Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 (BUR n. 58/1989)
Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 (BUR n. 58/1989) [sommario] [RTF]
NORME PER
L’ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI. (1) (2)
Titolo I
Norme generali
Art. 1 - (Istituzione del parco
regionale dei Colli Euganei).
1. Al fine di tutelare i caratteri
naturalistici, storici e ambientali del territorio dei Colli Euganei
è istituito ai sensi della
legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 il
parco regionale dei Colli Euganei come individuato nell’allegata
planimetria in scala 1:25.000. (
3)
2. Il parco e le aree contigue comprendono in tutto o in parte il
territorio dei seguenti Comuni: Abano Terme, Arquà Petrarca,
Battaglia Terme, Baone, Cervarese S. Croce, Cinto Euganeo, Este,
Galzignano, Lozzo Atestino, Monselice, Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo,
Torreglia, Vò Euganeo. (
4)
3. La gestione del parco è affidata all’Ente parco dei Colli
Euganei di cui all’
articolo 14, di seguito denominato Ente parco.
Art. 2 - (Finalità).
1. Le finalità del parco regionale dei
Colli Euganei sono le seguenti:
a) la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna,
dell’acqua;
b) la tutela, il mantenimento, il restauro e la valorizzazione
dell’ambiente naturale, storico, architettonico e paesaggistico
considerato nella sua unitarietà e il recupero delle parti
eventualmente alterate;
c) la salvaguardia delle specifiche particolarità antropologiche,
geomorfologiche, vegetazionali, faunistiche, archeologiche e
paleontologiche;
d) la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici;
e) la promozione, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni
tecnico-finanziari, delle attività di manutenzione degli elementi
naturali e storici costituenti il parco, nonché delle attività
economiche tradizionali, compatibili con l’esigenza primaria della
tutela dell’ambiente naturale e storico;
f) lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle popolazioni comprese
nell’ambito del parco e su di esso gravitanti;
g) la promozione delle funzioni di servizio per il tempo libero e di
organizzazione dei flussi turistici presenti nelle zone euganee e
nell’intero ambito regionale.
Art. 2 bis - Aree contigue.
(5)
1. La Regione, in applicazione dell’articolo 32 della legge 6
dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”,
d’intesa con l’Ente parco, individua, all’interno delle
aree attualmente incluse nel parco, i confini delle aree contigue e
stabilisce, d’intesa con l’Ente parco e gli enti locali
interessati, la relativa disciplina. In tali aree, anche al fine di
assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse,
possono essere dettate misure di disciplina della caccia, della pesca e
per la tutela dell’ambiente. In particolare, all’interno
delle stesse può essere disciplinato l’esercizio della caccia,
soltanto nella forma della caccia controllata.
2. La Regione provvede all’individuazione ed alla disciplina delle
aree contigue nel piano ambientale di cui all’articolo 3 o mediante
modifica dello stesso con le procedure di cui all’articolo 7,
sentita la compente commissione consiliare.
Titolo II
Piano ambientale e strumenti di attuazione (6) (7)
Art. 3 - (Contenuti del piano
ambientale).
1. Il piano ambientale di cui
all’
articolo
9 della
legge
regionale 16 agosto 1984, n. 40 , ha il duplice scopo di assicurare
la necessaria tutela e valorizzazione dell’ambiente e di sostenere
lo sviluppo economico e sociale.
2. Il piano ambientale determina:
a) le eventuali modifiche al perimetro del parco;
b) l’articolazione del parco in zone diverse, secondo la
classificazione di cui ai successivi
articoli 9,
10,
11 e
12;
c) gli interventi di conservazione, riqualificazione, restauro, recupero
e miglioramento da operarsi e l’individuazione dei soggetti
abilitati ad effettuarli ove diversi dall’Ente parco;
d) le aree che, dovendo accogliere attrezzature o infrastrutture per un'
utilizzazione collettiva dei beni o per altre esigenze strettamente
connesse alle finalità del parco, devono essere acquisite,
nonché i modi dell’acquisizione;
e) i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree comprese
nel parco nonché la regolamentazione delle attività di
trasformazione consentite con particolare riferimento alle costruzioni
edilizie e alle opere di urbanizzazione;
f) le modalità di cessazione o di riconversione delle attività
incompatibili con le finalità del parco;
g) le modalità e i tempi per la chiusura delle cave di marna e
calcare per cemento, nonché, per le cave di trachite, la
quantità massima dei materiali estraibili e i tempi di chiusura
delle attività considerate incompatibili con le finalità del
parco;
h) le proposte di recupero ambientale delle cave abbandonate o dismesse;
i) le attività produttive agricole e silvo-forestali compatibili con
le finalità del parco;
l) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il
parco e le norme per la loro regolamentazione;
m) la distinzione tra i biotopi a seconda che debbano essere lasciati
prevalentemente all’evoluzione naturale ovvero che possano essere
soggetti a trasformazioni orientate.
3. Il piano ambientale determina altresì, in particolare:
b) gli edifici esistenti e le aree da destinare a sede delle
attività dell’Ente parco o ad altri usi pubblici congruenti
con le finalità del parco;
c) le specifiche misure di tutela e di risanamento dei corpi idrici;
d) le norme e i progetti per l’arredo delle aree attrezzate per la
sosta e il ristoro;
e) la rete viaria distinguendola in:
- percorsi pedonali e ciclabili;
- strade carrabili non asfaltate;
- strade carrabili che consentono l’accesso ai soli residenti;
- strade carrabili asfaltate;
- percorsi dei mezzi pubblici;
f) le aree attrezzate per il gioco, lo sport, la sosta distinguendole in
pubbliche e di uso pubblico convenzionato;
g) le reti tecnologiche per raggiungere con approvvigionamento idrico,
illuminazione e fognatura, le aree attrezzate e gli insediamenti
esistenti di cui è prevista la permanenza o l’espansione;
h) i filari di alberi, siepi, cespugli, boschi, macchie arboree di cui
è vietato l’abbattimento e quelli la cui sostituzione con
specie uguali o diverse è oggetto di autorizzazione;
l) la suddivisione delle aree agricole in relazione alla qualità e
caratteristiche dei terreni come previsto nella
legge regionale 5 marzo 1985, n. 24
e nelle “ grafie e simbologie regionali unificate ”.
4. omissis (
11)
Art. 3 bis - Regolamentazione
in materia di apparati per le radiotelecomunicazioni. (12)
1. Al fine di tutelare la popolazione dai rischi derivanti alla salute
umana dall’esposizione ai campi elettromagnetici, è consentito
- in via transitoria fino all’approvazione del Progetto antenne -
lo spostamento degli apparati per le radiotelecomunicazioni esistenti
nell’ambito del territorio del parco regionale dei Colli Euganei,
con contestuale rimozione delle strutture dismesse, recupero
naturalistico-ambientale delle aree interessate e ricollocazione degli
apparati su strutture tecniche, che producano minori emissioni,
appositamente individuate o realizzate dall’Ente parco dei Colli
Euganei, anche con la partecipazione di altri soggetti, pubblici e
privati, previa sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa tra
la Regione del Veneto, l’Ente parco dei Colli Euganei e i comuni
territorialmente competenti, che individuano preliminarmente i siti
idonei.
Art. 4 - (Elaborati del piano
ambientale).
1. Il piano ambientale è costituito da:
a) analisi volte a individuare e descrivere le caratteristiche, la
consistenza e la dinamica pregressa e prevedibile degli aspetti relativi
alla struttura fisica del suolo, alle acque, alla flora, alla fauna, alle
preesistenze storiche e archeologiche, alle attività e a quant'
altro ritenuto necessario per la completa conoscenza dell’area;
b) relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi, dei criteri
adottati per la redazione del piano e da adottarsi per la sua attuazione,
delle caratteristiche dei territori compresi nell’ambito del parco,
del contenuto delle scelte compiute;
c) una o più rappresentazioni grafiche, in scala non inferiore a
1:10.000 atte a determinare la suddivisione e articolazione del
territorio del parco in aree distinte, nonché l’assetto
urbanistico, naturalistico e funzionale;
d) norme di attuazione contenenti la specificazione dei vincoli e delle
limitazioni nonché la regolamentazione delle attività
consentite e di quelle incompatibili, di cui all’articolo 3;
e) programma finanziario di massima e l’individuazione degli
interventi ritenuti prioritari.
Art. 5 - (Procedimento di
formazione del piano ambientale).
1. Il piano ambientale è adottato col voto favorevole della
maggioranza dei componenti il Consiglio dell’Ente parco.
2. Entro 8 giorni, esso è depositato presso la Segreteria
dell’Ente parco e dei Comuni di cui al comma 2 dell’articolo
1, per la durata di 30 giorni, durante i quali chiunque ha facoltà
di prenderne visione, e nei 30 giorni successivi, presentare le proprie
osservazioni all’Ente parco.
3. I termini, di cui al precedente comma, decorrono dalla data di
pubblicazione dell’avviso pubblico dell’avvenuto deposito
all’albo dell’Ente parco.
4. Scaduto il termine per la presentazione di osservazioni, entro 60
giorni, il Presidente dell’Ente parco trasmette alla Regione il
piano ambientale adottato, unitamente alle osservazioni pervenute e alle
controdeduzioni dell’Ente parco.
5. Il piano ambientale, previo parere della Commissione tecnica
regionale, integrata ai sensi dell’
articolo 10 della
legge regionale 16
agosto 1984, n. 40 , è approvato dal Consiglio regionale che
può introdurvi le modifiche necessarie per la tutela degli interessi
ambientali nonché di ogni altro interesse regionale o statale. La
delibera di approvazione è pubblicata sul B.U.R. e il relativo Piano
è depositato presso la segreteria dell’Ente parco e dei comuni
interessati, a disposizione del pubblico. (
13)
6. Il piano ambientale entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione
della delibera di approvazione nel B.U.R. (
14)
Art. 6 - (Efficacia del piano
ambientale).
1. Il piano ambientale ha valenza paesistica ai sensi dell’
articolo 124 della
legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 , e l’efficacia del piano di area regionale;
la sua approvazione comporta, quando si tratti di prescrizioni e vincoli,
l’automatica variazione degli strumenti urbanistici, generali e
attuativi, in corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli approvati.
2. Il piano ambientale relativamente al perimetro del parco sostituisce
le prescrizioni e i vincoli del piano regionale territoriale di
coordinamento (P.T.R.C.), del piano di utilizzo delle risorse termali
(P.U.R.T.) - limitatamente alle parti ambientali e urbanistiche -,
nonché il piano provinciale per l’attività di cava e il
programma provinciale di escavazione di cui alla
legge regionale 7 settembre 1982, n.
44 .
3. Il piano ambientale può essere attuato attraverso progetti
successivi.
Art. 7 - (Varianti al piano
ambientale).
1. Le varianti al piano ambientale sono soggette alla stessa procedura
del Piano e hanno la medesima efficacia.
2. Le varianti al piano ambientale devono essere basate su una verifica
complessiva dell’attuazione del piano e dell’assetto
dell’area del parco. Esse sono costituite da tutti gli elementi di
cui ai precedenti articoli 3 e 4 e contengono un aggiornamento delle
analisi di cui alla lettera a) dell’articolo 4.
3. Le varianti parziali che non incidono sui criteri informatori e sulle
caratteristiche essenziali del piano ambientale e che non modificano i
contenuti di cui al comma 2 dell’art. 3, sono adottate con il voto
favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio dell’Ente
parco e sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione
tecnica regionale integrata ai sensi dell’
articolo 10 della
legge regionale 16
agosto 1984, n. 40 . (
15)
Art. 8 - (Classificazione
delle aree protette).
1. Il territorio del parco può essere
suddiviso nelle seguenti zone così come definite dagli articoli 9,
10, 11 e 12: (
16)
a) zona di riserva naturale;
b) zona agro-silvo-pastorale;
c) zona agricola;
d) zona di urbanizzazione controllata.
2. Il piano ambientale, in conformità agli indirizzi contenuti negli
articoli 9, 10, 11 e 12, e tenendo conto dei perimetri rappresentati
nella planimetria allegata, procede alla classificazione definitiva del
territorio del parco. (
17)
Art. 9 - (Zone di riserva
naturale).
1. Le riserve naturali sono zone del
territorio del parco che presentano eccezionali valori
naturalistico-ambientali.
2. In tali zone l’esigenza della protezione del suolo, del
sottosuolo, della flora e della fauna prevale su ogni altra esigenza.
3. Nelle zone a riserva naturale il piano ambientale individua:
a) zone di riserva naturale integrale che hanno la finalità di
proteggere e conservare in modo assoluto l’assetto naturalistico
dell’ambiente lasciando libero corso all’evoluzione spontanea
della natura;
b) zone di riserva naturale orientata che hanno la finalità di
orientare scientificamente l’evoluzione della natura;
c) zone di riserva naturale generale che richiedono l’attuazione d'
interventi volti alla protezione o alla ricostruzione degli equilibri tra
le attività produttive del settore primario e le condizioni
naturali.
4. Nelle zone a riserva naturale il piano ambientale determina gli
interventi necessari per la protezione dell’ambiente e per la
ricomposizione di equilibri naturali propri dell’ambiente.
5. Il piano ambientale provvede a disciplinare le forme di accesso e gli
interventi eventualmente ammessi o necessari in rapporto alle
caratteristiche concrete delle singole aree e dei valori protetti per il
recupero degli stessi.
E' altresì affidata al piano ambientale la predisposizione dei
criteri per la regolamentazione territoriale del sistema dei ripetitori
radiotelevisivi.
6. Fino all’entrata in vigore del piano ambientale e comunque per
un periodo non eccedente i tre anni dall’entrata in vigore della
presente legge, nelle zone a riserva naturale non sono consentiti:
a) l’apertura di nuove strade, a eccezione di quelle al servizio
dell’attività agro-silvo-pastorale, nonché la
modificazione del manto di copertura delle strade bianche;
b) l’esecuzione di tagli boschivi, anche parziali, a eccezione di
quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento, salvo
quanto previsto dal comma 7;
c) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;
d) i movimenti di terreno e scavi suscettibili di alterare
l’ambiente;
e) l’apertura e la coltivazione di cave;
f) gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque;
g) la raccolta, l’asportazione, il danneggiamento della flora
spontanea e delle singolarità geologiche, paleontologiche e
mineralogiche, fatti salvi gli interventi relativi
all’attività agricola e pastorale nonché per fini di
studio regolamentati da apposita convenzione con l’Ente parco;
h) l’uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada con
esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni
boschive e per i servizi di protezione civile;
i) il sorvolo a bassa quota e l’atterraggio con aeromobili salvo
che per operazioni di soccorso o per servizio pubblico;
l) l’abbandono di rifiuti e la realizzazione di discariche;
m) le recinzioni, ove non strettamente pertinenti alle abitazioni; in tal
caso dovranno essere realizzate con siepi o materiali naturali;
n) la costruzione di nuovi edifici;
o) l’installazione di ripetitori radiotelevisivi privati.
7. Fino all’entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo
non eccedente i tre anni dall’entrata in vigore della presente
legge, si applicano le seguenti prescrizioni:
a) sono consentiti i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani
economici silvo-pastorali e le prescrizioni di massima e di polizia
forestale;
b) tra gli interventi di cui alle lettere d), f) e g) del comma 6 sono
consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei
fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa
idrogeologica, nonché quelli relativi alle attività agricole e
pastorali in atto in quanto compatibili con l’ecosistema protetto;
c) le opere relative alla realizzazione o al ripristino dei muri di
contenimento e dei terrazzamenti debbono essere eseguite con materiali
naturali;
d) per le costruzioni esistenti sono ammessi la manutenzione ordinaria e
straordinaria, il restauro e la ristrutturazione, nonché il
cambiamento di destinazione d' uso limitatamente all’uso
agrituristico, con l’esclusione dell’ampliamento di volume;
e) è consentito l’ampliamento degli annessi rustici per una
superficie massima di 80 mq. (
18)
Art. 10 - (Zone
agro-silvo-pastorali).
1. Le zone agro-silvo-pastorali sono
individuate nelle aree collinari e pedecollinari e sono caratterizzate
dalla presenza di valori naturalistici e ambientali inscindibilmente
connessi con particolari forme colturali e produzioni agricole
caratteristiche, nonché dalla presenza di insediamenti antropici di
un certo rilievo.
2. In tali zone il piano ambientale consente la conservazione o il
ripristino delle colture qualificanti compatibilmente con la
conservazione degli elementi orografici, dei cigli dei terrazzamenti e
degli alvei antichi dei corsi d' acqua, nonché col ripristino dei
tradizionali sistemi di alberature e di siepi a confine.
3. All’interno di tali zone, il piano ambientale indica gli
interventi atti ad agevolare la conservazione o il ripristino delle forme
colturali più consone alle caratteristiche naturalistiche e
ambientali delle singole zone, con particolare riferimento alle
alberature e siepi di confine; inoltre per gli edifici non più
funzionali alla conduzione del fondo, prevede una destinazione d' uso
compatibile con le caratteristiche originarie dell’edificio e col
mantenimento dei suoi materiali costruttivi.
4. Fino all’entrata in vigore del piano ambientale e comunque per
un periodo non eccedente i tre anni dall’entrata in vigore della
presente legge, nelle zone agro-silvo-pastorali, non sono consentiti:
a) l’apertura di nuove strade, a eccezione di quelle al servizio
dell’attività agro-silvo-pastorale, nonché la
modificazione del manto di copertura delle strade bianche;
b) l’esecuzione di tagli boschivi, anche parziali, a eccezione di
quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento, salvo
quanto previsto dalle successive prescrizioni;
c) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;
d) i movimenti di terreni e scavi suscettibili di alterare
l’ambiente;
e) l’apertura di nuove cave e riapertura di quelle abbandonate o
dismesse;
f) gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque;
g) la raccolta, l’asportazione, il danneggiamento della flora
spontanea, e delle singolarità geologiche, paleontologiche e
mineralogiche, fatti salvi gli interventi relativi
all’attività agricola e pastorale nonché per fini di
studio regolamentati da apposita convenzione con l’Ente parco;
h) l’uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada con
esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni
boschive e per i servizi di protezione civile;
i) l’abbandono dei rifiuti e la realizzazione di discariche;
l) le recinzioni, ove non strettamente pertinenti alle abitazioni; in tal
caso dovranno essere realizzate con siepi o materiali naturali.
5. Fino all’entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo
non eccedente i tre anni dall’entrata in vigore della presente
legge, si applicano le seguenti prescrizioni:
a) sono consentiti i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani
economici silvo-pastorali e le prescrizioni di massima di polizia
forestale;
b) tra gli interventi di cui alle lettere d), f) e g) del comma
precedente sono consentiti quelli relativi alle opere per il
soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere
di difesa idrogeologica, nonché quelli relativi alle attività
agricole e pastorali in atto in quanto compatibili con l’ecosistema
protetto;
c) le opere relative alla realizzazione o al ripristino dei muri di
contenimento e dei terrazzamenti debbono essere eseguite con materiali
naturali;
e) sono consentiti l’ampliamento o la costruzione di annessi
rustici nel rispetto del rapporto di copertura dell’1% della
superficie del fondo e comunque per una nuova superficie non superiore a
200 mq. (
20)
Art. 11 - (Zone
agricole).
1. Le zone agricole sono caratterizzate
dall’esercizio di attività agricole, di pascolo e zootecnia,
ove sono agevolate le colture che combinino l’incremento della
redditività con le caratteristiche naturalistiche e ambientali delle
singole aree.
2. Il piano ambientale determina i provvedimenti da attuare al fine di
promuovere la specializzazione verso forme colturali e assetti produttivi
capaci di utilizzare nel modo più pieno le potenzialità
caratteristiche dell’ambiente, nonché la disciplina e le
condizioni cui è sottoposta l’attività di produzione
agricola.
3. Nelle aree di cui al presente articolo sono consentite solo le
costruzioni direttamente connesse e funzionali alle attività in esse
ammesse. Ove il recupero delle costruzioni esistenti sia documentatamente
insufficiente al soddisfacimento dei fabbisogni, il piano ambientale
determina i siti, la quantità e le tipologie delle nuove costruzioni
consentite.
4. Fino all’entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo
non eccedente i tre anni dall’entrata in vigore della presente
legge, nelle zone di cui al presente articolo non sono consentiti:
a) l’esecuzione di tagli boschivi, anche parziali, a eccezione di
quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento, salvo
quanto previsto dalle successive prescrizioni;
b) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;
c) l’apertura di nuove cave e riapertura di quelle abbandonate o
dismesse;
d) gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque;
e) la raccolta, l’asportazione, il danneggiamento della flora
spontanea e delle singolarità geologiche, paleontologiche e
mineralogiche, fatti salvi gli interventi relativi
all’attività agricola e pastorale nonché per fini di
studio regolamentati da apposita convenzione con l’Ente parco;
f) l’uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada con
esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni
boschive e per i servizi di protezione civile;
g) l’abbandono dei rifiuti e la realizzazione di discariche.
(
21)
5. Fino all’entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo
non eccedente i tre anni dall’entrata in vigore della presente
legge, si applicano le seguenti prescrizioni:
a) sono consentiti i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani
economici silvo-pastorali e le prescrizioni di massima e di polizia
forestale;
b) tra gli interventi di cui alle lettere d) e) sono consentiti quelli
relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e
quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica, nonché quelli
relativi alle attività agricole e pastorali in atto;
d) sono consentiti l’ampliamento o la costruzione di annessi
rustici nel rispetto del rapporto di copertura del 2% della superficie
del fondo e comunque per una nuova superficie non superiore a 300 mq;
e) sono consentite nuove recinzioni delle proprietà solo con siepi o
materiali naturali, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle
attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli
insediamenti e agli usi agricoli e zootecnici. (
23)
Art. 12 - (Zona di
urbanizzazione controllata).
1. Sono zone di urbanizzazione controllata
le aree edificate o solo urbanizzate o urbanizzabili, nelle quali le
originarie caratteristiche naturalistiche o ambientali sono state
profondamente o irreversibilmente trasformate, ma che fanno parte
integrante del sistema naturalistico e ambientale del parco, o
perché costitutive dell’ecosistema originario o perché
funzionalmente necessarie per la sua gestione e fruizione.
2. All’interno di tali zone si applica la normativa dello strumento
urbanistico comunale.
3. Il piano ambientale può dettare norme in relazione alle singole
zone, alla loro collocazione e alle caratteristiche ambientali e
individua inoltre le aree, preferibilmente marginali e periferiche al
territorio del parco, nelle quali ospitare strutture ricettive, campeggi,
parcheggi e centri di informazione.
3 bis. Al fine del rilascio dei provvedimenti di cui all’
articolo 63, comma 1,
lettera a) della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ,
l’ente parco predispone, in conformità ai contenuti e ai
principi del piano ambientale, specifici indirizzi tipologici
urbanistico-edilizi da applicarsi nelle zone di urbanizzazione
controllata; tali indirizzi sono approvati con le procedure di cui
all’articolo 7, comma 3, sentita la competente commissione
consiliare. (
24)
4. Fino all’adozione del piano ambientale si applicano le norme
degli strumenti urbanistici vigenti o le norme in regime di salvaguardia
di strumenti urbanistici adottati.
5. Fino all’adozione del piano ambientale sono consentiti
l’adozione e l’approvazione di varianti agli strumenti
urbanistici vigenti, a eccezione di quelle che prevedono
l’espansione delle zone residenziali e produttive.
Art. 12 bis - Funzioni dei
Comuni.
1. Successivamente alla
pubblicazione nel BUR del provvedimento che individua e disciplina le
aree contigue di cui all’articolo 2 bis e del provvedimento di
indirizzi tipologici urbanistico-edilizi di cui all’articolo 12,
comma 3 bis, i comuni esercitano le funzioni di cui all’
articolo 63, comma 1,
lettera a) della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
rispettivamente per le aree contigue di cui all’articolo 2 bis e
per le zone di urbanizzazione controllata. (
25)
Art. 13 - (Programmi
biennali per l’attuazione e la valorizzazione del parco).
1. Nell’ambito delle previsioni del
piano ambientale il Consiglio dell’Ente parco delibera programmi
biennali di interventi e di opere per l’attuazione e la
valorizzazione del parco.
2. I programmi prevedono in particolare:
a) gli interventi di conservazione, riqualificazione, recupero e
miglioramento da operarsi per la tutela e la valorizzazione del
patrimonio naturale e ambientale, nonché l’individuazione dei
soggetti abilitati a effettuarli, ove diversi dall’Ente parco;
b) gli interventi nei settori dell’agricoltura, della difesa
idrogeologica del suolo, della tutela dell’equilibrio e
ripopolamento faunistico e dell’agriturismo; (
26)
c) gli interventi di carattere culturale, educativo, ricreativo e
turistico per lo sviluppo dell’utilizzazione sociale del parco;
d) le previsioni di spesa per l’attuazione del programma e le
priorità degli interventi.
3. La realizzazione delle singole opere di attuazione degli interventi
previsti dai programmi è approvata dal Comitato esecutivo
dell’Ente parco, previo parere del Comitato tecnico scientifico.
L’approvazione delle opere equivale a dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità e urgenza delle stesse.
4. Per quanto riguarda specificamente il settore dell’agricoltura,
nei programmi biennali possono essere previste apposite convenzioni,
anche onerose, con gli operatori interessati per introdurre pratiche
agricole compatibili con l’ambiente attraverso:
a) la riduzione dell’impiego di pesticidi, diserbanti e
fertilizzanti chimici;
b) la applicazione di pratiche colturali tradizionali o comunque
ecocompatibili;
c) l’uso di pratiche colturali meno intensive;
d) la sospensione dell’attività agricola per alcuni periodi
dell’anno o per parti della superficie agraria;
e) la formazione di corridoi ecologici nelle zone agricole attraverso una
striscia di terra di 10 metri lungo i corsi d' acqua, su entrambe le
sponde, e gli stagni per proteggere non solo l’habitat ma anche
l’acqua come risorsa.
Titolo III
Ente e strumenti di gestione
Art. 14 - (Istituzione
dell’Ente parco dei Colli Euganei).
1. E' istituito l’Ente parco dei
Colli Euganei, ente di diritto pubblico regionale dotato di
personalità giuridica con sede all’interno del territorio del
parco.
Art. 15 - (Regolamento
dell’Ente parco).
1. Il Regolamento dell’Ente parco
contiene:
a) la disciplina delle attività dell’Ente in conformità
alle disposizioni della presente legge e alle finalità del parco;
b) la disciplina del funzionamento e dei compiti degli organi
dell’Ente e la previsione delle cause di cessazione
dall’ufficio dei membri che li compongono;
c) la regolamentazione di ogni altro aspetto relativo al funzionamento
dell’Ente e delle relative strutture, che non sia già
espressamente disciplinato dalla presente legge.
Art. 16 - (Compiti
dell’Ente parco). (27)
1. L’Ente parco:
a) adotta il piano ambientale del parco e le relative varianti;
b) adotta e dà esecuzione ai programmi biennali di attuazione e di
valorizzazione di cui all’articolo 13;
c) provvede alla tutela del territorio del parco svolgendo attività
e interventi volti alla realizzazione delle finalità del parco
stesso, anche attraverso la creazione di apposite strutture tecniche e
operative, operanti nell’ambito di parti limitate ovvero
sull’intera area del parco, nonché mediante l’assunzione
di partecipazioni in società con altri soggetti pubblici e privati,
purchè sempre in conformità alle indicazioni del piano
ambientale del parco;
d) provvede all’acquisizione delle aree e degli edifici
espressamente individuati nel piano ambientale ai fini del conseguimento
delle finalità del parco;
f) promuove la conoscenza dell’ambiente del parco e attua gli
interventi di valorizzazione del medesimo.
2. Nell’area del parco, l’Ente parco esercita:
b) le funzioni amministrative in materia di vincolo idrogeologico,
vincolo forestale e tutela forestale, attualmente esercitate dalla Giunta
regionale e dal Servizio forestale regionale territorialmente competente,
ai sensi della
legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
, ivi compresa l’applicazione delle prescrizioni di massima e di
polizia forestale;
c) le funzioni amministrative in materia di tutela della fauna inferiore
e della flora, di cui alla
legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e
successive modifiche e integrazioni, attualmente esercitate dal Servizio
forestale regionale territorialmente competente;
d) le funzioni amministrative concernenti la polizia idraulica sui corsi
d' acqua e le relative pertinenze idrauliche attualmente affidate, a
norma della
legge
regionale 9 agosto 1988, n. 41 , al Dipartimento dei lavori pubblici
e all’Ufficio regionale del genio civile territorialmente
competente.
3. Il Consiglio dell’Ente parco istituisce apposita Commissione
tecnica composta dal Presidente dell'Ente e da sei esperti nelle materie
di competenza di cui tre scelti dal Consiglio del parco con voto limitato
a 2/3 e tre scelti dal Comitato esecutivo tra funzionari della Regione e
di altri enti pubblici. La Commissione è presieduta dal Presidente
dell'Ente parco. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente
con qualifica non inferiore a istruttore. La Commissione ha il compito di
formulare pareri obbligatori sugli atti da emanarsi dagli organi
dell'Ente nell'esercizio delle funzioni allo stesso demandate a norma del
comma 2. La Commissione esercita le proprie funzioni sostituendosi agli
organi consultivi ordinariamente competenti, previsti dalle singole
normative regionali. Ai componenti della Commissione competono le
indennità e il rimborso delle spese nella misura stabilita
dall’
articolo 187 della
legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
(
30)
4. L’esercizio delle funzioni previste dal comma 2 ha inizio
decorsi 90 giorni dalla costituzione degli organi di cui
all’articolo 17 e della Commissione tecnica di cui al comma 3.
L’avvenuta costituzione degli organi e della Commissione tecnica
è comunicata dal Presidente dell’Ente parco al Presidente
della Giunta regionale il quale, entro il termine di 15 giorni successivi
al ricevimento della comunicazione da notizia mediante pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione Veneto. Analoga comunicazione è
effettuata dal Presidente dell’Ente parco ai sindaci dei comuni di
cui all’articolo 1. I procedimenti già avviati e non ancora
conclusi sono definiti presso gli organi e gli Enti originariamente
competenti.
5. L’Ente parco, per l’adempimento dei propri compiti
può avvalersi, previa intesa con gli organi competenti, della
collaborazione tecnica degli enti e aziende regionali, della consulenza e
dell’opera delle strutture regionali, e, previa stipula di appositi
accordi, della collaborazione del Corpo forestale dello Stato e degli
enti locali interessati.
6. Per la prevenzione e l’estinzione degli incendi forestali nel
territorio del parco si applicano le disposizioni della
legge regionale 20 marzo
1975, n. 27 . L’Ente parco propone alla Giunta regionale gli
interventi relativi alla realizzazione delle iniziative,
all’esecuzione delle opere e all’acquisto dei mezzi
necessari. (
31)
Art. 17 - (Organi
dell’Ente parco).
Art. 18 - (Consiglio).
Art. 19 - (Funzioni del
Consiglio).
Art. 20 - (Comitato
esecutivo).
Art. 21 - (Funzioni del
Comitato esecutivo).
Art. 22 - (Il Presidente
dell’Ente parco).
Art. 23 - (Comitato
tecnico-scientifico).
Art. 24 - (Compiti del
Comitato tecnico-scientifico).
Art. 25 - (Collegio dei
revisori).
Art. 26 - (Compiti del
Collegio dei revisori).
Art. 27 - (Consulta per il
parco).
Art. 28 - (Personale).
Art. 29 - (Il Direttore del
parco).
Art. 30 - (Controllo
sull’Ente parco).
Art. 31 - (Controllo sugli
atti).
Art. 32 - (Finanziamento
dell'ente parco).
1. L’Ente parco utilizza le risorse finanziarie derivanti:
a) da trasferimenti della Regione;
b) da contribuzioni da parte degli Enti locali operanti nell’area
del parco, nonché di altri soggetti pubblici o privati;
c) da proventi riscossi per l’attività o servizi svolti;
d) dall’irrogazione delle sanzioni;
e) da eventuali rendite patrimoniali. (
47)
Art. 33 - (Vigilanza).
1. L’Ente parco vigila con il proprio personale all’uopo
incaricato sull’applicazione della presente legge e di ogni altra
disposizione conseguente; adotta e fa eseguire i provvedimenti relativi
ad eventuali infrazioni. Nei limiti del servizio cui sono destinati e
secondo le attribuzioni conferite, i dipendenti dell’Ente parco,
cui sono affidati i compiti di vigilanza, accertamento e contestazione,
sono ufficiali di polizia giudiziaria a norma dell’art. 221 del
Codice di procedura penale.
2. Per l’adempimento dei compiti di vigilanza può essere anche
utilizzato, mediante accordi, personale dei comuni e della provincia
interessati al territorio del parco, nonché del Corpo forestale
dello Stato. Può inoltre essere utilizzato, mediante apposite
convenzioni, personale indicato da Enti e Associazioni con fine
istituzionale di protezione della natura, avente i necessari requisiti.
3. Il personale di vigilanza provvede all’accertamento, alla
contestazione e alla notificazione delle infrazioni, redigendo i relativi
processi verbali e il rapporto ai sensi degli articoli da 13 a 17 della
legge 27 novembre 1981, n. 689.
4. Nei casi in cui l’infrazione ha provocato un danno o un'
alterazione ambientale, l’obbligo di rapporto sussiste anche se sia
avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa
pecuniaria.
5. Qualora il personale preposto alla vigilanza constati la violazione di
prescrizioni di competenza di altre autorità amministrative,
provvede ad informarne tempestivamente l’autorità competente.
6. Il Direttore dell’Ente parco redige annualmente un rapporto
sulle infrazioni rilevate.
Art. 34 - (Tutela dei danni
e alterazioni dell’ambiente).
1. Alla violazione delle prescrizioni
vigenti nell’area del parco da cui derivi un qualsiasi danno o
alterazione dell’ambiente consegue l’obbligo di restituzione
in pristino. Ove per lo stato dei luoghi la restituzione in pristino non
sia in tutto o in parte possibile, alla violazione consegue
l’obbligo del recupero ambientale anche mediante interventi
compensativi.
2. L’Ente parco determina, in Contraddittorio con il
contravventore, le modalità e i termini del ripristino integrale o
del recupero ambientale, ai sensi del comma 1. Ingiunge quindi il
compimento delle attività di ripristino o recupero così
definite, preavvertendo che in caso di inadempienza provvederà in
sostituzione a spese del contravventore.
3. Decorso invano il termine fissato per l’adempimento,
l’Ente procede all’esecuzione delle opere e successivamente
ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le
disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 35 - (Sanzioni
amministrative).
1. Ferme restando le sanzioni previste
dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni della presente
legge, del piano ambientale, dei regolamenti del parco, nonché delle
misure di salvaguardia, è applicata una sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000, fermo restando
l’obbligo della restituzione in pristino a norma dell’art.
34.
2. Nei seguenti casi, fermo restando l’obbligo della restituzione
in pristino a norma dell’art.34, le sanzioni amministrative
pecuniarie sono così determinate:
a) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per l’uccisione di capo di
fauna selvatica soggetta a protezione in base a leggi statali e
regionali;
b) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per l’estirpazione o per
l’abbattimento di ogni specie forestale soggetta a protezione in
base a leggi regionali o statali;
c) da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per la realizzazione di ogni opera
o intervento di trasformazione geomorfologica, ivi compresi gli
sbancamenti e i movimenti di terra, l’apertura di cave o di
discariche di rifiuti, nonché per la realizzazione di attività
edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l’apertura di strade, in
difformità dalle norme di salvaguardia, dal piano ambientale e dai
regolamenti;
d) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la circolazione con mezzi
motorizzati in percorsi fuori strada o comunque in zone precluse alla
circolazione di tali mezzi. In caso di reiterazione dell’infrazione
è comminata la confisca del mezzo servito per commettere
l’infrazione.
3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti
all’Ente parco.
4. E' in ogni caso comminata la confisca dei vegetali e degli altri beni
rimossi o asportati, degli animali catturati o uccisi, dei macchinari e
degli attrezzi che sono serviti a commettere la violazione.
5. Le sanzioni sono comminate dal Direttore del parco con applicazione
delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 36 - (Norma
finanziaria).
1. Il contributo iniziale per le spese di
primo impianto di cui all’
art. 28 della
legge regionale 16 agosto 1984, n. 40
è determinato nella misura di lire 2.000.000.000. (
48)
2. Tale somma è comprensiva degli oneri relativi alla redazione del
piano ambientale.
3. Alla copertura delle spese, di cui ai precedenti commi, prevista in
lire 2.000.000.000, si provvede mediante l’utilizzo di pari importo
dai fondi già stanziati sul cap. 51052 “ Contributi agli Enti
di gestione dei parchi naturali ” dello stato di previsione della
spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 1989.
4. Per le spese di gestione del parco è assegnato un contributo di
lire 150.000.000 utilizzando i fondi stanziati al capitolo 51050 “
Contributi annuali agli Enti di gestione di parchi naturali ” dello
stato di previsione della spesa del bilancio regionale per
l’esercizio finanziario 1989.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad acquistare immobili
ricadenti nel territorio del parco così come individuato
all’art. 1, per un importo massimo di lire 500.000.000.
6. Al relativo onere si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 5104
del Bilancio regionale 1989, che viene incrementato per lire 500.000.000
mediante corrispondente riduzione dal cap. 51052 dello stato di
previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario
1989.
Art. 37 - (Priorità nel
riparto dei finanziamenti regionali).
1. Nel riparto dei finanziamenti regionali derivanti in particolare da
leggi di settore è riservata priorità ai soggetti pubblici e
privati che realizzano entro l’ambito territoriale del parco,
progetti riguardanti:
a) opere di conservazione,
restauro ambientale e/o forestale e difesa del suolo;
b) recupero di edilizia rurale abitativa di pregio ambientale;
c) attività culturali e turistiche di interesse del parco;
d) attività agrituristiche;
e) attività di qualificazione e sviluppo di servizi in campo
agricolo, zootecnico e forestale;
f) recupero di singoli beni monumentali e loro adiacenze;
g) acquisizione di aree;
h) attrezzature delle aree pubbliche;
i) acquisto e risanamento di immobili da destinare a musei etnografici,
sede dell’Ente parco, attrezzature di ristoro.
Art. 38 - (Norme
finali).
Note
(
2) Vedi quanto previsto
dall’articolo 70 comma 1 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 ,
ai fini del quale “nelle more dell’insediamento
dell’Ente gestore, la Giunta regionale, d’intesa con
l’Ente Parco regionale dei Colli Euganei e con i comuni ricompresi
nell’area del Parco medesimo e nelle aree contigue, sottopone al
Consiglio regionale la modifica della planimetria del Parco dei Colli
Euganei e delle aree contigue, entro e non oltre novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge.”.
(
3) Si omette la planimetria
allegata.
(
6) Vedi quanto previsto dal
comma 7 dell’art. 70 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
ai sensi del quale: “nelle more dell’approvazione o della
modifica del Piano ambientale del parco regionale dei Colli Euganei ai
fini dell’adeguamento delle norme di piano alla presente legge ed
alla nuova perimetrazione del parco regionale dei Colli Euganei:
a) nelle zone interne al nuovo perimetro del parco continuano a trovare
applicazione le relative disposizioni contenute nel Piano ambientale del
parco regionale dei Colli Euganei;
b) nelle zone esterne al nuovo perimetro del parco, precedentemente
ricomprese nell’ambito del parco regionale dei Colli Euganei, si
applicano le disposizioni dettate dall’articolo 18 del Piano
ambientale del parco regionale dei Colli Euganei e nelle stesse
l’esercizio della caccia è consentito unicamente nella forma
della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni delle
aree interessate e dell’area naturale protetta.”.
(
8) La
legge regionale 31 maggio 1980, n. 80
è stata abrogata dall’art. 49, comma 1, lettera b) della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 , a decorrere dalla pubblicazione sul BUR dei
provvedimenti previsti dall’art. 50, comma 1, della medesima legge
regionale; detti provvedimenti sono stati adottati con una unica
deliberazione della Giunta regionale n. 3178/2004, pubblicata nel BUR n.
105 del 22 ottobre 2004.
(
9) La
legge regionale 5 marzo 1985, n. 24
è stata abrogata dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 49
della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 , a decorrere dalla pubblicazione nel
BUR dei provvedimenti di cui all'art. 50 comma 1 della medesima legge
regionale; detti provvedimenti sono stati adottati con una unica
deliberazione della Giunta regionale n. 3178/2004, pubblicata nel BUR n.
105 del 22 ottobre 2004.
(
10) Gli artt. da 1 a 75,
l’art. 98, gli artt. da 101 a 109, da 114 a 121 e l’art. 126
della
legge
regionale 27 giugno 1985, n. 61 , sono stati abrogati dall’art.
49, comma 1, lett.e), della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 a
decorrere dalla pubblicazione sul BUR dei provvedimenti previsti
dall'art. 50, comma 1, della medesima legge regionale; detti
provvedimenti sono stati adottati con un’unica deliberazione della
Giunta regionale, n. 3178/2004, pubblicata sul BUR n. 105 del 22 ottobre
2004. Tuttavia alcune disposizioni della legge regionale 61 del 1985 sono
ancora applicabili in via transitoria: si vedano, in particolare, oltre
agli artt. 48 e 49 della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
l’art. 3 della
legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 ,
l’art. 35, comma 2, della
legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 ,
l’art. 3, comma 2, l’art. 7, comma 2, e l’art. 8, comma
4, lett.b), della
legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 ,
l’art. 18, comma 1 della
legge regionale 29 novembre 2013, n. 32
come modificato da comma 9 dell’art. 63 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n.
30 , nonché l’art.13, comma 13, e l’art.14, comma 1,
lett.a), della
legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 .
(
17) Comma modificato da lett.
b) comma 5 art. 70 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
che ha sostituito le parole: “dei citati articoli 9, 10, 11 e
12” con le seguenti: “contenuti negli articoli 9, 10, 11 e
12,”.
(
18) Le misure di salvaguardia
stabilite dalla presente legge si applicano sino all'entrata in vigore
del piano ambientale e comunque per un periodo non superiore a cinque
anni dall'entrata in vigore della legge stessa. Vedi art. 5, comma 1,
legge regionale 26
gennaio 1994, n. 11 .
(
19) La
legge regionale 5 marzo 1985, n. 24
è stata abrogata dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 49
della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 , a decorrere dalla pubblicazione nel
BUR dei provvedimenti di cui all'art. 50 comma 1 della medesima legge
regionale; detti provvedimenti sono stati adottati con una unica
deliberazione della Giunta regionale n. 3178/2004, pubblicata nel BUR n.
105 del 22 ottobre 2004.
(
20) Le misure di salvaguardia
stabilite dalla presente legge si applicano sino all'entrata in vigore
del piano ambientale e comunque per un periodo non superiore a cinque
anni dall'entrata in vigore della legge stessa. Vedi art. 5, comma 1,
legge regionale 26
gennaio 1994, n. 11 .
(
21) Le misure di salvaguardia
stabilite dalla presente legge si applicano sino all'entrata in vigore
del piano ambientale e comunque per un periodo non superiore a cinque
anni dall'entrata in vigore della legge stessa. Vedi art. 5, comma 1,
legge regionale 26
gennaio 1994, n. 11 .
(
22) La
legge regionale 5 marzo 1985, n. 24
è stata abrogata dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 49
della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 , a decorrere dalla pubblicazione nel
BUR dei provvedimenti di cui all'art. 50 comma 1 della medesima legge
regionale; detti provvedimenti sono stati adottati con una unica
deliberazione della Giunta regionale n. 3178/2004, pubblicata nel BUR n.
105 del 22 ottobre 2004.
(
23) Le misure di salvaguardia
stabilite dalla presente legge si applicano sino all'entrata in vigore
del piano ambientale e comunque per un periodo non superiore a cinque
anni dall'entrata in vigore della legge stessa. Vedi art. 5, comma 1,
legge regionale 26
gennaio 1994, n. 11 .
(
29) Lettera così
modificata da comma 3 art. 9
legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 che
sostituisce le parole “le funzioni amministrative delegate alla
Regione ai sensi dell’articolo 82, del DPR 24 luglio 1977, n. 616
in materia di tutela dei beni ambientali e subdelegate alle Province, a
norma dell’articolo 1 della
legge regionale 6 marzo 1984, n. 11
” con le parole “le funzioni di cui all’articolo 63,
comma 1 lettera a) della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 bis”. La
legge regionale 6
marzo 1984, n. 11 è stata abrogata dall'art. 11 della
legge regionale 31 ottobre
1994, n. 63 che ha ridisciplinato la materia; successivamente la
legge regionale n.
63/1994 è stata abrogata dall’art. 49, comma 1, lett. n
bis) della
legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 che, al Titolo V bis, ha disciplinato
la materia del paesaggio in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 concernente il Codice dei beni culturali e del paesaggio.
L’articolo 63 della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
è stato abrogato dall’art. 49, comma 1, lett. i bis) della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 a seguito delle modifiche apportate
dall’articolo 13 della
legge regionale 26 maggio 2011, n. 10 .
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