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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 (BUR n. 84/2009)
Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 (BUR n. 84/2009) [sommario] [RTF]
MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA
1. Il comma 4 dell’ articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
è così sostituito:
omissis ( 3)
2. Sono riconfermate in capo alla Giunta regionale le competenze
all’approvazione dei PAT eventualmente acquisite dalle province ai
sensi dell’articolo 48, comma 4, previgente all’entrata in
vigore della presente legge.
CAPO II - Modifiche alla legge regionale 26 giugno
2008, n. 4 “Disposizioni di riordino e semplificazione
normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo
del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale
pubblica, mobilità e infrastrutture”
CAPO III - Modifiche alla
legge regionale 12
gennaio 2009, n. 1 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2009”
CAPO IV - Modifiche alla legge regionale 8 luglio
2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore
edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile
e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n.
16 in materia di barriere architettoniche”
1. Il comma 2 dell’ articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
è così modificato:
a) dopo le parole “comma 1” aggiungere le seguenti
parole: “e gli impianti aderenti, non aderenti, integrati e non
integrati con potenza di picco non superiore a 6KW”;
b) dopo la parola “(DIA)” sono aggiunte le seguenti
parole: “in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e
degli strumenti urbanistici e territoriali fatto salvo quanto previsto
dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni”.
Art. 8 - Interpretazione
autentica dell’articolo 7 e dell’articolo 9 comma 3, comma 4,
comma 6 e comma 7 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14
.
CAPO V - Urgenza
Art. 10 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
Note
( 1) Testo riportato
all’art. 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 2) Testo riportato
all’art. 24 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 3) Testo riportato
all’art. 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 4) Articolo abrogato dal comma 2
dell’art. 6 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 30 .
( 5) Articolo abrogato da lett. a)
comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 ; in
precedenza testo riportato all’art. 6 comma 3 della legge regionale 8 luglio
2009, n. 14 .
( 6) Articolo abrogato da lett. a)
comma 1 art. 19 legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 ; in
precedenza il comma 1 era stato abrogato da comma 1 art. 20 legge regionale 29 novembre
2013, n. 32 , in precedenza modificato da art. 7 della legge regionale 8 luglio
2011, n. 13 .
SOMMARIO
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