Legge regionale 2 aprile 1985, n. 30 (BUR n. 14/1985)
Legge regionale 2 aprile 1985, n. 30 (BUR n. 14/1985) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO
GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI IN DIVERSI SETTORI DI
INTERVENTO ASSUNTO IN COINCIDENZA DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE DELLA REGIONE VENETO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO
1985.
Art. 1 - (Carta tecnica).
Al fine di conseguire il completamento della carta tecnica regionale ai
sensi della
legge
regionale 16 luglio 1976, n. 28 è disposta la nuova
autorizzazione di spesa di lire 3.000.000.000 per l’esercizio 1987
(cap. 7800).
Art. 2 - (Prosecuzione di
interventi nel settore primario nell’ambito del progetto
agricolo-alimentare)
Art. 3 - (Interventi nel
settore della bonifica)
Art. 4 - (Interventi nel
settore forestale)
Art. 5 - (Progetto
Montagna)
Art. 6 - (Contributi
straordinari all’ESAV)
Art. 7 - (Contributo
straordinario all’ARF)
Art. 8 - (Modifica della
legge regionale 24
luglio 1984, n. 34 " Interventi straordinari per lo sviluppo
dell’area Polesana ")
Art. 9 - (Prosecuzione di
interventi nel settore secondario ed energetico)
omissis (
9)
Per la promozione della costituzione di consorzi - fidi artigiani con
operatività almeno provinciale e di loro organismi già
costituiti il raggiungimento di livelli ottimali di operatività,
è autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per l’esercizio
1985 in aumento dello stanziamento del capitolo 021420.
La spesa di cui al comma precedente è destinata all’erogazione
di contributi ad integrazione dei fondi rischi alle seguenti condizioni:
a) i consorzi - fidi di primo grado siano costituiti entro il 31 dicembre
1984 con la partecipazione di almeno due terzi di imprese artigiane per
il solo scopo della concessione di garanzie fidejussorie a favore dei
soci e con l’obbligo della compilazione del bilancio e del conto
profitti e perdite secondo le vigenti disposizioni di legge;
b) i consorzi-fidi di secondo grado regionali siano costituiti da almeno
sette consorzi-fidi provinciali, uno per ciascuna provincia del Veneto,
aventi i requisiti di cui alla precedente lettera a).
Il contributo straordinario regionale non può essere superiore a
lire 100.000.000 per ciascun consorzio - fidi di primo grado e a lire
300.000.000 per ciascun consorzio - fidi regionale di secondo grado.
Le domande devono essere presentate entro 90 giorni dall’entrata in
vigore della presente legge corredate dalla documentazione di cui al
secondo comma dell’art. 4 della
legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 .
Entro ulteriori 90 giorni, la Giunta regionale provvede alla ripartizione
della spesa autorizzata con il presente comma sulla base delle domande
ricevute.
Ai fini dell’attuazione delle direttive per l’artigianato di
cui al documento allegato alla
legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 ,
concernente " Interventi a favore dei territori montani e approvazione
del Progetto Montagna ", è autorizzata la spesa di lire
1.500.000.000 per l’esercizio 1985 per interventi straordinari
rivolti alla realizzazione di tre autoparchi consortili attrezzati
ciascuno nei territori delle Comunità montane " Feltrina ", " Alpago
" e " Alto Astico - Posina " (cap. 21610). Con riferimento alle
iniziative di cui al presente comma, sono agevolabili le spese inerenti
all’acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione o
all’ampliamento di immobili, alla costruzione di impianti fissi o
all’acquisto di macchinari e attrezzature. L’intervento
agevolativo regionale, nella forma di contributo in conto capitale,
è nella misura massima del 70 per cento della spesa riconosciuta
ammissibile e non agevolata da altri Enti pubblici o Pubbliche
amministrazioni. Ai fini del riparto della spesa autorizzata dal presente
articolo, gli organismi consortili interessati devono presentare la
domanda alla Giunta regionale entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge allegando:
a) dichiarazione del Sindaco attestante che l’insediamento
dell’autoparco è compatibile con la destinazione urbanistica
dell’area;
b) elenco delle imprese e degli eventuali enti associati con
specificazione della loro natura ed attività;
c) licenza edilizia rilasciata per la realizzazione dell’autoparco
con relativo progetto e preventivo analitico della spesa.
Per la prosecuzione degli interventi specifici nel settore energetico, ai
sensi della
legge
regionale 6 marzo 1984, n. 9 è disposta una nuova autorizzazione
di spesa nel triennio 1985-1987 rispettivamente di lire 500.000.000, lire
2.000.000.000 e lire 2.000.000.000 (cap. 22512).
L’efficacia delle modificazioni degli articoli 7, 8 e 9 della
legge regionale 29
dicembre 1981, n. 80 , apportate dall’art. 9 della
legge regionale 5 settembre
1984, n. 48 , non è operante per i procedimenti amministrativi
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; (
10)
Fatto salvo il termine di 6 mesi previsto dall’art. 7, primo comma,
della
legge
regionale 29 dicembre 1981, n. 80 , per il completamento della
documentazione relativa alle domande già pervenute alla Giunta
regionale.
Art. 10 - (Sviluppo della
cooperazione)
Art. 11 - (Interventi in
favore del Veneto Orientale)
Per la finalità prevista dalla
legge regionale 22 aprile 1977, n. 33 "
Interventi a favore dei Consorzi fra Enti locali per la realizzazione dei
piani di cui all’art. 27 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865"
è concesso al Consorzio dei comuni del Veneto orientale con sede in
Portogruaro un finanziamento di lire 2.500.000.000 per l’esercizio
finanziario 1985, da erogarsi secondo le procedure indicate dalla
legge regionale 22
aprile 1977, n. 33 . La somma di cui al presente comma è
destinata a coprire le spese necessarie per gli interventi di cui
all’art. 3 della
legge regionale 22 aprile 1977, n. 33 ,
con particolare riferimento alla realizzazione di un raccordo ferroviario
e attrezzature collegate.
Nell’ambito della finalità di cui alla
legge regionale 16 agosto 1984, n.
42 " Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale " e
più precisamente per la categoria di opere previste dall’
art. 3 - lett.
f) - è attribuito al Consorzio dei comuni dell’Opitergino
Mottense un contributo di lire 1.500.000.000 a carico
dell’esercizio finanziario 1985 per la realizzazione di opere
stradali da attuarsi d' intesa con l’ANAS nell’area di Oderzo
al fine di consentire la riattivazione del tronco ferroviario Treviso -
Portogruaro (cap. 45248).
Art. 12 - (Interventi nel
settore terziario)
Per l’esercizio 1985 è autorizzata la spesa di lire
2.500.000.000 in aumento dello stanziamento del cap. 30024 " Iniziative
regionali di promozione economica e fieristica settore secondario
(
legge regionale 14
marzo 1980, n. 16 ) " ai fini del finanziamento per lire
2.000.000.000, degli interventi previsti nel Programma promozionale 1985
e della erogazione di un contributo di lire 500.000.000 per
l’esercizio 1985 da parte della Giunta regionale a favore
dell’Ente autonomo " La Biennale di Venezia " per
l’organizzazione e la realizzazione di manifestazioni nazionali ed
internazionali sull'artigianato.
Art. 12 della
legge regionale 14
marzo 1980, n. 16 la disposizione di cui al secondo comma, lett. c),
è sostituita dalla seguente:
omissis (
12)
omissis (
13)
Art. 14 - (Contributi a Comuni
e Consorzi per l’urbanizzazione)
Per la prosecuzione dei programmi previsti dalla
legge regionale 6 giugno 1980, n. 87
" Interventi regionali per sostenere e favorire l’edilizia
residenziale " è disposta una nuova autorizzazione di spesa di lire
2.000.000.000 per l’esercizio finanziario 1985 (cap. 40002).
Art. 15 - (Contributi ai
Comuni per la redazione di strumenti urbanistici).(15)
I comuni che hanno deliberato la predisposizione del Piano Regolatore
Generale, o la revisione di quelli esistenti ai sensi della
legge regionale 2 maggio
1980, n. 40 , possono richiedere entro tre mesi dall’entrata in
vigore della presente legge, un contributo al Presidente della Giunta
regionale sulle spese di redazione del piano a norma dell’art. 102
della
legge
regionale 2 maggio 1980, n. 40 " (
16) Norme per l’assetto e l’uso del territorio ".
Le relative domande devono essere corredate dalla deliberazione di
incarico professionale ai progettisti e da un preventivo delle spese
necessarie. La Giunta regionale entro i successivi tre mesi approva un
programma di riparto del fondo; i contributi sono erogati per il 50 per
cento immediatamente, e per il rimanente 50 per cento all’atto
della presentazione degli strumenti urbanistici per l’approvazione
entro due anni dalla data di comunicazione dell’attribuzione del
contributo a pena di decadenza dei contributi stessi con l’obbligo
della loro restituzione. Per gli oneri di cui al presente punto è
autorizzata una spesa di lire 1.500.000.000 a carico dell’esercizio
finanziario 1985 (cap. 43012). (
17)
Per le finalità previste dalla
legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 "
Norme per la conservazione ed il ripristino dei centri storici del Veneto
" è disposta una autorizzazione di spesa di lire 500.000.000 per
l’esercizio finanziario 1985, i contributi verranno ripartiti ed
erogati ai comuni con le modalità previste dall’
art. 12 della
legge regionale 5
settembre 1984, n. 48 (cap. 43010).
Art. 16 -(Interventi nel
settore dei trasporti)
Per la realizzazione di porti lacuali di cui all’
art. 2 della
legge regionale 28 gennaio
1982, n. 8 è disposta una nuova autorizzazione di spesa nel
triennio 1985 - 1987 rispettivamente per lire 1.890.000.000, lire
2.490.000.000 e lire 1.500.000.000 (cap. 45140).
Per il completamento delle linee navigabili di cui all’art. 2 della
legge regionale 28
gennaio 1982, n. 8 è disposta una nuova autorizzazione di spesa
di lire 10.500.000.000 nel 1985 e lire 10.900.000.000 nel 1986 (cap.
45150).
Per il completamento di infrastrutture viarie di cui alla
legge regionale 16 maggio
1980, n. 59 è disposta una nuova autorizzazione di spesa di lire
1.500.000.000 nel 1985 e lire 1.000.000.000 nel 1986 (cap. 45234) da
utilizzarsi per la concessione di contributi in conto capitale
all’Amministrazione provinciale di Belluno per lire 1.500.000.000,
per il completamento della SP n. 20 della " Val Fiorentina " e
all’Amministrazione provinciale di Venezia per lire 1.000.000.000
per il completamento della circonvallazione di Mirano.
Per la progettazione di opere di rilevante interesse regionale a norma
dell’art.
3 della
legge
regionale 28 gennaio 1982, n. 8 " Interventi regionali per il
potenziamento delle infrastrutture ed attrezzature nel settore trasporti
" è disposta una nuova autorizzazione di spesa di lire 3.000.000.000
per l’esercizio finanziario 1985 e lire 4.000.000.000 per
l’esercizio finanziario 1986 (cap. 45002).
I fondi di cui al precedente comma potranno essere utilizzati anche per
la progettazione di opere di viabilità e di grande comunicazione.
Art. 17 -(Modifica della
legge regionale 31
agosto 1982, n. 33 " Interventi regionali a favore delle Aziende di
trasporto pubblico in attuazione della legge 10 aprile 1981, n. 151
")
Art. 18 - (Modifica alla
legge regionale 16
agosto 1984, n. 42 " Norme in materia di opere pubbliche di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche ")
Art. 19 -(Interventi nel
settore degli acquedotti)
Art. 20 - (Interventi a favore
dei parchi regionali)
Per le spese di primo impianto dei parchi e delle riserve istituiti a
norma della
legge
regionale 16 agosto 1984, n. 40 " Nuove norme per la istituzione di
parchi e riserve naturali regionali " è autorizzata per
l’esercizio finanziario 1985 una spesa di lire 1.500.000.000 (cap.
51052).
I fondi cui al precedente comma verranno erogati sulla base di un
programma di intervento secondo le modalità previste dall’
art. 28 della
legge regionale 16
agosto 1984, n. 40 .
Art. 21 - (Interventi per la
difesa del suolo e la tutela dell’ambiente)
Art. 22 - (Modifica della
legge regionale 15
dicembre 1982, n. 55 . Norme per l’esercizio delle funzioni in
materia di assistenza sociale)
- "Comune di Schio (VI), fabbricato partita 820 foglio 14 pc n. 1033/ 1/
2/ 3".
Art. 23 - (Strutture
scolastiche ed interventi per lo sport)
Art. 24 - (Contributo al
Comune di Isola Rizza per l’acquisto di un immobile da utilizzare
per scopi assistenziali e culturali)
Nell’ambito delle funzioni di natura assistenziale e culturale di
cui agli artt. 25 e 49 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, la Regione del
Veneto concorre con il contributo di lire 200.000.000 per
l’esercizio finanziario 1985 nelle spese sostenute dal Comune di
Isola Rizza, in provincia di Verona, per l’acquisto di un immobile
da destinarsi a sede di iniziative di natura socio - assistenziale e
culturale (cap. 70158).
Il contributo è concesso dalla Giunta regionale previa
l’acquisizione dell’atto deliberativo del Comune di
autorizzazione dell’acquisto e di costituzione del vincolo di
destinazione dell’immobile alle attività di cui al precedente
comma.
L’erogazione è subordinata alla stipulazione del rogito d'
acquisto.
Art. 26 - (Variazioni di
bilancio)
Alle variazioni di bilancio conseguenti alla approvazione della presente
legge l’amministrazione provvede con la legge regionale di
approvazione di Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
1985 e del Bilancio pluriennale 1985- 1987, approvata contestualmente.
Art. 27
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’
art. 44 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
1) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
(
3) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
(
4) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
(
5) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
(
13) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti.
(
15) Vedi comma 1 art. 32
legge regionale 23
agosto 1996, n. 28 che dispone proroga dei termini per la
trasmissione al Presidente della Giunta regionale degli strumenti
urbanistici redatti col contributo regionale sino al 31 dicembre 96.
(
21) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti. Inoltre la
legge regionale 31 agosto 1979, n. 66
è stata abrogata dall'art. 5 della
legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 che
ha ridisciplinato la materia; la
legge regionale 22 maggio 1984, n. 22
è stata abrogata dall'art. 6 della
legge regionale 5 agosto 1997, n. 28 a
sua volta abrogata dall'art. 61 della
legge regionale 20 gennaio 2000, n. 3 che
ha ridisciplinato la materia; la
legge regionale 23 agosto 1979, n. 59 e
la
legge regionale
11 aprile 1980, n. 27 sono state abrogate dall'art. 69 della
legge regionale 16
agosto 1984, n. 42 che ha ridisciplinato la materia. La
legge regionale 16 agosto
1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della
legge regionale 7 novembre
2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le
modalità e le decorrenze ivi previste
(
22) Disposizione finanziaria
ad effetti esauriti. Inoltre la
legge regionale 27 gennaio 1983, n. 3 ,
la
legge regionale
15 novembre 1983, n. 57 , la
legge regionale 29 marzo 1983, n. 16 , la
legge regionale 24
agosto 1979, n. 60 sono state abrogate rispettivamente dall'art. 5
della
legge
regionale 24 dicembre 1984, n. 65 ; dall'art. 46 della
legge regionale 1 febbraio
1995, n. 6 ; dall'art. 46 della
legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 ; e
dall'art. 12 della
legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 .
L’articolo era stato modificato dall’articolo unico della
legge regionale 10
agosto 1989, n. 29 .
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