Legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 (BUR n. 74/1997)
Legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 (BUR n. 74/1997) [sommario] [RTF]
NORME PER
L’ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO (1)
CAPO I
Norme generali
Art. 1 - Istituzione del Parco
naturale regionale del Delta del Po.
1. Al fine di tutelare, recuperare,
valorizzare e conservare i caratteri naturalistici, storici e culturali
del territorio del Delta del Po, nonché per assicurare adeguata
promozione e tutela della attività economiche tipiche dell'area e
concorrere al miglioramento della qualità della vita delle
comunità locali, con la presente legge è istituito il Parco
naturale regionale del Delta del Po, di seguito definito Parco, come
individuato dalla planimetria georeferenziata in scala 1:50.000
comprendente parte del territorio dei comuni di Rosolina, Porto Viro,
Ariano nel Polesine, Taglio di Po, Porto Tolle, Adria, Loreo, Corbola e
Papozze. (
2)
2. La gestione del parco è affidata all'Ente parco Delta del
Po, di cui all'articolo 14, di seguito denominato Ente parco.
3. La individuazione della sede legale e amministrativa dell'Ente
parco é demandata alla definizione dello Statuto dell'Ente.
Art. 2 - Finalità.
(3)
1. La Regione del Veneto con la presente legge riconosce e
promuove:
a) i valori naturali, ambientali, storici e culturali presenti nell'area
del Delta del Po rodigino quali risorse atte a supportare lo sviluppo
economico, sociale e culturale delle Comunità locali insistenti in
tali territori;
b) la incentivazione e la tutela delle attività economiche,
ricreative, sociali e culturali delle comunità locali insistenti nei
territori del Delta del Po rodigino, quale condizione essenziale e
irrinunciabile per la stessa tutela e valorizzazione delle risorse
naturali, ambientali, storiche e culturali caratterizzanti l'area del
Delta del Po rodigino.
2. Al fine di assicurare la necessaria tutela e valorizzazione
delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, caratterizzanti
l'area del Delta del Po rodigino, di assicurare adeguata promozione e
tutela delle attività economiche, ricreative, sociali e culturali
tipiche dell'area e di concorrere al miglioramento della qualità
della vita delle comunità locali, la Regione del Veneto con la
presente legge intende perseguire i seguenti obiettivi:
a) recepire, adottare, attuare e promuovere l'attuazione da parte degli
enti locali, nei territori del Delta del Po rodigino, conterminati e
interessati dal Piano di Area del Delta del Po, approvato con
provvedimento del Consiglio regionale n. 1000 in data 5 ottobre 1994, di
azioni e linee di gestione del territorio e delle zone umide, nel
rispetto degli accordi e delle convenzioni internazionali inerenti la
gestione delle zone umide, con particolare riferimento all'azione di
collaborazione concertata a lungo termine predisposta dall'Unione
europea, mediante l'adesione diretta della Regione del Veneto al
programma comunitario per le zone umide del Mediterraneo denominato
MedWet;
b) assicurare la tutela, il mantenimento, il restauro, la valorizzazione
e l'ottimale e razionale utilizzo e fruizione dell'ambiente naturale e
antropizzato, storico, architettonico, paesaggistico e archeologico, e
delle sue risorse;
c) assicurare la fruizione del territorio a fini ricreativi, scientifici,
culturali e didattici;
d) promuovere, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni
tecnico-finanziari, le attività di conservazione, manutenzione,
valorizzazione, ottimale gestione, fruizione e ripristino anche
funzionale degli elementi naturali e storici caratterizzanti l'area;
e) promuovere, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni
tecnico-finanziari, le attività economiche, ricreative, sociali e
culturali, turistiche e di servizio tipiche dell'area e di possibile
sviluppo futuro, nel rispetto delle finalità della presente legge;
f) assicurare la promozione dello sviluppo del sistema economico e
insediativo, in armonia con le finalità della presente legge,
attivando e promuovendo iniziative promozionali e di ricerca e
sperimentazione scientifica e tecnologica, atte a valorizzare le
produzioni ed i servizi tipici dell'area;
g) promuovere le funzioni di servizio per il tempo libero e di
organizzazione del flussi turistici nelle zone del Delta del Po;
h) promuovere e valorizzare l'immagine del Delta del Po rodigino anche
con l'uso di mezzi multimediali;
i) tutelare il suolo e il sottosuolo, la flora, la fauna, l'acqua e
l'aria;
l) assicurare la protezione del territorio ai fini della sicurezza
idraulica, in armonia con le finalità della presente legge,
promuovendo a tutti i livelli la difesa e ricostituzione degli equilibri
idraulici e idrogeologici;
m) promuovere la difesa, ricostituzione, valorizzazione della flora e
degli equilibri fitocenotici del soprassuolo vegetazionale;
n) promuovere la difesa, ricostituzione, valorizzazione dei valori
faunistici e degli equilibri zoocenotici;
o) garantire e promuovere la valorizzazione, l'incremento e l'utilizzo
razionale delle risorse naturali, storiche, culturali, paesaggistiche ed
economiche, al fine di garantire e promuovere lo sviluppo economico,
sociale e culturale delle popolazioni del Delta del Po rodigino e di
assicurare loro una migliore qualità della vita.
3. Per i fini di cui al comma 2, la presente legge promuove la
predisposizione e l'adozione di un Piano economico-sociale, a carattere
pluriennale, denominato Piano di tutela e sviluppo delle Comunità
del Delta del Po rodigino, mirante alla promozione economica e sociale
delle Comunità del Delta del Po attraverso il sostegno delle
attività tipiche e alla piena valorizzazione delle potenzialità
economiche del territorio ai fini dello sviluppo dell'occupazione.
Art. 3 - Ente parco
interregionale Delta del Po.
1. La Regione Veneto, ai fini di una efficace ed omogenea politica
di tutela dell'intero ecosistema del Delta del Po, promuove, d'intesa con
la Regione Emilia-Romagna, la istituzione dell'Ente parco interregionale
Delta del Po, costituito dai parchi regionali del Delta del Po delle
rispettive Regioni.
CAPO II
Strumenti di attuazione: piano del parco e piano pluriennale
economico-sociale
Art. 4 - Piano del Parco.
1. Strumento di attuazione delle finalità del parco é il
Piano del parco, che ha lo scopo di assicurare la necessaria tutela e
valorizzazione dell'ambiente del parco e dei valori naturali e ambientali
ai sensi dell'
articolo 9 della
legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 e
dell'articolo 25 comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. Il Piano di Area del Delta del Po costituisce riferimento per
la redazione del Piano del parco che non potrà porre ulteriori
vincoli di tutela paesaggistico ambientale.
3. Nelle aree esterne alla perimetrazione del Piano del Parco e
ricomprese nel Piano di Area del Delta del Po si applicano esclusivamente
le disposizioni del Piano di Area.
Art. 5 - Contenuti del Piano
del Parco.
1. Il Piano del parco determina:
a) la perimetrazione definitiva dell'area del parco;
b) la zonizzazione e l’articolazione delle superfici comprese nel
perimetro di cui all’articolo 1 in aree di salvaguardia e di
sviluppo;
c) i perimetri delle zone archeologiche;
d) la distinzione tra i biotopi a seconda che debbano essere lasciati
prevalentemente all'evoluzione naturale ovvero che possano essere
soggetti a trasformazioni orientate o ancora a gestione conservativa;
e) le aree che devono accogliere attrezzature o infrastrutture per
un'utilizzazione collettiva dei beni o per altre esigenze strettamente
connesse alle finalità del parco;
f) gli edifici esistenti e le aree da destinare a sede delle
attività dell'Ente parco o ad altri usi pubblici congruenti con le
finalità del parco;
g) il censimento di tutti gli edifici di pregio ambientale
storico-artistico e relative categorie di intervento;
h) gli interventi di conservazione, riqualificazione, restauro, recupero
e miglioramento da operarsi e l'individuazione dei soggetti abilitati ad
effettuarli ove diversi dall'Ente parco;
i) i filari di alberi siepi, cespugli, boschi, macchie arboree di cui
é vietato l'abbattimento salvo le necessarie o opportune azioni di
mantenimento, manutenzione, miglioramento, incremento, da attuarsi con
tecniche proprie della bioingegneria e silvicoltura naturalistica, anche
con interventi a sostegno di attività di sperimentazione relative a
produzioni compatibili realizzate in aziende agricole ed ittiche;
l) le specifiche misure di tutela e risanamento dei corpi idrici,
nonché la promozione di interventi statali volti al risanamento e
disinquinamento dei corpi idrici interessanti il territorio nella loro
interezza;
m) le norme e le prescrizioni per l'utilizzo delle vie d'acqua e relative
infrastrutture;
n) l’adeguamento del sistema infrastrutturale finalizzato alla
salvaguardia dell'ambiente e allo sviluppo delle attività del parco
con la previsione di interventi finanziari aggiuntivi nei settori
dell'agricoltura, dell'itticoltura, della pesca e della gestione
agro-faunistica, compatibili con le finalità del sistema di tutela e
sviluppo, ivi compresa la vivificazione delle lagune;
o) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il
parco e le norme per la loro regolamentazione;
p) i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree comprese
nel parco qualora previste nonché la regolamentazione delle
attività di trasformazione consentite;
q) le modalità di cessazione o di adattabilità delle
attività incompatibili con le finalità del parco;
r) lo sviluppo dell’agricoltura, della pesca professionale,
dell’acquacoltura e della vallicoltura, attività considerate
compatibili e necessarie per le finalità del parco, tenendo conto
che nelle oasi, così come definite e delimitate nel Piano faunistico
venatorio, può essere esercitata l’attività di
vallicoltura; (
4)
s) le modalità di promozione di nuove attività compatibili con
le finalità del parco, nonché la promozione di interventi di
carattere culturale ed educativo per la promozione e lo sviluppo di una
cultura della tutela ambientale e della conservazione degli elementi
tipici della ruralità;
t) i centri abitati, le zone artigianali, commerciali, industriali,
portuali e turistiche all'interno del perimetro del parco, cui si
applicano gli strumenti urbanistici dei rispettivi territori;
u) la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il
risparmio energetico e sistemi di controllo e monitoraggio delle acque;
v) la realizzazione di servizi ed impianti di carattere
turistico-naturalistico gestiti anche da privati;
z) i sistemi per la riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera.
Art. 6 - Elaborati del Piano
del parco.
1. Il Piano del parco é costituito da:
a) analisi volte a individuare e descrivere le caratteristiche, la
consistenza e la dinamica pregressa e prevedibile della struttura sociale
e degli aspetti relativi alla struttura fisica del suolo, alle acque,
alla flora, alla fauna, alle preesistenze storiche e archeologiche, alle
attività economiche e a quant'altro ritenuto necessario per la
completa conoscenza dell'area;
b) relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi, dei criteri
adottati per la redazione del Piano e dei criteri da adottare per la sua
attuazione, delle caratteristiche dei territori compresi dell'ambito del
parco, del contenuto delle scelte compiute;
c) una o più rappresentazioni grafiche, in scale 1:50.000 e 1:10.000
atte a determinare la suddivisione e articolazione del territorio del
parco in aree distinte, nonché l'assetto urbanistico, naturalistico
e funzionale;
d) norme di attuazione contenenti la regolamentazione delle attività
consentite e delle nuove attività;
e) programma finanziario di massima e individuazione degli interventi
ritenuti prioritari.
Art. 7 - Procedimento di
formazione del Piano del Parco.
1. Il Piano del parco e le sue varianti sono adottate con voto
favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio dell'Ente parco.
2. Entro otto giorni, gli atti sono depositati presso la
segreteria dell'Ente parco e dei comuni di cui all'articolo 1, per la
durata di trenta giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di
prenderne visione, e nei trenta giorni successivi, presentare le proprie
osservazioni all'Ente parco.
3. I termini, di cui al comma 2, decorrono dalla data di
pubblicazione dell'avviso pubblico dell'avvenuto deposito all'albo
dell'Ente parco.
4. Scaduto il termine per la presentazione di osservazioni, entro
sessanta giorni, il Presidente dell'Ente parco trasmette alla Regione il
Piano del parco adottato, unitamente alle osservazioni pervenute e alle
controdeduzioni dell'Ente parco.
5. Il Piano del parco, previo parere della Commissione tecnica
regionale, integrata ai sensi dell’
articolo 10 della
legge regionale 16
agosto 1984, n. 40 , da formularsi entro centoventi giorni dalla
trasmissione degli atti, é approvato dal Consiglio regionale che
può introdurre le modifiche necessarie per la tutela degli interessi
ambientali nonché di ogni altro interesse regionale o statale. La
delibera di approvazione é pubblicata sul BUR e il relativo piano
é depositato presso la segreteria dell'Ente parco e dei comuni
interessati, a disposizione del pubblico. (
5)
6. Il Piano del parco entra in vigore quindici giorni dopo la
pubblicazione della delibera di approvazione nel BUR.
Art. 8 - Efficacia del Piano
del Parco.
1. Il Piano del parco ha efficacia di Piano di area regionale e
valenza paesistica ai sensi dell'
articolo 124 della
legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, e dell'articolo 25,
comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; la sua approvazione
comporta, quando si tratti di prescrizioni e vincoli, l'automatica
variazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi, in
corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli approvati.
2. Il Piano del parco può essere attuato attraverso progetti
successivi.
Art. 9 - Varianti al Piano al
parco.
1. Le varianti al Piano del parco sono soggette alla stessa
procedura del Piano del parco ed hanno la stessa efficacia.
2. Le varianti parziali che non incidono sui criteri informatori e
sulle caratteristiche essenziali del Piano del parco sono adottate con il
voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio
dell’Ente parco e sono approvate dalla Giunta regionale, previo
parere della Commissione tecnica regionale, integrata ai sensi
dell’
articolo 10 della
legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 ,
da formularsi entro centoventi giorni dal ricevimento delle varianti
medesime. (
6)
Art. 10 - Norme di
salvaguardia.
1. Fino all'adozione del Piano del parco e del regolamento del
parco, si applicano sul territorio del parco i vincoli e le direttive del
vigente Piano di Area del Delta del Po.
Art. 11 - Piano pluriennale
economico-sociale.
1. Nell'ambito delle finalità
istitutive, delle previsioni del Piano del parco e nei limiti del
regolamento, il Consiglio dell'Ente parco, su proposta del Comitato
esecutivo e sentiti gli enti locali interessati, adotta il Piano
pluriennale economico-sociale di cui all’
articolo 2, comma 3, e lo
trasmette alla Giunta regionale per l’approvazione.
2. Il Piano prevede in particolare:
a) gli interventi di riqualificazione, recupero e miglioramento da
operarsi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e
ambientale, nonché, l'individuazione dei soggetti abilitati a
effettuarli, ove diversi dall'Ente parco;
b) gli interventi nei settori dell'industria e artigianato,
dell'agricoltura, dell'itticoltura, della molluschicoltura e della pesca
professionale in genere, della vivificazione delle lagune, della difesa
dagli incendi, della difesa idrogeologica del suolo, della tutela
dell'equilibrio e ripopolamento faunistico, dell'agriturismo e delle
attività turistiche;
c) gli interventi a sostegno di attività per la sperimentazione,
promozione e trasformazione relative a produzioni realizzate da aziende
agricole e società ittiche;
d) gli interventi di carattere culturale ed educativo, ricreativo e
turistico, strutturale ed infrastrutturale per lo sviluppo dell'utilizzo
sociale e pubblico del Parco;
e) le previsioni di spesa per l'attuazione del programma e le
priorità degli interventi.
3. Il Piano pluriennale economico-sociale ha durata quadriennale e
può essere attuato attraverso programmi annuali di interventi.
4. La realizzazione delle singole opere di attuazione degli
interventi previsti dai programmi è approvata dal Comitato
esecutivo, previo parere del Comitato tecnico scientifico. L'approvazione
delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità e urgenza delle stesse.
5. Nei programmi annuali possono essere previste apposite
convenzioni, anche onerose, con gli operatori interessati per introdurre
pratiche e iniziative compatibili con l'ambiente e finalizzate a
promuovere ed utilizzare il territorio e l'ambiente per creare nuove
economie e nuova occupazione.
CAPO III
Regolamento e compiti dell’Ente parco
Art. 12 - Regolamento
dell'Ente parco.
1. Il regolamento dell'Ente parco,
da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del Piano del parco,
disciplina in dettaglio le attività, i vincoli, le prescrizioni ed
ogni altra previsione del Piano del parco di cui all'
articolo 5, comma 1, lettere da a)
a t).
2. In particolare il regolamento disciplina:
a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
b) lo svolgimento delle attività industriali, artigianali,
commerciali, agroalimentari, ittiche, turistiche, di servizio e
agro-silvo-pastorali, anche mediante la creazione di apposite strutture
tecniche e operative, operanti nell'ambito di parti limitate ovvero
sull'intera area del parco, nonché mediante l'assunzione di
partecipazioni in società con altri soggetti pubblici e privati;
c) le modalità per l'acquisizione delle aree e degli edifici
espressamente individuati nel Piano del parco ai fini del conseguimento
delle finalità del parco;
d) le modalità per la promozione e la conoscenza dell'ambiente del
parco e per l’attuazione degli interventi di valorizzazione del
medesimo;
e) le modalità di semplificazione amministrativa
nell’organizzazione degli uffici e nell’esercizio delle
funzioni, da conseguire anche attraverso apposite convenzioni ed accordi
con gli enti pubblici e privati interessati.
Art. 13 - Compiti
dell’Ente parco.
1. Nell'area del parco, l'Ente
parco esercita:
a) le funzioni amministrative delegate alla Regione ai sensi
dell'articolo 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 in materia di tutela dei
beni ambientali e subdelegate ai Comuni ai sensi della
legge regionale 31 ottobre
1994, n. 63 ; (
7)
c) le funzioni amministrative in materia di tutela della fauna inferiore
e della flora, di cui alla
legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e
successive modifiche e integrazioni, attualmente esercitate dal Servizio
forestale regionale territorialmente competente;
2. Il Consiglio dell'Ente parco istituisce apposita Commissione
tecnica composta dal presidente dell'Ente, e da sei esperti, nelle
materie di competenza previste dal comma 1, di cui tre scelti dal
Consiglio del parco con voto limitato a due terzi, due scelti dal
Comitato esecutivo ed uno designato dal Consorzio di Bonifica Delta
Po-Adige. La Commissione é presieduta dal presidente dell'Ente parco
o suo delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente
con qualifica non inferiore a istruttore. La Commissione formula
obbligatoriamente pareri consultivi sugli atti da emanarsi dagli organi
dell'Ente nell'esercizio delle funzioni allo stesso demandate a norma del
comma 1.
3. Il parere della Commissione di cui al comma 2, sostituisce ogni
altro parere previsto dalle singole normative regionali.
5. L'esercizio delle funzioni previste dal comma 1 ha inizio
decorsi novanta giorni dalla costituzione degli organi di cui
all'articolo 16 e della Commissione tecnica di cui al comma 2. La
costituzione degli organi e della Commissione tecnica é comunicata
dal presidente dell'Ente parco al Presidente della Giunta regionale il
quale entro il termine di quindici giorni successivi al ricevimento della
comunicazione ne dà notizia mediante pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione Veneto. Analoga comunicazione é effettuata
dal presidente dell'Ente parco ai sindaci dei comuni di cui all'articolo
1. I procedimenti già avviati e non ancora conclusi sono definiti
presso gli organi e gli enti originariamente competenti. (
8)
6. L'Ente parco, per l'adempimento dei propri compiti, può
avvalersi, previa intesa con gli organi competenti, della collaborazione
tecnica degli enti e aziende regionali, della consulenza e
dell’opera delle strutture regionali, nonché della
collaborazione del Corpo forestale dello Stato e degli enti locali
interessati, previa stipula di apposita convenzione.
CAPO IV
La gestione del parco
Art. 14 - Ente di
gestione.
1. La gestione del parco é affidata ad un ente di diritto
pubblico, dotato di personalità giuridica, istituito con la presente
legge e denominato Ente parco Delta del Po.
Art. 15 - Statuto dell'Ente
parco.
1. Lo Statuto dell'Ente parco
contiene:
a) la disciplina delle attività dell'Ente in conformità alle
disposizioni della presente legge e alle finalità del parco.
b) la disciplina del funzionamento e dei compiti degli organi dell'Ente e
la previsione delle cause di cessazione dall'ufficio dei membri che li
compongono;
c) la regolamentazione di ogni altro aspetto relativo al funzionamento
dell'Ente e delle relative strutture, che non siano già
espressamente disciplinate dalla presente legge.
d) la regolamentazione dei rapporti con le strutture esterne presenti
nell'area, cui verranno affidati compiti in materia di operatività
tecnica e di vigilanza;
e) omissis (
9)
Art. 16 - Funzioni e organi
dell'Ente parco.
1. Sono organi dell'Ente parco:
a) il Consiglio;
b) il Comitato esecutivo;
c) il Presidente;
c bis) il Direttore; (
10)
d) la Comunità del Parco;
e) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge, il funzionamento
e i compiti degli organi del Parco sono disciplinati dallo Statuto di cui
all'articolo 15. (
11)
Art. 17 - Consiglio
dell'Ente parco.
Art. 18 - Funzioni del
Consiglio.
Art. 19 - Comitato
esecutivo.
Art. 20 - Funzioni del
Comitato esecutivo.
Art. 21 - Il Presidente
dell'Ente parco.
Art. 22 - Comitato
tecnico-scientifico.
Art. 22 bis – Compiti
del Comitato tecnico scientifico.
Art. 23 - Comunità del
parco.
Art. 24 - Il personale.
Art. 25 - Il Direttore del
Parco.
Art. 26 - Collegio dei
revisori dei conti.
Art. 27 - Compiti del
Collegio dei revisori.
Art. 28 - Vigilanza.
1. L'Ente parco vigila con il proprio personale all'uopo
incaricato sull'applicazione della presente legge e di ogni altra
disposizione conseguente; adotta e fa eseguire i provvedimenti relativi
ad eventuali infrazioni. Nei limiti del servizio cui sono destinati e
secondo le attribuzioni conferite, i dipendenti dell'Ente parco, cui sono
affidati i compiti di vigilanza, accertamento e contestazione, sono
agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi della vigente
normativa statale in materia, secondo quanto previsto dal regolamento di
esecuzione al piano ambientale.
2. Per l'adempimento dei compiti di vigilanza può essere
anche utilizzato, mediante accordi, personale dei comuni e della
provincia interessati al territorio del parco, nonché del Corpo
forestale dello Stato e della Regione. Può inoltre essere
utilizzato, mediante apposite convenzioni, personale indicato da enti e
associazioni con fini istituzionali di protezione della natura, avente i
necessari requisiti.
3. Il personale di vigilanza provvede all'accertamento, alla
contestazione e alla notificazione delle infrazioni, redigendo i relativi
processi verbali e il rapporto ai sensi degli articoli da 13 a 17 della
legge 27 novembre 1981, n. 689.
4. Nei casi in cui l'infrazione ha provocato un danno o
un'alterazione ambientale, l'obbligo di rapporto sussiste anche se sia
avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa
pecuniaria.
5. Qualora il personale preposto alla vigilanza constati la
violazione di prescrizioni di competenza di altre autorità
amministrative, provvede ad informarne tempestivamente l'autorità
competente.
6. Il direttore dell'Ente parco redige annualmente un rapporto
sulle infrazioni rilevate.
Art. 28 bis - Rapporti con
il Consorzio per l’ecologia e l’acquacoltura costiera di
Rovigo (CEAC)
1. Per le finalità di
ricerca, studio e promozione connesse alla tutela delle acque vallive,
interne e costiere, con particolare attenzione alla valorizzazione del
settore della pesca, l’Ente Parco può avvalersi del Consorzio
per l’ecologia e l’Acquacoltura Costiera di Rovigo. (
24)
Art. 29 - Regolamento
dell'attività venatoria.
1. Al solo scopo di ricomporre squilibri ecologici possono essere
consentiti prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi. Detti prelievi
ed abbattimenti devono avvenire in conformità al Piano del parco e
al regolamento; sino all'approvazione di questi, devono avvenire nel
rispetto di apposite direttive regionali a tal fine emanate.
1 bis. Al solo fine di accedere alle aree esterne al parco non
altrimenti raggiungibili e fatta salva la competenza dell'ente parco a
rilasciare specifiche autorizzazioni in fattispecie diverse da quelle di
cui al presente comma, i privati, titolari di regolare autorizzazione al
porto d'armi o di licenza venatoria, sono autorizzati all'attraversamento
delle strade e delle vie d'acqua interne al parco con le armi e gli altri
mezzi di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 6 dicembre
1991, n. 394, purchè scarichi e riposti negli appositi contenitori.
(
25)
Art. 30 - Impianti di
produzione di energia elettrica e divieti in materia di estrazione di
idrocarburi.
1. Nell’ambito
dell’intero territorio dei comuni interessati dal Parco del Delta
del Po si applicano le seguenti norme:
a) gli impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere
alimentati a gas metano o da altre fonti alternative di pari o minore
impatto ambientale;
a bis) nel caso di impianti di produzione di energia elettrica alimentati
ad olio combustibile di potenza superiore a 300 MW termici già
esistenti alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del Parco
regionale delta del Po, per i quali sia stata richiesta o venga richiesta
la conversione a carbone o altro combustibile solido ai sensi della
normativa statale, la conversione deve assicurare l’abbattimento
delle emissioni di almeno il cinquanta per cento rispetto ai limiti
previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e
5 della parte II dell’allegato II alla parte V del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia
ambientale”; in tal caso non trovano applicazione le disposizioni
di cui alla lettera a); (
26)
b) non sono rilasciati:
1) permessi di ricerca di idrocarburi;
2) autorizzazioni per l’estrazione di idrocarburi. (
27)
Art. 31 - Gestione demanio
regionale.
1. Alla gestione del territorio demaniale regionale, denominato
"Isola di Batteria" in Comune di Porto Tolle e "Giardino Botanico" in
Comune di Rosolina, trasferito dallo Stato alla Regione ai sensi del DPR
24 luglio 1977, n. 616 si provvede con programmi concordati con l'Ente
parco e indicati dal Piano del parco.
Art. 32 - Tutela dei danni e
alterazioni dell'ambiente.
1. Alla violazione delle prescrizioni vigenti nell'area del parco
da cui derivi un qualsiasi danno o alterazione dell'ambiente consegue
l'obbligo di restituzione in pristino. Ove per lo stato dei luoghi la
restituzione in pristino non sia in tutto o in parte possibile, alla
violazione consegue l'obbligo del recupero ambientale anche mediante
interventi compensativi.
2. L'Ente parco determina, in contraddittorio con il
contravventore, le modalità e i termini del ripristino integrale o
del recupero ambientale, ai sensi del comma 1. Ingiunge quindi il
compimento delle attività di ripristino o recupero così
definite, preavvertendo che in caso di inadempienza provvederà in
sostituzione a spese del contravventore.
3. Decorso invano il termine fissato per l'adempimento, l'Ente
parco procede all'esecuzione delle opere e successivamente ingiunge al
trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni
del RD 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 33 - Sanzioni.
1. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a
chiunque violi le prescrizioni della presente legge, del piano del parco
del regolamento del parco, nonché delle misure di salvaguardia,
è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a
lire 1.000.000, fermo restando l'obbligo della restituzione in pristino.
2. Nei seguenti casi le sanzioni amministrative pecuniarie sono
così determinate:
a) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per l'uccisione di capo di fauna
selvatica soggetta a protezione in base a leggi statali e regionali;
b) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per l'estirpazione o per
l'abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base a
leggi regionali o statali;
c) da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per la realizzazione di ogni opera
o intervento di trasformazione geomorfologica, ivi compresi gli
sbancamenti e i movimenti di terra, l'apertura di cave o di discariche di
rifiuti, nonché per la realizzazione di attività edilizie e
impiantistiche, ivi compresa l'apertura di strade, in difformità
dalle norme di salvaguardia, dal piano del parco e dal regolamento;
d) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la circolazione con mezzi
motorizzati in percorsi fuori strada o comunque in zone precluse alla
circolazione di tali mezzi. In caso di reiterazione dell'infrazione
è comminata la confisca del mezzo servito per commettere
l'infrazione.
d bis) da lire 200.000 a 2.000.000 per la violazione di cui all'articolo
29 comma 1 bis. (
28)
3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono
devoluti all'Ente parco.
4. Nei casi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 2 del
presente articolo, è comminata la confisca dei vegetali e degli
altri beni rimossi o asportati, degli animali catturati o uccisi, dei
macchinari e attrezzi che sono serviti a commettere la violazione.
5. Le sanzioni sono comminate dal direttore dell'Ente parco con
applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 34 - Controlli
sull'Ente parco.
Art. 35 - Finanziamento.
1. Alla realizzazione delle finalità e degli interventi
previsti dalla presente legge, l'Ente parco provvede con erogazioni
finanziarie dell'Unione europea, dello Stato e della Regione del Veneto,
con l'attribuzione della priorità nella concessione dei
finanziamenti nei casi previsti dall'articolo 7 della legge 6 dicembre
1991, n. 394.
2. L'Ente parco provvede inoltre alla copertura degli oneri per la
gestione del parco utilizzando le risorse finanziarie derivanti:
a) da trasferimenti della Regione;
b) da contribuzioni da parte degli enti locali operanti nell'area del
parco, nonché di altri soggetti pubblici o privati;
c) da proventi riscossi per l'attività o servizi svolti;
d) dall'irrogazione delle sanzioni; dai canoni delle concessioni previste
dalle leggi regionali istitutive;
e) da eventuali rendite patrimoniali; da proventi dei diritti di ingresso
e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
f) da eventuali lasciti e donazioni come da modalità indicate
all'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
g) eventuali proventi derivanti dall'utilizzo e dalla concessione del
marchio e dell'immagine del Delta del Po.
Art. 36 - Norma
finanziaria.
1. A decorrere dall’esercizio finanziario 1998, il
contributo annuale delle spese di gestione del parco, fa carico allo
stanziamento, determinato dalla legge annuale di approvazione del
bilancio, al capitolo n. 51050.
Art. 37 - Piorità nel
riparto dei finanziamenti regionali.
1. Nel riparto dei finanziamenti regionali derivanti in
particolare da leggi di settore è riservata priorità ai
soggetti pubblici e privati che realizzano entro l'ambito territoriale
del parco, nel rispetto delle finalità del parco e delle
priorità del Piano pluriennale economico-sociale, progetti
riguardanti:
a) opere di conservazione, restauro ambientale e/o forestale e difesa del
suolo;
b) recupero di edilizia rurale abitativa di pregio ambientale;
c) attività culturali e turistiche di interesse del parco;
d) attività agricole, della pesca e agrituristiche;
e) attività di qualificazione e sviluppo di servizi in campo
agricolo, alieutico, zootecnico e forestale;
f) acquisizione delle aree pubbliche;
g) attrezzature delle aree pubbliche;
h) acquisto e risanamento di immobili da destinare a sede
dell'attività dell'Ente parco.
SI OMETTE ALLEGATO (
29)
Note
(
2) Comma modificato da comma 1
art. 58
legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 45 che ha sostituito le parole:
“da apposita grafia nell’allegata planimetria” con le
seguenti: “dalla planimetria georeferenziata” e sopprime le
parole: “e marginalmente il territorio dei comuni di”. La
planimetria in scala 1:50.000, allegata alla legge regionale è
sostituita dalla planimetria georeferenziata della perimetrazione del
Parco naturale regionale del Delta del Po di cui al comma 1
dell’art. 58 della
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
Ai sensi del comma 3 del suddetto articolo “Al fine di adeguare i
confini del Parco alle eventuali modifiche morfologiche intervenute, la
Giunta regionale concede all’Ente Parco del Delta del Po un
finanziamento per l’aggiornamento della planimetria georeferenziata
di cui al comma 1 e relativa tabellazione, ove necessaria, nonché
per l’attivazione di incontri informativi con tutti i portatori di
interesse. A tal fine la planimetria georeferenziata ed il resoconto
degli incontri informativi vengono trasmessi alla Giunta regionale entro
il 30 settembre 2018.”.
(
3) Vedi art. 11 della
legge regionale 14 dicembre
2018, n. 43 con il quale la Giunta regionale è autorizzata a
finanziare specifici progetti per interventi di vivificazione della
laguna e dell’area deltizia del Delta del Po.
(
7) La
legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63
è stata abrogata dall’articolo 49, comma 2, lett. n bis) della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 a seguito delle modifiche apportate
dall’articolo 13 della
legge regionale 26 maggio 2011, n. 10 .
Vedi ora il Titolo V bis della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ed
in particolare il combinato disposto degli articoli 45 bis e 45 quinquies
relativi alle delega agli Enti parco, con esclusione del Parco delle
Dolomiti d'Ampezzo di cui alla
legge regionale 22 marzo 1990, n. 21 ,
delle funzioni amministrative in materia di paesaggio in attuazione del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 concernente il Codice dei beni
culturali e del paesaggio. In precedenza la materia era disciplinata
dall'art. 64 della
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e
dalla
legge
regionale 31 ottobre 1994, n. 63 .
(
29) La planimetria in scala
1:50.000, allegata alla legge regionale è sostituita dalla
planimetria georeferenziata della perimetrazione del Parco naturale
regionale del Delta del Po di cui al comma 1 dell’art. 58 della
legge regionale 29
dicembre 2017, n. 45 . Ai sensi del comma 3 del suddetto articolo
“Al fine di adeguare i confini del Parco alle eventuali modifiche
morfologiche intervenute, la Giunta regionale concede all’Ente
Parco del Delta del Po un finanziamento per l’aggiornamento della
planimetria georeferenziata di cui al comma 1 e relativa tabellazione,
ove necessaria, nonché per l’attivazione di incontri
informativi con tutti i portatori di interesse. A tal fine la planimetria
georeferenziata ed il resoconto degli incontri informativi vengono
trasmessi alla Giunta regionale entro il 30 settembre 2018.”.
SOMMARIO