Legge regionale 5 settembre 1984, n. 48 (BUR n. 41/1984)
Legge regionale 5 settembre 1984, n. 48 (BUR n. 41/1984) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO
GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE DI SPESA IN DIVERSI
SETTORI DI INTERVENTO, CONTENENTE MODIFICHE ALLE PROCEDURE E
MODALITà D' INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON LA LEGGE
REGIONALE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1984 (LEGGE FINANZIARIA N. 3).
Art. 1 - (“Modifiche alla
legge regionale 15
dicembre 1982, n. 55 "Norme per l’esercizio delle funzioni in
materia di assistenza sociale"”).
All’
art.
15 della legge 15 dicembre 1982, n. 55, il quarto comma è
così modificato:
omissis (
1)
Art. 2 - (“Istituto
superiore per l'addestramento del personale delle regioni e degli Enti
locali. Provvedimenti istitutivi”)
La quota di associazione all’ISAPREL di cui al secondo comma
dell’art. 4 della
legge regionale 17 maggio 1974, n. 28
(Istituto Superiore per l’addestramento del personale della Regione
e degli Enti locali - Provvedimenti istitutivi) è elevata a partire
dall’anno 1984 da lire 20 milioni a lire 100 milioni (cap. 007400).
(
2)
Art. 3 -
(“Rifinanziamento della legge regionale 22 maggio 1981, n. 25
"Acquisizione del complesso dei beni siti sulla Rocca di Monselice
appartenenti alla fondazione Cini "”)
Art. 4 - (Sviluppo e
promozione delle attività sportive)
Art. 5 - (Razionalizzazione e
sviluppo del settore distributivo)
Art. 6 - (Contributi e spese
per l’organizzazione di convegni e congressi di interesse
regionale)
Art. 7 - (Calamità
naturali)
Art. 8 - (Associazionismo tra
imprese artigiane)
Art. 9 - (Investimenti
produttivi delle imprese artigiane). (9)
Art. 10 - (Storno di
fondi)
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare un aumento di lire
3.000 milioni al cap. 021240 mediante riduzione di pari importo del Cap.
021250.
Art. 11 - (Sviluppo della
cooperazione)
Art. 12 - (Contributi ai
Comuni e loro Consorzi per la redazione di strumenti urbanistici relativi
ai Centri storici)
I contributi di cui all’art. 7 della
legge regionale 31
maggio 1980, n. 80 , già assegnati dalla Giunta regionale, sono
immediatamente erogati ai Comuni beneficiari, i quali sono tenuti a
presentare al Presidente della Giunta regionale, entro un anno
dall’entrata in vigore della presente legge, copia della
deliberazione dell’adozione degli strumenti urbanistici riguardanti
i Centri Storici, a pena di decadenza dei contributi corrisposti con
l’obbligo della loro restituzione.
I Comuni, o loro Consorzi, che non abbiano già beneficiato di
contributi in forza all’art. 7 della
legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 ,
possono presentare al Presidente della Giunta regionale, entro nove mesi
dall’entrata in vigore della presente legge, una domanda di
contributo sulle spese occorrenti per la redazione dei seguenti strumenti
urbanistici:
a) varianti al Piano Regolatore Generale;
b) Piani particolareggiati.
I predetti strumenti urbanistici devono riguardare i Centri Storici
inclusi nell’elenco di cui all’ultimo comma
dell’
art.
3 della
legge
regionale 31 maggio 1980, n. 80 .
Alla domanda deve essere allegata:
a) la deliberazione di predisporre gli strumenti urbanistici;
b) una relazione che illustri le finalità dell’intervento e
che indichi la previsione di spesa della relativa elaborazione.
I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale,
nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile, osservando
il seguente criterio di preferenza;
a) Comuni con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti;
b) interventi relativi a centri storici caratterizzati da particolare
pregio architettonico.
L’erogazione dei contributi è disposta immediatamente. I
Comuni beneficiari sono tenuti a presentare, entro due anni dalla data di
comunicazione dell’erogazione del contributo, copia della
deliberazione di adozione degli strumenti urbanistici, a pena di
decadenza dei contributi stessi con l’obbligo della loro
restituzione. (
12)
E' abrogato l’art. 7 della
legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 .
Art. 13 - (Interventi per
l’ampliamento del porto e della zona industriale di
Venezia-Marghera).
In deroga a quanto previsto dall’art. 5 - secondo comma - della
legge regionale 28
agosto 1981, n. 55 , la cessione di cui al primo comma dello stesso
articolo potrà avvenire a trattativa privata se effettuata a Enti
pubblici. (
13)
Art. 14 - (Contributo alle
associazioni pro-loco)
Art. 15 - (Navigazione
interna)
Per gli interventi di cui all’art. 19 della
legge regionale 2 novembre 1983, n.
52 , è autorizzata l’iscrizione in bilancio della somma di
lire 250 milioni nel capitolo di nuova istituzione n. 45152 “
Interventi per la realizzazione di segnaletica di entrata e uscita dai
porti del Lago di Garda ai sensi dell’art. 19 della
legge regionale 2 novembre
1983, n. 52 ”( cni ISTAT 2.1.2.10.3.09.20.). (
15)
Per l’esercizio finanziario 1984 sono autorizzati gli ulteriori
stanziamenti di lire 1.750 milioni sul Cap. 45140 per realizzazione di
porti interni e lacuali a norma dello art. 2, punti 1) c), 2) b), e terzo
comma della
legge
regionale 28 gennaio 1982, n. 8 e di lire 7.600 milioni sul Cap 45150
“ Interventi per il completamento delle linee navigabili a norma
dell’art. 2 - punto 1) - lettere a) e b), punto 2) - lettera a) e
punto 3) della
legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8
(
legge regionale 10
settembre 1982, n. 46 ).
Art. 16 - (Interventi nel
settore culturale e sportivo)
Per gli interventi di cui al Cap. 73210 “ Contributi ai Comuni e
loro Associazioni per la formazione delle attività ricreative nel
settore culturale e sportivo (
legge regionale 8 novembre 1983, n. 55 )
” è autorizzato per l’esercizio finanziario 1984 un
ulteriore stanziamento di lire 200 milioni. (
16)
Art. 17 - (Interventi nelle
aree colpite dal disastro del Vajont)
Art. 18 - (Variazioni di
bilancio)
Alle variazioni di bilancio conseguenti all’approvazione della
presente legge, si provvede con legge regionale di assestamento del
bilancio di previsione 1984, approvata contestualmente.
Art. 19 - (Dichiarazione
d'urgenza)
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello
art. 44 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto.
Note
(
6) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
(
7) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO