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leggi regionali a testo vigente

Contenuti:
Legge regionale 2 aprile 1985, n. 30 (BUR n. 14/1985)

Legge regionale 2 aprile 1985, n. 30 (BUR n. 14/1985) [sommario] [RTF]

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI IN DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO ASSUNTO IN COINCIDENZA DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE VENETO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1985.

Art. 1 - (Carta tecnica).

Al fine di conseguire il completamento della carta tecnica regionale ai sensi della legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 è disposta la nuova autorizzazione di spesa di lire 3.000.000.000 per l’esercizio 1987 (cap. 7800).

Art. 2 - (Prosecuzione di interventi nel settore primario nell’ambito del progetto agricolo-alimentare)

omissis (1)
All’art. 39, lett. c), punto 2), della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 " Legge generale per gli interventi nel settore primario ", il punto c) viene così integrato:
(omissis). (2)

Art. 3 - (Interventi nel settore della bonifica)

omissis (3)

Art. 4 - (Interventi nel settore forestale)

omissis (4)

Art. 5 - (Progetto Montagna)

omissis (5)

Art. 6 - (Contributi straordinari all’ESAV)

omissis (6)

Art. 7 - (Contributo straordinario all’ARF)

omissis (7)

Art. 8 - (Modifica della legge regionale 24 luglio 1984, n. 34 " Interventi straordinari per lo sviluppo dell’area Polesana ")

Il punto 2 del primo comma dell’ art. 8 della legge regionale 24 luglio 1984, n. 34 , è così sostituito:
omissis (8)

Art. 9 - (Prosecuzione di interventi nel settore secondario ed energetico)

omissis (9)
Per la promozione della costituzione di consorzi - fidi artigiani con operatività almeno provinciale e di loro organismi già costituiti il raggiungimento di livelli ottimali di operatività, è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per l’esercizio 1985 in aumento dello stanziamento del capitolo 021420.
La spesa di cui al comma precedente è destinata all’erogazione di contributi ad integrazione dei fondi rischi alle seguenti condizioni:
a) i consorzi - fidi di primo grado siano costituiti entro il 31 dicembre 1984 con la partecipazione di almeno due terzi di imprese artigiane per il solo scopo della concessione di garanzie fidejussorie a favore dei soci e con l’obbligo della compilazione del bilancio e del conto profitti e perdite secondo le vigenti disposizioni di legge;
b) i consorzi-fidi di secondo grado regionali siano costituiti da almeno sette consorzi-fidi provinciali, uno per ciascuna provincia del Veneto, aventi i requisiti di cui alla precedente lettera a).
Il contributo straordinario regionale non può essere superiore a lire 100.000.000 per ciascun consorzio - fidi di primo grado e a lire 300.000.000 per ciascun consorzio - fidi regionale di secondo grado.
Le domande devono essere presentate entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge corredate dalla documentazione di cui al secondo comma dell’art. 4 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 .
Entro ulteriori 90 giorni, la Giunta regionale provvede alla ripartizione della spesa autorizzata con il presente comma sulla base delle domande ricevute.
Ai fini dell’attuazione delle direttive per l’artigianato di cui al documento allegato alla legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 , concernente " Interventi a favore dei territori montani e approvazione del Progetto Montagna ", è autorizzata la spesa di lire 1.500.000.000 per l’esercizio 1985 per interventi straordinari rivolti alla realizzazione di tre autoparchi consortili attrezzati ciascuno nei territori delle Comunità montane " Feltrina ", " Alpago " e " Alto Astico - Posina " (cap. 21610). Con riferimento alle iniziative di cui al presente comma, sono agevolabili le spese inerenti all’acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione o all’ampliamento di immobili, alla costruzione di impianti fissi o all’acquisto di macchinari e attrezzature. L’intervento agevolativo regionale, nella forma di contributo in conto capitale, è nella misura massima del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e non agevolata da altri Enti pubblici o Pubbliche amministrazioni. Ai fini del riparto della spesa autorizzata dal presente articolo, gli organismi consortili interessati devono presentare la domanda alla Giunta regionale entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge allegando:
a) dichiarazione del Sindaco attestante che l’insediamento dell’autoparco è compatibile con la destinazione urbanistica dell’area;
b) elenco delle imprese e degli eventuali enti associati con specificazione della loro natura ed attività;
c) licenza edilizia rilasciata per la realizzazione dell’autoparco con relativo progetto e preventivo analitico della spesa.
Per la prosecuzione degli interventi specifici nel settore energetico, ai sensi della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 è disposta una nuova autorizzazione di spesa nel triennio 1985-1987 rispettivamente di lire 500.000.000, lire 2.000.000.000 e lire 2.000.000.000 (cap. 22512).
L’efficacia delle modificazioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80 , apportate dall’art. 9 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 48 , non è operante per i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; (10)
Fatto salvo il termine di 6 mesi previsto dall’art. 7, primo comma, della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80 , per il completamento della documentazione relativa alle domande già pervenute alla Giunta regionale.

Art. 10 - (Sviluppo della cooperazione)

omissis (11)

Art. 11 - (Interventi in favore del Veneto Orientale)

Per la finalità prevista dalla legge regionale 22 aprile 1977, n. 33 " Interventi a favore dei Consorzi fra Enti locali per la realizzazione dei piani di cui all’art. 27 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865" è concesso al Consorzio dei comuni del Veneto orientale con sede in Portogruaro un finanziamento di lire 2.500.000.000 per l’esercizio finanziario 1985, da erogarsi secondo le procedure indicate dalla legge regionale 22 aprile 1977, n. 33 . La somma di cui al presente comma è destinata a coprire le spese necessarie per gli interventi di cui all’art. 3 della legge regionale 22 aprile 1977, n. 33 , con particolare riferimento alla realizzazione di un raccordo ferroviario e attrezzature collegate.
Nell’ambito della finalità di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 " Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale " e più precisamente per la categoria di opere previste dall’ art. 3 - lett. f) - è attribuito al Consorzio dei comuni dell’Opitergino Mottense un contributo di lire 1.500.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1985 per la realizzazione di opere stradali da attuarsi d' intesa con l’ANAS nell’area di Oderzo al fine di consentire la riattivazione del tronco ferroviario Treviso - Portogruaro (cap. 45248).

Art. 12 - (Interventi nel settore terziario)

Per l’esercizio 1985 è autorizzata la spesa di lire 2.500.000.000 in aumento dello stanziamento del cap. 30024 " Iniziative regionali di promozione economica e fieristica settore secondario (legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 ) " ai fini del finanziamento per lire 2.000.000.000, degli interventi previsti nel Programma promozionale 1985 e della erogazione di un contributo di lire 500.000.000 per l’esercizio 1985 da parte della Giunta regionale a favore dell’Ente autonomo " La Biennale di Venezia " per l’organizzazione e la realizzazione di manifestazioni nazionali ed internazionali sull'artigianato.
Art. 12 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 la disposizione di cui al secondo comma, lett. c), è sostituita dalla seguente:
omissis (12)
omissis (13)

Art. 13 - (Modifica alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 59 ).

omissis (14)

Art. 14 - (Contributi a Comuni e Consorzi per l’urbanizzazione)

Per la prosecuzione dei programmi previsti dalla legge regionale 6 giugno 1980, n. 87 " Interventi regionali per sostenere e favorire l’edilizia residenziale " è disposta una nuova autorizzazione di spesa di lire 2.000.000.000 per l’esercizio finanziario 1985 (cap. 40002).

Art. 15 - (Contributi ai Comuni per la redazione di strumenti urbanistici).(15)

I comuni che hanno deliberato la predisposizione del Piano Regolatore Generale, o la revisione di quelli esistenti ai sensi della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40 , possono richiedere entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, un contributo al Presidente della Giunta regionale sulle spese di redazione del piano a norma dell’art. 102 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40 " (16) Norme per l’assetto e l’uso del territorio ". Le relative domande devono essere corredate dalla deliberazione di incarico professionale ai progettisti e da un preventivo delle spese necessarie. La Giunta regionale entro i successivi tre mesi approva un programma di riparto del fondo; i contributi sono erogati per il 50 per cento immediatamente, e per il rimanente 50 per cento all’atto della presentazione degli strumenti urbanistici per l’approvazione entro due anni dalla data di comunicazione dell’attribuzione del contributo a pena di decadenza dei contributi stessi con l’obbligo della loro restituzione. Per gli oneri di cui al presente punto è autorizzata una spesa di lire 1.500.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1985 (cap. 43012). (17)
Per le finalità previste dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 " Norme per la conservazione ed il ripristino dei centri storici del Veneto " è disposta una autorizzazione di spesa di lire 500.000.000 per l’esercizio finanziario 1985, i contributi verranno ripartiti ed erogati ai comuni con le modalità previste dall’ art. 12 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 48 (cap. 43010).

Art. 16 -(Interventi nel settore dei trasporti)

Per la realizzazione di porti lacuali di cui all’ art. 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 è disposta una nuova autorizzazione di spesa nel triennio 1985 - 1987 rispettivamente per lire 1.890.000.000, lire 2.490.000.000 e lire 1.500.000.000 (cap. 45140).
Per il completamento delle linee navigabili di cui all’art. 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 è disposta una nuova autorizzazione di spesa di lire 10.500.000.000 nel 1985 e lire 10.900.000.000 nel 1986 (cap. 45150).
Per il completamento di infrastrutture viarie di cui alla legge regionale 16 maggio 1980, n. 59 è disposta una nuova autorizzazione di spesa di lire 1.500.000.000 nel 1985 e lire 1.000.000.000 nel 1986 (cap. 45234) da utilizzarsi per la concessione di contributi in conto capitale all’Amministrazione provinciale di Belluno per lire 1.500.000.000, per il completamento della SP n. 20 della " Val Fiorentina " e all’Amministrazione provinciale di Venezia per lire 1.000.000.000 per il completamento della circonvallazione di Mirano.
Per la progettazione di opere di rilevante interesse regionale a norma dell’art. 3 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 " Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture ed attrezzature nel settore trasporti " è disposta una nuova autorizzazione di spesa di lire 3.000.000.000 per l’esercizio finanziario 1985 e lire 4.000.000.000 per l’esercizio finanziario 1986 (cap. 45002).
I fondi di cui al precedente comma potranno essere utilizzati anche per la progettazione di opere di viabilità e di grande comunicazione.

Art. 17 -(Modifica della legge regionale 31 agosto 1982, n. 33 " Interventi regionali a favore delle Aziende di trasporto pubblico in attuazione della legge 10 aprile 1981, n. 151 ")

omissis (18)

Art. 18 - (Modifica alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 " Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche ")

Il quinto comma dell’ art. 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è così sostituito:
omissis (19)

Art. 19 -(Interventi nel settore degli acquedotti)

omissis (20)

Art. 20 - (Interventi a favore dei parchi regionali)

Per le spese di primo impianto dei parchi e delle riserve istituiti a norma della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 " Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali " è autorizzata per l’esercizio finanziario 1985 una spesa di lire 1.500.000.000 (cap. 51052).
I fondi cui al precedente comma verranno erogati sulla base di un programma di intervento secondo le modalità previste dall’ art. 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 .

Art. 21 - (Interventi per la difesa del suolo e la tutela dell’ambiente)

omissis (21)

Art. 22 - (Modifica della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 . Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale)

Al secondo comma dell’art. 25 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 è abrogata la dizione:
- "Comune di Schio (VI), fabbricato partita 820 foglio 14 pc n. 1033/ 1/ 2/ 3".

Art. 23 - (Strutture scolastiche ed interventi per lo sport)

omissis (22)
L’elenco A allegato alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 " Interventi della regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali " è così integrato: Congregazione Mechitarista Armena di Venezia lire 50.000.000. (23)

Art. 24 - (Contributo al Comune di Isola Rizza per l’acquisto di un immobile da utilizzare per scopi assistenziali e culturali)

Nell’ambito delle funzioni di natura assistenziale e culturale di cui agli artt. 25 e 49 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, la Regione del Veneto concorre con il contributo di lire 200.000.000 per l’esercizio finanziario 1985 nelle spese sostenute dal Comune di Isola Rizza, in provincia di Verona, per l’acquisto di un immobile da destinarsi a sede di iniziative di natura socio - assistenziale e culturale (cap. 70158).
Il contributo è concesso dalla Giunta regionale previa l’acquisizione dell’atto deliberativo del Comune di autorizzazione dell’acquisto e di costituzione del vincolo di destinazione dell’immobile alle attività di cui al precedente comma.
L’erogazione è subordinata alla stipulazione del rogito d' acquisto.

Art. 25 - (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell’attività di cava ")

omissis (24)

Art. 26 - (Variazioni di bilancio)

Alle variazioni di bilancio conseguenti alla approvazione della presente legge l’amministrazione provvede con la legge regionale di approvazione di Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1985 e del Bilancio pluriennale 1985- 1987, approvata contestualmente.

Art. 27

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

(1) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(2) Testo riportato nell’art. 39 legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 .
(3) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(4) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(5) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(6) Inoltre l'ESAV è stato soppresso dall'art. 1 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 che ha istituito la azienda regionale Veneto agricoltura.
(7) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 9 giugno 1975, n. 67 finanziata dal presente articolo è stata abrogata dall'art. 18 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 che ha istituito l'azienda regionale Veneto agricoltura e nell'art. 1 ha soppresso l'azienda regionale delle foreste.
(8) Testo riportato nell’art. 8 legge regionale 24 luglio 1984, n. 34 .
(9) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 24 novembre 1981, n. 63 finanziata dal presente articolo è stata abrogata dall'art. 9 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 che ha ridisciplinato la materia.
(10) La legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80 è stata abrogata dall'art. 25 della legge regionale 8 aprile 1986, n. 16 a sua volta abrogata dall'art. 19 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 che ha ridisciplinato la materia.
(11) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 7 settembre 1979, n. 74 finanziata dal presente articolo è stata abrogata dall’articolo 14 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 che ha ridisciplinato la materia.
(12) Testo riportato nell’art. 12 legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 .
(13) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(14) Articolo abrogato per effetto dell’abrogazione della legge regionale 30 novembre 1983, n. 59 operata dall'art. 78 della legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 che ha ridisciplinato la materia, a sua volta abrogata da lettera a), comma 1, art. 59 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 .
(15) Vedi comma 1 art. 32 legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 che dispone proroga dei termini per la trasmissione al Presidente della Giunta regionale degli strumenti urbanistici redatti col contributo regionale sino al 31 dicembre 96.
(16) La legge regionale 2 maggio 1980, n. 40 è stata abrogata dall'art. 121 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 che ha ridisciplinato la materia.
(17) Comma così modificato da art. 1 legge regionale 26 gennaio 1988, n. 5 .
(18) Articolo abrogato per effetto della abrogazione della legge regionale 31 agosto 1982, n. 33 operata dall'art. 55 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 , a sua volta abrogata dall’art. 49 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 che ha ridisciplinato la materia.
(19) Testo riportato nell’art. 16 legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 . La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
(20) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 19 luglio 1983, n. 38 è stata abrogata da comma 1, art. 1, della legge regionale 13 febbraio 2004, n. 3 .
(21) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 31 agosto 1979, n. 66 è stata abrogata dall'art. 5 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 che ha ridisciplinato la materia; la legge regionale 22 maggio 1984, n. 22 è stata abrogata dall'art. 6 della legge regionale 5 agosto 1997, n. 28 a sua volta abrogata dall'art. 61 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 3 che ha ridisciplinato la materia; la legge regionale 23 agosto 1979, n. 59 e la legge regionale 11 aprile 1980, n. 27 sono state abrogate dall'art. 69 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 che ha ridisciplinato la materia. La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste
(22) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 27 gennaio 1983, n. 3 , la legge regionale 15 novembre 1983, n. 57 , la legge regionale 29 marzo 1983, n. 16 , la legge regionale 24 agosto 1979, n. 60 sono state abrogate rispettivamente dall'art. 5 della legge regionale 24 dicembre 1984, n. 65 ; dall'art. 46 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 ; dall'art. 46 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 ; e dall'art. 12 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 . L’articolo era stato modificato dall’articolo unico della legge regionale 10 agosto 1989, n. 29 .
(23) L’allegato A della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 è stato abrogato da comma 1, art. 8 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 .
(24) Articolo abrogato da lett. b) comma 4 art. 36 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 .


SOMMARIO

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