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leggi regionali a testo vigente

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Legge regionale 1 agosto 1986, n. 34 (BUR n. 38/1986)

Legge regionale 1 agosto 1986, n. 34 (BUR n. 38/1986) [sommario] [RTF]

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1986.

Art. 1 - (Rifinanziamenti).

La tabella A allegata alla legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 “ Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione ”, relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata e integrata in conformità a quanto indicato nella tabella allegata alla presente legge. (1)

Art. 2 - (Redazione del piano territoriale regionale di coordinamento)

Al fine di poter dar corso e completare urgentemente l’elaborazione del piano territoriale regionale di coordinamento è consentito avvalersi di prestazioni da parte di professionisti, di consulenti e di appaltatori di servizi nei limiti di quanto occorrente per la predisposizione degli elaborati qualora non sia possibile utilizzare le strutture e il personale della Regione.
In deroga a quanto previsto al quarto comma dello articolo 3 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 (2) , al fine di garantire la necessaria continuità degli apporti di consulenza finora disponibili, è consentito superare, per il solo esercizio finanziario 1986, il limite del periodo massimo di tre esercizi finanziari di durata complessiva delle consulenze purchè esse siano affidate a persone già incaricate, con provvedimento esecutivo, nell’ambito della redazione degli elaborati costituenti il piano territoriale regionale di coordinamento.

Art. 3 - (Costruzione di una rete di informatica intercomunale)

All'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 37 “ Contributi per la costruzione di una rete di informatica intercomunale ” il limite massimo del contributo è elevato da lire 150.000.000 a lire 300.000.000 a partire dall’anno finanziario 1986.
La lettera a) dell’articolo 4 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 37 è così sostituita:
(omissis). (3)

Art. 4 - (Contributi per la riqualificazione e il potenziamento ricettivo turistico)

Il secondo comma dell’articolo 11 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 è così modificato:
(omissis). (4)

Art. 5 -(Urbanistica e beni ambientali)

Per le spese relative all'esercizio delle funzioni delegate alle Province in materia urbanistica ai sensi dell’articolo 102 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e subdelegata alle stesse in materia di beni ambientali ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 11 (5) sono istituiti, nello stato di previsione della spesa del bilancio 1986, i seguenti fondi:
omissis (6)
I fondi di cui al precedente comma sono ripartiti con provvedimento della Giunta regionale tra le Province in misura direttamente proporzionale alla popolazione e alle rispettive superfici territoriali come risultano al 31 dicembre dell’anno precedente al riparto dalle pubblicazioni ufficiali in materia e in relazione ai tempi di effettivo esercizio delle funzioni.
I contributi previsti dall’ultimo comma dell’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 possono essere richiesti dalle Province per la predisposizione di studi e piani da fornire ai Comuni ai fini della redazione degli strumenti urbanistici o varianti dei medesimi indicati nell’articolo 11 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 . Le richieste devono essere inoltrate al Presidente della Giunta regionale entro il 30 settembre 1986 corredate dai preventivi e dalle relazioni di cui ai punti b) e c) del secondo comma dell’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 .

Art. 6 - (Lavori pubblici)

omissis (7)

Art. 7 - (Asporto rifiuti in aree montane)

Nelle aree comprese nei territori delle Comunità montane possono essere concessi, per la realizzazione di impianti per l’asporto di rifiuti solidi urbani che rispondano alle particolari esigenze di natura ecologica e ambientale delle aree stesse, contributi in misura superiore a quelli previsti dal terzo comma dell’articolo 5 della legge regionale 22 maggio 1984, n. 22 (8) “Interventi nel settore ecologia”.

Art. 8 -(Centri di emergenza)

Al fine di realizzare pronti interventi idonei a fronteggiare eventi calamitosi nel settore primario, la Giunta regionale provvede alla costituzione di due centri di emergenza da situarsi nell'“area mestrina ” e nell’“ area del Polesine ”, dotati di attrezzature, elettropompe, gruppi elettrogeni e materiale vario nel limite della spesa complessiva di lire 3.000.000.000 nel 1986 da iscrivere al capitolo 10076.
I centri di emergenza saranno situati rispettivamente presso il Consorzio di bonifica Dese Sile, con sede nel comune di Venezia, e presso il Consorzio di bonifica Delta Po Adige, con sede in Ariano Polesine( RO).
A tale scopo, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare i progetti e a concedere ai predetti due Consorzi la realizzazione dei due Centri di emergenza per l’importo massimo di lire 1.500.000.000 ciascuno con le procedure stabilite dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .(9)
La dotazione delle attrezzature dei due Centri potrà essere utilizzata dalla Giunta regionale anche per pronti interventi, conseguenti a eventi calamitosi che si rendessero necessari in altre aree del territorio veneto. (10)

Art. 9 -(Interventi nel settore primario)

omissis (11)

Art. 10 - (Partecipazione ai programmi integrati mediterranei)

Al fine di consentire la partecipazione finanziaria della Regione all’attuazione dei programmi integrati mediterranei, di cui al Regolamento CEE n. 2088 del 23 luglio 1985, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali vigenti per interventi analoghi a quelli comunitari e statali concessi per la realizzazione delle iniziative ammesse nell’ambito dei programmi predetti possono essere utilizzate per la concessione delle provvidenze integrative di competenza della Regione.
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare i contratti previsti dall’articolo 9 del citato regolamento n. 2088/ 85 e a nominare i rappresentanti in seno ai comitati di cui agli articoli 7 e 9 del medesimo regolamento.

Art. 11 - (Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 )

Il testo dell’articolo 32, lettera d) della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 è sostituito dal seguente:
(omissis). (12)
Il testo dell’articolo 6, sesto comma della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 è sostituito dal seguente:
(omissis). (13)
Gli interventi di elettrificazione rurale di cui allo articolo 28, lettera b) citato al precedente comma possono essere eseguiti prescindendo da alcuna preventiva autorizzazione, purchè successivamente alla presentazione della richiesta di concessione dei benefici regionali.
Le disposizioni di cui al precedente comma si estendono alle operazioni la cui istruttoria, all’atto dell’entrata in vigore della presente legge, non sia conclusa con la liquidazione dei contributi regionali.

Art. 12 -(Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola)

Il parere ai competenti organi statali sul riparto delle somme assegnate alla Regione a valere sul Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola previsto dall’articolo 12 della legge statale 27 ottobre 1966, n. 910 è rilasciato dalla Giunta regionale. (14)

Art. 13 - (Piano zonale Feltrina-Val Belluna)

Nell’ambito degli indirizzi stabiliti dal “ Progetto Montagna ” approvato con legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 , la Giunta regionale è autorizzata a concedere alle Comunità Montane competenti per territorio un finanziamento complessivo di lire 5.000.000.000, di cui lire 2.000.000.000 nel 1986 e lire 3.000.000.000 nell’esercizio finanziario 1987, per l’avvio degli interventi previsti dagli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e individuati nel Piano zonale dell’area Feltrina-Val Belluna approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 1167 del 15 marzo 1985. (15)
L’erogazione dei fondi di cui al precedente comma è disposta in relazione alle diverse fasi di attuazione degli interventi previsti nel piano (capitolo 11650).

Art. 14 - (Partecipazioni azionarie)

Ai sensi della legge regionale 7 settembre 1982, n. 35 , la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere ulteriori azioni della s.p.a. Società Veneziana Edilizia Canalgrande per la spesa massima di lire 2.000.000.000 (capitolo 20020).

Art. 15 - (Contributi per la relizzazione di ripetitori radiotelevisivi)

I contributi previsti dall’articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1983, n. 4 sono concessi anche alle Province.
Il limite dei contributi relativi a ciascuna iniziativa previsto dall’articolo 4 della medesima legge regionale 27 gennaio 1983, n. 4 è elevato a lire 30.000.000. (16)

Art. 16 -(Iniziative per attività culturali, artistiche e dello spettacolo)

Per l’assegnazione di contributi agli enti di cui all’articolo 2, lettere a) e b) e all’articolo 3 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 è autorizzata l’ulteriore spesa di lire 2.000.000.000 da erogarsi con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare (capitolo 70130).
Il contributo alla Fondazione Scientifica Querini Stampalia di Venezia di cui all’allegato A della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 è elevato per l’anno 1986 a L. 200.000.000 (capitolo 70116). (17)

Art. 17 - (Copertura finanziaria)

Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, si provvede con la legge regionale “Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1986” ai sensi dell’articolo 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 (18) modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .

Art. 18 - (Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Tabella A Allegata (omissis)


Note

(1) Non si riporta la tabella allegata che modifica la tabella allegata alla legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 pure essa non riportata.
(2) La legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 è stata abrogata dall'art. 189 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 che nel titolo VIII ha ridisciplinato la materia.
(3) La legge regionale 7 settembre 1982, n. 37 è stata espressamente abrogata dall’art. 7 della legge regionale 29 marzo 1983, n. 16 .
(4) Testo riportato all’art. 11, legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 .
(5) La legge regionale 6 marzo 1984, n. 11 è stata abrogata dall'art. 11 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 che ha ridisciplinato la materia.
(6) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(7) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(8) La legge regionale 22 maggio 1984, n. 22 è stata abrogata dall'art. 6 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 8 , a sua volta abrogata dall'art. 61 comma 1 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 che ha ridisciplinato la materia.
(9) La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
(10) Ai sensi dell’art. 32 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi agli interventi disposti dall’art. 8 della legge regionale 1 agosto 1986, n. 34 , il termine per l’ultimazione dei lavori e per la rendicontazione dell’attività è fissato al 31 dicembre 1999.
(11) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre gli artt. 21, 27 e 60 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 finanziati dal presente articolo sono stati abrogati da comma 1, art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 con la decorrenza ivi prevista, la legge regionale 9 marzo 1977, n. 27 finanziata dal presente articolo è stata abrogata da art. 18 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 .
(12) Testo riportato all’art. 32, lettera d), legge regionale 31 dicembre 1980, n. 88 , con modifiche recate da art. 2, legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 .
(13) Testo riportato all’art. 6, legge regionale 31 dicembre 1980, n. 88 , l’art. 6 della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 88 è stato abrogato da comma 1, art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 con la decorrenza ivi prevista.
(14) Articolo così modificato da articolo unico legge regionale 3 luglio 1992, n. 21 .
(15) Gli artt. 9, 10 e 11 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 sono stati abrogati da comma 1, art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 con la decorrenza ivi prevista.
(17) L’allegato A della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 è stato abrogato da comma 1, art. 9 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 .
(18) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.


SOMMARIO

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