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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 5 settembre 1984, n. 48 (BUR n. 41/1984)

Legge regionale 5 settembre 1984, n. 48 (BUR n. 41/1984) [sommario] [RTF]

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE DI SPESA IN DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CONTENENTE MODIFICHE ALLE PROCEDURE E MODALITà D' INTERVENTO, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON LA LEGGE REGIONALE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1984 (LEGGE FINANZIARIA N. 3).

Art. 1 - (“Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale"”).

All’art. 15 della legge 15 dicembre 1982, n. 55, il quarto comma è così modificato:
omissis (1)

Art. 2 - (“Istituto superiore per l'addestramento del personale delle regioni e degli Enti locali. Provvedimenti istitutivi”)

La quota di associazione all’ISAPREL di cui al secondo comma dell’art. 4 della legge regionale 17 maggio 1974, n. 28 (Istituto Superiore per l’addestramento del personale della Regione e degli Enti locali - Provvedimenti istitutivi) è elevata a partire dall’anno 1984 da lire 20 milioni a lire 100 milioni (cap. 007400). (2)

Art. 3 - (“Rifinanziamento della legge regionale 22 maggio 1981, n. 25 "Acquisizione del complesso dei beni siti sulla Rocca di Monselice appartenenti alla fondazione Cini "”)

All’art. 1 della legge regionale 22 maggio 1981, n. 25 è aggiunto il seguente comma:
omissis (3)

Art. 4 - (Sviluppo e promozione delle attività sportive)

omissis (4)

Art. 5 - (Razionalizzazione e sviluppo del settore distributivo)

omissis (5)

Art. 6 - (Contributi e spese per l’organizzazione di convegni e congressi di interesse regionale)

omissis (6)

Art. 7 - (Calamità naturali)

omissis (7)

Art. 8 - (Associazionismo tra imprese artigiane)

omissis (8)

Art. 9 - (Investimenti produttivi delle imprese artigiane). (9)

omissis (10)

Art. 10 - (Storno di fondi)

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare un aumento di lire 3.000 milioni al cap. 021240 mediante riduzione di pari importo del Cap. 021250.

Art. 11 - (Sviluppo della cooperazione)

omissis (11)

Art. 12 - (Contributi ai Comuni e loro Consorzi per la redazione di strumenti urbanistici relativi ai Centri storici)

I contributi di cui all’art. 7 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 , già assegnati dalla Giunta regionale, sono immediatamente erogati ai Comuni beneficiari, i quali sono tenuti a presentare al Presidente della Giunta regionale, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, copia della deliberazione dell’adozione degli strumenti urbanistici riguardanti i Centri Storici, a pena di decadenza dei contributi corrisposti con l’obbligo della loro restituzione.
I Comuni, o loro Consorzi, che non abbiano già beneficiato di contributi in forza all’art. 7 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 , possono presentare al Presidente della Giunta regionale, entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge, una domanda di contributo sulle spese occorrenti per la redazione dei seguenti strumenti urbanistici:
a) varianti al Piano Regolatore Generale;
b) Piani particolareggiati.
I predetti strumenti urbanistici devono riguardare i Centri Storici inclusi nell’elenco di cui all’ultimo comma dell’art. 3 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 .
Alla domanda deve essere allegata:
a) la deliberazione di predisporre gli strumenti urbanistici;
b) una relazione che illustri le finalità dell’intervento e che indichi la previsione di spesa della relativa elaborazione.
I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile, osservando il seguente criterio di preferenza;
a) Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
b) interventi relativi a centri storici caratterizzati da particolare pregio architettonico.
L’erogazione dei contributi è disposta immediatamente. I Comuni beneficiari sono tenuti a presentare, entro due anni dalla data di comunicazione dell’erogazione del contributo, copia della deliberazione di adozione degli strumenti urbanistici, a pena di decadenza dei contributi stessi con l’obbligo della loro restituzione. (12)
E' abrogato l’art. 7 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 .

Art. 13 - (Interventi per l’ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera).

In deroga a quanto previsto dall’art. 5 - secondo comma - della legge regionale 28 agosto 1981, n. 55 , la cessione di cui al primo comma dello stesso articolo potrà avvenire a trattativa privata se effettuata a Enti pubblici. (13)

Art. 14 - (Contributo alle associazioni pro-loco)

omissis (14)

Art. 15 - (Navigazione interna)

Per gli interventi di cui all’art. 19 della legge regionale 2 novembre 1983, n. 52 , è autorizzata l’iscrizione in bilancio della somma di lire 250 milioni nel capitolo di nuova istituzione n. 45152 “ Interventi per la realizzazione di segnaletica di entrata e uscita dai porti del Lago di Garda ai sensi dell’art. 19 della legge regionale 2 novembre 1983, n. 52 ”( cni ISTAT 2.1.2.10.3.09.20.). (15)
Per l’esercizio finanziario 1984 sono autorizzati gli ulteriori stanziamenti di lire 1.750 milioni sul Cap. 45140 per realizzazione di porti interni e lacuali a norma dello art. 2, punti 1) c), 2) b), e terzo comma della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 e di lire 7.600 milioni sul Cap 45150 “ Interventi per il completamento delle linee navigabili a norma dell’art. 2 - punto 1) - lettere a) e b), punto 2) - lettera a) e punto 3) della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 (legge regionale 10 settembre 1982, n. 46 ).

Art. 16 - (Interventi nel settore culturale e sportivo)

Per gli interventi di cui al Cap. 73210 “ Contributi ai Comuni e loro Associazioni per la formazione delle attività ricreative nel settore culturale e sportivo (legge regionale 8 novembre 1983, n. 55 ) ” è autorizzato per l’esercizio finanziario 1984 un ulteriore stanziamento di lire 200 milioni. (16)

Art. 17 - (Interventi nelle aree colpite dal disastro del Vajont)

omissis (17)

Art. 18 - (Variazioni di bilancio)

Alle variazioni di bilancio conseguenti all’approvazione della presente legge, si provvede con legge regionale di assestamento del bilancio di previsione 1984, approvata contestualmente.

Art. 19 - (Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


Note

(1) Testo riportato nell’art. 15 legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55
(3) La legge regionale 22 maggio 1981, n. 25 è stata espressamente abrogata dall’art. 103 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
(4) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 24 agosto 1979, n. 60 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall'art. 12 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 che ha ridisciplinato la materia.
(5) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 14 settembre 1979, n. 77 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dalla legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 , a sua volta abrogata dall'art. 13 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 .
(6) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(7) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(8) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre le leggi regionali in materia di artigianato finanziate dal presente articolo sono state abrogate, la legge regionale 17 aprile 1981, n. 14 è stata abrogata dall'art. 16 della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 che ha ridisciplinato la materia e la legge regionale 15 dicembre 1981, n. 70 è stata abrogata dalla legge regionale 8 aprile 1986, n. 16 abrogata a sua volta dall'art. 19 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 .
(9) Vedi penultimo e ultimo comma art. 9 legge regionale 2 aprile 1985, n. 30
(10) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80 finanziata e modificata dal presente articolo è stata abrogata dalla legge regionale 8 aprile 1986, n. 16 abrogata a sua volta dall’art. 19 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 .
(11) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 7 settembre 1979, n. 74 finanziata dal presente articolo è stata abrogata dall’art. 14 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 che ha ridisciplinato la materia.
(12) Comma così modificato da art. 1 legge regionale 26 gennaio 1988, n. 5 . Il termine è stato ulteriormente prorogato al 31 gennaio 1990 dall’art. 14 legge regionale 14 settembre 1989, n. 32 . Vedi anche comma 1 art. 32 legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 che dispone proroga dei termini per la trasmissione al Presidente della Giunta regionale degli strumenti urbanistici redatti col contributo regionale sino al 31 dicembre 1996.
(13) La legge regionale 28 agosto 1981, n. 55 è da considerare abrogata per effetto dello scioglimento del Consorzio operato dall'art. 15 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .
(14) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 2 maggio 1980, n. 35 e la legge regionale 29 giugno 1981, n. 33 sono state abrogate rispettivamente dall’art. 9 della legge regionale 31 agosto 1983, n. 45 a sua volta abrogata dalla lettera a), comma 1, art. 130 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e dal comma 1 dell’art. 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .
(17) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Il presente articolo era stato modificato dall’art. 11 legge regionale 6 settembre 1988, n. 43 .


SOMMARIO

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