituite con le parole: “struttura regionale competente”.
8. All’articolo 30 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
omissis (28)
9. Il comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , è così sostituito:
omissis (29)

CAPO VI - Modifiche a leggi regionali in materia di turismo

Art. 41 - Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.
1. Al comma 5 dell’articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , le parole: “ed un piano fuori terra limitatamente ai fabbricati destinati alle unità abitative ad uso turistico, fermo restando che le altezze interne dei locali non possono essere superiori alle altezze minime previste dal DM 5 luglio 1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione” e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma prevalgono sui vigenti strumenti urbanistici.” sono sostituite dalle seguenti: “Sono fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dettate dai comuni nei propri strumenti urbanistici.”.
Art. 42 - Modifiche dell’articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 , dopo le parole: “12 bis” sono aggiunte le seguenti parole: “lettere a), b) e c)” e dopo le parole: “attività connesse” sono aggiunte le parole: “, mentre per le attività di cui alla lettera d) si applica l’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””.
Art. 43 - Inserimento dell’articolo 26 bis nella legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
1. Dopo l’articolo 26 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , è inserito il seguente:
omissis (30)
Art. 44 - Inserimento dell’articolo 7 bis nella legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 “Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi”.
1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 , è inserito il seguente:
omissis (31)

CAPO VII - Modifica della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”

Art. 45 - Modifica dell’articolo 28 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”.
1. Al comma 1 dell’articolo 28 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 le parole: “entro il 30 aprile di ogni anno” sono soppresse.
2. Al comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 le parole: “dai Comuni entro il 30 aprile di ogni anno” sono soppresse.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 è inserito il seguente:
omissis (32)
Art. 46 - Modifica dell’articolo 29 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”.
1. Al comma 2 dell’articolo 29 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 le parole: “entro il 30 aprile di ogni anno” sono soppresse.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 29 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 è inserito il seguente:
omissis (33)

CAPO VIII - Disposizioni finali

Art. 47 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 48 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.




Note

(1) Con ricorso n. 102/2019 (G.U. 1ª prima serie speciale n. 45/2019) sono stati impugnati dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale gli articoli 11 e 20 che hanno inserito, rispettivamente, l’articolo 40 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e l’ art. 6 bis, nella legge regionale n. 55 del 31 dicembre 2012, contenente Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive. In particolare quanto all’art. 40 bis, contenente «Disposizioni relative a immobili costitutivi della memoria e dell'identità storico-culturale del territorio», il governo censura la disposizione che prevede l'esenzione, a certe condizioni, del pagamento del contributo di costruzione nell'ipotesi di cambio di destinazione d'uso di immobili funzionali alla conservazione della memoria e dell'identità storico-culturale del territorio, per violazione della disciplina relativa al contributo di costruzione contenuta negli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 “Testo unico dell'edilizia”, norme che costituiscono principi fondamentali nella materia “governo del territorio”, ponendosi così in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Per quanto concerne invece l’art. 6 bis introdotto nella legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 l’impugnativa del governo ravvede un contrasto con l'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, ai sensi del quale, scaduto il termine stabilito per la conclusione del procedimento davanti allo sportello unico, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica la regola del «silenzio assenso», con conseguente violazione dell'art.117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, che assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nonché con il secondo comma, lettera e) del medesimo art. 117, della Costituzione, che assegna allo Stato la competenza in materia di tutela della concorrenza.
Con sentenza n. 247 del 2020 (G.U. 1ª serie speciale n. 49/2020), la Corte Costituzionale:
a) ha riconosciuto la fondatezza delle questioni sollevate dal Governo con riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., ed ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 40 bis limitatamente alla previsione dell’esonero dal contributo di costruzione di cui all’art. 16, comma 4, lettera d-ter, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nelle ipotesi di cambio di destinazione d’uso, a seguito di variante urbanistica, con aumento di valore degli immobili costitutivi della memoria e dell’identità storico-culturale del territorio disciplinati dal medesimo art. 40 bis;
b) ha riconosciuto legittimo il comma 5 dell’art. 40 bis, che prevede la gratuità per il cambio di destinazione d’uso dell’immobile laddove sussistano adeguate opere di urbanizzazione primaria e non vi sia un aumento dei carico urbanistico, in quanto l’obbligo di corresponsione del contributo, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, è legato al maggior carico urbanistico quale effetto dell’intervento edilizio, e ciò anche nel caso particolare di cambio di destinazione d’uso;
c) ha riconosciuto la fondatezza delle questioni sollevate dal Governo ed ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 6 bis, riconoscendo che la norma incide in modo sostanziale sul procedimento, aggravandolo, e compromettendo le finalità di semplificazione ed efficienza del procedimento, comporta la violazione delle competenze esclusive dello Stato in materia di concorrenza e di livelli essenziali delle prestazioni.
(2) Testo riportato all’art. 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .
(3) Ai sensi del comma 1 dell’art. 27 legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR dei regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17, 22, l’articolo è abrogato da lett. i) comma 1 art. 25 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 .
(4) Testo riportato dopo comma 4 dell’art. 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
(5) Testo riportato dopo art. 7 della legge regionale 23 aprile 2004. n. 11.
(6) Testo riportato dopo art. 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
(7) Testo riportato dopo art. 16 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
(8) Testo riportato dopo comma 8 dell’art. 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
(9) Testo riportato dopo comma 1 dell’art. 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
(10) Con ricorso n. 102/2019 (G.U. 1ª prima serie speciale n. 45/2019) sono stati impugnati dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale gli articoli 11 e 20 della presente legge, che hanno inserito, rispettivamente, l’articolo 40 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e l’ art. 6 bis, nella legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 contenente Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive. In particolare quanto all’art. 40 bis, contenente «Disposizioni relative a immobili costitutivi della memoria e dell'identità storico-culturale del territorio», il governo censura la disposizione che prevede l'esenzione, a certe condizioni, del pagamento del contributo di costruzione nell'ipotesi di cambio di destinazione d'uso di immobili funzionali alla conservazione della memoria e dell'identità storico-culturale del territorio, per violazione della disciplina relativa al contributo di costruzione contenuta negli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 “Testo unico dell'edilizia”, norme che costituiscono principi fondamentali nella materia “governo del territorio”, ponendosi così in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Con sentenza n. 247 del 2020 (G.U. 1ª serie speciale n. 49/2020), la Corte Costituzionale:
a) ha riconosciuto la fondatezza delle questioni sollevate dal Governo con riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., ed ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 40 bis limitatamente alla previsione dell’esonero dal contributo di costruzione di cui all’art. 16, comma 4, lettera d-ter, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nelle ipotesi di cambio di destinazione d’uso, a seguito di variante urbanistica, con aumento di valore degli immobili costitutivi della memoria e dell’identità storico-culturale del territorio disciplinati dal medesimo art. 40 bis;
b) ha riconosciuto legittimo il comma 5 dell’art. 40 bis, che prevede la gratuità per il cambio di destinazione d’uso dell’immobile laddove sussistano adeguate opere di urbanizzazione primaria e non vi sia un aumento dei carico urbanistico, in quanto l’obbligo di corresponsione del contributo, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, è legato al maggior carico urbanistico quale effetto dell’intervento edilizio, e ciò anche nel caso particolare di cambio di destinazione d’uso.
(11) Testo riportato dopo art. 40 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
(12) Testo riportato dopo comma 3 bis dell’art. 44 della legge regionale 23 aprile 2019, n. 29 .
(13) Testo riportato al comma 5 quinquies dell’art. 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
(14) Testo riportato dopo comma 5 quinquies dell’art. 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
(15) Testo riportato dopo comma 7 bis dell’art. 44 della legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 .
(16) Testo riportato dopo art. 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
(17) Con ricorso n. 102/2019 (G.U. 1ª prima serie speciale n. 45/2019) sono stati impugnati dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale gli articoli 11 e 20 della presente legge, che hanno inserito, rispettivamente, l’articolo 40 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e l’ art. 6 bis, nella legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 contenente Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive. In particolare per quanto concerne l’art. 6 bis introdotto nella legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 , l’impugnativa del governo ravvede un contrasto con l'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, ai sensi del quale, scaduto il termine stabilito per la conclusione del procedimento davanti allo sportello unico, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica la regola del «silenzio assenso», con conseguente violazione dell'art.117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, che assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nonché con il secondo comma, lettera e) del medesimo art. 117, della Costituzione, che assegna allo Stato la competenza in materia di tutela della concorrenza.
Con sentenza n. 247 del 2020 (G.U. 1ª serie speciale n. 49/2020), la Corte Costituzionale ha riconosciuto la fondatezza delle questioni sollevate dal Governo ed ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 6 bis, riconoscendo che la norma incide in modo sostanziale sul procedimento, aggravandolo, e compromettendo le finalità di semplificazione ed efficienza del procedimento, comporta la violazione delle competenze esclusive dello Stato in materia di concorrenza e di livelli essenziali delle prestazioni.
(18) Testo riportato dopo art. 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 .
(19) Testo riportato all’art. 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
(20) Testo riportato dopo comma 2 dell’art. 11 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 .
(21) Testo riportato al comma 1 bis dell’art. 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 .
(22) Ai sensi del comma 1 dell’art. 27 legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR dei regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17, 22, l’articolo è abrogato da lett. i) comma 1 art. 25 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 .
(23) Testo riportato al comma 9 dell’art. 5 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
(24) Testo riportato al comma 8 dell’art. 26 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .
(25) Ai sensi del comma 1 dell’art. 27 legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR dei regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17, 22, l’articolo è abrogato da lett. i) comma 1 art. 25 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 .
(26) Testo riportato alla lett. f) del comma 5 dell’art. 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 .
(27) Testo riportato dopo comma 4 dell’art. 12 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 .
(28) Testo riportato dopo comma 1 dell’art. 30 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 .
(29) Testo riportato al comma 4 dell’art. 11 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 .
(30) Testo riportato dopo art. 26 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 .
(31) Testo riportato dopo art. 7 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 .
(32) Testo riportato dopo comma 2 dell’art. 28 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 .
(33) Testo riportato dopo comma 2 dell’art. 29 legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 .


SOMMARIO

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