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leggi regionali a testo vigente

Contenuti:
Legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 (BUR n. 74/1997)

Legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 (BUR n. 74/1997) [sommario] [RTF]

NORME PER L’ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO (1)

CAPO I
Norme generali

Art. 1 - Istituzione del Parco naturale regionale del Delta del Po.

1. Al fine di tutelare, recuperare, valorizzare e conservare i caratteri naturalistici, storici e culturali del territorio del Delta del Po, nonché per assicurare adeguata promozione e tutela della attività economiche tipiche dell'area e concorrere al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali, con la presente legge è istituito il Parco naturale regionale del Delta del Po, di seguito definito Parco, come individuato dalla planimetria georeferenziata in scala 1:50.000 comprendente parte del territorio dei comuni di Rosolina, Porto Viro, Ariano nel Polesine, Taglio di Po, Porto Tolle, Adria, Loreo, Corbola e Papozze. (2)
2. La gestione del parco è affidata all'Ente parco Delta del Po, di cui all'articolo 14, di seguito denominato Ente parco.
3. La individuazione della sede legale e amministrativa dell'Ente parco é demandata alla definizione dello Statuto dell'Ente.

Art. 2 - Finalità. (3)

1. La Regione del Veneto con la presente legge riconosce e promuove:
a) i valori naturali, ambientali, storici e culturali presenti nell'area del Delta del Po rodigino quali risorse atte a supportare lo sviluppo economico, sociale e culturale delle Comunità locali insistenti in tali territori;
b) la incentivazione e la tutela delle attività economiche, ricreative, sociali e culturali delle comunità locali insistenti nei territori del Delta del Po rodigino, quale condizione essenziale e irrinunciabile per la stessa tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali caratterizzanti l'area del Delta del Po rodigino.
2. Al fine di assicurare la necessaria tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, caratterizzanti l'area del Delta del Po rodigino, di assicurare adeguata promozione e tutela delle attività economiche, ricreative, sociali e culturali tipiche dell'area e di concorrere al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali, la Regione del Veneto con la presente legge intende perseguire i seguenti obiettivi:
a) recepire, adottare, attuare e promuovere l'attuazione da parte degli enti locali, nei territori del Delta del Po rodigino, conterminati e interessati dal Piano di Area del Delta del Po, approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 1000 in data 5 ottobre 1994, di azioni e linee di gestione del territorio e delle zone umide, nel rispetto degli accordi e delle convenzioni internazionali inerenti la gestione delle zone umide, con particolare riferimento all'azione di collaborazione concertata a lungo termine predisposta dall'Unione europea, mediante l'adesione diretta della Regione del Veneto al programma comunitario per le zone umide del Mediterraneo denominato MedWet;
b) assicurare la tutela, il mantenimento, il restauro, la valorizzazione e l'ottimale e razionale utilizzo e fruizione dell'ambiente naturale e antropizzato, storico, architettonico, paesaggistico e archeologico, e delle sue risorse;
c) assicurare la fruizione del territorio a fini ricreativi, scientifici, culturali e didattici;
d) promuovere, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni tecnico-finanziari, le attività di conservazione, manutenzione, valorizzazione, ottimale gestione, fruizione e ripristino anche funzionale degli elementi naturali e storici caratterizzanti l'area;
e) promuovere, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni tecnico-finanziari, le attività economiche, ricreative, sociali e culturali, turistiche e di servizio tipiche dell'area e di possibile sviluppo futuro, nel rispetto delle finalità della presente legge;
f) assicurare la promozione dello sviluppo del sistema economico e insediativo, in armonia con le finalità della presente legge, attivando e promuovendo iniziative promozionali e di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnologica, atte a valorizzare le produzioni ed i servizi tipici dell'area;
g) promuovere le funzioni di servizio per il tempo libero e di organizzazione del flussi turistici nelle zone del Delta del Po;
h) promuovere e valorizzare l'immagine del Delta del Po rodigino anche con l'uso di mezzi multimediali;
i) tutelare il suolo e il sottosuolo, la flora, la fauna, l'acqua e l'aria;
l) assicurare la protezione del territorio ai fini della sicurezza idraulica, in armonia con le finalità della presente legge, promuovendo a tutti i livelli la difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici;
m) promuovere la difesa, ricostituzione, valorizzazione della flora e degli equilibri fitocenotici del soprassuolo vegetazionale;
n) promuovere la difesa, ricostituzione, valorizzazione dei valori faunistici e degli equilibri zoocenotici;
o) garantire e promuovere la valorizzazione, l'incremento e l'utilizzo razionale delle risorse naturali, storiche, culturali, paesaggistiche ed economiche, al fine di garantire e promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale delle popolazioni del Delta del Po rodigino e di assicurare loro una migliore qualità della vita.
3. Per i fini di cui al comma 2, la presente legge promuove la predisposizione e l'adozione di un Piano economico-sociale, a carattere pluriennale, denominato Piano di tutela e sviluppo delle Comunità del Delta del Po rodigino, mirante alla promozione economica e sociale delle Comunità del Delta del Po attraverso il sostegno delle attività tipiche e alla piena valorizzazione delle potenzialità economiche del territorio ai fini dello sviluppo dell'occupazione.

Art. 3 - Ente parco interregionale Delta del Po.

1. La Regione Veneto, ai fini di una efficace ed omogenea politica di tutela dell'intero ecosistema del Delta del Po, promuove, d'intesa con la Regione Emilia-Romagna, la istituzione dell'Ente parco interregionale Delta del Po, costituito dai parchi regionali del Delta del Po delle rispettive Regioni.

CAPO II
Strumenti di attuazione: piano del parco e piano pluriennale economico-sociale

Art. 4 - Piano del Parco.

1. Strumento di attuazione delle finalità del parco é il Piano del parco, che ha lo scopo di assicurare la necessaria tutela e valorizzazione dell'ambiente del parco e dei valori naturali e ambientali ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 e dell'articolo 25 comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. Il Piano di Area del Delta del Po costituisce riferimento per la redazione del Piano del parco che non potrà porre ulteriori vincoli di tutela paesaggistico ambientale.
3. Nelle aree esterne alla perimetrazione del Piano del Parco e ricomprese nel Piano di Area del Delta del Po si applicano esclusivamente le disposizioni del Piano di Area.

Art. 5 - Contenuti del Piano del Parco.

1. Il Piano del parco determina:
a) la perimetrazione definitiva dell'area del parco;
b) la zonizzazione e l’articolazione delle superfici comprese nel perimetro di cui all’articolo 1 in aree di salvaguardia e di sviluppo;
c) i perimetri delle zone archeologiche;
d) la distinzione tra i biotopi a seconda che debbano essere lasciati prevalentemente all'evoluzione naturale ovvero che possano essere soggetti a trasformazioni orientate o ancora a gestione conservativa;
e) le aree che devono accogliere attrezzature o infrastrutture per un'utilizzazione collettiva dei beni o per altre esigenze strettamente connesse alle finalità del parco;
f) gli edifici esistenti e le aree da destinare a sede delle attività dell'Ente parco o ad altri usi pubblici congruenti con le finalità del parco;
g) il censimento di tutti gli edifici di pregio ambientale storico-artistico e relative categorie di intervento;
h) gli interventi di conservazione, riqualificazione, restauro, recupero e miglioramento da operarsi e l'individuazione dei soggetti abilitati ad effettuarli ove diversi dall'Ente parco;
i) i filari di alberi siepi, cespugli, boschi, macchie arboree di cui é vietato l'abbattimento salvo le necessarie o opportune azioni di mantenimento, manutenzione, miglioramento, incremento, da attuarsi con tecniche proprie della bioingegneria e silvicoltura naturalistica, anche con interventi a sostegno di attività di sperimentazione relative a produzioni compatibili realizzate in aziende agricole ed ittiche;
l) le specifiche misure di tutela e risanamento dei corpi idrici, nonché la promozione di interventi statali volti al risanamento e disinquinamento dei corpi idrici interessanti il territorio nella loro interezza;
m) le norme e le prescrizioni per l'utilizzo delle vie d'acqua e relative infrastrutture;
n) l’adeguamento del sistema infrastrutturale finalizzato alla salvaguardia dell'ambiente e allo sviluppo delle attività del parco con la previsione di interventi finanziari aggiuntivi nei settori dell'agricoltura, dell'itticoltura, della pesca e della gestione agro-faunistica, compatibili con le finalità del sistema di tutela e sviluppo, ivi compresa la vivificazione delle lagune;
o) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il parco e le norme per la loro regolamentazione;
p) i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree comprese nel parco qualora previste nonché la regolamentazione delle attività di trasformazione consentite;
q) le modalità di cessazione o di adattabilità delle attività incompatibili con le finalità del parco;
r) lo sviluppo dell’agricoltura, della pesca professionale, dell’acquacoltura e della vallicoltura, attività considerate compatibili e necessarie per le finalità del parco, tenendo conto che nelle oasi, così come definite e delimitate nel Piano faunistico venatorio, può essere esercitata l’attività di vallicoltura; (4)
s) le modalità di promozione di nuove attività compatibili con le finalità del parco, nonché la promozione di interventi di carattere culturale ed educativo per la promozione e lo sviluppo di una cultura della tutela ambientale e della conservazione degli elementi tipici della ruralità;
t) i centri abitati, le zone artigianali, commerciali, industriali, portuali e turistiche all'interno del perimetro del parco, cui si applicano gli strumenti urbanistici dei rispettivi territori;
u) la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico e sistemi di controllo e monitoraggio delle acque;
v) la realizzazione di servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico gestiti anche da privati;
z) i sistemi per la riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera.

Art. 6 - Elaborati del Piano del parco.

1. Il Piano del parco é costituito da:
a) analisi volte a individuare e descrivere le caratteristiche, la consistenza e la dinamica pregressa e prevedibile della struttura sociale e degli aspetti relativi alla struttura fisica del suolo, alle acque, alla flora, alla fauna, alle preesistenze storiche e archeologiche, alle attività economiche e a quant'altro ritenuto necessario per la completa conoscenza dell'area;
b) relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi, dei criteri adottati per la redazione del Piano e dei criteri da adottare per la sua attuazione, delle caratteristiche dei territori compresi dell'ambito del parco, del contenuto delle scelte compiute;
c) una o più rappresentazioni grafiche, in scale 1:50.000 e 1:10.000 atte a determinare la suddivisione e articolazione del territorio del parco in aree distinte, nonché l'assetto urbanistico, naturalistico e funzionale;
d) norme di attuazione contenenti la regolamentazione delle attività consentite e delle nuove attività;
e) programma finanziario di massima e individuazione degli interventi ritenuti prioritari.

Art. 7 - Procedimento di formazione del Piano del Parco.

1. Il Piano del parco e le sue varianti sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio dell'Ente parco.
2. Entro otto giorni, gli atti sono depositati presso la segreteria dell'Ente parco e dei comuni di cui all'articolo 1, per la durata di trenta giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione, e nei trenta giorni successivi, presentare le proprie osservazioni all'Ente parco.
3. I termini, di cui al comma 2, decorrono dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico dell'avvenuto deposito all'albo dell'Ente parco.
4. Scaduto il termine per la presentazione di osservazioni, entro sessanta giorni, il Presidente dell'Ente parco trasmette alla Regione il Piano del parco adottato, unitamente alle osservazioni pervenute e alle controdeduzioni dell'Ente parco.
5. Il Piano del parco, previo parere della Commissione tecnica regionale, integrata ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 , da formularsi entro centoventi giorni dalla trasmissione degli atti, é approvato dal Consiglio regionale che può introdurre le modifiche necessarie per la tutela degli interessi ambientali nonché di ogni altro interesse regionale o statale. La delibera di approvazione é pubblicata sul BUR e il relativo piano é depositato presso la segreteria dell'Ente parco e dei comuni interessati, a disposizione del pubblico. (5)
6. Il Piano del parco entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione della delibera di approvazione nel BUR.

Art. 8 - Efficacia del Piano del Parco.

1. Il Piano del parco ha efficacia di Piano di area regionale e valenza paesistica ai sensi dell'articolo 124 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, e dell'articolo 25, comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; la sua approvazione comporta, quando si tratti di prescrizioni e vincoli, l'automatica variazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi, in corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli approvati.
2. Il Piano del parco può essere attuato attraverso progetti successivi.

Art. 9 - Varianti al Piano al parco.

1. Le varianti al Piano del parco sono soggette alla stessa procedura del Piano del parco ed hanno la stessa efficacia.
2. Le varianti parziali che non incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali del Piano del parco sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio dell’Ente parco e sono approvate dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione tecnica regionale, integrata ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 , da formularsi entro centoventi giorni dal ricevimento delle varianti medesime. (6)

Art. 10 - Norme di salvaguardia.

1. Fino all'adozione del Piano del parco e del regolamento del parco, si applicano sul territorio del parco i vincoli e le direttive del vigente Piano di Area del Delta del Po.

Art. 11 - Piano pluriennale economico-sociale.

1. Nell'ambito delle finalità istitutive, delle previsioni del Piano del parco e nei limiti del regolamento, il Consiglio dell'Ente parco, su proposta del Comitato esecutivo e sentiti gli enti locali interessati, adotta il Piano pluriennale economico-sociale di cui all’articolo 2, comma 3, e lo trasmette alla Giunta regionale per l’approvazione.
2. Il Piano prevede in particolare:
a) gli interventi di riqualificazione, recupero e miglioramento da operarsi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale, nonché, l'individuazione dei soggetti abilitati a effettuarli, ove diversi dall'Ente parco;
b) gli interventi nei settori dell'industria e artigianato, dell'agricoltura, dell'itticoltura, della molluschicoltura e della pesca professionale in genere, della vivificazione delle lagune, della difesa dagli incendi, della difesa idrogeologica del suolo, della tutela dell'equilibrio e ripopolamento faunistico, dell'agriturismo e delle attività turistiche;
c) gli interventi a sostegno di attività per la sperimentazione, promozione e trasformazione relative a produzioni realizzate da aziende agricole e società ittiche;
d) gli interventi di carattere culturale ed educativo, ricreativo e turistico, strutturale ed infrastrutturale per lo sviluppo dell'utilizzo sociale e pubblico del Parco;
e) le previsioni di spesa per l'attuazione del programma e le priorità degli interventi.
3. Il Piano pluriennale economico-sociale ha durata quadriennale e può essere attuato attraverso programmi annuali di interventi.
4. La realizzazione delle singole opere di attuazione degli interventi previsti dai programmi è approvata dal Comitato esecutivo, previo parere del Comitato tecnico scientifico. L'approvazione delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle stesse.
5. Nei programmi annuali possono essere previste apposite convenzioni, anche onerose, con gli operatori interessati per introdurre pratiche e iniziative compatibili con l'ambiente e finalizzate a promuovere ed utilizzare il territorio e l'ambiente per creare nuove economie e nuova occupazione.

CAPO III
Regolamento e compiti dell’Ente parco

Art. 12 - Regolamento dell'Ente parco.

1. Il regolamento dell'Ente parco, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del Piano del parco, disciplina in dettaglio le attività, i vincoli, le prescrizioni ed ogni altra previsione del Piano del parco di cui all'articolo 5, comma 1, lettere da a) a t).
2. In particolare il regolamento disciplina:
a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
b) lo svolgimento delle attività industriali, artigianali, commerciali, agroalimentari, ittiche, turistiche, di servizio e agro-silvo-pastorali, anche mediante la creazione di apposite strutture tecniche e operative, operanti nell'ambito di parti limitate ovvero sull'intera area del parco, nonché mediante l'assunzione di partecipazioni in società con altri soggetti pubblici e privati;
c) le modalità per l'acquisizione delle aree e degli edifici espressamente individuati nel Piano del parco ai fini del conseguimento delle finalità del parco;
d) le modalità per la promozione e la conoscenza dell'ambiente del parco e per l’attuazione degli interventi di valorizzazione del medesimo;
e) le modalità di semplificazione amministrativa nell’organizzazione degli uffici e nell’esercizio delle funzioni, da conseguire anche attraverso apposite convenzioni ed accordi con gli enti pubblici e privati interessati.

Art. 13 - Compiti dell’Ente parco.

1. Nell'area del parco, l'Ente parco esercita:
a) le funzioni amministrative delegate alla Regione ai sensi dell'articolo 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 in materia di tutela dei beni ambientali e subdelegate ai Comuni ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 ; (7)
b) le funzioni amministrative in materia di vincolo idrogeologico di cui all’articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 come modificato dall’articolo 4 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 25 , nonché le funzioni in materia di vincolo forestale e tutela forestale, di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 come da ultimo modificata dalla legge regionale 27 giugno 1997, n. 25 ;
c) le funzioni amministrative in materia di tutela della fauna inferiore e della flora, di cui alla legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e successive modifiche e integrazioni, attualmente esercitate dal Servizio forestale regionale territorialmente competente;
d) le funzioni amministrative concernenti la polizia idraulica sui corsi d'acqua e le relative pertinenze idrauliche di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 come modificata dalla legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11 .
2. Il Consiglio dell'Ente parco istituisce apposita Commissione tecnica composta dal presidente dell'Ente, e da sei esperti, nelle materie di competenza previste dal comma 1, di cui tre scelti dal Consiglio del parco con voto limitato a due terzi, due scelti dal Comitato esecutivo ed uno designato dal Consorzio di Bonifica Delta Po-Adige. La Commissione é presieduta dal presidente dell'Ente parco o suo delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente con qualifica non inferiore a istruttore. La Commissione formula obbligatoriamente pareri consultivi sugli atti da emanarsi dagli organi dell'Ente nell'esercizio delle funzioni allo stesso demandate a norma del comma 1.
3. Il parere della Commissione di cui al comma 2, sostituisce ogni altro parere previsto dalle singole normative regionali.
4. Ai componenti della Commissione competono le indennità ed il rimborso delle spese nella misura stabilita dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modificazioni.
5. L'esercizio delle funzioni previste dal comma 1 ha inizio decorsi novanta giorni dalla costituzione degli organi di cui all'articolo 16 e della Commissione tecnica di cui al comma 2. La costituzione degli organi e della Commissione tecnica é comunicata dal presidente dell'Ente parco al Presidente della Giunta regionale il quale entro il termine di quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione ne dà notizia mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. Analoga comunicazione é effettuata dal presidente dell'Ente parco ai sindaci dei comuni di cui all'articolo 1. I procedimenti già avviati e non ancora conclusi sono definiti presso gli organi e gli enti originariamente competenti. (8)
6. L'Ente parco, per l'adempimento dei propri compiti, può avvalersi, previa intesa con gli organi competenti, della collaborazione tecnica degli enti e aziende regionali, della consulenza e dell’opera delle strutture regionali, nonché della collaborazione del Corpo forestale dello Stato e degli enti locali interessati, previa stipula di apposita convenzione.

CAPO IV
La gestione del parco

Art. 14 - Ente di gestione.

1. La gestione del parco é affidata ad un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica, istituito con la presente legge e denominato Ente parco Delta del Po.

Art. 15 - Statuto dell'Ente parco.

1. Lo Statuto dell'Ente parco contiene:
a) la disciplina delle attività dell'Ente in conformità alle disposizioni della presente legge e alle finalità del parco.
b) la disciplina del funzionamento e dei compiti degli organi dell'Ente e la previsione delle cause di cessazione dall'ufficio dei membri che li compongono;
c) la regolamentazione di ogni altro aspetto relativo al funzionamento dell'Ente e delle relative strutture, che non siano già espressamente disciplinate dalla presente legge.
d) la regolamentazione dei rapporti con le strutture esterne presenti nell'area, cui verranno affidati compiti in materia di operatività tecnica e di vigilanza;
e) omissis (9)

Art. 16 - Funzioni e organi dell'Ente parco.

1. Sono organi dell'Ente parco:
a) il Consiglio;
b) il Comitato esecutivo;
c) il Presidente;
c bis) il Direttore; (10)
d) la Comunità del Parco;
e) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge, il funzionamento e i compiti degli organi del Parco sono disciplinati dallo Statuto di cui all'articolo 15. (11)

Art. 17 - Consiglio dell'Ente parco.

omissis (12)

Art. 18 - Funzioni del Consiglio.

omissis (13)

Art. 19 - Comitato esecutivo.

omissis (14)

Art. 20 - Funzioni del Comitato esecutivo.

omissis (15)

Art. 21 - Il Presidente dell'Ente parco.

omissis (16)
omissis

Art. 22 - Comitato tecnico-scientifico.

omissis (17)

Art. 22 bis – Compiti del Comitato tecnico scientifico.

omissis (18)

Art. 23 - Comunità del parco.

omissis (19)

Art. 24 - Il personale.

omissis (20)

Art. 25 - Il Direttore del Parco.

omissis (21)

Art. 26 - Collegio dei revisori dei conti.

omissis (22)

Art. 27 - Compiti del Collegio dei revisori.

omissis (23)

Art. 28 - Vigilanza.

1. L'Ente parco vigila con il proprio personale all'uopo incaricato sull'applicazione della presente legge e di ogni altra disposizione conseguente; adotta e fa eseguire i provvedimenti relativi ad eventuali infrazioni. Nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni conferite, i dipendenti dell'Ente parco, cui sono affidati i compiti di vigilanza, accertamento e contestazione, sono agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi della vigente normativa statale in materia, secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione al piano ambientale.
2. Per l'adempimento dei compiti di vigilanza può essere anche utilizzato, mediante accordi, personale dei comuni e della provincia interessati al territorio del parco, nonché del Corpo forestale dello Stato e della Regione. Può inoltre essere utilizzato, mediante apposite convenzioni, personale indicato da enti e associazioni con fini istituzionali di protezione della natura, avente i necessari requisiti.
3. Il personale di vigilanza provvede all'accertamento, alla contestazione e alla notificazione delle infrazioni, redigendo i relativi processi verbali e il rapporto ai sensi degli articoli da 13 a 17 della legge 27 novembre 1981, n. 689.
4. Nei casi in cui l'infrazione ha provocato un danno o un'alterazione ambientale, l'obbligo di rapporto sussiste anche se sia avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria.
5. Qualora il personale preposto alla vigilanza constati la violazione di prescrizioni di competenza di altre autorità amministrative, provvede ad informarne tempestivamente l'autorità competente.
6. Il direttore dell'Ente parco redige annualmente un rapporto sulle infrazioni rilevate.

Art. 28 bis - Rapporti con il Consorzio per l’ecologia e l’acquacoltura costiera di Rovigo (CEAC)

1. Per le finalità di ricerca, studio e promozione connesse alla tutela delle acque vallive, interne e costiere, con particolare attenzione alla valorizzazione del settore della pesca, l’Ente Parco può avvalersi del Consorzio per l’ecologia e l’Acquacoltura Costiera di Rovigo. (24)

Art. 29 - Regolamento dell'attività venatoria.

1. Al solo scopo di ricomporre squilibri ecologici possono essere consentiti prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al Piano del parco e al regolamento; sino all'approvazione di questi, devono avvenire nel rispetto di apposite direttive regionali a tal fine emanate.
1 bis. Al solo fine di accedere alle aree esterne al parco non altrimenti raggiungibili e fatta salva la competenza dell'ente parco a rilasciare specifiche autorizzazioni in fattispecie diverse da quelle di cui al presente comma, i privati, titolari di regolare autorizzazione al porto d'armi o di licenza venatoria, sono autorizzati all'attraversamento delle strade e delle vie d'acqua interne al parco con le armi e gli altri mezzi di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, purchè scarichi e riposti negli appositi contenitori. (25)

Art. 30 - Impianti di produzione di energia elettrica e divieti in materia di estrazione di idrocarburi.

1. Nell’ambito dell’intero territorio dei comuni interessati dal Parco del Delta del Po si applicano le seguenti norme:
a) gli impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere alimentati a gas metano o da altre fonti alternative di pari o minore impatto ambientale;
a bis) nel caso di impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile di potenza superiore a 300 MW termici già esistenti alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del Parco regionale delta del Po, per i quali sia stata richiesta o venga richiesta la conversione a carbone o altro combustibile solido ai sensi della normativa statale, la conversione deve assicurare l’abbattimento delle emissioni di almeno il cinquanta per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell’allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; in tal caso non trovano applicazione le disposizioni di cui alla lettera a); (26)
b) non sono rilasciati:
1) permessi di ricerca di idrocarburi;
2) autorizzazioni per l’estrazione di idrocarburi. (27)

Art. 31 - Gestione demanio regionale.

1. Alla gestione del territorio demaniale regionale, denominato "Isola di Batteria" in Comune di Porto Tolle e "Giardino Botanico" in Comune di Rosolina, trasferito dallo Stato alla Regione ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616 si provvede con programmi concordati con l'Ente parco e indicati dal Piano del parco.

Art. 32 - Tutela dei danni e alterazioni dell'ambiente.

1. Alla violazione delle prescrizioni vigenti nell'area del parco da cui derivi un qualsiasi danno o alterazione dell'ambiente consegue l'obbligo di restituzione in pristino. Ove per lo stato dei luoghi la restituzione in pristino non sia in tutto o in parte possibile, alla violazione consegue l'obbligo del recupero ambientale anche mediante interventi compensativi.
2. L'Ente parco determina, in contraddittorio con il contravventore, le modalità e i termini del ripristino integrale o del recupero ambientale, ai sensi del comma 1. Ingiunge quindi il compimento delle attività di ripristino o recupero così definite, preavvertendo che in caso di inadempienza provvederà in sostituzione a spese del contravventore.
3. Decorso invano il termine fissato per l'adempimento, l'Ente parco procede all'esecuzione delle opere e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del RD 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 33 - Sanzioni.

1. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni della presente legge, del piano del parco del regolamento del parco, nonché delle misure di salvaguardia, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000, fermo restando l'obbligo della restituzione in pristino.
2. Nei seguenti casi le sanzioni amministrative pecuniarie sono così determinate:
a) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per l'uccisione di capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base a leggi statali e regionali;
b) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per l'estirpazione o per l'abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base a leggi regionali o statali;
c) da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per la realizzazione di ogni opera o intervento di trasformazione geomorfologica, ivi compresi gli sbancamenti e i movimenti di terra, l'apertura di cave o di discariche di rifiuti, nonché per la realizzazione di attività edilizie e impiantistiche, ivi compresa l'apertura di strade, in difformità dalle norme di salvaguardia, dal piano del parco e dal regolamento;
d) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la circolazione con mezzi motorizzati in percorsi fuori strada o comunque in zone precluse alla circolazione di tali mezzi. In caso di reiterazione dell'infrazione è comminata la confisca del mezzo servito per commettere l'infrazione.
d bis) da lire 200.000 a 2.000.000 per la violazione di cui all'articolo 29 comma 1 bis. (28)
3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti all'Ente parco.
4. Nei casi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 2 del presente articolo, è comminata la confisca dei vegetali e degli altri beni rimossi o asportati, degli animali catturati o uccisi, dei macchinari e attrezzi che sono serviti a commettere la violazione.
5. Le sanzioni sono comminate dal direttore dell'Ente parco con applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 34 - Controlli sull'Ente parco.

1. L'Ente parco Delta del Po è soggetto a controllo da parte della Giunta regionale nei casi e con le procedure previste dalla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 e successive modificazioni.

Art. 35 - Finanziamento.

1. Alla realizzazione delle finalità e degli interventi previsti dalla presente legge, l'Ente parco provvede con erogazioni finanziarie dell'Unione europea, dello Stato e della Regione del Veneto, con l'attribuzione della priorità nella concessione dei finanziamenti nei casi previsti dall'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. L'Ente parco provvede inoltre alla copertura degli oneri per la gestione del parco utilizzando le risorse finanziarie derivanti:
a) da trasferimenti della Regione;
b) da contribuzioni da parte degli enti locali operanti nell'area del parco, nonché di altri soggetti pubblici o privati;
c) da proventi riscossi per l'attività o servizi svolti;
d) dall'irrogazione delle sanzioni; dai canoni delle concessioni previste dalle leggi regionali istitutive;
e) da eventuali rendite patrimoniali; da proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
f) da eventuali lasciti e donazioni come da modalità indicate all'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
g) eventuali proventi derivanti dall'utilizzo e dalla concessione del marchio e dell'immagine del Delta del Po.

Art. 36 - Norma finanziaria.

1. A decorrere dall’esercizio finanziario 1998, il contributo annuale delle spese di gestione del parco, fa carico allo stanziamento, determinato dalla legge annuale di approvazione del bilancio, al capitolo n. 51050.

Art. 37 - Piorità nel riparto dei finanziamenti regionali.

1. Nel riparto dei finanziamenti regionali derivanti in particolare da leggi di settore è riservata priorità ai soggetti pubblici e privati che realizzano entro l'ambito territoriale del parco, nel rispetto delle finalità del parco e delle priorità del Piano pluriennale economico-sociale, progetti riguardanti:
a) opere di conservazione, restauro ambientale e/o forestale e difesa del suolo;
b) recupero di edilizia rurale abitativa di pregio ambientale;
c) attività culturali e turistiche di interesse del parco;
d) attività agricole, della pesca e agrituristiche;
e) attività di qualificazione e sviluppo di servizi in campo agricolo, alieutico, zootecnico e forestale;
f) acquisizione delle aree pubbliche;
g) attrezzature delle aree pubbliche;
h) acquisto e risanamento di immobili da destinare a sede dell'attività dell'Ente parco.


SI OMETTE ALLEGATO (29)


Note

(1) Vedi il Titolo V bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ed in particolare il combinato disposto degli articoli 45 bis e 45 quinquies relativi alle delega agli Enti parco, con esclusione del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo di cui alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 21 , delle funzioni amministrative in materia di paesaggio in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 concernente il Codice dei beni culturali e del paesaggio. In precedenza la materia era disciplinata dall'art. 64 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e dalla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 .
(2) Comma modificato da comma 1 art. 58 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 che ha sostituito le parole: “da apposita grafia nell’allegata planimetria” con le seguenti: “dalla planimetria georeferenziata” e sopprime le parole: “e marginalmente il territorio dei comuni di”. La planimetria in scala 1:50.000, allegata alla legge regionale è sostituita dalla planimetria georeferenziata della perimetrazione del Parco naturale regionale del Delta del Po di cui al comma 1 dell’art. 58 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 . Ai sensi del comma 3 del suddetto articolo “Al fine di adeguare i confini del Parco alle eventuali modifiche morfologiche intervenute, la Giunta regionale concede all’Ente Parco del Delta del Po un finanziamento per l’aggiornamento della planimetria georeferenziata di cui al comma 1 e relativa tabellazione, ove necessaria, nonché per l’attivazione di incontri informativi con tutti i portatori di interesse. A tal fine la planimetria georeferenziata ed il resoconto degli incontri informativi vengono trasmessi alla Giunta regionale entro il 30 settembre 2018.”.
(3) Vedi art. 11 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 con il quale la Giunta regionale è autorizzata a finanziare specifici progetti per interventi di vivificazione della laguna e dell’area deltizia del Delta del Po.
(4) Lettera così sostituita da comma 1 art. 61 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 .
(5) Si trattava della Commissione Tecnica regionale prevista dall’articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 abrogato dall’articolo 69 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 nel cui titolo IV (articoli 23 e seguenti) è stata ridisciplinata la materia successivamente la legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall’articolo 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 con le modalità e le decorrenze ivi previste. Ai sensi del comma 6 dell’articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 le funzioni consultive già attribuite alla Commissione tecnica regionale sezione urbanistica di cui all’articolo 26 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 sono sostituite dalla valutazione tecnica regionale (VTR) di cui al medesimo articolo 27. Inoltre si segnala che l’azienda regionale delle foreste è stata soppressa dall’articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 istitutiva dell’Azienda regionale per i settori agricolo forestale e agroalimentare denominata Veneto Agricoltura; successivamente la legge regionale n. 35/1997 è stata abrogata dalla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 istitutiva dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario.
(6) Si trattava della Commissione Tecnica regionale prevista dall’articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 abrogato dall’articolo 69 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 nel cui titolo IV (articoli 23 e seguenti) è stata ridisciplinata la materia successivamente la legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall’articolo 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 con le modalità e le decorrenze ivi previste. Ai sensi del comma 6 dell’articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 le funzioni consultive già attribuite alla Commissione tecnica regionale sezione urbanistica di cui all’articolo 26 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 sono sostituite dalla valutazione tecnica regionale (VTR) di cui al medesimo articolo 27. Inoltre si segnala che l’azienda regionale delle foreste è stata soppressa dall’articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 istitutiva dell’Azienda regionale per i settori agricolo forestale e agroalimentare denominata Veneto Agricoltura; successivamente la legge regionale n. 35/1997 è stata abrogata dalla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 istitutiva dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario.
(7) La legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 è stata abrogata dall’articolo 49, comma 2, lett. n bis) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 13 della legge regionale 26 maggio 2011, n. 10 . Vedi ora il Titolo V bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ed in particolare il combinato disposto degli articoli 45 bis e 45 quinquies relativi alle delega agli Enti parco, con esclusione del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo di cui alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 21 , delle funzioni amministrative in materia di paesaggio in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 concernente il Codice dei beni culturali e del paesaggio. In precedenza la materia era disciplinata dall'art. 64 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e dalla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 .
(8) Comma così modificato da comma 1 art. 30 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 , che ha corretto la errata citazione dell’articolo, sostituendo art. 13 con art. 16.
(9) Lettera abrogata da lett. d) comma 1 art. 12 legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 .
(10) Lettera aggiunta da comma 2 art. 30 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 .
(11) Vedi l’art. 29 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 che detta disposizioni specifiche per gli amministratori degli enti parco.
(12) Articolo abrogato da lett. d) comma 1 art. 12 legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 .
(13) Articolo abrogato da lett. d) comma 1 art. 12 legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 .
(14) Articolo abrogato da lett. d) comma 1 art. 12 legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 .
(15) Articolo abrogato da lett. d) comma 1 art. 12 legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 .
(16) Articolo abrogato da lett. d) comma 1 art. 12 legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 .
(17) Articolo abrogato da lett. d) comma 1 art. 12 legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 .
(18) Articolo abrogato da lett. d) comma 1 art. 12 legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 .
(19) Articolo abrogato da lett. d) comma 1 art. 12 legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 .
(20) Articolo abrogato da lett. d) comma 1 art. 12 legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 .
(21) Articolo abrogato da lett. d) comma 1 art. 12 legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 .
(22) Articolo abrogato da lett. d) comma 1 art. 12 legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 .
(23) Articolo abrogato da lett. d) comma 1 art. 12 legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 .
(24) Articolo inserito da comma 2 art. 61 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 .
(25) Comma aggiunto da comma 1 art. 1 legge regionale 16 agosto 2001, n. 19 .
(26) Lettera aggiunta da comma 1 art. 1 legge regionale 5 agosto 2011, n. 14 .
(27) Lettera così sostituita da comma 1 art. 1 legge regionale 29 ottobre 2015, n. 18 . In precedenza l’articolo era stato sostituito da comma 1 art. 25 legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 , il comma 2 detta le relative disposizioni transitorie.
(28) Lettera aggiunta da comma 1 art. 2 legge regionale 16 agosto 2001, n. 19 .
(29) La planimetria in scala 1:50.000, allegata alla legge regionale è sostituita dalla planimetria georeferenziata della perimetrazione del Parco naturale regionale del Delta del Po di cui al comma 1 dell’art. 58 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 . Ai sensi del comma 3 del suddetto articolo “Al fine di adeguare i confini del Parco alle eventuali modifiche morfologiche intervenute, la Giunta regionale concede all’Ente Parco del Delta del Po un finanziamento per l’aggiornamento della planimetria georeferenziata di cui al comma 1 e relativa tabellazione, ove necessaria, nonché per l’attivazione di incontri informativi con tutti i portatori di interesse. A tal fine la planimetria georeferenziata ed il resoconto degli incontri informativi vengono trasmessi alla Giunta regionale entro il 30 settembre 2018.”.


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