Legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 (BUR n. 14/1990)
Legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 (BUR n. 14/1990) [sommario] [RTF]
NORME PER
L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA REGIONALE PER LA
SALVAGUARDIA E IL DISINQUINAMENTO DELLA LAGUNA DI VENEZIA E DEL BACINO IN
ESSA SCOLANTE. (1) (2)
Art. 1 - (Finalità).
1. La Regione con la presente legge
disciplina gli interventi in materia di tutela dell'ambiente e di
disinquinamento dell'ecosistema della laguna di Venezia e del bacino in
essa scolante. (
3)
Art. 2 - (Ambito
territoriale).
1. In relazione al combinato disposto degli articoli 2 della legge 16
aprile 1973, n. 171 e 5 della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonché
dell’
articolo 2, terzo comma, della
legge regionale 24 agosto 1979, n. 64 ,
l’ambito interessato agli interventi di competenza regionale di cui
all’articolo 1 è formato dal territorio dei comuni che
costituiscono il bacino scolante nella laguna di Venezia, così come
delimitato dal piano per la prevenzione dell’inquinamento e il
risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante
nella laguna di Venezia di cui al successivo articolo 3, comprendente le
aree il cui recapito idrico avvenga direttamente in laguna o nei corsi d'
acqua che, comunque, si immettano nella laguna. (
4)
2. All’interno del bacino scolante di cui al comma precedente le
opere, finanziate ai sensi dell’articolo 21 della legge 29 novembre
1984, n. 798, sono realizzate ai fini del disinquinamento della laguna di
Venezia e nell'interesse dei comuni previsti dall’articolo 2,
ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171 e precisamente: Venezia,
Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d' Altino, Jesolo e
Musile di Piave, fatte salve le eventuali modifiche degli ambiti fissati
dalle suddette leggi.
Art. 3 - (Piano per la
prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino
idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia). (5)
1. Per la tutela ambientale e il disinquinamento della laguna di Venezia,
la Giunta regionale adotta un piano per la prevenzione
dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino
idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia, riferito
all’ambito territoriale di cui all’articolo 2 della presente
legge e lo trasmette al Consiglio regionale con il parere dei comuni,
delle province, dei consorzi di acquedotto e fognatura, dei consorzi di
bonifica, delle unità locali socio sanitarie territorialmente
interessati, del Magistrato alle acque e del Comitato tecnico permanente
per l’ambiente lagunare istituito dal Comitato di indirizzo e
controllo di cui all’articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n.
798 nonché della Commissione tecnica regionale sezione ambiente.
I soggetti consultati sono tenuti a esprimere il proprio parere entro il
termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento del piano adottato dalla
Giunta regionale. Il piano per la prevenzione dell’inquinamento e
il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente
sversante nella laguna di Venezia è approvato dal Consiglio
regionale e costituisce strumento programmatico di settore
nell’ambito della programmazione generale di cui all’articolo
1 della legge 29 novembre 1984, n. 798. (
6)
2. Il piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento
delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna
di Venezia fissa gli obiettivi, determina gli interventi e le conseguenti
opere, i criteri di pianificazione, di progettazione e gestione
dell’azione di disinquinamento e risanamento della laguna di
Venezia e del bacino in essa scolante, previa individuazione di parametri
di qualità ambientale, relativi ad acqua, aria e suolo.
In particolare il piano per la prevenzione dell’inquinamento e il
risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante
nella laguna di Venezia:
- rappresenta la situazione
esistente;
- definisce gli obiettivi di qualità e i metodi di determinazione e
aggiornamento dei vari interventi, ivi compresi i criteri tecnici
generali per i singoli progetti, avendo riguardo a tutte le cause di
inquinamento, alla loro prevenzione e riduzione nonché alla
evoluzione dei processi produttivi, ivi compresi quelli agricoli;
- determina la sistematica e i modelli per la gestione delle singole
componenti ambientali sia per la parte tecnica, sia per la parte
costi/efficacia che per l’ottimizzazione gestionale;
- definisce il sistema di monitoraggio e controllo dei parametri
fisico-chimici e delle tendenze di evoluzione.
3. Il piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento
delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna
di Venezia ha l’efficacia propria di un piano di area del Piano
territoriale regionale di coordinamento (PTRC) rispetto agli altri
strumenti di pianificazione comunali e regionali.
4. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 2, primo comma,
della legge 16 aprile 1973, n. 171, il piano per la prevenzione
dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino
idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia integra il
piano di area della laguna e dell’area Veneziana sotto il profilo
del disinquinamento relativamente ai territori dei Comuni di Venezia,
Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d' Altino, Jesolo,
Musile di Piave, Camponogara, Dolo, Mirano, Spinea, Salzano, Martellago,
Marcon e Mogliano Veneto. (
7)
Art. 3 bis – Sistema
fognario della città di Venezia e delle isole della laguna.
1. Le competenze previste dal comma 2 dell’articolo 10 della legge
5 aprile 1990, n. 71, come modificato dall’articolo 1 del decreto
legge 29 marzo 1995, n. 96 convertito con modificazioni dalla legge 31
maggio 1995, n. 206, sono esercitate dal Consiglio regionale su proposta
della Giunta regionale, previo parere della Commissione Tecnica
regionale, sezione ambiente.
2. Ai progetti definitivi di lotti funzionali redatti in conformità
al progetto preliminare approvato dal Consiglio regionale, si applicano
le disposizioni di cui al comma 3 dell’
articolo 13 della
legge regionale 30
marzo 1995, n. 15 . (
8)
Art. 4 - (Programmi attuattivi
e relazioni al Consiglio regionale). (9)
1. Sulla base degli obiettivi e delle linee guida del piano per la
prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del
bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia, la
Giunta regionale, in relazione ai finanziamenti disponibili, predispone i
programmi degli interventi da attuare che sono approvati dal Consiglio
regionale entro novanta giorni dal ricevimento della proposta. (
10)
2. omissis (
11)
3. La Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare
una relazione semestrale sul grado di raggiungimento degli obiettivi
previsti dal Piano, evidenziando, in termini di costi - efficacia,
l'utilizzo dei finanziamenti disponibili.
4. In sede di approvazione del Bilancio consultivo annuale la Giunta
regionale presenta al Consiglio una relazione illustrativa
dell’utilizzo degli stanziamenti per la realizzazione degli
interventi.
Art. 5 - (Attuazione degli
interventi). (12)
1. La Giunta regionale sulla base dei programmi attuativi conferisce i
conseguenti incarichi di progettazione di massima ed esecutiva e procede
alla realizzazione delle opere in conformità alle disposizioni della
legge regionale 16
agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni. (
13)
2. La Giunta regionale, in ragione dell'opportunità di coordinamento
con altri complementari interventi di competenza degli enti locali,
può delegare la progettazione esecutiva e la realizzazione di opere
previste dai programmi attuativi di cui al comma 1 ai comuni e loro
consorzi, nonchè affidarle in concessione ad altri enti pubblici.
3. Al fine di salvaguardare l'unitarietà degli interventi, restano
comunque di competenza della Regione la progettazione di massima di tutte
le opere, nonchè la realizzazione degli interventi concernenti
studi, sperimentazioni e monitoraggi.
4. Nei casi di cui al comma 2, si applicano le disposizioni previste
all'
articolo 6
della
legge
regionale 16 agosto 1984, n. 42 recante "Norme in materia di opere
pubbliche di interesse regionale e per la costruzione in zone
classificate sismiche" e successive modifiche e integrazioni. (
14) Possono essere ammesse a
contributo anche eventuali altre documentate spese derivanti dalla
specificità dei lavori nei centri storici di Venezia e Chioggia.
(
15)
5. Nei casi di cui al comma 2, la Regione si riserva la facoltà di
sostituirsi all'ente competente all'esecuzione dell'opera, per gravi
inadempienze, negligenze od imperizia, al fine di portare a termine
l'opera stessa.
Art. 6 - (Procedure).
1. La vigilanza sulla regolare esecuzione delle opere, anche con
riferimento alla necessità di garantire il coordinamento degli
interventi, viene esercitata dalla Giunta regionale, attraverso le
proprie strutture. (
16)
2. (omissis) (
17)
3. Fino all’entrata in vigore del piano per la prevenzione
dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino
idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia, per i
comuni di cui al comma 2, dell’articolo 2, le deliberazioni di
approvazione e/o di avocazione degli strumenti urbanistici generali e
attuativi vengono assunte, sentito il parere della Commissione di
salvaguardia, e non si applicano i termini perentori stabiliti dagli
articoli 52,
55,
60,
61,
126 della
legge regionale 27 giugno
1985, n. 61 e successive modifiche e integrazioni. (
18)
Art. 6 bis - (Interventi di
bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati). (19)
1. In conformità ai principi ed alle finalità della presente
legge la Regione approva gli interventi di bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati localizzati nel bacino scolante della
laguna di Venezia individuato dal piano per la prevenzione
dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico
immediatamente sversante nella laguna di Venezia. (
20)
Art. 7 - (Norma
transitoria).
1. Fino all’approvazione del Piano per la prevenzione
dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino
idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia degli
interventi, la Giunta regionale può procedere all’attuazione
di singoli interventi compatibili con la programmazione nel settore
ambientale in conformità alle disposizioni degli articoli 5 e 6,
sentito il parere del Comitato tecnico permanente per l’Ambiente
lagunare istituito dal Comitato di indirizzo e controllo di cui
all’articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798.
Art. 8 - (Norma finale).
Note
(
1) Titolo sostituito da comma 1
art. 8
legge
regionale 13 settembre 2001, n. 27 , il precedente titolo era "Norme
per l'esercizio delle funzioni nelle materie di competenza regionale
attribuite ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798 "Nuovi
interventi per la salvaguardia di Venezia"".
(
2) L'art. 46 della
legge regionale 14 gennaio
2003, n. 3 prevede che "1. In occasione del prossimo riparto dei
fondi della legge speciale per Venezia, è previsto un contributo di
euro 500.000,00 all'Arpav, destinato alla verifica dello stato di
efficienza degli impianti industriali di Porto Marghera relativi ad
aziende a rischio di incidente rilevante.
2. E' altresì prevista l'erogazione sugli stessi fondi di cui al
comma 1, della somma di euro 1.000.000,00 per il completamento del
sistema di monitoraggio e gestione dei rischi industriali di Marghera ivi
compreso il completamento del sistema di sicurezza e allertamento della
popolazione nel caso di gravi incidenti (u.p.b. U0113 "Interventi
strutturali per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna").".
(
4) L’art. 2 della
legge regionale 24
gennaio 1992, n. 8 ha sostituito le parole: “Piano
direttore” e “Piano guida” con le parole: “Piano
per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque
del bacino idrografico immediatamente sversate nella laguna di
Venezia”.
(
5) L’art. 2 della
legge regionale 24
gennaio 1992, n. 8 ha sostituito le parole: “Piano
direttore” e “Piano guida” con le parole: “Piano
per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque
del bacino idrografico immediatamente sversate nella laguna di
Venezia”.
(
6) L’art. 2 della
legge regionale 24
gennaio 1992, n. 8 ha sostituito le parole: “Piano
direttore” e “Piano guida” con le parole: “Piano
per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque
del bacino idrografico immediatamente sversate nella laguna di
Venezia”.
(
7) L’art. 2 della
legge regionale 24
gennaio 1992, n. 8 ha sostituito le parole: “Piano
direttore” e “Piano guida” con le parole: “Piano
per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque
del bacino idrografico immediatamente sversate nella laguna di
Venezia”.
(
12) Articolo così
sostituito dall'art. 2 della
legge regionale 12 agosto 1993, n. 35 ,
vedi anche art. 13 della
legge regionale 30 marzo 1995, n. 15 che
nel comma 1 recita: “Le opere di fognatura e gli impianti di
depurazione di potenzialità inferiore a 5.000 abitanti equivalenti,
ancorchè finanziati in tutto o in parte dalla Regione con fondi
propri ovvero con fondi comunitari o statali, anche derivanti dalla
legislazione speciale per Venezia, rientrano nella esclusiva competenza
degli enti locali interessati”.
(
18) Gli artt. da 1 a 75,
l’art. 98, gli artt. da 101 a 109, da 114 a 121 e l’art. 126
della
legge
regionale 27 giugno 1985, n. 61 , sono stati abrogati dall’art.
49, comma 1, lett. e), della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 a
decorrere dalla pubblicazione sul BUR dei provvedimenti previsti
dall'art. 50, comma 1, della medesima legge regionale; detti
provvedimenti sono stati adottati con un’unica deliberazione della
Giunta regionale, n. 3178/2004, pubblicata sul BUR n. 105 del 22 ottobre
2004. Tuttavia alcune disposizioni della legge regionale 61 del 1985 sono
ancora applicabili in via transitoria: si vedano, in particolare, oltre
agli artt. 48 e 49 della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ,
l’art. 3 della
legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 ,
l’art. 35, comma 2, della
legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 ,
l’art. 3, comma 2, l’art. 7, comma 2, e l’art. 8, comma
4, lett. b), della
legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 ,
l’art. 18, comma 1 della
legge regionale 29 novembre 2013, n. 32
come modificato da comma 9 dell’art. 63 della
legge regionale 30 dicembre 2016, n.
30 , nonché l’art.13, comma 13, e l’art.14, comma 1,
lett. a), della
legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 .
(
19) Ai sensi dell’art.
2 della
legge
regionale 23 luglio 2013, n. 19 “Le singole fasi del
procedimento di bonifica di siti inquinati pendenti alla data di entrata
in vigore della presente legge (10 agosto 2013) sono concluse dai comuni
ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c), della
legge regionale 21 gennaio
2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei
rifiuti” e successive modificazioni.
(
20) Comma così
modificato da comma 1 art. 1
legge regionale 23 luglio 2013, n. 19 che
ha sostituito le parole "nel comune di Venezia e nell’area
interessata dal Piano di Area della Laguna e Area Veneziana (PALAV)
approvato con provvedimento del Consiglio regionale del 9 novembre 1995,
n. 70.” con le parole “nel bacino scolante della laguna di
Venezia individuato dal piano per la prevenzione dell'inquinamento e il
risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante
nella laguna di Venezia.”. In precedenza articolo aggiunto da comma
6 art. 8
legge
regionale 13 settembre 2001, n. 27 .
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