Legge regionale 1 agosto 1986, n. 34 (BUR n. 38/1986)
Legge regionale 1 agosto 1986, n. 34 (BUR n. 38/1986) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO
GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN
CORRISPONDENZA DELL’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ANNO FINANZIARIO 1986.
Art. 1 - (Rifinanziamenti).
La tabella A allegata alla
legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5
“ Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione ”, relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il
rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata e
integrata in conformità a quanto indicato nella tabella allegata
alla presente legge. (
1)
Art. 2 - (Redazione del piano
territoriale regionale di coordinamento)
Al fine di poter dar corso e completare urgentemente l’elaborazione
del piano territoriale regionale di coordinamento è consentito
avvalersi di prestazioni da parte di professionisti, di consulenti e di
appaltatori di servizi nei limiti di quanto occorrente per la
predisposizione degli elaborati qualora non sia possibile utilizzare le
strutture e il personale della Regione.
In deroga a quanto previsto al quarto comma dello articolo 3 della
legge regionale 3
agosto 1978, n. 40 (
2) , al
fine di garantire la necessaria continuità degli apporti di
consulenza finora disponibili, è consentito superare, per il solo
esercizio finanziario 1986, il limite del periodo massimo di tre esercizi
finanziari di durata complessiva delle consulenze purchè esse siano
affidate a persone già incaricate, con provvedimento esecutivo,
nell’ambito della redazione degli elaborati costituenti il piano
territoriale regionale di coordinamento.
Art. 3 - (Costruzione di una
rete di informatica intercomunale)
Art. 4 - (Contributi per la
riqualificazione e il potenziamento ricettivo turistico)
Art. 5 -(Urbanistica e beni
ambientali)
Per le spese relative all'esercizio delle funzioni delegate alle Province
in materia urbanistica ai sensi dell’articolo 102 della
legge regionale 27 giugno
1985, n. 61 e subdelegata alle stesse in materia di beni ambientali
ai sensi dell’articolo 1 della
legge regionale 6 marzo 1984, n. 11
(
5) sono istituiti, nello stato
di previsione della spesa del bilancio 1986, i seguenti fondi:
omissis (
6)
I fondi di cui al precedente comma sono ripartiti con provvedimento della
Giunta regionale tra le Province in misura direttamente proporzionale
alla popolazione e alle rispettive superfici territoriali come risultano
al 31 dicembre dell’anno precedente al riparto dalle pubblicazioni
ufficiali in materia e in relazione ai tempi di effettivo esercizio delle
funzioni.
I contributi previsti dall’ultimo comma dell’
articolo 6 della
legge regionale 28
gennaio 1986, n. 5 possono essere richiesti dalle Province per la
predisposizione di studi e piani da fornire ai Comuni ai fini della
redazione degli strumenti urbanistici o varianti dei medesimi indicati
nell’
articolo 11 della
legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 . Le
richieste devono essere inoltrate al Presidente della Giunta regionale
entro il 30 settembre 1986 corredate dai preventivi e dalle relazioni di
cui ai punti b) e c) del secondo comma dell’articolo 6 della
legge regionale 28
gennaio 1986, n. 5 .
Art. 6 - (Lavori pubblici)
Art. 7 - (Asporto rifiuti in
aree montane)
Nelle aree comprese nei territori delle Comunità montane possono
essere concessi, per la realizzazione di impianti per l’asporto di
rifiuti solidi urbani che rispondano alle particolari esigenze di natura
ecologica e ambientale delle aree stesse, contributi in misura superiore
a quelli previsti dal terzo comma dell’articolo 5 della
legge regionale 22 maggio
1984, n. 22 (
8)
“Interventi nel settore ecologia”.
Art. 8 -(Centri di
emergenza)
Al fine di realizzare pronti interventi
idonei a fronteggiare eventi calamitosi nel settore primario, la Giunta
regionale provvede alla costituzione di due centri di emergenza da
situarsi nell'“area mestrina ” e nell’“ area del
Polesine ”, dotati di attrezzature, elettropompe, gruppi
elettrogeni e materiale vario nel limite della spesa complessiva di lire
3.000.000.000 nel 1986 da iscrivere al capitolo 10076.
I centri di emergenza saranno situati rispettivamente presso il Consorzio
di bonifica Dese Sile, con sede nel comune di Venezia, e presso il
Consorzio di bonifica Delta Po Adige, con sede in Ariano Polesine( RO).
A tale scopo, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare i
progetti e a concedere ai predetti due Consorzi la realizzazione dei due
Centri di emergenza per l’importo massimo di lire 1.500.000.000
ciascuno con le procedure stabilite dalla
legge regionale 16 agosto 1984, n. 42
.(
9)
La dotazione delle attrezzature dei due Centri potrà essere
utilizzata dalla Giunta regionale anche per pronti interventi,
conseguenti a eventi calamitosi che si rendessero necessari in altre aree
del territorio veneto. (
10)
Art. 9 -(Interventi nel
settore primario)
Art. 10 - (Partecipazione ai
programmi integrati mediterranei)
Al fine di consentire la partecipazione finanziaria della Regione
all’attuazione dei programmi integrati mediterranei, di cui al
Regolamento CEE n. 2088 del 23 luglio 1985, le autorizzazioni di spesa
recate dalle leggi regionali vigenti per interventi analoghi a quelli
comunitari e statali concessi per la realizzazione delle iniziative
ammesse nell’ambito dei programmi predetti possono essere
utilizzate per la concessione delle provvidenze integrative di competenza
della Regione.
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare i contratti previsti
dall’articolo 9 del citato regolamento n. 2088/ 85 e a nominare i
rappresentanti in seno ai comitati di cui agli articoli 7 e 9 del
medesimo regolamento.
Il testo dell’
articolo 32, lettera d) della
legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88
è sostituito dal seguente:
(omissis). (
12)
Il testo dell’
articolo 6, sesto comma della
legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88
è sostituito dal seguente:
(omissis). (
13)
Gli interventi di elettrificazione rurale di cui allo
articolo 28, lettera
b) citato al precedente comma possono essere eseguiti prescindendo da
alcuna preventiva autorizzazione, purchè successivamente alla
presentazione della richiesta di concessione dei benefici regionali.
Le disposizioni di cui al precedente comma si estendono alle operazioni
la cui istruttoria, all’atto dell’entrata in vigore della
presente legge, non sia conclusa con la liquidazione dei contributi
regionali.
Art. 12 -(Fondo per lo
sviluppo della meccanizzazione agricola)
Il parere ai competenti organi statali sul riparto delle somme assegnate
alla Regione a valere sul Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione
agricola previsto dall’articolo 12 della legge statale 27 ottobre
1966, n. 910 è rilasciato dalla Giunta regionale. (
14)
Art. 13 - (Piano zonale
Feltrina-Val Belluna)
Nell’ambito degli indirizzi stabiliti dal “ Progetto Montagna
” approvato con
legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 , la
Giunta regionale è autorizzata a concedere alle Comunità
Montane competenti per territorio un finanziamento complessivo di lire
5.000.000.000, di cui lire 2.000.000.000 nel 1986 e lire 3.000.000.000
nell’esercizio finanziario 1987, per l’avvio degli interventi
previsti dagli
articoli 9,
10 e
11 della
legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e
individuati nel Piano zonale dell’area Feltrina-Val Belluna
approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 1167 del 15 marzo
1985. (
15)
L’erogazione dei fondi di cui al precedente comma è disposta
in relazione alle diverse fasi di attuazione degli interventi previsti
nel piano (capitolo 11650).
Art. 14 - (Partecipazioni
azionarie)
Ai sensi della
legge regionale 7 settembre 1982, n. 35 ,
la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere ulteriori azioni
della s.p.a. Società Veneziana Edilizia Canalgrande per la spesa
massima di lire 2.000.000.000 (capitolo 20020).
Art. 15 - (Contributi per la
relizzazione di ripetitori radiotelevisivi)
Art. 16 -(Iniziative per
attività culturali, artistiche e dello spettacolo)
Per l’assegnazione di contributi agli enti di cui
all’
articolo
2, lettere a) e b) e all’articolo 3 della
legge regionale 5 settembre 1984, n.
52 è autorizzata l’ulteriore spesa di lire 2.000.000.000
da erogarsi con deliberazione della Giunta regionale, sentita la
competente Commissione consiliare (capitolo 70130).
Il contributo alla Fondazione Scientifica Querini Stampalia di Venezia di
cui all’
allegato A della
legge regionale 5 settembre 1984, n. 50
è elevato per l’anno 1986 a L. 200.000.000 (capitolo 70116).
(
17)
Art. 17 - (Copertura
finanziaria)
Art. 18 - (Dichiarazione
d'urgenza)
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’
articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Tabella A Allegata (omissis)
Note
(
6) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
(
7) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO