Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 (BUR n. 111/1993)
Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 (BUR n. 111/1993) [sommario] [RTF]
TUTELA DEGLI
ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione Veneto promuove e disciplina la tutela degli animali
d'affezione, condanna gli atti di crudeltà, i maltrattamenti
nonché il loro abbandono.
Art. 2 - Tutela e vigilanza.
Art. 3 - Anagrafe canina.
1. Presso il settore veterinario di
ogni Unità locale socio-sanitaria è istituita l'anagrafe canina
alla quale tutti i cani devono essere iscritti entro i primi tre mesi di
vita o entro trenta giorni dopo essere stati raccolti se randagi.
Chiunque sia detentore di un cane ha l'obbligo di denunciarne il possesso
e di iscriverlo all'anagrafe canina. Inoltre ha l'obbligo di assumersi
tutte le responsabilità civili e penali relative.
2. Il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare al settore
veterinario competente l'avvenuta cessione, scomparsa o morte
dell'animale entro quindici giorni dall'avvenimento.
2 bis. Al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di
affezione è vietato l’utilizzo della catena o di qualunque
altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie
o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e
certificate dal veterinario curante. (
2)
3. Gli allevatori e i commercianti devono tenere un registro delle
vendite e comunicare al Settore veterinario dell'Unità locale
socio-sanitaria competente per il territorio il nome e l'indirizzo
dell'eventuale acquirente entro trenta giorni dalla vendita dell'animale.
4. L'iscrizione all'anagrafe canina è gratuita.
Art. 4 - Tatuaggio di
riconoscimento. (3)
1. Entro novanta giorni dall'iscrizione all'anagrafe canina i cani
devono essere identificati mediante tatuaggio di un codice unificato
indelebile e leggibile eseguito sul lato interno della coscia destra o
sul padiglione auricolare destro, o con altro sistema di identificazione
indicato dalla Giunta regionale, con metodi che non arrechino danno e
dolore all'animale e con spese a carico dell'utente.
2. Le operazioni di tatuaggio, nonché la rilevazione dello
stato segnaletico dell'animale, sono eseguite a cura dei settori
veterinari dell'Unità locale socio-sanitaria o da veterinari liberi
professionisti autorizzati dalla Unità locale socio-sanitaria.
3. I cani ospiti dei rifugi in convenzione gestiti dalle
associazioni protezionistiche sono tatuati gratuitamente.
4. Ai fini della presente legge è riconosciuto valido il
tatuaggio effettuato per effetto dell'iscrizione ai libri genealogici di
razza.
Art. 5 - Profilassi.
1. Le Unità locali
socio-sanitarie, ai fini dell'attuazione della presente legge,
predispongono, con il consenso dei detentori, interventi preventivi e
successivi, atti anche al controllo delle nascite, servendosi delle
strutture proprie o riconosciute.
2. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani e dei
gatti sono eseguiti esclusivamente da medici veterinari, con metodi
chirurgici idonei.
3. I presidi veterinari multizonali di cui alla
legge regionale 31 maggio
1980, n. 77 , e successive modificazioni ed integrazioni, e i settori
veterinari delle Unità locali socio-sanitarie, sentiti i
rappresentanti unici provinciali delle associazioni protezionistiche di
cui all'articolo 9, nell'ambito delle convenzioni con esse stipulate,
organizzano, in collaborazione con le stesse, programmi per il controllo
demografico e per la limitazione delle nascite su cani e gatti randagi.
(
4)
4. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani
randagi e dei gatti presenti nelle colonie riconosciute sono effettuati
da veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale presso gli
ambulatori dei presidi veterinari multizonali e dei settori veterinari
delle Unità locali socio-sanitarie, adeguatamente attrezzati o da
veterinari liberi professionisti convenzionati.
Art. 6 - Recupero dei cani
randagi.
1. I cani randagi, catturati e
tatuati a cura delle Unità locali socio-sanitarie, trascorsi
sessanta giorni, se non reclamati, possono essere ceduti definitivamente
a privati o ad associazioni protezionistiche di cui all'articolo 9.
2. Prima della scadenza del termine di cui al comma 1, possono
essere ceduti in affidamento temporaneo con l'impegno da parte degli
affidatari di restituirli ai proprietari che li richiedessero entro i
sessanta giorni.
3. Dell'affidamento temporaneo, nel caso di consegna dell'animale
catturato ad una associazione protezionistica convenzionata, si fa carico
l'associazione stessa.
4. La cattura dei cani randagi è di competenza dei presidi
veterinari multizonali che possono avvalersi della collaborazione delle
guardie zoofile e dei delegati dalle associazioni convenzionate.
5. La cattura dei cani deve essere effettuata possibilmente in
modo indolore.
6. Il cittadino che avvista un cane randagio informa il servizio
veterinario della Unità locale socio-sanitaria o provvede
direttamente alla consegna al canile sanitario più vicino.
7. La direzione dei rifugi e la direzione dei canili sanitari
devono tenere un registro nel quale sono indicati la data di entrata, di
uscita e di morte degli animali ed i nominativi dei privati che hanno
ottenuto in affidamento un animale.
8. Oltre ai casi previsti dagli articoli 86, 87 e 91 del d.p.r. 8
febbraio 1954, n. 320 possono essere soppressi solo i cani di comprovata
pericolosità, quelli gravemente ammalati o incurabili. La
soppressione deve essere effettuata esclusivamente da medici veterinari
con metodo eutanasico.
Art. 7 - Informazione e
aggiornamento.
1. I servizi veterinari delle
Unità locali socio-sanitarie e i comuni, con la collaborazione delle
associazioni protezionistiche, predispongono e attuano programmi annuali
di informazione ed educazione rivolti alle scuole e alla popolazione per
favorire il rispetto degli animali e la tutela della loro salute, al fine
di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente.
Nei suddetti programmi, particolare attenzione deve essere dedicata al
problema del randagismo, alle sue conseguenze e alla possibilità di
prevenirlo.
2. La Regione, le Unità locali socio-sanitarie e i Comuni
organizzano periodicamente corsi di aggiornamento e di formazione
destinati al proprio personale addetto ai servizi di cui alla presente
legge, nonché alle guardie zoofile volontarie.
Art. 8 - Canili sanitari e
rifugi.
1. I comuni, singoli o associati,
d'intesa con le competenti Unità locali socio-sanitarie, provvedono
al risanamento dei canili sanitari esistenti di cui all'articolo 84 del
d.p.r. 8 febbraio 1954, n. 320, secondo i criteri stabiliti dall'
articolo 14 della presente legge,
anche avvalendosi dei contributi destinati a tal fine dalla Regione.
2. I comuni, singoli o associati, provvedono, altresì, alla
costruzione dei rifugi per cani secondo i medesimi criteri di cui
all'
articolo 14.
3. La gestione dei canili sanitari è affidata alle Unità
locali socio-sanitarie.
4. I comuni, singoli o associati, assicurano mediante la gestione
dei rifugi il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani vaganti o
randagi.
5. La gestione dei rifugi può essere affidata ad associazioni
protezionistiche iscritte all'albo di cui all'articolo 9, tramite
apposite convenzioni.
6. E' fatto obbligo ai presidi veterinari multizonali ed ai
settori veterinari delle Unità locali socio-sanitarie di garantire
una adeguata assistenza sanitaria ai suddetti rifugi.
6 bis. La Giunta regionale, al fine di dare attuazione a quanto
previsto dall’articolo 3, comma 2 bis, sentita la competente
commissione consiliare, emana apposite indicazioni tecniche aventi ad
oggetto gli specifici requisiti delle strutture e delle recinzioni volte
al ricovero dei cani e dei gatti e le modalità di custodia degli
animali di affezione, con disposizioni specifiche per la custodia dei
cani da parte dei privati. (
5)
6 ter. Le strutture e le recinzioni, realizzate secondo le
modalità di cui al comma 6 bis, sono sempre consentite, anche in
deroga alla normativa regionale e agli strumenti territoriali,[
ambientali,] (
6) urbanistici ed
edilizi. (
7)
Art. 9 - Albo regionale delle
associazioni protezionistiche.
1. E' istituito presso la Giunta
regionale, struttura regionale competente in materia di sanità
animale, (
8) un albo regionale
al quale possono essere iscritte esclusivamente le associazioni per la
protezione degli animali maggiormente rappresentative, anche in base
all'attività in precedenza svolta, operanti nella Regione Veneto,
aventi personalità giuridica.
2. La Giunta regionale definisce le procedure per
l’iscrizione e le modalità di tenuta dell’albo di cui al
comma 1. (
9)
3. Le associazioni devono indicare un rappresentante unico
provinciale.
4. Il Dirigente della struttura regionale competente in materia di
sanità animale, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento
della domanda, sulla base dell’istruttoria svolta, provvede
all’iscrizione all’albo dandone comunicazione al comune e
alla provincia territorialmente competenti. (
10)
5. Il termine di cui al comma 4 è sospeso nel caso in cui sia
necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di
quelli acquisiti. Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di
ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti.
6. I soggetti interessati devono richiedere, pena la cancellazione
automatica dall'albo, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con la
ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della
documentazione necessaria, ai sensi del comma 2. (
11)
7. La perdita dei requisiti previsti dal comma 1 comporta la
cancellazione dall'albo e deve essere tempestivamente comunicata al
Presidente della Giunta regionale dal legale rappresentante
dell'associazione protezionistica. La cancellazione è disposta con
provvedimento del Dirigente della struttura regionale competente in
materia di sanità animale. (
12)
8. Il Dirigente della struttura regionale competente in materia di
sanità animale provvede, altresì, alla (
13) cancellazione dall'albo delle associazioni per
l'accertata e perdurante inidoneità igienico-sanitaria dei rifugi
gestiti dalle associazioni.
9. Il Dirigente della struttura regionale competente in materia di
sanità animale (
14)
comunica alle associazioni, motivandolo, il diniego dell'iscrizione
ovvero la cancellazione dal registro regionale, dandone altresì
comunicazione al comune ed alla provincia territorialmente competenti.
9 bis. Le disposizioni della presente legge riferite alle
associazioni iscritte all’albo regionale di cui al presente
articolo si applicano anche alle associazioni protezionistiche iscritte
al solo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore purché in
possesso dei requisiti per l’iscrizione all’albo regionale.
(
15)
Art. 10 - Attività in
convenzione.
1. Le associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 9,
mediante convenzione con i Comuni e con le Unità locali
socio-sanitarie, svolgono le seguenti funzioni:
a) gestire i rifugi per cani secondo quanto previsto dall'articolo 8;
b) creare ricoveri temporanei o permanenti per gli animali d'affezione;
c) svolgere compiti di assistenza volontaria;
d) promuovere iniziative di aggiornamento delle guardie zoofile;
f) costruire rifugi per cani e gatti secondo i criteri di cui agli
articoli 14 e
16.
2. Le attività oggetto di convenzione, svolte dalle
associazioni protezionistiche, hanno carattere volontaristico con
esclusione di fini di lucro.
3. Le associazioni protezionistiche di cui al comma 1 possono,
altresì, custodire cani con oneri a carico del proprietario.
Art. 11 - Canili gestiti da
privati.
1. La custodia dei cani di
proprietà può essere affidata ad operatori privati che
dispongano di strutture di ricovero in possesso dell'autorizzazione
amministrativa rilasciata dal sindaco e dell'autorizzazione sanitaria
rilasciata dall'Unità locale socio-sanitaria territorialmente
competente. Le strutture sono sottoposte a vigilanza veterinaria ai sensi
dell'articolo 24, comma primo, lettera f), del regolamento di polizia
veterinaria approvato con d.p.r. 8 febbraio 1954, n. 320.
Art. 12 - Guardie zoofile.
1. Per l'esercizio delle funzioni previste dall'
articolo 2 possono essere
utilizzate guardie zoofile volontarie con la qualifica di guardia giurata
ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
r.d. 18 giugno 1931, n. 773.
2. Per ottenere la qualifica di cui al comma 1 i soggetti
interessati devono frequentare con esito positivo uno speciale corso di
addestramento con esame di idoneità, istituito dalla Giunta
regionale e attuato dai presidi veterinari multizonali o promosso dalle
associazioni protezioniste previa autorizzazione della Giunta regionale.
3. Le guardie zoofile volontarie si qualificano esibendo un
tesserino con fotografia rilasciato dal Presidente della Giunta
regionale. Il tesserino deve contenere, oltre alle generalità, gli
estremi del provvedimento prefettizio di riconoscimento della qualifica
di guardia zoofila e la durata della validità.
4. Le guardie zoofile volontarie esercitano l'attività di cui
al comma 1 nell'ambito di tutto il territorio provinciale.
5. Le guardie zoofile volontarie, prima di accertare le infrazioni
della presente legge, hanno l'obbligo di qualificarsi esibendo il
tesserino di riconoscimento.
6. Nel caso di immediata contestazione, le guardie zoofile
volontarie redigono verbale di accertamento delle violazioni, a norma
della legge 24 novembre 1981, n. 689 e lo trasmettono al sindaco del
comune nel cui territorio è stata accertata l'infrazione ai sensi
della
legge
regionale 28 gennaio 1977, n. 10 .
Art. 13 - Modalità di
ricovero e custodia dei cani.
1. I cani randagi catturati, non appena affidati al canile
sanitario, sono sottoposti a visita da parte dei servizi veterinari delle
Unità locali socio-sanitarie. Quando si tratti di cani tatuati la
struttura stessa deve darne immediata comunicazione al proprietario.
2. Nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del d.p.r. 8 febbraio
1954, n. 320, e nei casi di pericolosità o comunque di malattia, il
ricovero, la cura, la custodia ed il mantenimento avvengono
temporaneamente nel canile sanitario a cura dell'Unità locale
socio-sanitaria.
3. Le spese per il ricovero dei cani sono a carico dei proprietari
sulla base delle tariffe determinate dall'Unità locale
socio-sanitaria ovvero nel caso di rifugi, sulla base delle tariffe
determinate dal comune o previste dalle convenzioni di cui all'articolo 8
comma 5.
Art. 14 - Criteri per il
risanamento dei canili sanitari e per la costruzione dei rifugi per
cani.
1. I canili sanitari e i rifugi per
cani devono essere costruiti in aree idonee.
2. In attuazione dell'articolo 3 comma 2 della legge 14 agosto
1991, n. 281, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, individua i comuni ove ubicare i rifugi
per cani sulla base dei seguenti criteri:
a) accertata consistenza della popolazione animale in ambito provinciale;
b) distribuzione della popolazione animale in ambito provinciale;
c) indicazione delle associazioni protezionistiche di cui all'
articolo 9.
3. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 2 determina
altresì la percentuale di partecipazione di ogni comune all'onere
connesso alla costruzione e alla gestione di ciascun rifugio.
4. La delibera della Giunta regionale è adottata su parere
del comitato regionale veterinario sentiti i comuni interessati.
5. I comuni, nel cui territorio è prevista l'ubicazione dei
rifugi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
approvano i singoli progetti, da situare in zone appartenenti alla
categoria E del vigente strumento urbanistico e nelle aree tutelate ai
sensi della legge 8 agosto 1985 n. 431 o dal vigente Piano territoriale
regionale di coordinamento.
6. L'approvazione del progetto costituisce dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera.
7. I canili sanitari e i rifugi devono essere dotati almeno di:
a) un numero di box, di cui almeno il tre per cento destinato a
finalità contumaciali, rapportato all'area territoriale interessata
aventi le dimensioni adeguate alle esigenze fisiologiche del cane e al
tempo di permanenza dello stesso nel box. Ogni box deve essere dotato di
una propria area esterna delimitata;
b) un locale destinato all'ufficio direzionale per la gestione del
canile;
c) alcuni box adeguatamente attrezzati, destinati alla custodia dei cani
ammalati, in periodo di degenza post-operatoria, e dei cuccioli, annessi
a un locale infermeria;
d) se necessario, un locale per la custodia degli automezzi destinati
alla disinfezione e alla disinfestazione, con connesse strutture
accessorie;
e) adeguato forno inceneritore o comunque impianto frigorifero per la
custodia delle carcasse;
f) un recinto esterno, comprendente alcuni box da adibire a gattile, per
la degenza successiva all'intervento di sterilizzazione;
g) l'allacciamento alla rete fognaria comunale o un idoneo sistema per lo
smaltimento delle acque reflue.
8. Le aree devono essere completamente recintate e, per quanto
necessario, provviste di adeguati mezzi fonoassorbenti.
9. La superficie fondiaria complessiva delle strutture deve
garantire uno standard minimo di mq. 20 per animale ospitato.
10. Le strutture devono osservare le seguenti distanze:
a) distanza minima dai confini di proprietà m. 20;
b) distanza minima da nuclei abitati m. 150;
10 bis. I parametri sulla distanza di cui al comma 10 non valgono
per i rifugi con un numero di cani inferiori a 20. (
16)
11. L'indice di copertura massimo deve corrispondere al trenta per
cento della superficie complessiva.
12. Le strutture di cui all'
articolo 11, devono rispettare i criteri sopra illustrati
salvo quanto previsto con apposita delibera di attuazione della Giunta
regionale.
13. Per i canili sanitari e i rifugi esistenti e operanti alla
data di entrata in vigore della presente legge sono comunque ammesse le
operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e
ristrutturazione nonché l'ampliamento nei limiti del trenta per
cento della superficie fondiaria esistente.
Art. 15 - Compiti delle
Unità locali socio-sanitarie.
1. I settori veterinari delle Unità locali socio-sanitarie,
oltre alle loro funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria,
svolgono le seguenti funzioni:
a) provvedono all'attuazione e all'aggiornamento dell'anagrafe canina e
all'identificazione dei cani di proprietà mediante tatuaggio,
dandone notifica mensile ai presidi veterinari multizonali;
b) effettuano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero dei
cani, allo scopo di verificarne l'idoneità igienico sanitaria;
c) controllano lo stato di salute dei cani catturati presenti nelle
strutture di ricovero loro affidate.
2. I presidi veterinari multizonali svolgono le seguenti funzioni:
a) provvedono alla cattura dei cani randagi;
b) tatuano i cani randagi che pervengono al presidio, dandone notizia ai
settori veterinari ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe;
c) organizzano, in collaborazione con le associazioni protezionistiche,
programmi di intervento sanitario per il controllo demografico e la
limitazione delle nascite dei cani e dei gatti e attuano i relativi
interventi sanitari;
d) controllano lo stato di salute dei cani catturati, presenti nelle
strutture di ricovero loro affidate.
Art. 16 - Protezione dei
gatti.
1. I gatti che vivono in stato di
libertà sul territorio sono protetti.
2. Per favorire i controlli, numerici e sanitari, sulla
popolazione felina i presidi veterinari multizonali, sulla base delle
segnalazioni delle associazioni protezionistiche iscritte all'albo
regionale di cui all'
articolo
9, provvedono a individuare le zone in cui esistono colonie di detti
animali e stabiliscono i programmi di intervento.
3. Le associazioni protezionistiche, mediante apposita convenzione
con l'Unità locale socio-sanitaria competente, possono prendere in
affidamento le colonie di gatti che vivono in stato di libertà,
curandone la salute e le condizioni di vita.
4. Al fine di conciliare la sopravvivenza delle colonie dei gatti
in ambito urbano con le esigenze di igiene pubblica, i comuni individuano
nel proprio territorio, sentita la Unità locale socio-sanitaria
competente, appositi spazi da destinare a luogo di alimentazione e
riferimento dei gatti.
5. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è
consentita solo per motivi sanitari e di contenimento demografico.
6. La limitazione delle nascite dei gatti che vivono in stato di
libertà è effettuata nell'ambito dei programmi e con le
modalità e tipo di intervento scelti dal servizio veterinario
competente. I gatti sterilizzati, identificati con apposito tatuaggio a
un padiglione auricolare, o altro sistema riconosciuto valido dalle
associazioni protezionistiche, sono riammessi nel loro gruppo e
territorio.
7. I gatti che vivono in stato di libertà possono essere
soppressi solo se gravemente ammalati o incurabili. La soppressione deve
essere effettuata esclusivamente da medici veterinari con metodo
eutanasico.
Art. 17 - Contributi.
1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico la Regione
indennizza gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame
causate da cani randagi o inselvatichiti, per i quali non si è in
grado di risalire al proprietario, accertate dal servizio veterinario
della Unità locale socio-sanitaria competente.
2. La misura del contributo e le modalità di erogazione sono
determinate con delibera della Giunta regionale con riferimento ai
criteri stabiliti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218.
Art. 18 - Circolazione e
trasporto dei cani.
1. Le persone che conducono i cani sono tenute a evitare che i
loro animali insudicino con escrementi gli spazi pubblici. In caso
contrario devono provvedere immediatamente alla pulizia.
2. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di
cui al d.p.r. 5 giugno 1982, n. 624, emanato in attuazione della
direttiva CEE n. 77/489 in materia di protezione di animali.
Art. 18 bis - Accesso ai
giardini, parchi, aree pubbliche ed aree riservate agli animali da
compagnia. (17)
1. Agli animali da compagnia, accompagnati dal proprietario o da
altro detentore, è consentito l’accesso a tutte le aree
pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge;
in tali luoghi è obbligatorio l’uso del guinzaglio e della
museruola o di altri strumenti contenitivi, secondo le modalità
già previste dalla normativa vigente.
1 bis. I comuni individuano entro il 30 marzo di ciascun anno le
spiagge in cui è vietato l’accesso agli animali di cui al
comma 1, prevedendo comunque per ogni comune almeno un tratto di spiaggia
per il quale sia consentito l’accesso e la permanenza nel rispetto
delle normative igienico-sanitarie e secondo le norme della presente
legge. Analogamente, i concessionari o i gestori delle spiagge comunicano
entro il 30 marzo di ogni anno al comune competente per territorio le
misure limitative all’accesso e alla permanenza degli animali nelle
spiagge, assunte in conformità alla disciplina regolamentare
comunale, nel rispetto dei principi di contemperamento dei diversi
interessi coinvolti. (
18)
1 ter. Ai fini di un’ampia e articolata informazione ai
turisti italiani e stranieri dei servizi di ospitalità degli animali
da compagnia nelle spiagge, la Giunta regionale, in accordo con i comuni
costieri, realizza iniziative di comunicazione e di informazione, anche
sotto il profilo igienico-sanitario.”. (
19)
2. Agli animali da compagnia è vietato l’accesso in
aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi
per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate
con appositi cartelli di divieto.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1 bis, i comuni (
20) possono, nell’ambito di
giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico,
individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati
agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature;
tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle
deiezioni, spazi d’ombra ed eventuali divisioni per animali grandi
e piccoli.
4. Negli spazi a loro destinati, gli animali possono muoversi,
correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la
sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle
strutture presenti.
Art. 19 - Presidi veterinari
multizonali.
1. In relazione alle competenze previste dalla presente legge le
Unità locali socio-sanitarie dei capoluoghi di provincia provvedono
a potenziare le risorse dei presidi veterinari multizonali, sia per
quanto attiene il personale che le attrezzature.
2. Nell'ambito della necessaria collaborazione tra i settori
veterinari delle Unità locali socio-sanitarie e i presidi veterinari
multizonali, qualora questi ultimi non siano temporaneamente in grado di
assolvere ai compiti a essi attribuiti dalla presente legge, per carenza
di risorse, i compiti stessi sono svolti dai competenti settori
veterinari.
Art. 20 - Sanzioni.
1. Fatte salve le sanzioni
amministrative previste dall'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n.
281 il detentore del cane che non adempia a quanto previsto dall'articolo
3, comma 2, della presente legge è punito con una sanzione
amministrativa di lire 150 mila.
1 bis. Chiunque violi la disposizione contenuta nel comma 2 bis
dell’articolo 3 è soggetto a sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00. (
21)
Art. 21 - Norme
finanziarie.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge
provvedono i Comuni e le Unità locali socio-sanitarie, ciascuno per
la parte di propria competenza, tenendo conto degli indirizzi
programmatori regionali di cui all'articolo 14.
2. Per le finalità della presente legge e per l'erogazione
dei contributi di cui agli articoli 5 e 6 della legge 14 agosto 1991, n.
281, è istituito nello stato di previsione dell'entrata per l'anno
finanziario 1993, il capitolo 1603 denominato "Assegnazione statale per
la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo", nel
quale confluiscono le entrate derivanti dall'articolo 8 della legge 14
agosto 1991, n. 281. Nello stato di previsione della spesa per l'anno
finanziario 1993 è istituito il capitolo 60307 denominato "Fondo
regionale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del
randagismo". (
22)
3. Le entrate derivanti dall'articolo 20 della presente legge e
riscosse dai Comuni ai sensi della
legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 ,
sono da considerarsi vincolate per le finalità e gli interventi
della presente legge.
Art. 22 - Abrogazioni.
Art. 23 - Norma
transitoria.
1. I canili sanitari previsti dalle Unità locali
socio-sanitarie e già finanziati dalla Regione all'entrata in vigore
della presente legge sono progettati e realizzati a cura delle Unità
locali socio-sanitarie stesse.
2. In fase di prima attuazione della presente legge mantengono la
loro efficacia le convenzioni in atto tra le Unità locali
socio-sanitarie e le associazioni protezionistiche.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 non possono in ogni caso
essere prorogate oltre la data del 31 dicembre 1995.
4. Le Unità locali socio-sanitarie, per le spese di
mantenimento, potranno rivalersi sui comuni di provenienza dei cani.
Art. 24 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi
dell'
articolo
44 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Note
(
2) Comma aggiunto da comma 1
art. 1
legge
regionale 19 giugno 2014, n. 17 . Sul punto vedi anche quanto
disposto dall’articolo 5 della
legge regionale 19 giungo 2014, n. 17 che
con norma transitoria dispone che “1. Ai fini di consentire al
proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione di
adeguarsi a quanto previsto dalla presente legge, il divieto di cui
all'articolo 3, comma 2 bis, della
legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 ,
così come introdotto dall’articolo 1, non si applica per un
periodo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.”.
(
3) Con sentenza n. 193/2013
(G.U. - 1ª serie speciale n. 30/2013), la Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo
2, comma 2, della
legge regionale 10 agosto 2012, n. 31
(Norme regionali in materia di benessere dei giovani cani) nella parte in
cui, rinviando all’articolo 4 della
legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60
(Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo),
consente che si possa procedere alla identificazione dei giovani cani
mediante tatuaggio, in contrasto sia con l’articolo 4, comma 1, del
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 998/2003 del 26
maggio 2003 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alle condizioni di Polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere
non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva
92/65/CEE del Consiglio) che a decorrere dal 3 luglio 2012 consente quale
mezzo di identificazione dei cani solo il sistema elettronico di
identificazione (cosiddetto trasponditore o microchip), sia con
l’ordinanza ministeriale 6 agosto 2008 “Ordinanza
contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la
registrazione della popolazione canina”, la cui efficacia è
stata prorogata con ordinanza ministeriale 14 febbraio 2013, la quale
dispone che il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a
far identificare e registrare l'animale, nel secondo mese di vita, solo
mediante l'applicazione di microchip.
(
6) Con sentenza n. 99/2015 (G.U.
1ª serie speciale n. 23/2015) la Corte costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2 della
legge regionale 19
giugno 2014, n. 17 “Modifica della
legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60
“Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del
randagismo” e successive modificazioni”, nella parte in cui
aggiunge il comma 6-ter all’articolo 8 della
legge regionale 28 dicembre 1993, n.
60 , limitatamente alla previsione secondo la quale le strutture e le
recinzioni, realizzate secondo le modalità di cui al precedente
comma 6-bis, sono sempre consentite, anche in deroga agli strumenti
ambientali, in quanto ha inteso regolare direttamente la materia
ambientale, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione,
dettando disposizioni volte a stabilire, in via generale ed astratta,
quali interventi dovrebbero essere sottratti agli ordinari strumenti di
tutela ambientale, intervento che deve ritenersi comunque precluso alla
legislazione delle Regioni. La legge era stata impugnata dal Governo
innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 69/2014 (G.U. 1ª
serie speciale n. 46/2014), con il quale era stata sollevata questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 2, per violazione
dell’articolo 117, primo e seconda comma, lettera s), della
Costituzione.
(
8) Comma modificato da lett. a)
comma 1 art. 19 della
legge regionale 27 maggio 2022, n. 12 che
ha sostituito le parole: “dipartimento per i servizi
veterinari” con le parole: “struttura regionale competente in
materia di sanità animale”.
(
12) Comma modificato da lett.
e) comma 1 art. 19 della
legge regionale 27 maggio 2022, n. 12 che
ha sostituito le parole: “con deliberazione della Giunta
regionale.” Con le parole: “con provvedimento del Dirigente
della struttura regionale competente in materia di sanità
animale.”.
(
13) Comma modificato da lett.
f) comma 1 art. 19 della
legge regionale 27 gennaio 2022, n. 12
che ha sostituito le parole: “La Giunta regionale delibera,
altresì, la” con le parole: “Il Dirigente della
struttura regionale competente in materia di sanità animale
provvede, altresì, alla”.
(
14) Comma modificato da lett.
g) comma 1 art. 19 della
legge regionale 27 maggio 2022, n. 12 che
ha sostituito le parole: “La Giunta regionale” con le parole:
“Il Dirigente della struttura regionale competente in materia di
sanità animale”.
(
21) Comma aggiunto da comma 1
art. 4
legge
regionale 19 giugno 2014, n. 17 . Sul punto vedi anche quanto
disposto dall’articolo 5 della
legge regionale 19 giungo 2014, n. 17 che
con norma transitoria dispone che “1. Ai fini di consentire al
proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione di
adeguarsi a quanto previsto dalla presente legge, il divieto di cui
all'articolo 3, comma 2 bis, della
legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 ,
così come introdotto dall’articolo 1, non si applica per un
periodo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.”.
SOMMARIO