Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 (BUR n. 54/2013)
Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 (BUR n. 54/2013) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE
Art. 1 - Finalità e
oggetto.
1. La Regione del Veneto promuove l’agricoltura sociale quale
aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, per
ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e
di reddito nonché quale risorsa per l’integrazione in ambito
agricolo di pratiche rivolte all’offerta di servizi finalizzati
all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale di
soggetti svantaggiati, all’abilitazione e riabilitazione di persone
con disabilità, alla realizzazione di attività educative,
assistenziali e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni.
Art. 2 - Definizioni.
1. Ai fini della presente legge, s’intende per:
a) agricoltura sociale: l’insieme delle pratiche condotte secondo
criteri di responsabilità etica e sostenibilità ambientale
dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice
civile e successive modificazioni che, in forma singola o associata,
integrano l’attività agricola con almeno una delle
attività di cui all’articolo 3, ovvero dalle cooperative e
imprese sociali nonché da altri soggetti pubblici o privati, che
coniugano l’utilizzo delle risorse dell’agricoltura con le
attività sociali finalizzate a generare benefici inclusivi, a
favorire percorsi abilitativi e riabilitativi, a sostenere
l’inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione
svantaggiate o a rischio di marginalizzazione nonché a promuovere lo
sviluppo e la coesione sociale in ambito locale;
b) fattorie sociali:
- 1) le imprese agricole, come definite dall’articolo 2135 del
codice civile e successive modificazioni, che svolgono le attività
dell’agricoltura sociale, come definita dalla lettera a) del
presente comma, e risultano iscritte all’elenco di cui
all’articolo 5 della presente legge;
- 2) le imprese sociali, come definite dall’articolo 1 del
decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 “Disciplina
dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n.
118”, e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, della
legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, qualora
svolgano le attività di cui all’articolo 2135, comma 2, del
codice civile e risultino iscritte all’elenco di cui
all’articolo 5 della presente legge.
Art. 3 - Modalità
operative.
1. Le attività dell’agricoltura sociale, in applicazione degli
strumenti di programmazione agricola, sociale e socio-sanitaria
regionale, sono indirizzate a:
a) politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti
appartenenti alle persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della
legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative
sociali” e alle fasce deboli così come previste dalla
legge regionale 3
novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione sociale” attraverso assunzioni, tirocini,
formazione professionale aziendale;
b) ambiti d’attuazione di percorsi abilitativi e riabilitativi, di
cui sono titolari gli specifici servizi pubblici o privati accreditati,
destinati ad attenuare o superare situazioni di bisogno o difficoltà
della persona umana, connesse a problematiche di vario genere;
c) iniziative educative, assistenziali e formative nonché azioni
volte a promuovere forme di benessere personale e relazionale, destinate
a minori, quali agri-asili, agri-nidi, centri per l’infanzia con
attività ludiche e di aggregazione mirate alla scoperta del mondo
rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli, e ad adulti e
anziani, quali alloggi sociali (“social housing”) e
comunità residenziali (“cohousing”) improntate alla
sostenibilità ambientale e alla bioedilizia, al fine di fornire
esperienze di crescita e integrazione sociale;
d) progetti di reinserimento e reintegrazione sociale di minori ed
adulti, in collaborazione con l’autorità giudiziaria e
l’ente locale.
2. Le fattorie sociali, così come definite all’articolo 2,
comma 1, lettera b) costituiscono lo strumento per la attuazione delle
politiche di settore a sostegno dell’agricoltura sociale della
Regione del Veneto nonché soggetti coinvolti nella programmazione
dei piani di zona dei servizi sociali e socio-sanitari.
3. Per favorire l’integrazione delle attività di agricoltura
sociale nella programmazione, organizzazione e gestione del sistema
integrato di interventi e servizi alla persona, la Giunta regionale,
entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
sentita la competente commissione consiliare, conforma la disciplina
attuativa di cui alla
legge regionale 16 agosto 2002, n. 22
“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie,
socio-sanitarie e sociali” alla specificità delle fattorie
sociali, anche ai fini dell’acquisizione dell’autorizzazione
all’esercizio o all’accreditamento delle relative strutture.
Art. 4 - Osservatorio
regionale dell’agricoltura sociale.
1. È istituito, presso la Giunta regionale, l’Osservatorio
regionale dell’agricoltura sociale, di seguito denominato
Osservatorio, che svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) raccolta di dati sui servizi offerti da tutti i soggetti operanti
nell’ambito dell’agricoltura sociale, promuovendo il
monitoraggio sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di
agricoltura sociale nel territorio e la valutazione della qualità
dei servizi offerti, al fine di facilitare la diffusione delle buone
pratiche;
b) raccolta e valutazione coordinata, anche avvalendosi dei centri,
istituti ed osservatori esistenti, degli studi e delle ricerche
concernenti l’efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e del
loro inserimento nella programmazione, organizzazione e gestione del
sistema integrato di interventi e servizi alla persona.
2. L’Osservatorio è costituito con decreto del Presidente
della Giunta regionale, resta in carica per la durata della legislatura
ed è composto da:
a) gli assessori regionali all’agricoltura, al lavoro e ai servizi
sociali, che assicurano le funzioni di presidenza;
b) i responsabili delle strutture regionali competenti in materia di
agricoltura, lavoro e servizi sociali o loro delegati;
c) quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali del settore
agricolo maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) quattro rappresentanti delle organizzazioni maggiormente
rappresentative a livello regionale cui fanno riferimento i soggetti di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), individuati
nell’ambito degli operatori già attivi sul territorio nel
settore dell’agricoltura sociale;
e) cinque rappresentanti delle aziende unità locali socio-sanitarie
(ULSS) esperti in materia di tutela dei minori, età evolutiva, area
disabilità, anziani, salute mentale, designati d’intesa fra le
aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS);
f) un rappresentante per i comuni del Veneto designato
dall’Associazione nazionale comuni italiani, sezione del Veneto.
3. Le funzioni di segreteria sono affidate alla struttura regionale
competente in materia di agricoltura.
4. La partecipazione ai lavori dell’Osservatorio è gratuita;
ai membri esterni dell’Osservatorio, ove spettante, compete il solo
rimborso delle spese secondo le modalità di cui all’articolo
187 della
legge
regionale 10 giugno 1991, n. 12 “Organizzazione amministrativa
e ordinamento del personale della Regione” e successive
modificazioni.
Art. 5 - Elenco e rete delle
fattorie sociali.
1. È istituito l’elenco regionale delle fattorie sociali,
tenuto presso la struttura della Giunta regionale competente in materia
di agricoltura, le cui risultanze sono pubblicate a cadenza annuale nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
definisce le procedure per l’iscrizione e le modalità per la
tenuta dell’elenco delle fattorie sociali.
3. La Regione favorisce la costituzione della rete regionale delle
fattorie sociali e dei loro organismi associativi e di rappresentanza,
con funzioni di coordinamento, assistenza, informazione, formazione e
aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima
e di promozione, in collaborazione con l’Osservatorio regionale
dell’agricoltura sociale, di azioni volte a favorire la conoscenza
delle attività e dei servizi offerti dalle fattorie sociali.
Art. 6
- Misure di sostegno.
1. La Regione promuove e sostiene il ruolo
e le pratiche dell’agricoltura sociale nei propri strumenti di
programmazione e gestione delle politiche per lo sviluppo agricolo e
delle politiche sociali e socio-sanitarie, prevedendo in particolare:
a) la concessione, nel rispetto delle normative vigenti, di beni del
patrimonio regionale alle fattorie sociali ivi compresi quelli di cui
all’articolo 12 delle
legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48
“Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali
a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della
corruzione nonché per la promozione della cultura della
legalità e della cittadinanza responsabile”;
b) la possibilità di adottare misure volte a promuovere
l’utilizzo di prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti
dall’agricoltura sociale, a parità di qualità del
prodotto, nelle mense gestite dalla Regione, da enti, aziende ed agenzie
regionali e dagli enti locali;
c) la previsione negli appalti pubblici di servizi o di forniture di
prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione
collettiva della possibilità di riconoscere titolo preferenziale per
l’aggiudicazione, a parità di qualità del prodotto,
all’utilizzo di prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti
dall’agricoltura sociale;
d) nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio in aree pubbliche o
di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati già
attivi ai sensi dalla
legge regionale 6 aprile 2001, n. 10
“Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e
successive modificazioni, la riserva ai soggetti esercenti la vendita
diretta di prodotti agricoli provenienti da agricoltura sociale, come
definita all’articolo 2, di almeno il 5 per cento del totale dei
posteggi; (
1)
e) il riconoscimento alle fattorie sociali di titoli preferenziali
nell’attribuzione delle provvidenze comunitarie, nazionali e
regionali;
f) l’organizzazione di percorsi formativi in materia di agricoltura
sociale rivolti agli imprenditori agricoli, coadiuvanti e loro familiari
che intendono avviare una fattoria sociale o migliorare il proprio ambito
di conoscenza;
g) l’organizzazione di interventi di carattere informativo sulle
materie, attività e servizi dell’agricoltura sociale, rivolti
a dipendenti ed amministratori degli enti locali, delle aziende
unità locali socio-sanitarie (ULSS), nonché a tutti i soggetti,
diversi da quelli di cui alla lettera f), operanti nell’ambito
dell’agricoltura sociale;
h) la sensibilizzazione degli enti locali per la concessione, nel
rispetto della normativa vigente, alle fattorie sociali no profit del
loro patrimonio.
Art. 7
- Logo delle fattorie sociali.
1. Le fattorie sociali iscritte nell’elenco di cui
all’articolo 5 si avvalgono di un logo, predisposto sulla base di
un modello predefinito dalla Giunta regionale, da collocare
all’esterno dell’azienda agricola e da utilizzare nella
pubblicistica, recante la dicitura “Fattoria sociale del
Veneto” e la denominazione dell’attività svolta fra
quelle individuate all’articolo 3.
2. L’utilizzo del logo è subordinato al mantenimento
dell’iscrizione all’elenco regionale di cui
all’articolo 5.
3. L’utilizzo del logo da parte di soggetto non iscritto
all’elenco ovvero l’utilizzo di un logo non conforme al
modello definito dalla Giunta regionale è soggetto a una sanzione
amministrativa da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.000,00.
4. All’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 provvedono, ai
sensi della
legge
regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle
funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di
competenza regionale” e successive modificazioni, i comuni nel cui
territorio è ubicata la fattoria sociale cui si riferisce la
violazione.
Art. 8
- Monitoraggio e valutazione.
1. La Giunta regionale cura il monitoraggio sullo stato di attuazione
della presente legge e ne riferisce a cadenza biennale alle competenti
commissioni consiliari con apposita relazione nella quale sono riportati
in particolare:
a) il numero delle fattorie sociali iscritte nell’elenco di cui
all’articolo 5;
b) le attività svolte dall’Osservatorio di cui
all’articolo 4 ed in particolare le iniziative promosse con la rete
delle fattorie sociali;
c) le misure di sostegno di cui all’articolo 6, attivate dai vari
soggetti e i risultati conseguiti.
Note
(
1) In merito vedi quanto
previsto dall’art. 48 della
legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 che
introducendo nella
legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 ,
all’art. 3 il comma 1 bis prevede che i comuni riservino ai
soggetti esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da
agricoltura sociale un terzo dei posteggi riconosciuti agli inprenditori
agricoli esercenti la vendita diretta nel caso di gestione di nuovi
mercati al dettaglio su aree pubbliche o di potenziamento di quelli
già attivi.
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